| 
| Gazzetta n. 272 del 22 novembre 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  | DECRETO 14 novembre 2006 |  | Codificazione,  modalita'  e tempi per l'attuazione del SIOPE per gli enti  locali  (articolo 28, comma 5, legge 27 dicembre 2002, n. 289 e articolo  1,  comma 79,  legge 30 dicembre 2004, n. 311). (Decreto n. 135553). |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista  la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)»;
 Visto  il  comma 5 dell'art. 28 della citata legge n. 289 del 2002, che prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza  unificata  di  cui  all'art.  8  del  decreto legislativo 28 agosto   1997,   n.   281,  stabilisce,  con  propri  decreti,  la codificazione,   le  modalita'  e  i  tempi  per  l'attuazione  delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dello stesso art. 28;
 Visto  il  comma 3  del medesimo art. 28 il quale prevede che tutti gli  incassi e i pagamenti, e i dati di competenza economica rilevati dalle  amministrazioni pubbliche devono essere codificati con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale;
 Visto  il  comma 4  dello  stesso art. 28 che prevede che le banche incaricate  dei  servizi di tesoreria e di cassa e gli uffici postali che  svolgono  analoghi servizi non possono accettare disposizioni di pagamento prive della codificazione di cui al comma 5;
 Visto  il  comma 161  dell'art.  1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266,  che  prevede che sono tenute alla codificazione di cui all'art. 28,  commi 3,  4  e  5,  della  citata  legge  n.  289  del  2002, le amministrazioni   inserite   nel   conto   economico   consolidato  e individuate   annualmente   nell'elenco   pubblicato  dall'ISTAT,  in applicazione  di  quanto  stabilito dall'art. 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
 Visto  il  decreto  del  Ministro dell'economia e delle finanze del 18 febbraio 2005 concernente la codificazione, le modalita' e i tempi per l'attuazione del SIOPE per gli enti locali;
 Ritenuto  di  dover  adeguare  la codificazione prevista dal citato decreto  del  18 febbraio  2005 alle esigenze manifestatasi nel corso della   sperimentazione  e  dei  primi  mesi  di  applicazione  della codifica;
 Visto  il  decreto  legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali);
 Vista  la  determinazione  del  Ragioniere  Generale dello Stato n. 0042786 del 30 marzo 2004 con la quale sono stati costituiti distinti Gruppi  di lavoro con il compito di predisporre gli schemi di decreti ministeriali  di  cui  al  comma 5  del  richiamato  art.  28  e,  in particolare,  l'art.  3  che  istituisce  il  gruppo di lavoro per la codificazione  degli  incassi  e  dei  pagamenti  degli  enti locali, composto  da  rappresentanti  delle  Amministrazioni centrali e delle Amministrazioni locali;
 Considerato  che  il  gruppo  di  lavoro,  anche  sulla  base delle proposte    presentate    dagli   enti   locali   partecipanti   alla sperimentazione,    ha   predisposto   lo   schema   riguardante   la codificazione  degli  incassi  e  dei  pagamenti  degli  enti locali, approvato all'unanimita' nel corso della seduta del 15 maggio 2006;
 Ritenuto  di  dare  corso al decreto ministeriale secondo lo schema predisposto dal predetto gruppo di lavoro;
 Sentita  la  Conferenza  unificata  di  cui  all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
 Decreta:
 Art. 1.
 Attivita' degli enti locali
 1. Al  fine  di  consentire  il  monitoraggio  dei conti pubblici e verificarne la rispondenza alle condizioni dell'art. 104 del Trattato istitutivo  della  Comunita'  europea  e  delle norme conseguenti, le province,  i  comuni,  le  citta' metropolitane e le unioni di comuni indicano  sui  titoli  di  entrata  e  di  spesa  i codici gestionali previsti dagli allegati «A/1» e «B» al presente decreto. Le comunita' montane,  le  comunita'  isolane  e  gli  altri  enti locali indicati dall'art.   2   del  decreto  legislativo  18 agosto  2000,  n.  267, individuati   nell'elenco   annualmente   pubblicato   dall'ISTAT  in applicazione  di  quanto  stabilito dall'art. 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, indicano sui titoli di entrata e di spesa i codici  gestionali  previsti  dagli  allegati «A/2» e «B» al presente decreto.
 2.  I codici gestionali integrano il sistema di codifica dei titoli contabili di entrata e di spesa, previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente  della  Repubblica  31 gennaio  1996,  n.  194.  Il codice gestionale  da  indicare  su  ogni  titolo di entrata o di spesa deve essere individuato solo tra quelli previsti per la voce economica cui il titolo si riferisce.
