Gazzetta n. 272 del 22 novembre 2006 (vai al sommario) |
COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA |
DELIBERAZIONE 14 novembre 2006 |
Modifica per le azioni ordinarie emesse da «Edison S.p.a.» della percentuale, prevista dall'articolo 108 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. (Deliberazione n. 15623). |
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LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216; Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; Visto l'art. 108 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 che impone a chiunque venga a detenere una partecipazione in una societa' quotata superiore al novanta per cento di promuovere un'offerta pubblica di acquisto sulla totalita' delle azioni con diritto di voto al prezzo fissato dalla Consob, se non ripristina entro quattro mesi un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni; Visto l'art. 112 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 che attribuisce alla Consob il potere di elevare per singole societa', sentita la societa' di gestione del mercato, la percentuale prevista dal citato art. 108; Visto l'art. 50, comma 2, del proprio regolamento del 14 maggio 1999, n. 11971; Vista la delibera Consob n. 15181 del 4 ottobre 2005 con la quale e' stata adottata per Edison una soglia di possesso superiore al 90 per cento - pari al 91,5 per cento - del relativo capitale ordinario ai fini degli obblighi di cui all'art. 108 citato; Vista la comunicazione Consob DME/2078716 del 2 dicembre 2002 con la quale si stabiliscono i criteri generali per l'esercizio dei poteri previsti dall'art. 112 del decreto legislativo n. 58/1998, in materia di modifica della percentuale di flottante rilevante per l'OPA residuale indicata dall'art. 108 del medesimo decreto; Considerato che nella medesima comunicazione e' previsto che la societa' di gestione provveda, tra l'altro, a verificare periodicamente la sussistenza delle condizioni per il mantenimento della citata soglia di possesso ad un livello superiore al 90 per cento; Vista la comunicazione di Borsa Italiana S.p.A. del 13 ottobre 2006, con la quale la stessa, nell'ambito della predetta attivita' di verifica, ha rilevato il ricorrere per le azioni ordinarie emesse da Edison delle condizioni per la riduzione al 91 per cento della soglia in precedenza determinata nel 91,5 per cento; Ritenuto che una percentuale di flottante pari al 9 per cento per le azioni ordinarie emesse da Edison S.p.A., corrispondente ad una capitalizzazione, calcolata al 20 settembre sulla base della media ponderata semestrale dei prezzi ufficiali, pari a circa 609 milioni di euro, e' idonea ad assicurare un regolare andamento delle negoziazioni, Delibera: Ai sensi dell'art. 112 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per le azioni ordinarie emesse da Edison S.p.A. la percentuale prevista dall'art. 108 del medesimo decreto e' stabilita nella misura del 91 per cento. La presente delibera sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino della Consob. Il presente provvedimento potra' essere impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla comunicazione.
Roma, 14 novembre 2006
p. Il presidente: Rabitti Bedogni |
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