| 
| Gazzetta n. 272 del 22 novembre 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |  | DECRETO 10 novembre 2006 |  | Protezione   transitoria   accordata   a   livello   nazionale   alla denominazione  «Marroni del Monfenera», per la quale e' stata inviata istanza   alla   Commissione   europea   per  la  registrazione  come denominazione di origine protetta. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 
 Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
 Visto  il  regolamento  (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;
 Visto  l'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che  consente  allo  Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione  a  livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento;
 Vista  la  domanda  presentata dall'Associazione produttori marroni della  Marca  Trevigiana,  con  sede in Pederobba (Treviso), ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento n. 510/2006;
 Vista  la nota protocollo n. 66512 del 6 novembre 2006 con la quale il   Ministero   delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali ritenendo  che  la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento   comunitario,  ha  trasmesso  all'organismo  comunitario competente  la  predetta  domanda  di  registrazione, unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa;
 Vista  l'istanza  con  la  quale  l'Associazione produttori marroni della Marca Trevigiana, ha chiesto la protezione a titolo transitorio della  stessa, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del predetto regolamento (CE)  n.  510/2006, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso  il  Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, da   qualunque   responsabilita',   presente  e  futura,  conseguente all'eventuale   mancato   accoglimento  della  citata  istanza  della denominazione di origine protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui  soggetti  interessati  che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;
 Considerato  che  la  protezione  di  cui sopra ha efficacia solo a livello   nazionale,  ai  sensi  dell'art.  5,  comma 6,  del  citato regolamento (CE) n. 510/2006;
 Ritenuto  di  dover  assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli  interessati all'utilizzazione della denominazione «Marroni del Monfenera»,  in  attesa  che  l'organismo  comunitario  decida  sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine protetta;
 Ritenuto  di  dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che,   in   accoglimento  della  domanda  avanzata  dall'Associazione produttori  marroni  della Marca Trevigiana, assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione «Marroni del  Monfenera»,  secondo il disciplinare di produzione allegato alla nota n. 66512 del 6 novembre 2006, sopra citata;
 Decreta:
 Art. 1.
 E'   accordata   la  protezione  a  titolo  transitorio  a  livello nazionale,  ai  sensi  dell'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, alla denominazione «Marroni del Monfenera».
 |  |  |  | Art. 2. La  denominazione  «Marroni del Monfenera» e' riservata al prodotto ottenuto  in  conformita'  al  disciplinare di produzione allegato al presente decreto.
 |  |  |  | Art. 3. La  responsabilita',  presente e futura, conseguente alla eventuale mancata  registrazione  comunitaria  della denominazione «Marroni del Monfenera»,   come  denominazione  di  origine  protetta  ricade  sui soggetti  che  si  avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.
 |  |  |  | Art. 4. La  protezione transitoria di cui all'art. 1 cessera' di esistere a decorrere  dalla  data  in  cui  sara'  adottata  una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
 Roma, 10 novembre 2006
 
 Il direttore generale: La Torre
 |  |  |  | Allegato 
 DISCIPLINARE  DI PRODUZIONE DENOMINAZIONE D'ORIGINE PROTETTA «MARRONI
 DEL MONFENERA» D.O.P.»
 Art. 1.
 Denominazione
 La denominazione d'origine protetta (DOP) «Marroni del Monfenera» e'  riservata esclusivamente ai frutti allo stato fresco della specie Castanea  sativa  Mill. - ecotipo locale «Marrone del Monfenera», che risponde  alle  condizioni  ed  ai  requisiti  stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
 Art. 2.
