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| Gazzetta n. 272 del 22 novembre 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  | DECRETO 14 novembre 2006 |  | Codificazione,  modalita'  e tempi per l'attuazione del SIOPE per gli enti  locali  (articolo 28, comma 5, legge 27 dicembre 2002, n. 289 e articolo  1,  comma 79,  legge 30 dicembre 2004, n. 311). (Decreto n. 135554). |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista  la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)»;
 Visto  il  comma 5  dell'art.  28  della legge n. 289 del 2002, che prevede  che  il  Ministro  dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza  unificata  di  cui  all'art.  8  del  decreto legislativo 28 agosto   1997,   n.   281,  stabilisce,  con  propri  decreti,  la codificazione,   le  modalita'  e  i  tempi  per  l'attuazione  delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dello stesso art. 28;
 Visto  il comma 3 dell'art. 28 della legge n. 289 del 2002 il quale prevede  che  tutti gli incassi e i pagamenti, e i dati di competenza economica  rilevati  dalle  amministrazioni  pubbliche  devono essere codificati con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale;
 Visto  il  comma 4  dell'art.  28  della  legge n. 289 del 2002 che prevede  che le banche incaricate dei servizi di tesoreria e di cassa e  gli  uffici  postali  che  svolgono  analoghi  servizi non possono accettare  disposizioni di pagamento prive della codificazione di cui al comma 5;
 Visto  il  comma 161  dell'art.  1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266,  che  prevede che sono tenute alla codificazione di cui all'art. 28,  commi 3,  4  e  5,  della  citata  legge  n.  289  del  2002, le amministrazioni   inserite   nel   conto   economico   consolidato  e individuate   annualmente   nell'elenco   pubblicato  dall'ISTAT,  in applicazione  di  quanto  stabilito dall'art. 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
 Visto  il  decreto  del  Ministro dell'economia e delle finanze del 18 febbraio 2005 concernente la codificazione, le modalita' e i tempi per l'attuazione del SIOPE per le Universita';
 Ritenuto  di  dover  adeguare  la codificazione prevista dal citato decreto  del  18 febbraio  2005 alle esigenze manifestatasi nel corso della   sperimentazione  e  dei  primi  mesi  di  applicazione  della codifica;
 Vista  la  determinazione  del  Ragioniere  generale dello Stato n. 0042786 del 30 marzo 2004 con la quale sono stati costituiti distinti gruppi  di lavoro con il compito di predisporre gli schemi di decreti ministeriali  di  cui  al  comma 5,  del  richiamato  art.  28  e, in particolare  l'art.  4  che  istituisce  il  gruppo  di lavoro per la codificazione  degli  incassi  e  dei  pagamenti  delle  universita', composto  da  rappresentanti  delle  amministrazioni centrali e delle universita';
 Considerato  che  il  gruppo  di  lavoro,  anche  sulla  base delle proposte    presentate    dalle    Universita'    partecipanti   alla sperimentazione,    ha   predisposto   lo   schema   riguardante   la codificazione  degli  incassi  e  dei  pagamenti  delle  Universita', approvato all'unanimita' nel corso della seduta del 12 luglio 2006;
 Ritenuto  di  dare  corso al decreto ministeriale secondo lo schema predisposto dal predetto gruppo di lavoro;
 Decreta:
 Art. 1.
 Attivita' delle universita'
 1. Al  fine  di  consentire  il  monitoraggio  dei conti pubblici e verificarne la rispondenza alle condizioni dell'art. 104 del Trattato istitutivo  della  Comunita'  europea  e  delle norme conseguenti, le universita',  ivi  compresi  i  dipartimenti  e  gli altri centri con autonomia    finanziaria   e   contabile,   individuate   nell'elenco annualmente pubblicato dall'ISTAT in applicazione di quanto stabilito dall'art.  1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, indicano sui  titoli  di  entrata  e  di  spesa  i  codici gestionali previsti dall'allegato    A    al    presente    decreto.   Per   le   aziende ospedaliero-universitarie di cui all'art. 2, comma 2, lettera a), del decreto  legislativo  21 dicembre  1999,  n. 517, e per i policlinici universitari  a  gestione  diretta  destinatari  di  tale  norma,  si applicano  le  disposizioni adottate per la codifica gestionale degli incassi e dei pagamenti delle strutture sanitarie.
