Gazzetta n. 273 del 23 novembre 2006 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 settembre 2006, n. 282
Regolamento recante modifica all'articolo 10, commi 2 e 8, del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, concernente il Comitato di verifica per le cause di servizio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 24 novembre 2000, n. 340, allegato A, n. 63;
Vista la legge 11 marzo 1926, n. 416;
Visto il regio decreto 15 aprile 1928, n. 1024;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 23 dicembre 1970, n. 1094;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834;
Vista la legge 2 maggio 1984, n. 111;
Visto l'articolo 5-bis del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 349;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479;
Visto l'articolo 1, comma 121, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Vista la legge 8 marzo 1999, n. 50;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461;
Ravvisata la necessita', al fine di assicurare un adeguato funzionamento del Comitato di verifica per le cause di servizio di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, di elevare il contingente massimo del numero dei componenti del predetto Comitato e della segreteria di cui il Comitato medesimo si avvale;
Ravvisata inoltre l'esigenza di apportare modifiche alla definizione delle categorie di funzionari tra i quali vanno designati i componenti del Comitato;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 2006;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 maggio 2006;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2006;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della difesa;

E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1. Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001,
n. 461

1. Il Comma 2 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, e' sostituito dal seguente:
«2. Il Comitato e' formato da un numero di componenti non superiore a quaranta e non inferiore a trenta, scelti fra gli esperti della materia, provenienti dalle diverse magistrature, dall'Avvocatura dello Stato e dal ruolo dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, nonche' tra gli ufficiali superiori medici delle Forze armate e qualifiche equiparate delle Forze di polizia di Stato a ordinamento civile e militare e tra funzionari medici delle amministrazioni dello Stato preferibilmente specialisti in medicina legale e delle assicurazioni. Per l'esame delle domande relative a militari o appartenenti a corpi di polizia, anche a ordinamento civile, il Comitato e' di volta in volta integrato da un numero di ufficiali o funzionari dell'arma, corpo o amministrazione di appartenenza non superiore a due.».
2. Il comma 8 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, e' sostituito dal seguente:
«8. Il Comitato opera presso il Ministero dell'economia e delle finanze e si avvale di una segreteria costituita da un contingente di personale non superiore alle cento unita', appartenente all'Amministrazione dell'economia e delle finanze.».



Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:

- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
- Si trascrive il testo del comma 1 dell'art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario,
recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge.».
- Si riportano i commi 1 e 2 dell'art. 1 e il n. 63)
dell'allegato A della legge 24 novembre 2000, n. 340,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 novembre 2000, n.
275, recante: «Disposizioni per la delegificazione di norme
e per la semplificazione di procedimenti amministrativi -
Legge di semplificazione 1999»:
«Art. 1 (Delegificazione di norme e regolamenti di
semplificazione). - 1. La presente legge dispone, ai sensi
dell'art. 20, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, la
delegificazione e la semplificazione dei procedimenti
amministrativi e degli adempimenti elencati nell'allegato A
ovvero la soppressione di quelli elencati nell'allegato B,
entrambi annessi alla presente legge.
2. Alla delegificazione e alla semplificazione dei
procedimenti di cui all'allegato A annesso alla presente
legge si provvede con regolamenti emanati ai sensi
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
nel rispetto dei principi, criteri e procedure di cui
all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni.».

«Allegato A
(Articolo 1, commi 1 e 2)
ELENCO DEI PROCEDIMENTI DA DELEGIFICARE E SEMPLIFICARE

