| 
| Gazzetta n. 272 del 22 novembre 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |  | DECRETO 10 novembre 2006 |  | Autorizzazione,  all'organismo  denominato  «Suolo  e Salute Srl», ad effettuare  i  controlli  sulla  denominazione  di  origine  protetta «Bruzio»,   registrata   in  ambito  Unione  europea,  ai  sensi  del regolamento (CE) n. 510/2006. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 
 Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
 Visto  il  regolamento  (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;
 Visto  l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che  stabilisce  che  le  denominazioni  che  alla data di entrata in vigore  del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE)  n.  1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE)  n.  2400/96,  sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni  di  origine  protette  e delle indicazioni geografiche protette»;
 Visto  il  regolamento  (CE)  n.  1065/97 del 12 giugno 1997 con il quale   l'Unione  europea  ha  provveduto  alla  registrazione  della denominazione di origine protetta Bruzio;
 Visti  gli  articoli 10  e  11  del  predetto  regolamento  (CE) n. 510/2006, concernente i controlli;
 Vista  la  legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento  di  obblighi  derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle  Comunita'  europee,  legge  comunitaria 1999, ed in particolare l'art.  14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e alimentari,  istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con  decreto  del  Ministero  delle  politiche  agricole e forestali, sentite  le  regioni  ed  individua  nel  Ministero  delle  politiche agricole  e forestali l'Autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita'  di  controllo  e  responsabile  della vigilanza sulla stessa;
 Visto  il  decreto  19 settembre  2003,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  italiana  -  serie  generale  -  n. 234 dell'8 ottobre  2003,  con  il  quale  l'organismo  I.C.Q. - Istituto Calabria  Qualita'  Srl  con sede in Cosenza, via F. Mancuso n. 1, e' stato  autorizzato  ad  effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Bruzio»;
 Vista  la  nota  del  16 maggio  2006  del  Consorzio  di  tutela e valorizzazione dell'olio extravergine di oliva D.O.P. «Bruzio» che ha indicato  per  il  controllo  sulla denominazione di origine protetta Bruzio  l'organismo  denominato  Suolo  e Salute Srl con sede in Fano (Pesaro-Urbino),  via  Paolo  Borsellino  n.  12/B in sostituzione di I.C.Q. - Istituto Calabria Qualita' Srl;
 Visto   il   decreto  18 giugno  2006  con  il  quale,  nelle  more dell'approvazione  del  piano  di  controllo  predisposto  dal  nuovo organismo  di  controllo Suolo e Salute Srl e al fine di garantire la continuita'  del  controllo  sulla  denominazione di origine protetta Bruzio,  la validita' dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo  I.C.Q. - Istituto Calabria Qualita' Srl e' stata prorogata fino  all'emanazione  del  decreto  di  autorizzazione  all'organismo subentrante;
 Vista  la  nota  del  4 settembre  2006  del  Consorzio di tutela e valorizzazione dell'olio extravergine di oliva D.O.P. «Bruzio» con la quale  viene  sollecitato l'esame del piano dei controlli predisposto da Suolo e Salute Srl;
 Considerato  che  l'organismo  Suolo e Salute Srl ha predisposto il piano  di controllo per la denominazione di origine protetta «Bruzio» conformemente allo schema tipo di controllo;
 Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Bruzio»;
 Considerato  che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si e' avvalso del gruppo tecnico di valutazione;
 Considerato  che  le decisioni concernenti le autoriz-zazioni degli organismi  di  controllo  privati  di  cui  agli articoli 10 e 11 del regolamento  (CE)  n.  510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole,  alimentari  e  forestali,  in  quanto  Autorita' nazionale preposta  al  coordinamento  dell'attivita' di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;
 Vista la documentazione agli atti del Ministero;
 Ritenuto   di   procedere   all'emanazione   del  provvedimento  di autorizzazione  ai  sensi  del  comma 1,  dell'art. 53, comma 4, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;
 Decreta:
 Art. 1.
 L'organismo  denominato  «Suolo  e  Salute  Srl»  con  sede in Fano (Pesaro-Urbino),  via  Paolo  Borsellino  n.  12/B  e' autorizzato ad espletare  le  funzioni di controllo, previste dagli articoli 10 e 11 del  regolamento  (CE)  n.  510/2006  per la denominazione di origine protetta  «Bruzio», registrata in ambito europeo con regolamento (CE) n. 1065/97 del 12 giugno 1997.
 |  |  |  | Art. 2. La  presente  autorizzazione  comporta  l'obbligo  per  l'organismo «Suolo  e  Salute  Srl»  del rispetto delle prescrizioni previste nel presente  decreto e puo' essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53,  comma 4  della  legge  24 aprile  1998,  n.  128 come sostituito dall'art.  14  della legge 21 dicembre 1999, n. 526 con provvedimento dell'autorita' nazionale competente.
