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| Gazzetta n. 271 del 21 novembre 2006 (vai al sommario) |  | COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE |  | DELIBERAZIONE 31 ottobre 2006 |  | Adozione   degli   schemi  di  statuto,  di  regolamento  e  di  nota informativa,  ai  sensi  dell'articolo 19,  comma  2, lettera g), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. |  | 
 |  |  |  | LA COVIP Visto  il  decreto  legislativo  5 dicembre 2005, n. 252, recante «Disciplina delle forme pensionistiche complementari»;
 Visto  l'art. 19, comma 2, lettera g), del decreto legislativo n. 252/2005,   che   attribuisce   alla  COVIP  il  compito  di  dettare disposizioni  volte  a  garantire  la  trasparenza  delle  condizioni contrattuali e di disciplinare le modalita' di offerta al pubblico di tutte le forme pensionistiche complementari, mediante applicazione di regole comuni per tutte le predette forme;
 Visto  il  medesimo  art.  19,  comma 2,  lettera g), del decreto legislativo  n.  252/2005  che,  al  fine di realizzare quanto sopra, attribuisce  altresi'  alla  COVIP il compito di elaborare schemi per gli  statuti,  i regolamenti, le schede informative, i prospetti e le note  informative  da  indirizzare  ai potenziali aderenti a tutte le forme pensionistiche complementari;
 Vista   la  direttiva  generale  alla  COVIP  adottata,  in  data 28 aprile 2006, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e delle finanze, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del decreto legislativo n. 252/2005;
 Considerato  che  nella  sopra  citata  direttiva ministeriale e' precisato  che  la  COVIP  e'  tenuta  a fornire indicazioni utili al tempestivo  adeguamento degli statuti, dei regolamenti e dei relativi documenti informativi per la raccolta delle adesioni e, con specifico riguardo  alle  forme  pensionistiche  individuali  attuate  mediante contratti  di  assicurazione sulla vita, finalizzate a consentire gli adempimenti  previsti  dall'art. 13, comma 3, del decreto legislativo n. 252/2005;
 Tenuto  conto  delle direttive generali alle forme pensionistiche complementari,  emanate  dalla  COVIP  il  28 giugno  2006,  ai sensi dell'art. 23, comma 3, del decreto legislativo n. 252/2005;
 Considerato   che   nelle  sopra  citate  direttive  generali  e' precisato  che  la  COVIP  ha  assunto il compito di definire criteri omogenei  di  rappresentazione agli aderenti delle caratteristiche di ciascuna  forma  pensionistica complementare, al fine di consentire a ciascun  soggetto di compiere scelte consapevoli in ordine al proprio piano di previdenza complementare ed effettuare un adeguato raffronto tra le diverse opzioni prospettate;
 Considerato  altresi'  che  nelle  medesime direttive generali e' precisato  che  la  complessiva  revisione  delle  norme statutarie e regolamentari  da  parte  dei  fondi  pensione  negoziali e dei fondi pensione aperti nonche' l'adozione dell'apposito regolamento da parte delle  forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti di assicurazione    sulla    vita   potra'   essere   facilitata   dalla predisposizione  da  parte  della  COVIP  di  schemi  di statuto e di regolamento;
 Rilevata  pertanto  l'esigenza,  sulla  base  delle  disposizioni normative  e  delle  linee  generali  di  indirizzo  di cui sopra, di procedere  alla  adozione  di  schemi di statuto, di regolamenti e di nota informativa;
 Tenuto conto delle indicazioni scaturite ad esito della procedura di    consultazione   delle   parti   sociali   e   degli   organismi rappresentativi  dei  soggetti  vigilati,  dei prestatori dei servizi finanziari  e  dei consumatori, posta in essere dalla COVIP a partire dal 4 maggio 2006;
 Adotta gli  uniti  schemi di statuto dei fondi pensione negoziali costituiti in  forma  associativa ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere da a) a f)  del  decreto  legislativo 5 dicembre 2005, n. 252; di regolamento dei  fondi  pensione  aperti  costituiti  ai  sensi  dell'art. 12 del decreto legislativo n. 252/2005; di regolamento dei piani individuali pensionistici  attuati mediante contratti di assicurazione sulla vita ai  sensi  dell'art. 13 del decreto legislativo n. 252/2005 e di nota informativa di tutte le predette forme pensionistiche complementari.
 Roma, 31 ottobre 2006
 Il presidente: Scimia
 |  |  |  | FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI Fondi pensione negoziali, fondi pensione aperti, piani individuali
 pensionistici attuati mediante contratti di assicurazione
 sulla vita (PIP)
 
 (art. 3, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), art. 12 e art. 13
 del decreto legislativo n. 252
 del 5 dicembre 2005)
 
 
 SCHEMA
 DI
 NOTA INFORMATIVA
 
 Deliberato dalla COVIP il 31/10/2006
 
 REGOLE GENERALI DI REDAZIONE
 
 La  Nota  informativa  e  i  relativi  allegati  sono  redatti  in ottemperanza  al  presente  Schema  e sulla base dei seguenti criteri generali:
 1.   i  contenuti  sono  espressi  in  modo  chiaro,  sintetico  e comprensibile,   avendo   cura   di   privilegiare   l'accessibilita' dell'informazione   da  parte  del  soggetto  destinatario  affinche' quest'ultimo   sia   in  grado  di  assumere  la  decisione  relativa all'adesione  in  modo  pienamente  consapevole.  A tal fine, la Nota informativa  e'  redatta  con  un  linguaggio  semplice e immediato e assume  una  struttura,  anche  grafica,  che  ne  renda  agevole  la consultazione.  Ove  possibile  e  opportuno,  le  informazioni  sono fornite in forma tabellare;
 2. la lingua utilizzata e' quella italiana; in caso di utilizzo di termini  in  lingua  straniera, questi sono inseriti nel "Glossario", accompagnati da una breve spiegazione del significato assunto;
 3. i caratteri tipografici utilizzati nel testo devono assicurarne la leggibilita';
 4. le "AVVERTENZE" sono inserite con caratteri grafici di maggiore evidenza;
 5.  e'  assicurata la coerenza delle informazioni e delle clausole all'interno  della  Nota  e  tra  la  Nota  e gli altri documenti che disciplinano    la    partecipazione    alla    forma   pensionistica complementare;
 6. le pagine di ognuna delle sezioni di cui la Nota informativa si compone  sono  numerate  riportando  il  numero  totale  delle pagine componenti ciascuna di esse.
 
 FRONTESPIZIO
 
 Riportare  esclusivamente  le  informazioni  e le frasi di seguito indicate.
 Indicare la denominazione della forma pensionistica complementare, il  logo  (eventuale) e il numero di iscrizione all'Albo tenuto dalla COVIP.
 - Per  i  fondi  pensione aperti e per i PIP indicare altresi' la denominazione  e  il logo (eventuale) del soggetto istitutore nonche' il  gruppo  di  appartenenza  dello  stesso  (eventuale)  (qualora il soggetto  istitutore  del fondo pensione aperto non coincida piu' con il  soggetto gestore, i richiami al soggetto istitutore contenuti nel presente Schema vanno riferiti al soggetto gestore).
 Inserire le seguenti frasi:
 "Nota informativa per i potenziali aderenti, depositata presso la COVIP il"
 "La  presente  Nota informativa si compone delle seguenti quattro sezioni:  Scheda sintetica, Caratteristiche della forma pensionistica complementare,  Informazioni  sull'andamento della gestione, Soggetti coinvolti nell'attivita' della forma pensionistica complementare".
 "La  presente  Nota  informativa  e' redatta dal [ fondo pensione negoziale/soggetto istitutore del fondo pensione aperto/PIP ] secondo lo  schema  predisposto  dalla  COVIP ma non e' soggetta a preventiva approvazione da parte della COVIP medesima".
 "Il   fondo   pensione   negoziale/La   societa'  ....  (inserire denominazione  del  fondo  pensione  negoziale  ovvero,  per  i fondi pensione  aperti  e  per i PIP, del soggetto istitutore) si assume la responsabilita'  della  completezza  e  veridicita'  dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa."
 
 - SCHEDA SINTETICA -
 
 Riportare    la    denominazione    della    forma   pensionistica complementare.
 Inserire la seguente intestazione:
 
 "SCHEDA SINTETICA"
 
 Riportare la seguente indicazione:
 "La  presente Scheda sintetica costituisce parte integrante della Nota  informativa. Essa e' redatta al fine di facilitare il confronto tra le principali caratteristiche di .... (denominazione) rispetto ad altre  forme  pensionistiche complementari. Per assumere la decisione relativa  all'adesione,  tuttavia,  e'  necessario conoscere tutte le condizioni di partecipazione. Prima di aderire, prendi dunque visione dell'intera        Nota       informativa       e       dello       [ statuto/regolamento/regolamento  e  condizioni  generali di contratto ]".
 Indicare la data alla quale sono aggiornati i dati storici.
 
 A. PRESENTAZIONE DEL FONDO / PIP
 
 A.1.  Elementi  di  identificazione del fondo pensione negoziale / fondo pensione aperto / PIP
 Inserire    la   denominazione   completa   del   fondo   pensione negoziale/fondo  pensione  aperto/PIP  e indicare che e' una forma di previdenza    per    l'erogazione    di   trattamenti   pensionistici complementari  del  sistema  obbligatorio,  disciplinata dal d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252.
 - Per i fondi pensione negoziali: indicare la fonte istitutiva
 - Per   i  fondi  pensione  aperti  e  per  i  PIP:  indicare  la denominazione   del  soggetto  istitutore  e  l'eventuale  gruppo  di appartenenza
 Riportare gli estremi di iscrizione all'Albo tenuto dalla COVIP.
 
 A.2. Destinatari
 Indicare  le  categorie  di  soggetti  cui  la forma pensionistica complementare e' rivolta.
 - Per  i  fondi  pensione  aperti:  nel  caso in cui il fondo sia dedicato  esclusivamente  ad  adesioni in forma individuale ovvero ad adesioni in forma collettiva, darne adeguata evidenza.
 
 A.3.  Tipologia,  natura giuridica e regime previdenziale Indicare la  tipologia,  la  natura  giuridica e il regime previdenziale della forma pensionistica.
 
 B. LA PARTECIPAZIONE ALLA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE
 Indicare   che   l'adesione  e'  libera  e  volontaria  e  che  la partecipazione  alle  forme  di previdenza complementare disciplinate dal  d.lgs.  5  dicembre  2005,  n.  252,  consente  all'aderente  di beneficiare  di  un  trattamento  fiscale  di  favore  sui contributi versati, sui rendimenti conseguiti e sulle prestazioni percepite.
 Indicare   i   luoghi   in  cui  sono  resi  disponibili  la  Nota informativa,  il/lo  [  statuto/regolamento/regolamento  e condizioni generali  di  contratto  ],  il  Documento  sul  regime  fiscale,  il Documento   sulle   rendite,   il  Documento  sulle  anticipazioni  e l'ulteriore    materiale    informativo   predisposto   dalla   forma pensionistica  complementare nonche' le modalita' con cui il soggetto interessato puo' acquisirne copia.
 Richiamare   l'attenzione   dell'aderente   sul   ruolo   dello  [ statuto/regolamento/regolamento  e condizioni generali di contratto ] quale  fonte della disciplina della forma pensionistica complementare e  del rapporto tra l'aderente medesimo e il fondo pensione negoziale / soggetto istitutore del fondo pensione aperto/PIP.
 
 C. SEDI E RECAPITI UTILI
 
 Riportare le seguenti informazioni:
 - Per   i   fondi   pensione   negoziali:   sede  legale  e  sede amministrativa, se diversa
 - Per  i fondi pensione aperti: sede legale della societa' e sede ove e' svolta l'attivita' del fondo, se diversa
 Per  i  PIP:  sede  legale  della  societa' e sede della direzione generale, se diversa.
 Le  imprese  di  assicurazione straniere specificano se operano in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi.
 Indicare il sito internet, il recapito telefonico e l'indirizzo di posta  elettronica  utilizzabili  dall'aderente  per  comunicazioni e richieste.
 
 D.  TAVOLE DI SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEL FONDO / PIP
 
 Inserire  le  informazioni  che  seguono,  ove  possibile in forma tabellare.
 
 D.1. Contribuzione
 - Per   i  fondi  pensione  negoziali:  riportare  le  misure  di contribuzione  fissate  dalle  fonti  istitutive,  la decorrenza e la periodicita' dei versamenti. Indicare che l'aderente puo' determinare fissare  la  contribuzione  a proprio carico anche in misura maggiore rispetto a quella minima determinata dalle fonti istitutive medesime, riportando  le  modalita' eventualmente previste. Nel caso in cui sia consentita   l'adesione  di  familiari  fiscalmente  a  carico  degli aderenti,  indicare  la  facolta',  per  tali  soggetti,  di  fissare liberamente la misura della contribuzione e riportare le modalita' di versamento.
 - Per  i  fondi  pensione  aperti  che  acquisiscono  adesioni di lavoratori  dipendenti  su  base  collettiva:  indicare che la misura della  contribuzione,  la decorrenza e la periodicita' dei versamenti e' fissata dai contratti o accordi collettivi o regolamenti aziendali che  dispongono  l'adesione.  Indicare  inoltre  che  l'aderente puo' fissare  la  contribuzione  a proprio carico anche in misura maggiore rispetto a quella minima prevista dalle fonti istitutive. Nel caso in cui sia consentita l'adesione di familiari fiscalmente a carico degli aderenti,  indicare  la  facolta',  per  tali  soggetti,  di  fissare liberamente la misura della contribuzione e riportare le modalita' di versamento.
 - Per  i  fondi pensione aperti che acquisiscono adesioni su base individuale  e  per  i  PIP: indicare le modalita' di contribuzione e richiamare  la  facolta'  dell'aderente  di  fissarne  liberamente la misura.
 Evidenziare  i  casi  in  cui, ai sensi della vigente normativa, i lavoratori  dipendenti  possono  contribuire alla forma pensionistica complementare versando il TFR in misura non integrale.
 Ove  previsto,  fornire  informazioni  circa  la  possibilita'  di contribuire  mediante  versamento di abbuoni accantonati a seguito di acquisti  effettuati  tramite  moneta  elettronica  o  altro mezzo di pagamento presso centri vendita convenzionati.
 Indicare  che  la  misura  della  contribuzione  scelta al momento dell'adesione puo' essere modificata nel tempo.
 