 Descrizione del prodotto
 All'atto dell'immissione al consumo i marroni della D.O.P. «Marroni del Monfenera» devono possedere le seguenti caratteristiche: ===================================================================== N. di semi                 |Max 1 per frutto =====================================================================
 |Assenza di frammentazioni o divisioni,
 |superficie esterna dei cotiledoni
 |tendenzialmente liscia o leggermente
 |rugosa. E' ammessa la presenza di frutti Caratteristiche del seme   |settati in misura non superiore al 25%. ---------------------------------------------------------------------
 |Colore nocciola molto chiaro tendente al
 |giallo paglierino, uniforme, struttura
 |omogenea e compatta, consistenza
 |pastosa/farinosa, sapore dolce e Caratteristiche della polpa|gradevole. ---------------------------------------------------------------------
 |Colore nocciola, struttura pellicolare
 |fibrosa e resistente, scarsamente
 |compenetrato nel seme e facilmente Episperma                  |asportabile. ---------------------------------------------------------------------
 |Colore marrone brillante, piu' o meno
 |uniforme, eventualmente con striature
 |piu' scure che si sviluppano in senso
 |meridiano, struttura coriacea e
 |resistente, che si separa facilmente
 |dall'episperma. Superficie tomentosa con Pericarpo                  |residui stilari tomentosi (torcia). ---------------------------------------------------------------------
 |Forma tendenzialmente ovoidale, colore
 |piu' chiaro del pericarpo con raggi piu'
 |o meno evidenti che si sviluppano dal
 |centro verso il bordo. Il bordo e' netto Cicatrice ilare            |e non deborda sulle facce laterali. ---------------------------------------------------------------------
 |Forma prevalentemente ovoidale, con apice
 |poco rilevato. Presenta una faccia
 |laterale tendenzialmente piana e l'altra
 |marcatamente convessa. Pezzatura
 |corrispondente a 80-90 frutti per
 |chilogrammo di prodotto pulito ed
 |asciutto (90-100 frutti/kg nel caso di Frutto                     |annate particolarmente sfavorevoli). --------------------------------------------------------------------- Riccio                     |Contiene al massimo n. 3 frutti
 
 Dal  punto  di  vista  commerciale  si  distinguono  le  seguenti categorie:
 1ª categoria: calibro del frutto compreso tra 2,8 e 3 cm.
 categoria «Extra»: calibro del frutto superiore a 3 cm.
 Art. 3.
 Zona di produzione
 I  «Marroni del Monfenera» denominazione d'origine protetta (DOP) devono  essere  coltivati  e condizionati nel territorio dei seguenti comuni  della  provincia  di  Treviso: Borso del Grappa, Crespano del Grappa,  Paderno  del  Grappa, Possagno, Cavaso del Tomba, Pederobba, San Zenone degli Ezzelini, Fonte, Asolo, Maser, Castelcucco, Monfumo, Cornuda,  Montebelluna,  Caerano di San Marco, Crocetta del Montello, Volpago del Montello, Giavera del Montello, Nervesa della Battaglia.
 Art. 4.
 Prova dell'origine (tracciabilita)
 Ogni  fase  del processo produttivo viene monitorata documentando per  ognuna  gli  input  e  gli  output. In questo modo, e attraverso l'iscrizione   in   appositi  elenchi,  gestiti  dalla  struttura  di controllo, delle particelle catastali su cui avviene la coltivazione, dei   coltivatori,   dei   produttori,  dei  condizionatori,  nonche' attraverso  la  denuncia alla struttura di controllo dei quantitativi prodotti,  e'  garantita  la  tracciabilita'  del  prodotto. Tutte le persone,  fisiche  o  giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate  al  controllo  da  parte  della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.
 Art. 5.
 Metodo di ottenimento Densita' di impianto.
 Il  numero delle piante ad ettaro non deve superare le 140 unita' nei  vecchi  impianti  ed arrivare ad un massimo di 180 esemplari nei nuovi impianti.
 Le  concimazioni  possono  avvenire sia nei vecchi castagneti che nei  nuovi impianti, con concimi sia organici sia organo-minerali; in quest'ultimo caso i rapporti N-P-K variano da 2:1:1 ad 1,6:1:1.
 Le  letamazioni  possono  essere  eseguite da marzo a luglio, con cadenza  biennale utilizzando al massimo 400 q.li ad ettaro di letame maturo. Propagazione.
 La   propagazione  dei  «Marroni  del  Monfenera»  deve  avvenire esclusivamente  per via agamica, utilizzando la tecnica dell'innesto. Gli  innesti sono effettuati sia su portainnesti provenienti da cedui sia su piante prodotte da seme.
 Le  marze  utilizzate  per  l'innesto  vengono prelevate, durante l'esecuzione  della  potatura,  da piante di «Marroni del Monfenera». Vengono  raccolti  solo  i  rami  di  un anno di eta', in buono stato sani-tario,  con  gemme senza ferite e senza costolature. Le marze al momento  della  raccolta devono avere una lunghezza massima pari a 30 cm.  Le marze vengono poi raggruppate in fasci, inserite in sacchetti di  polietilene  e  conservate  in  celle  frigorifere  a temperature variabili  tra  i  2  e  4°  C  fino al momento dell'innesto. Per gli innesti vengono utilizzate solo le parti centrali delle marze dove e' presente la gemma. Gli innesti sul ceduo.