 |  |  |  | Art. 3. L'organismo  autorizzato  «Suolo  e  Salute Srl» dovra' assicurare, coerentemente  con  gli  obiettivi  delineati  nelle premesse, che il prodotto  certificato  risponda  ai  requisiti descritti nel relativo disciplinare  di produzione e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata   la   denominazione   «Bruzio»,  venga  apposta  la dicitura:   «Garantito   dal   Ministero   delle  politiche  agricole alimentari  e  forestali  ai  sensi dell'art. 10 del regolamento (CE) 510/2006».
 |  |  |  | Art. 4. L'organismo autorizzato «Suolo e Salute Srl» non puo' modificare la denominazione  sociale,  il  proprio  statuto,  i  propri  organi  di rappresentanza,   il   proprio  sistema  qualita',  le  modalita'  di controllo  e  il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo  per  la  denominazione di origine protetta «Bruzio», cosi' come   depositati   presso  il  Ministero  delle  politiche  agricole alimentari   e  forestali,  senza  il  preventivo  assenso  di  detta autorita'.
 L'organismo comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni variazione   concernente   il   personale  ispettivo  indicato  nella documentazione   presentata,   la   composizione   del   Comitato  di certificazione  o della struttura equivalente e dell'organo decidente i   ricorsi,   nonche'   l'esercizio   di   attivita'  che  risultano oggettivamente  incompatibili  con  il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.
 Il    mancato   adempimento   delle   prescrizioni   del   presente articolo puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.
 |  |  |  | Art. 5. L'autorizzazione di cui all'art. 1 decorre dalla data di emanazione del presente decreto.
 Alla  scadenza  del  terzo  anno  di  autorizzazione,  il  soggetto legittimato  ai  sensi  dell'art. 14, comma 8 della legge 21 dicembre 1999,  n.  526, dovra' comunicare all'Autorita' nazionale competente, l'intenzione  di  confermare  l'indicazione di «Suolo e Salute Srl» o proporre   un  nuovo  soggetto  da  scegliersi  tra  quelli  iscritti «nell'elenco»  di  cui  all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999,  n.  526,  ovvero di rinunciare esplicitamente alla facolta' di designazione ai sensi dell'art. 14, comma 9, della citata legge.
 Nell'ambito   del   periodo   di   validita'   dell'autorizzazione, l'organismo  di controllo «Suolo e Salute Srl» e' tenuto ad adempiere a  tutte  le  disposizioni  complementari  che  l'autorita' nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.
 |  |  |  | Art. 6. L'organismo  I.C.Q. - Istituto Calabria Qualita' Srl dovra' rendere disponibile  all'organismo  «Suolo  e  Salute  Srl» la documentazione inerente il controllo della DOP in questione svolto fino alla data di emanazione del presente decreto.
 |  |  |  | Art. 7. L'organismo   autorizzato   «Suolo   e  Salute  Srl»  comunica  con immediatezza,  e  comunque  con termine non superiore a trenta giorni lavorativi,   le   attestazioni  di  conformita'  all'utilizzo  della denominazione di origine protetta «Bruzio», anche mediante immissione nel  sistema  informativo  del  Ministero  delle  politiche  agricole alimentari  e  forestali  delle  quantita' certificate e degli aventi diritto.
 |  |  |  | Art. 8. L'organismo  autorizzato  «Suolo  e  Salute  Srl» immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali  tutti  gli  elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale   dell'attivita'   certificativa,   ed  adotta  eventuali opportune  misure,  da  sottoporre preventivamente ad approvazione da parte  dell'Autorita' nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione,    confusione   o   difformi   utilizzazioni   delle attestazioni  di  conformita' della denominazione di origine protetta «Bruzio»  rilasciate agli utilizzatori. Le modalita' di attuazione di tali   procedure  saranno  indicate  dal  Ministero  delle  politiche agricole  alimentari  e  forestali.  I  medesimi elementi conoscitivi individuati    dal    presente   articolo e   dall'articolo 7,   sono simultaneamente resi noti anche alle regione Calabria.
 |  |  |  | Art. 9. L'organismo  autorizzato  «Suolo  e  Salute Srl» e' sottoposto alla vigilanza   esercitata   dal   Ministero  delle  politiche  agricole, alimentari  e  forestali e dalla regione Calabria, ai sensi dell'art. 53,  comma 12  della  legge  24 aprile  1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999.
 |  |  |  | Art. 10. Eccezionalmente   e  limitatamente  all'anno  2006,  l'adesione  al sistema dei controlli  e' consentita entro il 31 dicembre 2006.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
 Roma, 10 novembre 2006
 
 Il direttore generale: La Torre
 |  |  |  |  |