Gazzetta n. 273 del 23 novembre 2006 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 13 novembre 2006 |
Designazione della «Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pescara», quale autorita' pubblica incaricata di effettuare i controlli sulla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Aprutino Pescarese», registrata con regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione del 1° luglio 1996. |
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IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); Visto il regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione del 1° luglio 1996, relativo alla registrazione della denominazione di origine protetta «Aprutino Pescarese», ai sensi dell'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio; Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92; Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»; Visto l'art. 9 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, concernente l'approvazione di una modifica del disciplinare di produzione; Visti gli articoli 10 e 11 del sopra citato regolamento (CE) n. 510/2006, concernente i controlli; Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'Autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa; Visto il decreto ministeriale 21 luglio 2005 con il quale la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pescara e' stata designata quale Autorita' pubblica incaricata di effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Aprutino Pescarese», ai sensi dell'art. 10 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92; Vista l'istanza presentata dal Consorzio di tutela dell'olio extravergine di oliva Aprutino Pescarese D.O.P., intesa ad ottenere la modifica della disciplina produttiva della denominazione di origine protetta «Aprutino Pescarese»; Vista l'istanza con la quale il consorzio richiedente la modifica in argomento ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 9 del regolamento (CE) n. 510/2006, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da qualunque responsabilita', presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Aprutino Pescarese», ricadendo la stessa sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso; Visto il decreto del 13 settembre 2006, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Aprutino Pescarese»; Vista la nota protocollo n. 60331 del 12 gennaio 2006, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ritenendo che la modifica di cui sopra rientri nelle previsioni di cui al citato art. 9 del regolamento (CE) n. 510/2006, ha notificato all'organismo comunitario competente la predetta domanda di modifica; Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del citato regolamento (CE) n. 510/2006; Ritenuto che le disposizioni di cui agli articoli 10 e 11 relativamente ai controlli, debbano trovare applicazione anche per quelle denominazioni per le quali, essendo stata notificata all'organismo comunitario competente, domanda di modifica al disciplinare di produzione, ottengono transitoriamente la protezione a livello nazionale ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006; Considerato che la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pescara ha predisposto un piano dei controlli adeguato e che recepisce le modifiche richieste dal Consorzio di tutela dell'olio extravergine di oliva Aprutino Pescarese D.O.P. al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Aprutino Pescarese» trasmessa all'organismo comunitario competente con nota del 12 gennaio 2006, numero di protocollo 60331; Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/1999, si e' avvalso del gruppo tecnico di valutazione; Considerata la necessita', espressa dal citato gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi degli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006, garantendo che e' stata autorizzata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione risponda ai requisiti del disciplinare; Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione di origine protetta «Aprutino Pescarese», in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di modifica in argomento; Visti la documentazione agli atti del Ministero; Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dal consorzio sopra citato, assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Aprutino Pescarese», secondo le modifiche richieste dallo stesso, in attesa che il competente organismo comunitario decida su detta domanda; Decreta:
Art. 1. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pescara con sede in Pescara, via Conte Ruvo n. 3, e' designata quale Autorita' pubblica autorizzata ad espletare le funzioni di controllo previste dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 per la denominazione di origine protetta «Aprutino Pescarese» registrata con regolamento 1263/96 del 1° luglio 1996 secondo la disciplina produttiva, protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 13 settembre 2006 e notificata al competente organismo comunitario con nota del 12 gennaio 2006, numero di protocollo 60331. |
| Art. 2. Coloro i quali intendano avvalersi della protezione a titolo transitorio, concessa alle condizioni di cui al presente decreto, devono assoggettarsi al controllo della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pescara quale Autorita' pubblica incaricata con decreto 21 luglio 2005 ad espletare le funzioni di controllo sulla denominazione di origine protetta «Aprutino Pescarese». Fermo restando il diritto dei soggetti utilizzatori della DOP «Aprutino Pescarese», registrata con regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione del 1° luglio 1996, di accedere alla certificazione di conformita' alla disciplina di produzione da esso prevista, la certificazione di conformita' rilasciata dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pescara, ai sensi del primo comma dovra' contenere gli estremi del presente decreto. La responsabilita', presente e futura, conseguente all'eventuale mancata registrazione comunitaria della modifica richiesta al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Aprutino Pescarese» ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1. |
| Art. 3. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pescara non puo' modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualita', le modalita' di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Aprutino Pescarese», cosi' come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorita'. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pescara comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di attivita' che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pescara dovra' assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione di origine protetta «Aprutino Pescarese», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CE) 510/2006». |
| Art. 4. L'autorizzazione di cui al presente decreto cessera' a decorrere dalla data in cui sara' adottata una decisione in merito alla domanda di modifica in argomento. Nell'ambito del periodo di validita' dell'autorizzazione, la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pescara e' tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorita' nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire. |
| Art. 5. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pescara comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformita' all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Aprutino Pescarese» anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantita' certificate e degli aventi diritto. |
| Art. 6. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pescara immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole alimenari forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attivita' certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorita' nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformita' della denominazione «Aprutino Pescarese» rilasciate agli utilizzatori. Le modalita' di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 5, sono simultaneamente resi noti anche alla regione Abruzzo. |
| Art. 7. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pescara e' sottoposta alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalla Regione Abruzzo, ai sensi dell'art. 53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999. |
| Art. 8. La protezione transitoria di cui all'art. 1 cessera' di esistere a decorrere dalla data in cui e' adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario. Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 13 novembre 2006 Il direttore generale: La Torre |
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