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| Gazzetta n. 272 del 22 novembre 2006 (vai al sommario) |  | ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO |  | PROVVEDIMENTO 10 novembre 2006 |  | Disposizioni  in  materia  di  costituzione del patrimonio autonomo e separato  per  le  forme pensionistiche individuali, attuate mediante contratti  di  assicurazione  sulla  vita,  di  cui  all'articolo 13, comma 1,  lettera b) del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. (Provvedimento n. 2472). |  | 
 |  |  |  | L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
 E DI INTERESSE COLLETTIVO
 
 Vista  la  legge  12 agosto  1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza   sulle   assicurazioni   e   le   successive  disposizioni modificative ed integrative;
 Visto  il  decreto  legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante la razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;
 Visto  il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, approvativo del Codice delle assicurazioni private;
 Visto  il  decreto  legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante la disciplina  delle  forme pensionistiche complementari, in particolare l'art. 13, comma 3, e l'art. 23, comma 3, lettera b), n. 1;
 Vista  la  direttiva generale adottata, in data 28 aprile 2006, dal Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche sociali di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  ai  sensi  dell'art.  18, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;
 Considerato  che  nella  sopra citata direttiva e' precisato che le forme   pensionistiche  individuali  attuate  mediante  contratti  di assicurazione  sulla  vita  dovranno  provvedere alla predisposizione dell'apposito regolamento e alla costituzione del patrimonio separato ed  autonomo  operando, per tale ultimo aspetto, secondo le direttive impartite dall'ISVAP;
 Ritenuta  la  necessita' di dettare disposizioni affinche' le forme pensionistiche    individuali    attuate    mediante   contratti   di assicurazione  sulla  vita  emessi prima della data indicata all'art. 23,  comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 possano adeguarsi alle disposizioni del citato decreto;
 Dispone:
 Art. 1.
 Definizioni
 1. Ai fini del presente provvedimento si intendono per:
 a) «contratti   a   prestazioni  rivalutabili»:  i  contratti  di assicurazione  sulla  vita  in  cui le prestazioni si incrementano in base al rendimento di una gestione interna separata;
 b) «decreto»: il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;
 c) «fondo  interno assicurativo»: portafoglio di valori mobiliari e  di  altre attivita' finanziarie, gestito separatamente dagli altri attivi detenuti dall'impresa di assicurazione ed espresso in quote;
 d) «gestione interna separata»: portafoglio di valori mobiliari e di  altre  attivita'  finanziarie  gestito  separatamente dagli altri attivi  detenuti  dall'impresa  di assicurazione, in funzione del cui rendimento  si  rivalutano  le  prestazioni  dei  contratti  ad  esso collegati;
 e) «OICR»: organismo di investimento collettivo del risparmio;
 f) «organo   amministrativo»:  il  Consiglio  di  amministrazione ovvero,  per  le societa' che abbiano adottato il sistema dualistico, il Consiglio di gestione.
 |  |  |  | Art. 2. Ambito di applicazione
 1.  Il  presente  Provvedimento  si  applica  alle imprese con sede legale  nel  territorio della Repubblica autorizzate ad esercitare le assicurazioni  nei  rami  I  e  III  di  cui all'art. 2, comma 1, del decreto  legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e alle imprese con sede legale  in  altro  Stato  membro  dell'Unione europea o aderente allo Spazio economico europeo ammesse ad esercitare tali assicurazioni nel territorio  della Repubblica in regime di stabilimento o in regime di liberta' di prestazione di servizi.
 |  |  |  | Art. 3. Costituzione del patrimonio autonomo e separato
 1.  Ai  sensi  dell'art.  13, comma 3, del decreto le risorse delle forme   pensionistiche  complementari  individuali  attuate  mediante contratti   di  assicurazione  sulla  vita  costituiscono  patrimonio separato ed autonomo, con gli effetti di cui all'art. 2117 del codice civile.
 2.  L'istituzione  di  ciascuna  forma pensionistica individuale da attuarsi  mediante contratti di assicurazione sulla vita e' approvata con delibera dell'organo amministrativo che contestualmente riconosce le  risorse  pertinenti la fase di accumulo quale patrimonio separato ed  autonomo  non  distraibile  dal  fine  previdenziale  al quale e' destinato.