 D.2. Proposte di investimento
 Riportare  per  ciascun  comparto  [  fondo  interno/OICR/gestione interna separata ] le seguenti informazioni:
 - denominazione
 - finalita'  della  gestione in relazione ai potenziali aderenti, indicando, ove prevista, l'esistenza di garanzie di risultato
 - Per i fondi pensione negoziali rivolti a lavoratori dipendenti e per i fondi pensione aperti che acquisiscono adesioni di lavoratori dipendenti  su base collettiva: specificare il comparto al quale sono destinati i flussi di TFR maturando conferiti tacitamente
 - orizzonte  temporale  di investimento consigliato al potenziale aderente (breve, breve/medio, medio, medio/lungo, lungo)
 - grado di rischio connesso all'investimento (basso, medio-basso, medio, medio-alto, alto)
 - Per  i  PIP: riportare la tipologia della linea di investimento (fondo interno/OICR/gestione interna separata)
 Riportare  per  ciascuna  combinazione  predefinita  di comparti [ fondi   interni/OICR/gestioni   interne   separate   ]   le  seguenti informazioni:
 - denominazione
 - finalita' della gestione in relazione ai potenziali aderenti
 - orizzonte  temporale  di investimento consigliato al potenziale aderente (breve, medio, medio/lungo, lungo)
 - grado di rischio connesso all'investimento (basso, medio-basso, medio, medio-alto, alto)
 - composizione
 - modalita'  di  ribilanciamento,  ove  previsto. In alternativa, specificare  che  non e' previsto il ribilanciamento e che, pertanto, la  composizione del capitale investito potrebbe nel tempo non essere piu' in linea con quella originaria.
 
 D.3. Rendimenti storici
 Riportare  per  ciascun  comparto  [  fondo  interno/OICR/gestione interna  separata  ]  e  per  ciascuna  combinazione  predefinita  le seguenti informazioni:
 - rendimenti  annui  conseguiti  nel  corso  degli  ultimi 5 anni solari
 - rendimento  medio  annuo  composto  conseguito  nel corso degli ultimi 5 anni solari
 Indicare,  in  forma  di  AVVERTENZA, che i rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri.
 
 D.4. Prestazioni assicurative accessorie (eventuale)
 Indicare    le   prestazioni   assicurative   accessorie   offerte specificando  le  modalita'  di adesione (facoltativa/obbligatoria) e illustrandone  le  caratteristiche  principali.  Per  le  prestazioni assicurative accessorie ad adesione facoltativa, indicare il relativo costo aggiuntivo ovvero i criteri di determinazione dello stesso.
 - Per  i  PIP:  illustrare  l'eventuale  riconoscimento  da parte dell'impresa  di  assicurazione  di  bonus  periodici  o  di  bonus a scadenza.  Se gli importi sono espressi in cifra fissa, descrivere le misure di rivalutazione previste ovvero precisare che gli importi non vengono rivalutati nel tempo.
 
 D.5. Costi nella fase di accumulo
 Riportare  informazioni di dettaglio su tutti i costi che gravano, direttamente  o  indirettamente, sull'aderente nella fase di accumulo della  prestazione  previdenziale.  Illustrare sinteticamente i costi applicati avvalendosi dello schema di Tabella che segue. =====================================================================
 Tipologia di costo             |Importo e caratteristiche ===================================================================== Spese di adesione                          | --------------------------------------------------------------------- Spese da sostenere durante la fase di      | accumulo:                                  | --------------------------------------------------------------------- Direttamente a carico dell'aderente        | --------------------------------------------------------------------- Indirettamente a carico dell'aderente:     | --------------------------------------------------------------------- - Comparto                                 | --------------------------------------------------------------------- ...............                            | --------------------------------------------------------------------- ...............                            | --------------------------------------------------------------------- - Fondo interno e/o OICR                   | --------------------------------------------------------------------- ...............                            | --------------------------------------------------------------------- ...............                            | --------------------------------------------------------------------- - Gestione interna separata                | --------------------------------------------------------------------- ...............                            | --------------------------------------------------------------------- ...............                            | --------------------------------------------------------------------- Spese da sostenere per l'esercizio di      | prerogative individuali:                   | --------------------------------------------------------------------- Anticipazione                              | --------------------------------------------------------------------- Trasferimento                              | --------------------------------------------------------------------- Riscatto                                   | --------------------------------------------------------------------- Riallocazione della posizione individuale  | --------------------------------------------------------------------- Riallocazione del flusso contributivo      | --------------------------------------------------------------------- Spese e premi da sostenere per le          | prestazioni accessorie ad adesione         | obbligatoria (eventuale)                   | ---------------------------------------------------------------------
 .....                                     | ---------------------------------------------------------------------
 .....                                     |
 
 Nella colonna "importo e caratteristiche" specificare le modalita' di   calcolo   (ad  esempio,  in  cifra  fissa,  in  percentuale  dei versamenti,  in  percentuale  del  patrimonio...).  Nel caso di spese fissate   in   percentuale   dei   versamenti,  specificare  le  voci interessate (ad esempio, contributo minimo del lavoratore, contributo del  datore di lavoro, contributi volontari aggiuntivi, flusso di TFR ...   ).  Per  tutti  i  costi  indicati,  riportare  la  misura,  la periodicita' e le modalita' di prelievo.
 - Per i fondi pensione negoziali rivolti a lavoratori dipendenti: tra  le spese direttamente a carico dell'aderente, tenere conto della intera   quota   associativa   gravante   sul   flusso  contributivo, comprensivo della quota a carico dell'azienda.
 Qualora per la copertura degli oneri amministrativi siano previsti appositi   versamenti  a  carico  dei  datori  di  lavoro,  anche  se determinati  in  misura forfetaria, precisare, in calce alla Tabella, se  si  tratta di versamenti periodici ricorrenti ovvero temporanei o una tantum e descriverne le caratteristiche.
 Per i PIP: con riferimento a eventuali voci di costo differenziate in  ragione  dell'assunzione  di rischi assicurativi, per esigenza di maggior  chiarezza  evidenziare  tali differenze, ad esempio mediante una rappresentazione in piu' tabelle che facciano riferimento a fasce di valori, indicando per ciascuna fascia i dati riferiti al caso-tipo maggiormente rappresentativo della medesima.
 I  costi  indirettamente a carico dell'aderente sono replicati per ciascun  comparto  [  fondo interno/OICR/gestione interna separata ]. Con  riferimento ai comparti ovvero ai fondi interni/OICR, i medesimi costi  sono  espressi  in percentuale sul patrimonio e su base annua; con  riferimento  alle  gestioni  interne  separate,  gli stessi sono espressi  in percentuale dei rendimenti, indicando l'eventuale misura minima trattenuta.
 Nel caso in cui siano previste commissioni di incentivo, fornire i dettagli  relativi  al calcolo, alla periodicita' e alle modalita' di prelievo.
 - Per   i  fondi  pensione  negoziali:  chiarire  che  gli  oneri annualmente  gravanti sugli aderenti durante la fase di accumulo sono determinabili   soltanto   in  relazione  al  complesso  delle  spese effettivamente   sostenute  dal  fondo.  Precisare  che  gli  importi indicati nella Tabella sono pertanto il risultato di una stima, volta a   fornire  all'aderente  una  indicazione  della  onerosita'  della partecipazione;  rinviare  per  maggiori  informazioni  alla  sezione 'Caratteristiche della forma pensionistica complementare'.
 - Per  i  fondi  pensione  aperti e per i PTP: con riferimento ai costi  relativi  ai  comparti  [  fondi interni/OICR/gestioni interne separate  ], specificare che le commissioni riportate non considerano altri  costi  che  gravano  sul patrimonio degli stessi a consuntivo, elencandone  le  relative voci (spese legali e giudiziarie, imposte e tasse,  oneri di negoziazione......), coerentemente a quanto previsto nel Regolamento.
 Nei  costi sono ricompresi le spese e i premi da corrispondere per le  coperture  accessorie ad adesione obbligatoria, anche qualora non ne venga data separata evidenza.
 - Per  i fondi pensione negoziali rivolti a lavoratori dipendenti e per i fondi pensione aperti che acquisiscono adesioni di lavoratori dipendenti su base collettiva: nel caso in cui le spese per coperture accessorie  ad adesione obbligatoria siano sostenute direttamente dal datore di lavoro, la Tabella fornisce chiaramente tale informazione.
 In  ogni caso, le informazioni sono riportate in modo chiaro, tale da  escludere  che  l'aderente  possa avere una errata percezione dei costi effettivamente praticati.
 
 D.6. Indicatore sintetico dei costi
 Riportare  l'indicatore  in forma tabellare, secondo lo schema che segue:
 Indicatore sintetico dei costi            Anni di permanenza
 2 anni   5 anni   10 anni  35 anni Comparto / fondo interno / OICR /|        |        |        | gestione separata                |        |        |        | ---------------------------------------------------------------------
 ..........                      |        |        |        | ---------------------------------------------------------------------
 ..........                      |        |        |        | --------------------------------------------------------------------- Combinazione predefinita         |        |        |        | ---------------------------------------------------------------------
 ..........                      |        |        |        | ---------------------------------------------------------------------
 ..........                      |        |        |        |
 
 Spiegare  sinteticamente il significato dell'indicatore, rinviando per  maggiori  informazioni alla sezione 'Caratteristiche della forma pensionistica  complementare'.  Evidenziare  le principali ipotesi di costruzione chiarendo che per condizioni differenti rispetto a quelle considerate  ovvero  nei  casi  in  cui non si verifichino le ipotesi previste,   l'indicatore   sintetico   ha   una   valenza   meramente orientativa.
 Per  i  PIP:  evidenziare  che  i costi sono stati diminuiti della maggiorazione  della  prestazione  derivante  dai bonus periodici o a scadenza, ove previsti.
 Nel  caso  in  cui  l'adesione  alla  forma  pensionistica preveda obbligatoriamente  il pagamento di premi e/o il sostenimento di costi per  coperture  accessorie  ovvero  per  garanzie  di  risultato, ove possibile,  della  parte  ad  essi  riconducibile  e'  data opportuna evidenza, ad esempio ricorrendo alla rappresentazione che segue:
 Indicatore sintetico dei costi            Anni di permanenza
 2 anni   5 anni   10 anni  35 anni Comparto / fondo interno / OICR /|        |        |        | gestione separata                |        |        |        | --------------------------------------------------------------------- - di cui, per coperture di puro  |        |        |        | rischio e garanzie di risultato  |        |        |        |
 
 Per i PIP: nel caso in cui siano previste differenziazioni in base all'assunzione  di  rischi  assicurativi,  e'  necessario  riprodurre l'indicatore   separatamente   con   riferimento  a  figure-tipo  che maggiormente  evidenziano le differenze tra i costi. Se opportuno, e' possibile  far  ricorso  a  una rappresentazione in piu' tabelle, che fornisca  chiara  spiegazione della situazione alla quale viene fatto riferimento.
 E. MODALITA' DI REDAZIONE IN CASO DI ADESIONI SU BASE COLLETTIVA E CONVENZIONAMENTI (per fondi pensione aperti e PIP)
 Nel  caso  in  cui  siano  previste  agevolazioni  finanziarie per adesioni  su  base  collettiva o convenzionamenti con associazioni di lavoratori autonomi o di liberi professionisti, nella redazione della Scheda sintetica tenere conto delle seguenti indicazioni.
 Le   agevolazioni   finanziarie   possono   essere  rappresentate, alternativamente:
 a)  nella stessa scheda sintetica, distinte per tipologia di costo e,  se  opportuno, ricorrendo a una rappresentazione in piu' tabelle, evidenziando   le  condizioni  alle  quali  le  agevolazioni  vengono applicate.  Tale  rappresentazione  va adottata anche con riferimento alla  Tabella  'Indicatore  sintetico  dei costi' qualora, sulla base delle agevolazioni praticate, l'indicatore risulti significativamente ridotto,  sia  pure per singoli periodi, rispetto a quello risultante senza  tenere conto delle agevolazioni medesime. Con riferimento alla Tabella  'Rendimenti  storici',  nel  caso  in  cui  la  agevolazione riguardi  la  commissione  di  gestione  espressa  in percentuale del patrimonio  del  comparto  [  fondo  interno/OICR  ] e dia luogo alla emissione di distinte classi di quote, e' comunque possibile limitare l'indicazione unicamente ai rendimenti della classe di quote standard di ciascun comparto [ fondo interno/OICR ], dandone idonea evidenza;.
 b)  su  schede sintetiche appositamente redatte. In questo caso la scheda   standard   contiene   l'indicazione   che,  per  determinate collettivita',  vengono  praticate condizioni differenti e chiarisce, con  riferimento  alle  Tabelle  'Costi  nella  fase  di  accumulo' e 'Indicatore  sintetico  dei  costi',  che gli importi indicati devono intendersi  come importi massimi applicabili. Le schede riferite alle differenti  agevolazioni praticate devono contenere, come AVVERTENZA, che  l'aderente  ha  l'onere  di verificare che la Scheda si applichi alla  sua  collettivita'  di appartenenza e che le informazioni sulla contribuzione  prevista  dalla  fonte  istitutive che lo riguarda gli vengano fornite unitamente alla Scheda medesima..
 Ove   previsto,  evidenziare  che  le  agevolazioni  praticate  si applicano anche ai familiari fiscalmente a carico degli aderenti.
 Per  quanto  riguarda  le  adesioni  su base collettiva, e' infine possibile  redigere,  nel rispetto delle regole indicate al punto b), Schede sintetiche dedicate alle singole collettivita' di riferimento. In  tal  caso  le  Schede  sintetiche riportano anche le informazioni relative alla fonte istitutiva e agli importi di contribuzione propri delle collettivita' interessate.
 
 -   CARATTERISTICHE  DELLA  FORMA  PENSIONISTICA  COMPLEMENTARE  - Riportare la denominazione della forma pensionistica complementare.
 Inserire la seguente intestazione:
 "CARATTERISTICHE DELLA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE"
 
 A. INFORMAZIONI GENERALI
 
 A.1. Lo scopo
 Indicare   lo   scopo   della  forma  pensionistica  complementare rappresentando  sinteticamente  le  ragioni  che  rendono  necessario integrare la pensione di base.
 
 A.2. La costruzione della prestazione complementare
 Indicare che la partecipazione prevede una fase di accumulo ed una fase di erogazione della pensione complementare.
 Introdurre  il  concetto  di 'posizione individuale' dell'aderente nel   fondo,  con  riferimento  ai  contributi  netti  versati  e  ai rendimenti  derivanti  dalla  gestione,  spiegando  la funzione della stessa nel corso del rapporto. Per le modalita' di costituzione della posizione individuale rinviare allo statuto/regolamento.
 
 A.3. Il modello di governance
 Descrivere  sinteticamente  il  modello di governance della forma, rinviando    allo    statuto/regolamento    per    le    regole    di composizione/designazione degli organi e le funzioni loro attribuite.
 Indicare  che  ulteriori informazioni sono contenute nella sezione 'Soggetti   coinvolti   nell'attivita'   della   forma  pensionistica complementare'.
 
