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| Gazzetta n. 273 del 23 novembre 2006 (vai al sommario) |  | AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO |  | DETERMINAZIONE 9 novembre 2006 |  | Regime  di  rimborsabilita'  e  prezzo  di  vendita della specialita' medicinale   «Azilect»   (rasagilina),   autorizzata   con  procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determinazione/C n. 105/ 06). |  | 
 |  |  |  | Regime  di  rimborsabilita' e prezzo di vendita della specialita' medicinale    Azilect    (rasagilina)   autorizzata   con   procedura centralizzata  europea dalla Commissione europea con la decisione del 24 febbraio  2005 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con  i numeri:       EU/1/04/304/001 - 7 compresse in blister AL/AL 1 mg; EU/1/04/304/002 - 10 compresse in blister AL/AL 1 mg;
 EU/1/04/304/003 - 28 compresse in blister AL/AL 1 mg;
 EU/1/04/304/004 - 30 compresse in blister AL/AL 1 mg;
 EU/1/04/304/005 - 100 compresse in blister AL/AL 1 mg;
 EU/1/04/304/006 - 112 compresse in blister AL/AL 1 mg;
 EU/1/04/304/007 - 30 compresse in flacone HDPE 1 mg.
 Titolare A.I.C.: Teva Pharma GmbH.
 Rappresentante locale del titolare A.I.C.: Lundbeck Italia S.p.a.
 
 IL DIRETTORE GENERALE
 
 Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
 Visto  l'art.  48  del  decreto-legge  30 settembre  2003  n.  269, convertito  nella  legge  24 novembre  2003,  n.  326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;
 Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  di concerto con i Ministri  della  funzione  pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre  2004,  n.  245  recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;
 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
 Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;
 Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del   dott.   Nello   Martini   in  qualita'  di  direttore  generale dell'Agenzia  italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al  n.  1154  del  registro  visti  semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;
 Vista  la  legge  24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi  di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;
 Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
 Vista  la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela  sanitaria  delle  attivita'  sportive e della lotta contro il doping»;
 Visto  l'art.  48,  comma 33,  legge  24 novembre 2003, n. 326, che dispone  la  negoziazione  del  prezzo  per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;
 Visto  il  decreto  legislativo  8 aprile  2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;
 Visto  il  decreto  legislativo  24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  142  del 21 giugno  2006,  concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e   successive   direttive   di  modifica)  relativa  ad  un  codice comunitario  concernenti  i  medicinali  per  uso umano nonche' della direttiva 2003/94/CE;
 Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;
 Visto il regolamento n. 726/2004/CE;
 Vista  la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle  note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;
 Vista  la  determinazione  AIFA  del 3 luglio 2006 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;
 Vista la determinazione AIFA del 29 settembre 2006 pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  -  serie generale n. 227 - del 29 settembre 2006 concernente   «Manovra   per  il  governo  della  spesa  farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;
 Vista  la  domanda  con la quale la ditta rappresentante locale del titolare   A.I.C.  ha  chiesto  la  classificazione,  ai  fini  della rimborsabilita';
 Visto  il  parere  della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 12/13 settembre 2006;
 Vista la deliberazione n. 27 del 27 settembre 2006 del Consiglio di amministrazione   dell'AIFA   adottata   su  proposta  del  direttore generale;
 Considerato  che  per  la  corretta gestione delle varie fasi della distribuzione,  alla  specialita'  medicinale  «Azilect»  debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;
 Determina:
 
 Art. 1.
 Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.
 
 Alla  specialita'  medicinale AZILECT (rasagilina) nelle confezioni indicate  vengono  attribuiti  i  seguenti  numeri di identificazione nazionale:
 confezioni:
 7  compresse  in blister AL/AL 1 mg - A.I.C. n. 036983017/E (in base 10) 138N79 (in base 32);
 10  compresse in blister AL/AL 1 mg - A.I.C. n. 036983031/E (in base 10) 138N7R (in base 32);
 28  compresse in blister AL/AL 1 mg - A.I.C. n. 036983029/E (in base 10) 138N7P (in base 32);
 30  compresse in blister AL/AL 1 mg - A.I.C. n. 036983043/E (in base 10) 138N83 (in base 32);
 100 compresse in blister AL/AL 1 mg - A.I.C. n. 036983056/E (in base 10) 138N8J (in base 32);
 112 compresse in blister AL/AL 1 mg - A.I.C. n. 036983068/E (in base 10) 138N8W (in base 32);
 30  compresse  in flacone HDPE 1 mg - A.I.C. n. 036983070/E (in base 10) 138N8Y (in base 32).
 Indicazioni terapeutiche: Azilect e' indicato nel trattamento della malattia  di  Parkinson  sia in monoterapia (senza levodopa) sia come terapia  in associazione (con levodopa) nei pazienti con fluttuazioni di fine dose.
 |  |  |  | Art. 2. Classificazione ai fini della rimborsabilita'
 
 La  specialita'  medicinale  «Azilect» (rasagilina) e' classificata come segue:
 confezione:  28 compresse in blister 1 mg - A.I.C. n. 036983029/E (in base 10) 138N7P (in base 32).
 Classe di rimborsabilita': A.
 Prezzo ex factory (IVA esclusa): 91,00 euro.
 Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 150,19 euro.
 Le  prime  due  confezioni  gratuite  su  prescrizione riservata ai medici  specialisti  dei  centri  di  neurologia di aziende sanitarie (fatto  salvo  specifica determinazione regionale). Se l'efficacia e' confermata  dispensazione  su  prescrizione  dei  medici  di medicina generale  in  base  a  piano  terapeutico dei centri di neurologia di aziende sanitarie (fatto salvo specifica determinazione regionale).
 Follow up per efficacia e sicurezza ogni 6 mesi.
 Tetto  di spesa (ex factory) di 5 milioni di euro per il primo anno e di 9,5 milioni di euro per il secondo anno.
 In  caso di superamento del tetto di spesa negoziato si applica uno sconto  automatico  sull'ex factory per recuperare l'eccedenza nei 12 mesi successivi.
 |  |  |  | Art. 3. Classificazione ai fini della fornitura
 
 RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.
 |  |  |  | Art. 4. Condizioni e modalita' di impiego
 
 Prescrizione   del   medicinale   soggetta   a   diagnosi  e  piano terapeutico.
 |  |  |  | Art. 5. Farmacovigilanza
 
 Il   presente   medicinale  e'  inserito  nell'elenco  dei  farmaci sottoposti  a  monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di   cui   al   decreto  del  21 novembre  2003  (Gazzetta  Ufficiale 1° dicembre  2003)  e successivi aggiornamenti; al termine della fase di  monitoraggio  intensivo  vi sara' la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.
 |  |  |  | Art. 6. Disposizioni finali
 
 La  presente  determinazione  ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e   sara'   notificata  alla  societa'  titolare  dell'autorizzazione all'immissione in commercio.
 Roma, 9 novembre 2006
 Il direttore generale: Martini
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