 3.  L'organo  amministrativo  approva  i regolamenti delle gestioni interne separate e/o dei fondi interni assicurativi.
 4.  I  verbali  delle delibere dell'organo amministrativo di cui ai precedenti  commi 2  e  3  e  i  regolamenti  delle  gestioni interne separate  e/o dei fondi interni assicurativi sono trasmessi all'ISVAP entro il termine di quindici giorni dall'adozione della delibera.
 |  |  |  | Art. 4. Adempimenti obbligatori
 1.  Per  le  forme pensionistiche complementari individuali attuate mediante   contratti   di  assicurazione  sulla  vita  di  ramo  I  a prestazioni rivalutabili, le imprese osservano gli adempimenti di cui alle circolari ISVAP n. 71 del 26 marzo 1987, paragrafo 4, n. 336 del 17 giugno 1998 e n. 471 del 12 febbraio 2002.
 2.  Per  le  forme pensionistiche complementari individuali attuate mediante  contratti  di  assicurazione  sulla  vita  di  ramo III con prestazioni  collegate  al  valore  di  attivi  di  un  fondo interno assicurativo o direttamente al valore delle quote di OICR, le imprese osservano  le  disposizioni  di cui alla Sezione I, paragrafo 5 della circolare ISVAP n. 474 del 21 febbraio 2002.
 |  |  |  | Art. 5. Adeguamento delle forme pensionistiche individuali preesistenti
 1.  Ai fini dell'adeguamento delle forme pensionistiche individuali attuate  mediante  contratti di assicurazione sulla vita emessi prima della  data  di cui all'art. 23, comma 3, del decreto, le cui risorse siano   affluite   in  gestioni  interne  separate  o  fondi  interni assicurativi relativi anche ad altri contratti di assicurazione sulla vita,  l'organo  amministrativo  delibera la scissione delle gestioni interne separate o dei fondi interni assicurativi e indica la data di effetto   dell'operazione.   Contestualmente   riconosce  le  risorse pertinenti  la fase di accumulo quale patrimonio separato ed autonomo non  distraibile  dal fine previdenziale al quale e' destinato. A tal fine le imprese individuano:
 a) i   contratti   oggetto  dell'operazione  di  scissione  e  ne determinano   le   riserve  tecniche  sulla  base  delle  prestazioni contrattualmente  previste con esclusione delle riserve supplementari per rischi generali, delle riserve aggiuntive e addizionali previste, rispettivamente,  dall'art. 25, comma 3, dall'art. 25, commi 12 e 14, e  dall'art.  30,  comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, delle riserve matematiche costituite a fronte di contratti per i quali  sia  iniziata  la fase di erogazione della rendita e di quelle relative alle prestazioni accessorie;
 b) gli attivi posti a copertura delle riserve tecniche secondo il criterio  della  proporzionalita'  dei valori e delle tipologie degli attivi  presenti  nella gestione interna separata o nel fondo interno assicurativo.  Nei  casi in cui le politiche di gestione degli attivi rispetto  agli  impegni  contrattuali assunti o le risorse accumulate per  i  contratti  oggetto  di  adeguamento  rispetto  al  valore del portafoglio  complessivo  sono  tali  da  non consentire una coerente applicazione   del   principio   di   proporzionalita',   le  imprese individuano  la composizione degli attivi da attribuire al patrimonio separato ed autonomo nel rispetto del principio dell'equo trattamento di  tutti  i  contraenti.  Gli attivi da attribuire sono di ammontare almeno  pari  a  quello  delle  riserve tecniche determinate ai sensi della   precedente   lettera a).   Per   i  contratti  a  prestazioni rivalutabili  l'attribuzione  degli attivi avviene a valore di carico della  gestione  interna  separata  di  provenienza  e, comunque, nel rispetto  delle  disposizioni  di  cui alla circolare ISVAP n. 71 del 26 marzo  1987.  Per i contratti le cui prestazioni sono direttamente collegate  al  valore  delle  quote  di un fondo interno assicurativo l'attribuzione  degli attivi avviene al valore corrente della data di trasferimento.
