Gazzetta n. 272 del 22 novembre 2006 (vai al sommario) |
UNIVERSITA' TELEMATICA DELLE SCIENZE UMANE |
PROVVEDIMENTO 3 agosto 2006 |
Approvazione dello statuto. |
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IL PRESIDENTE del consiglio di amministrazione
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione dell'universita' e della ricerca del 17 aprile 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 aprile 2003; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione dell'universita' e della ricerca del 10 maggio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale supplemento ordinario n. 140 del 19 giugno 2006, con il quale e' stata autorizzata l'Istituzione dell'Universita' telematica delle scienze umane «UNISU», nonche' approvato il relativo statuto; Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 27 luglio 2006, con la quale e' stato approvato il nuovo statuto dell'Universita' in sostituzione del testo gia' pubblicato e disposto l'inoltro al competente Ministero per il parere; Vista la nota del Ministero dell'universita' e della ricerca prot. n. 3072 del 2 agosto 2006 con la quale e' stato comunicato che non sono state formulate osservazioni sulle modifiche contenute nel nuovo testo dello statuto; Ravvisata la necessita' e l'urgenza di procedere alla pubblicazione del nuovo statuto stabilendo la data di entrata in vigore dello stesso; Dispone: Art. 1. E' approvato il nuovo statuto dell'Universita' telematica delle scienze umane «UNISU», secondo l'allegato testo costituito da fogli n. 17 e comprendente n. 27 articoli, che fa parte integrante del presente provvedimento. |
| Art. 2. Lo statuto di cui all'art. 1 entra in vigore immediatamente e viene inviato alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana per la pubblicazione.
Roma, 3 agosto 2006
Il presidente: Castorina |
| Allegato
UNISU UNIVERSITA' TELEMATICA DELLE SCIENZE UMANE
Statuto Art. 1. 1. E' istituita L'Universita' Telematica delle scienze umane di seguito denominata Universita', con sede centrale in Roma. 2. L'Universita' Telematica delle scienze umane nasce con la finalita' specifica di dare completa attuazione a quanto affermato dall'art. 27 della dichiarazione universale dei diritti dell'uomo in materia di istruzione del 10 dicembre 1948 e dall'art. 34 della Costituzione italiana che garantisce a tutti i cittadini il diritto a ricevere quell'istruzione che contribuisca alla formazione dell'individuo ponendo tutti i capaci e meritevoli in condizioni di svolgere un ruolo utile nella societa', di sviluppare la loro personalita' e il rispetto per i diritti degli uomini e per le liberta' fondamentali. 3. Per il perseguimento di tali obiettivi l'Universita' Telematica delle scienze umane, ai sensi dall'art. 26 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e del decreto ministeriale 17 aprile 2003, ha il compito primario di svolgere, oltre all'attivita' di ricerca e di studio, attivita' di formazione mediante l'utilizzo delle metodologie della formazione a distanza con particolare riguardo alle applicazioni di e-learning. A tale fine l'Universita' adotta ogni idonea iniziativa per rendere accessibili agli studenti i corsi di studio a distanza e per favorire l'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro e lo sviluppo professionale dei lavoratori. 4. L'Universita' appartiene alla categoria delle istituzioni previste dall'art. 1, comma 2 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio-decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ed e' dotata di personalita' giuridica. 5. L'Universita' e' autonoma ai sensi dell'art. 33 della Costituzione e pertanto gode di autonomia didattica, organizzativa, amministrativa e disciplinare in conformita' alle leggi ed ai regolamenti generali e speciali sull'ordinamento universitario e nei limiti del presente statuto. Art. 2. 1. L'Universita' e' promossa e sostenuta dal Consorzio delle Scienze Umane con sede a Roma, che ne assicura il perseguimento dei fini istituzionali e provvede ai relativi mezzi necessari per il funzionamento. 2. Allo sviluppo dell'Universita' potranno altresi' concorrere soggetti pubblici e privati interessati a sostenere l'impegno dei promotori. 