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| Gazzetta n. 273 del 23 novembre 2006 (vai al sommario) |  | COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA |  | DELIBERAZIONE 29 marzo 2006 |  | Programma   nazionale   degli   interventi   nel   settore  idrico  - Integrazione  legge  n.  350/2003,  articolo 4, commi 35-36, legge n. 266/2005, articolo 1, comma 78. (Deliberazione n. 117/2006). |  | 
 |  |  |  | IL CIPE 
 Visto  l'art.  4  della  legge  24 dicembre  2003  n.  350,  ed  in particolare:
 il comma 31, che autorizza limiti di impegno quindicennali pari a 50  milioni  di euro a decorrere dal 2005 ed a 50 milioni di euro dal 2006,    per    assicurare    la    prosecuzione   degli   interventi infrastrutturali  di  cui  all'art.  141,  commi 1  e  3, della legge 23 dicembre 2000 n. 388;
 il  comma 32,  ai  sensi  del quale le economie d'asta conseguite sono  utilizzate  per  la prosecuzione di ulteriori lotti di impianti rientranti nelle finalita' previste dai commi 31 e 34;
 il  comma 34,  in  base  al  quale  il  Ministro  delle politiche agricole   e   forestali,   di   concerto   con   il  Ministro  delle infrastrutture  e  dei  trasporti  e  con il Ministro dell'economia e delle  finanze, definisce il programma degli interventi e le relative risorse  finanziarie,  in  relazione  agli  stanziamenti  di  cui  al comma 31;
 il  comma 35,  il  quale  ha  previsto,  al  fine di garantire il necessario  coordinamento  nella  realizzazione di tutte le opere del settore  idrico,  in  coerenza  con  gli  Accordi di programma quadro esistenti,  la redazione del Programma nazionale degli interventi nel settore idrico, che comprende:
 a) le  opere  relative  al  settore  idrico  gia'  inserite nel programma   delle   infrastrutture  strategiche  di  cui  alla  legge 21 dicembre  2001  n.  443, e successive modificazioni, approvato con delibera  CIPE  n.  121  del  21 dicembre  2001,  tenendo conto delle procedure previste dal decreto legislativo 20 agosto 2002 n. 190;
 b) gli  interventi previsti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
 c) gli interventi di cui al precedente comma 31;
 d) gli  interventi  inseriti  negli Accordi di programma di cui all'art. 17 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, nonche' gli interventi concernenti trasferimenti transfrontalieri delle risorse idriche;
 il  comma 36,  ai  sensi  del  quale il Ministero dell'ambiente e della   tutela   del   territorio,   di   concerto  con  i  Ministeri dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole e forestali e delle   infrastrutture   e   dei  trasporti,  sentita  la  Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, presenta al CIPE il Programma nazionale degli   interventi   nel   settore  idrico,  che  indica  le  risorse finanziarie  assegnate  ai  singoli  interventi  e  ne  definisce  la gerarchia delle priorita';
 il  comma 177,  e  successive modifiche ed integrazioni, il quale reca precisazioni in merito ai limiti d'impegno iscritti nel bilancio dello Stato in relazione a specifiche disposizioni legislative;
 Visto  l'art. 1, comma 78, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, che ha  autorizzato  un  contributo  annuale  di  200 milioni di euro per quindici   anni   a   decorrere   dall'anno   2007   per   interventi infrastrutturali,  prevedendo  in  particolare,  alla  lettera b), il finanziamento,   nella   misura   del  25  per  cento  delle  risorse disponibili, a favore degli interventi di realizzazione del programma nazionale  degli  interventi  nel  settore idrico, relativamente alla prosecuzione  degli  interventi infrastrutturali di cui all'art. 141, commi 1 e 3, della legge 23 dicembre 2000 n. 388;
 Viste  le  delibere 27 dicembre 2002, n. 143 (Gazzetta Ufficiale n. 87/2003) e 29 settembre 2004, n. 24 (Gazzetta Ufficiale n. 276/2004), con  le  quali  questo  Comitato,  ai  sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio  2003,  n. 3, ha, rispettivamente, definito il sistema per l'attribuzione  del  CUP  ed  ha  stabilito  che  il  CUP deve essere riportato  su tutti i documenti amministrativi e contabili relativi a progetti  d'investimento  pubblico,  e  deve  essere utilizzato nelle banche dati interessate ai suddetti progetti;
 Vista  la propria delibera 27 maggio 2005 n. 74 (Gazzetta Ufficiale n.  14/2006),  con la quale questo Comitato ha approvato il Programma nazionale  degli  interventi  nel  settore  idrico, stabilendo che le modificazioni  ed  integrazioni  del  programma saranno approvate con successive deliberazioni di questo Comitato;
 Vista  la delibera adottata in data odierna, n. 75, di ricognizione delle   risorse   disponibili,   con  la  quale  questo  Comitato  ha quantificato,   nell'allegata   tabella  1,  le  risorse  rinvenienti dall'art. 1, comma 78, della legge n. 266/2005;
