Gazzetta n. 273 del 23 novembre 2006 (vai al sommario) |
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA |
DELIBERAZIONE 29 marzo 2006 |
Programma nazionale degli interventi nel settore idrico - Integrazione legge n. 350/2003, articolo 4, commi 35-36, legge n. 266/2005, articolo 1, comma 78. (Deliberazione n. 117/2006). |
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IL CIPE
Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 2003 n. 350, ed in particolare: il comma 31, che autorizza limiti di impegno quindicennali pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2005 ed a 50 milioni di euro dal 2006, per assicurare la prosecuzione degli interventi infrastrutturali di cui all'art. 141, commi 1 e 3, della legge 23 dicembre 2000 n. 388; il comma 32, ai sensi del quale le economie d'asta conseguite sono utilizzate per la prosecuzione di ulteriori lotti di impianti rientranti nelle finalita' previste dai commi 31 e 34; il comma 34, in base al quale il Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, definisce il programma degli interventi e le relative risorse finanziarie, in relazione agli stanziamenti di cui al comma 31; il comma 35, il quale ha previsto, al fine di garantire il necessario coordinamento nella realizzazione di tutte le opere del settore idrico, in coerenza con gli Accordi di programma quadro esistenti, la redazione del Programma nazionale degli interventi nel settore idrico, che comprende: a) le opere relative al settore idrico gia' inserite nel programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001 n. 443, e successive modificazioni, approvato con delibera CIPE n. 121 del 21 dicembre 2001, tenendo conto delle procedure previste dal decreto legislativo 20 agosto 2002 n. 190; b) gli interventi previsti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio; c) gli interventi di cui al precedente comma 31; d) gli interventi inseriti negli Accordi di programma di cui all'art. 17 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, nonche' gli interventi concernenti trasferimenti transfrontalieri delle risorse idriche; il comma 36, ai sensi del quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministeri dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole e forestali e delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, presenta al CIPE il Programma nazionale degli interventi nel settore idrico, che indica le risorse finanziarie assegnate ai singoli interventi e ne definisce la gerarchia delle priorita'; il comma 177, e successive modifiche ed integrazioni, il quale reca precisazioni in merito ai limiti d'impegno iscritti nel bilancio dello Stato in relazione a specifiche disposizioni legislative; Visto l'art. 1, comma 78, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, che ha autorizzato un contributo annuale di 200 milioni di euro per quindici anni a decorrere dall'anno 2007 per interventi infrastrutturali, prevedendo in particolare, alla lettera b), il finanziamento, nella misura del 25 per cento delle risorse disponibili, a favore degli interventi di realizzazione del programma nazionale degli interventi nel settore idrico, relativamente alla prosecuzione degli interventi infrastrutturali di cui all'art. 141, commi 1 e 3, della legge 23 dicembre 2000 n. 388; Viste le delibere 27 dicembre 2002, n. 143 (Gazzetta Ufficiale n. 87/2003) e 29 settembre 2004, n. 24 (Gazzetta Ufficiale n. 276/2004), con le quali questo Comitato, ai sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, ha, rispettivamente, definito il sistema per l'attribuzione del CUP ed ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili relativi a progetti d'investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati interessate ai suddetti progetti; Vista la propria delibera 27 maggio 2005 n. 74 (Gazzetta Ufficiale n. 14/2006), con la quale questo Comitato ha approvato il Programma nazionale degli interventi nel settore idrico, stabilendo che le modificazioni ed integrazioni del programma saranno approvate con successive deliberazioni di questo Comitato; Vista la delibera adottata in data odierna, n. 75, di ricognizione delle risorse disponibili, con la quale questo Comitato ha quantificato, nell'allegata tabella 1, le risorse rinvenienti dall'art. 1, comma 78, della legge n. 266/2005; Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato n. 13 del 5 aprile 2004 (Gazzetta Ufficiale n. 66/2004), nella quale sono state affrontate le tematiche dei limiti di impegno ed e' stato, tra l'altro, precisato che l'assunzione dell'impegno contabile non e' necessariamente correlata