Gazzetta n. 272 del 22 novembre 2006 (vai al sommario) |
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO |
PROVVEDIMENTO 10 novembre 2006 |
Disposizioni in materia di costituzione del patrimonio autonomo e separato per le forme pensionistiche individuali, attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita, di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. (Provvedimento n. 2472). |
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L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante la razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo; Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, approvativo del Codice delle assicurazioni private; Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari, in particolare l'art. 13, comma 3, e l'art. 23, comma 3, lettera b), n. 1; Vista la direttiva generale adottata, in data 28 aprile 2006, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 18, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252; Considerato che nella sopra citata direttiva e' precisato che le forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita dovranno provvedere alla predisposizione dell'apposito regolamento e alla costituzione del patrimonio separato ed autonomo operando, per tale ultimo aspetto, secondo le direttive impartite dall'ISVAP; Ritenuta la necessita' di dettare disposizioni affinche' le forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita emessi prima della data indicata all'art. 23, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 possano adeguarsi alle disposizioni del citato decreto; Dispone: Art. 1. Definizioni 1. Ai fini del presente provvedimento si intendono per: a) «contratti a prestazioni rivalutabili»: i contratti di assicurazione sulla vita in cui le prestazioni si incrementano in base al rendimento di una gestione interna separata; b) «decreto»: il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252; c) «fondo interno assicurativo»: portafoglio di valori mobiliari e di altre attivita' finanziarie, gestito separatamente dagli altri attivi detenuti dall'impresa di assicurazione ed espresso in quote; d) «gestione interna separata»: portafoglio di valori mobiliari e di altre attivita' finanziarie gestito separatamente dagli altri attivi detenuti dall'impresa di assicurazione, in funzione del cui rendimento si rivalutano le prestazioni dei contratti ad esso collegati; e) «OICR»: organismo di investimento collettivo del risparmio; f) «organo amministrativo»: il Consiglio di amministrazione ovvero, per le societa' che abbiano adottato il sistema dualistico, il Consiglio di gestione. |
| Art. 2. Ambito di applicazione 1. Il presente Provvedimento si applica alle imprese con sede legale nel territorio della Repubblica autorizzate ad esercitare le assicurazioni nei rami I e III di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e alle imprese con sede legale in altro Stato membro dell'Unione europea o aderente allo Spazio economico europeo ammesse ad esercitare tali assicurazioni nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento o in regime di liberta' di prestazione di servizi. |
| Art. 3. Costituzione del patrimonio autonomo e separato 1. Ai sensi dell'art. 13, comma 3, del decreto le risorse delle forme pensionistiche complementari individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita costituiscono patrimonio separato ed autonomo, con gli effetti di cui all'art. 2117 del codice civile. 2. L'istituzione di ciascuna forma pensionistica individuale da attuarsi mediante contratti di assicurazione sulla vita e' approvata con delibera dell'organo amministrativo che contestualmente riconosce le risorse pertinenti la fase di accumulo quale patrimonio separato ed autonomo non distraibile dal fine previdenziale al quale e' destinato. 3. L'organo amministrativo approva i regolamenti delle gestioni interne separate e/o dei fondi interni assicurativi. 4. I verbali delle delibere dell'organo amministrativo di cui ai precedenti commi 2 e 3 e i regolamenti delle gestioni interne separate e/o dei fondi interni assicurativi sono trasmessi all'ISVAP entro il termine di quindici giorni dall'adozione della delibera. |
| Art. 4. Adempimenti obbligatori 1. Per le forme pensionistiche complementari individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita di ramo I a prestazioni rivalutabili, le imprese osservano gli adempimenti di cui alle circolari ISVAP n. 71 del 26 marzo 1987, paragrafo 4, n. 336 del 17 giugno 1998 e n. 471 del 12 febbraio 2002. 2. Per le forme pensionistiche complementari individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita di ramo III con prestazioni collegate al valore di attivi di un fondo interno assicurativo o direttamente al valore delle quote di OICR, le imprese osservano le disposizioni di cui alla Sezione I, paragrafo 5 della circolare ISVAP n. 474 del 21 febbraio 2002. |