 3.  Al  fine  di garantire una corretta applicazione della codifica gestionale gli enti locali di cui al comma 1:
 provvedono ad una tempestiva regolarizzazione delle riscossioni e dei  pagamenti  effettuati in assenza dell'ordinativo di incasso e di pagamento, evitando l'imputazione provvisoria ai capitoli inerenti le entrate e le spese per partite di giro;
 uniformano  la  codificazione  alle istruzioni del «Glossario dei codici  gestionali» e alle indicazioni fornite dal Dipartimento della Ragioneria  Generale  dello Stato, in presenza di una riscontrata non corretta   applicazione   della   codifica.  La  nuova  versione  del «Glossario dei codici gestionali» verra' pubblicata sul sito internet www.siope.tesoro.it  entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale;
 applicano  i  codici  gestionali evitando l'adozione del criterio della prevalenza;
 attribuiscono  ai  residui  esistenti alla data di adozione della nuova  codifica  il  codice  gestionale  piu'  attinente  tra  quelli previsti  per  la voce economica di bilancio alla quale il residuo e' imputato.  Tale  modalita'  di  attribuzione  e'  limitata ai residui esistenti  alla  suddetta  data, imputati in bilancio secondo criteri diversi da quelli previsti dal presente decreto;
 comunicano alla Ragioneria provinciale dello Stato competente per territorio  il  nome  e  l'indirizzo di posta elettronica del proprio referente  SIOPE.  La  prima  segnalazione  del  referente SIOPE deve essere inviata entro il 31 dicembre 2006.
 |  |  |  | Art. 2. Modalita' di acquisizione dati
 1. Le  banche  incaricate  dei  servizi  di  tesoreria e gli uffici postali  che  svolgono  analoghi  servizi,  in  seguito indicati come «tesorieri»,  non possono accettare mandati di pagamento e ordinativi di incasso privi del codice gestionale.
 2.  Le  informazioni  codificate  sono trasmesse quotidianamente al SIOPE tramite i tesorieri, secondo le Regole di colloquio tesorieri - Banca d'Italia, consultabili sul sito internet www.siope.tesoro.it
 3.  Ai  fini  della trasmissione dei dati al SIOPE, ciascun ente e' identificato  da  un codice-ente assegnato dall'Istituto nazionale di statistica     (ISTAT),     consultabile     sul     sito    internet www.siope.tesoro.it.  I  tesorieri  degli  enti  di nuova istituzione chiedono  il  codice-ente  alla sede provinciale della Banca d'Italia competente  per  territorio,  attraverso  la comunicazione del codice fiscale e della legge o del provvedimento istitutivo.
 4.  Gli  incassi  effettuati,  ai sensi della normativa vigente, in assenza  di  ordinativo di incasso, sono codificati dai tesorieri con il  codice previsto per gli «incassi in attesa di regolarizzazione» o per  «gli  incassi  da  regolarizzare  derivanti  da anticipazioni di cassa».  A  seguito dell'emissione dei relativi ordinativi di incasso da parte dell'ente, tali codici sono sostituiti da quelli definitivi.
 5.  I  pagamenti  effettuati,  ai sensi della normativa vigente, in assenza di mandato di pagamento, sono codificati dai tesorieri con il codice previsto per i «pagamenti in attesa di regolarizzazione» o per «i   pagamenti   da   regolarizzare  derivanti  dal  reintegro  delle anticipazioni  di  cassa».  A  seguito  dell'emissione  dei  relativi mandati  di pagamento da parte dell'ente, tali codici sono sostituiti da quelli definitivi.
 6.  Entro  il  giorno  20  di ogni mese, i tesorieri trasmettono al SIOPE  informazioni codificate sulla consistenza delle disponibilita' liquide  dei  singoli  enti alla fine del mese precedente, secondo lo schema previsto all'allegato «C» al presente decreto. Entro lo stesso termine  gli enti locali comunicano le informazioni sulla consistenza delle  disponibilita'  finanziarie  depositate,  alla  fine  del mese precedente,  presso  altri  istituti di credito al loro tesoriere che provvede alla trasmissione di tali dati al SIOPE.
 |  |  |  | Art. 3. Accesso al SIOPE
 1. Ciascun ente locale accede alle informazioni codificate relative alla  propria  gestione, nonche' a tutte le informazioni presenti sul SIOPE  riguardanti  gli altri enti e alle elaborazioni prodotte anche sulla base delle richieste dalle Associazioni degli enti.
 2. Le modalita' tecniche di accesso al SIOPE sono indicate sul sito internet www.siope.tesoro.it
 3.   La   Banca  d'Italia  e'  il  gestore  del  SIOPE  e  provvede all'attivita' necessaria all'accesso alle informazioni codificate, in conformita'  alle  disposizioni previste dal presente decreto e sulla base  delle  autorizzazioni  che verranno rilasciate dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.
 |  |  |  | Art. 4. Disposizioni finali e transitorie
 1. Le  disposizioni  del  presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2007 e cessano di avere efficacia quelle contenute nel precedente decreto.
 2.  Il  presente  decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 14 novembre 2006
 Il Ministro: Padoa Schioppa
 |  |  |  | Allegato A/1 
 ----> vedere allegato da pag. 7 a pag. 15 del S.O. <----
 |  |  |  | Allegato A/2 
 ----> vedere allegato da pag. 16 a pag. 23 del S.O. <----
 |  |  |  | Allegato B 
 ----> vedere allegato da pag. 24 a pag. 32 del S.O. <----
 |  |  |  | Allegato C 
 ----> vedere allegato a pag. 33 del S.O. <----
 |  |  |  |  |