3. Al mantenimento dell'Universita' sono altresi' destinate tasse, contributi e diritti versati dagli studenti nonche' tutti i beni ed i fondi che ad essa saranno conferiti, a qualunque titolo. 4. Per il perseguimento dei propri scopi istituzionali l'Universita' sviluppa la ricerca e svolge attivita' didattiche sperimentali nonche' attivita' a queste collegate, anche con la collaborazione e il supporto di soggetti sia pubblici che privati italiani e stranieri. 5. Per assicurare il costante miglioramento dei propri livelli qualitativi e l'ottimale gestione delle risorse disponibili, l'Universita' procede alla sistematica valutazione delle attivita' scientifiche, didattiche e amministrative. 6. Per favorire il confronto su problemi connessi all'attuazione dei propri fini istituzionali l'Universita' garantisce la circolazione delle informazioni all'interno e all'esterno delle proprie sedi. Art. 3. 1. Sono organi centrali dell'Universita': a) il Consiglio di Amministrazione; b) il Presidente; c) la Giunta; d) il Rettore; e) il Senato Accademico; f) il Nucleo di Valutazione Interno; g) il Collegio dei Revisori dei conti. 2. Costituiscono strutture accademiche e di ricerca: a) i Consigli di Facolta'; b) i Consigli di Corso di laurea; c) i Dipartimenti. Art. 4. 1. Il Consiglio di Amministrazione e' nominato dal Consorzio delle Scienze Umane ed e' cosi' composto: a) il Presidente del Consorzio delle Scienze Umane o suo delegato; b) l'Amministratore delegato; c) nove rappresentanti designati dal Consorzio delle Scienze Umane; d) il Rettore; e) due rappresentanti dei docenti; f) un rappresentante del Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca Scientifica; g) un rappresentante designato da Confindustria; h) il Direttore Amministrativo; i) il Direttore Generale. 2. Possono essere chiamati a far parte del Consiglio di Amministrazione rappresentanti, in numero non superiore a tre, di organismi pubblici e privati i quali si impegnano a versare per almeno un triennio un contributo per il funzionamento dell'Universita' di importo determinato con delibera del Consiglio stesso. 3. La mancata designazione di una o piu' rappresentanze non inficia la validita' di costituzione del Consiglio. 4. Il Consiglio di amministrazione nomina tra le componenti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, il Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Universita', il vice Presidente, l'Amministratore delegato ed il Segretario, gli ultimi due possono essere scelti anche al di fuori del Consiglio. 5. I componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica tre anni. 6. Ad ogni scadenza del mandato il Consiglio di amministrazione del Consorzio delle scienze umane attiva le procedure per la nomina del nuovo Consiglio di amministrazione della Universita' telematica delle scienze umane. Art. 5. 1. Spettano al Consiglio di amministrazione i piu' ampi poteri, tanto di ordinaria quanto di straordinaria amministrazione, per il governo dell'Universita'. Il Consiglio di amministrazione delibera gli atti fondamentali di governo dell'Universita', al fine di assicurarne e garantirne il perseguimento dei fini istituzionali. 2. Il Consiglio di amministrazione cura la gestione economico-finanziaria e patrimoniale dell'Universita' e ne assicura lo svolgimento delle attivita', ferme restando le competenze del Senato Accademico e dei Consigli di Facolta' per ogni valutazione di ordine scientifico e didattico. Il Consiglio di amministrazione: a) delibera l'indirizzo generale dello sviluppo dell'Universita' in funzione delle finalita' istituzionali e ne delibera i relativi programmi; b) nomina il Rettore tra le personalita' del mondo accademico nazionale ed internazionale di riconosciuto valore e qualificazione scientifica; deliberare l'attivazione o disattivazione dei singoli corsi di studio; c) provvede a maggioranza dei propri componenti in ordine alle modifiche del presente statuto secondo le norme vigenti; d) delibera su proposta del senato accademico, il regolamento didattico di Ateneo secondo le norme vigenti; e) puo' nominare tra i professori di ruolo di