Gazzetta n. 273 del 23 novembre 2006 (vai al sommario)
CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
PROVVEDIMENTO 31 ottobre 2006
Intesa, ai sensi dell'articolo 4 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, sull'accordo tra le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e la Federterme per l'erogazione delle prestazioni termali, per l'anno 2005. (Rep. n. 2663).

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Nell'odierna seduta del 31 ottobre 2006:
vista la legge 24 ottobre 2000, n. 323, di riordino del settore termale che prevede, all'art. 4, comma 4 che l'unitarieta' del sistema termale nazionale, necessaria in rapporto alla specificita' e alla particolarita' del settore e delle relative prestazioni, sia assicurata da apposti accordi stipulati tra le regioni e le province autonome e le organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle aziende termali;
visto il richiamato art. 4, che dispone che i predetti accordi divengono efficaci attraverso l'espressione di un'intesa di questa Conferenza tesa al recepimento dei contenuti degli stessi, nelle forme previste dagli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
visti gli articoli 2, comma 1, lettera g) e 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che prevedono che questa Conferenza, al fine di garantire la partecipazione delle regioni e delle province autonome a tutti i processi decisionali di interesse regionale, interregioriale e infraregionale, promuove e sancisce intese in tutti i procedimenti in cui la legge lo prevede e che le stesse si perfezionano con l'espressione dell'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
vista la nota del 26 giugno 2006, della Conferenza delle regioni e delle province autonome di trasmissione dell'accordo in oggetto, sottoscritto tra le parti il 22 giugno 2006, con il quale si provvede a disciplinare tra le parti le procedure e le modalita' di erogazione delle prestazioni termali per l'anno 2005;
rilevato che, ai fini istruttori, l'anzidetto accordo e' stato inviato ai Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze e che, sull'argomento, si sono svolte apposite riunioni tecniche il 17 luglio 2006 e il 22 settembre 2006;
considerato che, nel corso della citata riunione tecnica del 17 luglio 2006, i rappresentanti delle regioni hanno consegnato una nuova versione delle tabelle relative alle tariffe per prestazioni termali per l'anno 2005 da cui risulta una specificazione in ordine alla differenza dovuta per idromassaggi erogati in favore degli assistiti INPS e INAIL;
considerato che, nel corso della successiva riunione tecnica del 22 settembre 2006, i rappresentanti del Ministero della salute hanno manifestato la disponibilita' ad esprimere il nulla-osta al recepimento del testo dell'accordo in oggetto da parte della Conferenza Stato-regioni, rappresentando le seguenti richieste:
espungere al punto «B - Tariffe termali», primo capoverso dell'accordo le parole «Tale incremento e' definito in relazione al tasso di inflazione reale stabilito per lo stesso anno»;
precisare nel testo dell'intesa che:
le modalita' di raccolta e trasmissione dei dati di cui al punto C del testo dell'accordo siano coerenti e coordinate con il sistema informativo sanitario in via di definizione;
le regioni e le province autonome danno atto della sostenibilita' a proprio carico della maggiore spesa rispetto al quadro finanziario delle risorse messe a disposizione dallo Stato ai sensi della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (finanziaria 2005);
considerato che, con nota del 29 settembre 2006, le regioni hanno trasmesso il parere favorevole di Federterme sulle richieste come sopra avanzate dal Ministero della salute e ritenute accoglibili in sede tecnica dalle regioni medesime;
rilevato che, con nota del 19 ottobre 2006, il Ministero della salute ha preso atto del predetto assenso manifestato da Federterme;
considerato che, con nota del 23 ottobre 2006, il Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini dell'espressione dell'intesa, ha comunicato di concordare con le predette richieste formulate dal Ministero della salute;
vista la nota in data 31 ottobre 2006, con la quale la Federterme ha confermato di concordare sulla nuova versione delle tabelle relative alle tariffe per prestazioni termali da valere per l'anno 2005 da cui risulta una specificazione in ordine alla differenza dovuta per idromassaggi erogati in favore degli assistiti INPS e INAIL;
considerato che, nel corso dell'odierna seduta, i Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nel ritenere accoglibili le richieste come sopra formulate in sede tecnica dai Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze, hanno espresso il loro assenso ai fini del perfezionamento dell'intesa nei termini risultanti da un documento consegnato al riguardo, allegato sub-1, parte integrante del presente atto;
considerato che, nel corso dell'odierna seduta, il Ministero della salute ed il Ministero dell'economia e delle finanze hanno consegnato un appunto concernente la richiesta congiunta di acquisire a verbale che i Ministeri in parola esprimono il proprio assenso al perfezionamento dell'intesa alle condizioni e negli esatti termini gia' esplicitati nel corso della riunione tecnica del 22 settembre 2006;
Esprime intesa

