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| Gazzetta n. 273 del 23 novembre 2006 (vai al sommario) |  | CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO |  | PROVVEDIMENTO 31 ottobre 2006 |  | Intesa, ai sensi dell'articolo 4 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, sull'accordo  tra  le  regioni,  le  province autonome di Trento e di Bolzano  e  la Federterme per l'erogazione delle prestazioni termali, per l'anno 2005. (Rep. n. 2663). |  | 
 |  |  |  | LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO
 
 Nell'odierna seduta del 31 ottobre 2006:
 vista  la  legge  24 ottobre  2000, n. 323, di riordino del settore termale  che  prevede,  all'art.  4,  comma 4  che  l'unitarieta' del sistema termale nazionale, necessaria in rapporto alla specificita' e alla  particolarita'  del  settore  e delle relative prestazioni, sia assicurata  da apposti accordi stipulati tra le regioni e le province autonome  e  le organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle aziende termali;
 visto  il  richiamato  art.  4,  che dispone che i predetti accordi divengono  efficaci  attraverso  l'espressione di un'intesa di questa Conferenza  tesa  al  recepimento  dei  contenuti degli stessi, nelle forme previste dagli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
 visti  gli  articoli 2,  comma  1,  lettera  g)  e  3  del  decreto legislativo   28 agosto  1997,  n.  281,  che  prevedono  che  questa Conferenza,  al  fine  di garantire la partecipazione delle regioni e delle  province  autonome a tutti i processi decisionali di interesse regionale,  interregioriale  e  infraregionale,  promuove  e sancisce intese  in  tutti  i procedimenti in cui la legge lo prevede e che le stesse  si  perfezionano con l'espressione dell'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
 vista  la nota del 26 giugno 2006, della Conferenza delle regioni e delle  province  autonome  di  trasmissione  dell'accordo in oggetto, sottoscritto tra le parti il 22 giugno 2006, con il quale si provvede a disciplinare tra le parti le procedure e le modalita' di erogazione delle prestazioni termali per l'anno 2005;
 rilevato  che,  ai  fini  istruttori,  l'anzidetto accordo e' stato inviato  ai  Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze e che,  sull'argomento, si sono svolte apposite riunioni tecniche il 17 luglio 2006 e il 22 settembre 2006;
 considerato  che,  nel  corso  della  citata  riunione  tecnica del 17 luglio  2006,  i rappresentanti delle regioni hanno consegnato una nuova  versione  delle  tabelle relative alle tariffe per prestazioni termali  per  l'anno 2005 da cui risulta una specificazione in ordine alla  differenza  dovuta  per  idromassaggi  erogati  in favore degli assistiti INPS e INAIL;
 considerato  che,  nel  corso della successiva riunione tecnica del 22 settembre  2006, i rappresentanti del Ministero della salute hanno manifestato   la   disponibilita'   ad  esprimere  il  nulla-osta  al recepimento   del  testo  dell'accordo  in  oggetto  da  parte  della Conferenza Stato-regioni, rappresentando le seguenti richieste:
 espungere  al  punto  «B  -  Tariffe  termali»,  primo  capoverso dell'accordo  le  parole «Tale incremento e' definito in relazione al tasso di inflazione reale stabilito per lo stesso anno»;
 precisare nel testo dell'intesa che:
 le  modalita'  di  raccolta  e  trasmissione dei dati di cui al punto  C  del  testo  dell'accordo siano coerenti e coordinate con il sistema informativo sanitario in via di definizione;
 le   regioni   e   le   province   autonome  danno  atto  della sostenibilita'  a  proprio  carico  della  maggiore spesa rispetto al quadro  finanziario delle risorse messe a disposizione dallo Stato ai sensi della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (finanziaria 2005);
 considerato  che,  con nota del 29 settembre 2006, le regioni hanno trasmesso  il  parere  favorevole  di Federterme sulle richieste come sopra  avanzate  dal Ministero della salute e ritenute accoglibili in sede tecnica dalle regioni medesime;
 rilevato  che,  con  nota  del  19 ottobre 2006, il Ministero della salute ha preso atto del predetto assenso manifestato da Federterme;
 considerato  che,  con  nota  del  23 ottobre  2006,  il  Ministero dell'economia  e delle finanze, ai fini dell'espressione dell'intesa, ha  comunicato  di concordare con le predette richieste formulate dal Ministero della salute;
 vista  la  nota in data 31 ottobre 2006, con la quale la Federterme ha  confermato  di  concordare  sulla  nuova  versione  delle tabelle relative  alle  tariffe  per prestazioni termali da valere per l'anno 2005  da  cui  risulta  una  specificazione in ordine alla differenza dovuta  per  idromassaggi  erogati  in  favore degli assistiti INPS e INAIL;
 considerato  che, nel corso dell'odierna seduta, i Presidenti delle regioni  e  delle  province  autonome  di  Trento  e  di Bolzano, nel ritenere  accoglibili  le  richieste  come  sopra  formulate  in sede tecnica  dai  Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze, hanno   espresso   il   loro  assenso  ai  fini  del  perfezionamento dell'intesa  nei  termini  risultanti  da  un documento consegnato al riguardo, allegato sub-1, parte integrante del presente atto;
 considerato  che, nel corso dell'odierna seduta, il Ministero della salute ed il Ministero dell'economia e delle finanze hanno consegnato un  appunto concernente la richiesta congiunta di acquisire a verbale che   i   Ministeri   in  parola  esprimono  il  proprio  assenso  al perfezionamento  dell'intesa  alle  condizioni e negli esatti termini gia'  esplicitati  nel  corso della riunione tecnica del 22 settembre 2006;
 Esprime intesa
 