prima fascia, sentito il parere del Rettore, un Professore che esercita le funzioni del Rettore in caso di assenza, impedimento o cessazione anticipata dalla carica; f) nomina il direttore amministrativo; g) nomina l'amministratore delegato; g.1) nomina il Comitato Tecnico Organizzatore; h) nomina il Direttore Generale; i) nomina il Presidente, i membri del Nucleo di Valutazione di Ateneo, nonche' il Collegio dei Revisori; j) approva i ruoli organici del personale docente, nomina i professori, ivi compresi quelli a contratto, i ricercatori, i tutor e i collaboratori ed esperti linguistici, su proposta del senato accademico e delle facolta' interessate; k) approva i ruoli organici del personale tecnico-amministrativo, sulla base delle esigenze delle strutture didattiche, scientifiche ed amministrative, nomina tale personale ed adotta ogni provvedimento organizzativo o disciplinare nei suoi confronti; l) assume i provvedimenti relativi al trattamento giuridico ed economico del personale; m) delibera, sentito il senato accademico, l'istituzione di nuove facolta', corsi di studio ed ogni altra iniziativa didattica prevista dalla normativa vigente; n) definisce la Carta dei servizi ed il contratto con lo studente, ne cura l'esecuzione e gli adempimenti, demandandone la vigilanza al rettore; o) delibera sull'ammontare delle rette, tasse, soprattasse e dei contributi a carico degli studenti e sugli interventi per il diritto allo studio; p) delibera, su proposta del senato accademico, il conferimento di premi, borse di studio, lauree honoris causa; q) delibera, sentito il senato accademico, la stipula di convenzioni con altre Universita' o Centri di Ricerca e con altri soggetti pubblici o privati; r) delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo dell'Universita'; s) delibera su tutti i provvedimenti che comportino entrate oppure spese a carico del bilancio; t) delibera la costituzione in giudizio dell'Universita' nel caso di liti attive o passive; u) delibera lo statuto e le sue modifiche in conformita' alla normativa vigente; v) delibera i regolamenti dell'Universita' ai sensi degli articoli 6 e 7 della legge n. 168/89, fatta eccezione per il Regolamento didattico di Ateneo, nonche' per i Regolamenti delle facolta' deliberati dai rispettivi Consigli di facolta'; z) puo' affidare a singoli componenti del Consiglio stesso, ovvero a commissioni temporanee e/o permanenti, compiti istruttori, consultivi e operativi; a.1) delibera su proposta del senato accademico, il regolamento per le attivita' di informazione, orientamento e tutorato destinate agli studenti; a.2) l'amministratore delegato, sentito il Consorzio delle scienze umane, determina eventuali compensi per il rettore, per lo stesso Consiglio d'amministrazione, per il senato accademico, per il collegio dei Revisori dei conti, per il nucleo di valutazione interna e per qualsiasi altro organo o soggetto quando la misura dei compensi non sia regolata da disposizioni normative inderogabili; a.3) destina i fondi, propri o a qualsiasi titolo pervenuti, per la didattica e la ricerca, sulla base delle finalita' proprie dell'Universita', tenuto conto delle indicazioni delle strutture didattiche e scientifiche; a.4) delibera il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' dell'Universita' secondo le norme vigenti, nonche' quello per la disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico del personale non docente; a.5) delibera l'attivazione di eventuali sedi decentrate, anche all'estero, nel rispetto della normativa vigente; a.6) delibera sui decreti per il conferimento dei premi, borse di studio e perfezionamento e degli assegni di ricerca; a.7) delibera su ogni altro argomento di interesse dell'Universita' che non sia demandato ad altri organi; a.8) delibera su proposta del senato accademico i Regolamenti relativi alle chiamate dei professori ordinari e associati nonche' delibera le procedure selettive per la copertura dei posti di professori ordinari e associati ai sensi dell'art. 1, comma 8 della legge 9 maggio 1989 n. 168 assicurando la valutazione comparativa dei candidati; delibera inoltre i Regolamenti per i trasferimenti ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge 6 aprile 2006 n. 164. 3. Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parita' di voti prevale il voto espresso dal Presidente del Consiglio di amministrazione. 4. Il Consiglio di amministrazione e' convocato almeno due volte all'anno, ed ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi la necessita', ovvero su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. Art. 6. Il Presidente del Consiglio di amministrazione: a) provvede a garantire l'adempimento delle finalita' statutarie; b) ha la rappresentanza legale dell'Universita' anche in giudizio; c) convoca e presiede le adunanze del Consiglio di amministrazione e della Giunta ove costituita; d) assicura l'esecuzione delle deliberazioni e dei provvedimenti del Consiglio di amministrazione e della Giunta salva la competenza del Rettore in materia di didattica e di ricerca scientifica; e) e' membro del senato accademico; f) esercita le altre competenze attribuitegli dal vigente ordinamento universitario o dal presente statuto, nonche' poteri ad esso delegati dal Consiglio d'amministrazione; g) adotta, in caso di necessita' e di urgenza, provvedimenti di competenza del Consiglio, al quale gli stessi sono sottoposti per la ratifica nella prima riunione successiva. Art. 7. 1. Il Consiglio di amministrazione provvede a costituire una Giunta quale sua emanazione operativa composta dal Presidente del Consiglio di amministrazione, dal rettore e da un consigliere scelto di comune accordo. 2. Possono essere invitati a partecipare alla Giunta i presidi di facolta' allorche' vengano trattate materie di loro specifica competenza. 3. Sulla base di specifiche deleghe del Consiglio di amministrazione la Giunta delibera: a) a norma della legislazione vigente, in merito alle chiamate dei professori di ruolo, alla nomina dei ricercatori, nonche' alla stipula di contratti di insegnamento e di ricerca; b) sulle assunzioni del personale non docente con qualifica dirigenziale; c) sentito il Consiglio di facolta', sulle modalita' di ammissione degli studenti ai corsi di studio; d) sulle tasse di iscrizione, sui contributi e sugli eventuali esoneri; e) sul conferimento dei premi, borse di studio e di perfezionamento nonche' sugli assegni di ricerca. 4. La Giunta adotta, nei casi di necessita' e urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione, al quale gli stessi sono sottoposti per la ratifica nella prima riunione successiva. Art. 8. 1. Il Rettore e' nominato ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto tra personalita' di riconosciuto valore e qualificazione scientifica. 2. Il Rettore dura in carica un quadriennio e puo' essere confermato. 3. Il Rettore: a) riferisce con relazione annuale al Consiglio di amministrazione sull'attivita' scientifica e didattica dell'Universita'; b) cura l'osservanza di tutte le norme in materia scientifica e didattica; c) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione in materia scientifica e didattica; d) rappresenta l'Universita' nelle cerimonie e nel conferimento dei titoli accademici; e) esercita tutte le altre funzioni ad esso demandate dalle leggi sull'istruzione universitaria, fatte salve le competenze degli altri organi previsti dal presente Statuto. f) convoca e presiede il Senato Accademico e ne assicura il coordinamento con il Consiglio d'Amministrazione; g) formula proposte e riferisce al Consiglio d'Amministrazione sull'attivita' didattica e scientifica dell'Universita' e assicura l'esecuzione delle delibere del Consiglio stesso su tali temi; h) fissa direttive organizzative generali per assicurare l'efficienza delle strutture didattiche e scientifiche; i) sovrintende all'erogazione degli insegnamenti in modalita' telematica, curando l'interazione tra docenti, tutor e studenti; l) vigila sul rispetto della Carta dei servizi e nomina i componenti del servizio permanente per l'attuazione della Carta; m) esercita l'attivita' disciplinare sul corpo docente, sul personale tecnico-amministrativo, e sugli studenti; n) adotta, in caso di necessita' ed urgenza, gli atti di competenza del Senato Accademico salvo ratifica nella prima seduta immediatamente successiva. Il Rettore puo' conferire ad uno o piu' professori l'incarico di seguire particolari aspetti della gestione dell'Universita' rientranti nelle sue competenze. Al Rettore viene riconosciuta una indennita' di funzione deliberata dal Consiglio d'Amministrazione. 