 2.  Al  fine  di garantire una corretta applicazione della codifica gestionale le universita':
 provvedono ad una tempestiva regolarizzazione delle riscossioni e dei  pagamenti  effettuati in assenza dell'ordinativo di incasso e di pagamento, evitando l'imputazione provvisoria ai capitoli inerenti le entrate e le spese per partite di giro;
 uniformano  la  codificazione  alle istruzioni del «Glossario dei codici  gestionali» e alle indicazioni fornite dal Dipartimento della Ragioneria  Generale  dello Stato, in presenza di una riscontrata non corretta   applicazione   della   codifica.  La  nuova  versione  del «Glossario dei codici gestionali» verra' pubblicata sul sito internet www.siope.tesoro.it  entro  trenta  giorni  dalla  pubblicazione  del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale;
 applicano  i  codici  gestionali evitando l'adozione del criterio della prevalenza;
 comunicano alla Ragioneria provinciale dello Stato competente per territorio  il  nominativo,  il  recapito telefonico e l'indirizzo di posta  elettronica del proprio referente SIOPE. La prima segnalazione del referente SIOPE deve essere inviata entro il 31 dicembre 2006.
 |  |  |  | Art. 2. Modalita' di acquisizione dati
 1. Le banche incaricate dei servizi di cassa/tesoreria e gli uffici postali  che  svolgono  analoghi  servizi,  in  seguito indicati come «cassieri», non possono accettare disposizioni di pagamento prive del codice gestionale.
 2.  Le  informazioni  codificate  sono trasmesse quotidianamente al SIOPE  tramite i cassieri, secondo le regole di colloquio tesorieri - Banca d'Italia, consultabili sul sito internet www.siope.tesoro.it
 3.  Ai  fini  della trasmissione dei dati al SIOPE, ciascun ente e' identificato  da  un codice-ente assegnato dall'Istituto nazionale di statistica     (ISTAT),     consultabile     sul     sito    internet www.siope.tesoro.it.  I  cassieri  degli  enti  di  nuova istituzione chiedono  il  codice-ente  alla sede provinciale della Banca d'Italia competente  per  territorio,  attraverso  la comunicazione del codice fiscale  e della legge o del provvedimento istitutivo. Le universita' aggiornano l'elenco dei dipartimenti e gli altri centri con autonomia finanziaria  e  contabile  comunicato  all'ISTAT - Direzione centrale degli  archivi,  seguendo la procedura indicata nella sezione «Codici degli enti» del sito www.siope.tesoro.it
 4.  Gli  incassi  effettuati,  ai sensi della normativa vigente, in assenza di ordinativo di incasso, sono codificati dai cassieri con il codice previsto per gli «incassi in attesa di regolarizzazione» o per «gli incassi da regolarizzare derivanti da anticipazioni di cassa». A seguito  dell'emissione  dei  relativi ordinativi di incasso da parte dell'ente, tali codici sono sostituiti da quelli definitivi.
 5.  I  pagamenti  effettuati,  ai sensi della normativa vigente, in assenza  di mandato di pagamento, sono codificati dai cassieri con il codice previsto per i «pagamenti in attesa di regolarizzazione» o per «i   pagamenti   da   regolarizzare  derivanti  dal  reintegro  delle anticipazioni  di  cassa».  A  seguito  dell'emissione  dei  relativi mandati  di pagamento da parte dell'ente, tali codici sono sostituiti da quelli definitivi.
 6. Entro il giorno 20 di ogni mese, i cassieri trasmettono al SIOPE informazioni   codificate   sulla  consistenza  delle  disponibilita' liquide  dei  singoli  enti alla fine del mese precedente, secondo lo schema  previsto  all'allegato B al presente decreto. Entro lo stesso termine  le  universita' comunicano le informazioni sulla consistenza delle  disponibilita' finanziarie depositate presso altri istituti di credito  al loro cassiere che provvede alla trasmissione di tali dati al SIOPE.
 |  |  |  | Art. 3. Accesso al SIOPE
 1. Ciascuna  universita'  accede a tutte le informazioni codificate presenti   nel   SIOPE   relative  alla  propria  gestione,  ai  dati consolidati  delle altre universita', nonche' a tutte le informazioni presenti sul SIOPE riguardanti gli altri enti.
 2. Le modalita' tecniche di accesso al SIOPE sono indicate sul sito internet www.siope.tesoro.it
 3.   La   Banca  d'Italia  e'  il  gestore  del  SIOPE  e  provvede all'attivita' necessaria all'accesso alle informazioni codificate, in conformita'  alle  disposizioni previste dal presente decreto e sulla base  delle  autorizzazioni  che verranno rilasciate dal dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.
 |  |  |  | Art. 4. Disposizioni finali e transitorie
 1. Le  disposizioni  del  presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2007 e cessano di avere efficacia quelle contenute nel precedente decreto.
 2. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 14 novembre 2006
 Il Ministro: Padoa Schioppa
 |  |  |  | Allegato A 
 ----> vedere allegato da pag. 36 a pag. 46 del S.O. <----
 |  |  |  | Allegato B 
 ----> vedere allegato a pag. 47 del S.O. <----
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