| Con   decreto   ministeriale  n.  557/P.A.S.12327-XV.J(3343)  del 31 ottobre 2006, i manufatti esplosivi denominati: NIGHT CAT FIRE 80 (massa netta g 350);
 NIGHT CAT FIRE 85 (massa netta g 530);
 NIGHT CAT FIRE 100 (massa netta g 900);
 NIGHT CAT FIRE 130 (massa netta g 1850);
 NIGHT CAT FIRE 160 (massa netta g 3500);
 NIGHT SUPER CAT FIRE 210 (massa netta g 5300);
 NIGHT & DAY CAT FIRE 100 (massa netta g 690);
 NIGHT & DAY CAT FIRE 125 (massa netta g 1500);
 NIGHT & DAY CAT FIRE 130 (massa netta g 1600);
 NIGHT & DAY CAT FIRE 150 (massa netta g 2450);
 NIGHT & DAY CAT FIRE 160 (massa netta g 2600), sono  riconosciuti, su istanza della sig.ra Casilo Speranza, titolare di  fabbrica  di  fuochi  artificiali in Saviano (Napoli) - localita' Fusariello,  ai  sensi  del  combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera a)  del  decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53  del  testo  unico  delle  leggi  di  Pubblica  sicurezza  e  sono classificati  nella  IV categoria dell'allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.
 La  produzione,  l'importazione,  il  deposito  e l'immissione in commercio  dei  predetti  manufatti  e'  soggetta  agli  obblighi  di etichettatura  previsti,  oltre  che  dal  testo unico delle leggi di Pubblica  sicurezza  e  dalle  conseguenti  disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.
 Avverso    il   presente   provvedimento   e'   ammesso   ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al  Presidente  della  Repubblica,  rispettivamente  entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.
 Con   decreto   ministeriale   n.  557/P.A.S.3903-XV.J(3244)  del 31 ottobre  2006,  il  manufatto  esplosivo  denominato «STUTATA C210 GIORNO  PAOLELLI»  (massa  netta  g 5700) e' riconosciuto, su istanza della   sig.ra   Mattei  Lorenza,  titolare  di  fabbrica  di  fuochi artificiali  in  Tagliacozzo  (L'Aquila)  -  localita' La Rifolta, ai sensi  del  combinato  disposto  dell'art. 1, comma 3, lettera a) del decreto  legislativo  2 gennaio  1997,  n. 7 e dell'art. 53 del testo unico  delle  leggi  di  Pubblica  sicurezza  e classificato nella IV categoria  dell'allegato  «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.
 La  produzione,  l'importazione,  il  deposito  e l'immissione in commercio  del  predetto  manufatto  e'  soggetta  agli  obblighi  di etichettatura  previsti,  oltre  che  dal  testo unico delle leggi di Pubblica  sicurezza  e  dalle  conseguenti  disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.
 Avverso    il   presente   provvedimento   e'   ammesso   ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al  Presidente  della  Repubblica,  rispettivamente  entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.
 Con   decreto   ministeriale  n.  557/P.A.S.10994-XV.J(3691)  del 31 ottobre  2006,  il manufatto esplosivo denominato «BCGC 603 (d.f.: FS  2007)»  (massa  netta g 204) e' riconosciuto, su istanza del sig. Lipori  Giovanni,  in nome e per conto della Fireworks Sud S.n.c. con sede  in  Giugliano  in  Campania  (Napoli),  ai  sensi del combinato disposto  dell'art.  1,  comma 3,  lettera a) del decreto legislativo 2 gennaio  1997,  n.  7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica  sicurezza  e  classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.
 La  produzione,  l'importazione,  il  deposito  e l'immissione in commercio  del  predetto  manufatto  e'  soggetta  agli  obblighi  di etichettatura  previsti,  oltre  che  dal  testo unico delle leggi di Pubblica  sicurezza  e  dalle  conseguenti  disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.
 Avverso    il   presente   provvedimento   e'   ammesso   ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al  Presidente  della  Repubblica,  rispettivamente  entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.
