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| Gazzetta n. 273 del 23 novembre 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |  | DECRETO 25 settembre 2006 |  | Modifica del decreto 21 giugno 2006, n. 341, recante disposizioni per l'attuazione   del   regime   temporaneo   per   la  ristrutturazione dell'industria dello zucchero. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
 
 Visto il proprio decreto n. 341/TRAG IV del 21 giugno 2006, recante disposizioni   per   l'attuazione   del   regime  temporaneo  per  la ristrutturazione dell'industria dello zucchero;
 Vista  la  lettera  n. 509 del 4 luglio 2006 con la quale l'AGEA -- Agenzia  per  le  erogazioni  in agricoltura, ha chiesto di apportare modifiche  all'art.  2,  commi 1  e  3,  del  decreto ministeriale n. 341/2006  per  quanto attiene gli organismi pagatori riconosciuti e i provvedimenti di competenza di AGEA;
 Vista  la  nota  del  2 agosto  2006 con la quale l'UNIMA -- Unione nazionale  imprese di meccanizzazione agricola, ha chiesto di fissare in 10 anni l'eta' dei macchinari da prendere in considerazione per il calcolo  dell'aiuto  nonche'  di  tenere  conto,  per  evitare  sovra compensazioni, del carico di lavoro effettuato da ciascun fornitore e coltivatore di barbabietola da zucchero proprietari di macchinari;
 Ritenuto di dover adottare le conseguenti disposizioni;
 Decreta:
 
 Articolo unico
 
 1. All'art.  1,  comma 3,  lettera b)  del  decreto ministeriale n. 341/2006, le parole «non superiore agli 8 anni, con una riduzione del valore  a  nuovo del 12,5% per ogni anno di vetusta», sono sostituite con le parole «non superiore ai 10 anni, con una riduzione del valore a nuovo del 10% per ogni anno di vetusta».
 2. Alla lettera b) del comma 3 dell'art. 1 del decreto ministeriale n.  341/2006,  dopo  le  parole  «precedente comma 2», e' aggiunto il seguente periodo:
 «Le    risorse    finanziarie    eventualmente   disponibili   dopo l'attribuzione  dell'aiuto  commisurato  al  valore  e  all'eta'  dei macchinari,  di  cui al primo periodo, ripartite tra le due categorie in   proporzione   all'ammontare  dell'aiuto  attribuito  a  ciascuna categoria,  sono  allocate  a  ciascun  fornitore  e  coltivatore  di barbabietola  da  zucchero  proprietari  di  macchinari,  in funzione dell'attivita'  svolta nel periodo di riferimento, tenendo conto, per i  fornitori  di  macchinari  del  valore  del  fatturato  e,  per  i coltivatori di barbabietola, della superficie lavorata.».
 3. All'art.  2,  comma 1, le parole «e' effettuato dall'Agenzia per le  erogazioni  in  agricoltura (AGEA)», sono sostituite dalle parole «e' effettuato dagli organismi pagatori riconosciuti».
 4. All'art.  2,  comma 3,  le  parole «Con successivo provvedimento ministeriale»,   sono   sostituite   dalle   parole  «Con  successivi provvedimenti di AGEA».
 Il  presente  decreto  sara' trasmesso agli organi di controllo per gli  adempimenti  di  competenza e sara' pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 25 settembre 2006
 Il Ministro: De Castro
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