63. Procedimenti per il riconoscimento della dipendenza
delle infermita' da causa di servizio, per la concessione
della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo
indennizzo. Funzionamento e composizione del Comitato per
le pensioni privilegiate ordinarie.
Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza
dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973,
n. 1092.
Legge 23 agosto 1988, n. 400.
Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994,
n. 349.
Legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.».
- La legge 11 marzo 1926, n. 416, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 18 marzo 1926, n. 64, reca: «Nuove
disposizioni sulle procedure da seguirsi negli accertamenti
medico-legali delle ferite, lesioni ed infermita' dei
personali dipendenti dalle amministrazioni militari e da
altre amministrazioni dello Stato».
- Il regio decreto 15 aprile 1928, n. 1024, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 25 maggio 1928, n. 122, reca:
«Sostituzione di un nuovo regolamento a quello approvato
con regio decreto 22 giugno 1926, n. 1067, per la
esecuzione della legge 11 marzo 1926, n. 416, sulle
procedure da seguirsi negli accertamenti medico-legali
delle ferite, lesioni ed infermita' dei personali
dipendenti dalle amministrazioni militari e da altre
amministrazioni dello Stato».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 gennaio
1957, n. 22, supplemento ordinario, reca: «Testo unico
delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati
civili dello Stato».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio
1957, n. 686, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 agosto
1957, n. 200, supplemento ordinario n. 2, reca: «Norme di
esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto
degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3».
- La legge 23 dicembre 1970, n. 1094, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 12 gennaio 1971, n. 8, reca: «Estensione
dell'equo indennizzo al personale militare».
- Il decreto del Presidente della Repubblica
29 dicembre 1973, n. 1092, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 maggio 1974, n. 120, reca: «Approvazione del
testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei
dipendenti civili e militari dello Stato».
- Il decreto del Presidente della Repubblica
23 dicembre 1978, n. 915, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 29 gennaio 1979, n. 28, supplemento ordinario,
reca: «Testo unico delle norme in materia di pensioni di
guerra».
- Il decreto del Presidente della Repubblica
30 dicembre 1981, n. 834, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 18 gennaio 1982, n. 16, supplemento ordinario,
reca: «Definitivo riordinamento delle pensioni di guerra,
in attuazione della delega prevista dall'art. 1 della legge
23 settembre 1981, n. 533».
- La legge 2 maggio 1984, n. 111, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 7 maggio 1984, n. 124, reca:
«Adeguamento delle pensioni dei mutilati ed invalidi per
servizio alla nuova normativa prevista per le pensioni di
guerra dal decreto del Presidente della Repubblica
30 dicembre 1981, n. 834».
- L'art. 5-bis del decreto-legge 21 settembre 1987, n.
387, recante: «Copertura finanziaria del decreto del
Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, di
attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al
personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri
Corpi di polizia» e convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 novembre 1987, n. 472, e' stato abrogato dall'art.
20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre
2001, n. 461. I richiami ai procedimenti disciplinati dallo
stesso si intendono riferiti al procedimento come
disciplinato dal regolamento emanato con il decreto del
Presidente della Repubblica n. 461 del 2001.
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192, reca: «Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile
1994, n. 349, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 giugno
1994, n. 132, supplemento ordinario, concerne: «Regolamento
recante riordino dei procedimenti di riconoscimento di
infermita' o lesione dipendente da causa di servizio e di
concessione dell'equo indennizzo».
- Il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° agosto 1994, n. 178,
reca: «Attuazione della delega conferita dall'art. 1,
comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia
di riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e
assistenza».
- Il comma 121 dell'art. 1 della legge 23 dicembre
1996, n. 662, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
28 dicembre 1996, n. 303, supplemento ordinario, recante:
«Misure di razionalizzazione della finanza pubblica» e'
stato abrogato dall'art. 20 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461. I richiami ai
procedimenti disciplinati dallo stesso si intendono
riferiti al procedimento come disciplinato dal regolamento
emanato con il decreto del Presidente della Repubblica n.
461 del 2001.
- La legge 8 marzo 1999, n. 50, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 9 marzo 1999, n. 56, reca:
«Delegificazione e testi unici di norme concernenti
procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione
1998».
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° settembre 1999, n.
205, supplemento ordinario, reca: «Ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59».
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106,
supplemento ordinario, reca: «Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre
2001, n. 461, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 gennaio
2002, n. 5, concerne: «Regolamento recante semplificazione
dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza
delle infermita' da causa di servizio, per la concessione
della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo
indennizzo, nonche' per il funzionamento e la composizione
del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie».