 Con   decreto   ministeriale   n.  557/P.A.S.9287-XV.J(4010)  del 31 ottobre  2006,  il manufatto esplosivo denominato «HUSH-007 (d.f.: HUSH-007  PIROTECNICA ALLEVI DI DAZIANI C.)» (massa netta g 62,50) e' riconosciuto,  su  istanza  della sig.ra Daziani Carmine, titolare di fabbrica  di  fuochi  artificiali  in  Citta'  S.  Angelo (Pescara) - contrada  Ponticello,  ai  sensi  del combinato disposto dell'art. 1, comma 3,  lettera a)  del  decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art.  53  del  testo  unico  delle leggi di Pubblica sicurezza e classificato  nella  IV categoria dell'allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.
 La  produzione,  l'importazione,  il  deposito  e l'immissione in commercio  del  predetto  manufatto  e'  soggetta  agli  obblighi  di etichettatura  previsti,  oltre  che  dal  testo unico delle leggi di Pubblica  sicurezza  e  dalle  conseguenti  disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.
 Avverso    il   presente   provvedimento   e'   ammesso   ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al  Presidente  della  Repubblica,  rispettivamente  entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.
 Con   decreto   ministeriale   n.  557/P.A.S.9286-XV.J(4011)  del 31 ottobre   2006,   il   manufatto   esplosivo   denominato  «Y05-03 (d.f.: Y05-03   PIROTECNICA  ALLEVI  DI  DAZIANI  C.)»  (massa  netta g 304,4)  e'  riconosciuto,  su istanza della sig.ra Daziani Carmine, titolare  di  fabbrica  di  fuochi  artificiali  in  Citta' S. Angelo (Pescara)  -  contrada  Ponticello,  ai  sensi del combinato disposto dell'art.  1,  comma 3,  lettera a) del decreto legislativo 2 gennaio 1997,  n.  7  e  dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza  e  classificato  nella  IV  categoria dell'allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.
 La  produzione,  l'importazione,  il  deposito  e l'immissione in commercio  del  predetto  manufatto  e'  soggetta  agli  obblighi  di etichettatura  previsti,  oltre  che  dal  testo unico delle leggi di Pubblica  sicurezza  e  dalle  conseguenti  disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.
 Avverso    il   presente   provvedimento   e'   ammesso   ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al  Presidente  della  Repubblica,  rispettivamente  entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.
 Con   decreto   ministeriale  n.  557/P.A.S.10948-XV.J(4038)  del 31 ottobre   2006,   il   manufatto  esplosivo  denominato  «LH4231-4 (d.f.: LH4231-4  PIROTECNICA  ALLEVI  DI  DAZIANI  C.)»  (massa netta g 324,40)  e'  riconosciuto, su istanza della sig.ra Daziani Carmine, titolare  di  fabbrica  di  fuochi  artificiali  in  Citta' S. Angelo (Pesacara)  -  contrada  Ponticello,  ai sensi del combinato disposto dell'art.  1,  comma 3,  lettera a) del decreto legislativo 2 gennaio 1997,  n.  7  e  dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza  e  classificato  nella  IV  categoria dell'allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.
 La  produzione,  l'importazione,  il  deposito  e l'immissione in commercio  del  predetto  manufatto  e'  soggetta  agli  obblighi  di etichettatura  previsti,  oltre  che  dal  testo unico delle leggi di Pubblica  sicurezza  e  dalle  conseguenti  disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.
 Avverso    il   presente   provvedimento   e'   ammesso   ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al  Presidente  della  Repubblica,  rispettivamente  entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.
 Con   decreto   ministeriale   n.  557/P.A.S.4646-XV.J(3944)  del 31 ottobre 2006, i manufatti esplosivi denominati:
 BP-A013-3 PIROTECNICA TEANESE SRL (massa netta g 489,60);
 03BP-101 PIROTECNICA TEANESE SRL (massa netta g 516,90);
 BP-A013-4 PIROTECNICA TEANESE SRL (massa netta g 504,20);
 BP4508 PIROTECNICA TEANESE SRL (massa netta g 540,20);
 BP4507 PIROTECNICA TEANESE SRL (massa netta g 510,20);
 BP4504 PIROTECNICA TEANESE SRL (massa netta g 501,20);
 BP2196 PIROTECNICA TEANESE SRL (massa netta g 481,70);
 BP2069 PIROTECNICA TEANESE SRL (massa netta g 493,20);
 BP2198 PIROTECNICA TEANESE SRL (massa netta g 507,70);
 BP2132 PIROTECNICA TEANESE SRL (massa netta g 205,00);
 BP2077 PIROTECNICA TEANESE SRL (massa netta g 495,70);
 BP2034 PIROTECNICA TEANESE SRL (massa netta g 505,70);
 BP2064 PIROTECNICA TEANESE SRL (massa netta g 493,20);
 BP2049 PIROTECNICA TEANESE SRL (massa netta g 504,20), sono  riconosciuti, su istanza del sig. Mottola Angelo, in nome e per conto  della Pirotecnica Teanese S.r.l. con sede in Teano (Caserta) - localita'  Crocella  -  frazione  Pugliano,  ai  sensi  del combinato disposto  dell'art.  1,  comma 3,  lettera a) del decreto legislativo 2 gennaio  1997,  n.  7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica  sicurezza  e  classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.
