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| Gazzetta n. 271 del 21 novembre 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |  | DECRETO 18 settembre 2006 |  | Regolamentazione  delle modalita' di versamento del contributo di cui all'articolo 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO di concerto con
 IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
 Vista   la   legge  23 agosto  1988,  n.  400,  recante  disciplina dell'attivita'   di   Governo  e  ordinamento  della  Presidenza  del Consiglio dei Ministri (di seguito la legge n. 400/1988);
 Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma  dell'organizzazione  del Governo, a norma dell'art. 11 della legge  15 marzo  1997,  n.  59,  ed  in particolare l'istituzione del Ministero   delle   attivita'   produttive  (di  seguito  il  decreto legislativo n. 300/1999);
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175,  recante  il  regolamento  di organizzazione del Ministero delle attivita' produttive;
 Visto  il  decreto-legge  12 giugno  2001, n. 217, convertito nella legge  3 agosto  2001,  n.  317, riguardante modificazioni al decreto legislativo  n.  300/1999,  e  alla  legge n. 400/1988, in materia di organizzazione  del  Governo recante, tra l'altro, modificazioni alle funzioni  e  ai  compiti  attribuiti,  con  le  inerenti  risorse, al Ministero delle attivita' produttive;
 Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico,   nonche'  delega  al  Governo  per  il  riassetto  delle disposizioni  vigenti  in  materia di energia (di seguito la legge n. 239/2004);
 Visto  in particolare l'art. 1, comma 110, della legge n. 239/2004, che  prevede  che  a  decorrere dalla data di entrata in vigore della stessa  legge  «le  spese  per le attivita' svolte dagli uffici della Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle   attivita'   produttive,   quali  autorizzazioni,  permessi  o concessioni,  volte  alla realizzazione e alla verifica di impianti e di infrastrutture energetiche di competenza statale il cui valore sia di  entita'  superiore a 5 milioni di euro, salvo esclusione disposta con  decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del  Ministro delle attivita' produttive, per le relative istruttorie tecniche e amministrative eper le conseguenti necessita' logistiche e operative,  sono  poste  a carico del soggetto richiedente tramite il versamento  di  un  contributo  di importo non superiore allo 0,5 per mille del valore delle opere da realizzare»;
 Visto, in particolare, l'art. 1, comma 111, della legge n. 239/2004 ove  si  prevede  che  «le  somme  derivanti dai versamenti di cui al comma 110  che,  a  tal  fine,  sono versate all'entrata del bilancio dello  Stato,  per  essere riassegnate allo stato di previsione della spesa del Ministero delle attivita' produttive»;
 Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti  in  materia  di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, concernente, tra l'altro, la   trasformazione  del  Ministero  delle  attivita'  produttive  in Ministero dello sviluppo economico;
 Considerato   che  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze, Dipartimento  Ragioneria  generale  dello Stato, Ispettorato generale politiche  di  bilancio,  con  nota  1° febbraio  2005,  n. 001630 ha disposto  una  variazione dello stato di previsione dell'entrata, per l'esercizio  finanziario  2005,  istituendo  l'art. 19 «Somme versate dalle  imprese  interessate  alla realizzazione e alla verifica degli impianti  ed  infrastrutture  energetiche in applicazione della legge 23 agosto  2004,  n.  239»  del capitolo 3592 «Somme da introitare ai fini  della  riassegnazione, in tutto o in parte, all'amministrazione delle attivita' produttive»;
 Considerata  la  lettera  di trasmissione prot. n. 4345 del 7 marzo 2006  che  l'allora  Ministero  delle attivita' produttive, Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie ha inviato al Ministero dell'economia  e  delle  finanze  unitamente  allo  schema di decreto interministeriale,    predisposto    accogliendo    le   osservazioni dell'Ufficio legislativo del Ministero dell'economia e delle finanze, trasmesse con nota prot. n. 645/MIX/11316 del 17 novembre 2005;
 Considerato che l'Ufficio legislativo del Ministero dell'economia e delle finanze, con nota prot. n. 645/MIX/5672, del 20 aprile 2006, ha comunicato all'allora Ministero delle attivita' produttive, Direzione generale  per  l'energia  e  le  risorse minerarie e, per conoscenza, all'Ufficio  di Gabinetto del Ministero dell'economia e delle finanze ed  al  Dipartimento  della  Ragioneria  generale dello Stato di «non avere,  per  quanto  di  competenza,  osservazioni da formulare circa l'ulteriore   corso   dello   schema   di  decreto  interministeriale proposto»;
 Considerato  che  l'obbligo  di  versamento  non  si  applica  agli impianti  o  alle  infrastrutture per i quali alla data di entrata in vigore  della  legge n. 239/2004, si sia gia' conclusa l'istruttoria, ne' per le istruttorie concluse con un rigetto;
 Ritenuto  opportuno  applicare l'aliquota unica dello 0,5 per mille sul  valore  delle  opere  da  realizzare,  a  prescindere dal valore massimo  delle opere stesse, in considerazione del fatto che tutte le opere,  a  prescindere  dal valore dell'investimento, comportano, per gli  uffici  dell'amministrazione,  un'attivita' istruttoria onerosa, complessa  e  non  graduabile  in  misura  inferiore alla percentuale massima prevista dall'art. 1, comma 110, della legge n. 239/2004;
 Ritenuto opportuno provvedere alla regolamentazione delle modalita' di versamento del contributo dovuto per le spese di istruttoria poste a carico del soggetto richiedente, nonche' a fissare il termine entro il quale devono essere effettuati i medesimi versamenti;
 Art. 1.
