Gazzetta n. 273 del 23 novembre 2006 (vai al sommario) |
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO |
DETERMINAZIONE 9 novembre 2006 |
Regime di rimborsabilita' e prezzo di vendita della specialita' medicinale «Azilect» (rasagilina), autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determinazione/C n. 105/ 06). |
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Regime di rimborsabilita' e prezzo di vendita della specialita' medicinale Azilect (rasagilina) autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione del 24 febbraio 2005 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri: EU/1/04/304/001 - 7 compresse in blister AL/AL 1 mg; EU/1/04/304/002 - 10 compresse in blister AL/AL 1 mg; EU/1/04/304/003 - 28 compresse in blister AL/AL 1 mg; EU/1/04/304/004 - 30 compresse in blister AL/AL 1 mg; EU/1/04/304/005 - 100 compresse in blister AL/AL 1 mg; EU/1/04/304/006 - 112 compresse in blister AL/AL 1 mg; EU/1/04/304/007 - 30 compresse in flacone HDPE 1 mg. Titolare A.I.C.: Teva Pharma GmbH. Rappresentante locale del titolare A.I.C.: Lundbeck Italia S.p.a.
IL DIRETTORE GENERALE
Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco; Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145; Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualita' di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute; Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8; Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attivita' sportive e della lotta contro il doping»; Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni; Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo; Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonche' della direttiva 2003/94/CE; Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001; Visto il regolamento n. 726/2004/CE; Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni; Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006; Vista la determinazione AIFA del 29 settembre 2006 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale n. 227 - del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»; Vista la domanda con la quale la ditta rappresentante locale del titolare A.I.C. ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilita'; Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 12/13 settembre 2006; Vista la deliberazione n. 27 del 27 settembre 2006 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale; Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialita' medicinale «Azilect» debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale; Determina:
Art. 1. Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.
Alla specialita' medicinale AZILECT (rasagilina) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale: confezioni: 7 compresse in blister AL/AL 1 mg - A.I.C. n. 036983017/E (in base 10) 138N79 (in base 32); 10 compresse in blister AL/AL 1 mg - A.I.C. n. 036983031/E (in base 10) 138N7R (in base 32); 28 compresse in blister AL/AL 1 mg - A.I.C. n. 036983029/E (in base 10) 138N7P (in base 32); 30 compresse in blister AL/AL 1 mg - A.I.C. n. 036983043/E (in base 10) 138N83 (in base 32); 100 compresse in blister AL/AL 1 mg - A.I.C. n. 036983056/E (in base 10) 138N8J (in base 32); 112 compresse in blister AL/AL 1 mg - A.I.C. n. 036983068/E (in base 10) 138N8W (in base 32); 30 compresse in flacone HDPE 1 mg - A.I.C. n. 036983070/E (in base 10) 138N8Y (in base 32). Indicazioni terapeutiche: Azilect e' indicato nel trattamento della malattia di Parkinson sia in monoterapia (senza levodopa) sia come terapia in associazione (con levodopa) nei pazienti con fluttuazioni di fine dose. |
| Art. 2. Classificazione ai fini della rimborsabilita'
La specialita' medicinale «Azilect» (rasagilina) e' classificata come segue: confezione: 28 compresse in blister 1 mg - A.I.C. n. 036983029/E (in base 10) 138N7P (in base 32). Classe di rimborsabilita': A. Prezzo ex factory (IVA esclusa): 91,00 euro. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 150,19 euro. Le prime due confezioni gratuite su prescrizione riservata ai medici specialisti dei centri di neurologia di aziende sanitarie (fatto salvo specifica determinazione regionale). Se l'efficacia e' confermata dispensazione su prescrizione dei medici di medicina generale in base a piano terapeutico dei centri di neurologia di aziende sanitarie (fatto salvo specifica determinazione regionale). Follow up per efficacia e sicurezza ogni 6 mesi. Tetto di spesa (ex factory) di 5 milioni di euro per il primo anno e di 9,5 milioni di euro per il secondo anno. In caso di superamento del tetto di spesa negoziato si applica uno sconto automatico sull'ex factory per recuperare l'eccedenza nei 12 mesi successivi. |
| Art. 3. Classificazione ai fini della fornitura
RR: medicinale soggetto a prescrizione medica. |
| Art. 4. Condizioni e modalita' di impiego
Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi e piano terapeutico. |
| Art. 5. Farmacovigilanza
Il presente medicinale e' inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (Gazzetta Ufficiale 1° dicembre 2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sara' la rimozione del medicinale dal suddetto elenco. |
| Art. 6. Disposizioni finali
La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e sara' notificata alla societa' titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio. Roma, 9 novembre 2006 Il direttore generale: Martini |
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