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 10 del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 461 del 2001, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 10 (Comitato di verifica per le cause di
servizio). - 1. Il comitato per le pensioni privilegiate
ordinarie assume, a decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente regolamento, la denominazione di
Comitato di verifica per le cause di servizio.
2. Il Comitato e' formato da un numero di componenti
non superiore a quaranta e non inferiore a trenta, scelti
fra gli esperti della materia, provenienti dalle diverse
magistrature, dall'Avvocatura dello Stato e dal ruolo dei
dirigenti delle amministrazioni dello Stato, nonche' tra
gli ufficiali superiori medici delle Forze armate e
qualifiche equiparate delle Forze di polizia di Stato a
ordinamento civile e militare e tra funzionari medici delle
amministrazioni dello Stato preferibilmente specialisti in
medicina legale e delle assicurazioni. Per l'esame delle
domande relative a militari o appartenenti a corpi di
polizia, anche a ordinamento civile, il Comitato e' di
volta in volta integrato da un numero di ufficiali o
funzionari dell'arma, corpo o amministrazione di
appartenenza non superiore a due.
3. I componenti, nominati con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze per un periodo di quattro
anni, prorogabili per non piu' di una volta, possono essere
collocati in posizione di comando o fuori ruolo presso il
Comitato, previa autorizzazione del relativo organo di
autogoverno, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 3,
del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, senza
aggravi di oneri e restando a carico dell'organismo di
provenienza la spesa relativa al trattamento economico
complessivo.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze e' nominato, tra i componenti magistrati della
Corte dei conti, il presidente del Comitato.
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze possono essere affidate le funzioni di vice
presidente a componenti del Comitato provenienti dalle
diverse magistrature.
6. Il Comitato, quando il presidente non ravvisa
l'utilita' di riunione plenaria, funziona suddiviso in piu'
sezioni composte dal presidente, o dal vice presidente, che
le presiedono, e da quattro membri, dei quali almeno due
scelti tra ufficiali medici superiori e funzionari medici.
7. Il presidente del Comitato segnala al Ministro i
casi di inosservanza dei termini procedurali previsti dai
commi 2 e 4 dell'art. 11 per le pronunce del Comitato, con
proposta di eventuale revoca degli incarichi dei componenti
responsabili di inadempienze o ritardi.
8. Il Comitato opera presso il Ministero dell'economia
e delle finanze e si avvale di una segreteria costituita da
un contingente di personale non superiore alle cento
unita', appartenente all'Amministrazione dell'economia e
delle finanze.
9. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze sono stabiliti criteri e modalita' di
organizzazione interna della segreteria del Comitato e dei
relativi compiti di supporto, anche in relazione
all'individuazione di uffici di livello dirigenziale non
superiori a tre, nell'ambito della dotazione di personale
dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, e
sono definiti modalita' e termini per la conclusione delle
procedure di trasferimento di personale, atti e mezzi della
predetta segreteria dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri al Ministero dell'economia e delle finanze.
10. Fino alla costituzione del nuovo Comitato ai sensi
del presente regolamento, continua ad operare il Comitato
di cui all'art. 166 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, nella composizione
prevista dalla disciplina normativa previgente alla data di
entrata in vigore del presente regolamento.
11. Le domande pendenti alla data di entrata in vigore
del presente regolamento sono trattate dal Comitato entro
un termine non superiore a dodici mesi. Al fine di favorire
la sollecita definizione delle domande predette il
presidente adotta gli opportuni provvedimenti organizzativi
e dispone la ripartizione dei carichi di lavoro tra le
sezioni costituite a norma del comma 6, fermo restando
quanto previsto dal comma 10.
12. Per l'accelerato smaltimento delle pratiche
arretrate, possono essere costituiti con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, in aggiunta al
comitato di verifica, speciali comitati stralcio, composti
di non oltre cinque componenti, scelti tra appartenenti
alle categorie indicate al comma 2, alle condizioni di cui
al comma 3 e con i criteri di composizione di cui al
comma 6, per la trattazione, entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore del presente regolamento, di domande
ancora pendenti presso il Comitato per le pensioni
privilegiate ordinarie. Le domande pendenti sono assegnate
secondo criteri di ripartizione definiti negli stessi
decreti di costituzione, su proposta del presidente del
comitato di verifica in relazione alla specificita' di
materia o analogia di cause di servizio o infermita'. A
supporto dell'attivita' dei comitati speciali e' utilizzato
l'ufficio di cui al comma 8, il cui contingente, a tal
fine, e' elevato a settanta unita', senza aggravi di oneri.
13. Il presidente adotta le necessarie disposizioni per
l'attivazione dell'art. 4.».



 
Art. 2.
Norma finale

1. L'attuazione del presente decreto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 18 settembre 2006
NAPOLITANO

Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Nicolais, Ministro per le riforme e le
innovazioni nella pubblica
amministrazione
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia
e delle finanze
Parisi, Ministro della difesa Visto, il Guardasigilli: Mastella Registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 2006 Ministeri istituzionali, registro n. 12, foglio n. 140
 
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