 B. LA CONTRIBUZIONE
 
 Ricordare  che  informazioni sulla misura della contribuzione sono riportate nella Tabella 'Contribuzione' della Scheda sintetica.
 Per  le  forme  rivolte  a  lavoratori dipendenti, indicare che il finanziamento  puo'  avvenire mediante conferimento dei flussi di TFR in  maturazione. Richiamare l'attenzione dell'aderente sui principali effetti  derivanti  dalla  scelta  di  conferire  il  TFR  alle forme pensionistiche   complementari   (variabilita'  dei  rendimenti,  non reversibilita'  della  scelta  del conferimento...), anche riportando sinteticamente  le caratteristiche dell'istituto del TFR in base alla normativa vigente.
 - Per i fondi pensione negoziali rivolti a lavoratori dipendenti e per  i  fondi pensione aperti che acquisiscono adesioni di lavoratori dipendenti su base collettiva: indicare che al finanziamento concorre anche  il  datore  di  lavoro  con  un  versamento a proprio carico e chiarire  che  l'aderente  ha  diritto  al  versamento qualora assuma l'impegno  a  versare  al  fondo  un  contributo almeno pari a quello minimo  fissato  dai  contratti  o  accordi  collettivi o regolamenti aziendali.
 - Per  i  fondi  pensione aperti che acquisiscono adesioni su base individuale  e  per  i  PIP:  richiamare  l'attenzione dei lavoratori dipendenti  sulla  necessita'  di  verificare nei contratti o accordi collettivi o regolamenti aziendali che regolano il rapporto di lavoro se  e,  eventualmente,  a  quali  condizioni l'adesione dia diritto a beneficiare di un contributo da parte del datore di lavoro.
 Indicare che l'aderente puo' controllare i versamenti effettuati e la  posizione  individuale  tempo  per  tempo maturata attraverso gli strumenti riportati nel par. 'Comunicazioni agli iscritti'.
 Indicare,  in  forma  di  AVVERTENZA, che l'aderente ha l'onere di verificare  la  correttezza dei contributi affluiti al fondo rispetto ai  versamenti  effettuati  (per  i lavoratori dipendenti aggiungere: direttamente  o  per  il  tramite  del  datore di lavoro). Richiamare inoltre  l'attenzione  sull'importanza  della  verifica,  al  fine di accertare l'insussistenza di errori o omissioni contributive.
 
 C. L'INVESTIMENTO E I RISCHI CONNESSI
 
 C.1. Indicazioni generali
 Descrivere  sinteticamente  i rischi connessi in via generale alla fase  di accumulo, avendo riguardo alla possibilita' di non ottenere, al  momento  dell'erogazione delle prestazioni, l'intero controvalore dei  contributi  versati  ovvero un risultato finale rispondente alle aspettative,  precisando  che  i rendimenti della gestione variano in relazione  all'andamento  dei  mercati e alle scelte di gestione. Ove previste,  precisare,  da  un  lato,  che  le  garanzie  di risultato limitano   i  rischi  assunti  dall'aderente  e,  dall'altro,  che  i rendimenti risentono del maggior costo dovuto alla garanzia.
 - Per  i  fondi pensione negoziali e per i fondi pensione aperti: indicare che le risorse sono depositate presso una banca depositaria. Rinviare  alla sezione 'Soggetti coinvolti nell'attivita' della forma pensionistica  complementare'  per  l'indicazione  della banca e allo statuto/regolamento per l'illustrazione dei compiti svolti.
 - Per  i  fondi  pensione negoziali: avvertire che la gestione e' affidata  ad  intermediari  specializzati,  sulla  base di specifiche convenzioni  di  gestione  stipulate  a  seguito  di  un  processo di selezione svolto secondo regole appositamente dettate dalla Autorita' di  vigilanza. Evidenziare che i gestori sono tenuti ad operare sulla base  delle  linee  guida  di  investimento  fissate  dall'organo  di amministrazione  del  fondo.  Per  l'indicazione dei gestori e per le caratteristiche   dei   mandati   conferiti,  rinviare  alla  sezione 'Soggetti   coinvolti   nell'attivita'   della   forma  pensionistica complementare'.  Ove  previsto, indicare che il fondo puo' effettuare investimenti   diretti   nelle  attivita'  consentite  dalla  vigente normativa.
 
 C.2. I comparti [ fondi interni/OICR/gestioni interne separate ]
 Indicare i comparti [ fondi interni/OICR/gestioni interne separate ]  in  cui  possono  essere  investiti  i  contributi  netti versati, evidenziando  che presentano caratteristiche di investimento e quindi di rischio/rendimento differenti.
 Specificare   se   e'   previsto  l'investimento  in  combinazioni predefinite   di   comparti  [  fondi  interni/OICR/gestioni  interne separate ], indicandone la denominazione.
 a) Politica di investimento e rischi specifici
 Per   ciascun   comparto  [  fondo  interno/OICR/gestione  interna separata ] riportare le informazioni di seguito indicate:
 - denominazione
 - finalita' della gestione in relazione ai potenziali aderenti.
 Ove   siano   previste   garanzie   di  risultato  illustrarne  le caratteristiche.   Per  quanto  riguarda  il  comparto  destinato  ad acquisire   i   flussi  di  TFR  conferiti  tacitamente  indicare  in particolare  se, oltre a quanto richiesto dalla legge, e' prevista la garanzia  di  un tasso di rendimento minimo e esplicitare l'orizzonte temporale  e/o  gli  eventi (pensionamento, premorienza, riscatto per invalidita'   o  per  inoccupazione  superiore  a  48  mesi  ...)  al verificarsi dei quali opera la garanzia.
 - Per   i  fondi  pensione  negoziali:  indicare,  in  forma  di AVVERTENZA,  che  nel  caso in cui mutamenti del contesto economico e finanziario  comportino  condizioni contrattuali differenti, il fondo si  impegna  a  descrivere  agli  aderenti  interessati  gli  effetti conseguenti, con riferimento alla posizione individuale maturata e ai futuri versamenti.
 - Per i fondi pensione aperti e per i PIP: indicare, in forma di AVVERTENZA,  che  mutamenti  del  contesto  economico  e  finanziario possono  comportare  variazioni nelle caratteristiche della garanzia. Specificare  che,  in  caso  di  introduzione  di condizioni di minor favore,  gli  aderenti  hanno  il  diritto  di  trasferire la propria posizione  e  indicare  l'impegno  della  societa'  a descrivere agli aderenti  interessati  gli  effetti conseguenti, con riferimento alla posizione individuale maturata e ai futuri versamenti.
 - orizzonte  temporale  di investimento consigliato al potenziale aderente (breve, medio, medio/lungo, lungo)
 - grado  di rischio (basso, medio-basso, medio, medio-alto, alto) connesso all'investimento;
 - politica di investimento: descrivere sinteticamente la politica di  investimento,  anche con riferimento alla ripartizione strategica delle  attivita'  in  relazione  alle  caratteristiche del comparto [ fondo  interno/OICR/gestione  interna  separata  ], alle categorie di strumenti  finanziari  ed  eventuali  limiti, obiettivi di gestione e orizzonte  temporale  di  riferimento  degli  investimenti, scelte in materia di limitazione dei rischi ecc...., fornendo le indicazioni in modo    da   caratterizzare   stabilmente   il   comparto   [   fondo interno/OICR/gestione  interna separata ] in una prospettiva di lungo periodo,     coerentemente    con    la    finalita'    previdenziale dell'investimento.  La  descrizione  deve  consentire all'aderente di individuare chiaramente le peculiarita' di rischio/rendimento proprie di  ciascuno  dei  comparti  [  fondi  interni/OICR/gestioni  interne separate ];
 - Per  i  PIP  con  prestazioni  collegate  a  gestioni  interne separate:  evidenziare il collegamento della politica di gestione con i  criteri  contabili  utilizzati per determinare il rendimento della gestione;
 - benchmark: indicare il benchmark, riportando gli indicatori che lo  compongono e il peso di ciascun indicatore sul totale. Qualora il benchmark  non  costituisca  un  parametro significativo per lo stile gestionale  adottato,  esplicitare  e  spiegare una misura di rischio coerente con l'orizzonte temporale di riferimento.
 - Per  i  PIP  con  prestazioni  collegate  a  gestioni  interne separate: fare riferimento al tasso medio di rendimento dei titoli di Stato e delle obbligazioni.
 Nel  caso  in cui sia adottata una politica di investimento atta a minimizzare,   attraverso   l'utilizzo  di  particolari  tecniche  di gestione,  la  probabilita'  di  perdita del capitale investito (c.d. gestione "protetta"), descrivere le modalita' gestionali adottate per la  protezione,  rappresentando,  preferibilmente in forma tabellare, gli  scenari  probabilistici  del  rendimento  atteso  nell'orizzonte temporale  di riferimento, anche attraverso simulazioni numeriche. In tal  caso,  e  qualora  non  sia  prevista  esplicitamente  anche una garanzia  di  risultato,  riportare,  in  forma di AVVERTENZA, che la protezione  del  capitale  non  costituisce  garanzia di rendimento o restituzione del capitale investito.
 b) Parametro oggettivo di riferimento (benchmark).
 Spiegare brevemente il significato del benchmark.
 
 C.3.   Le   combinazioni   predefinite   di   comparti   [   fondi interni/OICR/gestioni interne separate] (eventuale)
 Nel  caso  in  cui  la  forma pensionistica complementare consenta all'aderente  di  impiegare  i  contributi  versati  in  combinazioni predefinite   di   comparti  [  fondi  interni/OICR/gestioni  interne separate],   riportare,   per   ciascuna  combinazione,  le  seguenti informazioni:
 - denominazione
 - finalita' della gestione in relazione ai potenziali aderenti
 - orizzonte  temporale  di investimento consigliato al potenziale aderente
 - grado  di rischio (basso, medio-basso, medio, medio-alto, alto) connesso all'investimento
 - composizione  in  termini  di  quote  percentuali di patrimonio investito  in comparti [ fondi interni/OICR/gestioni interne separate ]
 - modalita'  di  ribilanciamento,  ove  previsto. In alternativa, specificare  che  non e' previsto il ribilanciamento e che, pertanto, la  composizione del capitale investito potrebbe nel tempo non essere piu' in linea con quella indicata
 - benchmark  indicare il benchmark, riportando gli indicatori che lo  compongono e il peso di ciascun indicatore sul totale. Qualora il benchmark  non costituisca un parametro di riferimento significativo, esplicitare  una misura di rischio coerente con l'orizzonte temporale di riferimento.
 Riportare,  in  forma  di  AVVERTENZA, che informazioni di maggior dettaglio  sulla  politica  gestionale posta in essere e il glossario dei  termini  tecnici  sono  contenuti  nella  sezione  'Informazioni sull'andamento della gestione'.
 
 C.4. Modalita' di impiego dei contributi (1)
 Evidenziare  che l'impiego dei contributi avviene sulla base della scelta operata dall'aderente.
 Ove  prevista, evidenziare la facolta' per l'aderente di ripartire la  propria posizione individuale maturata e/o il flusso contributivo tra  piu'  comparti  [fondi interni/OICR/gestioni interne separate ]. Avvertire  che  l'esercizio  della facolta' di ripartire la posizione individuale  maturata  e/o il flusso contributivo tra piu' comparti [ fondi  interni/OICR/gestioni  interne  separate  ] rimette al singolo aderente  la definizione del profilo di rischio/rendimento, il quale, pertanto,  non  sara'  piu' corrispondente a quello rappresentato dai singoli  comparti  [ fondi interni/OICR/gestioni interne separate ] o combinazioni predefinite offerte.
 Ove  sia previsto un passaggio automatico tra i diversi comparti [ fondi   interni/OICR/gestioni   interne  separate  ]  o  combinazioni predefinite  degli stessi in funzione dell'eta' dell'aderente e degli anni   mancanti   al   pensionamento   (life  cycle),  rinviare  allo statuto/regolamento per le relative modalita' di funzionamento.
 Richiamare l'attenzione dell'aderente sull'importanza della scelta di  allocazione  dei contributi anche in considerazione delle proprie condizioni  economiche  e  finanziarie,  della capacita' contributiva attuale  e  prospettica,  dell'orizzonte  temporale di partecipazione alla forma di previdenza complementare e propensione al rischio.
 Evidenziare  l'importanza  di  monitorare  nel  tempo la scelta di allocazione  in  considerazione  del  mutamento dei fattori che hanno contribuito a determinarla.
 Indicare  che la scelta di allocazione della posizione individuale e/o   dei   flussi   contributivi   puo'  essere  variata  nel  tempo ("riallocazione"),   rinviando   allo   statuto/regolamento   per  le eventuali condizioni richieste. Richiamare l'attenzione dell'aderente sulla  opportunita'  di  tenere  conto,  nella  eventuale  scelta  di riallocazione  della  posizione  individuale maturata, dell'orizzonte temporale  consigliato per l'investimento in ciascun comparto [ fondo interno/OICR/gestione interna separata ] o combinazione predefinita. --------------------------------------------
 (1)  Le forme pensionistiche complementari che prevedono un
 unico   comparto   [  fondo  interno/OICR/gestione  interna
 separata] omettono tale paragrafo
 
 D.   LE   PRESTAZIONI  PENSIONISTICHE  (PENSIONE  COMPLEMENTARE  E LIQUIDAZIONE DEL CAPITALE)
 
 D.1. Prestazioni pensionistiche
 Indicare  che la prestazione puo' essere percepita sia in forma di rendita (pensione complementare) che in capitale.
 Riportare  in  modo  sintetico  i  criteri di determinazione della prestazione,  con  riferimento alle principali variabili da tenere in considerazione  (livello  di  contribuzione,  durata  della  fase  di accumulo,  continuita'  dei  versamenti,  livello  dei  costi  e  dei rendimenti della gestione...).
 Rinviare   allo   statuto/regolamento   per  le  informazioni  sui requisiti di accesso alla prestazione pensionistica.
 
 D.2.   Prestazione   erogata   in  forma  di  rendita  -  pensione complementare
 Evidenziare che, salva l'opzione esercitabile dall'aderente per la liquidazione in capitale, la prestazione pensionistica e' interamente erogata  nella  forma di rendita (pensione complementare). Illustrare sinteticamente  le  modalita'  di  calcolo  della rata di rendita con riferimento all'ammontare della posizione individuale maturata e alla applicazione dei coefficienti di conversione.
 - Per  i  fondi pensione negoziali che non siano autorizzati alla erogazione  diretta  delle  rendite e non abbiano ancora stipulato le relative convenzioni assicurative, darne specifica informazione.
 Specificare  che le condizioni di rendita effettivamente applicate all'aderente saranno quelle in vigore al momento del pensionamento.
 - Per  i  PIP:  indicare  se  l'impresa si riserva la facolta' di modificare,  prima  che  abbia  inizio l'erogazione della rendita, le basi  demografiche  e/o il livello di tasso garantito nel rispetto di quanto  previsto  dalla  normativa  in  materia  di  stabilita' delle compagnie di assicurazione. In tal caso descrivere le condizioni alle quali   la  modifica  e'  sottoposta  dalla  predetta  normativa  con riferimento   ai  versamenti  gia'  effettuati  e  quelli  futuri  ed esprimere   l'impegno  a  descrivere  al  contraente  le  conseguenze economiche  sulla  prestazione  assicurata  e  a  trasmettere i nuovi coefficienti di conversione.
 -  Per  ogni  altra informazione riguardante la fase di erogazione rinviare all'apposito DOCUMENTO SULL'EROGAZIONE DELLE RENDITE(2).
 
