| Il CIPE Vista la legge 26 febbraio 1992, n. 211, e viste le leggi 30 maggio 1995,  n.  204;  4 dicembre  1996,  n.  611; 27 febbraio 1998, n. 30; 18 giugno 1998, n. 194; 23 dicembre 1998, n. 448; 7 dicembre 1999, n. 472; 23 dicembre 1999, n. 488; 23 dicembre 2000, n. 388, con le quali sono  stati  rifinanziati  gli  art.  9  e  10  della citata legge n. 211/1992 e/o sono state dettate norme integrative o modificative;
 Vista  la legge 21 dicembre 2001, n. 443, (c.d. «legge obiettivo»), che,  all'art.  1,  ha  stabilito  che  le infrastrutture pubbliche e private  e  gli  insediamenti  strategici  e  di preminente interesse nazionale,  da  realizzare  per  la modernizzazione e lo sviluppo del Paese,  vengano  individuati  dal  Governo  attraverso  un  programma formulato  secondo  i  criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello  stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede  di  prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;
 Vista  la  legge  1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare  modifiche  al  menzionato  art.  1  della  legge n. 443/2001, autorizza  limiti  di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione  delle  opere incluse nel programma approvato da questo Comitato  e  dispone  che  le opere medesime siano comprese in intese generali  quadro  tra  il  Governo e ogni singola Regione o Provincia autonoma,  al  fine del congiunto coordinamento e realizzazione degli interventi;
 Visto  il  decreto  legislativo  20 agosto  2002, n. 190, attuativo dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001;
 Visti,  in  particolare,  l'art.  1  della  legge n. 443/2001, come modificato  dall'art.  13  della  legge  n.  166/2002, e l'art. 2 del decreto legislativo n. 190/2002, che attribuiscono la responsabilita' dell'istruttoria  per  le infrastrutture strategiche e la funzione di supporto  per  le  attivita'  di  questo  Comitato al Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti, che puo' in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»;
 Visto  l'art.  11  della  legge  16 gennaio  2003,  n.  3,  recante «Disposizioni  ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», secondo  il  quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento  pubblico  deve  essere  dotato  di  un  codice unico di progetto (CUP);
 Visto  l'art.  4  della  legge 24 dicembre 2003, n. 350, e visti in particolare:
 i  commi 134  e  seguenti,  ai  sensi  dei  quali la richiesta di assegnazione  di  risorse,  per  le  infrastrutture  strategiche  che presentino un potenziale ritorno economico derivante dalla gestione e che non siano incluse nei piani finanziari delle concessionarie e nei relativi  futuri atti aggiuntivi, deve essere corredata da un'analisi costi-benefici e da un piano economico-finanziario redatto secondo lo schema tipo approvato da questo Comitato;
 il  comma 176,  che  autorizza  ulteriori  limiti  di impegno nel biennio 2005-2006 per la realizzazione delle opere strategiche di cui alle leggi citate ai punti precedenti;
 il  comma 177, come modificato e integrato dall'art. 1, comma 13, del  decreto-legge  12 luglio  2004,  n.  168, convertito nella legge 30 luglio  2004,  n.  191,  nonche' dall'art. 16 della legge 21 marzo 2005,  n.  39  - che reca precisazioni sui limiti di impegno iscritti nel  bilancio  dello  Stato  in  relazione  a specifiche disposizioni legislative;
 Visto  il  decreto  legislativo 17 agosto 2005, n. 189, che apporta modifiche ed integrazioni al citato decreto legislativo n. 190/2002;
 Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), e visti in particolare:
 l'art.  1,  comma 78,  che autorizza un contributo annuale di 200 milioni  di  euro  per quindici anni, a decorrere dall'anno 2007, per interventi   infrastrutturali,   prevedendo   -   tra  l'altro  -  il finanziamento  di opere strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla citata legge n. 443/2001;
 l'art.  1,  comma 85,  che integra le richiamate disposizioni sui limiti di impegno;