 Vista  la  circolare  del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato n. 13 del 5 aprile 2004   (Gazzetta  Ufficiale  n.  66/2004),  nella  quale  sono  state affrontate  le  tematiche  dei  limiti  di  impegno  ed e' stato, tra l'altro,  precisato  che  l'assunzione  dell'impegno contabile non e' necessariamente  correlata con la concessione di un eventuale mutuo o l'effettuazione di altre operazioni di finanziamento;
 Sentita  la  Conferenza  permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni  e le Province autonome di Trento e Bolzano che, nella seduta del  1° marzo  2006,  ha espresso parere favorevole sulla proposta di integrazione  al  Programma  nazionale  degli  interventi nel settore idrico,  predisposta  dal  Ministero  per  le  politiche  agricole  e forestali   per   l'utilizzazione  dei  fondi  previsti  dalla  legge 23 dicembre 2005 n. 266;
 Vista  la  nota  13 marzo 2006, n. 5344/Qdv/DI(IV), con la quale il Ministero  dell'ambiente e della tutela del territorio ha trasmesso a questo Comitato l'integrazione all'allegato 3 del Programma nazionale degli interventi nel settore idrico, per un importo di 499.999.999,99 euro;
 Considerato  che  le  risorse disponibili ai sensi della lettera b) dell'art.  1,  comma 78,  della  legge  n.  266/2005  sono pari ad un contributo   annuo   di   41,250   Meuro   e   sviluppano  un  volume d'investimento di 461,404 Meuro;
 Considerato  che  va detratto da tale importo il 3% da riservare ad interventi  per  beni  ed attivita' culturali, ai sensi dell'art. 60, comma 4, della legge n. 289/2002, e pertanto il volume d'investimento sviluppato e' di 447,562 Meuro;
 Considerato   che   ulteriori   risorse  finanziarie,  pari  ad  un contributo  annuo  di  4,480  Meuro, in grado di sviluppare un volume d'investimento  di  50,111  Meuro, sono state previste dalla suddetta delibera n. 75 a copertura dell'integrazione al Programma, attingendo dalle risorse disponibili di cui all'art. 1, comma 78, della legge n. 266/2005;
 Considerato  che  per  la  copertura  degli interventi suddivisi in lotti,  ai sensi dell'art. 4, comma 32, della legge n. 350/2003, sono utilizzabili le risorse derivanti dalle economie d'asta;
 Rilevato  che le esigenze progettuali delle Regioni Emilia Romagna, Piemonte   e  Veneto  sono  eccedenti  rispetto  alle  disponibilita' finanziarie  e  che,  pertanto,  appare opportuno individuare criteri adeguati ad affrontare le conseguenti problematiche operative;
 Tenuto  conto  che  gli  interventi  previsti  nell'integrazione al Programma  e privi di integrale copertura finanziaria vanno intesi in termini programmatici;
 Ritenuto    pertanto    di    dover    procedere   all'approvazione dell'integrazione al Programma nazionale degli interventi nel settore idrico;
 Acquisito   in   seduta   il   concerto  dei  Ministri  interessati sull'integrazione al Programma;
 Delibera: 1. Approvazione integrazione del Programma nazionale degli interventi nel settore idrico
 1.1  E' approvata, ai sensi dell'art. 4, commi 35 e 36, della legge n.  350/2003, l'integrazione dell'allegato tecnico n. 3 del Programma nazionale  degli  interventi  nel  settore  idrico,  che  forma parte integrante della presente delibera.
 1.2  Il  Programma  sara'  attuato  nei limiti delle disponibilita' finanziarie previste a legislazione vigente. Gli interventi riportati nel  Programma e attualmente privi, in tutto o in parte, di copertura finanziaria sono approvati esclusivamente in via programmatica. 2. Finanziamento degli interventi
 2.1   Gli  interventi  ricompresi  nell'integrazione  dell'allegato tecnico  n.  3 ed approvati con la presente delibera si avvalgono dei finanziamenti   a  valere  sull'autorizzazione  di  cui  all'art.  1, comma 78,  della  legge n. 266/2005, e, limitatamente agli interventi suddivisi in lotti, sulle risorse derivanti dalle economie d'asta. Il Ministero  delle  politiche  agricole  e forestali dovra' tener conto della  quota  di  limite d'impegno di cui all'art. 4, comma 31, della legge  n.  350/2003,  rimodulata  all'anno 2008 dalla tabella F della legge n. 266/2005.
 2.2   Gli  importi  indicati  per  i  singoli  interventi  sono  da intendersi  puramente  indicativi,  in  quanto le effettive spettanze potranno  essere  definite  solo  all'atto  della quantificazione del netto ricavato dei mutui.
 2.3  Nel  caso  in  cui  l'importo  stimato  del ricavato dei mutui risulti  diverso  da  quello  effettivamente  ottenuto all'atto della stipula  dei  relativi  contratti, gli importi assegnati si intendono proporzionalmente modificati.
 2.4   Le   Regioni  Emilia  Romagna,  Piemonte  e  Veneto  dovranno individuare  criteri  adeguati a risolvere le problematiche derivanti dallo   scostamento   tra   esigenze   progettuali  e  disponibilita' finanziarie. 3. Clausola finale
 3.1 Per quanto non espressamente stabilito dalla presente delibera, si applicano le previsioni della precedente delibera n. 74/2005.
 
 Roma, 29 marzo 2006
 Il Presidente
 Berlusconi
 
 Il segretario del CIPE
 Baldassarri
 
 Registrato alla Corte dei conti il 7 novembre 2006 Ufficio  di controllo Ministeri economico-finanziari, Registro n. 6 - Economia e finanze, foglio n. 131
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