 D.3.  Prestazione  erogata in forma di capitale - liquidazione del capitale
 Rinviare  allo  statuto/regolamento  per le condizioni e limiti di esercizio dell'opzione per la liquidazione della prestazione in forma di capitale.
 Richiamare  l'attenzione dell'aderente sulle implicazioni connesse all'esercizio dell'opzione. --------------------------------------------
 (2)  In  fase  di  prima applicazione il rinvio puo' essere
 limitato,   in   ogni  luogo  in  cui  e'  richiamato  tale
 documento:
 - per  i  fondi pensione negoziali: alla sezione 'Soggetti
 coinvolti    nell'attivita'   della   forma   pensionistica
 complementare';
 - per  i  fondi  pensione aperti e per i PIP: all'apposito
 Allegato  al  Regolamento/condizioni generali di contratto.
 Richiamare  la  possibilita'  per l'iscritto di aderire. al
 momento  del  pensionamento,  alle condizioni di erogazione
 offerte  da  altri  fondi  pensione  aperti / PIP, mediante
 l'iscrizione  al  fondo  /  PIP  a tal fine scelto, secondo
 quanto previsto nel Regolamento.
 
 E. LE PRESTAZIONI NELLA FASE DI ACCUMULO
 
 E.1. Prestazioni assicurative accessorie (eventuale)
 Riportare  le  principali  informazioni  relative alle prestazioni assicurative  accessorie  in  coerenza  con  le indicazioni contenute nella  Scheda  sintetica.  Per  ulteriori informazioni sulle relative caratteristiche e condizioni generali, rinviare inoltre:
 - Per   i   fondi  pensione  negoziali:  alla  sezione  'Soggetti coinvolti nell'attivita' della forma pensionistica complementare'
 - Per  i fondi pensione aperti e per i PIP: all'apposito Allegato al Regolamento/condizioni generali di contratto
 
 E.2. Anticipazioni e riscatti
 Descrivere  sinteticamente  e  in  modo  semplice  i  casi  in cui l'aderente  puo'  disporre  della  posizione  individuale  prima  del pensionamento,  con  riferimento  agli istituti delle anticipazioni e del  riscatto parziale e totale, rinviando allo statuto/regolamento e al  'Documento sulle anticipazioni' per informazioni sui requisiti di accesso,  modalita'  e  misura  delle  prestazioni.  Avvertire che la percezione  di  somme  a  titolo  di anticipazione riduce il capitale disponibile.  Evidenziare  pertanto  all'aderente  la possibilita' di versare  contributi  aggiuntivi  per  il  reintegro  della  quota  di posizione    individuale    anticipata.    Richiamare    l'attenzione dell'aderente  sul fatto che in alcuni casi tali prestazioni soggette a  un  trattamento  fiscale  differente  da  quello delle prestazioni pensionistiche,  rinviando  per  informazioni al DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE.
 
 E.3. Prestazione in caso di decesso prima del pensionamento
 Descrivere  sinteticamente la facolta' di riscatto della posizione individuale  in caso di decesso dell'aderente nel corso della fase di accumulo.
 
 E.4. Trasferimento della posizione individuale
 Indicare   sinteticamente   la   possibilita'  per  l'aderente  di trasferire   la  posizione  individuale  accumulata,  rinviando  allo statuto/regolamento   per   le   informazioni  sulle  condizioni  per l'esercizio dell'opzione.
 - Per   i  fondi  pensione  aperti  e  per  i  PIP:  indicare  la possibilita'  di  trasferimento in caso di modifiche complessivamente peggiorative  delle  condizioni economiche, ivi comprese le modifiche che  interessino  in  modo  sostanziale  le caratteristiche del fondo pensione  aperto/PIP.  Rinviare  alla  Parte  VI  del Regolamento per l'indicazione  dei  casi,  modalita'  e termini per l'esercizio della scelta  di trasferire la propria posizione individuale ad altra forma complementare.
 
 F. I COSTI
 Evidenziare   che   la  partecipazione  alla  forma  pensionistica complementare    comporta   oneri   che   gravano,   direttamente   o indirettamente,  sull'aderente.  Avvertire  che  tali  oneri nel loro complesso  costituiscono  un  elemento  importante nel determinare il livello   della   posizione  individuale  e  quindi  l'importo  delle prestazioni. Richiamare l'attenzione dell'aderente sulla opportunita' di  effettuare  una attenta valutazione dell'incidenza complessiva di tali oneri sulla posizione individuale nel tempo.
 
 F.1. Costi nella fase di accumulo
 a) Dettaglio dei costi
 Rinviare   alla  Scheda  sintetica  per  l'indicazione  dei  costi praticati dal fondo nel corso della fase di accumulo.
 - Per  i fondi pensione negoziali: specificare che il fondo non si prefigge scopo di lucro e che pertanto gli oneri annualmente gravanti sugli  aderenti  durante  la  fase  di  accumulo  sono determinati in relazione  al  complesso  delle  spese  effettivamente  sostenute dal fondo. Precisare che gli importi indicati sono dunque il risultato di una stima, effettuata sulla base dei dati di consuntivo riportati nel conto   economico  e  delle  aspettative  di  spesa  per  il  futuro. L'incidenza  effettiva  degli  oneri  potra' essere verificata solo a consuntivo.
 Con   riferimento   ai   costi   posti   direttamente   a   carico dell'aderente, specificare che gli stessi sono fissati annualmente in via  preventiva  dal  competente  organo del fondo. Chiarire che, ove tali somme si rivelino, nell'anno, non sufficienti a coprire le spese effettive,   l'eccedenza  gravera'  sull'aderente  sulla  base  delle determinazioni  assunte  dal  competente  organo  del  fondo; in caso contrario,  ove  le  spese  effettive  si rivelino inferiori a quelle previste,  la differenza confluira' nuovamente, sempre secondo quanto determinato dall'organo competente, nelle posizioni individuali degli aderenti.  Evidenziare  che  i criteri seguiti nell'imputazione delle eccedenze  sono  riportati nella sezione 'Informazioni sull'andamento della gestione'.
 b) Indicatore sintetico dei costi
 Specificare   che  l'indicatore  sintetico  dei  costi,  calcolato secondo   la   metodologia   prevista   dalla   COVTP,  fornisce  una rappresentazione  dei costi complessivamente gravanti, direttamente o indirettamente,   sull'aderente   nella   fase   di   accumulo  della prestazione previdenziale.
 Spiegare  che  l'indicatore  esprime l'incidenza percentuale annua dei  costi  sulla  posizione individuale di un aderente-tipo e mostra quanto,  nei  periodi  di  tempo considerati (2, 5, 10 e 35 anni), si riduce ogni anno, per effetto dei costi medesimi, il potenziale tasso di  rendimento  dell'investimento  rispetto  a  quello di una analoga operazione che, per ipotesi, non fosse gravata da costi.
 Fornire chiara evidenza delle ipotesi utilizzate.
 Chiarire che l'indicatore non tiene conto di eventuali commissioni di  incentivo e delle commissioni di negoziazione, in quanto elementi dipendenti dall'attivita' gestionale e non quantificabili a priori.
 Nel  caso  siano  previste  prestazioni assicurative accessorie ad adesione  facoltativa, specificare che l'indicatore non tiene inoltre conto dei costi relativi a tali prestazioni.
 Specificare  che,  con riferimento ai costi connessi all'esercizio di  prerogative  individuali,  l'indicatore  considera  unicamente il costo  del  trasferimento.  Tale  costo  non  e' tuttavia incluso nel calcolo  relativo  al  35esimo  anno di partecipazione, assunto quale anno di pensionamento.
 Evidenziare, anche mediante esemplificazioni, che differenze anche piccole  di tale valore possono portare nel tempo a scostamenti anche rilevanti della posizione individuale maturata.
 Rinviare   alla   Scheda   sintetica   per   la   rappresentazione dell'indicatore.
 
 F.2. Costi nella fase di erogazione della rendita
 Indicare che al momento del pensionamento e/o nel corso della fase di  erogazione  della rendita e' previsto che l'aderente sostenga dei costi,   precisandone   la   natura   e  rinviando  per  le  relative informazioni al DOCUMENTO SULL'EROGAZIONE DELLE RENDITE.
 - Per  i  fondi  pensione negoziali che non siano autorizzati alla erogazione  diretta  delle  rendite e non abbiano ancora stipulato le relative  convenzioni  assicurative:  specificare che i costi saranno indicati non appena le convenzioni saranno stipulate (ovvero il fondo sara' stato autorizzato all'erogazione).
 Chiarire che i costi effettivamente applicati all'aderente saranno quelli  in vigore al momento del pensionamento dello stesso. Nel caso in  cui  i  costi  siano definiti gia' al momento dell'adesione e non possano  essere  modificati  nel  corso del rapporto, le informazioni sopra  indicate  possono  essere  sinteticamente  inserite  in questa sezione,  anche  limitatamente alla rendita base e comunque rinviando al  DOCUMENTO  SULL'EROGAZIONE  DELLE  RENDITE  per  tutto quanto non riportato.
 
 G. IL REGIME FISCALE
 Descrivere   sinteticamente   il   regime   fiscale   della  forma pensionistica    complementare,   dei   contributi   versati,   delle prestazioni  pensionistiche percepite e dei riscatti, trasferimenti e anticipazioni.  Indicare  che l'aderente puo' richiedere il DOCUMENTO SUL   REGIME   FISCALE   contenente   ulteriori   e  piu'  specifiche informazioni.
 
 H. ALTRE INFORMAZIONI
 
 H.1. Adesione
 Indicare   le   modalita'  di  adesione,  rinviando  espressamente all'apposito modulo allegato.
 - Per i fondi pensione negoziali rivolti a lavoratori dipendenti e per  i  fondi pensione aperti che acquisiscono adesioni di lavoratori dipendenti  su  base  collettiva: ricordare che l'adesione effettuata mediante conferimento tacito del TFR maturando non e' preceduta dalla sottoscrizione  e  trasmissione  del  modulo  di  adesione.  Chiarire inoltre  che il versamento dei contributi avviene tramite i datori di lavoro.
 Menzionare    gli   adempimenti   cui   la   forma   pensionistica complementare  e'  tenuta  al  fine  della  conferma  dell'adesione e riportare  indicazioni  sulle  modalita' con le quali l'aderente puo' eventualmente  esercitare il diritto di ripensamento sulla base della normativa applicabile.
 Indicare  se e' previsto l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza per le operazioni di adesione, trasferimento e riscatto. Ove previsto, rinviare al relativo sito web.
 
 H.2. Valorizzazione dell'investimento
 - Per  i fondi pensione negoziali, i fondi pensione aperti e i PIP con  prestazioni  collegate  a  fondi interni o OICR: indicare che il patrimonio di ciascun comparto [ fondo interno/OICR ] e' suddiviso in quote  e  che ciascun versamento effettuato da' pertanto diritto alla assegnazione  di un numero di quote. Descrivere, con riferimento alla conversione   dei   contributi   in   quote,   la   periodicita'   di valorizzazione  del  patrimonio e delle quote e le relative modalita' di  diffusione.  Indicare  che il valore delle quote pubblicato e' al netto  di  qualsiasi  onere  imputato  direttamente al patrimonio del comparto  [  fondo  interno/OICR  ],  compresi  gli oneri fiscali sui rendimenti della gestione.
 - Per i PIP con prestazioni collegate a gestioni interne separate: indicare  il  meccanismo  di  partecipazione agli utili, specificando modalita' e tempi di assegnazione dei benefici.
 Per      ulteriori      informazioni      rinviare      allo     [ statuto/regolamento/regolamento e condizioni generali di contratto].
 
 H.3. Comunicazioni agli iscritti
 Indicare  gli  adempimenti  informativi  periodici  cui  la  forma pensionistica  complementare  e' tenuta nei confronti degli iscritti, in conformita' alle indicazioni della COVIP.
 Indicare  che  informazioni  sui  versamenti  effettuati  e  sulla posizione  individuale  tempo per tempo maturata sono riportati anche in  apposita sezione del sito web, accessibile dall'iscritto mediante password personale (eventuale).
 Indicare  l'impegno  a  fornire agli iscritti adeguata informativa sulle  modifiche  in grado di incidere sulle scelte di partecipazione (ad   esempio,   introduzione   di   nuovi   comparti),   intervenute successivamente all'adesione.
 - Per  i  fondi  pensione aperti e per i PIP: richiamare l'impegno della societa' a comunicare agli iscritti l'introduzione di modifiche complessivamente   peggiorative   delle  condizioni  economiche,  ivi comprese   le  modifiche  che  interessino  in  modo  sostanziale  le caratteristiche del fondo pensione aperto/PIP.
 
 H.4. Progetto esemplificativo
 Indicare  che  il fondo pensione negoziale/soggetto istitutore del fondo  pensione  aperto  o del PIP e' tenuto a mettere a disposizione dell'aderente  un  "PROGETTO  ESEMPLIFICATIVO",  elaborato secondo le indicazioni  fornite dalla COVIP, spiegando la natura del documento e rinviando alla apposita sezione del sito web nella quale e' possibile effettuare la simulazione.
 
 H.5. Reclami
 Riportare le modalita' con le quali gli aderenti possono inoltrare al fondo/alla societa' eventuali reclami relativi alla partecipazione alla  forma  pensionistica  complementare,  chiarendo  che  i reclami devono essere presentati per iscritto.
 - Per  i  fondi  pensione  negoziali:  nel  caso in cui lo statuto contenga la clausola compromissoria, titolare il paragrafo "Reclami e modalita'  di risoluzione delle controversie" e rinviare allo statuto per l'indicazione delle modalita' previste.
 
 - INFORMAZIONI SULL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE -
 
 Riportare    la    denominazione    della    forma   pensionistica complementare.
 Inserire la seguente intestazione:
 "INFORMAZIONI SULL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE"
 Indicare la data alla quale sono aggiornate le informazioni.
 I  dati  storici  di  rischio/rendimento  devono essere aggiornati entro  il  mese  di  marzo di ciascun anno, con riferimento alla fine dell'anno solare precedente.
 Per   ciascun   comparto  [  fondo  interno/OICR/gestione  interna separata  ]  vanno  redatte  schede  distinte, ciascuna contenente le informazioni indicate nelle Sezioni che seguono.
 Informazioni  generali  sulla gestione possono essere riportate in apertura  della presente sezione, prima delle informazioni proprie di ciascun comparto [ fondo interno/OICR/gestione interna separata ].
 Per    le   combinazioni   predefinite   di   comparti   [   fondi interni/OICR/gestioni   interne   separate  ],  le  schede  riportano esclusivamente  le  informazioni  indicate nella parte B ed i dati di rischio/rendimento tengono conto della composizione delle stesse.
 Riportare     la    denominazione    del    comparto    [    fondo interno/OICR/gestione   interna   separata   ]   ovvero  combinazione predefinita  la  data  di  avvio  dell'operativita'  e  il valore del patrimonio netto di fine periodo risultante dai documenti contabili.
 - Per  i  fondi  pensione negoziali e' da intendersi quale data di avvio  del comparto la data di primo conferimento delle risorse della stessa al/i gestore/i finanziario/i.
 - Per  i  fondi pensione negoziali, indicare i soggetti incaricati della gestione delle risorse.
 - Per  i  fondi  pensione  aperti  e  per i PIP, indicare che alla gestione delle risorse provvede il soggetto istitutore.
 Nel  caso  in  cui siano conferite deleghe di gestione, indicare i soggetti delegati.
 Qualora  i  mandati  di  gestione  prevedano  forme di garanzia di risultato,  descrivere  le  caratteristiche  delle  garanzie prestate qualora  le  stesse  non  siano  gia'  state  riportate nella sezione `Caratteristiche della forma pensionistica complementare'.
 