| Art. 5. Adeguamento delle forme pensionistiche individuali preesistenti 1. Ai fini dell'adeguamento delle forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita emessi prima della data di cui all'art. 23, comma 3, del decreto, le cui risorse siano affluite in gestioni interne separate o fondi interni assicurativi relativi anche ad altri contratti di assicurazione sulla vita, l'organo amministrativo delibera la scissione delle gestioni interne separate o dei fondi interni assicurativi e indica la data di effetto dell'operazione. Contestualmente riconosce le risorse pertinenti la fase di accumulo quale patrimonio separato ed autonomo non distraibile dal fine previdenziale al quale e' destinato. A tal fine le imprese individuano: a) i contratti oggetto dell'operazione di scissione e ne determinano le riserve tecniche sulla base delle prestazioni contrattualmente previste con esclusione delle riserve supplementari per rischi generali, delle riserve aggiuntive e addizionali previste, rispettivamente, dall'art. 25, comma 3, dall'art. 25, commi 12 e 14, e dall'art. 30, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, delle riserve matematiche costituite a fronte di contratti per i quali sia iniziata la fase di erogazione della rendita e di quelle relative alle prestazioni accessorie; b) gli attivi posti a copertura delle riserve tecniche secondo il criterio della proporzionalita' dei valori e delle tipologie degli attivi presenti nella gestione interna separata o nel fondo interno assicurativo. Nei casi in cui le politiche di gestione degli attivi rispetto agli impegni contrattuali assunti o le risorse accumulate per i contratti oggetto di adeguamento rispetto al valore del portafoglio complessivo sono tali da non consentire una coerente applicazione del principio di proporzionalita', le imprese individuano la composizione degli attivi da attribuire al patrimonio separato ed autonomo nel rispetto del principio dell'equo trattamento di tutti i contraenti. Gli attivi da attribuire sono di ammontare almeno pari a quello delle riserve tecniche determinate ai sensi della precedente lettera a). Per i contratti a prestazioni rivalutabili l'attribuzione degli attivi avviene a valore di carico della gestione interna separata di provenienza e, comunque, nel rispetto delle disposizioni di cui alla circolare ISVAP n. 71 del 26 marzo 1987. Per i contratti le cui prestazioni sono direttamente collegate al valore delle quote di un fondo interno assicurativo l'attribuzione degli attivi avviene al valore corrente della data di trasferimento. 2. Ai fini dell'adeguamento delle forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti di assicurazione emessi prima della data di cui all'art. 23, comma 3, del decreto le cui risorse siano affluite in apposite gestioni interne separate o fondi interni assicurativi ad essi dedicati ovvero direttamente in quote di OICR, l'organo amministrativo delibera l'adeguamento al decreto e riconosce le risorse pertinenti la fase di accumulo quale patrimonio separato ed autonomo, non distraibile, dal fine previdenziale al quale e' destinato. 3. Con delibera dell'organo amministrativo di cui ai commi 1 e 2 sono altresi' approvati i regolamenti delle gestioni interne separate e/o dei fondi interni assicurativi in cui confluiscono le risorse affluenti nella fase di accumulo. 4. I verbali delle delibere dell'organo amministrativo di cui al comma 2 e i regolamenti delle gestioni interne separate e/o dei fondi interni assicurativi, sono trasmessi all'ISVAP entro il termine di quindici giorni dall'adozione della delibera. |
| Art. 6. Autorizzazione dell'ISVAP 1. L'operazione di adeguamento di cui all'art. 5, comma 1, e' soggetta alla preventiva autorizzazione dell'ISVAP. A tal fine le imprese trasmettono la delibera di cui all'art. 5, comma 1, i regolamenti delle gestioni interne separate e/o dei fondi interni assicurativi, nonche' una relazione nella quale sono precisati: a) i criteri adottati per attuare l'operazione di scissione delle gestioni interne separate e/o dei fondi interni assicurativi avuto particolare riguardo all'interesse di tutti i contraenti, nell'attuazione dei principi previsti dall'art. 5, comma 1, lettera b) del presente provvedimento; b) gli eventuali profili di diversita' tra le caratteristiche e le politiche di investimento delle gestioni interne separate o dei fondi interni assicurativi scissi e di quelli derivanti dalla scissione, ferma restando la compatibilita' tra i profili di rischio; c) le modalita' e la bozza di comunicazione destinata ai contraenti delle forme di previdenza complementare oggetto di adeguamento che dovra' prevedere, quale contenuto minimale, l'illustrazione delle disposizioni di legge, le conseguenze, anche in termini economici, della scissione, la composizione sintetica delle gestioni separate o dei fondi interni assicurativi interessati dall'operazione, la data di effetto della scissione; d) il vettore dei rendimenti prevedibili della gestione interna separata scissa e derivante dalla scissione ai sensi del provvedimento ISVAP 21 febbraio 2001, n. 1801, riferito alla data di chiusura mensile piu' recente. 