 Viste le delibere adottate da questo Comitato in applicazione della legge n. 211/1992 e successivi rifinanziamenti ed in particolare:
 la  delibera  20 novembre  1995,  n.  175  (Gazzetta Ufficiale n. 8/1996), con la quale questo Comitato ha approvato, tra gli altri, il progetto  preliminare  della  «metropolitana  leggera  automatica  di Brescia, tratta S. Eufemia - Concesio», del costo di 689,636 miliardi di  lire (356,167 Meuro), finanziando un volume d'investimenti di 165 miliardi di lire (85,215 Meuro) - pari al 23,93% del predetto costo - con  l'assegnazione  di  una  quota  annua di 15,990 miliardi di lire (8,258  Meuro)  a valere sui limiti d'impegno di cui all'art. 9 della legge n. 211/1992;
 la   delibera  22 giugno  2000,  n.  70  (Gazzetta  Ufficiale  n. 230/2000), con la quale, questo Comitato ha approvato, tra gli altri, l'intervento     «metropolitana     automatica:     estensione    est Concesio-Sanpolino»,  del  costo  di  99,010 miliardi di lire (51,134 Meuro),  finanziando  un  volume d'investimenti di 59,406 miliardi di lire  (30,681  Meuro)  -  pari  al  60%  del  predetto  costo  -  con l'assegnazione  di  una  quota annua di 5,037 miliardi di lire (2,601 Meuro)  a  valere sui limiti d'impegno di cui all'art. 50 della legge n. 448/1998;
 la  delibera  1° febbraio  2001,  n.  15  (Gazzetta  Ufficiale n. 103/2001),  con  la quale, per l'intervento concernente la tratta «S. Eufemia-Concesio»,    questo    Comitato    -    nell'ambito    della rideterminazione   del  quadro  delle  assegnazioni  concernenti  gli interventi   allora  non  avviati  -  a  fronte  del  medesimo  costo dell'opera,  ha  elevato  il  volume  d'investimenti  finanziabile  a 413,782  miliardi  di  lire  (213,701  Meuro),  pari al 60% del costo stesso,  ed  ha quantificato in 15,990 miliardi di lire (8,258 Meuro) il nuovo limite d'impegno, imputandolo sui fondi ex lege n. 611/1996;
 la  delibera  29 novembre  2002,  n.  99  (Gazzetta  Ufficiale n. 18/2003), con la quale:
 la   suddetta   «metropolitana   leggera   automatica:   tratta Concesio-S.Eufemia»  viene  attestata  alla  stazione  Prealpino, con conseguente  eliminazione della tratta Concesio-Prealpino, al fine di contenere  entro il costo originario l'entita' della spesa, lievitata a seguito di modifiche richieste in sede di VIA;
 l'intervento  sopra  citato  viene accorpato a quello ammesso a finanziamento  con delibera n. 70/2000, assumendo la denominazione di «metropolitana leggera automatica, tratta Prealpino-S. Eufemia»;
 nel  contesto  di  una  ridefinizione generale del quadro delle assegnazioni e a seguito delle variazioni del saggio di interesse nel frattempo  intervenute,  l'opera  come  da  ultimo individuata, viene finanziata per un volume d'investimenti di 244,381 Meuro, pari al 60% del  costo  delle  due  tratte,  con  assegnazione di quote di limiti d'impegno a valere sulle leggi n. 611/1996 e n. 448/1998;
 la  delibera  20 dicembre  2004,  n.  112  (Gazzetta Ufficiale n. 186/2005),  con  la  quale  per la «metropolitana leggera automatica, tratta  Prealpino  -  S.  Eufemia»,  sulla  base  dei  nuovi  importi effettivamente «autorizzati» dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,  l'importo annuale dei suddetti limiti di impegno e' stato rideterminato, ma assicura comunque il suddetto volume d'investimenti complessivo di 244,381 Meuro;
 Vista  la delibera 21 dicembre 2001, n. 121, (Gazzetta Ufficiale n. 51/2002  S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del piu' volte richiamato  art.  1  della  legge  n.  443/2001,  ha  approvato il 1° Programma delle infrastrutture strategiche, che include - nell'ambito dei  «Sistemi  urbani» - la voce «Brescia metropolitana» per un costo complessivo di 405,419 Meuro;
 Vista  la  delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (Gazzetta Ufficiale n. 87/2003,  errata  corrige  in Gazzetta Ufficiale n. 140/2003), con la quale  questo  Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP,  che  deve  essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;