 Ambito di applicazione
 1. Per  le attivita' di istruttoria svolte dalla Direzione generale per  l'energia  e  le  risorse minerarie del Ministero dello sviluppo economico,   relative  al  rilascio  di  autorizzazioni,  permessi  o concessioni,  finalizzati  alla  realizzazione  e  alla  verifica  di impianti  e  infrastrutture il cui valore sia di entita' superore a 5 milioni  di  euro,  e'  posto  a  carico  dei soggetti richiedenti un versamento   pari  allo  0,5  per  mille  del  valore  dell'opera  da realizzare nei seguenti casi:
 a) impianti  per  la produzione di energia elettrica, con potenza termica superiore a 300 MW;
 b) impianti per il trasporto di energia;
 c) opere  ed  impianti  per  lo  stoccaggio  sotterraneo  di  gas naturale;
 d) terminali per la rigassificazione di gas naturale;
 e) opere  ed  impianti  realizzati  nell'ambito  di  permessi  di ricerca o concessioni di coltivazioni per idrocarburi.
 |  |  |  | Art. 2. Modalita' di versamento
 1. All'atto  della  presentazione dell'istanza relativa al rilascio di  autorizzazioni,  permessi  o  concessioni  di  cui all'art. 1, il soggetto  interessato  attesta  l'importo dell'opera da realizzare ed allega   l'originale   ovvero   copia  conforme  all'originale  della quietanza   del  versamento  pari  allo  0,5  per  mille  del  valore dell'opera da realizzare.
 2. I versamenti relativi alle istruttorie indicate all'art. 1, sono effettuati  con imputazione sul capitolo 3592 «Somme da introitare ai fini  della  riassegnazione  in tutto o in parte, all'amministrazione delle  attivita'  produttive»,  art.  19 «Somme versate dalle imprese interessate  alla  realizzazione  e  alla  verifica degli impianti ed infrastrutture  energetiche  in  applicazione  della  legge 23 agosto 2004, n. 239».
 3. Il  versamento  puo'  essere  effettuato  presso  la  competente sezione  di  Tesoreria  provinciale  della  Banca d'Italia ovvero con conto  corrente  postale  intestato alla stessa Tesoreria provinciale riportando la causale «Contributo per le spese sostenute dagli uffici della Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie, per le istruttorie  tecniche e amministrative per autorizzazioni, permessi o concessioni,  volte  alla realizzazione e alla verifica di impianti e di  infrastrutture energetiche di competenza statale, di cui all'art. 1,  comma 110,  della  legge 23 agosto 2004, n. 239 - Provincia ....; Comune .....; Localita ...;».
 4. Non  sono  ammessi  rimborsi  a seguito di mancata o di parziale realizzazione delle opere previste, di cui al precedente art. 1.
 |  |  |  | Art. 3. Disposizione finale
 1. Il  presente  decreto trasmesso ai competenti Uffici centrali di bilancio  per  la  relativa registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  italiana, entra in vigore dalla data di pubblicazione.
 Roma, 18 settembre 2006
 
 Il Ministro
 dello sviluppo economico
 Bersani Il Ministro dell'economia
 e delle finanze
 Padoa Schioppa
 
 Registrato alla Corte dei conti il 13 ottobre 2006 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 4, foglio n. 189
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