Gazzetta n. 273 del 23 novembre 2006 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 3 ottobre 2006 |
Modalita' di presentazione delle domande di contributo, a seguito della dichiarazione di calamita' naturale nel Compartimento marittimo di Venezia per moria di mitili di allevamento nell'estate 2003. |
|
|
IL DIRETTORE GENERALE della pesca marittima e dell'acquacoltura
Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante «Modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38»; Visto l'art. 23-bis del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, che prevede l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto ministeriale 3 marzo 1992, fino alla data di entrata in vigore del decreto attuativo delle misure previste dal Fondo di solidarieta' della pesca e dell'acquacoltura; Visto il decreto ministeriale 3 marzo 1992 del Ministero della marina mercantile, recante modalita' tecniche e criteri relativi alle provvidenze previste dalla legge n. 72/1992, e successive modifiche; Visto il decreto 18 gennaio 2006 del Ministero delle politiche agricole e forestali, recante «Dichiarazione dello stato di calamita' naturale nel Compartimento marittimo di Venezia»; Considerato necessario individuare le modalita' ed i criteri per la presentazione delle domande per accedere alla concessione degli interventi attivati con il sopra indicato decreto; Decreta:
Art. 1. Al fine di conseguire la concessione del contributo, attivato dall'art. 1, del decreto 18 gennaio 2006 del Ministero delle politiche agricole e forestali, recante «Dichiarazione dello stato di calamita' naturale nel Compartimento marittimo di Venezia», gli imprenditori ittici presentano o trasmettono, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, le istanze, corredate della documentazione di cui al modello allegato, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle filiere agricole ed agroalimentari - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto. |
| Art. 2. Per accedere ai sopraindicati contributi, gli istanti devono aver subito nell'anno 2003 una diminuzione della produzione, a causa dell'evento di cui trattasi, con conseguente compromissione del bilancio economico dell'impresa, determinando una perdita pari almeno al 35% del reddito dell'impresa dell'anno della calamita' (2003) rispetto all'anno precedente (2002). |
| Art. 3. E' onere delle imprese, dimostrare di possedere i requisiti soggettivi ed oggettivi per accedere ai contributi di cui trattasi. |
| Art. 4. Il contributo a fondo perduto di cui al presente decreto non e' cumulabile con altre provvidenze allo stesso titolo disposte dallo Stato, dalle regioni, dalle province o da altri enti pubblici. |
| Art. 5. Il presente provvedimento e' trasmesso all'Organo di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 3 ottobre 2006 Il direttore generale: Abate |
| ----> Vedere Allegato alle pagg. 84 e 85 della G.U. <---- |
|
|
|