 ai  fini  del recepimento, ai sensi dell'art. 4, comma 4, della legge 24 ottobre  2000, n. 323, dell'accordo tra la Federterme e le regioni e  le province autonome di Trento e di Bolzano per l'erogazione delle prestazioni termali per l'anno 2005, nei seguenti termini:
 che  nell'accordo  tra  la  Federterme e le regioni e le province autonome  di  Trento  e di Bolzano per l'erogazione delle prestazioni termali  per  l'anno 2005, stipulato in data 22 giugno 2006, allegato sub-2  e parte integrante del presente atto, si intendono espunte, al punto  «B  -  Tariffe  termali»,  primo  capoverso, le parole: «;tale incremento  e'  definito  in  relazione  al tasso di inflazione reale stabilito per lo stesso anno»;
 che  le  tabelle A e B, allegate al predetto accordo, concernenti le  tariffe  per  prestazioni  termali  da valere per l'anno 2005, si intendono  sostituite  con quelle consegnate nel corso della predetta riunione  tecnica del 17 luglio 2006, che, unite al presente atto, ne costituiscono parte integrante;
 che  le  modalita' di raccolta e trasmissione dei dati, di cui al punto  C  del testo dell'accordo oggetto della presente intesa, siano coerenti  e coordinate con il sistema informativo sanitario in via di ridefinizione;
 che   le   regioni  e  le  province  autonome  danno  atto  della sostenibilita'  a  proprio  carico  della  maggiore spesa rispetto al quadro  finanziario delle risorse messe a disposizione dallo Stato ai sensi della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (finanziaria 2005).
 Roma, 31 ottobre 2006 Il presidente: Lanzillotta Il segretario: Busia
 |  |  |  | Allegato sub-1 
 ACCORDO  PER  L'EROGAZIONE  DELLE PRESTAZIONI TERMALI PER L'ANNO 2005
 (Punto 2-bis) elenco B O.d.g. Conferenza Stato-regioni
 
