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| Gazzetta n. 273 del 23 novembre 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |  | DECRETO 13 novembre 2006 |  | Designazione  della  «Camera  di  commercio, industria, artigianato e agricoltura  di  Pescara»,  quale  autorita'  pubblica  incaricata di effettuare  i  controlli  sulla  protezione  transitoria  accordata a livello  nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione  di  origine  protetta «Aprutino Pescarese», registrata con regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione del 1° luglio 1996. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 
 Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
 Visto   il  regolamento  (CE)  n.  1263/96  della  Commissione  del 1° luglio  1996,  relativo  alla registrazione della denominazione di origine  protetta  «Aprutino  Pescarese»,  ai  sensi dell'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;
 Visto  il  regolamento  (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;
 Visto  l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che  stabilisce  che  le  denominazioni  che  alla data di entrata in vigore  del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE)  n.  1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE)  n.  2400/96,  sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni  di  origine  protette  e delle indicazioni geografiche protette»;
 Visto   l'art.   9  del  predetto  regolamento  (CE)  n.  510/2006, concernente  l'approvazione  di  una  modifica  del  disciplinare  di produzione;
 Visti  gli  articoli 10  e  11 del sopra citato regolamento (CE) n. 510/2006, concernente i controlli;
 Vista  la  legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento  di  obblighi  derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle  Comunita'  europee - legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art.  14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e alimentari,  istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con  decreto  del  Ministero  delle  politiche  agricole alimentari e forestali,  sentite  le  regioni  ed  individua  nel  Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali  l'Autorita'  nazionale preposta  al coordinamento dell'attivita' di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;
 Visto il decreto ministeriale 21 luglio 2005 con il quale la Camera di  commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura di Pescara e' stata  designata  quale Autorita' pubblica incaricata di effettuare i controlli   sulla   denominazione   di   origine  protetta  «Aprutino Pescarese»,  ai  sensi  dell'art.  10 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92;
 Vista  l'istanza  presentata  dal  Consorzio  di  tutela  dell'olio extravergine  di  oliva Aprutino Pescarese D.O.P., intesa ad ottenere la  modifica  della  disciplina  produttiva  della  denominazione  di origine protetta «Aprutino Pescarese»;
 Vista  l'istanza  con la quale il consorzio richiedente la modifica in  argomento  ha  chiesto  la  protezione a titolo transitorio della stessa,  ai  sensi  dell'art.  9  del  regolamento  (CE) n. 510/2006, espressamente  esonerando  lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle   politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  da  qualunque responsabilita', presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento  della  citata  domanda  di modifica del disciplinare di produzione   della   denominazione   di  origine  protetta  «Aprutino Pescarese»,  ricadendo  la  stessa sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;
 Visto  il  decreto  del 13 settembre 2006, relativo alla protezione transitoria   accordata   a   livello  nazionale  alla  modifica  del disciplinare  di  produzione  della denominazione di origine protetta «Aprutino Pescarese»;
 Vista la nota protocollo n. 60331 del 12 gennaio 2006, con la quale il   Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali, ritenendo  che  la  modifica di cui sopra rientri nelle previsioni di cui  al citato art. 9 del regolamento (CE) n. 510/2006, ha notificato all'organismo comunitario competente la predetta domanda di modifica;
 Considerato  che  la  protezione  di  cui sopra ha efficacia solo a livello   nazionale,   ai  sensi  dell'art.  5,  comma 6  del  citato regolamento (CE) n. 510/2006;
 Ritenuto   che  le  disposizioni  di  cui  agli  articoli 10  e  11 relativamente  ai  controlli,  debbano trovare applicazione anche per quelle   denominazioni   per   le  quali,  essendo  stata  notificata all'organismo   comunitario   competente,   domanda  di  modifica  al disciplinare  di produzione, ottengono transitoriamente la protezione a livello nazionale ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006;
 Considerato  che  la  Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pescara ha predisposto un piano dei controlli adeguato e  che  recepisce  le  modifiche  richieste  dal  Consorzio di tutela dell'olio   extravergine   di  oliva  Aprutino  Pescarese  D.O.P.  al disciplinare  di  produzione  della denominazione di origine protetta «Aprutino  Pescarese»  trasmessa all'organismo comunitario competente con nota del 12 gennaio 2006, numero di protocollo 60331;
 Considerato  che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,  ai  sensi  dell'art.  14  della  legge n. 526/1999, si e' avvalso del gruppo tecnico di valutazione;
 Considerata  la  necessita',  espressa dal citato gruppo tecnico di valutazione,  di  rendere  evidente  e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi  degli  articoli 10  e  11  del  regolamento  (CE) n. 510/2006, garantendo  che  e'  stata  autorizzata dal Ministero delle politiche agricole  alimentari  e  forestali  una struttura di controllo con il compito  di  verificare  ed  attestare che la specifica denominazione risponda ai requisiti del disciplinare;
 Ritenuto  di  dover  assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli  interessati  all'utilizzazione  della denominazione di origine protetta  «Aprutino Pescarese», in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di modifica in argomento;
 Visti la documentazione agli atti del Ministero;
 Ritenuto  di  dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che,  in  accoglimento  della  domanda  avanzata  dal consorzio sopra citato,  assicuri  la  protezione  a  titolo  transitorio e a livello nazionale  al  disciplinare  di  produzione  della  denominazione  di origine protetta «Aprutino Pescarese», secondo le modifiche richieste dallo  stesso,  in  attesa  che  il  competente organismo comunitario decida su detta domanda;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 La  Camera  di  commercio,  industria, artigianato e agricoltura di Pescara  con sede in Pescara, via Conte Ruvo n. 3, e' designata quale Autorita'  pubblica autorizzata ad espletare le funzioni di controllo previste  dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 per la  denominazione di origine protetta «Aprutino Pescarese» registrata con  regolamento  1263/96  del  1° luglio  1996 secondo la disciplina produttiva, protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 13 settembre  2006  e  notificata al competente organismo comunitario con nota del 12 gennaio 2006, numero di protocollo 60331.