 Il  ceduo  utilizzato  per  l'innesto deve essere ben conformato, sano,  esente da attacchi di cancro, di eta' non inferiore a due anni e con diametro variabile tra 1 e 3 cm.
 I  tipi  di  innesto,  che  si eseguono su tali diametri, sono lo spacco  inglese semplice, il doppio spacco inglese, lo spacco pieno e lo zufolo.
 Sono  ammessi  cedui  di  eta'  superiore ai 5 anni, e quindi con polloni  di  diametro compreso tra i 4 e 15 cm. I tipi di innesto che si  eseguono su tali diametri sono lo spacco diametrale e l'innesto a corona. Gli innesti su piante provenienti da seme.
 Il castagneto da frutto viene realizzato procedendo con la semina delle  castagne ed il successivo innesto. Questa tipologia prevede le seguenti  fasi  operative. La castagna viene prelevata dal riccio: se all'interno  del  riccio vi sono tre frutti, la scelta delle castagne per la semina deve escludere quelle al centro del riccio. Le castagne devono  essere  disposte a strati su letti di torba acida all'interno di  cassoni  di  legno dove avviene la germinazione. I letti di torba vengono  nebulizzati  con  acqua per mantenere un livello di umidita' non  inferiore  al  70%  di U.R., al fine di evitare il disseccamento delle  castagne. Durante il periodo invernale i cassoni devono essere tenuti in cantine fresche. La primavera successiva, le castagne, dopo l'emissione della radichetta, vengono poste in buche delle dimensioni di  cm 40\times 40\times 40, e concimate con deposizione sul fondo di letame maturo. Durante il primo anno devono essere effettuate le cure colturali,   tra  le  quali  il  posizionamento  di  schelters  (reti metalliche)  per  evitare  che  le  cortecce  vengano  rosicchiate da caprioli   e  lepri,  l'eliminazione  delle  erbe  che  andrebbero  a soffocare   la   giovane   pianta,   la   pacciamatura  manuale,  con l'accortezza  di liberare dalle eventuali erbe infestanti la zona del colletto onde evitare attacchi fungini. Potatura.
 La   potatura   viene   effettuata  da novembre  a marzo  e  deve interessare   tutta   la   chioma,   andando   ad  eliminare  i  rami soprannumerari,  seccaginosi,  mal conformati, con caratteristiche di dominanza  nonche'  tutte  quelle  parti  che evidenziano attacchi da parte del patogeno fungino agente del cancro corticale (Cryphonectria parasitica).
 La  potatura  viene  eseguita  con  la tecnica del tree-climbing, escludendo  l'utilizzo  di  piattaforme,  anche  in  quelle zone dove l'orografia  del terreno lo permette, in quanto la chioma deve essere sottoposta  ad interventi di taglio anche nelle branche piu' interne. Gli  interventi  devono  portare a forme di chioma espansa al massimo per  permettere  l'utilizzo  piu'  efficiente  di  tutto il biospazio epigeo.  I  tagli  devono  essere  eseguiti in modo da permettere una pronta  cicatrizzazione  da  parte  delle  zone  cambiali. Durante il periodo  della  potatura  si  provvede  anche  a  mantenere pulito il castagneto eliminando tutte le piante selvatiche invasive. Raccolta.
 La  raccolta avviene manualmente dal 15 settembre al 15 novembre, esclusivamente  dopo  la  caduta  del  prodotto  a  terra. E' ammesso l'utilizzo di macchine aspiratrici e raccoglitrici. Cernita, pulizia e calibratura.
 L'operazione  di cernita viene effettuata manualmente. La pulizia e  la  calibratura  vengono  effettuate  successivamente, utilizzando appositi macchinari. Curatura.
 Il   prodotto   che  non  viene  immesso  sul  mercato  entro  le quarantotto  ore  dalla  raccolta subisce il trattamento di curatura. Tale  operazione  consiste  nell'immergere  i «Marroni del Monfenera» nell'acqua  a  temperatura  ambiente,  per un massimo di nove giorni. Successivamente  i «Marroni del Monfenera» vengono tolti dall'acqua e asciugati nell'apposita macchina. Tale fase consente la conservazione del prodotto allo stato fresco per un massimo di 3 mesi.
 Art. 6.
 Legame con l'ambiente
 I  terreni  della  Pedemontana  sono  moderatamente  profondi  ed appartenenti  alle  tipologie  dei Rendzina, dei Rendzina bruni e dei suoli  bruni  acidi.  Il castagno trova il suo habitat principale nei Rendzina   bruni  e  nei  suoli  bruni  acidi.  I  primi  si  trovano localizzati   negli   impluvi   e  nei  depositi  colluviali  e  sono caratterizzati  da una profondita' utile alle radici variabile dai 40 ai   60  cm  e  reazione  da  subacida  in  superficie  a  neutra  in profondita'.  I  suoli  bruni acidi sono invece caratterizzati da una reazione  da  acida  a  molto acida e presentano bassa saturazione in basi.  In  superficie e' presente una lettiera formata da foglie e da rametti,     in    uno    stato    piu'    o    meno    evoluto    di decomposizione/umificazione. Lungo tutto il profilo del terreno vi e' dello  scheletro  costituito da frammenti calcarei medi e grossolani, inalterati.   I  terreni  del  Montello  sono  derivati  dalle  rocce conglomeratiche  poligenetiche  del  substrato  e  caratterizzate  da fenomeni  di  carsismo.  Nel  complesso  il  suolo  del  Montello  e' costituito  da  terreno  acido,  tendenzialmente argilloso, povero in elementi  nutritivi  e con un elevato tasso di mineralizzazione della sostanza organica.
 Sotto  l'aspetto  climatico  e meteorologico, il territorio della Pedemontana  del  Grappa risulta caratterizzato da un clima Subalpino inferiore  -  Iperumido  inferiore.  Il  Montello  rientra  nel clima Montano  inferiore  ed  Umido  superiore,  che risultano essere climi ideali  per  la diffusione del castagno. Le masse di aria provenienti dalla   pianura   risalgono   lungo   i   versanti   delle   Prealpi, caratterizzando  il territorio da abbondanti precipitazioni (le medie annuali superano i 1400 mm).
 L'esposizione  a  sud  dei  versanti prealpini limita l'influenza delle gelate primaverili alle quali il castagno e' sensibile, inoltre le  pendenze  elevate  favoriscono  lo sgrondo delle acque meteoriche limitando il ristagno idrico.
 La  coltivazione  del  castagno  e'  sempre stata un'attivita' di rilevante  importanza sotto l'aspetto energetico, alimentare e per la costruzione  di  manufatti  utili  all'attivita' agricola. Si ricorda l'uso  del  legno  per  pali,  botti,  carbone,  canali per i mulini, travature  per  le  case, e per le roste lungo i torrenti per frenare l'impeto  delle piene autunnali; l'uso della corteccia e degli amenti nella  medicina  popolare;  l'utilizzo del riccio come combustibile e delle  foglie come lettiera per gli animali. Il modo tradizionale per conservare  i  marroni era la ricciaia: le castagne venivano lasciate dentro  ai  ricci,  questi venivano raggruppati in un ammasso coperto dallo  stesso fogliame di castagno per conservarne l'umidita'. A piu' riprese  venivano prelevate le castagne fino al periodo natalizio. Il marrone  del Monfenera veniva utilizzato come integrazione alimentare e  prodotto  di  scambio  per  le  famiglie  residenti  nell'area  di coltivazione.  Dal  punto  di vista culinario i marroni e le castagne sono  utilizzati  sotto  varie forme: secche, bollite, arroste e come farina;  vengono  inoltre utilizzate per la preparazione del risotto, di varie minestre, abbinati ai fagioli, oppure per la preparazione di creme  dolci,  della  polenta,  e  di  biscotti.  Inoltre  i fiori di castagno  sono  molto appetibili alle api, che producono un miele dal caratteristico sapore e colore ambrato.
 La  coltivazione  dei  marroni  del  Monfenera  risale al periodo medievale,  documentata  da  un  atto  del  1351  che  ne regolava la raccolta   tra   i  capifamiglia.  Gran  parte  del  prodotto  veniva trasportato  al  mercato  di  Treviso  e  da  questo,  lungo il Sile, raggiungeva  Venezia. La tutela dei castagneti nell'area dei «Marroni del   Monfenera»  e'  confermata  nelle  fonti  notarili  dei  secoli successivi,  che denunciano alle autorita' competenti i tagli abusivi dei castagneti o la presenza di animali da pascolo fuori stagione che compromettono la raccolta delle castagne.
 Nel  corso dei secoli si sono verificati dei periodi di abbandono dei  castagneti  alternati a delle fasi di assiduo utilizzo del bosco come  risorsa  per  il  rifornimento  di  legna  da  ardere,  per  la produzione  di  frutti  per  l'alimentazione  umana  e  animale e per ricavare  legno  per  usi  industriali.  Una  maggior attenzione alla castanicoltura  si  ha  nella  prima  meta'  dell'800  sotto l'Impero Asburgico,  dove  vengono  messi in evidenza, attraverso gli Atti del catasto,   la   qualita'  e  la  classe  delle  castagne,  a  seconda dell'ubicazione  dei castagneti. Anche con il Regno d'Italia continua la  cura e l'attenzione alla castanicoltura. Nel 1884 risultavano nei distretti  di  Asolo  e Montebelluna (la zona interessata ai «Marroni del  Monfenera»)  coltivati a castagno 1668 ettari di bosco con 9.977 quintali di prodotto. Da un'indagine svolta all'inizio degli anni 80, risulta  che  nel comune di Pederobba erano presenti 45 produttori di marroni  e castagne che praticavano la coltivazione con un impegno di un  certo  numero  di  giornate  all'anno,  continuo,  e con tecniche innovative  ed  appropriate  soprattutto  nella cura delle malattie e nella  potatura finalizzata al recupero degli esemplari malati. Dalla meta'  degli  anni  80, la coltura del castagno risulta in ripresa su tutto  il  territorio  della  Pedemontana  del Grappa e del Montello, grazie  soprattutto  al  sorgere  di  numerose manifestazioni, tra le quali  la  mostra  mercato  dei  Marroni del Monfenera inaugurata nel 1970,  finalizzate alla promozione del castagno come pianta capace di migliorare  l'ambiente ed i boschi, ma soprattutto per valorizzarne i frutti ed i numerosi derivati.
 Art. 7.
 Controlli
 Il  controllo  sulla  conformita' del prodotto al disciplinare e' svolto da una struttura di controllo conformemente a quanto stabilito dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006.
 Art. 8.
 Etichettatura Condizionamento.
 Il  prodotto  deve  essere  condizionato in appositi sacchetti di rete  per  alimenti,  chiusi  ai  lembi  superiori  con un sistema di collatura a caldo o attraverso chiusura con cucitura. Ogni confezione deve     contenere    prodotto    omogeneo    per    categoria.    La commercializzazione  viene eseguita in sacchetti per alimenti a rete, in  confezioni  da  1,  2,  3  (collatura  a  caldo),  5 e 10 Kg (con cucitura).  La commercializzazione non puo' avvenire antecedentemente al 15 settembre di ogni anno. Etichettatura.
 La  confezione reca obbligatoriamente sulla etichetta a caratteri di  stampa chiari e leggibili, oltre al simbolo grafico comunitario e relative  menzioni e alle informazioni corrispondenti ai requisiti di legge le seguenti ulteriori indicazioni:
 «Marroni    del   Monfenera»   seguita   dall'acronimo   D.O.P. (Denominazione  d'Origine Protetta), di dimensioni superiori rispetto a tutte le altre indicazioni che compongono l'etichetta;
 Il   nome,   la   ragione   sociale,  l'indirizzo  dell'azienda confezionatrice;
 La categoria commerciale di appartenenza Extra o I;
 Peso lordo all'origine;
 Logo.
 E'   vietata   l'aggiunta   di   qualsiasi   qualificazione   non espres-samente   prevista.   E'   tuttavia   ammesso   l'utilizzo  di indicazioni che facciano riferimento a marchi privati, purche' questi non  abbiano  significato laudativo o siano tali da trarre in inganno il  consumatore,  dell'indicazione  del  nome  dell'azienda  dai  cui appezzamenti   il  prodotto  deriva,  nonche'  di  altri  riferimenti veritieri  e  documentabili  che  siano  consentiti  dalla  normativa vigente  e  non siano in contrasto con le finalita' e i contenuti del presente  disciplinare.  La designazione «Marroni del Monfenera» deve figurare in lingua italiana. Logo.
 Nel  logo sono rappresentati due ovali scostati uno dall'altro in maniera concentrica.