 A. LE POLITICHE DI INVESTIMENTO E LA GESTIONE DEI RISCHI
 Indicare,   preferibilmente  in  forma  tabellare,  le  principali tipologie  di strumenti finanziari in cui sono investite le risorse e la  relativa  valuta  di  denominazione. Riportare le principali aree geografiche/mercati  di  riferimento  degli  investimenti, nonche' le principali  categorie  di  emittenti  (specificando  se  trattasi  di emittenti  governativi,  sopranazionali,  societari,  c.d. corporate, altro) e/o settori industriali, ove rilevanti.
 Riportare  la  rilevanza,  sul totale del patrimonio, di eventuali investimenti  in  quote/azioni  di  OTCR, specificando se ed in quale misura  sono  stati  acquisiti  OICR istituiti o gestiti dal soggetto gestore del comparto [ fondo interno/OICR/gestione interna separata ] o da societa' appartenenti al medesimo gruppo dello stesso.
 Descrivere,  ove  rilevanti, gli investimenti effettuati in titoli emessi   da   societa'  a  bassa  capitalizzazione,  in  titoli  c.d. strutturati  e  in strumenti finanziari di emittenti dei cc.dd. Paesi emergenti nonche' gli eventuali altri elementi di rischio presenti in portafoglio.
 - Per  i fondi pensione negoziali: riportare informazioni relative agli eventuali investimenti diretti effettuati.
 Riportare  la  durata media finanziaria (duration) del portafoglio alla fine dell'anno.
 Descrivere,  ove  rilevanti, le operazioni in strumenti finanziari derivati effettuate nonche' l'incidenza del loro utilizzo sul profilo di rischio.
 Rappresentare  se e in che modo nella attuazione della politica di investimento  sono  stati  presi  in  considerazione aspetti sociali, etici  ed  ambientali,  specificando  le strategie poste in essere, i criteri  di  investimento  adottati  e  le  eventuali  iniziative  di azionariato attivo.
 Fornire  una  breve  descrizione  dello stile gestionale adottato, evidenziando  la relazione esistente tra il benchmark prescelto e gli obiettivi di investimento. Fornire altresi' informazioni sul tasso di movimentazione del portafoglio (turnover), illustrando sinteticamente il  significato dell'indicatore. Riportare inoltre informazioni sulle variazioni  relative  allo  stile  di gestione adottato eventualmente previste a breve termine.
 Illustrare  le  tecniche  adottate  per  la gestione dei rischi di investimento, indicando i metodi utilizzati per la individuazione, la misurazione e il controllo degli stessi, in coerenza con la finalita' previdenziale della gestione.
 Descrivere l'eventuale scelta di affidare la gestione di una parte del   patrimonio  tramite  mandati  che  prevedano  una  garanzia  di risultato.
 
 B. ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RISCHIO/RENDIMENTO
 Illustrare con un grafico a barre il rendimento annuo del comparto [  fondo  interno/OTCR/gestione  interna  separata  ] nel corso degli ultimi  10  anni  solari.  Nel caso di pluralita' di comparti [ fondi interni/OICR/gestioni  interne  separate  ] i grafici vengono redatti utilizzando la medesima scala di valori.
 - Per i fondi pensione negoziali rivolti a lavoratori dipendenti e per  i  fondi pensione aperti che acquisiscono adesioni di lavoratori dipendenti  su base collettiva: con riferimento al comparto destinato ad acquisire i flussi di TFR conferiti tacitamente riportare anche la misura della rivalutazione del TFR relativa ai periodi considerati.
 Riportare   il  rendimento  medio  composto  del  comparto  [fondo interno/OICR/gestione  interna  separata],  su  base annua, nel corso degli ultimi 3, 5 e 10 anni solari.
 Indicare,  in  forma  di  AVVERTENZA, che i rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri.
 Specificare  che  i  dati  di  rendimento  non  includono  i costi gravanti direttamente sull'aderente.
 Se  previsto,  inserire  i  dati  relativi  al  benchmark, sia nel grafico a barre sia nella rappresentazione dei rendimenti a 3, 5 e 10 anni. Al fine di consentire un confronto corretto, evidenziare che la performance  riflette  oneri  gravanti  sul patrimonio del comparto [ fondo  interno/OICR/gestione  interna separata ] e non contabilizzati nell'andamento  del  benchmark. Detto benchmark puo' essere riportato al netto degli oneri fiscali vigenti, dandone opportuna evidenza.
 Nel   caso   in  cui,  in  alternativa  al  benchmark,  sia  stata specificata una diversa misura di rischio, il confronto e' effettuato tra tale misura ex ante e quella corrispondente calcolata ex post con riferimento ai rendimenti.
 Nel  caso in cui il comparto [ fondo interno/OICR/gestione interna separata  ]  sia  operativo da meno di 10 anni, i dati sono riportati per tale minore periodo con un minimo di 2 anni.
 Qualora  vi  siano state significative modifiche della politica di investimento,  si  deve  procedere  all'azzeramento delle performance passate.  Il  benchmark  andra'  sempre  rappresentato  per  l'intero periodo  richiesto.  Nel  caso  di  modifica  non significativa della politica di investimento, i rendimenti vanno rappresentati insieme al benchmark   adottato   prima   della   modifica   della  politica  di investimento nonche' al benchmark adottato dopo tale modifica.
 Con  riferimento  agli  stessi  periodi  di  tempo  sopra indicati riportare  il confronto tra la misura della volatilita' effettiva del rendimento e quella del benchmark.
 Con  riferimento  ai  PTP,  nelle  rappresentazioni  dei  dati  di rischio/rendimento  sopra  indicati  relativi  alle  gestioni interne separate  il  confronto  prende  in  considerazione il tasso annuo di rendimento  effettivamente  retrocesso  agli aderenti e, in luogo del benchmark,  il  tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni.
 - Per  i  fondi  pensione  aperti  e  per  i  PIP  con prestazioni collegate  a  fondi  interni / OICR: in caso di emissione di distinte classi di quote, riportare le informazioni distintamente per ciascuna classe di quote emessa.
 
 C. TOTAL EXPENSES RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVI
 Riportare  il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo  triennio,  fra  il totale degli oneri posti a carico del patrimonio   del   comparto  [  fondo  interno/OICR/gestione  interna separata(3)  ]  e  il  patrimonio  dello  stesso alla fine di ciascun periodo (c.d. TER).
 - Per   i   fondi   pensione   aperti   e  per  i  PIP,  integrare l'informazione  mediante indicazione di tutti i costi riportati nella Scheda  sintetica,  Tabella  `Costi  nella fase di accumulo' che, non incidendo    sul   patrimonio   del   fondo,   gravano   direttamente sull'aderente.   Tali  oneri,  di  cui  viene  fornita  una  evidenza separata,  sono espressi in percentuale del patrimonio del comparto [ fondo  interno/OICR/gestione  interna  separata ] di riferimento. Nel caso  in  cui  agli  aderenti  sia  consentito  ripartire  il  flusso contributivo  su  piu' comparti [ fondi interni/OICR/gestioni interne separate    ],    l'imputazione    avviene    secondo    criteri   di proporzionalita'.
 Chiarire che nel calcolo del TER non si tiene conto degli oneri di negoziazione ne' degli oneri fiscali sostenuti.
 Per la rappresentazione utilizzare i seguenti schemi:
 Per   i   comparti  dei  fondi  pensione  aperti  e  per  i  fondi interni/OICR dei PIP =====================================================================
 |Anno t|Anno t-1|Anno t-2 ===================================================================== Oneri di gestione                           |      |        | --------------------------------------------------------------------- finanziaria                                 |  %   |   %    |   % --------------------------------------------------------------------- - di cui per commissioni di gestione        |      |        | finanziaria                                 |  %   |   %    |   % --------------------------------------------------------------------- - di cui per commissioni di incentivo       |      |        | --------------------------------------------------------------------- Altri oneri gravanti sul patrimonio         |  %   |   %    |   % --------------------------------------------------------------------- TOTALE 1                                    |  %   |   %    |   % --------------------------------------------------------------------- Oneri direttamente a carico degli aderenti  |      |        | --------------------------------------------------------------------- TOTALE 2                                    |  %   |   %    |   %
 
 Per le gestioni interne separate dei PIP =====================================================================
 |Anno t|Anno t-1|Anno t-2 ===================================================================== Oneri di gestione finanziaria: per          |      |        | rendimento non retrocesso agli aderenti     |  %   |   %    |   % --------------------------------------------------------------------- Altri oneri gravanti sul patrimonio         |      |        | --------------------------------------------------------------------- TOTALE 1                                    |  %   |   %    |   % --------------------------------------------------------------------- Oneri direttamente a carico degli aderenti  |  %   |   %    |   % --------------------------------------------------------------------- TOTALE 2                                    |  %   |   %    |   %
 
 Per i comparti dei fondi pensione negoziali =====================================================================
 |Anno t|Anno t-1|Anno t-2 ===================================================================== Oneri di gestione finanziaria               |  %   |   %    |   % --------------------------------------------------------------------- - di cui per commissioni di gestione        |      |        | finanziaria                                 |  %   |   %    |   % --------------------------------------------------------------------- - di cui per commissioni di incentivo       |      |        | --------------------------------------------------------------------- - di cui per compensi banca depositaria     |  %   |   %    |   % --------------------------------------------------------------------- Oneri di gestione amministrativa            |      |        | --------------------------------------------------------------------- - di cui per spese generali ed              |      |        | amministrative                              |  %   |   %    |   % --------------------------------------------------------------------- - di cui per oneri per servizi amm.vi       |      |        | acquistati da terzi                         |  %   |   %    |   % --------------------------------------------------------------------- - di cui per altri oneri amm.vi (se del caso|      |        | specificare le voci piu' rilevanti)         |      |        | --------------------------------------------------------------------- TOTALE                                      |  %   |   %    |   %
 
 Indicare, in forma di AVVERTENZA, che il TER esprime un dato medio del  comparto  [ fondo interno/OICR/gestione interna separata ] e non e'  pertanto rappresentativo dell'incidenza dei costi sulla posizione individuale del singolo aderente.
 - Per  i  fondi  pensione  negoziali:  riportare  i  criteri e le modalita' secondo cui sono state ripartite tra i lavoratori associati le  eventuali  differenze  fra  le  spese gravanti sugli aderenti e i costi effettivamente sostenuti dal fondo nell'anno. --------------------------------------------
 (3)  Per  le gestioni interne separate, nel calcolo del TER
 il termine `patrimonio' va opportunamente interpretato come
 riferito  alle  riserve  matematiche  di  pertinenza  delle
 stesse.
 
 GLOSSARIO
 Riportare  i  principali  termini tecnici o stranieri utilizzati e illustrarne brevemente il significato.
 
 SOGGETTI  COINVOLTI  NELLA  ATTIVITA'  DELLA  FORMA  PENSIONISTICA COMPLEMENTARE
 Riportare    la    denominazione    della    forma   pensionistica complementare. Inserire la seguente intestazione:
 "SOGGETTI  COINVOLTI  NELLA  ATTIVITA'  DELLA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE"
 Indicare la data alla quale sono aggiornate le informazioni.
 
 A. IL SOGGETTO ISTITUTORE DEL FONDO PENSIONE APERTO/PIP
 Riportare le seguenti informazioni:
 - denominazione,   forma   giuridica,   tipologia   e  gruppo  di appartenenza;
 - sede sociale e sede amministrativa principale, se diversa;
 - estremi  del  provvedimento  di autorizzazione della competente Autorita' di vigilanza e il numero di iscrizione nel relativo Albo;
 - la durata;
 - presentazione   delle  attivita'  esercitate  e  sintesi  delle attivita' effettivamente svolte;
 - capitale sociale sottoscritto e versato; azionisti che, secondo le   informazioni   a  disposizione  della  Societa',  detengono  una percentuale   del   capitale  superiore  al  5%;  persone  fisiche  o giuridiche   che,  direttamente  o  indirettamente,  singolarmente  o congiuntamente,  esercitano  o  possono esercitare un controllo sulla Societa';
 - generalita'  e  carica  ricoperta  con  relativa  scadenza  dei componenti l'organo amministrativo;
 - generalita'  e scadenza dalla carica dei componenti l'organo di controllo;
 - generalita'   dell'eventuale   soggetto,   o   dei   componenti l'eventuale organo, che, sia pure nel quadro dell'attribuzione in via generale    delle    responsabilita'   gestorie   al   consiglio   di amministrazione, attende alle scelte effettive di investimento.
 
 B. IL FONDO PENSIONE NEGOZIALE / FONDO PENSIONE APERTO / PIP
 Nel  caso  di  forme pensionistiche complementari che risultino da operazioni  di  fusione,  scissione,  cessione  di  rami  d'azienda o simili,   riguardanti  la  forma  pensionistica  complementare  o  il soggetto   istitutore,  indicare  sinteticamente  le  caratteristiche dell'operazione e i soggetti interessati.
 Per i fondi pensione negoziali indicare inoltre:
 - generalita',    carica   ricoperta   con   relativa   scadenza, attribuzione   dell'incarico   (elezione  dei  lavoratori/pensionati, designazione  dei  datori  di  lavoro)  dei componenti dell'organo di amministrazione;
 - generalita',    carica   ricoperta   con   relativa   scadenza, attribuzione   dell'incarico   (elezione  dei  lavoratori/pensionati, designazione  dei  datori  di  lavoro)  dei componenti dell'organo di controllo.
 Riportare  generalita' del responsabile del fondo e eventuale data di scadenza dalla carica;
 Per   i   fondi  pensione  aperti,  indicare  generalita',  carica ricoperta   con  relativa  scadenza,  fonte  dell'incarico  (soggetto istitutore/lavoratori/datori di lavoro) dei componenti dell'organismo di sorveglianza.
 
 C. LA GESTIONE AMMINISTRATIVA (eventuale)
 Indicare   denominazione   e   forma   giuridica,  sede  legale  e amministrativa  principale, se diversa, del soggetto incaricato della gestione amministrativa.
 
 D.  LA  BANCA  DEPOSITARIA (per i fondi pensione negoziali e per i fondi pensione aperti)
 Indicare   denominazione   e   forma   giuridica;  sede  legale  e amministrativa  principale,  se diversa, nonche' sede presso cui sono espletate le funzioni di banca depositaria.
 
 E. I GESTORI DELLE RISORSE
 Indicare   denominazione   e   forma   giuridica;  sede  legale  e amministrativa  principale, se diversa, dei soggetti incaricati della gestione delle risorse.
 - Per  i  fondi  pensione  aperti  e per i PIP: indicare che alla gestione  provvede  il  soggetto  istitutore.  Nel caso in cui per la prestazione  di garanzie di restituzione del capitale o di rendimento minimo siano state stipulate apposite convenzioni con soggetti terzi, indicare   denominazione   e   forma   giuridica,   sede   legale   e amministrativa principale, se diversa, del soggetto contraente.
 Indicare   denominazione   e   forma   giuridica;  sede  legale  e amministrativa  principale,  se  diversa, dei soggetti cui sono state conferite deleghe di gestione.
 
