| 
| Gazzetta n. 272 del 22 novembre 2006 (vai al sommario) |  | COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA |  | DELIBERAZIONE 14 novembre 2006 |  | Modifica  per  le  azioni  ordinarie  emesse da «Edison S.p.a.» della percentuale,   prevista  dall'articolo 108  del  decreto  legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. (Deliberazione n. 15623). |  | 
 |  |  |  | LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA 
 Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216;
 Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
 Visto  l'art.  108  del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 che  impone  a  chiunque  venga  a detenere una partecipazione in una societa'  quotata  superiore  al  novanta  per  cento  di  promuovere un'offerta  pubblica  di  acquisto  sulla  totalita' delle azioni con diritto  di  voto  al  prezzo fissato dalla Consob, se non ripristina entro quattro mesi un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni;
 Visto  l'art.  112  del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 che  attribuisce  alla  Consob  il  potere  di  elevare  per  singole societa', sentita la societa' di gestione del mercato, la percentuale prevista dal citato art. 108;
 Visto  l'art.  50,  comma 2,  del proprio regolamento del 14 maggio 1999, n. 11971;
 Vista  la  delibera Consob n. 15181 del 4 ottobre 2005 con la quale e'  stata  adottata per Edison una soglia di possesso superiore al 90 per  cento - pari al 91,5 per cento - del relativo capitale ordinario ai fini degli obblighi di cui all'art. 108 citato;
 Vista  la  comunicazione Consob DME/2078716 del 2 dicembre 2002 con la  quale  si  stabiliscono  i  criteri  generali per l'esercizio dei poteri  previsti dall'art. 112 del decreto legislativo n. 58/1998, in materia  di  modifica  della  percentuale  di flottante rilevante per l'OPA residuale indicata dall'art. 108 del medesimo decreto;
 Considerato  che  nella  medesima  comunicazione e' previsto che la societa'   di   gestione   provveda,   tra   l'altro,   a  verificare periodicamente  la  sussistenza  delle condizioni per il mantenimento della  citata  soglia  di  possesso ad un livello superiore al 90 per cento;
 Vista  la  comunicazione  di  Borsa  Italiana S.p.A. del 13 ottobre 2006, con la quale la stessa, nell'ambito della predetta attivita' di verifica,  ha rilevato il ricorrere per le azioni ordinarie emesse da Edison delle condizioni per la riduzione al 91 per cento della soglia in precedenza determinata nel 91,5 per cento;
 Ritenuto  che  una percentuale di flottante pari al 9 per cento per le  azioni  ordinarie  emesse da Edison S.p.A., corrispondente ad una capitalizzazione,  calcolata  al  20 settembre sulla base della media ponderata  semestrale  dei prezzi ufficiali, pari a circa 609 milioni di  euro,  e'  idonea  ad  assicurare  un  regolare  andamento  delle negoziazioni,
 Delibera:
 Ai sensi dell'art. 112 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  per  le  azioni ordinarie emesse da Edison S.p.A. la percentuale prevista dall'art. 108 del medesimo decreto e' stabilita nella misura del 91 per cento.
 La  presente  delibera  sara'  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino della Consob.
 Il  presente  provvedimento  potra'  essere  impugnato  dinanzi  al Tribunale  Amministrativo  Regionale  del Lazio entro sessanta giorni dalla comunicazione.
 
 Roma, 14 novembre 2006
 
 p. Il presidente: Rabitti Bedogni
 |  |  |  |  |