Gazzetta n. 272 del 22 novembre 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 10 novembre 2006
Autorizzazione, all'organismo denominato «Suolo e Salute Srl», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Bruzio», registrata in ambito Unione europea, ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006.

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;
Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;
Visto il regolamento (CE) n. 1065/97 del 12 giugno 1997 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta Bruzio;
Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, concernente i controlli;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee, legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;
Visto il decreto 19 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 234 dell'8 ottobre 2003, con il quale l'organismo I.C.Q. - Istituto Calabria Qualita' Srl con sede in Cosenza, via F. Mancuso n. 1, e' stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Bruzio»;
Vista la nota del 16 maggio 2006 del Consorzio di tutela e valorizzazione dell'olio extravergine di oliva D.O.P. «Bruzio» che ha indicato per il controllo sulla denominazione di origine protetta Bruzio l'organismo denominato Suolo e Salute Srl con sede in Fano (Pesaro-Urbino), via Paolo Borsellino n. 12/B in sostituzione di I.C.Q. - Istituto Calabria Qualita' Srl;
Visto il decreto 18 giugno 2006 con il quale, nelle more dell'approvazione del piano di controllo predisposto dal nuovo organismo di controllo Suolo e Salute Srl e al fine di garantire la continuita' del controllo sulla denominazione di origine protetta Bruzio, la validita' dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo I.C.Q. - Istituto Calabria Qualita' Srl e' stata prorogata fino all'emanazione del decreto di autorizzazione all'organismo subentrante;
Vista la nota del 4 settembre 2006 del Consorzio di tutela e valorizzazione dell'olio extravergine di oliva D.O.P. «Bruzio» con la quale viene sollecitato l'esame del piano dei controlli predisposto da Suolo e Salute Srl;
Considerato che l'organismo Suolo e Salute Srl ha predisposto il piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Bruzio» conformemente allo schema tipo di controllo;
Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Bruzio»;
Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si e' avvalso del gruppo tecnico di valutazione;
Considerato che le decisioni concernenti le autoriz-zazioni degli organismi di controllo privati di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, in quanto Autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;
Vista la documentazione agli atti del Ministero;
Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1, dell'art. 53, comma 4, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;
Decreta:
Art. 1.
L'organismo denominato «Suolo e Salute Srl» con sede in Fano (Pesaro-Urbino), via Paolo Borsellino n. 12/B e' autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 per la denominazione di origine protetta «Bruzio», registrata in ambito europeo con regolamento (CE) n. 1065/97 del 12 giugno 1997.
 
Art. 2.
La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo «Suolo e Salute Srl» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e puo' essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53, comma 4 della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 con provvedimento dell'autorita' nazionale competente.
 
Art. 3.
L'organismo autorizzato «Suolo e Salute Srl» dovra' assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Bruzio», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CE) 510/2006».
 
Art. 4.
L'organismo autorizzato «Suolo e Salute Srl» non puo' modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualita', le modalita' di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Bruzio», cosi' come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorita'.
L'organismo comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di attivita' che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.
Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.
 
Art. 5.
L'autorizzazione di cui all'art. 1 decorre dalla data di emanazione del presente decreto.
Alla scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovra' comunicare all'Autorita' nazionale competente, l'intenzione di confermare l'indicazione di «Suolo e Salute Srl» o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti «nell'elenco» di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ovvero di rinunciare esplicitamente alla facolta' di designazione ai sensi dell'art. 14, comma 9, della citata legge.
Nell'ambito del periodo di validita' dell'autorizzazione, l'organismo di controllo «Suolo e Salute Srl» e' tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorita' nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.
 
Art. 6.
L'organismo I.C.Q. - Istituto Calabria Qualita' Srl dovra' rendere disponibile all'organismo «Suolo e Salute Srl» la documentazione inerente il controllo della DOP in questione svolto fino alla data di emanazione del presente decreto.
 
Art. 7.
L'organismo autorizzato «Suolo e Salute Srl» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformita' all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Bruzio», anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantita' certificate e degli aventi diritto.
 
Art. 8.
L'organismo autorizzato «Suolo e Salute Srl» immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attivita' certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorita' nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformita' della denominazione di origine protetta «Bruzio» rilasciate agli utilizzatori. Le modalita' di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'articolo 7, sono simultaneamente resi noti anche alle regione Calabria.
 
Art. 9.
L'organismo autorizzato «Suolo e Salute Srl» e' sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e dalla regione Calabria, ai sensi dell'art. 53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999.
 
Art. 10.
Eccezionalmente e limitatamente all'anno 2006, l'adesione al sistema dei controlli e' consentita entro il 31 dicembre 2006.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 2006

Il direttore generale: La Torre
 
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