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| Gazzetta n. 272 del 22 novembre 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |  | DECRETO 1 luglio 2006 |  | Trasferimento agli armatori degli oneri blue box. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI 
 Vista  la  legge  14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima e relativo regolamento di attuazione;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, recante il regolamento di esecuzione alla legge n. 963/1965;
 Visto  il  decreto  legislativo  26 maggio  2004,  n.  153, recante attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca;
 Visto  il  decreto  legislativo  26 maggio  2004,  n.  154, recante modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura;
 Visto  il  regolamento  (CEE)  n.  2847/93  del 12 ottobre 1993 del Consiglio,  che  ha  istituito  un  regime  di  controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca;
 Visto  il  regolamento  (CE)  n.  686/1997  del  14 aprile 1997 del Consiglio,  che  ha  sancito  l'obbligo  di  istituire  un sistema di controllo  satellitare per i pescherecci comunitari, aventi lunghezza fuori   tutto   superiore   a  24 metri,  denominato  V.M.S.  (Vessel monitoring system), al fine di poter controllare le attivita' durante le battute di pesca;
 Visto  il  regolamento  (CE)  n. 2371/2002 del 20 dicembre 2002 del Consiglio,  che ha esteso l'obbligo ai pescherecci di lunghezza fuori tutto  superiore ai 18 metri a decorrere dal primo gennaio 2004, ed a quelli  aventi  lunghezza  fuori  tutto  superiore  a  i  15  metri a decorrere dal 1° gennaio 2005;
 Visti  i  risultati  del  periodo  sperimentale  del sistema V.M.S. gestito  dal  Comando  generale del Corpo delle capitanerie di porto, durante   il   quale   i   relativi   oneri   sono   stati  sostenuti dall'amministrazione;
 Considerato  che  detti  oneri,  comprendenti  sia  i  costi  delle trasmissioni satellitari dei dati, bordo/terra, che, per le unita' di lunghezza  fuori  tutto  superiori  ai  24 metri, la manutenzione e/o sostituzione  degli  apparati  di  bordo  (blue  box) a decorrere dal 1° luglio   2006  dovranno  essere  necessariamente  sostenuti  dagli armatori  delle navi soggette al controllo satellitare, affinche' sia assicurata  una  gestione  autonoma  degli apparati istallati a bordo delle  rispettive navi da pesca per uniformarsi a quanto gia' avviene negli altri Stati dell'Unione europea;
 Visto  il  regolamento (CE) n. 2244/2003 del 18 dicembre 2003 della Commissione  che  ha  statuito  un inderogabile divieto di effettuare battute  di  pesca  alle  navi  comunitarie  soggette all'obbligo del controllo  satellitare,  ovunque  esse  operino ed a quelle dei Paesi terzi  che  operino  nelle  acque  comunitarie,  senza apparati o con apparati    guasti    o    malfunzionanti,   salva   l'autorizzazione dell'autorita' competente;
 Vista la legge 27 marzo 2004, n. 77;
 Ritenuta   la   necessita'   di   procedere  prioritariamente  alla intestazione delle utenze satellitari a carico degli armatori di navi soggette  all'obbligo  di  cui innanzi nonche' l'effettiva attuazione delle  iniziative di cui sopra, in aderenza ai precetti comunitari, e sanzionare eventuali inadempienze;
 Ritenuto  opportuno avviare la procedura perche' la Commissione, ad integrazione  di  quelle  di cui all'art. 2 del citato regolamento n. 2244/2003,  e  nel  rispetto  dell'art.  22.3 del regolamento (CE) n. 2371/2002,   autorizzi   l'esenzione   dall'obbligo  del  sistema  di localizzazione satellitare di alcune tipologie di unita' da pesca per l'impatto  trascurabile  sulle  risorse  acquatiche vive in relazione alla  specificita'  dell'attrezzo  adoperato  ed  alla distanza della costa entro cui operano;
 Visto  l'atto esecutivo del 23 dicembre 2005, approvato con decreto dirigenziale  in data 5 maggio 2006 in corso di registrazione, con il quale  e'  stata  affidata  alla  «Agrisian  S.c.p.a.»  l'erogazione, secondo  le  modalita'  e i tempi ivi indicati, dei servizi di cui al piano  esecutivo allegato 1 allo stesso atto esecutivo necessari alla conduzione   ed   evoluzione  del  sistema  informativo  relativo  al controllo   satellitare  delle  attivita'  di  pesca  delle  navi  di lunghezza  fuori  tutto  compresa  fra  i  15  e  i  24  m  di cui al regolamento  (CE)  n.  2371  del  2002,  ed  al  sistema  riferito al controllo delle navi di lunghezza fuori tutto superiore ai 24 metri;
 Sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima e l'acquacoltura nella seduta del 20 giugno 2006;
 Decreta:
 Art. 1.
