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| Gazzetta n. 273 del 23 novembre 2006 (vai al sommario) |  | PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |  | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 settembre 2006, n. 282 |  | Regolamento  recante  modifica  all'articolo  10,  commi  2  e 8, del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29 ottobre 2001, n. 461, concernente il Comitato di verifica per le cause di servizio. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
 Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
 Vista la legge 24 novembre 2000, n. 340, allegato A, n. 63;
 Vista la legge 11 marzo 1926, n. 416;
 Visto il regio decreto 15 aprile 1928, n. 1024;
 Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
 Vista la legge 23 dicembre 1970, n. 1094;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834;
 Vista la legge 2 maggio 1984, n. 111;
 Visto l'articolo 5-bis del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472;
 Vista  la  legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 349;
 Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479;
 Visto  l'articolo 1,  comma 121,  della  legge 23 dicembre 1996, n. 662;
 Vista la legge 8 marzo 1999, n. 50;
 Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;
 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
 Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461;
 Ravvisata   la  necessita',  al  fine  di  assicurare  un  adeguato funzionamento  del  Comitato  di verifica per le cause di servizio di cui  all'articolo 10  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, di elevare il contingente massimo del numero dei  componenti  del  predetto  Comitato e della segreteria di cui il Comitato medesimo si avvale;
 Ravvisata   inoltre   l'esigenza   di   apportare   modifiche  alla definizione delle categorie di funzionari tra i quali vanno designati i componenti del Comitato;
 Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 2006;
 Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 maggio 2006;
 Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2006;
 Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del Ministro   per   le   riforme   e   le   innovazioni  nella  pubblica amministrazione,  di  concerto  con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della difesa;
 
 E m a n a
 
 il seguente regolamento:
 
 Art. 1. Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001,
 n. 461
 
 1.  Il  Comma  2  dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, e' sostituito dal seguente:
 «2. Il Comitato e' formato da un numero di componenti non superiore a  quaranta  e  non  inferiore a trenta, scelti fra gli esperti della materia,  provenienti  dalle  diverse  magistrature,  dall'Avvocatura dello  Stato  e  dal  ruolo dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato,  nonche' tra gli ufficiali superiori medici delle Forze armate e qualifiche equiparate delle Forze di polizia di Stato a ordinamento civile e militare e tra funzionari medici delle amministrazioni dello Stato   preferibilmente   specialisti  in  medicina  legale  e  delle assicurazioni.  Per  l'esame  delle  domande  relative  a  militari o appartenenti  a  corpi  di  polizia,  anche  a ordinamento civile, il Comitato  e'  di volta in volta integrato da un numero di ufficiali o funzionari  dell'arma,  corpo  o  amministrazione di appartenenza non superiore a due.».
 2.  Il  comma 8  dell'articolo 10  del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, e' sostituito dal seguente:
 «8.  Il  Comitato  opera  presso il Ministero dell'economia e delle finanze e si avvale di una segreteria costituita da un contingente di personale    non    superiore   alle   cento   unita',   appartenente all'Amministrazione dell'economia e delle finanze.».
 
 
 
 Avvertenza:
 
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
 disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
 sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
 e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
 approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
 fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
 modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
 invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
 qui trascritti.
 Note alle premesse:
 
 -   L'art.   87,   quinto   comma,  della  Costituzione
 conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
 promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
 legge ed i regolamenti.
 -  Si trascrive il testo del comma 1 dell'art. 17 della
 legge  23 agosto  1988,  n.  400, pubblicata nella Gazzetta
 Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario,
 recante:    «Disciplina   dell'attivita'   di   Governo   e
 ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»:
 «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
 della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
 Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
 pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
 essere emanati regolamenti per disciplinare:
 a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
 legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
 b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
 decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
 quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
 regionale;
 c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
 leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
 tratti di materie comunque riservate alla legge;
 d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
 amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
 dalla legge.».
 -  Si  riportano  i commi 1 e 2 dell'art. 1 e il n. 63)
 dell'allegato  A  della  legge  24 novembre  2000,  n. 340,
 pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale 24 novembre 2000, n.
 275, recante: «Disposizioni per la delegificazione di norme
 e  per  la semplificazione di procedimenti amministrativi -
 Legge di semplificazione 1999»:
 «Art.  1  (Delegificazione  di  norme  e regolamenti di
 semplificazione).  - 1. La presente legge dispone, ai sensi
 dell'art. 20, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, la
 delegificazione   e  la  semplificazione  dei  procedimenti
 amministrativi e degli adempimenti elencati nell'allegato A
 ovvero  la soppressione di quelli elencati nell'allegato B,
 entrambi annessi alla presente legge.
 2.  Alla  delegificazione  e  alla  semplificazione dei
 procedimenti  di  cui  all'allegato A annesso alla presente
 legge   si   provvede  con  regolamenti  emanati  ai  sensi
 dell'art.  17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
 nel  rispetto  dei  principi,  criteri  e  procedure di cui
 all'art.  20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
 modificazioni.».
 