 F. L'EROGAZIONE DELLE RENDITE
 - Per  i  fondi  pensione negoziali, in fase di prima applicazione dello schema: riportare le seguenti informazioni:
 - soggetti  incaricati della erogazione delle rendite, e scadenza della convenzione stipulata (eventualmente, indicare che l'impresa di assicurazione deve ancora essere individuata);
 - tipologie di rendita previste;
 - decorrenza e periodicita' di erogazione;
 - basi tecniche adottate;
 - caricamenti applicati, specificando le modalita' di prelievo;
 - coefficienti di trasformazione nella tipologia di rendita nella quale vengono erogate le prestazioni in assenza di diversa opzione.
 - denominazione della gestione degli investimenti;
 - modalita' di rivalutazione della rendita
 Indicare  i  luoghi in cui sono resi disponibili i coefficienti di conversione  nelle  altre tipologie di rendita e il regolamento della gestione degli investimenti.
 - Per  i  fondi  pensione  negoziali  autorizzati  alla erogazione diretta  delle  rendite: indicare inoltre i soggetti incaricati della gestione  finanziaria  degli  attivi di copertura, le caratteristiche delle  convenzioni  stipulate  e  la  relativa  scadenza  nonche'  il soggetto  con  cui  e'  stata  stipulata  la convenzione assicurativa contro il rischio di sopravvivenza in relazione alla speranza di vita oltre la media.
 - Per  i  fondi  pensione  aperti:  indicare denominazione e forma giuridica; sede legale e amministrativa principale, se diversa, della impresa di assicurazione incaricata dell'erogazione delle rendite.
 
 G. LE ALTRE CONVENZIONI ASSICURATIVE
 - Per  i  fondi  pensione negoziali e per i fondi pensione aperti: indicare   denominazione   e   forma   giuridica;   sede   legale   e amministrativa principale, se diversa, delle imprese di assicurazione con  cui  sono  state  stipulate  le  convenzioni  per  le  coperture accessorie per invalidita' e premorienza
 - Per   i   fondi   pensione   negoziali,   indicare  altresi'  le caratteristiche  delle  coperture  assicurate  e  la  scadenza  delle convenzioni in corso (eventuale)
 
 H. LA REVISIONE CONTABILE
 Indicare  denominazione  e forma giuridica del soggetto incaricato della  revisione del bilancio/rendiconto; estremi della deliberazione di conferimento dell'incarico e durata dello stesso.
 - Per  i  fondi  pensione aperti: riportare l'informazione sia in riferimento al singolo fondo sia al soggetto istitutore.
 
 I. LA RACCOLTA DELLE ADESIONI
 - Per i fondi pensione negoziali indicare i luoghi in cui avviene la raccolta delle adesioni.
 - Per  i fondi pensione aperti e per i PIP, indicare denominazione e  forma  giuridica;  sede  legale  e  amministrativa  principale, se diversa, dei soggetti che procedono al collocamento. E' consentito il rinvio ad apposito foglio allegato.
 MODULO DI ADESIONE
 
 Indicare,  in  forma  di  AVVERTENZA,  che  l'adesione deve essere preceduta    dalla    consegna    e    presa    visione    dello    [ statuto/regolamento/regolamento  e condizioni generali di contratto ] e della Nota informativa.
 Precisare  che  il  Modulo  di  adesione  e'  parte  integrante  e necessaria  della Nota informativa. Riportare gli elementi utili alla instaurazione del rapporto contrattuale.
 - Per  i  fondi  pensione aperti e per i PIP: indicare i mezzi di pagamento utilizzabili e i relativi giorni di valuta.
 Riportare indicazioni sulle modalita' con le quali l'aderente puo' eventualmente  esercitare il diritto di ripensamento sulla base della normativa applicabile.
 Indicare  che  l'aderente  e'  responsabile  della  completezza  e veridicita'  delle  informazioni fornite, ivi compresa la sussistenza dei requisiti di partecipazione eventualmente richiesti.
 NOTA METODOLOGICA PER IL CALCOLO DELL'INDICATORE
 SINTETICO DEI COSTI
 L'"indicatore   sintetico  dei  costi"  e'  volto  a  fornire  una rappresentazione  complessiva  dei  costi  che gravano a vario titolo nella  fase  di  accumulo della prestazione previdenziale, esprimendo l'incidenza  percentuale  annua dei costi sulla posizione individuale dell'iscritto.
 Il  calcolo  e'  effettuato  facendo riferimento allo sviluppo nel tempo della posizione individuale di un aderente-tipo che effettua un versamento  contributivo  annuo  di  2.500  curo  (versati  in  unica soluzione  all'inizio  di ogni anno). I versamenti sono rivalutati ad un   tasso   di  rendimento  costante,  fissato,  in  fase  di  prima applicazione,  nella misura del 4 per cento annuo. L'indicatore viene calcolato  con  riferimento  a differenti ipotesi di permanenza nella forma  pensionistica complementare, in particolare 2 anni, 5 anni, 10 anni e 35 anni, ed e' dato dalla differenza tra:
 a) il tasso interno di rendimento determinato sui flussi di cassa relativi  a un piano di investimento, avente le caratteristiche sopra descritte,  per  il  quale,  per ipotesi, non sono previsti oneri, ad eccezione  del  prelievo  fiscale  sul risultato maturato (di seguito indicato come RT);
 b) il tasso interno di rendimento determinato sui flussi di cassa relativi  ad un piano di investimento analogo, considerando tuttavia, oltre  al  prelievo  fiscale,  anche  i costi di adesione e gli altri costi  previsti durante la fase di accumulo (di seguito indicato come RN).
 L'indicatore,  di  seguito definito CT, e' pertanto calcolato come (RT-RN).
 Nel  calcolo di RN vengono quindi considerati tutte le spese e gli oneri  gravanti,  direttamente  o  indirettamente, sull'iscritto, nel rispetto di quanto di seguito indicato.
 Per  quanto riguarda i costi relativi all'esercizio di prerogative individuali, viene considerato unicamente il costo del trasferimento. Tale  costo  non  e'  tuttavia  incluso  nel  calcolo dell'indicatore relativo  al  35esimo  anno  di partecipazione, assunto quale anno di pensionamento.
 Tra  gli  oneri  indirettamente  a  carico  dell'iscritto  vengono ricompresi  anche, sotto forma di stima, eventuali oneri gravanti sul patrimonio  della  forma pensionistica ma che risultino determinabili soltanto  a  consuntivo.  Nell'effettuare la stima si tiene conto dei dati  a  consuntivo  riportati  nei  conti  economici  relativi  agli esercizi  precedenti  e  dei  fattori  che  inducano  a prevedere una diversa incidenza delle spese amministrative per il futuro.
 Restano  in  ogni  caso  esclusi  i  costi  relativi  a  eventuali commissioni  di  incentivo  e  a commissioni di negoziazione nonche', piu' in generale, quelli che presentano carattere di eccezionalita' o sono  comunque  collegati  a  eventi  o  situazioni non prevedibili a priori (ad esempio, le spese legali e giudiziarie).
 Con  riferimento  ai prodotti PIP, nel caso in cui siano garantite maggiorazioni  delle prestazioni alla scadenza del contratto (bonus a scadenza)  o  a ricorrenze prestabilite (bonus periodici), tali bonus vengono  considerati nel calcolo come maggiorazione della prestazione e  determineranno  pertanto  una  diminuzione  dei  costi fino a quel momento sostenuti.
 Qualora  l'adesione  alla forma pensionistica preveda il pagamento di  premi  per  coperture  di  puro  rischio ad adesione obbligatoria (anche  se riferiti a prestazioni accessorie), ovvero per garanzie di risultato, pure tali componenti devono essere considerate nel calcolo del tasso di rendimento RN.
 In  questo  caso  e necessario calcolare anche il tasso interno di rendimento RL derivante dai flussi di cassa relativi all'investimento che  considera  solo  queste componenti ed il prelievo fiscale, e non anche  gli  altri costi sostenuti all'atto dell'adesione o durante la fase   di   accumulo,   al   fine  di  presentare  una  scomposizione dell'indicatore in:
 - una prima parte, di seguito CA, relativa alle coperture di puro rischio  e  garanzie  di  risultato, calcolata come differenza tra il tasso di rendimento RT e il tasso di rendimento RL;
 - una  seconda  parte,  di seguito CG, relativa piu' strettamente agli  oneri  di amministrazione e gestione, calcolata come differenza tra il tasso di rendimento RL e il tasso di rendimento RN.
 Con   riferimento  alla  parte  definita  come  CA  viene  inoltre presentata   un'ulteriore   scomposizione   per   singole   coperture assicurative; qualora, tuttavia, tale ulteriore scomposizione non sia tecnicamente  possibile,  tali  coperture  vengono  comunque indicate separatamente   nella   tavola   relativa   all'indicatore  sintetico presentata  nella  Nota  informativa,  mentre il relativo costo viene presentato in forma aggregata.
 In  presenza  di  garanzie  di tipo assicurativo o finanziario con riferimento  alle  quali  non  sia  scorporabile la relativa parte di costo,  neanche  mediante  procedimento  di  stima, le stesse vengono considerate   nell'ambito   della   componente   definita   CG(oppure dell'indicatore  totale CT, nel caso in cui non si proceda al calcolo di  CG).  In tal caso, nella tavola relativa all'indicatore sintetico presentata  nella  Nota  informativa,  a  tali  garanzie  verra' data evidenza  a  livello  descrittivo,  come  componenti  separate  di CG (ovvero CT).
 
 Tavola  riepilogativa  delle  modalita' di calcolo dell'indicatore sintetico dei costi ===================================================================== Misura|                     Modalita' di calcolo ===================================================================== CT    |RT-RN ovvero CA+CG --------------------------------------------------------------------- CA    |RT-RL --------------------------------------------------------------------- CG    |RL-RN ---------------------------------------------------------------------
 |Tasso interno di rendimento determinato sui flussi di cassa
 |relativi all'investimento-tipo, sotto l'ipotesi che non siano
 |previsti oneri, ad eccezione del prelievo fiscale sul RT    |risultato maturato. ---------------------------------------------------------------------
 |Tasso interno di rendimento determinato sui flussi di cassa
 |relativi all'investimento-tipo, considerando solamente i costi
 |sostenuti per il pagamento dei premi per coperture di puro
 |rischio, anche se riferiti a prestazioni complementari e/o
 |accessorie, purche' ad adesione obbligatoria, ovvero per RL    |garanzie di risultato. ---------------------------------------------------------------------
 |Tasso interno di rendimento determinato sui flussi di cassa
 |relativi all'investimento-tipo, considerando tutti i costi
 |previsti per l'adesione e durante la fase di accumulo, ivi
 |compreso il prelievo fiscale, nonche' quelli relativi al
 |pagamento di premi per coperture di puro rischio e per RN    |garanzie di risultato che rientrano nel calcolo di RL
 
 L'indicatore   sintetico   viene   calcolato   separatamente   con riferimento  a  ciascun  comparto  /  fondo interno / OICR / gestione interna separata e a ciascuna combinazione predefinita degli stessi.
 Infine,  se  e'  prevista  una  differenziazione dei costi in base all'assunzione  di  rischi  assicurativi,  l'indicatore  e' calcolato separatamente   con   riferimento   a  figure-tipo  che  maggiormente evidenziano  le  differenze tra tali costi. A fini di comparabilita', tra le figure-tipo presentate va in ogni caso considerato un iscritto maschio di 30 anni di eta'.
 
 
 FONDI PENSIONE NEGOZIALI
 
 Fondi pensione di origine contrattuale
 costituiti in forma associativa
 (art. 3, comma 1, lettere a) - f)
 del decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005)
 
 
 SCHEMA
 DI
 STATUTO
 SCHEMA DI STATUTO
 
 Deliberato dalla COVIP il 31/10/2006
 
 
 INDICE
 
 PARTE I - IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO
 Art. 1 - Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede
 Art. 2 - Forma giuridica
 Art. 3 - Scopo
 
 PARTE II - CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA' DI INVESTIMENTO
 Art. 4 - Regime della forma pensionistica
 Art. 5 - Destinatari
 Art. 6 - Scelte di investimento
 Art. 7 - Spese
 
 PARTE III - CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI
 Art. 8 - Contribuzione
 Art. 9 - Determinazione della posizione individuale
 Art. 10 - Prestazioni pensionistiche
 Art. 11 - Erogazione della rendita
 Art. 12 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale
 Art. 13 - Anticipazioni
 Art. 13-bis - Prestazioni accessorie (eventuale)
 
 PARTE IV - PROFILI ORGANIZZATIVI A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO
 Art. 14 - Organi del Fondo
 Art.  15  -  Assemblea  dei  Delegati - Criteri di costituzione e composizione
 Art. 16 - Assemblea dei Delegati - Attribuzioni
 Art.  17  - Assemblea dei Delegati - Modalita' di funzionamento e deliberazioni
 Art.  18 - Consiglio di amministrazione - Criteri di costituzione e composizione
 Art. 19 - Cessazione e decadenza degli Amministratori
 Art. 20 - Consiglio di amministrazione - Attribuzioni
 Art.   21   -   Consiglio   di  amministrazione  -  Modalita'  di funzionamento e responsabilita'
 Art. 22 - Presidente
 Art.   23   -   Responsabile   del  Fondo  /  Direttore  generale responsabile del Fondo
 Art. 24 - Collegio dei Sindaci - Criteri di costituzione
 Art. 25 - Collegio dei Sindaci - Attribuzioni
 Art.  26  -  Collegio  dei Sindaci - Modalita' di funzionamento e responsabilita'
 
 B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE
 Art. 27 - Incarichi di gestione
 Art. 28 - Banca depositaria
 Art. 29 - Conflitti di interesse
 Art. 30 - Gestione amministrativa
 Art.  31  - Sistema di contabilita' e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio
 Art. 32 - Esercizio sociale e bilancio d'esercizio
 
 PARTE V - RAPPORTI CON GLI ADERENTI
 Art. 33 - Modalita' di adesione
 Art. 34 - Trasparenza nei confronti degli aderenti
 Art. 35 - Comunicazioni e reclami
 Art. 35-bis - Clausola compromissoria (eventuale)
 
 PARTE VI - NORME FINALI
 Art. 36 - Modifica dello Statuto
 Art.  37  -  Cause  di  scioglimento  del  fondo  e  modalita' di liquidazione del patrimonio
 Art. 38 - Rinvio
 PARTE I - IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO
 
 Art. 1- Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede
 
 1.  Ecostituito  il  "Fondo  Pensione", in forma abbreviata "Fondo Pensione ...." di seguito
 denominato  "Fondo" in attuazione dell'accordo/contratto stipulato in data tra e....(di seguito denominato "fonte istitutiva").
 2.  Il  Fondo  ha  durata  fino a ... % illimitata, fatte salve le ipotesi di scioglimento di cui al successivo art. 37.
 3.  Il  Fondo  ha  sede  in  (indicare  il  Comune) Art. 2 - Forma giuridica
 
 1.  Il  Fondo ha la forma giuridica di associazione riconosciuta / non riconosciuta ed e' iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP.
 
