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| Gazzetta n. 272 del 22 novembre 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |  | DECRETO 21 giugno 2006 |  | Disposizioni   per   l'attuazione   del   regime  temporaneo  per  la ristrutturazione dell'industria dello zucchero. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI 
 Visto   il  regolamento  (CE)  )  n.  320/2006  del  Consiglio  del 20 febbraio   2006   relativo   a   un   regime   temporaneo  per  la ristrutturazione   dell'industria  dello  zucchero  nella  Comunita', pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione  europea L 58 del 28 febbraio 2006;
 Visto   il  regolamento  della  Commissione  recante  modalita'  di applicazione   di   un  regime  temporaneo  per  la  ristrutturazione dell'industria  dello  zucchero  nella  Comunita'  europea, approvato nella riunione del Comitato di gestione FEOGA dell'8 giugno 2006 e in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea;
 Vista  l'intesa  della  Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e Bolzano del 20 aprile 2006, n. 2581, relativa alle misure attuative della riforma della PAC nel settore dello zucchero;
 Vista la lettera del 4 maggio 2006 con la quale «Eridania Sadam» ha avviato   le   consultazioni  di  cui  all'art.  3,  paragrafo 2  del regolamento (CE) n. 320/2006;
 Vista  la lettera del 4 maggio 2006 con la quale «Co.Pro.B - Italia zuccheri»  ha avviato le consultazioni di cui all'art. 3, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 320/2006;
 Vista  la  lettera  del  5 maggio  2006 con la quale la «S.F.I.R. - Societa' fondiaria industriale romagnola» ha avviato le consultazioni di cui all'art. 3, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 320/2006;
 Viste  le  comunicazioni  in  data  8 giugno 2006, 14 giugno 2006 e 20 giugno  2006,  rispettivamente di «Co.Pro.B - Italia zuccheri», di «Eridania  Sadam»  e  di  «S.F.I.R.  - Societa' fondiaria industriale romagnola», recanti il risultato delle sopra citate consultazioni;
 Visti  i  verbali  delle  riunioni di consultazione, effettuate dal Ministero  delle  politiche  agricole,  alimentari  e forestali con i rappresentanti  dei  bieticoltori  e  dei contoterzisti di macchinari specializzati  per la bieticoltura, in data 9 giugno 2006 e 19 giugno 2006;
 Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, concernente la soppressione dell'organismo pagatore e l'istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
 Ritenuto  di  dover  adottare  la  decisione  di  cui  all'art.  3, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 320/2006; &a;  Ritenuto  di dover concedere l'aiuto secondo criteri oggettivi e non  discriminatori,  tenendo  conto  delle  perdite  risultanti  dal processo di ristrutturazione;
 Ritenuto di dover adottare disposizioni per consentire alle imprese saccarifere  interessate  di  presentare  la  domanda  di  aiuto alla ristrutturazione;
 Decreta:
 Art. 1. Quota  di  aiuto  alla  ristrutturazione  riservata ai coltivatori di
 barbabietola da zucchero e ai fornitori di macchinari
 1. La quota di cui all'art. 3, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 320/2006   del   Consiglio   e'   pari   al   10%   dell'aiuto   alla ristrutturazione spettante alle imprese saccarifere per tonnellata di quota rinunciata ed e' ripartita come segue:
 a) per  il  40%  ai  coltivatori  di barbabietola da zucchero che dimostrino  di  aver  fornito  tale prodotto nel periodo definito nel successivo comma 2;
 b) per  il 60% ai fornitori di macchinari, privati o imprese, che dimostrino  di  aver  lavorato  con  i loro macchinari agricoli per i coltivatori   di   barbabietola  da  zucchero  e  ai  coltivatori  di barbabietola  da  zucchero  proprietari dei macchinari specializzati, nel periodo definito nel successivo comma 2.
 2.  Il  periodo  da prendere in considerazione per il calcolo della media  dei  dati  produttivi  e'  rappresentato dalle tre campagne di commercializzazione  che  precedono quella nella quale e' avvenuta la rinuncia della quota.