con la concessione di un eventuale mutuo o l'effettuazione di altre operazioni di finanziamento; Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano che, nella seduta del 1° marzo 2006, ha espresso parere favorevole sulla proposta di integrazione al Programma nazionale degli interventi nel settore idrico, predisposta dal Ministero per le politiche agricole e forestali per l'utilizzazione dei fondi previsti dalla legge 23 dicembre 2005 n. 266; Vista la nota 13 marzo 2006, n. 5344/Qdv/DI(IV), con la quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ha trasmesso a questo Comitato l'integrazione all'allegato 3 del Programma nazionale degli interventi nel settore idrico, per un importo di 499.999.999,99 euro; Considerato che le risorse disponibili ai sensi della lettera b) dell'art. 1, comma 78, della legge n. 266/2005 sono pari ad un contributo annuo di 41,250 Meuro e sviluppano un volume d'investimento di 461,404 Meuro; Considerato che va detratto da tale importo il 3% da riservare ad interventi per beni ed attivita' culturali, ai sensi dell'art. 60, comma 4, della legge n. 289/2002, e pertanto il volume d'investimento sviluppato e' di 447,562 Meuro; Considerato che ulteriori risorse finanziarie, pari ad un contributo annuo di 4,480 Meuro, in grado di sviluppare un volume d'investimento di 50,111 Meuro, sono state previste dalla suddetta delibera n. 75 a copertura dell'integrazione al Programma, attingendo dalle risorse disponibili di cui all'art. 1, comma 78, della legge n. 266/2005; Considerato che per la copertura degli interventi suddivisi in lotti, ai sensi dell'art. 4, comma 32, della legge n. 350/2003, sono utilizzabili le risorse derivanti dalle economie d'asta; Rilevato che le esigenze progettuali delle Regioni Emilia Romagna, Piemonte e Veneto sono eccedenti rispetto alle disponibilita' finanziarie e che, pertanto, appare opportuno individuare criteri adeguati ad affrontare le conseguenti problematiche operative; Tenuto conto che gli interventi previsti nell'integrazione al Programma e privi di integrale copertura finanziaria vanno intesi in termini programmatici; Ritenuto pertanto di dover procedere all'approvazione dell'integrazione al Programma nazionale degli interventi nel settore idrico; Acquisito in seduta il concerto dei Ministri interessati sull'integrazione al Programma; Delibera: 1. Approvazione integrazione del Programma nazionale degli interventi nel settore idrico 1.1 E' approvata, ai sensi dell'art. 4, commi 35 e 36, della legge n. 350/2003, l'integrazione dell'allegato tecnico n. 3 del Programma nazionale degli interventi nel settore idrico, che forma parte integrante della presente delibera. 1.2 Il Programma sara' attuato nei limiti delle disponibilita' finanziarie previste a legislazione vigente. Gli interventi riportati nel Programma e attualmente privi, in tutto o in parte, di copertura finanziaria sono approvati esclusivamente in via programmatica. 2. Finanziamento degli interventi 2.1 Gli interventi ricompresi nell'integrazione dell'allegato tecnico n. 3 ed approvati con la presente delibera si avvalgono dei finanziamenti a valere sull'autorizzazione di cui all'art. 1, comma 78, della legge n. 266/2005, e, limitatamente agli interventi suddivisi in lotti, sulle risorse derivanti dalle economie d'asta. Il Ministero delle politiche agricole e forestali dovra' tener conto della quota di limite d'impegno di cui all'art. 4, comma 31, della legge n. 350/2003, rimodulata all'anno 2008 dalla tabella F della legge n. 266/2005. 2.2 Gli importi indicati per i singoli interventi sono da intendersi puramente indicativi, in quanto le effettive spettanze potranno essere definite solo all'atto della quantificazione del netto ricavato dei mutui. 2.3 Nel caso in cui l'importo stimato del ricavato dei mutui risulti diverso da quello effettivamente ottenuto all'atto della stipula dei relativi contratti, gli importi assegnati si intendono proporzionalmente modificati. 2.4 Le Regioni Emilia Romagna, Piemonte e Veneto dovranno individuare criteri adeguati a risolvere le problematiche derivanti dallo scostamento tra esigenze progettuali e disponibilita' finanziarie. 3. Clausola finale 3.1 Per quanto non espressamente stabilito dalla presente delibera, si applicano le previsioni della precedente delibera n. 74/2005.
Roma, 29 marzo 2006 Il Presidente Berlusconi
Il segretario del CIPE Baldassarri
Registrato alla Corte dei conti il 7 novembre 2006 Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, Registro n. 6 - Economia e finanze, foglio n. 131 |
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