 Vista  la  delibera  25 luglio  2003,  n. 63 (Gazzetta Ufficiale n. 248/2003),  con  la  quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attivita' di supporto che  il  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' chiamato a svolgere  ai  fini  dalla  vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel 1° Programma delle infrastrutture strategiche;
 Vista  la  delibera  27 maggio  2004,  n. 11 (Gazzetta Ufficiale n. 230/2004),  con  la quale questo Comitato ha approvato lo schema tipo di  piano  economico-finanziario  ai  sensi  del  richiamato  art. 4, comma 140,  della  legge  n.  350/2003,  prevedendo  che di norma - a corredo  della  richiesta  di  finanziamento  a  carico delle risorse dell'art. 13 della legge n. 166/2002, come sopra rifinanziato - venga presentato  il  piano  sintetico, ma esplicitando che questo Comitato stesso,  in sede di approfondimento, puo' richiedere la presentazione del piano analitico completo;
 Vista  la  delibera 29 settembre 2004, n. 24 (Gazzetta Ufficiale n. 276/2004),  con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere  riportato  su  tutti  i documenti amministrativi e contabili, cartacei  ed informatici, relativi a progetti d'investimento pubblico e   deve  essere  utilizzato  nelle  banche  dati  dei  vari  sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;
 Vista  la  sentenza  n.  303 del 25 settembre 2003, con la quale la Corte  costituzionale,  nell'esaminare le censure mosse alla legge n. 443/2001   ed   ai   decreti   legislativi   attuativi,  si  richiama all'imprescindibilita'  dell'intesa  tra  Stato  e singola Regione ai fini dell'attuabilita' del programma delle infrastrutture strategiche interessanti il territorio di competenza, sottolineando come l'intesa possa   anche   essere  successiva  ad  un'individuazione  effettuata unilateralmente dal Governo e precisando che i finanziamenti concessi all'opera  sono  da  considerare  inefficaci  finche' l'intesa non si perfezioni;
 Visto  il  decreto  emanato  dal  Ministro dell'interno il 14 marzo 2003, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e s.m.i., con il quale - in relazione al  disposto  dell'art.  15,  comma 5,  del  decreto  legislativo  n. 190/2002  -  e'  stato  costituito  il  Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere;
 Vista  la  nota  5 novembre  2004,  n.  COM/3001/1, con la quale il coordinatore  del  predetto  Comitato  di  coordinamento  per  l'alta sorveglianza  delle  grandi  opere  espone  le linee guida varate dal Comitato nella seduta del 27 ottobre 2004;
 Vista  la  nota  21 marzo  2006,  n. 218, con la quale il Ministero delle  infrastrutture  e  dei trasporti ha trasmesso, tra l'altro, la relazione   istruttoria  concernente  il  progetto  definitivo  della «metropolitana  leggera  automatica  metrobus  di  Brescia: modifiche migliorative del 1° lotto funzionale Prealpino-S. Eufemia», relazione della quale copia aggiornata viene consegnata in seduta;
 Vista  la  nota  28 marzo  2006,  n. 234, con la quale il succitato Ministero  ha  trasmesso,  tra  l'altro,  gli  allegati alla predetta relazione;
 Considerato  che  nell'Intesa generale quadro tra Governo e Regione Lombardia,  sottoscritta  l'11 aprile  2003,  e'  individuata, tra le opere    di    interesse   concorrente,   l'infrastruttura   «Brescia metropolitana  -  prolungamento  verso  ovest  - Fiera e verso nord - Concesio»;
 Considerato    che   questo   Comitato   ha   conferito   carattere programmatico  al  quadro finanziario riportato nell'allegato 1 della suddetta    delibera   n.   121/2001,   riservandosi   di   procedere successivamente    alla   ricognizione   delle   diverse   fonti   di finanziamento disponibili per ciascun intervento;
 Considerato  che,  con la delibera adottata in data odierna, n. 75, si e' proceduto alla ricognizione delle risorse disponibili;