 2.  Ai fini dell'adeguamento delle forme pensionistiche individuali attuate  mediante  contratti di assicurazione emessi prima della data di  cui  all'art.  23,  comma 3,  del  decreto  le  cui risorse siano affluite  in  apposite  gestioni  interne  separate  o  fondi interni assicurativi  ad  essi dedicati ovvero direttamente in quote di OICR, l'organo amministrativo delibera l'adeguamento al decreto e riconosce le  risorse  pertinenti la fase di accumulo quale patrimonio separato ed  autonomo,  non  distraibile,  dal  fine previdenziale al quale e' destinato.
 3.  Con  delibera  dell'organo amministrativo di cui ai commi 1 e 2 sono altresi' approvati i regolamenti delle gestioni interne separate e/o  dei  fondi  interni  assicurativi in cui confluiscono le risorse affluenti nella fase di accumulo.
 4.  I  verbali  delle delibere dell'organo amministrativo di cui al comma 2 e i regolamenti delle gestioni interne separate e/o dei fondi interni  assicurativi,  sono  trasmessi all'ISVAP entro il termine di quindici giorni dall'adozione della delibera.
 |  |  |  | Art. 6. Autorizzazione dell'ISVAP
 1.  L'operazione  di  adeguamento  di  cui  all'art. 5, comma 1, e' soggetta  alla  preventiva  autorizzazione  dell'ISVAP. A tal fine le imprese  trasmettono  la  delibera  di  cui  all'art.  5,  comma 1, i regolamenti  delle  gestioni  interne  separate e/o dei fondi interni assicurativi, nonche' una relazione nella quale sono precisati:
 a) i criteri adottati per attuare l'operazione di scissione delle gestioni  interne  separate  e/o dei fondi interni assicurativi avuto particolare   riguardo   all'interesse   di   tutti   i   contraenti, nell'attuazione   dei   principi   previsti   dall'art.  5,  comma 1, lettera b) del presente provvedimento;
 b) gli  eventuali  profili di diversita' tra le caratteristiche e le  politiche  di  investimento delle gestioni interne separate o dei fondi  interni  assicurativi  scissi  e  di  quelli  derivanti  dalla scissione, ferma restando la compatibilita' tra i profili di rischio;
 c) le   modalita'  e  la  bozza  di  comunicazione  destinata  ai contraenti   delle  forme  di  previdenza  complementare  oggetto  di adeguamento   che   dovra'   prevedere,   quale  contenuto  minimale, l'illustrazione delle disposizioni di legge, le conseguenze, anche in termini  economici,  della scissione, la composizione sintetica delle gestioni  separate  o  dei  fondi  interni  assicurativi  interessati dall'operazione, la data di effetto della scissione;
 d) il  vettore  dei rendimenti prevedibili della gestione interna separata   scissa   e   derivante   dalla   scissione  ai  sensi  del provvedimento  ISVAP 21 febbraio 2001, n. 1801, riferito alla data di chiusura mensile piu' recente.
 2.  La  relazione  di  cui  al comma 1 e' integrata con le seguenti informazioni,  da trasmettere utilizzando le specifiche tecniche ed i tracciati record riportati nell'allegato 1:
 a) per ciascuna tariffa, l'ammontare delle riserve tecniche della gestione  interna  separata  o  del fondo interno assicurativo, cosi' come  individuate  dall'art.  5,  comma 1,  lettera a)  del  presente provvedimento,  riferite  alla data di chiusura mensile piu' recente, distinte per livello di garanzia finanziaria;
 b) per ciascun fondo interno assicurativo:
 b1) l'elenco analitico degli attivi, presenti nel fondo interno assicurativo  alla data di chiusura mensile piu' recente, valorizzati a tale data;
 b2)   l'elenco   analitico   degli  attivi  del  fondo  interno assicurativo  da  attribuire  al  patrimonio  separato  ed  autonomo, valorizzati alla data di chiusura mensile piu' recente;
 c) per ciascuna gestione interna separata:
 c1)  l'elenco  analitico  degli  attivi presenti nella gestione interna  separata  alla  data  di  chiusura mensile piu' recente, con indicazione  dei  valori  di  carico nella gestione interna separata, delle relative plusvalenze e minusvalenze latenti alla predetta data;
 c2) l'elenco analitico degli attivi da attribuire al patrimonio separato  ed  autonomo  con  indicazione  dei  valori di carico delle relative  plusvalenze  e  minusvalenze  latenti alla data di chiusura mensile piu' recente;
 d) dati  anagrafici  delle  gestioni interne separate e dei fondi interni assicurativi.