 La  Conferenza  delle  regioni  e  delle  province autonome nella seduta  del  31  ottobre  2006,  ha  approvato  le seguenti modifiche dell'accordo,   condivise   da  Federterme,  per  l'erogazione  delle prestazioni  termali  per  l'anno 2005 sottoscritto con Federterme il 22 giugno  2006:  il primo capoverso - punto B - Tariffe termali - e' cosi' modificato:
 con effetto dal 1° gennaio 2005 le tariffe per la remunerazione delle  prestazioni  termali sono incrementate nella misura dell'1,9%, secondo  le  decisioni  assunte dalla Commissione salute nella seduta del 28 marzo 2006.
 Le   tabelle  allegate  all'accordo  sono  sostituite  da  quelle allegate  al  presente  documento,  consegnate  in  sede  di incontro tecnico-misto presso la segreteria della Conferenza Stato-regioni del 17 luglio  2006,  che  riportano  una  specificazione  in ordine alla differenza  dovuta per idromassaggi erogati in favore degli assistiti INPS e INAIL.
 Conseguentemente  la  Conferenza  delle  regioni e delle province autonome esprime l'intesa sull'accordo.
 Roma, 31 ottobre 2006
 |  |  |  | Allegato sub-2 
 ACCORDO PER L'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI TERMALI PER L'ANNO 2005
 
 Il  giorno  22 giugno  2006,  in Roma, presso la Conferenza delle regioni e delle province autonome
 tra
 
 la  Conferenza delle regioni e delle province autonome, rappresentata dal  dott.  Vasco Errani, presidente della regione Emilia-Romagna, la Commissione Salute, rappresentata dal dott. Enrico Rossi assessore al diritto alla salute della regione Toscana
 e
 
 la  Federterme,  Federazione italiana delle industrie termali e delle acque   minerali  e  curative,  rappresentata  dal  presidente  dott. Costanzo Jannotti Pecci;
 Preso atto
 
 di  quanto  contenuto  all'art.  52,  comma 2 della legge 27 dicembre 2002,  n.  289 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato  (legge  Finanziaria  2003)  che prevede «A decorrere  dal  1° gennaio  2004,  nell'ambito  degli  accordi di cui all'art.  4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323/2000, sara' fissata  la  misura dell'importo massimo di partecipazione alla spesa per  le  cure  termali  di  cui  all'art.  8,  comma 15,  della legge 24 dicembre  1993,  n.  537,  e  successive modificazioni, qualora le previsioni di spesa definite nell'ambito degli stessi accordi rendano necessaria   l'adozione   di   misure  di  contenimento  della  spesa predetta»;
 che  Federterme ha richiesto di incrementare, per l'anno 2005, le tariffe  per  la  remunerazione delle prestazioni termali erogate con oneri a carico del SSN nella misura del 2%;
 Rilevato
 
 che   la   trattativa   si   e'  svolta  con  la  partecipazione  del rappresentante  del Ministero della salute il quale ha concordato sui contenuti del presente accordo;
 Considerato:
 
 che  con  il precedente accordo per l'erogazione delle pretazioni termali,  valido  per il biennio 2003-2004, si e' attuato il previsto percorso  di riallineamento tra costi di produzione delle prestazioni termali e relative tariffe;
 che,   sempre   in   attuazione   delle  previsioni  dell'accordo 2003-2004,  sono  stati definiti i «requisiti strutturali tecnologici ed   organizzativi   minimi   per   l'autorizzazione  all'apertura  e all'esercizio  degli  stabilimenti  termali  e  specificazione  delle caratteristiche  delle  prestazioni idrotermali a carico dei Servizio sanitario  nazionale»,  approvati  dalla  Conferenza permanente per i rapporti  tra  lo  Stato,  le  regioni e' le provincie autonome nella seduta  del  23 settembre  2004  (repertorio  atti  n. 2091) e che il possesso  dei  suddetti requisiti da parte degli stabilimenti termali ha   costituito   riferimento   anche  ai  fini  della  remunerazione tariffaria delle prestazioni erogate;
 che  la  Conferenza delle regioni e delle province autonome nella seduta  del  17 giugno  2004, ha approvato anche la proposta di linee guida  per  l'individuazione  dei  requisiti  di accreditamento e per l'attribuzione  di  livelli  tariffari  differenziati  presentata dal tavolo tecnico Regioni /Ministero della salute/Federterme;
 che  e'  opportuno confermare il ruolo svolto dal Ministero della salute,  la cui partecipazione a tutte le fasi attuative delle intese e  al  monitoraggio  della realta' termale appare rilevante anche per gli aspetti connessi all'attuazione condivisa della legge di riordino del settore (legge n. 323/2000);
 che  e'  necessario evidenziare che il lavoro svolto fino ad oggi dal   tavolo   tecnico   costituisce   un   fondamentale   contributo all'appropriatezza   nella  erogazione  delle  prestazioni  sanitarie termali ai fini della tutela della salute dei cittadini;
 In tale contesto, in considerazione della necessita' di garantire continuita'  assistenziale  e  di  assicurare alle aziende USL e alle aziende  termali  un  riferimento  tariffario  certo  ai  fini  della programmazione  degli  interventi e delle previsioni di spesa nonche' della predisposizione dei bilanci aziendali;
 Le   regioni   e   Federteme  convengono  sui  punti  di  seguito individuati.
 A. Patologie tutelate e prestazioni erogabili
 