ai fini del recepimento, ai sensi dell'art. 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, dell'accordo tra la Federterme e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per l'erogazione delle prestazioni termali per l'anno 2005, nei seguenti termini:
che nell'accordo tra la Federterme e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per l'erogazione delle prestazioni termali per l'anno 2005, stipulato in data 22 giugno 2006, allegato sub-2 e parte integrante del presente atto, si intendono espunte, al punto «B - Tariffe termali», primo capoverso, le parole: «;tale incremento e' definito in relazione al tasso di inflazione reale stabilito per lo stesso anno»;
che le tabelle A e B, allegate al predetto accordo, concernenti le tariffe per prestazioni termali da valere per l'anno 2005, si intendono sostituite con quelle consegnate nel corso della predetta riunione tecnica del 17 luglio 2006, che, unite al presente atto, ne costituiscono parte integrante;
che le modalita' di raccolta e trasmissione dei dati, di cui al punto C del testo dell'accordo oggetto della presente intesa, siano coerenti e coordinate con il sistema informativo sanitario in via di ridefinizione;
che le regioni e le province autonome danno atto della sostenibilita' a proprio carico della maggiore spesa rispetto al quadro finanziario delle risorse messe a disposizione dallo Stato ai sensi della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (finanziaria 2005).
Roma, 31 ottobre 2006 Il presidente: Lanzillotta Il segretario: Busia
 
Allegato sub-1

ACCORDO PER L'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI TERMALI PER L'ANNO 2005
(Punto 2-bis) elenco B O.d.g. Conferenza Stato-regioni

La Conferenza delle regioni e delle province autonome nella seduta del 31 ottobre 2006, ha approvato le seguenti modifiche dell'accordo, condivise da Federterme, per l'erogazione delle prestazioni termali per l'anno 2005 sottoscritto con Federterme il 22 giugno 2006: il primo capoverso - punto B - Tariffe termali - e' cosi' modificato:
con effetto dal 1° gennaio 2005 le tariffe per la remunerazione delle prestazioni termali sono incrementate nella misura dell'1,9%, secondo le decisioni assunte dalla Commissione salute nella seduta del 28 marzo 2006.
Le tabelle allegate all'accordo sono sostituite da quelle allegate al presente documento, consegnate in sede di incontro tecnico-misto presso la segreteria della Conferenza Stato-regioni del 17 luglio 2006, che riportano una specificazione in ordine alla differenza dovuta per idromassaggi erogati in favore degli assistiti INPS e INAIL.
Conseguentemente la Conferenza delle regioni e delle province autonome esprime l'intesa sull'accordo.
Roma, 31 ottobre 2006
 
Allegato sub-2

ACCORDO PER L'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI TERMALI PER L'ANNO 2005

Il giorno 22 giugno 2006, in Roma, presso la Conferenza delle regioni e delle province autonome
tra

la Conferenza delle regioni e delle province autonome, rappresentata dal dott. Vasco Errani, presidente della regione Emilia-Romagna, la Commissione Salute, rappresentata dal dott. Enrico Rossi assessore al diritto alla salute della regione Toscana
e

la Federterme, Federazione italiana delle industrie termali e delle acque minerali e curative, rappresentata dal presidente dott. Costanzo Jannotti Pecci;
Preso atto

di quanto contenuto all'art. 52, comma 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge Finanziaria 2003) che prevede «A decorrere dal 1° gennaio 2004, nell'ambito degli accordi di cui all'art. 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323/2000, sara' fissata la misura dell'importo massimo di partecipazione alla spesa per le cure termali di cui all'art. 8, comma 15, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, qualora le previsioni di spesa definite nell'ambito degli stessi accordi rendano necessaria l'adozione di misure di contenimento della spesa predetta»;
che Federterme ha richiesto di incrementare, per l'anno 2005, le tariffe per la remunerazione delle prestazioni termali erogate con oneri a carico del SSN nella misura del 2%;
Rilevato