 Udita   la  relazione  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei trasporti, che - nel formulare le definitive proposte di assegnazione delle   risorse   ex  art.  1,  comma 78,  della  legge  n.  266/2005 considerate  allocabili  da  questo Comitato - indica in 40 Meuro, in termini  di  volume  di  investimento,  l'importo  da  destinare alla metropolitana di Brescia;
 Acquisita  in  seduta  l'intesa  del Ministro dell'economia e delle finanze;
 Prende atto:
 1.  delle  risultanze  dell'istruttoria  svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare:
 sotto l'aspetto tecnico-procedurale:
 che  Brescia  rappresenta il polo d'attrazione di una Provincia di  piu'  di  un  milione di abitanti e che la struttura urbana della citta'  s'impernia  sul  nodo  rappresentato  dalla  confluenza della grande  direttrice  pedemontana  di  sviluppo  est-ovest  con  l'asse ortogonale,  che  dallo sbocco della Val Trompia prosegue a sud in un ventaglio di direttrici aperte verso la pianura;
 che  la  funzione  centripeta  della  citta'  ha  come  diretta conseguenza  flussi  di traffico particolarmente significativi e tali da  indurre  alla  ricerca  di  drastiche  soluzioni  alternative  di trasporto,  tra  le  quali  gli  studi  condotti hanno individuato la realizzazione di un sistema di trasporto pubblico ad alta capacita';
 che il progetto globale della metropolitana di Brescia riguarda la  realizzazione di un sistema a guida completamente automatica, che si  sviluppa  -  su  rotaia  e  lungo un percorso interamente in sede protetta, parte in galleria, parte a raso e parte in viadotto - senza utilizzo di personale a bordo ne' di agenti fissi in stazione, se non in  caso di emergenza, sistema che, compresa l'estensione verso ovest non  ancora finanziata, presenta una lunghezza complessiva, in ambito urbano, di circa 18 km, con 23 stazioni;
 che  le  simulazioni  effettuate  per  il  suddetto  sistema di trasporto   innovativo  -  caratterizzato  da  velocita',  sicurezza, comodita'   ed   efficienza  -  hanno  evidenziato  una  domanda,  da soddisfare in ora di punta, pari a 19.500 passeggeri, parte dei quali «provenienti»  dal servizio pubblico tradizionale, parte dal traffico privato e parte «generati»;
 che  l'intervento  sinora  preso  in considerazione ai fini del finanziamento  ex  lege n. 211/1992 si configura come un collegamento nord-sud-est  della  citta'  e si compone dei due stralci funzionali, costituiti:
 dalla  prima  tratta  (Comune  di  Concesio-rione S. Eufemia) della lunghezza di 13,1 km (di cui 1,7 km in viadotto, 1,7 km a raso, 3,8  km  in  trincea  coperta  e  5,9 km in galleria profonda) con 17 stazioni;
 dalla   seconda   tratta,  relativa  al  prolungamento  della precedente per circa 1,3 km, fino al raggiungimento del nucleo urbano di  Sanpolino, con l'inserimento di 2 nuove stazioni e la conseguente traslazione  della  stazione  di  testa  S.  Eufemia, che mantiene la stessa denominazione, e dell'annesso deposito;
 che  il  progetto  prevede una flotta iniziale di 18 treni - di cui 16 in linea, 1 a disposizione e 1 in manutenzione - composti da 3 casse accoppiate, a marcia bidirezionale e completamente automatica;
 che  il  progetto  preliminare  della  suddetta  prima  tratta, inizialmente  finanziata  con  la  menzionata  delibera n. 175/1995 a carico  della  legge n. 211/1992, ha subito una revisione progettuale che  ne ha elevato il costo a 441,05 Meuro e che, con voto n. 150/211 del  5 novembre 1999, tale revisione e' stata valutata favorevolmente dalla  Commissione  interministeriale  di  cui alla legge 29 dicembre 1969, n. 1042;
 che  la  seconda tratta e' stata finanziata ugualmente a carico della  legge  n. 211/1992, con la delibera n. 70/2000 del pari citata in premessa;
 che   il  Comune  di  Brescia  -  tramite  la  propria  azienda municipalizzata  ASM  Brescia  S.p.A. (poi divenuta Brescia Mobilita' S.p.A.)  -  ha  successivamente  proceduto  all'appalto  concorso del progetto  dell'intera infrastruttura, articolata in tre lotti: le due tratte  sopra  citate  «Concesio-S.Eufemia» ed «estensione Sanpolino» (verso  est)  e  l'ulteriore tratta «estensione Fiera» (verso ovest), non finanziata con risorse statali;
 che  durante  lo svolgimento della gara la Regione Lombardia ha proceduto  alla  valutazione  di  impatto  ambientale  del  progetto, pronunciandosi  positivamente,  con  prescrizioni,  con decreto della Direzione  generale  territorio  ed  urbanistica 10 dicembre 2002, n. 24826;
 che  le  prescrizioni  formulate  nel  decreto sopra richiamato hanno determinato modifiche al progetto tali da comportare incrementi di  costo  non  finanziabili da parte dello Stato ed insostenibili da parte degli Enti cofinanziatori, e che - come specificato in premessa -    e'    stata    quindi    individuata    la   tratta   funzionale «Prealpino-S.Eufemia»,  caratterizzata dall'eliminazione della tratta Concesio-Prealpino, di circa 800 metri di lunghezza, e della stazione Concesio;
 che  tale  proposta ha ricevuto parere favorevole, per la parte tradizionale   e   per   gli  aspetti  economici,  dalla  Commissione interministeriale   prevista   dalla  legge  n.  211/1992,  con  voto 5 dicembre 2002, n. 230/211;
 che  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti ha approvato  il  progetto  in  linea  tecnico-economica  (per  la parte tradizionale) con decreto dirigenziale 17 dicembre 2002, n. 1762, per un importo di 562.476.705,76 euro;
 che  la  suddetta  Commissione  interministeriale  ha  espresso parere  positivo anche per la parte «tecnologica» innovativa con voto 28 luglio 2004, n. 295/211;
 che  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti ha approvato  il progetto completo con decreto dirigenziale 17 settembre 2004, n. 1222, confermando l'importo gia' approvato;
 che   in  seguito  all'approvazione  da  parte  della  suddetta Amministrazione,  con  decreto dirigenziale 11 marzo 2005, n. 326, di una  variante relativa al deposito, l'importo dell'intervento risulta pari a 561.929.256,02 euro;
 che   nel   corso  della  progettazione  esecutiva  sono  state elaborate  varianti  migliorative  concernenti  stazione  e tracciato (variante 1, c.d. «variante stazioni») e interventi di accessibilita' alle   stazioni,   impiantistica   di   sicurezza   e   manutenzione, condizionamento  veicoli  e  parcheggio  d'interscambio (variante 2), anche  alla  luce dei precisi indirizzi dell'Amministrazione comunale di   Brescia   in   merito   alle   prestazioni   trasportistiche   e all'attrattivita'  del  sistema,  e  che dette varianti modificano il costo   complessivo   dell'intervento   come   esposto  nel  seguente prospetto:
 
 ---->  Vedere Prospetto a pag. 107 del S.O.  <---- (*)  Valori ricavati per differenza dal prospetto del Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti.       che il 9 agosto 2005 Brescia Mobilita'  S.p.A.  ha  trasmesso  copia del progetto definitivo della «variante stazioni» alla Regione Lombardia;
 che  con  nota  28 ottobre  2005, n. PG 2461, Brescia Mobilita' S.p.A. ha trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti i   progetti   definitivi  delle  opere  migliorative,  chiedendo  un finanziamento  di 45.272.491 euro, poi modificato in 45.175.799 euro, a  valere sui fondi della legge n. 166/2002 e sottolineando che dette modifiche,  in  parte  individuate  per ottemperare alle prescrizioni dettate  dalla Regione in sede di determinazioni della compatibilita' ambientale,  non  modificano  le  caratteristiche  dell'opera nel suo complesso,  sia per quanto riguarda la compatibilita' ambientale e la congruenza  urbanistica,  sia  per quanto riguarda le caratteristiche tecniche delle opere civili e degli impianti;
 che  con  ulteriore  nota  23 novembre  2005, Brescia Mobilita' S.p.A. ha trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti precisazioni  circa  la  richiesta  di finanziamento, specificando di volersi  avvalere  delle  disposizioni di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 190/2002;
 che  la citata Commissione interministeriale, con voto 6 dicembre 2005,   n.   339/211,   ha   espresso   parere  favorevole  in  linea tecnico-economica     in    merito    alla    «variante    stazioni», subordinatamente   alle  considerazioni  formulate  dal  Dipartimento trasporti   terrestri   del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei trasporti nella relazione 5 dicembre 2005, n. 1677(ex TIF5)/211BS;
 che  per  le  altre  modifiche  migliorative  il responsabile del procedimento  di  Brescia  Mobilita'  S.p.A.  ha dichiarato, con nota 15 marzo 2006, che non e' richiesta alcuna ulteriore approvazione per quanto  riguarda gli aspetti urbanistici e ambientali e per quanto di competenza del Ministero per i beni e le attivita' culturali;
 che   in  ordine  a  tali  ulteriori  modifiche  migliorative  la Commissione  ex  lege  29 dicembre  1969,  n.  1042,  come  integrata dall'art.  5 della legge n. 211/1992, si e' espressa in data 17 marzo 2006,  con  voto  n. 350/LO, facendo proprie le considerazioni svolte dalla  menzionata  Direzione  generale  sistemi di trasporto impianti fissi  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti nella relazione  in  data  17 marzo 2006, n. 2393 (ex TIF5)/211/LO/BS, e in particolare  rilevando  la congruita' dell'importo richiesto a carico delle  risorse  destinate  all'attuazione  del  Programma quale tetto massimo,   sia   pure   suscettibile   di  variazione  nel  prosieguo dell'istruttoria,  nonche'  prospettando  specifiche osservazioni per alcuni degli interventi di cui sopra;
 sotto l'aspetto attuativo:
 che  il  soggetto  aggiudicatore  viene  individuato in Brescia Mobilita' S.p.A.;
 che  le  attivita'  di progettazione, realizzazione, conduzione tecnica  biennale  e  manutenzione settennale del 1° lotto funzionale sono state affidate mediante appalto concorso bandito a mezzo di gara europea;
 che  il programma dei lavori prevede il completamento del lotto Prealpino  -  S.  Eufemia  in  78  mesi  per attivita' progettuali ed autorizzative residue, realizzazione e messa in esercizio dell'opera;
 che il CUP del progetto e' H11E03000110006;
 sotto l'aspetto finanziario:
 che   il   costo  del  1°  lotto  include  solo  gli  oneri  di realizzazione   dell'intervento,   in   quanto  gli  ulteriori  oneri (adeguamento  alla  nuova  normativa  di  sicurezza,  spese generali, espropri,  ecc.)  sono  a  totale carico del soggetto attuatore, come risulta dalla delibera del Consiglio comunale 8 ottobre 2004, n. 205;
 che  il  quadro  economico  finale  del lotto - inclusivo della variante  1  e delle modifiche migliorative di cui alla variante 2 ed al  netto  dell'IVA  -  riporta  un costo di 607.105.055 euro, di cui 321.339.242  per  opere  civili,  232.621.968  per opere di sistema e 53.143.845 per materiale rotabile (importo comprensivo dell'onere per il condizionamento veicoli);
 che  in  particolare il costo aggiuntivo delle varianti incluso nell'importo  complessivo  di cui sopra, e' - come sopra esposto - di 45.175.799 euro;
 che   l'articolazione   del  finanziamento  complessivo  e'  la seguente:
 
 ---->  Vedere a pag. 108 del S.O.  <----
 che  l'analisi  costi-benefici  richiesta, riferita al 1° lotto funzionale  Prealpino-S.Eufemia,  e'  stata  condotta confrontando la soluzione  progettuale  in  esame  con  uno  scenario  di riferimento rappresentato  dall'attuale  rete  dei  trasporti  pubblici  e che il risultato  ha  evidenziato  buona  rispondenza  del  progetto in ogni condizione, anche la piu' sfavorevole;
 che  nel  piano  economico-finanziario  si  evidenzia la scarsa significativita'  dei ricavi ritraibili dall'opera; ma si segnala che si ottengono risparmi nei costi di manutenzione dell'infrastruttura e che   non  sono  quantificabili  i  maggiori  rientri  tariffari  per incremento dell'utenza dovuto alla maggiore attrattivita' delle nuove stazioni;