 «Allegato A
 (Articolo 1, commi 1 e 2)
 ELENCO DEI PROCEDIMENTI DA DELEGIFICARE E SEMPLIFICARE
 
 63. Procedimenti per il riconoscimento della dipendenza
 delle  infermita'  da causa di servizio, per la concessione
 della   pensione   privilegiata   ordinaria   e   dell'equo
 indennizzo.  Funzionamento  e composizione del Comitato per
 le pensioni privilegiate ordinarie.
 Testo  unico  delle norme sul trattamento di quiescenza
 dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con
 decreto  del  Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973,
 n. 1092.
 Legge 23 agosto 1988, n. 400.
 Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994,
 n. 349.
 Legge 23 dicembre 1996, n. 662.
 Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.».
 -  La  legge  11 marzo  1926,  n. 416, pubblicata nella
 Gazzetta  Ufficiale  18 marzo  1926,  n.  64,  reca: «Nuove
 disposizioni sulle procedure da seguirsi negli accertamenti
 medico-legali  delle  ferite,  lesioni  ed  infermita'  dei
 personali  dipendenti  dalle  amministrazioni militari e da
 altre amministrazioni dello Stato».
 -  Il regio decreto 15 aprile 1928, n. 1024, pubblicato
 nella  Gazzetta  Ufficiale  25 maggio  1928,  n. 122, reca:
 «Sostituzione  di  un  nuovo regolamento a quello approvato
 con   regio   decreto  22 giugno  1926,  n.  1067,  per  la
 esecuzione   della  legge  11 marzo  1926,  n.  416,  sulle
 procedure  da  seguirsi  negli  accertamenti  medico-legali
 delle   ferite,   lesioni   ed   infermita'  dei  personali
 dipendenti   dalle  amministrazioni  militari  e  da  altre
 amministrazioni dello Stato».
 - Il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
 1957,  n. 3, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 gennaio
 1957,  n.  22,  supplemento  ordinario,  reca: «Testo unico
 delle  disposizioni  concernenti lo statuto degli impiegati
 civili dello Stato».
 -  Il  decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio
 1957, n. 686, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 agosto
 1957,  n.  200, supplemento ordinario n. 2, reca: «Norme di
 esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto
 degli  impiegati  civili dello Stato, approvato con decreto
 del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3».
 -  La legge 23 dicembre 1970, n. 1094, pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale 12 gennaio 1971, n. 8, reca: «Estensione
 dell'equo indennizzo al personale militare».
 -   Il   decreto   del   Presidente   della  Repubblica
 29 dicembre   1973,  n.  1092,  pubblicato  nella  Gazzetta
 Ufficiale  9 maggio  1974,  n. 120, reca: «Approvazione del
 testo  unico  delle norme sul trattamento di quiescenza dei
 dipendenti civili e militari dello Stato».
 -   Il   decreto   del   Presidente   della  Repubblica
 23 dicembre   1978,   n.  915,  pubblicato  nella  Gazzetta
 Ufficiale  29 gennaio  1979,  n. 28, supplemento ordinario,
 reca:  «Testo  unico  delle norme in materia di pensioni di
 guerra».
 -   Il   decreto   del   Presidente   della  Repubblica
 30 dicembre   1981,   n.  834,  pubblicato  nella  Gazzetta
 Ufficiale  18 gennaio  1982,  n. 16, supplemento ordinario,
 reca:  «Definitivo  riordinamento delle pensioni di guerra,
 in attuazione della delega prevista dall'art. 1 della legge
 23 settembre 1981, n. 533».
 -  La  legge  2 maggio  1984,  n. 111, pubblicata nella
 Gazzetta   Ufficiale   7 maggio   1984,   n.   124,   reca:
 «Adeguamento  delle  pensioni  dei mutilati ed invalidi per
 servizio  alla  nuova normativa prevista per le pensioni di
 guerra   dal   decreto   del  Presidente  della  Repubblica
 30 dicembre 1981, n. 834».
 -  L'art. 5-bis del decreto-legge 21 settembre 1987, n.
 387,   recante:  «Copertura  finanziaria  del  decreto  del
 Presidente  della  Repubblica  10  aprile  1987, n. 150, di
 attuazione  dell'accordo contrattuale triennale relativo al
 personale  della  Polizia di Stato ed estensione agli altri
 Corpi  di  polizia»  e convertito, con modificazioni, dalla
 legge 20 novembre 1987, n. 472, e' stato abrogato dall'art.
 20  del  decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre
 2001, n. 461. I richiami ai procedimenti disciplinati dallo
 stesso   si   intendono   riferiti   al  procedimento  come
 disciplinato  dal  regolamento  emanato  con il decreto del
 Presidente della Repubblica n. 461 del 2001.
 -  La  legge  7 agosto  1990,  n. 241, pubblicata nella
 Gazzetta  Ufficiale  18 agosto  1990,  n. 192, reca: «Nuove
 norme  in  materia  di  procedimento  amministrativo  e  di
