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| Gazzetta n. 273 del 23 novembre 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |  | DECRETO 13 novembre 2006 |  | Designazione  della  «Camera  di  commercio, industria, artigianato e agricoltura   di   Roma»,  quale  autorita'  pubblica  incaricata  di effettuare   i  controlli  sulla  denominazione  «Soratte»,  riferita all'olio  extravergine  di oliva, protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto ministeriale 23 febbraio 2006. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 
 Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
 Visto  il  regolamento  (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;
 Visto  l'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che  consente  allo  stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione  a  livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento;
 Visto   il  decreto  23 febbraio  2006,  relativo  alla  protezione transitoria   accordata   a   livello  nazionale  alla  denominazione «Soratte»,  trasmessa  alla  Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta;
 Visto   il  decreto  23 febbraio  2006,  relativo  alla  protezione transitoria   accordata   a   livello  nazionale  alla  denominazione «Soratte»,  trasmessa  alla  Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta;
 Vista  la  legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento  di  obblighi  derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle  Comunita'  europee - legge Comunitaria 1999 - ed in particolare l'art.  14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e alimentari,  istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con  decreto  del  Ministero  delle  politiche  agricole e forestali, sentite le regioni;
 Ritenendo  che  le disposizioni di cui all'art. 14 relativamente ai controlli,    debbano   trovare   applicazione   anche   per   quelle denominazioni  le quali, essendo state trasmesse per la registrazione comunitaria,  ottengono  transitoriamente  la  protezione  a  livello nazionale ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006;
 Visto  il  comma 1 del suddetto art. 14 della legge n. 526/1999, il quale  individua  nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali    l'Autorita'    nazionale   preposta   al   coordinamento dell'attivita'  di  controllo  e  responsabile  della vigilanza sulla stessa;
 Vista  la  comunicazione effettuata ai sensi del comma 9 del citato art.  14  della legge n. 526/1999 dalla regione Lazio con la quale il predetto  ente  territoriale  ha indicato quale Autorita' pubblica da designare  per  svolgere l'attivita' di controllo sulla denominazione di  che  trattasi,  la  Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma con sede in Roma, via Appia Nuova n. 218;
 Considerato  che  Camera  di  commercio,  industria,  artigianato e agricoltura  di  Roma ha dimostrato di aver adeguato in modo puntuale il  piano  di  controllo  predisposto per la denominazione «Soratte», allo  schema  tipo  e  di  possedere  la struttura idonea a garantire l'efficacia dei controlli sulla denominazione predetta;
 Considerato  che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,  ai  sensi  del  comma 1 del citato art. 14 della legge n. 526/99, si e' avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;
 Considerato  che  le  decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi  di  controllo di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE)  n.  510/2006  spettano  al  Ministero  delle politiche agricole alimentari  e  forestali,  in  quanto autorita' nazionale preposta al coordinamento  dell'attivita'  di  controllo  ai  sensi  del  comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/99, sentite le regioni;
 Considerata  la  necessita',  espressa dal citato Gruppo tecnico di valutazione,  di  rendere  evidente  e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi  degli  articoli 10  e  11  del  Regolamento (CE) n. 5101/2006, garantendo  che  e'  stata autorizzata dal Ministero una struttura di controllo  con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione risponda ai requisiti del disciplinare;
 Visti la documentazione agli atti del Ministero;
 Ritenuto   di   procedere   all'emanazione   del  provvedimento  di autorizzazione  ai  sensi  del  comma 1  dell'art.  14 della legge n. 526/1999;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 La  Camera  di  commercio,  industria, artigianato e agricoltura di Roma  con  sede  in  Roma, via Appia Nuova n. 218, e' designata quale Autorita'  pubblica autorizzata ad espletare le funzioni di controllo previste  dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 per la  denominazione  «Soratte»,  protetta  transitoriamente  a  livello nazionale con decreto 23 febbraio 2006.
 |  |  |  | Art. 2. L'autorizzazione di cui all'art. 1 comporta l'obbligo per la Camera di  commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura  di  Roma del rispetto  delle  prescrizioni  previste  nel  presente decreto e puo' essere  sospesa  o  revocata  ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge  n. 526/99 qualora l'organismo non risulti piu' in possesso dei requisiti   ivi   indicati,   con  decreto  dell'Autorita'  nazionale competente  che  lo  stesso  art.  14  individua  nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
 |  |  |  | Art. 3. La  Camera  di  commercio,  industria, artigianato e agricoltura di Roma  non  puo'  modificare  le  modalita'  di controllo e il sistema tariffario,   riportati  nell'apposito  piano  di  controllo  per  la denominazione  «Soratte»,  cosi'  come depositati presso il Ministero delle  politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorita'.
