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| Gazzetta n. 271 del 21 novembre 2006 (vai al sommario) |  |  |  | TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 22 settembre 2006, n. 259 |  | Testo  del decreto-legge 22 settembre 2006, n. 259, coordinato con la legge  di  conversione  20  novembre  2006,  n. 281 (in questa stessa Gazzetta  Ufficiale  alla pag. 3), recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della normativa in tema di intercettazioni telefoniche.». |  | 
 |  |  |  | Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge di  conversione,  che  di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte  nelle  note.  Restano  invariati  il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
 Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
 
 Tali modifiche sono riportate sul video tra i segni ((...))
 
 A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
 
 Art. 1.
 1.  L'articolo 240 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
 «Art.  240  (Documenti  anonimi ed atti relativi ad intercettazioni illegali).  - 1. I documenti che contengono dichiarazioni anonime non possono  essere  acquisiti  ne'  in  alcun modo utilizzati, salvo che costituiscano corpo del reato o provengano comunque dall'imputato. ((  2.  Il  pubblico  ministero dispone l'immediata secretazione e la custodia  in  luogo protetto dei documenti, dei supporti e degli atti concernenti  dati  e  contenuti  di  conversazioni  o  comunicazioni, relativi  a  traffico telefonico e telematico, illegalmente formati o acquisiti.   Allo  stesso  modo  provvede  per  i  documenti  formati attraverso  la  raccolta illegale di informazioni. Di essi e' vietato effettuare   copia  in  qualunque  forma  e  in  qualunque  fase  del procedimento ed il loro contenuto non puo' essere utilizzato.)) ((  3. Il pubblico ministero, acquisiti i documenti, i supporti e gli atti  di cui al comma 2, entro quarantotto ore, chiede al giudice per le indagini preliminari di disporne la distruzione.)) ((  4.  Il  giudice  per  le indagini preliminari entro le successive quarantotto  ore  fissa  l'udienza  da tenersi entro dieci giorni, ai sensi  dell'articolo 127,  dando avviso a tutte le parti interessate, che  potranno  nominare  un  difensore  di fiducia, almeno tre giorni prima della data dell'udienza.)) ((  5.  Sentite  le  parti  comparse,  il  giudice  per  le  indagini preliminari  legge  il  provvedimento  in udienza e, nel caso ritenga sussistenti  i  presupposti di cui al comma 2, dispone la distruzione dei documenti, dei supporti e degli atti di cui al medesimo comma 2 e vi  da' esecuzione subito dopo alla presenza del pubblico ministero e dei difensori delle parti.)) ((  6.  Delle  operazioni di distruzione e' redatto apposito verbale, nel  quale  si  da' atto dell'avvenuta intercettazione o detenzione o acquisizione illecita dei documenti, dei supporti e degli atti di cui al  comma 2  nonche'  delle modalita' e dei mezzi usati oltre che dei soggetti  interessati,  senza  alcun  riferimento  al contenuto degli stessi documenti, supporti e atti.».))
 
 
 
 Riferimenti normativi:
 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  127  del codice di
 procedura penale:
 «Art.  127  (Procedimento in camera di consiglio). - 1.
 Quando si deve procedere in camera di consiglio, il giudice
 o  il  presidente del collegio fissa la data dell'udienza e
 ne   fa   dare   avviso  alle  parti,  alle  altre  persone
 interessate  e  ai  difensori.  L'avviso  e'  comunicato  o
 notificato  almeno  dieci giorni prima della data predetta.
 Se  l'imputato  e'  privo  di difensore, l'avviso e' dato a
 quello di ufficio.
 2.  Fino  a  cinque  giorni  prima dell'udienza possono
 essere presentate memorie in cancelleria.
 3.   Il   pubblico  ministero,  gli  altri  destinatari
 dell'avviso  nonche' i difensori sono sentiti se compaiono.
 Se  l'interessato  e'  detenuto  o internato in luogo posto
 fuori  della  circoscrizione del giudice e ne fa richiesta,
 deve  essere  sentito  prima  del  giorno dell'udienza, dal
 magistrato di sorveglianza del luogo.
 4.  L'udienza  e'  rinviata  se  sussiste  un legittimo
 impedimento  dell'imputato  o del condannato che ha chiesto
 di  essere  sentito  personalmente e che non sia detenuto o
 internato  in  luogo  diverso  da  quello in cui ha sede il
 giudice.
 5.  Le disposizioni dei commi 1, 3 e 4, sono previste a
 pena di nullita'.
 6. L'udienza si svolge senza la presenza del pubblico.
 7.  Il  giudice  provvede  con  ordinanza  comunicata o
 notificata  senza ritardo ai soggetti indicati nel comma 1,
 che possono proporre ricorso per cassazione.
 8. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza,
 a meno che il giudice che l'ha emessa disponga diversamente
 con decreto motivato.
 9.   L'inammissibilita'   dell'atto   introduttivo  del
 procedimento e' dichiarata dal giudice con ordinanza, anche
 senza  formalita'  di  procedura,  salvo che sia altrimenti
 stabilito. Si applicano le disposizioni dei commi 7 e 8.
 10.  Il verbale di udienza e' redatto soltanto in forma
 riassuntiva a norma dell'art. 140 comma 2.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 2. 1. All'articolo 512 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
 «1-bis.  E'  sempre  consentita  la  lettura  dei  verbali relativi all'acquisizione  ed alle operazioni di distruzione degli atti di cui all'articolo 240».
 