che la trattativa si e' svolta con la partecipazione del rappresentante del Ministero della salute il quale ha concordato sui contenuti del presente accordo;
Considerato:

che con il precedente accordo per l'erogazione delle pretazioni termali, valido per il biennio 2003-2004, si e' attuato il previsto percorso di riallineamento tra costi di produzione delle prestazioni termali e relative tariffe;
che, sempre in attuazione delle previsioni dell'accordo 2003-2004, sono stati definiti i «requisiti strutturali tecnologici ed organizzativi minimi per l'autorizzazione all'apertura e all'esercizio degli stabilimenti termali e specificazione delle caratteristiche delle prestazioni idrotermali a carico dei Servizio sanitario nazionale», approvati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e' le provincie autonome nella seduta del 23 settembre 2004 (repertorio atti n. 2091) e che il possesso dei suddetti requisiti da parte degli stabilimenti termali ha costituito riferimento anche ai fini della remunerazione tariffaria delle prestazioni erogate;
che la Conferenza delle regioni e delle province autonome nella seduta del 17 giugno 2004, ha approvato anche la proposta di linee guida per l'individuazione dei requisiti di accreditamento e per l'attribuzione di livelli tariffari differenziati presentata dal tavolo tecnico Regioni /Ministero della salute/Federterme;
che e' opportuno confermare il ruolo svolto dal Ministero della salute, la cui partecipazione a tutte le fasi attuative delle intese e al monitoraggio della realta' termale appare rilevante anche per gli aspetti connessi all'attuazione condivisa della legge di riordino del settore (legge n. 323/2000);
che e' necessario evidenziare che il lavoro svolto fino ad oggi dal tavolo tecnico costituisce un fondamentale contributo all'appropriatezza nella erogazione delle prestazioni sanitarie termali ai fini della tutela della salute dei cittadini;
In tale contesto, in considerazione della necessita' di garantire continuita' assistenziale e di assicurare alle aziende USL e alle aziende termali un riferimento tariffario certo ai fini della programmazione degli interventi e delle previsioni di spesa nonche' della predisposizione dei bilanci aziendali;
Le regioni e Federteme convengono sui punti di seguito individuati.
A. Patologie tutelate e prestazioni erogabili