 Le  patologie per le quali e' previsto l'accesso alla cura presso gli   stabilimenti   termali   sono   quelle   definite  con  decreto ministeriale  22 marzo 2001, recante: «Individuazione delle patologie per  il cui trattamento e' assicurata, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della  legge 24 ottobre 2000, n. 323, l'erogazione delle cure termali a  carico del Servizio sanitario nazionale» la cui efficacia e' stata prorogata  fino  al 31 dicembre 2006, con decreto ministeriale del 13 dicembre 2005.
 Le   prestazioni   erogabili   siano  quelle  gia'  previste  nel precedente  accordo,  che  costituiscono  il  livello  essenziale  di assistenza  nel  settore sanitario termale come stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 200l. B.  Tariffe  termali      Con effetto dal 1° gennaio 2005, le tariffe per  la  remunerazione  delle  prestazioni  termali sono incrementare nella  misura  dell'1,9%; tale incremento e' definito in relazione al tasso  di  inflazione  reale stabilito per lo stesso anno, secondo le decisioni  assunte dalla Commissione salute nella seduta del 28 marzo 2006.
 Fermo restando il complessivo incremento individuato nella misura dell'1,9%,  si  conferma  una  differenziazione  degli  incrementi da attribuire  alle  singole  tipologie di prestazioni erogabili, tenuto conto  della  diversa  complessita'  e  caratteristiche di erogazione delle stesse.
 Al  fine  di  chiarire  le modalita' di definizione delle tariffe come applicate negli anni precedenti, le parti ritengono di precisare quanto  contenuto nei precedenti accordi nazionali relativamente alla partecipazione  delle  aziende  alla  ricerca  scientifica  in ambito termale e alle intese successivamente intervenute in riferimento alla partecipazione  al  Fondo appositamente costituito. Nel confermare la istituzione   del   Fondo   per   la   ricerca  scientifica,  per  il conseguimento  degli  obiettivi di appropriatezza e di sviluppo delle prestazioni di medicina termale, le parti concordano:
 il finanziamento del Fondo e' stabilito, per l'anno 2005, nella misura  dello  0,3% del fatturato annuo lordo, che le aziende termali accreditate,  aderenti  al  fondo  medesimo,  hanno realizzato per le prestazioni termali erogate con oneri a carico del SSN;
 la   definizione   di   tariffe   diversificate   da  applicare rispettivamente alle aziende termali partecipanti al Fondo e a quelle che  non  aderiscono  al  Fondo  medesimo;  al  fine di dare certezza finanziaria e di programmazione sia alle aziende USL che alle aziende termali,  evitando nel contempo successivi interventi di conguaglio e tenuto   conto   anche   che   tali  prestazioni  sono  sottoposte  a compensazione interregionale;
 Tenuto  conto  di quanto sopra, le parti individuano due distinte tabelle:  la  prima,  tabella  A,  che  definisce,  per  ogni singola tipologia  di  prestazione,  la  remunerazione  tariffaria  derivante dall'applicazione  alle  tariffe 2004, dell'incremento concordato con il presente atto, da applicare alle aziende termali che aderiscono al Fondo  per la ricerca scientifica; la seconda, tabella B, che prevede la  decurtazione  dello  0,35% alle tariffe cosi' come definite nella tabella  A,  da  applicare alle aziende termali che non aderiscono al Fondo per la ricerca scientifica.