 
 
 Riferimenti normativi:
 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  512  del codice di
 procedura penale, come modificato dalla presente legge:
 «Art.   512   (Lettura   di   atti   per   sopravvenuta
 impossibilita'   di   ripetizione).  -  1.  Il  giudice,  a
 richiesta di parte, dispone che sia data lettura degli atti
 assunti  dalla polizia giudiziaria, dal pubblico ministero,
 dai  difensori  delle parti private e dal giudice nel corso
 della  udienza  preliminare quando, per fatti o circostanze
 imprevedibili, ne e' divenuta impossibile la ripetizione.
 1-bis. E'  sempre  consentita  la  lettura  dei verbali
 relativi  all'aquisizione ed alle operazioni di distruzione
 degli atti di cui all'art. 240».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 3. ((  1.  Chiunque  consapevolmente  detiene  gli  atti, i supporti o i documenti   di  cui  sia  stata  disposta  la  distruzione  ai  sensi dell'articolo 240  del  codice  di  procedura penale e' punito con la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni.)) ((  2. Si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni se il fatto  di cui al comma 1 e' commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio.)) |  |  |  | Art. 4. ((  1. A titolo di riparazione puo' essere richiesta all'autore della pubblicazione   degli   atti  o  dei  documenti  di  cui  al  comma 2 dell'articolo 240  del  codice  di  procedura  penale,  al  direttore responsabile  e  all'editore, in solido fra loro, una somma di denaro determinata   in  ragione  di  cinquanta  centesimi  per  ogni  copia stampata,  ovvero da 50.000 a 1.000.000 di euro secondo l'entita' del bacino   di   utenza   ove  la  diffusione  sia  avvenuta  con  mezzo radiofonico,  televisivo  o telematico. In ogni caso, l'entita' della riparazione non puo' essere inferiore a 10.000 euro.)) ((  2. L'azione puo' essere proposta da parte di coloro a cui i detti atti o documenti fanno riferimento. L'azione si prescrive nel termine di  cinque  anni  dalla  data della pubblicazione. Agli effetti della prova  della corrispondenza degli atti o dei documenti pubblicati con quelli  di  cui  al comma 2 dell'articolo 240 del codice di procedura penale fa fede il verbale di cui al comma 6 dello stesso articolo. Si applicano,  in  quanto  compatibili,  le norme di cui al capo III del titolo I del libro IV del codice di procedura civile.)) ((  3.  L'azione e' esercitata senza pregiudizio di quanto il Garante per  la  protezione  dei  dati personali possa disporre ove accerti o inibisca  l'illecita  diffusione  di  dati  o  di  documenti, anche a seguito dell'esercizio di diritti da parte dell'interessato.)) ((  4.  Qualora  sia  promossa per i medesimi fatti di cui al comma 1 anche l'azione per il risarcimento del danno, il giudice tiene conto, in  sede  di  determinazione e liquidazione dello stesso, della somma corrisposta ai sensi del comma 1.)) 
 
 
 Riferimenti normativi:
 - Il  capo  III del titolo I del libro IV del codice di
 procedura civile tratta dei procedimenti cautelari.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 5. 1. Il  presente  decreto  entra  in  vigore  il giorno successivo a quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
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