Gazzetta n. 272 del 22 novembre 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 14 novembre 2006
Codificazione, modalita' e tempi per l'attuazione del SIOPE per gli enti locali (articolo 28, comma 5, legge 27 dicembre 2002, n. 289 e articolo 1, comma 79, legge 30 dicembre 2004, n. 311). (Decreto n. 135553).

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)»;
Visto il comma 5 dell'art. 28 della citata legge n. 289 del 2002, che prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, stabilisce, con propri decreti, la codificazione, le modalita' e i tempi per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dello stesso art. 28;
Visto il comma 3 del medesimo art. 28 il quale prevede che tutti gli incassi e i pagamenti, e i dati di competenza economica rilevati dalle amministrazioni pubbliche devono essere codificati con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale;
Visto il comma 4 dello stesso art. 28 che prevede che le banche incaricate dei servizi di tesoreria e di cassa e gli uffici postali che svolgono analoghi servizi non possono accettare disposizioni di pagamento prive della codificazione di cui al comma 5;
Visto il comma 161 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che prevede che sono tenute alla codificazione di cui all'art. 28, commi 3, 4 e 5, della citata legge n. 289 del 2002, le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato e individuate annualmente nell'elenco pubblicato dall'ISTAT, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 18 febbraio 2005 concernente la codificazione, le modalita' e i tempi per l'attuazione del SIOPE per gli enti locali;
Ritenuto di dover adeguare la codificazione prevista dal citato decreto del 18 febbraio 2005 alle esigenze manifestatasi nel corso della sperimentazione e dei primi mesi di applicazione della codifica;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali);
Vista la determinazione del Ragioniere Generale dello Stato n. 0042786 del 30 marzo 2004 con la quale sono stati costituiti distinti Gruppi di lavoro con il compito di predisporre gli schemi di decreti ministeriali di cui al comma 5 del richiamato art. 28 e, in particolare, l'art. 3 che istituisce il gruppo di lavoro per la codificazione degli incassi e dei pagamenti degli enti locali, composto da rappresentanti delle Amministrazioni centrali e delle Amministrazioni locali;
Considerato che il gruppo di lavoro, anche sulla base delle proposte presentate dagli enti locali partecipanti alla sperimentazione, ha predisposto lo schema riguardante la codificazione degli incassi e dei pagamenti degli enti locali, approvato all'unanimita' nel corso della seduta del 15 maggio 2006;
Ritenuto di dare corso al decreto ministeriale secondo lo schema predisposto dal predetto gruppo di lavoro;
Sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Decreta:
Art. 1.
Attivita' degli enti locali
1. Al fine di consentire il monitoraggio dei conti pubblici e verificarne la rispondenza alle condizioni dell'art. 104 del Trattato istitutivo della Comunita' europea e delle norme conseguenti, le province, i comuni, le citta' metropolitane e le unioni di comuni indicano sui titoli di entrata e di spesa i codici gestionali previsti dagli allegati «A/1» e «B» al presente decreto. Le comunita' montane, le comunita' isolane e gli altri enti locali indicati dall'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, individuati nell'elenco annualmente pubblicato dall'ISTAT in applicazione di quanto stabilito dall'art. 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, indicano sui titoli di entrata e di spesa i codici gestionali previsti dagli allegati «A/2» e «B» al presente decreto.
2. I codici gestionali integrano il sistema di codifica dei titoli contabili di entrata e di spesa, previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194. Il codice gestionale da indicare su ogni titolo di entrata o di spesa deve essere individuato solo tra quelli previsti per la voce economica cui il titolo si riferisce.
3. Al fine di garantire una corretta applicazione della codifica gestionale gli enti locali di cui al comma 1:
provvedono ad una tempestiva regolarizzazione delle riscossioni e dei pagamenti effettuati in assenza dell'ordinativo di incasso e di pagamento, evitando l'imputazione provvisoria ai capitoli inerenti le entrate e le spese per partite di giro;
uniformano la codificazione alle istruzioni del «Glossario dei codici gestionali» e alle indicazioni fornite dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, in presenza di una riscontrata non corretta applicazione della codifica. La nuova versione del «Glossario dei codici gestionali» verra' pubblicata sul sito internet www.siope.tesoro.it entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale;
applicano i codici gestionali evitando l'adozione del criterio della prevalenza;
attribuiscono ai residui esistenti alla data di adozione della nuova codifica il codice gestionale piu' attinente tra quelli previsti per la voce economica di bilancio alla quale il residuo e' imputato. Tale modalita' di attribuzione e' limitata ai residui esistenti alla suddetta data, imputati in bilancio secondo criteri diversi da quelli previsti dal presente decreto;
comunicano alla Ragioneria provinciale dello Stato competente per territorio il nome e l'indirizzo di posta elettronica del proprio referente SIOPE. La prima segnalazione del referente SIOPE deve essere inviata entro il 31 dicembre 2006.
 