 diritto di accesso ai documenti amministrativi».
 -  Il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile
 1994,  n. 349, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 giugno
 1994, n. 132, supplemento ordinario, concerne: «Regolamento
 recante  riordino  dei  procedimenti  di  riconoscimento di
 infermita'  o  lesione dipendente da causa di servizio e di
 concessione dell'equo indennizzo».
 -  Il  decreto  legislativo  30 giugno  1994,  n.  479,
 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° agosto 1994, n. 178,
 reca:  «Attuazione  della  delega  conferita  dall'art.  1,
 comma 32,  della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia
 di riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e
 assistenza».
 -  Il  comma  121  dell'art.  1 della legge 23 dicembre
 1996,   n.   662,   pubblicata   nella  Gazzetta  Ufficiale
 28 dicembre  1996,  n. 303, supplemento ordinario, recante:
 «Misure  di  razionalizzazione  della  finanza pubblica» e'
 stato  abrogato  dall'art.  20  del  decreto del Presidente
 della  Repubblica  29 ottobre  2001,  n. 461. I richiami ai
 procedimenti   disciplinati   dallo   stesso  si  intendono
 riferiti  al procedimento come disciplinato dal regolamento
 emanato  con  il decreto del Presidente della Repubblica n.
 461 del 2001.
 -  La  legge  8 marzo  1999,  n.  50,  pubblicata nella
 Gazzetta    Ufficiale    9 marzo   1999,   n.   56,   reca:
 «Delegificazione   e   testi  unici  di  norme  concernenti
 procedimenti  amministrativi  -  Legge  di  semplificazione
 1998».
 -  Il  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  303,
 pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale 1° settembre 1999, n.
 205,   supplemento   ordinario,  reca:  «Ordinamento  della
 Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11
 della legge 15 marzo 1997, n. 59».
 -   Il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,
 pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106,
 supplemento     ordinario,     reca:     «Norme    generali
 sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
 amministrazioni pubbliche».
 - Il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre
 2001, n. 461, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 gennaio
 2002,  n. 5, concerne: «Regolamento recante semplificazione
 dei  procedimenti  per  il  riconoscimento della dipendenza
 delle  infermita'  da causa di servizio, per la concessione
 della   pensione   privilegiata   ordinaria   e   dell'equo
 indennizzo,  nonche' per il funzionamento e la composizione
 del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie».
 Nota all'art. 1:
 -  Si  riporta il testo dell'art. 10 del citato decreto
 del  Presidente  della  Repubblica  n.  461  del 2001, come
 modificato dal presente decreto:
 «Art.   10  (Comitato  di  verifica  per  le  cause  di
 servizio).  -  1.  Il comitato per le pensioni privilegiate
 ordinarie  assume,  a  decorrere  dalla  data di entrata in
 vigore   del  presente  regolamento,  la  denominazione  di
 Comitato di verifica per le cause di servizio.
 2.  Il  Comitato  e' formato da un numero di componenti
 non  superiore  a quaranta e non inferiore a trenta, scelti
 fra  gli  esperti  della materia, provenienti dalle diverse
 magistrature,  dall'Avvocatura  dello Stato e dal ruolo dei
 dirigenti  delle  amministrazioni  dello Stato, nonche' tra
 gli   ufficiali  superiori  medici  delle  Forze  armate  e
 qualifiche  equiparate  delle  Forze  di polizia di Stato a
 ordinamento civile e militare e tra funzionari medici delle
 amministrazioni  dello Stato preferibilmente specialisti in
 medicina  legale  e  delle assicurazioni. Per l'esame delle
 domande  relative  a  militari  o  appartenenti  a corpi di
 polizia,  anche  a  ordinamento  civile,  il Comitato e' di
 volta  in  volta  integrato  da  un  numero  di ufficiali o
 funzionari    dell'arma,   corpo   o   amministrazione   di
 appartenenza non superiore a due.
 3.  I  componenti,  nominati  con  decreto del Ministro
 dell'economia  e  delle  finanze  per un periodo di quattro
 anni, prorogabili per non piu' di una volta, possono essere
 collocati  in  posizione di comando o fuori ruolo presso il
 Comitato,  previa  autorizzazione  del  relativo  organo di
 autogoverno, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 3,
 del  decreto-legge  12 giugno 2001, n. 217, convertito, con
 modificazioni,  dalla  legge  3 agosto  2001, n. 317, senza
 aggravi  di  oneri  e  restando  a carico dell'organismo di
 provenienza  la  spesa  relativa  al  trattamento economico