 3.    La    ripartizione    della   percentuale   dell'aiuto   alla ristrutturazione riservato ai coltivatori di barbabietola da zucchero e ai fornitori di macchinari, di cui al comma 1, e' determinata sulla base dei seguenti criteri oggettivi e non discriminatori:
 a) per  i  coltivatori  di  barbabietola  da zucchero, l'aiuto e' commisurato   alla  differenza  tra  il  quantitativo  di  saccarosio consegnato  in  media nel periodo di cui al comma 2 e il quantitativo consegnato  nella  campagna di commercializzazione in cui e' avvenuta la  rinuncia  della  quota,  al  netto della produzione eventualmente riportata;
 b) per i fornitori e i coltivatori di barbabietola proprietari di macchinari,  l'aiuto  e'  commisurato  alla  perdita  di  valore  dei macchinari  specializzati  per  la bieticoltura, che non possono piu' essere  utilizzati  per  altri  scopi. Sono presi in considerazione i macchinari  di  eta'  non superiore agli otto anni, con una riduzione del  valore  a  nuovo  del  12,5%  per  ogni  anno  di vetusta' e con priorita'  basata  sul  livello  tecnologico  del  parco  macchine, a condizione  che sia fornita la prova del loro utilizzo nel periodo di cui al precedente comma 2.
 |  |  |  | Art. 2. Pagamenti ai coltivatori di barbabietole e ai contoterzisti
 1.  Il  pagamento  dell'aiuto  ai  coltivatori di barbabietola e ai fornitori   di   macchinari,   di   cui  all'art.  1,  e'  effettuato dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA).
 2.  L'AGEA,  nel  rispetto  della  ripartizione  di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b), provvedera' a determinare l'ammontare della quota  dell'aiuto  alla  ristrutturazione spettante ai coltivatori di barbabietola  e  ai  fornitori  di  macchinari sulla base dei criteri stabiliti nell'art. 1 del presente decreto, in accordo con i principi stabiliti dalla normativa comunitaria citata nelle premesse.
 3.  Con  successivo  provvedimento  ministeriale  si  procedera'  a determinare  le  modalita' di presentazione delle domande della quota di  aiuto,  di  cui  all'art. 1, nonche' la documentazione a supporto delle domande.
 |  |  |  | Art. 3. Termine  ultimo  per  l'adempimento  degli  obblighi  a  carico delle imprese saccarifere
 1.  Il termine ultimo per lo smantellamento totale o parziale degli impianti   di   produzione   di  zucchero  e  isoglucosio  e  per  la realizzazione  del  piano  sociale  e  del  piano  ambientale  di cui all'art.  3,  paragrafo 3,  lettera c),  e  all'art.  3, paragrafo 4, lettera c) del regolamento (CE) n. 320/2006 e' il 30 settembre 2010.
 2.  Le  imprese  di  produzione  di  zucchero  e isoglucosio, nella realizzazione  del  piano  sociale  e  del piano ambientale di cui al comma precedente,  dovranno  rispettare  la  normativa  comunitaria e nazionale,  nonche'  la  normativa  regionale  e locale in vigore nei territori  ove  sono  localizzati  gli  impianti oggetto del piano di ristrutturazione.
 |  |  |  | Art. 4. Presentazione delle domande di aiuto alla ristrutturazione
 1.  Le  domande  di  aiuto  alla  ristrutturazione  possono  essere presentate  a  mano  dalle imprese saccarifere interessate in duplice copia  cartacea  presso  la  portineria del Ministero delle politiche agricole,  alimentari  e  forestali,  via  XX Settembre, 20 - Roma, a partire dalle ore 00,00 del giorno 1° luglio 2006.
 2.  Le  domande  di  aiuto  alla ristrutturazione saranno esaminate sulla  base  della  data e dell'ora di consegna, quali risultanti dal timbro apposto all'atto della ricezione.
 Il  presente  decreto  sara' trasmesso agli organi di controllo per gli  adempimenti  di  competenza e sara' pubblicato sul sito Internet del  Ministero  delle  politiche  agricole,  alimentari e forestali e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 21 giugno 2006
 Il Ministro: De Castro
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