Le patologie per le quali e' previsto l'accesso alla cura presso gli stabilimenti termali sono quelle definite con decreto ministeriale 22 marzo 2001, recante: «Individuazione delle patologie per il cui trattamento e' assicurata, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, l'erogazione delle cure termali a carico del Servizio sanitario nazionale» la cui efficacia e' stata prorogata fino al 31 dicembre 2006, con decreto ministeriale del 13 dicembre 2005.
Le prestazioni erogabili siano quelle gia' previste nel precedente accordo, che costituiscono il livello essenziale di assistenza nel settore sanitario termale come stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 200l. B. Tariffe termali Con effetto dal 1° gennaio 2005, le tariffe per la remunerazione delle prestazioni termali sono incrementare nella misura dell'1,9%; tale incremento e' definito in relazione al tasso di inflazione reale stabilito per lo stesso anno, secondo le decisioni assunte dalla Commissione salute nella seduta del 28 marzo 2006.
Fermo restando il complessivo incremento individuato nella misura dell'1,9%, si conferma una differenziazione degli incrementi da attribuire alle singole tipologie di prestazioni erogabili, tenuto conto della diversa complessita' e caratteristiche di erogazione delle stesse.
Al fine di chiarire le modalita' di definizione delle tariffe come applicate negli anni precedenti, le parti ritengono di precisare quanto contenuto nei precedenti accordi nazionali relativamente alla partecipazione delle aziende alla ricerca scientifica in ambito termale e alle intese successivamente intervenute in riferimento alla partecipazione al Fondo appositamente costituito. Nel confermare la istituzione del Fondo per la ricerca scientifica, per il conseguimento degli obiettivi di appropriatezza e di sviluppo delle prestazioni di medicina termale, le parti concordano:
il finanziamento del Fondo e' stabilito, per l'anno 2005, nella misura dello 0,3% del fatturato annuo lordo, che le aziende termali accreditate, aderenti al fondo medesimo, hanno realizzato per le prestazioni termali erogate con oneri a carico del SSN;
la definizione di tariffe diversificate da applicare rispettivamente alle aziende termali partecipanti al Fondo e a quelle che non aderiscono al Fondo medesimo; al fine di dare certezza finanziaria e di programmazione sia alle aziende USL che alle aziende termali, evitando nel contempo successivi interventi di conguaglio e tenuto conto anche che tali prestazioni sono sottoposte a compensazione interregionale;
Tenuto conto di quanto sopra, le parti individuano due distinte tabelle: la prima, tabella A, che definisce, per ogni singola tipologia di prestazione, la remunerazione tariffaria derivante dall'applicazione alle tariffe 2004, dell'incremento concordato con il presente atto, da applicare alle aziende termali che aderiscono al Fondo per la ricerca scientifica; la seconda, tabella B, che prevede la decurtazione dello 0,35% alle tariffe cosi' come definite nella tabella A, da applicare alle aziende termali che non aderiscono al Fondo per la ricerca scientifica.
Entrambe le tabelle individuano dettagliatamente i singoli livelli di remunerazione tariffaria per ogni tipologia di prestazione erogata. C. Analisi e controllo della spesa termale Si conferma l'impegno del gruppo tecnico Regioni/Ministero della Salute/Federterme a procedere alla definizione di un flusso informativo finalizzato ad una complessiva analisi e monitoraggio del settore termale, con particolare riferimento alla raccolta e valutazione dei dati relativi alle prestazioni termali erogate e al governo della spesa sostenuta dal servizio sanitario, sia a livello regionale che nazionale. D. Specifici impegni del tavolo tecnico Il tavolo Regioni/Ministero della salute/Federteme assicura il proprio supporto tecnico agli specifici tavoli di lavoro previsti, competenti per materia, in merito alle problematiche ancora non risolte relative ad aspetti peculiari della realta' termale, con riferimento ai seguenti punti:
a) definizione della figura dell'operatore termale, il cui percorso e' stato avviato nell'ambito dello specifico tavolo di lavoro;
b) definizione di un percorso per la individuazione dei requisiti delle piscine termali;
c) revisione dell'elenco delle prestazioni termali erogabili con oneri a carico del SSN;
d) ridefinizione delle patologie per il cui trattamento e' assicurata, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, l'erogazione delle cure termali a carico del Servizio sanitario nazionale, anche a fronte dell'acquisizione dei risultati degli studi relativi al gradiente di efficacia od utilita' terapeutica di alcune prestazioni in rapporto alla patologia trattata, nell'ottica di migliorare l'appropriatezza delle prestazioni erogate e di utilizzare al meglio le risorse disponibili con riferimento anche ai progetti di ricerca finanziati con il Fondo per la ricerca scientifica; E. Modalita' di adesione al Fondo per la ricerca scientifica di cui all'accordo interregionale 15 dicembre 1999 Le aziende termali che aderiscono al Fondo dichiarano alle regioni o alle aziende USL territorialmente competenti e a Federterme, entro il 30 novembre di ogni anno ed in riferimento all'anno successivo, la propria adesione al Fondo, al fine di permettere la corretta attribuzione, da parte delle medesime Regioni, delle tariffe con le quali remunerare le prestazioni erogate.
Le parti concordano che Federteme, entro il 30 giugno di ogni anno, provvdera' a certificare il versamento delle quote di partecipazione delle Aziende termali aderenti al Fondo per la ricerca scientifica, tramite appositi elenchi trasmessi alle aziende USL ed alle Regioni di competenza.
Le parti concordano di provvedere alla revisione del regolamento del Fondo per la ricerca scientifica termale entro il 31 dicembre 2006.
per Federterme Il Presidente Jannotti Pecci

per la Commissione Salute Il coordinatore Rossi

per la Conferenza delle regioni e delle province autonome Il
presidente Errani
 
----> Vedere Allegato alle pagg. 102 e 103 della G.U. <----
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone