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| Gazzetta n. 273 del 23 novembre 2006 (vai al sommario) |  | COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA |  | DELIBERAZIONE 29 marzo 2006 |  | Primo   programma   delle  opere  strategiche  (legge  n.  443/2001), Pedemontana         Lombarda:        collegamento        autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico  del  Gaggiolo  ed opere ad esso connesse. (Deliberazione n. 77/2006). |  | 
 |  |  |  | IL CIPE 
 Vista  la  legge  21 dicembre  2001,  n.  443,  che, all'art. 1, ha stabilito   che   le   infrastrutture   pubbliche  e  private  e  gli insediamenti  strategici  e  di  preminente  interesse  nazionale, da realizzare  per  la  modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati  dal  Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando   a  questo  Comitato  di  approvare,  in  sede  di  prima applicazione  della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;
 Vista  la  legge  1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare  modifiche  al  menzionato art. 1 della legge n. 443/2001 e ad autorizzare limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione  delle  opere incluse nel programma approvato da questo Comitato,  prevede  che  gli  interventi  medesimi  siano compresi in intese  generali  quadro  tra  il  Governo  e  ogni singola Regione o Provincia   autonoma,   al   fine   del   congiunto  coordinamento  e realizzazione delle opere;
 Visto  il  decreto  legislativo  20 agosto  2002, n. 190, attuativo dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001;
 Visti,  in  particolare,  l'art.  1 della citata legge n. 443/2001, come  modificato dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 2 del decreto legislativo n. 190/2002, che attribuiscono la responsabilita' dell'istruttoria  e  la funzione di supporto alle attivita' di questo Comitato  al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che puo' in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,   recante  il  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e regolamentari  in  materia  di  espropriazione per pubblica utilita', come  modificato  -  da  ultimo - dal decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330;
 Visto  l'art.  11  della  legge  16 gennaio  2003,  n.  3,  recante «Disposizioni  ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», secondo  il  quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento  pubblico  deve  essere  dotato  di  un  codice unico di progetto (CUP);
 Visto  il  decreto  legislativo 17 agosto 2005, n. 189, che apporta modifiche ed integrazioni al citato decreto legislativo n. 190/2002;
 Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, che, all'art. 1, comma 78, autorizza  un  contributo  annuo  di 200 milioni di euro per quindici anni,  a  decorrere  dall'anno 2007, per interventi infrastrutturali, prevedendo  anche  finalizzazioni  di  quote  di  detto  contributo a specifici  interventi  e riservando in particolare alla realizzazione delle  opere  di cui al «sistema pedemontano lombardo, tangenziale di Como  e di Varese» una percentuale non inferiore al 2% delle «risorse disponibili»;
 Vista   la   convenzione   stipulata   tra  l'ANAS  e  l'Autostrada Pedemontana  Lombarda  S.p.A.  il  29 maggio  1990  ed  approvata con decreto  emanato  il  31 agosto  1990 dall'allora Ministro dei lavori pubblici   di   concerto   con  il  Ministro  del  bilancio  e  della programmazione economica;
 Vista  la  delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (Gazzetta Ufficiale n. 51/2002  S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del piu' volte richiamato  art.  1  della  legge  n.  443/2001,  ha  approvato il 1° Programma  delle opere strategiche, che all'allegato 1 include, tra i «sistemi  stradali  e autostradali» del corridoio plurimodale padano, l'«Asse stradale pedemontano piemontese-lombardo-veneto»;
 Vista  la  delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (Gazzetta Ufficiale n. 87/2003, errata corrige nella Gazzetta Ufficiale n. 140/2003), con la quale  questo  Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP,  che  deve  essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;
 Vista  la  delibera  25 luglio  2003,  n. 63 (Gazzetta Ufficiale n. 248/2003),  con  la  quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attivita' di supporto che  il  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' chiamato a svolgere  ai  fini  della  vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel 1° Programma delle infrastrutture strategiche;
 Vista  la  delibera 29 settembre 2004, n. 24 (Gazzetta Ufficiale n. 276/2004),  con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere  riportato  su  tutti  i documenti amministrativi e contabili, cartacei   ed   informatici,  relativi  a  progetti  di  investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;
 Vista  la  delibera  adottata  in data odierna, n. 75, con la quale questo  Comitato  ha,  tra l'altro, proceduto alla ricognizione delle risorse  rinvenienti  dall'art.  1, comma 78, della legge n. 266/2005 che  sono  da  considerare  allocabili  da  questo  Comitato  stesso, provvedendo  preliminarmente  alla  quantificazione  delle  quote  di contributo  assegnate  per  legge ad alcuni interventi in percentuale non  predefinita  e  quantificando  l'importo  riservato  al «sistema pedemontano lombardo, tangenziali di Como e di Varese», in termini di volume  di  investimento,  in  36,912  Meuro cui corrisponde un onere annuo massimo di 3,300 Meuro;
 Vista  la sentenza 25 settembre 2003, n. 303, con la quale la Corte costituzionale,   nell'esaminare  le  censure  mosse  alla  legge  n. 443/2001   ed   ai   decreti   legislativi   attuativi,  si  richiama all'imprescindibilita'  dell'intesa  tra  Stato  e singola Regione ai fini dell'attuabilita' del programma delle infrastrutture strategiche interessanti il territorio di competenza, sottolineando come l'intesa possa   anche   essere  successiva  ad  un'individuazione  effettuata unilateralmente  dal  Governo  e  precisando che l'attivita' posta in essere  non  vincola  la  Regione  fino  a  quando l'intesa non venga raggiunta   e   che   i  finanziamenti  concessi  all'opera  sono  da considerare inefficaci finche' l'intesa stessa non si perfezioni;
 Visto  il  decreto  emanato  dal  Ministro dell'interno il 14 marzo 2003, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture  e  dei trasporti, e s.m.i., con il quale in relazione al  disposto  dell'art.  15,  comma 5,  del  decreto  legislativo  n. 190/2002  e' stato costituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere;
 Vista  la  nota  5 novembre  2004,  n.  COM/3001/1, con la quale il coordinatore  del  predetto  Comitato  di  coordinamento  per  l'alta sorveglianza  delle  grandi  opere  espone  le linee guida varate dal Comitato nella seduta del 27 ottobre 2004;
 Vista  la  nota  29 luglio  2005, n. 360, con la quale il Ministero delle  infrastrutture  e  dei trasporti ha trasmesso, tra l'altro, la relazione  istruttoria  sul  progetto  preliminare  del «Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse»,    proponendone   l'approvazione,   con   prescrizioni   e raccomandazioni, ai soli fini procedurali;
 Considerato  che questo Comitato, con delibera 20 dicembre 1996, n. 319 (Gazzetta Ufficiale n. 305/1996), ha dettato - ai sensi dell'art. 11  della legge 23 dicembre 1992, n. 498 - direttive per la revisione delle convenzioni autostradali, fissando al 30 giugno 1997 il termine per  procedere  a  tale  revisione  e  al  31 dicembre stesso anno il termine per l'approvazione dei nuovi atti convenzionali;
 Considerato  che  detto  termine  e' stato prorogato con successive delibere e che non aveva comunque carattere perentorio;
 Considerato  che,  con  delibera  29 luglio  2005,  n.  94,  questo Comitato   ha  approvato,  con  prescrizioni  e  raccomandazioni,  il progetto      preliminare      del     «collegamento     autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico  del  Gaggiolo  ed opere ad esso connesse» nella  versione aggiornata con le integrazioni e modifiche necessarie per completare il percorso autostradale, come richiesto dalla Regione Lombardia;
 Considerato  che  la Corte dei conti ha formulato alcuni rilievi in ordine alla citata delibera, con particolare riferimento alla mancata presentazione  del  piano  finanziario e all'omessa indicazione delle forme e delle fonti di finanziamento dell'opera;
 Considerato che la Segreteria di questo Comitato, preso atto che la Corte  dei  conti  non  aveva  ritenuto  esaustive le controdeduzioni formulate  ai suddetti rilievi e sentiti il Ministero istruttore e la Regione  interessata, ha ritenuto opportuno procedere al ritiro della menzionata    delibera,    nel    presupposto    che   la   rilevanza dell'investimento   e   la   specificita'   della   situazione  della concessionaria  richiedano  in  effetti  la  produzione  di  un piano finanziario a corredo del progetto preliminare;
 Considerato    che   questo   Comitato   ha   conferito   carattere programmatico  al  quadro finanziario riportato nell'allegato 1 della suddetta    delibera   n.   121/2001,   riservandosi   di   procedere successivamente    alla   ricognizione   delle   diverse   fonti   di finanziamento disponibili per ciascun intervento;
 Considerato che l'intervento «Sistema pedemontano e opere connesse» e'  ricompreso  nella  Intesa  generale  quadro tra Governo e Regione Lombardia,  sottoscritta  l'11 aprile  2003,  alla  voce  «Interventi infrastrutturali - Corridoi autostradali e stradali»;
 Considerato  che  l'opera  e'  inserita  tra  i  «nuovi  interventi autostradali  in  concessione», con l'importo di 3.784,800 Meuro, nel piano  decennale della viabilita' 2003-2012 sul quale questo Comitato si  e'  pronunziato  con  delibera  18 marzo  2005,  n.  4  (Gazzetta Ufficiale  n.  165/2005),  e che e' altresi' inclusa, con il medesimo costo,  nel  programma triennale ANAS 2003-2005 per lo sviluppo della rete  autostradale,  allegato  al  Contratto  di programma relativo a detto  triennio  e  sul  quale  questo  Comitato  si  e' espresso con delibera 27 maggio 2005, n. 72 (Gazzetta Ufficiale n. 244/2005);
 Considerato che, con nota 28 marzo 2006, n. 233, il Ministero delle infrastrutture  e  dei trasporti ha trasmesso il foglio del 27 stesso mese,  con  il  quale  l'ANAS  ha comunicato che la concessionaria ha presentato, in esito alla richiesta formulata dal suddetto Ministero, un piano finanziario aggiornato dell'opera, di cui allega copia e che il proprio Consiglio di amministrazione ha approvato nella seduta del 16 marzo 2006;
 Udita   la  relazione  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei trasporti;
 Acquisita  in  seduta  l'intesa  del Ministro dell'economia e delle finanze;
 Prende atto:
 delle   risultanze  dell'istruttoria  svolta  dal  Ministero  delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare:
 sotto l'aspetto tecnico-procedurale:
 che  il progetto preliminare in esame riguarda la realizzazione di  un  collegamento  autostradale  dello  sviluppo di circa 76,5 km, articolato  nella  Tangenziale di Varese, nella Tangenziale di Como e nell'asse trasversale principale da Cassano Magnano - A8 in provincia di  Varese sino all'A4 a Osio Sotto/Brembate in provincia di Bergamo, che interessa il territorio di 4 Province e 77 Comuni;
 che, in particolare, il suddetto collegamento comprende:
 il completamento del Sistema Tangenziale di Varese a nord, da Folla  di Malnate sino al valico svizzero di Gaggiolo, e a sud ovest, dall'innesto  sull'A8  Milano  -  Laghi presso lo svincolo di Gazzada sino al ponte di Vedano Olona, per complessivi 10,68 km;
 la  realizzazione della Tangenziale di Como che collega la A9 Milano  -  Chiasso,  la  s.p.  35  «Cantu'  -  Como» e la ex s.s. 342 «Briantea»  in  Comune di Albese con Cassano, con uno sviluppo di 9,0 km;
 l'asse principale est-ovest che va dalla A4 in Comune di Osio Sotto/Dalmine alla A51 Tangenziale est a Vimercate, con sezione a due corsie  per  senso  di  marcia piu' corsia di emergenza (tratta D), e prosegue  a tre corsie per senso di marcia con corsia di emergenza da Usmate Velate fino a Desio, ove interseca con la s.s. 36 «Valassina», e  poi  a  Cesano Maderno dove si interrompe sulla ex s.s. 35 (tratta C),  della  quale  la  versione  originaria del progetto prevedeva il potenziamento da Cesano Maderno a Lentate sul Seveso per un tratto di 5,8  km  dei  10,4  utilizzati;  mentre da Lentate sul Seveso, sempre sulla  s.s. 35, l'asse prosegue con sezione a tre corsie per senso di marcia  con  corsia  di  emergenza  fino alla A9 tra Turate e Lomazzo (tratta  B) e con sezione a due corsie per senso di marcia con corsia di emergenza fino alla A8 a Cassano Magnano (tratta A);
 che  la  tipologia  dell'infrastruttura  stradale  proposta  e' quella  prevista  dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  5 novembre  2001  per  la  categoria  A,  con velocita' di progetto  Vp compresa tra gli 80 km/h, in ambito urbano, o i 90 km/h, in ambito extraurbano, e i 140 km/h;
 che  il  progetto prevede, tra svincoli ed interconnessioni, la realizzazione  di  24 opere d'arte che assicurano le relazioni con la fitta  rete  viaria statale e provinciale esistente, nonche' oltre 48 km  di opere connesse, generalmente con sezione tipo C1 ad una corsia per  senso  di marcia piu' banchina laterale, che consentono il pieno inserimento    dell'asse    autostradale   nel   cosiddetto   Sistema viabilistico pedemontano;
 che  la  prima  versione  del  progetto preliminare predisposto dalla   «Societa'   Autostrada  Pedemontana  Lombarda»  S.p.A.  nella qualita'   di  concessionaria  della  progettazione,  costruzione  ed esercizio del collegamento autostradale in argomento, e approvato dal Consiglio  di  Amministrazione dell'ANAS in data 6 marzo e 7 novembre 2003  -  e'  stata  trasmessa  con  foglio  2 febbraio  2004, n. 789, dall'ANAS  al  Ministero  delle  infrastrutture  e dei trasporti, per l'avvio  della  procedura  approvativa, e che l'avviso dell'avvio del procedimento  e'  stato  pubblicato  in  data  4 febbraio  2004 su un quotidiano nazionale e su quotidiani a diffusione regionale;
 che  la  Regione  Lombardia,  con  delibera  21 maggio 2004, n. 7/17643,  ha espresso parere favorevole in merito all'approvazione ed alla  compatibilita'  ambientale  del  progetto,  formulando peraltro numerose  prescrizioni  e  richiedendo  il completamento del percorso autostradale  nel  tratto  Cermenate-Desio,  con  relativo «Studio di Impatto  Ambientale»,  anche in relazione ai contenuti del protocollo di intesa sottoscritto il 26 gennaio 1999 dalla Regione stessa, dalle Province  interessate,  dai  Comuni  di Como e di Varese, dall'ANAS e dalla Societa' Pedemontana;
 che la Societa' concessionaria, previa richiesta di sospensione della  procedura  istruttoria  in  capo  al Ministero dell'ambiente e della  tutela  del  territorio  formulata  in data 19 maggio 2004, ha conseguentemente  apportato al progetto preliminare le integrazioni e modifiche  necessarie  per  completare il percorso autostradale, come richiesto dalla Regione Lombardia;
 che  il  progetto preliminare «Integrazioni e modifiche: tratta B1  (ex  B)  e  tratta  B2  nuova»,  approvato  in  linea tecnica dal Consiglio  di  Amministrazione dell'ANAS in data 16 novembre 2004, e' stato  trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed alle  altre Amministrazioni competenti con foglio 2 dicembre 2004, n. 476/PR/AD/Ib, e pubblicato in data 3 dicembre 2004;
 che  il suddetto progetto preliminare delle tratte B1 e B2, che sostituiscono la tratta B precedente, interessa le province di Como e di  Milano  dalla  interconnessione con la A9 a Lomazzo fino a Cesano Maderno/Desio,  inizio della tratta C della autostrada Pedemontana, e coinvolge 17 Comuni e due Parchi;
 che  la  Regione  Lombardia  con  delibera 16 febbraio 2005, n. VII/20902,  ha espresso parere favorevole in ordine all'approvazione, alla  compatibilita'  ambientale  ed alla localizzazione del progetto preliminare aggiornato, formulando ulteriori prescrizioni;
 che  il  Ministero  dell'ambiente e della tutela del territorio con  nota 6 maggio 2005, n. GAB/2005/4149/B05, ha trasmesso il parere favorevole in merito al progetto preliminare aggiornato, condizionato al recepimento di prescrizioni e raccomandazioni;
 che anche il Ministero per i beni e le attivita' culturali, con foglio   25 luglio   2005,  n.  07.08.407/9533,  ha  espresso  parere favorevole con prescrizioni;
 che  il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti riporta, in  apposito  allegato  alla relazione istruttoria, le prescrizioni e raccomandazioni  da  formulare  in  sede di approvazione del progetto preliminare;
 sotto l'aspetto attuativo:
 che il soggetto aggiudicatore e' ANAS S.p.A;
 che  e'  in  corso  la  revisione  della convenzione tra ANAS e Pedemontana Lombarda S.p.A. citata in premessa;
 che  l'apertura al traffico avverra' per tranches a partire dal 2010  e  che l'entrata in esercizio dell'intera opera e' previsto per l'anno 2014;
 sotto l'aspetto finanziario:
 che  l'importo  dell'opera nella configurazione proposta con il progetto   iniziale   e'   pari   a  3.784.889.839,00  euro,  di  cui 2.575.213.884  euro  per  lavori  e  1.209.675.955  euro  per somme a disposizione,   mentre  il  costo  aggiuntivo  delle  integrazioni  e modifiche  inserite  nel  progetto  preliminare  aggiornato e' pari a 880.614.614,47  euro,  sicche'  il  costo  complessivo  dell'opera da approvare ammonta a 4.665.504.453,47 euro;
 che  il  piano  predisposto dalla «Pedemontana Lombarda S.p.A.» nel marzo  2006  costituisce  l'aggiornamento  del  piano finanziario redatto  nel  2004  e tiene conto anche del costo di attuazione delle prescrizioni  proposte  dal  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei trasporti  nella  relazione sottoposta a questo Comitato nella seduta del 29 luglio 2005;
 che  nel  suddetto  piano il costo di realizzazione dell'intero tracciato viene quantificato in 4.327,298 Meuro (di cui 3.175,429 per lavori  e 1.151,869 per somme a disposizione), cui sono da aggiungere voci  varie  (consulenti,  oneri finanziari, IVA, etc.) per ulteriori 560,599  Meuro;  ma  che  l'importo complessivo viene riportato nella minor  cifra  di  4.559,558  Meuro  in  quanto  la quota lavori viene depurata dell'11% quale presumibile ribasso d'asta;
 che  il  suddetto  piano, che viene qui assunto quale documento indicativo  delle  modalita'  di copertura del costo dell'opera e che dovra'  essere  poi approvato dai Ministeri competenti nelle forme di rito,  presuppone  un  contributo  pubblico  a fondo perduto di 2.750 Meuro,  da  erogare  a  stato  avanzamento lavori, pari al 60,31% del costo dell'opera e desunto in termini differenziali tra il fabbisogno complessivo,   il  capitale  di  debito  reperibile  dal  progetto  e l'ammontare  di  equity  versato  dai  soci  al  fine di garantire al progetto  e  agli  azionisti  un  adeguato  rendimento  del  capitale investito;
 che e' stata sviluppata anche una versione di piano finanziario limitata   al   lotto   funzionale   «tratta  autostradale  A9-Cesano Maderno-A51  e  prime  parti  delle tangenziali di Varese e Como» del costo   complessivo   di  2.326,535  Meuro  (al  netto  della  citata percentuale  dell'11% sui lavori per presumibile ribasso d'asta), cui corrisponde  una  previsione  di  contributo a fondo perduto di 1.205 Meuro, pari al 51,79% del fabbisogno finanziario complessivo;
 Prende atto:
 altresi' di quanto emerso nel corso della seduta del 29 luglio 2005 riguardo  all'opportunita' di prevedere che, in sede di progettazione definitiva,   il   cronoprogramma   attuativo   dia   priorita'  alla realizzazione  delle  Tangenziali  di  Como  e di Varese, rispetto al collegamento principale est-ovest previsto nel progetto all'esame, in relazione   al   piu'  avanzato  stadio  di  definizione  istruttoria presentato  dalle tratte dell'opera che interessano piu' direttamente le  suddette citta'; orientamento che trova conferma nella richiamata disposizione di cui all'art. 1, comma 78, della legge n. 266/2005;
 Delibera: 1. Approvazione progetto preliminare
 1.1  Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo n.  190/2002,  nonche' ai sensi del disposto dell'art. 10 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.  327/2001, come modificato dal decreto legislativo n. 330/2004, e' approvato, con le prescrizioni di ordine  tecnico  e  le  raccomandazioni  proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche ai fini dell'attestazione della compatibilita'  ambientale e dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio,  il  progetto preliminare aggiornato del «Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse».
 E'  conseguentemente  perfezionata,  ad  ogni  fine  urbanistico ed edilizio,  l'intesa  tra  lo  Stato  e  la  Regione interessata sulla localizzazione dell'opera.
 1.2  Le  prescrizioni  citate  al  punto  1.1,  cui e' condizionata l'approvazione  del progetto e da sviluppare in sede di progettazione definitiva,  sono  riportate  nella  parte 1^ dell'allegato che forma parte integrante della presente delibera.
 Le  raccomandazioni  proposte  dal Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  sono riportate nella parte 2^ del citato allegato. Il soggetto  aggiudicatore,  qualora  ritenga di non poter dar seguito a qualcuna  di  dette  raccomandazioni,  fornira'  al riguardo puntuale motivazione in modo da consentire al citato Ministero di esprimere le proprie  valutazioni  e  di  proporre a questo Comitato, se del caso, misure alternative.
 Il  soggetto aggiudicatore fornira' alla Societa' concessionaria le necessarie  indicazioni  affinche'  nel  cronoprogramma attuativo, da definire  nella  fase  di  progettazione definitiva, venga attribuita priorita',  rispetto all'asse autostradale principale est-ovest, alla ulteriore   fase   di   progettazione   ed   alla  realizzazione  del completamento  del  Sistema Tangenziale di Varese e della Tangenziale di Como.
 1.3 Ai sensi del citato art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 190/2002,  l'importo  di  4.665.504.453,47 euro, fissato in relazione all'ammontare  del  quadro  economico  dell'opera  sintetizzato nella «presa  d'atto»,  costituisce  il  limite di spesa dell'intervento da realizzare  ed  e'  inclusivo  degli  oneri  per opere di mitigazione ambientale   e   degli   oneri   conseguenti  all'accoglimento  delle prescrizioni specificate nella parte 1^ dell'allegato. 2. Revisione convenzione Anas - Societa' Pedemontana Lombarda
 2.1  La revisione della convenzione tra ANAS e Pedemontana Lombarda S.p.A.  -  da  effettuare secondo la procedura di rito e nel rispetto dei  principi fissati dalla normativa comunitaria e nazionale vigente in  materia - deve essere completata entro 6 mesi dalla pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale.
 L'atto  convenzionale  in questione definira' gli impegni reciproci delle  parti  anche  sotto  l'aspetto  finanziario e potra' prevedere anche una realizzazione per tratte funzionali, in correlazione con le risorse  disponibili,  dando  comunque  priorita'  alla realizzazione delle Tangenziali di Como e di Varese.
 2.2  I  Ministri competenti potranno procedere all'approvazione del nuovo  atto  convenzionale  e dei relativi allegati solo allorche' il contributo  a  carico  dello Stato, nei termini indicati nella «presa d'atto»  o  nella  minore entita' che risulti necessaria a seguito di accertate    o    sopravvenute    disponibilita'    o    a    seguito dell'ottimizzazione  del quadro economico, potra' essere disposto con apposito provvedimento legislativo. 3. Clausole finali
 3.1  Il  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvedera' ad  assicurare,  per  conto  di questo Comitato, la conservazione dei documenti   componenti   il   progetto   preliminare  dell'intervento approvato con la presente delibera.
 3.2  In  sede  di esame della progettazione definitiva, il predetto Ministero provvedera' alla verifica di ottemperanza alle prescrizioni di  cui  al  precedente  punto  1.2,  ferme  restando le verifiche di competenza della Commissione Speciale VIA.
 3.3  Il  medesimo  Ministero provvedera' a svolgere le attivita' di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di  vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa  citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata.
 3.4  Questo  Comitato  si  riserva,  in  fase  di  approvazione del progetto   definitivo   dell'opera   e  in  adesione  alle  richieste rappresentate  nella  citata  nota  del  coordinatore del Comitato di coordinamento  per l'alta sorveglianza delle grandi opere, di dettare prescrizioni intese a rendere piu' stringenti le verifiche antimafia, prevedendo   -   tra  l'altro  -  l'acquisizione  delle  informazioni antimafia  anche  nei  confronti  degli  eventuali  sub-appaltatori e sub-affidatari,  indipendentemente  dall'importo  dei lavori, nonche' forme di monitoraggio durante la realizzazione dei lavori.
 3.5  L'approvazione del progetto preliminare di cui al punto 1.1 e' subordinata  all'assegnazione del CUP (codice unico di progetto), che il  soggetto aggiudicatore e' tenuto a richiedere entro trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente delibera.
 Il  CUP  assegnato, ai sensi della delibera n. 24/2004 citata nelle premesse,  va evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'opera approvata.
 
 Roma, 29 marzo 2006
 Il Presidente
 Berlusconi
 
 Il segretario del CIPE
 Baldassarri
 
 Registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2006 Ufficio  di controllo Ministeri economico-finanziari, Registro n. 6 - Economia e finanze, foglio n. 114
 |  |  |  | Allegato 
 ---->  Vedere Allegato da pag. 12 a pag. 91 del S.O.  <----
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