Gazzetta n. 272 del 22 novembre 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 21 giugno 2006
Disposizioni per l'attuazione del regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) ) n. 320/2006 del Consiglio del 20 febbraio 2006 relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunita', pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 58 del 28 febbraio 2006;
Visto il regolamento della Commissione recante modalita' di applicazione di un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunita' europea, approvato nella riunione del Comitato di gestione FEOGA dell'8 giugno 2006 e in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea;
Vista l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 20 aprile 2006, n. 2581, relativa alle misure attuative della riforma della PAC nel settore dello zucchero;
Vista la lettera del 4 maggio 2006 con la quale «Eridania Sadam» ha avviato le consultazioni di cui all'art. 3, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 320/2006;
Vista la lettera del 4 maggio 2006 con la quale «Co.Pro.B - Italia zuccheri» ha avviato le consultazioni di cui all'art. 3, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 320/2006;
Vista la lettera del 5 maggio 2006 con la quale la «S.F.I.R. - Societa' fondiaria industriale romagnola» ha avviato le consultazioni di cui all'art. 3, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 320/2006;
Viste le comunicazioni in data 8 giugno 2006, 14 giugno 2006 e 20 giugno 2006, rispettivamente di «Co.Pro.B - Italia zuccheri», di «Eridania Sadam» e di «S.F.I.R. - Societa' fondiaria industriale romagnola», recanti il risultato delle sopra citate consultazioni;
Visti i verbali delle riunioni di consultazione, effettuate dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali con i rappresentanti dei bieticoltori e dei contoterzisti di macchinari specializzati per la bieticoltura, in data 9 giugno 2006 e 19 giugno 2006;
Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, concernente la soppressione dell'organismo pagatore e l'istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Ritenuto di dover adottare la decisione di cui all'art. 3, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 320/2006; &a; Ritenuto di dover concedere l'aiuto secondo criteri oggettivi e non discriminatori, tenendo conto delle perdite risultanti dal processo di ristrutturazione;
Ritenuto di dover adottare disposizioni per consentire alle imprese saccarifere interessate di presentare la domanda di aiuto alla ristrutturazione;
Decreta:
Art. 1. Quota di aiuto alla ristrutturazione riservata ai coltivatori di
barbabietola da zucchero e ai fornitori di macchinari
1. La quota di cui all'art. 3, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio e' pari al 10% dell'aiuto alla ristrutturazione spettante alle imprese saccarifere per tonnellata di quota rinunciata ed e' ripartita come segue:
a) per il 40% ai coltivatori di barbabietola da zucchero che dimostrino di aver fornito tale prodotto nel periodo definito nel successivo comma 2;
b) per il 60% ai fornitori di macchinari, privati o imprese, che dimostrino di aver lavorato con i loro macchinari agricoli per i coltivatori di barbabietola da zucchero e ai coltivatori di barbabietola da zucchero proprietari dei macchinari specializzati, nel periodo definito nel successivo comma 2.
2. Il periodo da prendere in considerazione per il calcolo della media dei dati produttivi e' rappresentato dalle tre campagne di commercializzazione che precedono quella nella quale e' avvenuta la rinuncia della quota.
3. La ripartizione della percentuale dell'aiuto alla ristrutturazione riservato ai coltivatori di barbabietola da zucchero e ai fornitori di macchinari, di cui al comma 1, e' determinata sulla base dei seguenti criteri oggettivi e non discriminatori:
a) per i coltivatori di barbabietola da zucchero, l'aiuto e' commisurato alla differenza tra il quantitativo di saccarosio consegnato in media nel periodo di cui al comma 2 e il quantitativo consegnato nella campagna di commercializzazione in cui e' avvenuta la rinuncia della quota, al netto della produzione eventualmente riportata;
b) per i fornitori e i coltivatori di barbabietola proprietari di macchinari, l'aiuto e' commisurato alla perdita di valore dei macchinari specializzati per la bieticoltura, che non possono piu' essere utilizzati per altri scopi. Sono presi in considerazione i macchinari di eta' non superiore agli otto anni, con una riduzione del valore a nuovo del 12,5% per ogni anno di vetusta' e con priorita' basata sul livello tecnologico del parco macchine, a condizione che sia fornita la prova del loro utilizzo nel periodo di cui al precedente comma 2.
 
Art. 2.
Pagamenti ai coltivatori di barbabietole e ai contoterzisti
1. Il pagamento dell'aiuto ai coltivatori di barbabietola e ai fornitori di macchinari, di cui all'art. 1, e' effettuato dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA).
2. L'AGEA, nel rispetto della ripartizione di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b), provvedera' a determinare l'ammontare della quota dell'aiuto alla ristrutturazione spettante ai coltivatori di barbabietola e ai fornitori di macchinari sulla base dei criteri stabiliti nell'art. 1 del presente decreto, in accordo con i principi stabiliti dalla normativa comunitaria citata nelle premesse.
3. Con successivo provvedimento ministeriale si procedera' a determinare le modalita' di presentazione delle domande della quota di aiuto, di cui all'art. 1, nonche' la documentazione a supporto delle domande.
 
Art. 3. Termine ultimo per l'adempimento degli obblighi a carico delle
imprese saccarifere
1. Il termine ultimo per lo smantellamento totale o parziale degli impianti di produzione di zucchero e isoglucosio e per la realizzazione del piano sociale e del piano ambientale di cui all'art. 3, paragrafo 3, lettera c), e all'art. 3, paragrafo 4, lettera c) del regolamento (CE) n. 320/2006 e' il 30 settembre 2010.
2. Le imprese di produzione di zucchero e isoglucosio, nella realizzazione del piano sociale e del piano ambientale di cui al comma precedente, dovranno rispettare la normativa comunitaria e nazionale, nonche' la normativa regionale e locale in vigore nei territori ove sono localizzati gli impianti oggetto del piano di ristrutturazione.
 
Art. 4.
Presentazione delle domande di aiuto alla ristrutturazione
1. Le domande di aiuto alla ristrutturazione possono essere presentate a mano dalle imprese saccarifere interessate in duplice copia cartacea presso la portineria del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, via XX Settembre, 20 - Roma, a partire dalle ore 00,00 del giorno 1° luglio 2006.
2. Le domande di aiuto alla ristrutturazione saranno esaminate sulla base della data e dell'ora di consegna, quali risultanti dal timbro apposto all'atto della ricezione.
Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e sara' pubblicato sul sito Internet del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 giugno 2006
Il Ministro: De Castro
 
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