Art. 2.
Modalita' di acquisizione dati
1. Le banche incaricate dei servizi di tesoreria e gli uffici postali che svolgono analoghi servizi, in seguito indicati come «tesorieri», non possono accettare mandati di pagamento e ordinativi di incasso privi del codice gestionale.
2. Le informazioni codificate sono trasmesse quotidianamente al SIOPE tramite i tesorieri, secondo le Regole di colloquio tesorieri - Banca d'Italia, consultabili sul sito internet www.siope.tesoro.it
3. Ai fini della trasmissione dei dati al SIOPE, ciascun ente e' identificato da un codice-ente assegnato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), consultabile sul sito internet www.siope.tesoro.it. I tesorieri degli enti di nuova istituzione chiedono il codice-ente alla sede provinciale della Banca d'Italia competente per territorio, attraverso la comunicazione del codice fiscale e della legge o del provvedimento istitutivo.
4. Gli incassi effettuati, ai sensi della normativa vigente, in assenza di ordinativo di incasso, sono codificati dai tesorieri con il codice previsto per gli «incassi in attesa di regolarizzazione» o per «gli incassi da regolarizzare derivanti da anticipazioni di cassa». A seguito dell'emissione dei relativi ordinativi di incasso da parte dell'ente, tali codici sono sostituiti da quelli definitivi.
5. I pagamenti effettuati, ai sensi della normativa vigente, in assenza di mandato di pagamento, sono codificati dai tesorieri con il codice previsto per i «pagamenti in attesa di regolarizzazione» o per «i pagamenti da regolarizzare derivanti dal reintegro delle anticipazioni di cassa». A seguito dell'emissione dei relativi mandati di pagamento da parte dell'ente, tali codici sono sostituiti da quelli definitivi.
6. Entro il giorno 20 di ogni mese, i tesorieri trasmettono al SIOPE informazioni codificate sulla consistenza delle disponibilita' liquide dei singoli enti alla fine del mese precedente, secondo lo schema previsto all'allegato «C» al presente decreto. Entro lo stesso termine gli enti locali comunicano le informazioni sulla consistenza delle disponibilita' finanziarie depositate, alla fine del mese precedente, presso altri istituti di credito al loro tesoriere che provvede alla trasmissione di tali dati al SIOPE.
 
Art. 3.
Accesso al SIOPE
1. Ciascun ente locale accede alle informazioni codificate relative alla propria gestione, nonche' a tutte le informazioni presenti sul SIOPE riguardanti gli altri enti e alle elaborazioni prodotte anche sulla base delle richieste dalle Associazioni degli enti.
2. Le modalita' tecniche di accesso al SIOPE sono indicate sul sito internet www.siope.tesoro.it
3. La Banca d'Italia e' il gestore del SIOPE e provvede all'attivita' necessaria all'accesso alle informazioni codificate, in conformita' alle disposizioni previste dal presente decreto e sulla base delle autorizzazioni che verranno rilasciate dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.
 
Art. 4.
Disposizioni finali e transitorie
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2007 e cessano di avere efficacia quelle contenute nel precedente decreto.
2. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 novembre 2006
Il Ministro: Padoa Schioppa
 
Allegato A/1

----> vedere allegato da pag. 7 a pag. 15 del S.O. <----
 
Allegato A/2

----> vedere allegato da pag. 16 a pag. 23 del S.O. <----
 
Allegato B

----> vedere allegato da pag. 24 a pag. 32 del S.O. <----
 
Allegato C

----> vedere allegato a pag. 33 del S.O. <----
 
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