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| Gazzetta n. 272 del 22 novembre 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |  | DECRETO 2 novembre 2006 |  | Ammissione  di  progetti  autonomi  al finanziamento del Fondo per le agevolazioni   alla   ricerca,  per  un  impegno  di  spesa  pari  ad Euro 13.129.302,50. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca
 
 Vista  legge  n.  233  del  17 luglio  2006, recante: «Disposizioni urgenti  in  materia  di riordino delle attribuzioni della Presidenza del  Consiglio  dei Ministri e dei Ministeri delega al Governo per il coordinamento   delle   disposizioni   in   materia   di  funzioni  e organizzazione  della  Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri e dei Ministeri»,  e istitutivo tra l'altro del «Ministero dell'universita' e della ricerca»;
 Visto  il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della  disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca   scientifica   e   tecnologica,   per  la  diffusione  delle tecnologie,  per  la mobilita' dei ricercatori», e in particolare gli articoli  5  e  7 che prevedono l'istituzione di un comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;
 Visto  il  decreto  ministeriale  8 agosto  2000,  n. 593, recante: «Modalita' procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal   decreto   legislativo   del  27 luglio  1999,  n.  297»  e,  in particolare,  le domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 9  che  disciplinano  la  presentazione  e  selezione  di progetti di ricerca e formazione;
 Visto  il decreto ministeriale n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina  del  comitato,  cosi'  come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo, e successive modifiche ed integrazioni;
 Viste  le  domande  presentate  ai  sensi  dell'art.  6 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 e i relativi esiti istruttori;
 Tenuto  conto  delle proposte formulate dal comitato nella riunione del 20 settembre 2006 e riportate nel resoconto sommario;
 Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'economia e delle finanze n. 90402  del  10 ottobre 2003 d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e della ricerca «Criteri e modalita' di concessione delle  agevolazioni  previste dagli interventi a valere sul Fondo per le  agevolazioni  alla  ricerca  (F.A.R.),  registrato alla Corte dei conti  il  30 ottobre  2003 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 novembre 2003, n. 274;
 Viste   le  disponibilita'  del  Fondo  agevolazioni  alla  ricerca (F.A.R.);
 Considerato  che per tutti i progetti proposti per il finanziamento nelle  predette  riunioni  esiste  o  e'  in corso di acquisizione la certificazione  di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252;
 Visto  il  decreto  legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche e integrazioni;
 Decreta:
 Art. 1.
 1.  Il  progetto di ricerca di cui all'allegata scheda (allegato 1) e'   ammesso  agli  interventi  previsti  dalle  leggi  citate  nelle premesse, nella forma, nella misura, le modalita' e le condizioni ivi indicate.
 |  |  |  | Art. 2. 1.  L'intervento  di  cui  al  precedente  art.  1  e'  subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.
 2.  Ai  sensi  del  comma 35  dell'art.  5 del decreto ministeriale 8 agosto  2000,  n.  593  e'  data facolta' al soggetto proponente di richiedere   una   anticipazione   per   un   importo   pari  al  30% dell'intervento  concesso.  Ove  detta  anticipazione  sia concessa a soggetti  privati  la  stessa dovra' essere garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo.
 3. Nello svolgimento delle attivita' progettuali i costi di ciascun progetto, di cui al presente decreto, sostenuti fuori dall'ob. 1, non potranno superare il 25% del costo totale del progetto.
 4. Il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti agevolati e' fissato nella misura dello 0,5% fisso annuo.
 5.  La  durata  del  finanziamento  e'  stabilita in un periodo non superiore  a  dieci anni a decorrere dalla data del presente decreto, comprensivo  di  un periodo di preammortamento ed utilizzo fino ad un massimo  di  cinque anni. Il periodo di preammortamento (suddiviso in rate  semestrali  con  scadenza  primo gennaio e primo luglio di ogni anno  solare) non puo' superare la durata suddetta e si conclude alla prima scadenza semestrale solare successiva all'effettiva conclusione del progetto di ricerca e/o formazione.
 6.   Le   rate   dell'ammortamento   sono   semestrali,   costanti, posticipate,  comprensive  di  capitale  ed  interessi  con  scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno e la prima di esse coincide con  la  seconda  scadenza semestrale solare successiva all'effettiva conclusione del progetto.
 7. Ai fini di quanto sopra si considera quale primo semestre intero il semestre solare in cui cade la data del presente decreto.
 8.  Il  Ministero  fornira'  alla  banca, ai fini della stipula del contratto  di  finanziamento,  la  ripartizione  per ciascun soggetto proponente del costo ammesso e' della relativa quota di contributo.
 9.  La  durata  del progetto potra' essere maggiorata fino a dodici mesi  per  compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle  attivita' poste in essere dal contratto, fermo restando quanto stabilito all'art. 5.
 |  |  |  | Art. 3. Le  risorse  necessarie  per  l'intervento  di  cui  all'art. 1 del presente     decreto     e'     determinato    complessivamente    in Euro 13.129.302,50 nella forma di contributo nella spesa e graveranno sulle  disponibilita'  del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'anno 2006 destinate alle aree depresse.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
 Roma, 2 novembre 2006
 
 Il direttore generale: Criscuoli
 |  |  |  | Allegato 1 
 ---->  Vedere Allegato da pag. 31 a pag. 32 della G.U.  <----
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