 I manufatti denominati:
 BP4222 PIROTECNICA TEANESE SRL (massa netta g 50,20);
 BP4221 PIROTECNICA TEANESE SRL (massa netta g 50,20), sono  riconosciuti,  su  istanza  del medesimo sig. Mottola Angelo, e classificati  nella  V  categoria  gruppo  «C»  dell'allegato  «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.
 La  produzione,  l'importazione,  il  deposito  e l'immissione in commercio  dei  predetti  manufatti  e'  soggetta  agli  obblighi  di etichettatura  previsti,  oltre  che  dal  testo unico delle leggi di Pubblica  sicurezza  e  dalle  conseguenti  disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.
 Avverso    il   presente   provvedimento   e'   ammesso   ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al  Presidente  della  Repubblica,  rispettivamente  entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.
 Con   decreto   ministeriale   n.  557/P.A.S.9289-XV.J(4008)  del 31 ottobre   2006,   il   manufatto   esplosivo   denominato  «LH7704 (d.f.: LH7704  PIROTECNICA  ALLEVI  DI  DAZIANI  C.)»  (massa netta g 157,7)  e'  riconosciuto,  su  istanza  della sig.ra Daziani Carmine, titolare  di  fabbrica  di  fuochi  artificiali  in  Citta' S. Angelo (Pescara)  -  contrada  Ponticello,  ai  sensi del combinato disposto dell'art.  1,  comma 3,  lettera a) del decreto legislativo 2 gennaio 1997,  n.  7  e  dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza  e  classificato  nella  IV  categoria dell'allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.
 La  produzione,  l'importazione,  il  deposito  e l'immissione in commercio  del  predetto  manufatto  e'  soggetta  agli  obblighi  di etichettatura  previsti,  oltre  che  dal  testo unico delle leggi di Pubblica  sicurezza  e  dalle  conseguenti  disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.
 Avverso    il   presente   provvedimento   e'   ammesso   ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al  Presidente  della  Repubblica,  rispettivamente  entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.
 Con   decreto   ministeriale  n.  557/P.A.S.15693-XV.J(3672)  del 31 ottobre 2006, i manufatti esplosivi denominati:
 BCGC 606 (d.f.: FS 2016) (massa g 568);
 BC 4 (d.f.: FS 1043) (massa netta g 223);
 BCY 2 (d.f.: FS 942) (massa netta g 201);
 BC 11 (d.f.: FS 1051) (massa netta g 812);
 BC 9 (d.f.: FS 1050) (massa netta g 812);
 BC 10 (d.f.: FS 1049) (massa netta g 812);
 BC 7 (d.f.: FS 1042) (massa netta g 200);
 BC 8 (d.f.: FS 1047) (massa netta g 798), sono  riconosciuti,  su istanza del sig. Lipori Giovanni, titolare di deposito  di  esplosivi  di IV e V categoria in Giugliano in Campania (Napoli),  ai  sensi  del  combinato  disposto  dell'art. 1, comma 3, lettera a)  del  decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53  del  testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.
 La  produzione,  l'importazione,  il  deposito  e l'immissione in commercio  dei  predetti  manufatti  e'  soggetta  agli  obblighi  di etichettatura  previsti,  oltre  che  dal  testo unico delle leggi di Pubblica  sicurezza  e  dalle  conseguenti  disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.
 Avverso    il   presente   provvedimento   e'   ammesso   ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al  Presidente  della  Repubblica,  rispettivamente  entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.
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