 complessivo.
 4.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e delle
 finanze  e'  nominato,  tra  i  componenti magistrati della
 Corte dei conti, il presidente del Comitato.
 5.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e delle
 finanze   possono  essere  affidate  le  funzioni  di  vice
 presidente  a  componenti  del  Comitato  provenienti dalle
 diverse magistrature.
 6.  Il  Comitato,  quando  il  presidente  non  ravvisa
 l'utilita' di riunione plenaria, funziona suddiviso in piu'
 sezioni composte dal presidente, o dal vice presidente, che
 le  presiedono,  e  da quattro membri, dei quali almeno due
 scelti tra ufficiali medici superiori e funzionari medici.
 7.  Il  presidente  del  Comitato segnala al Ministro i
 casi  di  inosservanza dei termini procedurali previsti dai
 commi 2  e 4 dell'art. 11 per le pronunce del Comitato, con
 proposta di eventuale revoca degli incarichi dei componenti
 responsabili di inadempienze o ritardi.
 8.  Il Comitato opera presso il Ministero dell'economia
 e delle finanze e si avvale di una segreteria costituita da
 un  contingente  di  personale  non  superiore  alle  cento
 unita',  appartenente  all'Amministrazione  dell'economia e
 delle finanze.
 9.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e delle
 finanze    sono    stabiliti   criteri   e   modalita'   di
 organizzazione  interna della segreteria del Comitato e dei
 relativi   compiti   di   supporto,   anche   in  relazione
 all'individuazione  di  uffici  di livello dirigenziale non
 superiori  a  tre, nell'ambito della dotazione di personale
 dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, e
 sono  definiti modalita' e termini per la conclusione delle
 procedure di trasferimento di personale, atti e mezzi della
 predetta  segreteria  dalla  Presidenza  del  Consiglio dei
 Ministri al Ministero dell'economia e delle finanze.
 10.  Fino alla costituzione del nuovo Comitato ai sensi
 del  presente  regolamento, continua ad operare il Comitato
 di  cui  all'art.  166  del  decreto  del  Presidente della
 Repubblica  29  dicembre  1973, n. 1092, nella composizione
 prevista dalla disciplina normativa previgente alla data di
 entrata in vigore del presente regolamento.
 11.  Le domande pendenti alla data di entrata in vigore
 del  presente  regolamento sono trattate dal Comitato entro
 un termine non superiore a dodici mesi. Al fine di favorire
 la   sollecita   definizione   delle  domande  predette  il
 presidente adotta gli opportuni provvedimenti organizzativi
 e  dispone  la  ripartizione  dei  carichi di lavoro tra le
 sezioni  costituite  a  norma  del  comma 6, fermo restando
 quanto previsto dal comma 10.
 12.   Per   l'accelerato   smaltimento  delle  pratiche
 arretrate,   possono  essere  costituiti  con  decreto  del
 Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  in aggiunta al
 comitato  di verifica, speciali comitati stralcio, composti
 di  non  oltre  cinque  componenti, scelti tra appartenenti
 alle  categorie indicate al comma 2, alle condizioni di cui
 al  comma 3  e  con  i  criteri  di  composizione di cui al
 comma 6,  per  la trattazione, entro dodici mesi dalla data
 di  entrata  in vigore del presente regolamento, di domande
 ancora   pendenti   presso  il  Comitato  per  le  pensioni
 privilegiate  ordinarie. Le domande pendenti sono assegnate
 secondo  criteri  di  ripartizione  definiti  negli  stessi
 decreti  di  costituzione,  su  proposta del presidente del
 comitato  di  verifica  in  relazione  alla specificita' di
 materia  o  analogia  di  cause di servizio o infermita'. A
 supporto dell'attivita' dei comitati speciali e' utilizzato
 l'ufficio  di  cui  al  comma 8,  il cui contingente, a tal
 fine, e' elevato a settanta unita', senza aggravi di oneri.
 13. Il presidente adotta le necessarie disposizioni per
 l'attivazione dell'art. 4.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 2. Norma finale
 
 1.  L'attuazione del presente decreto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Dato a Roma, addi' 18 settembre 2006
 NAPOLITANO
 
 Prodi,  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri
 Nicolais,  Ministro per le riforme e le
 innovazioni        nella       pubblica
 amministrazione
 Padoa  Schioppa, Ministro dell'economia
 e delle finanze
 Parisi, Ministro della difesa Visto,  il Guardasigilli: Mastella Registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 2006 Ministeri istituzionali, registro n. 12, foglio n. 140
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