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| Gazzetta n. 272 del 22 novembre 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  | DECRETO 14 novembre 2006 |  | Codificazione,  modalita'  e tempi per l'attuazione del SIOPE per gli enti di ricerca (articolo 28, comma 5, legge 27 dicembre 2002, n. 289 e  articolo 1, comma 79, legge 30 dicembre 2004, n. 311). (Decreto n. 135555). |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista  la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)»;
 Visto  il  comma 5 dell'art. 28 della citata legge n. 289 del 2002, che prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza  unificata  di  cui  all'art.  8  del  decreto legislativo 28 agosto   1997,   n.   281,  stabilisce,  con  propri  decreti,  la codificazione,   le  modalita'  e  i  tempi  per  l'attuazione  delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dello stesso art. 28;
 Visto  il  comma 3  del medesimo art. 28 il quale prevede che tutti gli  incassi e i pagamenti, e i dati di competenza economica rilevati dalle  amministrazioni pubbliche devono essere codificati con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale;
 Visto  il  comma 4  dello  stesso art. 28 che prevede che le banche incaricate  dei  servizi di tesoreria e di cassa e gli uffici postali che  svolgono  analoghi servizi non possono accettare disposizioni di pagamento prive della codificazione di cui al comma 5;
 Visto  il  comma 161 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il quale prevede  che  sono tenute alla codificazione uniforme di cui all'art. 28,  commi 3,  4  e  5,  della  citata  legge  n.  289  del  2002  le amministrazioni   inserite   nel   conto   economico   consolidato  e individuate   nell'elenco   annualmente   pubblicato   dall'ISTAT  in applicazione  di  quanto  stabilito dall'art. 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
 Ritenuto  di dover predisporre decreti differenziati per i distinti comparti delle amministrazioni pubbliche;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n.  97  (Regolamento  concernente l'amministrazione e la contabilita' degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70);
 Vista  la  determinazione  del  Ragioniere  Generale dello Stato n. 174354  del 5 gennaio 2006 con la quale e' stato costituito il Gruppo di  lavoro  con  il  compito  di  predisporre  lo  schema del decreto ministeriale  di  cui  al  comma 5  del  richiamato  art.  28,  e  la codificazione  degli  incassi  e dei pagamenti degli enti di ricerca, composta  da  rappresentanti  delle  Amministrazioni centrali e degli enti di ricerca;
 Considerato  che  il  gruppo  di  lavoro,  nel  corso  delle  varie riunioni, ha predisposto lo schema riguardante la codificazione degli incassi   e   dei   pagamenti   degli   enti  di  ricerca,  approvato all'unanimita' nel corso della seduta del 7 luglio 2006;
 Ritenuto  di  dare  corso al decreto ministeriale secondo lo schema predisposto dal predetto gruppo di lavoro;
 Decreta:
 Art. 1.
 Attivita' degli enti di ricerca
 1. Al  fine  di  consentire  il  monitoraggio  dei conti pubblici e verificarne la rispondenza alle condizioni dell'art. 104 del Trattato istitutivo  della  Comunita'  europea  e delle norme conseguenti, gli enti   di  ricerca  individuati  nell'elenco  annualmente  pubblicato dall'ISTAT  in applicazione di quanto stabilito dall'art. 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con l'esclusione delle Stazioni sperimentali   per   l'industria  e  degli  Istituti  zooprofilattici sperimentali,  indicano  sui  titoli  di  entrata e di spesa i codici gestionali  previsti  dall'allegato  A  al  presente decreto. Per gli Istituti  zooprofilattici  sperimentali  si applicano le disposizioni adottate  per  la  codifica  gestionale degli incassi e dei pagamenti delle strutture sanitarie.
 2.  La  codifica  gestionale  non  si  applica  ai trasferimenti di liquidita' tra le articolazioni organizzative dell'ente.