 La  Camera  di  commercio,  industria, artigianato e agricoltura di Roma   comunica   e   sottopone  all'approvazione  ministeriale  ogni variazione   concernente   il   personale  ispettivo  indicato  nella documentazione   presentata,   la   composizione   del   Comitato  di certificazione  o della struttura equivalente e dell'organo decidente i   ricorsi,   nonche'   l'esercizio   di   attivita'  che  risultano oggettivamente  incompatibili  con  il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.
 Il    mancato   adempimento   delle   prescrizioni   del   presente articolo puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.
 La  Camera  di  commercio,  industria, artigianato e agricoltura di Roma  dovra'  assicurare,  coerentemente  con gli obiettivi delineati nelle  premesse,  che  il  prodotto certificato risponda ai requisiti descritti  nel  relativo  disciplinare  di  produzione  e  che  sulle confezioni  con  le  quali  viene  commercializzata  la denominazione «Soratte»,  venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche  agricole  alimentari e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CE) 510/2006».
 |  |  |  | Art. 4. La  Camera  di  commercio,  industria, artigianato e agricoltura di Roma  dovra'  assicurare,  coerentemente  con gli obiettivi delineati nelle  premesse,  che  il  prodotto certificato risponda ai requisiti descritti dal disciplinare allegato al decreto 23 febbraio 2006.
 |  |  |  | Art. 5. L'autorizzazione  di  cui  al presente decreto cessera' a decorrere dalla  data  in  cui  sara'  adottata  una  decisione  in  merito  al riconoscimento  della denominazione «Soratte» da parte dell'organismo comunitario.     Nell'ambito     del     periodo     di     validita' dell'autorizzazione, la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura  di  Roma  e' tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari  che  l'Autorita'  nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.
 |  |  |  | Art. 6. La  Camera  di  commercio,  industria, artigianato e agricoltura di Roma  comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a   trenta   giorni   lavorativi,   le  attestazioni  di  conformita' all'utilizzo  della denominazione «Soratte» anche mediante immissione nel  sistema  informatico  del  Ministero  delle  politiche  agricole alimentari  e  forestali  delle  quantita' certificate e degli aventi diritto.
 |  |  |  | Art. 7. La  Camera  di  commercio,  industria, artigianato e agricoltura di Roma  immette  nel  sistema informatico del Ministero delle politiche agricole,  alimentari  e  forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere  tecnico  e  documentale  dell'attivita'  certificativa, ed adotta  eventuali  opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione  da  parte  dell'Autorita' nazionale competente, atte ad evitare    rischi   di   disapplicazione,   confusione   o   difformi utilizzazioni  delle  attestazioni di conformita' della denominazione «Soratte» rilasciate agli utilizzatori. Le modalita' di attuazione di tali   procedure  saranno  indicate  dal  Ministero  delle  politiche agricole  alimentari  e  forestali.  I  medesimi elementi conoscitivi individuati nel primo comma del presente articolo e nell'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alla regione Lazio.
 |  |  |  | Art. 8. La  Camera  di  commercio,  industria, artigianato e agricoltura di Roma  e'  sottoposta  alla  vigilanza  esercitata dal Ministero delle politiche  agricole, alimentari e forestali e dalla regione Lazio, ai sensi dell'art. 53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999.
 |  |  |  | Art. 9. Eccezionalmente   e  limitatamente  all'anno  2006,  l'adesione  al sistema  dei controlli  e' consentita entro e non oltre trenta giorni dalla  data  di  pubblicazione  del  presente  decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 13 novembre 2006
 Il direttore generale: La Torre
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