4. Il Rettore puo' designare tra i professori ordinari dell'Universita' un pro-Rettore chiamato a sostituirlo in caso di impedimento o assenza. Art. 9. 1. Il Senato Accademico e' composto dal Rettore, che lo convoca e lo presiede e dai Presidi delle Facolta' istituite. 2. L'ordine del giorno delle sedute del Senato Accademico e' comunicato al Presidente del Consiglio di Amministrazione del-l'Universita'. 3. Il Senato Accademico esercita tutte le attribuzioni in materia di programmazione, coordinamento e di indirizzo scientifico e didattico che gli sono attribuite dalle norme dell'ordinamento universitario. In particolare il Senato Accademico: a) elabora il programma delle attivita' didattiche ed il piano di sviluppo dei Corsi di studio dell'Ateneo; b) propone la costituzione, modificazione e disattivazione delle strutture didattiche e di ricerca dell'Universita'; c) propone le chiamate dei professori di ruolo, la nomina dei ricercatori di ruolo, e la stipula dei contratti di insegnamento e di ricerca; d) esprime parere sui criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie per il personale docente e dei finanziamenti per la ricerca; e) adotta il proprio regolamento interno di funzionamento; f) stabilisce la tipologia delle modalita' didattiche da adottare nello svolgimento dei processi di insegnamento/apprendimento, anche attraverso forme di interazione «a distanza», per l'organizzazione delle verifiche del profitto degli studenti. 4. Alle adunanze del Senato Accademico partecipa con voto consultivo il Direttore Generale il quale esercita le funzioni di Segretario del Senato stesso. Art. 10. 1. L'Universita' adotta un sistema di valutazione interna della gestione amministrativa, delle attivita' didattiche e di ricerca e degli interventi di sostegno al diritto allo studio. Le funzioni di valutazione sono svolte dal Nucleo di Valutazione Interno composto da un numero di membri determinato entro i limiti e secondo i criteri stabiliti dalle norme vigenti, e nominati dal Consiglio d'Amministrazione dell'Universita'. 2. L'Universita' assicura al Nucleo di Valutazione Interno l'autonomia operativa, nonche' il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessarie e la pubblicita' e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa e tutela della privacy. Art. 11. 1. Il Collegio dei Revisori dei conti dell'Universita' e' composto da tre membri effettivi e da due supplenti, scelti prevalentemente tra gli iscritti nel Registro dei Revisori contabili. 2. Le procedure di nomina e di funzionamento del Collegio dei Revisori dei conti sono determinate nel Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' adottato dal Consiglio di amministrazione. Art. 12. 1. Le Facolta' hanno autonomia scientifica e didattica, nell'ambito del presente Statuto e hanno il compito primario di promuovere e organizzare l'attivita' didattica per il conseguimento dei titoli accademici, nonche' le altre attivita' didattiche previste dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti. 2. Sono organi della Facolta': a) il Preside; b) il Consiglio di Facolta'. 3. Il Preside rappresenta la Facolta', ne promuove e coordina l'attivita', sovraintende al regolare funzionamento della stessa e cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Facolta'. In particolare il Preside: a) convoca e presiede il Consiglio di Facolta', predisponendo il relativo ordine del giorno; b) vigila sull'osservanza delle norme di legge, di Statuto e di Regolamento in materia didattica; c) cura l'ordinato svolgimento delle attivita' della Facolta'; d) e' membro di diritto del Senato Accademico; e) esercita tutte le altre attribuzioni che gli competono in base alle norme di legge, di statuto e di regolamento. 