 3.  Al  fine  di garantire una corretta applicazione della codifica gestionale gli enti:
 provvedono ad una tempestiva regolarizzazione delle riscossioni e dei  pagamenti  effettuati in assenza dell'ordinativo di incasso e di pagamento, evitando l'imputazione provvisoria ai capitoli inerenti le entrate e le spese per partite di giro;
 uniformano  la  codificazione  alle istruzioni del «Glossario dei codici  gestionali» e alle indicazioni fornite dal Dipartimento della Ragioneria  Generale  dello Stato, in presenza di una riscontrata non corretta applicazione della codifica. La prima stesura del «Glossario dei   codici   gestionali»   verra'   pubblicata  sul  sito  internet www.siope.tesoro.it  entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale;
 applicano  i  codici  gestionali evitando l'adozione del criterio della prevalenza;
 comunicano il nominativo, il recapito telefonico e l'indirizzo di posta  elettronica del proprio referente SIOPE, al Dipartimento della Ragioneria  Generale  dello Stato, all'indirizzo di posta elettronica igepa.relcassa@tesoro.it.  La  prima segnalazione del referente SIOPE deve essere inviata entro il 31 marzo 2007.
 |  |  |  | Art. 2. Modalita' di acquisizione dati
 1. Le  banche  incaricate dei servizi di tesoreria e di cassa e gli uffici  postali  che  svolgono  analoghi servizi, in seguito indicati come  «tesorieri»,  non  possono  accettare  mandati  di  pagamento e ordinativi di incasso privi del codice gestionale.
 2.  Le  informazioni  codificate  sono trasmesse quotidianamente al SIOPE tramite i tesorieri, secondo le regole di colloquio tesorieri - Banca d'Italia, consultabili sul sito internet www.siope.tesoro.it
 3.  Ai  fini  della trasmissione dei dati al SIOPE, ciascun ente e' identificato  da  un codice-ente assegnato dall'Istituto nazionale di statistica     (ISTAT),     consultabile     sul     sito    internet www.siope.tesoro.it.  I  tesorieri  degli  enti  di nuova istituzione chiedono  il  codice-ente  alla sede provinciale della Banca d'Italia competente  per  territorio,  attraverso  la comunicazione del codice fiscale e della legge o del provvedimento istitutivo.
 4.  Gli  incassi  effettuati,  ai sensi della normativa vigente, in assenza  di  ordinativo di incasso, sono codificati dai tesorieri con il  codice previsto per gli «incassi in attesa di regolarizzazione» o per  «gli  incassi  da  regolarizzare  derivanti  da anticipazioni di cassa».  A  seguito dell'emissione dei relativi ordinativi di incasso da parte dell'ente, tali codici sono sostituiti da quelli definitivi.
 5.  I  pagamenti  effettuati,  ai sensi della normativa vigente, in assenza di mandato di pagamento, sono codificati dai tesorieri con il codice previsto per i «pagamenti in attesa di regolarizzazione» o per «i   pagamenti   da   regolarizzare  derivanti  dal  reintegro  delle anticipazioni  di  cassa».  A  seguito  dell'emissione  dei  relativi mandati  di pagamento da parte dell'ente, tali codici sono sostituiti da quelli definitivi.
 6.  Entro  il  giorno  20  di ogni mese, i tesorieri trasmettono al SIOPE  informazioni codificate sulla consistenza delle disponibilita' liquide  dei  singoli  enti alla fine del mese precedente, secondo lo schema previsto all'allegato «B» al presente decreto.
 |  |  |  | Art. 3. Accesso al SIOPE
 1. Ciascun  ente  di  ricerca  accede  alle informazioni codificate relative  alla  propria  gestione, nonche' a tutte le informazioni ed elaborazioni presenti sul SIOPE riguardanti gli altri enti.
 2. Le modalita' tecniche di accesso al SIOPE sono indicate sul sito internet www.siope.tesoro.it
 3.   La   Banca  d'Italia  e'  il  gestore  del  SIOPE  e  provvede all'attivita' necessaria all'accesso alle informazioni codificate, in conformita'  alle  disposizioni previste dal presente decreto e sulla base  delle  autorizzazioni  che verranno rilasciate dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.
 |  |  |  | Art. 4. Disposizioni finali e transitorie
 1. Le  disposizioni  del  presente decreto si applicano a decorrere dal 1° luglio 2007.
 2.  Il  presente  decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 14 novembre 2006
 Il Ministro: Padoa Schioppa
 |  |  |  | Allegato A 
 ----> vedere allegato da pag. 50 a pag. 60 del S.O. <----
 |  |  |  | Allegato B 
 ----> vedere allegato a pag. 61 del S.O. <----
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