 Art. 3 - Scopo
 
 1.  Il  Fondo ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all'atto    del    pensionamento,   di   prestazioni   pensionistiche complementari  del  sistema  obbligatorio.  A tale fine esso provvede alla   raccolta   dei   contributi,   alla   gestione  delle  risorse nell'esclusivo  interesse  degli  aderenti,  e  all'erogazione  delle prestazioni  secondo  quanto  disposto  dalla normativa in materia di previdenza complementare. 11 Fondo non ha scopo di lucro.
 PARTE II - CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA'
 DI INVESTIMENTO
 
 Art. 4 - Regime della forma pensionistica
 
 1.  11  Fondo  e'  in  regime di contribuzione definita. L'entita' delle prestazioni pensionistiche del Fondo e' determinata in funzione della   contribuzione   effettuata  e  in  base  al  principio  della capitalizzazione.
 
 Art. 5 - Destinatari
 (Definire  l'ambito  dei destinatari in coerenza con le previsioni contenute  nelle  fonti  istitutive, precisando che sono associati al fondo anche coloro che hanno aderito con conferimento tacito del TFR. Resta   nella  discrezionalita'  del  Fondo  valutare  se  consentire l'associazione  delle  imprese/'committenti  dalle  quali dipendono i lavoratori  aderenti al Fondo e dei soggetti fiscalmente a carico dei destinatari  per  i  quali  si  chiede l'attivazione di una posizione previdenziale presso il Fondo.)
 
 Art. 6 - Scelte di investimento
 
 1. Il Fondo e' strutturato, secondo una gestione multicomparto(1), in  almeno  n  comparti  differenziati  per  profili  di rischio e di rendimento,  in  modo  tale  da assicurare agli iscritti una adeguata possibilita'   di   scelta.   La   Nota   informativa   descrive   le caratteristiche  dei  comparti  e  i  diversi  profili  di  rischio e rendimento.
 2.  E'  inoltre  previsto  un  comparto  garantito,  destinato  ad accogliere  il  conferimento tacito del TFR, ai sensi della normativa vigente.  A  seguito di tale conferimento e' riconosciuta la facolta' di   trasferire   la   posizione  individuale  ad  altro  comparto  a prescindere  dal  periodo  minimo  di permanenza di cui al successivo comma.
 3.  (nel caso in cui il Fondo intenda consentire l'adesione ad una pluralita'  di  comparti) L'aderente, all'atto dell'adesione, sceglie uno  o  piu' comparti in cui far confluire i versamenti contributivi, con  facolta'  di  modificare nel tempo tale destinazione. L'aderente puo'  inoltre  riallocare  la  propria  posizione  individuale  tra i diversi   comparti  nel  rispetto  del  periodo  minimo  di  un  anno dall'iscrizione, ovvero dall'ultima riallocazione.
 Ovvero
 3.  (nel  caso in cui il Fondo intenda consentire l'adesione ad un solo comparto) L'aderente, all'atto dell'adesione sceglie il comparto in  cui  far  confluire i versamenti contributivi. In caso di mancata scelta  si  intende attivata l'opzione verso un comparto identificato dal Fondo.
 L'aderente  puo'  successivamente variare il comparto nel rispetto del periodo minimo di permanenza di almeno un anno.
 4.  La  Nota informativa contiene la descrizione della politica di investimento   effettivamente   posta   in   essere,  dei  metodi  di misurazione  e  delle  tecniche  di  gestione  del rischio utilizzate nonche' della ripartizione strategica delle attivita'.
 (In  alternativa,  riportare  nello  Statuto  i  singoli  comparti caratterizzandoli  sulla  base  del  rispettivo  profilo di rischio e rendimento.  Qualora  il fondo accolga conferimenti taciti di TFR, il comparto destinato ad accoglierlo - ovvero l'unico comparto istituito nel  caso  di  gestione  monocomparto  - dovra' essere caratterizzato secondo  quanto  previsto  dalla normativa vigente. Nel caso di fondi muiticomparto,  per  i  casi  di  conferimento tacito del TFR, dovra' essere  riconosciuta  la  facolta'  di richiedere il trasferimento ad altro  comparto  a  prescindere  dal periodo minimo di permanenza; ai lavoratori  gia'  iscritti  al  .fondo  dovra' essere riconosciuta la facolta'  di optare per il trasferimento, in tutto o in parte - se e' consentito  aderire  ad  una  pluralita'  di comparii - della propria posizione individuale al comparto garantito.
 Nel   caso   in  cui  il  fondo  si  orienti  per  questa  ipotesi alternativa,  le  relative previsioni statutarie sostituiscono quelle di  cui ai precedenti commi I e 2, .ferme restando le formulazioni di cui ai successivi commi 3 e 4.) --------------------------------------------
 ¹Qualora,  per  ragioni  organizzative,  i  fondi  di nuova
 istituzione  destinati  a  lavoratori  dipendenti intendano
 avviare   la   gestione  finanziaria  prevedendo  un  unico
 comparto,  questo,  nel  caso in cui il fondo accolga anche
 conferimenti  taciti  di  TFR, dovra' essere caratterizzato
 secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
 
 Art. 7 - Spese
 
 1. L'iscrizione al Fondo comporta le seguenti spese:
 a) spese  da  sostenere  all'atto  dell'adesione:  un  costo "una tantum"  in  cifra  fissa  a  carico  dell'aderente e/o del datore di lavoro (punto eventuale);
 b) spese relative alla fase di accumulo:
 b.1) direttamente  a  carico  dell'aderente  e/o  del  datore di lavoro:
 i. - in cifra fissa (punto eventuale)
 Ovvero
 ii. - in  % dei contributi versati comprensivi di .. (es. quota a  carico  del  datore di lavoro, quota a carico del lavoratore, TFR, contribuzioni volontarie, etc.) (punto eventuale)
 Ovvero
 iii. - in % della retribuzione (specificare la base di calcolo) (punto eventuale).
 b.2) indirettamente  a  carico dell'aderente in % del patrimonio del Fondo (o, per i fondi multicomparto: del singolo comparto).
 c) Spese   in   cifra  fissa  a  carico  dell'aderente  collegate all'esercizio  delle  seguenti  prerogative  individuali dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi (punti eventuali) :
 c.1) trasferimento ad altra forma pensionistica,
 c.2) riscatto della posizione individuale;
 c.3) anticipazioni;
 c.4) modifica  della  percentuale  di allocazione dei versamenti contributivi futuri tra i comparti;
 c.5) riallocazione  della  posizione  individuale tra i comparti previsti dal Fondo.
 d) Spese relative alla fase di erogazione delle rendite.
 e)   Spese   e   premi  relativi  alle  prestazioni  assicurative accessorie (punto eventuale)
 2. Gli importi relativi alle spese di cui al comma precedente sono riportati   nella   Nota  informativa.  L'organo  di  amministrazione definisce i criteri e le modalita' di prelievo delle suddette spese e li indica nella Nota informativa.
 3.  L'organo di amministrazione definisce i criteri e le modalita' secondo   cui   vengono  ripartite  fra  gli  aderenti  le  eventuali differenze   fra   le   spese  gravanti  sugli  aderenti  e  i  costi effettivamente  sostenuti  dal Fondo, e li indica nel bilancio, nella Nota informativa e nella comunicazione periodica.
 PARTE III - CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI
 
 Art. 8 - Contribuzione
 
 1.  Il  finanziamento  del  Fondo  puo' essere attuato mediante il versamento  di  contributi  a  carico  del  lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando.
 2.  La  misura  minima  dei  contributi a carico, rispettivamente, delle  imprese  e dei lavoratori aderenti puo' essere stabilita dalla fonte  istitutiva in cifra fissa ovvero in misura percentuale secondo i  criteri  indicati  all'art.  8, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (e successive modificazioni e integrazioni), di seguito definito "Decreto".
 3.  Ferme restando le predette misure minime, riportate nella Nota informativa,   l'aderente   determina   liberamente  l'entita'  della contribuzione a proprio carico.
 4.  E'  prevista  l'integrale  destinazione  del  TFR maturando al Fondo,  ad  eccezione  dei  casi  previsti  dalla  normativa vigente, riportati nella Nota informativa.
 5. L'adesione al Fondo realizzata tramite il solo conferimento del TFR   maturando   non   comporta   l'obbligo   di   versamento  della contribuzione a carico del lavoratore ne' del datore di lavoro, salvo diversa  volonta' degli stessi. Qualora il lavoratore contribuisca al Fondo,  e'  dovuto anche il contributo del datore di lavoro stabilito dalle fonti istitutive.
 6.  In  costanza  del rapporto di lavoro l'aderente ha facolta' di sospendere   la  contribuzione  a  proprio  carico,  con  conseguente sospensione  dell'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, fermo restando il versamento del TFR maturando al Fondo. E' possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento.
 7.  La  contribuzione  puo'  essere attuata nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8, comma 12 del Decreto (cosi' detta contribuzione da abbuoni). (eventuale)
 8.  L'aderente  puo'  decidere  di  proseguire la contribuzione al Fondo  oltre  il  raggiungimento  dell'eta' pensionabile prevista dal regime  obbligatorio  di appartenenza, a condizione che alla data del pensionamento,  possa  far  valere  almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.
 9.  In caso di mancato o ritardato versamento, il datore di lavoro e'  tenuto  a  reintegrare  la  posizione  individuale  dell'aderente secondo  modalita'  operative  definite con apposita regolamentazione (valutare  la  possibilita'  di inserire la suddetta regolamentazione nell'ambito  dello Statuto). Inoltre, il datore di lavoro e' tenuto a risarcire  il  Fondo di eventuali spese dovute al mancato adempimento contributivo.
 
 Art. 9 - Determinazione della posizione individuale
 
 1.  La  posizione  individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza  di  ciascun  aderente, e' alimentata dai contributi netti versati,  dagli  importi  derivanti  da  trasferimenti da altre forme pensionistiche  complementari  e  dai  versamenti  effettuati  per il reintegro  delle  anticipazioni percepite, ed e' ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.
 2.  Per  contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese  direttamente  a carico dell'aderente, di cui all'art. 7, comma 1,  lett.,  e  delle  eventuali  somme  destinate  a  copertura delle prestazioni accessorie espressamente esplicitate.
 
 3. La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento dei  comparti.  Tl  rendimento  di ogni singolo comparto e' calcolato come  variazione  del  valore  della  quota  dello stesso nel periodo considerato.
 4.  Ai  fini  del  calcolo del valore della quota le attivita' che costituiscono  il  patrimonio del comparto sono valutate al valore di mercato;   pertanto   le   plusvalenze  e  le  minusvalenze  maturate concorrono   alla   determinazione  della  posizione  individuale,  a prescindere dal momento di effettivo realizzo.
 5.  Il  Fondo determina il valore della quota e, conseguentemente, della  posizione  individuale  di ciascun aderente con cadenza almeno mensile,  alla  fine  di  ogni mese. I versamenti sono trasformati in quote  e  frazioni  di  quote  sulla  base  del primo valore di quota successivo  al  giorno  in  cui  si  sono  resi  disponibili  per  la valorizzazione.
 
 Art. 10 - Prestazioni pensionistiche
 
 1.  Il  diritto  alla  prestazione  pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni   stabiliti   nel  regime  obbligatorio  di  appartenenza dell'aderente,  con  almeno  cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche  complementari.  L'aderente  che  decide di proseguire volontariamente  la contribuzione ai sensi del comma 8 dell'art. 8 ha la  facolta'  di  determinare  autonomamente  il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.
 2.  Ai fini della determinazione dell'anzianita' necessaria per la richiesta  delle  prestazioni  pensionistiche, sono considerati utili tutti   i   periodi   di  partecipazione  alle  forme  pensionistiche complementari  maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.
 3.  L'aderente  ha facolta' di richiedere che le prestazioni siano erogate  con un anticipo massimo di cinque anni rispetto ai requisiti per   l'accesso   alle   prestazioni   nel   regime  obbligatorio  di appartenenza  in  caso  di  cessazione  dell'attivita' lavorativa che comporti  l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi o  in  caso di invalidita' permanente che comporti la riduzione della capacita' di lavoro a meno di un terzo.
 4.  L'aderente  ha  facolta'  di  richiedere la liquidazione della prestazione  pensionistica  sotto forma di capitale nel limite del 50 per   cento   della   posizione  individuale  maturata.  Nel  computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate  a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilita' a favore dell'aderente il   70  per  cento  della  posizione  individuale  maturata  risulti inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi  6  e  7,  della  legge  8 agosto 1995, n. 335, l'aderente puo' optare   per   la  liquidazione  in  capitale  dell'intera  posizione maturata.
 5.  L'aderente  che,  sulla  base  della  documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare, istituita alla data di  entrata  in  vigore  della  legge  23  ottobre 1992, n. 421, puo' richiedere  la  liquidazione  dell'intera  prestazione  pensionistica complementare in capitale.
 6.  Le  prestazioni  pensionistiche  sono  sottoposte  agli stessi limiti di cedibilita', sequestrabilita', pignorabilita' in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
 7.  L'aderente  che  abbia  maturato  il  diritto alla prestazione pensionistica  e  intenda  esercitare tale diritto puo' trasferire la propria   posizione  individuale  presso  altra  forma  pensionistica complementare,  per  avvalersi  delle  condizioni di erogazione della rendita  praticate  da  quest'ultima.  In  tal caso si applica quanto previsto dall'art. 12, commi 5 e 6.
 
 Art. 11 - Erogazione della rendita
 
 1.  Per  l'erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita  il  Fondo  stipula,  nel  rispetto  delle  modalita' e delle procedure  previste  dalle disposizioni vigenti, apposite convenzioni con una o piu' imprese di assicurazione di cui all'art. 2 del decreto legislativo  7  settembre  2005,  n. 209 e successive modificazioni e integrazioni.
 2.   A   seguito   dell'esercizio  del  diritto  alla  prestazione pensionistica  il  valore  della posizione individuale, eventualmente integrato della garanzia di risultato, al netto della eventuale quota di prestazione da erogare in forma di capitale, viene impiegato quale premio unico per la costituzione di una rendita vitalizia immediata.
 3. Il fondo puo' prevedere anche altre forme di rendita vitalizia.
 