4. Il Preside viene eletto tra i professori di ruolo e fuori ruolo di prima fascia aventi titolo all'elettorato passivo in base alle leggi vigenti ed e' nominato dal Rettore. Il Preside dura in carica quattro anni accademici ed e' rieleggibile. 5. Il Preside e' eletto dai professori di ruolo di prima fascia. La seduta per l'elezione del Preside e' presieduta dal Decano della Facolta'. Le modalita' di svolgimento delle elezioni sono stabilite dal regolamento generale di Ateneo. Art. 13. 1. Il Consiglio di Facolta' e' composto dai professori di ruolo e fuori ruolo di prima e seconda fascia. Fanno parte inoltre del Consiglio di Facolta', secondo quanto previsto dal Regolamento generale di Ateneo, i rappresentanti dei ricercatori universitari. Le modalita' di funzionamento di ciascun Consiglio di Facolta' sono stabilite dal regolamento di Facolta', deliberato dal Consiglio nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento generale di Ateneo. 2. Sono compiti del Consiglio di Facolta': a) la predisposizione e l'approvazione delle proposte di sviluppo della Facolta', ai fini della definizione dei piani di sviluppo dell'Ateneo; b) la programmazione e l'organizzazione delle attivita' didattiche in conformita' alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico; c) la formulazione delle proposte in ordine a tutti gli atti per la copertura degli insegnamenti attivati; d) la formulazione delle proposte in ordine ai criteri di ammissione ai corsi di studio; e) esercitare tutte le altre attribuzioni ad esso demandate dalle norme sull'ordinamento universitario, fatte salve le competenze degli altri organi previsti dal presente Statuto. Art. 14. 1. Nel rispetto delle finalita' indicate all'art. 1 l'Universita' puo' rilasciare i titoli accademici di cui all'art. 3 del Decreto ministeriale n. 270 del 22 ottobre 2004, al termine dei corsi di studio a distanza previsti nel Regolamento didattico di Ateneo. 2. L'Universita' puo' istituire i corsi previsti dell'art. 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341 in materia di formazione finalizzata e di servizi didattici integrativi nonche' ogni altra iniziativa formativa di ogni ordine e grado che la legge attribuisce alle Universita'. 3. In attuazione dell'art. 1, comma 15, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, l'Universita' puo' attivare, disciplinandoli nel Regolamento didattico di Ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento delle lauree o delle lauree magistrali, alla conclusione dei quali sono rilasciati i Master universitari di primo e di secondo livello. Art. 15. 1. L'Universita' favorisce attivita' di ricerca, di consulenza professionale e di servizi a favore di terzi, sulla base di appositi contratti e convenzioni. 2. L'Universita' collabora con Organismi nazionali e internazionali alla definizione e alla realizzazione di programmi di cooperazione scientifica e di formazione. 3. Al fine di realizzare la cooperazione internazionale l'Universita' puo' stipulare accordi e convenzioni con Universita' e Istituzioni culturali e scientifiche di altri paesi; a tale fine puo' promuovere e incoraggiare scambi internazionali di docenti, ricercatori e studenti, anche con interventi di natura economica. Art. 16. 1. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio, di cui all'art. 14 comma 1 del presente Statuto, sono disciplinati dal Regolamento didattico di Ateneo dell'Universita' e dai regolamenti didattici dei corsi di studio di cui all'art. 12 del Decreto ministeriale n. 270 del 22 ottobre 2004. 2. Il Regolamento didattico di Ateneo e' deliberato, su proposta del Senato Accademico, dal Consiglio di Amministrazione dell'Universita'. Art. 17. 1. Gli insegnamenti nei corsi di studio previsti dal Regolamento didattico di Ateneo sono impartiti da professori universitari di prima e di seconda fascia, da ricercatori nonche' da esperti idoneamente qualificati sulla base delle vigenti disposizioni, mediante la stipula di appositi contratti di diritto privato. 2. I contratti di cui al comma precedente possono riguardare anche moduli di insegnamento corrispondenti ad argomenti specifici nell'ambito dell'insegnamento ufficiale. 