Gazzetta n. 273 del 23 novembre 2006 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 25 settembre 2006 |
Modifica del decreto 21 giugno 2006, n. 341, recante disposizioni per l'attuazione del regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero. |
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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il proprio decreto n. 341/TRAG IV del 21 giugno 2006, recante disposizioni per l'attuazione del regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero; Vista la lettera n. 509 del 4 luglio 2006 con la quale l'AGEA -- Agenzia per le erogazioni in agricoltura, ha chiesto di apportare modifiche all'art. 2, commi 1 e 3, del decreto ministeriale n. 341/2006 per quanto attiene gli organismi pagatori riconosciuti e i provvedimenti di competenza di AGEA; Vista la nota del 2 agosto 2006 con la quale l'UNIMA -- Unione nazionale imprese di meccanizzazione agricola, ha chiesto di fissare in 10 anni l'eta' dei macchinari da prendere in considerazione per il calcolo dell'aiuto nonche' di tenere conto, per evitare sovra compensazioni, del carico di lavoro effettuato da ciascun fornitore e coltivatore di barbabietola da zucchero proprietari di macchinari; Ritenuto di dover adottare le conseguenti disposizioni; Decreta:
Articolo unico
1. All'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto ministeriale n. 341/2006, le parole «non superiore agli 8 anni, con una riduzione del valore a nuovo del 12,5% per ogni anno di vetusta», sono sostituite con le parole «non superiore ai 10 anni, con una riduzione del valore a nuovo del 10% per ogni anno di vetusta». 2. Alla lettera b) del comma 3 dell'art. 1 del decreto ministeriale n. 341/2006, dopo le parole «precedente comma 2», e' aggiunto il seguente periodo: «Le risorse finanziarie eventualmente disponibili dopo l'attribuzione dell'aiuto commisurato al valore e all'eta' dei macchinari, di cui al primo periodo, ripartite tra le due categorie in proporzione all'ammontare dell'aiuto attribuito a ciascuna categoria, sono allocate a ciascun fornitore e coltivatore di barbabietola da zucchero proprietari di macchinari, in funzione dell'attivita' svolta nel periodo di riferimento, tenendo conto, per i fornitori di macchinari del valore del fatturato e, per i coltivatori di barbabietola, della superficie lavorata.». 3. All'art. 2, comma 1, le parole «e' effettuato dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA)», sono sostituite dalle parole «e' effettuato dagli organismi pagatori riconosciuti». 4. All'art. 2, comma 3, le parole «Con successivo provvedimento ministeriale», sono sostituite dalle parole «Con successivi provvedimenti di AGEA». Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e sara' pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 25 settembre 2006 Il Ministro: De Castro |
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