 Ambedue sono di colore marrone scuro (pantone 412PC e C66 M85 Y97 K73).  All'interno  di  essi  sono  rappresentate  le  colline  della Pedemontana  del  Grappa  formate  da  quattro strati di tonalita' di verde  differente:  la  prima  piu'  piccola si intravede prima della separazione  netta tra le due sponde, e prende il colore verde acceso (pantone 584PC e C12 MO Y79 K6), le altre partendo dall'alto verso il basso prendono delle gradazioni sfumate.
 La  piu' grande collina (ovvero la numero uno a partire dall'alto verso  il  basso) inizia con un verde chiaro (pantone 7488PC e C43 MO Y60  KO),  fino  ad arrivare ad un verde piu' scuro (pantone 7490PC e C45  MO  Y80 K35). La seconda collina (ovvero quella di mezzo) inizia con  la  stessa  tipologia  dell'altra solo che al contrario partendo cioe'  da un colore piu' scuro (pantone 350PC e C82 M51 Y99 K8) verso un  verde  piu'  chiaro (pantone 7490PC e C45 MO Y80 K35). La terza e ultima  collina (quella che tocca la pianura) varia la sua gradazione da  un verde scuro (pantone 574PC e C82 M43 Y91 K7) a uno leggermente piu' chiaro (pantone 7490PC e C79 M31 Y90 K2).
 La pianura che si estende e' divisa dal fiume Piave che scende al centro e taglia il logo in due parti asimmetriche.
 Anch'essa  ha  una  sfumatura  di colore che parte dal verde piu' acido  (pantone  388PC  e C14 MO Y79 KO) fino ad arrivare ad un verde meno vivace (pantone 7495PC e C25 MO Y80 K30).
 Il  fiume  Piave  sgorga  dall'unione delle due colline e risulta avere  a  monte il colore bianco per prendere poi, tramite sfumatura, un azzurro molto chiaro (pantone 522PC e CI5 MO YO K9).
 Due castagni, posti uno alla destra e uno alla sinistra del letto del  fiume,  risultano  essere  colmi  di castagne. Il loro tronco e' marrone  chiaro  (pantone  504PC e C65 M100 Y100 K35), le foglie sono omogeneizzate da un verde brillante (pantone 574PC e C34 MO Y81 K71), e le castagne invece sono giallognole (pantone 389PC e CI7 M2 Y87 KO) e verdi (pantone 375PC e C41MO Y78 KO).
 In  primo  piano  troviamo  dei marroni che escono dai ricci, che sono  adagiati su due foglie di castagno. I ricci sono due e di color marrone  chiaro  (pantone  181PC e CO M74 Y100 K47), le castagne sono dieci  in  tutto e risultano marrone medio scuro (pantone 504PC e C65 M100 Y100 K35), il cuore delle castagne e' color giallo ocra (pantone 1215PC e CO M9 Y45 KO), mentre l'interno concavo del riccio e' giallo (pantone  728PC  e CO M21 Y48 K10). Le foglie che avvolgono il quadro autunnale  sono  verde  scuro  (pantone  350PC e C79 MO Y100 K75). Il tutto  fuoriesce  leggermente  dal contorno ovale con direzione verso sinistra.
 La  scritta  «Marroni  del  Monfenera»  D.O.P.  su  fondo  bianco sovrasta  il logo e ne ripercorre la forma geometrica, e' scritta col font TIMES Grassetto colore nero.
 
 ---->  Vedere Logo a pag. 26 della G.U.  <----
 Art. 9.
 Prodotti trasformati
 I  prodotti  per  la  cui  preparazione  e'  utilizzata la D.O.P. «Marroni  del Monfenera», anche a seguito di processi di elaborazione e  di trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni recanti  il  riferimento alla detta denominazione senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che:
 il  prodotto  a  denominazione protetta, certificato come tale, costituisca  il  componente esclusivo della categoria merceologica di appartenenza;
 gli  utilizzatori  del  prodotto a denominazione protetta siano autorizzati  dai  titolari  del  diritto  di proprieta' intellettuale conferito  dalla  registrazione  della D.O.P. «Marroni del Monfenera» riuniti  in  Consorzio  incaricato  alla  tutela  dal Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali.  Lo  stesso  Consorzio incaricato  provvede  anche  ad  iscriverli in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso della denominazione protetta. In assenza di un  consorzio  di  tutela  incaricato,  le  predette funzioni saranno svolte  dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in quanto autorita' nazionale preposta all'attuazione del regolamento (CE) n. 510/2006.
 |  |  |  |  |