3. Per l'assunzione, lo stato giuridico ed il trattamento economico e di quiescenza dei professori di ruolo e dei ricercatori si osservano le norme legislative e regolamentari vigenti in materia per il personale docente e ricercatore delle Universita' statali. 4. I professori trasferiti dalle Universita' statali e non statali entrano in ruolo con l'anzianita' maturata alla data del trasferimento quali professori di ruolo presso le medesime Universita' statali e non statali. 5. Possono essere proposti per la nomina a professori a contratto professori di ruolo in altre Universita', liberi docenti, o studiosi dotati di comprovata ed adeguata qualificazione scientifica o tecnica. 6. Contratti di insegnamento possono essere conferiti anche a docenti o studiosi non aventi la cittadinanza italiana. 7. l contratti di insegnamento determinano gli obblighi didattici, il compenso e le relative modalita' di corresponsione. Il compenso e' commisurato al grado di qualificazione ed al livello di impegno richiesto. Art. 18. 1. I docenti di ruolo e i professori a contratto svolgono le attivita' di insegnamento e di accertamento coordinate nell'ambito delle strutture didattiche al fine di perseguire gli obiettivi formativi prefissati. 2. L'attivita' di ricerca e' compito primario di ogni docente e ricercatore dell'Universita'. 3. L'Universita', al fine di consentire l'acquisizione di nuove conoscenze, fondamento dell'insegnamento universitario, fornisce a ciascun docente e ricercatore gli strumenti necessari allo svolgimento della ricerca di base e applicata. Art. 19. 1. Alla promozione e all'organizzazione delle attivita' di ricerca sono preposti i dipartimenti. I dipartimenti sono costituiti per settori omogenei per oggetto e per metodo, e possono comprendere docenti appartenenti a Facolta' diverse. Il Dipartimento, ferma restando l'autonomia scientifica dei singoli professori e ricercatori e il loro diritto ad accedere direttamente ai fondi per la ricerca scientifica, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti, esercita le seguenti attribuzioni: a) promuove e coordina l'attivita' di ricerca e culturale; b) organizza e coordina l'attivita' del personale tecnico-amministrativo eventualmente assegnato alla struttura; c) gestisce i fondi di dotazione ed ogni altro provento acquisito a titolo oneroso o gratuito; d) esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dalle norme vigenti. Sono organi del Dipartimento: 1. il Direttore; 2. il Consiglio di Dipartimento. Art. 20. 1. La nomina del Direttore di Dipartimento spetta al Consiglio di Dipartimento. L'elettorato passivo spetta ai professori di ruolo di prima fascia. In via eccezionale, in caso di non disponibilita' o di impedimento da parte di tutti i professori di prima fascia a tempo pieno, l'elettorato passivo e' esteso ai professori di seconda fascia, limitatamente al periodo occorrente per la cessazione delle cause rilevate di indisponibilita' o impedimento. Il Direttore dura in carica due anni e puo' essere confermato. 2. Il Direttore: a) presiede il Consiglio e cura l'esecuzione delle relative delibere; b) propone gli orientamenti generali di ricerca; c) sovrintende al funzionamento del dipartimento; d) vigila sulla osservanza delle norme di legge, di statuto e di regolamento, per quanto attiene alle attivita' di ricerca svolte dal dipartimento; e) e' membro di diritto del Senato Accademico; f) mantiene i rapporti con gli organi centrali e con le altre strutture dell'Ateneo. 3. Il Direttore, in relazione alle esigenze di funzionamento del dipartimento, puo' nominare tra i professori di ruolo di prima fascia, o di seconda fascia in caso di non disponibilita', un Vice Direttore con il compito di coadiuvarlo. In caso di assenza o di impedimento del Direttore, svolge le funzioni di Direttore il docente con la maggiore anzianita' nei ruoli, che presiede altresi' la seduta per la designazione del Direttore. Resta salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti nei casi di mancanza o di impedimento. Art. 21. 