 3. L'ISVAP si pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione  di  cui  ai  commi 1 e 2. Decorso il predetto termine l'operazione si intende autorizzata.
 4. Il termine di cui al precedente comma e' sospeso qualora l'ISVAP chieda  ulteriori  informazioni  od  integrazioni alla documentazione prodotta.
 |  |  |  | Art. 7. Modifica al provvedimento ISVAP 30 gennaio 1996, n. 147
 1.  Al  provvedimento  ISVAP  30 gennaio  1996,  n. 147, cosi' come modificato dal provvedimento ISVAP 4 marzo 2004, n. 2254, dopo l'art. 6-ter e' aggiunto il seguente articolo:
 «Art. 6-quater. Forme   pensionistiche  individuali  attuate  mediante  contratti  di assicurazione  sulla vita di cui all'art. 13, comma 1, lettera b) del
 decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252
 1.  L'importo  delle riserve tecniche ed il valore aggiornato delle corrispondenti   attivita'   a  copertura,  relative  alle  forme  di previdenza  complementare  individuale  attuate mediante contratti di assicurazione  sulla vita di cui all'art. 13, comma 1, lettera b) del decreto  legislativo  5 dicembre  2005,  n.  252,  sono distintamente annotati  all'interno di ciascuna delle relative sezioni del registro delle attivita' a copertura delle riserve tecniche».
 |  |  |  | Art. 8. Pubblicazione
 1. Il presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana,  nel  Bollettino  e  sul  sito  internet dell'Autorita'.
 |  |  |  | Art. 9. Entrata in vigore
 1. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo a quello  della  pubblicazione  in  Gazzetta  Ufficiale.  Per  le forme pensionistiche  complementari  di  cui  all'art.  5  le imprese danno attuazione all'art. 7 a partire dalla data di effetto dell'operazione di adeguamento.
 
 Roma, 10 novembre 2006
 
 Il presidente: Giannini
 |  |  |  | Allegato 1 
 Norme per la trasmissione informatica dei dati
 I dati che compongono la comunicazione in argomento devono essere registrati in formato carattere secondo la codifica ASCII.
 Il  file  deve  essere denominato FPIP.xxx, dove xxx e' il codice dell'impresa,   e   trasmesso   all'indirizzo  di  posta  elettronica adeguamento. 252@isvap.it
 Per  la  valorizzazione  dei  campi  che  compongono  i record di seguito descritti valgono le seguenti indicazioni:
 i dati alfanumerici vanno allineati a sinistra;
 i dati numerici vanno allineati a destra;
 le  date devono essere registrate nella forma «AAAAMMGG», senza separatore;
 i  dati  con  cifre  decimali devono essere rappresentati senza indicazione   della  virgola;  il  numero  delle  cifre  decimali  da riportare e' indicato nella descrizione dei singoli campi;
 Le cifre decimali devono essere rappresentate anche se nulle;
 i  campi  non  utilizzati vanno riempiti con spazi o con zeri a seconda che siano di tipo alfanumerico o di tipo numerico;
 ciascun record deve terminare con i caratteri «Carriage Return» e «Line Feed»;
 i  record, all'interno del file devono essere ordinati per tipo record  e  progressivo; quest'ultimo e' un numero univoco all'interno di ciascun tipo record.
 Il  file  FPIP.xxx  e'  organizzato secondo i tracciati record di seguito riportati:
 
 ---->   Vedere Allegato da pag. 44 a pag. 47 della G.U.  <----
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