 1. E'  fatto  obbligo  agli  armatori  di  navi da pesca nazionali, ovunque  esse  operino,  aventi  lunghezza fuori tutto superiore a 18 metri, dotate di apparato di controllo satellitare (c.d. blue box) di provvedere  a  proprie  cure  e spese all'intestazione a proprio nome delle  utenze  relative  al traffico satellitare generato tramite gli apparati   di   bordo   per  il  funzionamento  del  sistema  V.M.S., attualmente  in carico all'amministrazione, e di sostenere i relativi costi di gestione. Gli armatori delle unita' di lunghezza fuori tutto superiore a 24 metri dovranno provvedere a proprie cure e spese anche alla  intestazione  a  proprio  nome  dei  contratti  di manutenzione ordinaria   e   straordinaria   degli   apparati   di  localizzazione satellitare (c.d. blue box), e farsi carico dei relativi costi.
 2. L'obbligo dell'intestazione dei contratti per i suddetti servizi dovra'  essere  attuato  entro e non oltre il 30 giugno 2006; in ogni caso  l'assunzione  da  parte  degli  armatori  degli oneri economici relativi alla gestione degli apparati di bordo (blue box) decorre dal 1° luglio  2006. Gli oneri di manutenzione per le unita' di lunghezza fuori  tutto  compresa  tra  i  18  e  24 metri saranno assunti dagli armatori   il   1° luglio   2008,   alla   scadenza   della  garanzia contrattuale.
 3.  Gli  armatori  delle  navi  da  pesca  di lunghezza fuori tutto compresa  tra  i  15 e 18 metri dovranno assumere gli oneri economici relativi  al  traffico  satellitare a far data dal 1° gennaio 2007, e quelli  relativi  alla  manutenzione  alla  scadenza  della  garanzia contrattuale.
 |  |  |  | Art. 2. 1.  I  centri  di  controllo  nazionale  e  d'area  del Corpo delle capitanerie  di porto adotteranno tutte le misure necessarie ritenute piu'  idonee  per  dare,  senza deroga alcuna, concreta attuazione al presente decreto.
 2. I centri di controllo di area pesca autorizzano, in applicazione dell'art. 11.2 del regolamento n. 2244/2003, l'uscita dei pescherecci in  attesa  di  riparazione  della  blue  box,  al  verificarsi delle seguenti condizioni:
 a) sia   gia'   stata   fissata   la   data   dell'intervento  di manutenzione;
 b) il  peschereccio non sia in corso per piu' di tre volte, negli ultimi dodici mesi in sanzioni per una delle seguenti infrazioni:
 1) pesca in zone o tempi vietati;
 2) pesca nelle acque di uno Stato estero;
 3) pesca in aree protette o in zona di tutela biologica;
 4) pesca con reti spadare;
 5) manomissioni o oscuramento della blue box.
 |  |  |  | Art. 3. 1.  Agli  armatori  che  non ottemperino agli obblighi previsti dal presente  decreto e' sospesa temporaneamente la licenza di pesca fino alla eliminazione delle inadempienze.
 Ai  fini  della  sua  immediata applicazione il presente decreto e' trasmesso  alle  Capitanerie di porto per l'affissione all'albo ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Il  presente  decreto  e'  trasmesso all'organo di controllo per la registrazione.
 Roma, 1° luglio 2006
 Il Ministro: De Castro Registrato  alla  Corte  dei  conti  il  22 settembre 2006 Ufficio di controllo  atti  Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 4, foglio n. 147
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