1. Il Consiglio di Dipartimento e' composto dal Direttore, che lo presiede; dai docenti afferenti; da rappresentanti degli studenti di dottorato di ricerca, ove tali corsi siano istituiti, da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo. 2. Il Consiglio di Dipartimento e' organo di programmazione e di gestione delle attivita' del Dipartimento. In particolare: a) delibera sulle domande di afferenza dei professori, degli studenti di dottorato, ove i corsi relativi siano istituiti, e dei collaboratori all'attivita' di ricerca; b) formula proposte di posti di ruolo docente e ricercatore che vengono trasmessi alle Facolta', sulla base di un circostanziato piano di sviluppo della ricerca, affinche' le Facolta' le coordinino con le esigenze didattiche e le rinviino per la decisione al Consiglio d'Amministrazione; c) approva annualmente il piano delle ricerche e la relazione sui risultati dell'attivita' di ricerca; d) cura il coordinamento didattico e l'organizzazione dei Corsi di Laurea, di Master Universitari, di formazione continua e quelli finalizzati al conseguimento del Dottorato di Ricerca; e) approva convenzioni, contratti e atti negoziali secondo le condizioni e nel rispetto dei limiti stabiliti dal Consiglio d'Amministrazione; f) detta criteri generali per l'impiego coordinato del personale e dei mezzi a disposizione del Dipartimento; g) avanza richieste di spazi, di personale, di servizi e di risorse finanziarie al Senato Accademico ed al Consiglio d'Amministrazione, motivate sulla base dell'attivita' di ricerca svolta e programmata e dei servizi effettivamente offerti a supporto della didattica; h) adotta a maggioranza un proprio regolamento e lo invia per l'approvazione al Consiglio d'Amministrazione. Art. 22. 1. In sede di prima applicazione del presente Statuto, e per un periodo non superiore a mesi 36, le funzioni dei Consigli di Facolta' e del Senato Accademico sono svolte da un Comitato tecnico organizzatore costituito dal Rettore, e da un massimo di quindici componenti designati dal Consiglio di Amministrazione dell'Universita', di cui almeno cinque rivestenti la qualifica di professori universitari. 2. Il Comitato tecnico organizzatore entro 60 giorni dall'insediamento assume le deliberazioni necessarie per il funzionamento dell'Universita' e per la nomina degli ordinari organi. 3. Il Comitato di cui al comma 1 cessera' dalle sue funzioni all'atto di insediamento degli ordinari organi previsti dal presente Statuto. Art. 23. 1. Il Direttore Generale dell'Universita' e' assunto dal Consiglio d'Amministrazione con contratto a tempo determinato di durata non superiore a cinque anni rinnovabile, tra persone dotate di esperienza manageriale. Il contratto stesso definisce i diritti ed i doveri del Direttore Generale e provvede alla definizione del relativo trattamento economico anche in funzione dei risultati conseguiti. Art. 24. 1. L'Amministratore delegato e' assunto su proposta del Presidente del Consiglio di Amministrazione con contratto a tempo determinato di durata non superiore a cinque anni rinnovabile, tra persone dotate di esperienza manageriale, previa delibera del Consiglio di Amministrazione. Il contratto stesso definisce i diritti ed i doveri dell'Amministratore delegato e provvede alla definizione del relativo trattamento economico anche in funzione dei risultati conseguiti. Art. 25. 1. Il Direttore Amministrativo e' assunto dal Consiglio d'Amministrazione con contratto di durata non superiore a cinque anni rinnovabili, tra persone dotate di adeguata esperienza previa delibera del Consiglio di Amministrazione. Il contratto stesso definisce i diritti e doveri del Direttore Amministrativo e il relativo trattamento economico. Art. 26. 1. Qualora l'Universita' delle Scienze Umane debba per qualsiasi motivo cessare le sue attivita', essere privata della sua autonomia o estinguersi, ogni sua attivita' patrimoniale e' devoluta dal Consiglio di Amministrazione al Consorzio delle Scienze Umane. Art. 27. 1. Il Presente Statuto entra in vigore a decorrere dalla data di approvazione da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, ai sensi del Decreto ministeriale 17 aprile 2003 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 aprile 2003. 2. Il presente Statuto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. |
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