2. La relazione di cui al comma 1 e' integrata con le seguenti informazioni, da trasmettere utilizzando le specifiche tecniche ed i tracciati record riportati nell'allegato 1: a) per ciascuna tariffa, l'ammontare delle riserve tecniche della gestione interna separata o del fondo interno assicurativo, cosi' come individuate dall'art. 5, comma 1, lettera a) del presente provvedimento, riferite alla data di chiusura mensile piu' recente, distinte per livello di garanzia finanziaria; b) per ciascun fondo interno assicurativo: b1) l'elenco analitico degli attivi, presenti nel fondo interno assicurativo alla data di chiusura mensile piu' recente, valorizzati a tale data; b2) l'elenco analitico degli attivi del fondo interno assicurativo da attribuire al patrimonio separato ed autonomo, valorizzati alla data di chiusura mensile piu' recente; c) per ciascuna gestione interna separata: c1) l'elenco analitico degli attivi presenti nella gestione interna separata alla data di chiusura mensile piu' recente, con indicazione dei valori di carico nella gestione interna separata, delle relative plusvalenze e minusvalenze latenti alla predetta data; c2) l'elenco analitico degli attivi da attribuire al patrimonio separato ed autonomo con indicazione dei valori di carico delle relative plusvalenze e minusvalenze latenti alla data di chiusura mensile piu' recente; d) dati anagrafici delle gestioni interne separate e dei fondi interni assicurativi. 3. L'ISVAP si pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione di cui ai commi 1 e 2. Decorso il predetto termine l'operazione si intende autorizzata. 4. Il termine di cui al precedente comma e' sospeso qualora l'ISVAP chieda ulteriori informazioni od integrazioni alla documentazione prodotta. |
| Art. 7. Modifica al provvedimento ISVAP 30 gennaio 1996, n. 147 1. Al provvedimento ISVAP 30 gennaio 1996, n. 147, cosi' come modificato dal provvedimento ISVAP 4 marzo 2004, n. 2254, dopo l'art. 6-ter e' aggiunto il seguente articolo: «Art. 6-quater. Forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita di cui all'art. 13, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 1. L'importo delle riserve tecniche ed il valore aggiornato delle corrispondenti attivita' a copertura, relative alle forme di previdenza complementare individuale attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita di cui all'art. 13, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono distintamente annotati all'interno di ciascuna delle relative sezioni del registro delle attivita' a copertura delle riserve tecniche». |
| Art. 8. Pubblicazione 1. Il presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell'Autorita'. |
| Art. 9. Entrata in vigore 1. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Per le forme pensionistiche complementari di cui all'art. 5 le imprese danno attuazione all'art. 7 a partire dalla data di effetto dell'operazione di adeguamento.
Roma, 10 novembre 2006
Il presidente: Giannini |
| Allegato 1
Norme per la trasmissione informatica dei dati I dati che compongono la comunicazione in argomento devono essere registrati in formato carattere secondo la codifica ASCII. Il file deve essere denominato FPIP.xxx, dove xxx e' il codice dell'impresa, e trasmesso all'indirizzo di posta elettronica adeguamento. 252@isvap.it Per la valorizzazione dei campi che compongono i record di seguito descritti valgono le seguenti indicazioni: i dati alfanumerici vanno allineati a sinistra; i dati numerici vanno allineati a destra; le date devono essere registrate nella forma «AAAAMMGG», senza separatore; i dati con cifre decimali devono essere rappresentati senza indicazione della virgola; il numero delle cifre decimali da riportare e' indicato nella descrizione dei singoli campi; Le cifre decimali devono essere rappresentate anche se nulle; i campi non utilizzati vanno riempiti con spazi o con zeri a seconda che siano di tipo alfanumerico o di tipo numerico; ciascun record deve terminare con i caratteri «Carriage Return» e «Line Feed»; i record, all'interno del file devono essere ordinati per tipo record e progressivo; quest'ultimo e' un numero univoco all'interno di ciascun tipo record. Il file FPIP.xxx e' organizzato secondo i tracciati record di seguito riportati:
----> Vedere Allegato da pag. 44 a pag. 47 della G.U. <---- |
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