 Entrambe   le  tabelle  individuano  dettagliatamente  i  singoli livelli di remunerazione tariffaria per ogni tipologia di prestazione erogata. C.  Analisi e controllo della spesa termale     Si conferma l'impegno del   gruppo  tecnico  Regioni/Ministero  della  Salute/Federterme  a procedere  alla  definizione  di un flusso informativo finalizzato ad una  complessiva  analisi  e  monitoraggio  del  settore termale, con particolare riferimento alla raccolta e valutazione dei dati relativi alle  prestazioni  termali erogate e al governo della spesa sostenuta dal servizio sanitario, sia a livello regionale che nazionale. D.    Specifici    impegni   del   tavolo   tecnico       Il   tavolo Regioni/Ministero della salute/Federteme assicura il proprio supporto tecnico  agli  specifici  tavoli  di  lavoro previsti, competenti per materia,  in merito alle problematiche ancora non risolte relative ad aspetti  peculiari della realta' termale, con riferimento ai seguenti punti:
 a) definizione  della  figura  dell'operatore  termale,  il cui percorso  e'  stato  avviato  nell'ambito  dello  specifico tavolo di lavoro;
 b) definizione   di  un  percorso  per  la  individuazione  dei requisiti delle piscine termali;
 c) revisione  dell'elenco  delle  prestazioni termali erogabili con oneri a carico del SSN;
 d) ridefinizione  delle  patologie  per  il  cui trattamento e' assicurata,  ai  sensi  dell'art.  4, comma 1, della legge 24 ottobre 2000,  n.  323, l'erogazione delle cure termali a carico del Servizio sanitario  nazionale,  anche a fronte dell'acquisizione dei risultati degli   studi   relativi   al  gradiente  di  efficacia  od  utilita' terapeutica   di   alcune  prestazioni  in  rapporto  alla  patologia trattata,    nell'ottica   di   migliorare   l'appropriatezza   delle prestazioni  erogate e di utilizzare al meglio le risorse disponibili con  riferimento anche ai progetti di ricerca finanziati con il Fondo per la ricerca scientifica; E.  Modalita'  di adesione al Fondo per la ricerca scientifica di cui all'accordo  interregionale  15 dicembre  1999     Le aziende termali che  aderiscono  al  Fondo dichiarano alle regioni o alle aziende USL territorialmente  competenti  e a Federterme, entro il 30 novembre di ogni  anno ed in riferimento all'anno successivo, la propria adesione al  Fondo,  al  fine di permettere la corretta attribuzione, da parte delle  medesime  Regioni,  delle  tariffe  con le quali remunerare le prestazioni erogate.
 Le  parti  concordano  che  Federteme, entro il 30 giugno di ogni anno,   provvdera'   a  certificare  il  versamento  delle  quote  di partecipazione delle Aziende termali aderenti al Fondo per la ricerca scientifica,  tramite  appositi elenchi trasmessi alle aziende USL ed alle Regioni di competenza.
 Le  parti  concordano  di provvedere alla revisione del regolamento del  Fondo  per  la  ricerca scientifica termale entro il 31 dicembre 2006.
 per Federterme Il Presidente Jannotti Pecci
 
 per la Commissione Salute Il coordinatore Rossi
 
 per  la  Conferenza  delle  regioni  e  delle  province  autonome  Il
 presidente Errani
 |  |  |  | ---->   Vedere Allegato alle pagg. 102 e 103 della G.U.  <---- |  |  |  |  |