Gazzetta n. 272 del 22 novembre 2006 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 1 luglio 2006 |
Trasferimento agli armatori degli oneri blue box. |
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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima e relativo regolamento di attuazione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, recante il regolamento di esecuzione alla legge n. 963/1965; Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, recante attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca; Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura; Visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del 12 ottobre 1993 del Consiglio, che ha istituito un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca; Visto il regolamento (CE) n. 686/1997 del 14 aprile 1997 del Consiglio, che ha sancito l'obbligo di istituire un sistema di controllo satellitare per i pescherecci comunitari, aventi lunghezza fuori tutto superiore a 24 metri, denominato V.M.S. (Vessel monitoring system), al fine di poter controllare le attivita' durante le battute di pesca; Visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del 20 dicembre 2002 del Consiglio, che ha esteso l'obbligo ai pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore ai 18 metri a decorrere dal primo gennaio 2004, ed a quelli aventi lunghezza fuori tutto superiore a i 15 metri a decorrere dal 1° gennaio 2005; Visti i risultati del periodo sperimentale del sistema V.M.S. gestito dal Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, durante il quale i relativi oneri sono stati sostenuti dall'amministrazione; Considerato che detti oneri, comprendenti sia i costi delle trasmissioni satellitari dei dati, bordo/terra, che, per le unita' di lunghezza fuori tutto superiori ai 24 metri, la manutenzione e/o sostituzione degli apparati di bordo (blue box) a decorrere dal 1° luglio 2006 dovranno essere necessariamente sostenuti dagli armatori delle navi soggette al controllo satellitare, affinche' sia assicurata una gestione autonoma degli apparati istallati a bordo delle rispettive navi da pesca per uniformarsi a quanto gia' avviene negli altri Stati dell'Unione europea; Visto il regolamento (CE) n. 2244/2003 del 18 dicembre 2003 della Commissione che ha statuito un inderogabile divieto di effettuare battute di pesca alle navi comunitarie soggette all'obbligo del controllo satellitare, ovunque esse operino ed a quelle dei Paesi terzi che operino nelle acque comunitarie, senza apparati o con apparati guasti o malfunzionanti, salva l'autorizzazione dell'autorita' competente; Vista la legge 27 marzo 2004, n. 77; Ritenuta la necessita' di procedere prioritariamente alla intestazione delle utenze satellitari a carico degli armatori di navi soggette all'obbligo di cui innanzi nonche' l'effettiva attuazione delle iniziative di cui sopra, in aderenza ai precetti comunitari, e sanzionare eventuali inadempienze; Ritenuto opportuno avviare la procedura perche' la Commissione, ad integrazione di quelle di cui all'art. 2 del citato regolamento n. 2244/2003, e nel rispetto dell'art. 22.3 del regolamento (CE) n. 2371/2002, autorizzi l'esenzione dall'obbligo del sistema di localizzazione satellitare di alcune tipologie di unita' da pesca per l'impatto trascurabile sulle risorse acquatiche vive in relazione alla specificita' dell'attrezzo adoperato ed alla distanza della costa entro cui operano; Visto l'atto esecutivo del 23 dicembre 2005, approvato con decreto dirigenziale in data 5 maggio 2006 in corso di registrazione, con il quale e' stata affidata alla «Agrisian S.c.p.a.» l'erogazione, secondo le modalita' e i tempi ivi indicati, dei servizi di cui al piano esecutivo allegato 1 allo stesso atto esecutivo necessari alla conduzione ed evoluzione del sistema informativo relativo al controllo satellitare delle attivita' di pesca delle navi di lunghezza fuori tutto compresa fra i 15 e i 24 m di cui al regolamento (CE) n. 2371 del 2002, ed al sistema riferito al controllo delle navi di lunghezza fuori tutto superiore ai 24 metri; Sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima e l'acquacoltura nella seduta del 20 giugno 2006; Decreta: Art. 1. 1. E' fatto obbligo agli armatori di navi da pesca nazionali, ovunque esse operino, aventi lunghezza fuori tutto superiore a 18 metri, dotate di apparato di controllo satellitare (c.d. blue box) di provvedere a proprie cure e spese all'intestazione a proprio nome delle utenze relative al traffico satellitare generato tramite gli apparati di bordo per il funzionamento del sistema V.M.S., attualmente in carico all'amministrazione, e di sostenere i relativi costi di gestione. Gli armatori delle unita' di lunghezza fuori tutto superiore a 24 metri dovranno provvedere a proprie cure e spese anche alla intestazione a proprio nome dei contratti di manutenzione ordinaria e straordinaria degli apparati di localizzazione satellitare (c.d. blue box), e farsi carico dei relativi costi. 2. L'obbligo dell'intestazione dei contratti per i suddetti servizi dovra' essere attuato entro e non oltre il 30 giugno 2006; in ogni caso l'assunzione da parte degli armatori degli oneri economici relativi alla gestione degli apparati di bordo (blue box) decorre dal 1° luglio 2006. Gli oneri di manutenzione per le unita' di lunghezza fuori tutto compresa tra i 18 e 24 metri saranno assunti dagli armatori il 1° luglio 2008, alla scadenza della garanzia contrattuale. 3. Gli armatori delle navi da pesca di lunghezza fuori tutto compresa tra i 15 e 18 metri dovranno assumere gli oneri economici relativi al traffico satellitare a far data dal 1° gennaio 2007, e quelli relativi alla manutenzione alla scadenza della garanzia contrattuale. |
| Art. 2. 1. I centri di controllo nazionale e d'area del Corpo delle capitanerie di porto adotteranno tutte le misure necessarie ritenute piu' idonee per dare, senza deroga alcuna, concreta attuazione al presente decreto. 2. I centri di controllo di area pesca autorizzano, in applicazione dell'art. 11.2 del regolamento n. 2244/2003, l'uscita dei pescherecci in attesa di riparazione della blue box, al verificarsi delle seguenti condizioni: a) sia gia' stata fissata la data dell'intervento di manutenzione; b) il peschereccio non sia in corso per piu' di tre volte, negli ultimi dodici mesi in sanzioni per una delle seguenti infrazioni: 1) pesca in zone o tempi vietati; 2) pesca nelle acque di uno Stato estero; 3) pesca in aree protette o in zona di tutela biologica; 4) pesca con reti spadare; 5) manomissioni o oscuramento della blue box. |
| Art. 3. 1. Agli armatori che non ottemperino agli obblighi previsti dal presente decreto e' sospesa temporaneamente la licenza di pesca fino alla eliminazione delle inadempienze. Ai fini della sua immediata applicazione il presente decreto e' trasmesso alle Capitanerie di porto per l'affissione all'albo ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto e' trasmesso all'organo di controllo per la registrazione. Roma, 1° luglio 2006 Il Ministro: De Castro Registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 2006 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 4, foglio n. 147 |
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