 |  |  |  | Art. 2. Coloro  i  quali  intendano  avvalersi  della  protezione  a titolo transitorio,  concessa  alle  condizioni  di cui al presente decreto, devono   assoggettarsi   al  controllo  della  Camera  di  commercio, industria,  artigianato  e  agricoltura  di  Pescara  quale Autorita' pubblica  incaricata  con  decreto  21 luglio  2005  ad  espletare le funzioni   di  controllo  sulla  denominazione  di  origine  protetta «Aprutino Pescarese».
 Fermo  restando  il  diritto  dei  soggetti  utilizzatori della DOP «Aprutino  Pescarese»,  registrata  con  regolamento  (CE) n. 1263/96 della Commissione del 1° luglio 1996, di accedere alla certificazione di  conformita'  alla  disciplina  di produzione da esso prevista, la certificazione  di  conformita' rilasciata dalla Camera di commercio, industria,  artigianato  e agricoltura di Pescara, ai sensi del primo comma dovra' contenere gli estremi del presente decreto.
 La  responsabilita',  presente  e futura, conseguente all'eventuale mancata   registrazione   comunitaria  della  modifica  richiesta  al disciplinare  di  produzione  della  indicazione  geografica protetta «Aprutino  Pescarese»  ricade  sui  soggetti  che  si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.
 |  |  |  | Art. 3. La  Camera  di  commercio,  industria, artigianato e agricoltura di Pescara  non  puo'  modificare  la  denominazione sociale, il proprio statuto,  i  propri  organi  di  rappresentanza,  il  proprio sistema qualita',   le  modalita'  di  controllo  e  il  sistema  tariffario, riportati  nell'apposito  piano  di controllo per la denominazione di origine  protetta  «Aprutino Pescarese», cosi' come depositati presso il  Ministero  delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorita'.
 La  Camera  di  commercio,  industria, artigianato e agricoltura di Pescara  comunica  e  sottopone  all'approvazione  ministeriale  ogni variazione   concernente   il   personale  ispettivo  indicato  nella documentazione   presentata,   la   composizione   del   Comitato  di certificazione  o della struttura equivalente e dell'organo decidente i   ricorsi,   nonche'   l'esercizio   di   attivita'  che  risultano oggettivamente  incompatibili  con  il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.
 Il    mancato   adempimento   delle   prescrizioni   del   presente articolo puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.
 La  Camera  di  commercio,  industria, artigianato e agricoltura di Pescara  dovra' assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle  premesse,  che  il  prodotto certificato risponda ai requisiti descritti  nel  relativo  disciplinare  di  produzione  e  che  sulle confezioni  con  le  quali viene commercializzata la denominazione di origine  protetta  «Aprutino  Pescarese»,  venga apposta la dicitura: «Garantito  dal  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CE) 510/2006».
 |  |  |  | Art. 4. L'autorizzazione  di  cui  al presente decreto cessera' a decorrere dalla data in cui sara' adottata una decisione in merito alla domanda di  modifica  in  argomento.  Nell'ambito  del  periodo  di validita' dell'autorizzazione, la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pescara e' tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari  che  l'Autorita'  nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.
 |  |  |  | Art. 5. La  Camera  di  commercio,  industria, artigianato e agricoltura di Pescara  comunica  con  immediatezza,  e  comunque  con  termine  non superiore  a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformita' all'utilizzo   della  denominazione  di  origine  protetta  «Aprutino Pescarese»  anche  mediante  immissione  nel  sistema informativo del Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali delle quantita' certificate e degli aventi diritto.
 |  |  |  | Art. 6. La  Camera  di  commercio,  industria, artigianato e agricoltura di Pescara  immette  anche  nel  sistema informativo del Ministero delle politiche agricole alimenari forestali tutti gli elementi conoscitivi di  carattere  tecnico e documentale dell'attivita' certificativa, ed adotta  eventuali  opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione  da  parte  dell'Autorita' nazionale competente, atte ad evitare    rischi   di   disapplicazione,   confusione   o   difformi utilizzazioni  delle  attestazioni di conformita' della denominazione «Aprutino  Pescarese»  rilasciate  agli utilizzatori. Le modalita' di attuazione  di  tali  procedure  saranno indicate dal Ministero delle politiche  agricole,  alimentari  e  forestali.  I  medesimi elementi conoscitivi  individuati  dal  presente  articolo e dall'art. 5, sono simultaneamente resi noti anche alla regione Abruzzo.
 |  |  |  | Art. 7. La  Camera  di  commercio,  industria, artigianato e agricoltura di Pescara  e'  sottoposta alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche  agricole  e  forestali  e  dalla Regione Abruzzo, ai sensi dell'art.  53,  comma 12  della  legge  24 aprile  1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999.
 |  |  |  | Art. 8. La  protezione transitoria di cui all'art. 1 cessera' di esistere a decorrere  dalla  data in cui e' adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.
 Il  presente  decreto  verra'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 13 novembre 2006
 Il direttore generale: La Torre
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