 che  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti ha proposto  di approvare, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n.   190/2002,  il  finanziamento  della  «metropolitana  leggera  di Brescia-Metrobus:  modifiche  migliorative del primo lotto funzionale Prealpino-S.  Eufemia»  per  un  importo  di 45.175.799 euro, pari al costo di dette modifiche migliorative;
 2. degli  esiti  del  dibattito svoltosi in ordine all'argomento in oggetto  ed  in  particolare  che nel corso della presente seduta, il Ministro   delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  ha  proposto  di attribuire  all'opera  un minor finanziamento di 40 Meuro, in termini di  volume  d'investimenti,  a  valere  sulle disponibilita' previste dall'art. 1, comma 78, della legge n. 266/2005;
 Delibera: 1. Concessione contributo
 1.1  Per la realizzazione dell'intervento denominato «metropolitana leggera automatica metrobus di Brescia: modifiche migliorative del 1° lotto  funzionale  Prealpino-S.  Eufemia»  viene  assegnato,  in  via programmatica,  un contributo di 3,576 Meuro per 15 anni a valere sui fondi  di  cui  all'art.  1,  comma 78,  della  legge  n. 266/2006, a decorrere   dall'anno   2007:   detto   contributo,  suscettibile  di sviluppare  un  volume  di  investimenti di 40 Meuro, e' quantificato includendo,  nel costo di realizzazione degli investimenti, anche gli oneri derivanti da eventuali finanziamenti necessari.
 1.2   L'assegnazione  definitiva  avverra'  allorche'  il  soggetto aggiudicatore  presentera', tramite il Ministero delle infrastrutture e   dei  trasporti,  la  rimodulazione  dell'intervento  al  fine  di contenerne  il  costo di realizzazione entro il limite del contributo concesso   al  punto  1.1:  in  sede  di  rimodulazione  il  soggetto aggiudicatore  terra'  conto delle eventuali considerazioni formulate dal  Ministero  stesso in sede di rilascio del nulla osta tecnico per la sicurezza.
 1.3  Ai  fini  della  definitiva assegnazione del contributo di cui sopra il soggetto aggiudicatore provvedera' a redigere:
 stesura  aggiornata  del  piano  economico-finanziario  sintetico relativo all'intera iniziativa e che rechi valori coerenti con quelli esposti  nella «presa d'atto» e tenga conto delle eventuali modifiche del  quadro  economico  complessivo  conseguente alle indicazioni del voto n. 350/2006 reso dalla citata Commissione interministeriale;
 stesura  analitica  del piano stesso, che evidenzi anche i ricavi ritraibili  dalla gestione e/o concessione dei parcheggi e i benefici connessi  ai  risparmi  nei  costi  di  manutenzione e gli incrementi tariffari correlati alla maggiore attrattivita' del nuovo sistema;
 stesura aggiornata della scheda ex delibera n. 63/2003.
 1.4 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvedera' a sottoporre all'Unita' tecnica - Finanza di progetto, istituita presso il   Ministero   dell'economia   e   delle   finanze,   detti   piani economico-finanziari  relativi all'intera iniziativa e a sottoporre a questo Comitato le relative valutazioni. 2. Clausole finali
 2.1  Il  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvedera' ad  assicurare,  per  conto  di questo Comitato, la conservazione dei documenti componenti il progetto approvato con la presente delibera.
 2.2  Il  medesimo  Ministero provvedera' a svolgere le attivita' di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di  vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa  citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata.
 2.3  Il  codice  unico  di progetto (CUP), assegnato al progetto in argomento,  ai  sensi della delibera n. 24/2004, va evidenziato nella documentazione amministrativa e contabile riguardante l'intervento di cui alla presente delibera.
 
 Roma 29 marzo 2006
 Il Presidente
 Berlusconi
 
 Il segretario del CIPE
 Baldassarri
 
 Registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2006 Ufficio  di controllo Ministeri economico-finanziari, Registro n. 6 - Economia e finanze, foglio n. 113
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