 Art. 12 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale
 
 1.  L'aderente,  in  costanza  dei  requisiti di partecipazione al Fondo,  puo'  trasferire  la  posizione individuale maturata ad altra forma  pensionistica  complementare  decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo.
 2.   Anche  prima  del  suddetto  periodo  minimo  di  permanenza, l'aderente che perda i requisiti di partecipazione al Fondo prima del pensionamento puo':
 a) trasferire  la  posizione  individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare alla quale acceda in relazione alla nuova attivita' lavorativa;
 b) riscattare   il  50  per  cento  della  posizione  individuale maturata,   in  caso  di  cessazione  dell'attivita'  lavorativa  che comporti  l'inoccupazione  per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi ovvero in caso di ricorso da parte del datore  di  lavoro  a  procedure  di  mobilita',  cassa  integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
 c) riscattare  l'intera posizione individuale maturata in caso di invalidita'  permanente  che comporti la riduzione della capacita' di lavoro  a  meno  di un terzo o a seguito di cessazione dell'attivita' lavorativa  che  comporti  l'inoccupazione  per  un  periodo di tempo superiore  a 48 mesi. 11 riscatto non e' tuttavia consentito ove tali eventi  si  verifichino nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti  di  accesso alle prestazioni pensionistiche complementari, nel qual caso vale quanto previsto all'art. 10, comma 3;
 d) riscattare  l'intera  posizione  individuale maturata ai sensi dell'art. 14, comma 5 del Decreto (eventuale);
 e) mantenere  la  posizione  individuale  accantonata  presso  il Fondo, anche in assenza di contribuzione.
 3.  In  caso  di  decesso  dell'aderente  prima dell'esercizio del diritto  alla  prestazione  pensionistica la posizione individuale e' riscattata  dagli  eredi  ovvero dai diversi beneficiari dallo stesso designati,  siano  essi  persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti la posizione individuale resta acquisita al Fondo.
 4. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste altre forme di riscatto della posizione.
 5.  Il  Fondo  provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle  predette  facolta'  da parte dell'aderente con tempestivita' e comunque  entro  il termine massimo di sei mesi dalla ricezione della richiesta;  l'importo  oggetto  di trasferimento o riscatto e' quello risultante  al  primo  giorno  di  valorizzazione  utile successivo a quello  in cui il Fondo ha verificato la sussistenza delle condizioni che danno diritto al trasferimento o al riscatto.
 6.  11  trasferimento  della  posizione  individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo.
 
 Art. 13 - Anticipazioni
 
 1.  L'aderente  puo'  conseguire  un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:
 a) in  qualsiasi  momento, per un importo non superiore al 75 per cento,  per  spese  sanitarie  conseguenti  a  situazioni  gravissime attinenti  a  se',  al  coniuge  o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
 b) decorsi  8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione per se' o per  i  figli o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli   interventi   di  manutenzione  ordinaria,  straordinaria,  di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di  cui  alle  lettere  a),  b),  c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
 c) decorsi  8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.
 2.  Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalita' operative  in  materia  di  anticipazioni  sono riportate in apposito documento.
 3.  Le  somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non  possono  eccedere  il  75  per cento della posizione individuale maturata,   incrementata   delle   anticipazioni   percepite   e  non reintegrate.
 4.  Ai  fini  della  determinazione dell'anzianita' necessaria per esercitare  il diritto all'anticipazione sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente  per  i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.
 5.  Le  somme  percepite  a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente e in qualsiasi momento.
 6. Le anticipazioni di cui al comma 1, lettera a), sono sottoposte agli  stessi limiti di cedibilita', sequestrabilita' e pignorabilita' in  vigore  per  le  pensioni  a  carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
 
 Art. 13-bis - Prestazioni accessorie (eventuale)
 
 1.  Il  Fondo prevede inoltre prestazioni accessorie per i casi di invalidita'  e  premorienza  (eventualmente  aggiungere:  secondo  le previsioni delle fonti istitutive).
 2.  L'adesione  alle  suddette  prestazioni  e' facoltativa e puo' essere  espressa  all'atto  dell'adesione  al Fondo o successivamente mediante sottoscrizione di apposito modulo.
 Ovvero
 2. L'adesione alle suddette prestazioni consegue all'iscrizione al Fondo secondo le modalita' previste dalle fonti istitutive.
 3.   L'erogazione  delle  suddette  prestazioni  avviene  mediante stipula,   nel  rispetto  delle  disposizioni  vigenti,  di  apposita convenzione con imprese assicurative.
 PARTE IV - PROFILI ORGANIZZATIVI
 A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO²
 
 Art. 14 - Organi del Fondo
 
 1. Sono organi del Fondo:.... --------------------------------------------
 ²Nel  rispetto  della  struttura  prevista  sono  possibili
 diverse   formulazioni  in  coerenza  con  le  disposizioni
 statutarie vigenti.
 
 Art.  15  -  Assemblea  dei  Delegati  - Criteri di costituzione e composizione
 
 1.   L'Assemblea   e'  formata  da  ....  componenti,  di  seguito denominati "Delegati", dei quali .. in rappresentanza dei lavoratori, ....   in   rappresentanza   delle   imprese  (qualora  sia  prevista l'associazione  delle  imprese/committenti),  eletti  sulla  base del Regolamento  elettorale  che costituisce parte integrante delle fonti istitutive (ovvero, in alternativa: del presente Statuto).
 2. I Delegati restano in carica ..... anni e sono rieleggibili.
 3.   Qualora   uno  dei  Delegati  nel  corso  del  mandato  cessi dall'incarico  per  qualsiasi motivo si procede alla sua sostituzione secondo le norme al riguardo stabilite dal Regolamento elettorale. Il Delegato  subentrante  ai  sensi  del  presente  articolo cessa dalla carica  contestualmente  ai  Delegati  in  carica  all'atto della sua elezione.
 
 Art. 16 - Assemblea dei Delegati - Attribuzioni
 
 1. L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria o straordinaria.
 2.  L'Assemblea  in  seduta  ordinaria:  (indicare  le  competenze rimesse  all'organo  assembleare sulla base delle disposizioni di cui agli  articoli  20  e  ss.  del  c.c.,  comprendendo fra queste anche l'eventuale  attribuzione  della  funzione  di  controllo contabile a soggetti  esterni  -  revisore  contabile  o  Societa'  di  revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia - nonche'   l'esercizio   dell'azione   di   responsabilita'  nei  loro confronti.)
 3.  L'Assemblea  in  seduta straordinaria: (indicare le competenze rimesse  all'organo  assembleare sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 21 e ss. del c. c.)
 
 Art.  17  -  Assemblea dei Delegati - Modalita' di funzionamento e deliberazioni
 
 1.  L'Assemblea  e'  convocata  dal  Presidente  del  Consiglio di amministrazione ......
 2.  L'Assemblea  in seduta ordinaria e' convocata almeno una volta all'anno,   entro   4   mesi   dalla   chiusura  dell'esercizio,  per l'approvazione del bilancio.
 3.  L'Assemblea  deve essere altresi' convocata quando ne e' fatta richiesta  motivata,  con  tassativa  indicazione  degli argomenti da trattare,  da almeno un decimo dei Delegati, ovvero da ... componenti il Consiglio di amministrazione.
 4. L'Assemblea ordinaria e' validamente costituita.... e delibera
 5.  L'Assemblea  straordinaria  e'  validamente  costituita con la presenza  di  ..  (almeno  i  tre  quarti  dei Delegati) e delibera a maggioranza  dei  presenti. Per la delibera di scioglimento del fondo l'Assemblea delibera con il voto favorevole di ... (almeno tre quarti dei Delegati).
 6.  Ogni  Delegato  ha  diritto  ad  un  voto. Ogni Delegato puo', mediante  delega  scritta,  farsi rappresentare in Assemblea da altro Delegato   della   componente   di   appartenenza.   La   delega   di rappresentanza  puo' essere conferita soltanto per assemblee singole, con  effetto  anche  per gli eventuali aggiornamenti, non puo' essere rilasciata  con  il  nome  del  rappresentante in bianco. Per ciascun Delegato le deleghe non possono superare il numero di due.
 7.  Il  verbale di riunione dell'Assemblea ordinaria e' redatto da ..... ed e' sottoscritto .....
 8.  Il verbale di riunione dell'Assemblea straordinaria e' redatto da un notaio.
 
 Art. 18 - Consiglio di amministrazione - Criteri di costituzione e composizione
 
 1.  Il  Fondo  e'  amministrato da un Consiglio di amministrazione costituito  da  ...  componenti di cui meta' eletti dall'Assemblea in rappresentanza  dei lavoratori e meta' eletti (ovvero in alternativa: nominati) in rappresentanza dei datori di lavoro associati.
 2.  L'elezione  del  Consiglio  di  Amministrazione avviene con le seguenti modalita': ....
 3.  Tutti  i  membri del Consiglio devono possedere i requisiti di onorabilita'  e  professionalita',  e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilita'  e  incompatibilita',  come  definiti dalla normativa vigente.
 4.  La  perdita dei requisiti di onorabilita' o il sopravvenire di situazioni di incompatibilita', comportano la decadenza dal Consiglio di amministrazione.
 5.  Gli  Amministratori durano in carica per massimo tre esercizi, scadono  alla  data  dell'Assemblea  convocata per l'approvazione del bilancio  relativo  all'ultimo esercizio della loro carica, e possono essere  eletti  per  non  piu'  di  ....  (fino ad un massimo di tre) mandati consecutivi³. --------------------------------------------
 ³Gli  amministratori che esauriscano i mandati previsti nei
 vigenti  Statuti  nell'arco  del  2007,  in  fase  di prima
 applicazione  del presente schema, potranno essere rieletti
 per un ulteriore mandato.
 
 Art. 19 - Cessazione e decadenza degli Amministratori
 
 1.  Qualora  nel  corso  del  mandato  uno  o  piu' Amministratori dovessero  cessare dall'incarico per qualsiasi motivo, (e' escluso il sistema della cooptazione)
 2.  Gli  Amministratori  nominati  ai  sensi del presente articolo decadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.
 3.  Se per effetto dei subentri di cui ai precedenti commi risulta sostituita  oltre la meta' dei componenti l'originario Consiglio, gli Amministratori  in  carica devono senza indugio convocare l'Assemblea affinche' provveda a nuove elezioni.
 4.  Qualora  venissero  a  cessare  tutti gli Amministratori, deve essere  convocata  d'urgenza  l'Assemblea  da  parte del Collegio dei Sindaci,  il  quale  puo'  compiere  nel  frattempo tutti gli atti di ordinaria amministrazione.
 5.  Gli  Amministratori  che  non  intervengano senza giustificato motivo   a   ...   riunioni   consecutive   del   Consiglio  decadono dall'incarico. In tal caso si procede alla loro sostituzione ai sensi del comma 1 del presente articolo.
 
 Art. 20 - Consiglio di amministrazione - Attribuzioni
 
 1. Al Consiglio di amministrazione sono attribuiti tutti poteri di ordinaria  e straordinaria amministrazione per l'attuazione di quanto previsto dal presente Statuto, esso ha facolta' di compiere tutti gli atti necessari e opportuni al conseguimento dello scopo del fondo che non siano attribuiti all'Assemblea.
 2. In particolare, il Consiglio di amministrazione:
 (indicare   le   competenze   e  le  prerogative  necessarie  alla realizzazione   dell'attivita'   di  amministrazione  del  fondo  con particolare  riguardo:  alle funzioni previste dal Decreto, artt. 6 e 7,  alla individuazione delle linee di indirizzo della gestione, alla relativa  politica  di  investimento e alla loro eventuale variazione -coordinandole con le eventuali competenze attribuite all'Assemblea-, alle  competenze  di  carattere  contabile e di rendicontazione, alla definizione  dei  prospetti  del  valore  e  della  composizione  del patrimonio,  alle competenze relative all'adeguamento della normativa statutaria   in   caso   di   sopravvenute   disposizioni  normative, all'obbligo  di  riferire alla COVIP, in presenza di vicende in grado di  incidere  sull'equilibrio  del  Fondo,  i  provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.)
 
 Art.   21   -   Consiglio   di   amministrazione  -  Modalita'  di funzionamento e responsabilita'
 
 1. Le convocazioni sono effettuate dal Presidente ....
 2. Il Consiglio si riunisce almeno ...
 3. Il Consiglio di amministrazione e' validamente costituito
 4.  Delle riunioni del Consiglio di amministrazione e' redatto, su apposito libro, il relativo verbale ....
 5.  Gli  Amministratori  devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla  legge  e dal presente Statuto con la diligenza richiesta dalla natura  dell'incarico  e  dalle  loro  specifiche  competenze  e sono solidalmente  responsabili verso il Fondo per i danni derivanti dalla inosservanza  di  tali  doveri,  a  meno che si tratti di funzioni in concreto attribuite ad uno o piu' Amministratori.
 6. Nei confronti degli Amministratori si applicano le disposizioni di  cui  agli articoli 2391, primo comma, 2392, 2393, 2394, 2394/bis, 2395 e 2629 bis del Codice Civile.
 
 Art. 22 - Presidente
 
 1.  Il  Presidente  e il Vice Presidente del Fondo sono eletti dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente e a turno, tra i propri componenti  rappresentanti  le  imprese  e  quelli  rappresentanti  i lavoratori.
 2.  Il  Presidente ha la legale rappresentanza del Fondo e sta per essa in giudizio.
 3. Il Presidente del Fondo:
 (indicare  le  competenze,  prevedendo esplicitamente i compiti in materia  di  trasmissione  alla  COVIP di ogni variazione delle fonti istitutive  unitamente  ad  una  nota  nella quale sono illustrate le modifiche apportate)
 4. In caso di impedimento del Presidente, ...
 
 Art. 23 - Responsabile del Fondo / Direttore generale responsabile del Fondo
 
 1. Il Responsabile del Fondo / Direttore generale responsabile del Fondo e' nominato dal Consiglio di amministrazione.
 2. Il Responsabile del Fondo / Direttore generale responsabile del Fondo  deve possedere i requisiti di onorabilita' e professionalita', e  trovarsi in assenza di cause di ineleggibilita' e incompatibilita' come definiti dalla normativa vigente.
 3. Il venir meno dei requisiti di cui al precedente comma comporta la decadenza dall'incarico.
 4.  Il  Consiglio di Amministrazione deve accertare il possesso in capo  al  Responsabile  del Fondo Direttore generale responsabile del Fondo   dei   suddetti  requisiti,  nonche'  l'assenza  di  cause  di incompatibilita' previste dalla normativa vigente.
 5. Il Responsabile del Fondo / Direttore generale responsabile del Fondo  svolge la propria attivita' in maniera autonoma e indipendente e   riferisce   direttamente  al  Consiglio  di  amministrazione  sui risultati della propria attivita'. Nei suoi confronti si applicano le disposizioni di cui all'art. 2396 del Codice Civile.
 6.  Spetta  in  particolare  al Responsabile del Fondo / Direttore generale responsabile del Fondo:
 - verificare  che la gestione del Fondo sia svolta nell'esclusivo interesse  degli  aderenti,  nel  rispetto  della  normativa  vigente nonche' delle disposizioni del presente Statuto;
 - vigilare    sul    rispetto   dei   limiti   di   investimento, complessivamente  e per ciascuna linea in cui si articola la gestione finanziaria del fondo;
 - inviare  alla COVIP, sulla base delle disposizioni dalla stessa emanate,  dati  e notizie sull'attivita' complessiva del Fondo e ogni altra comunicazione prevista dalla normativa vigente;
 - vigilare   sulle   operazioni   in  conflitto  di  interesse  e sull'adozione  di  prassi  operative  idonee  a  meglio  tutelare gli aderenti;
 - .....
 7. Il Responsabile del Fondo / Direttore generale responsabile del Fondo ha l'obbligo di segnalare alla COVIP, in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo, i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.
 
 Art. 24 - Collegio dei Sindaci - Criteri di costituzione
 
 1.  11  Collegio  dei  Sindaci  e'  costituito  da  ... componenti effettivi  e  ...  supplenti  eletti  dall'Assemblea  di cui la meta' eletta  in  rappresentanza  dei  lavoratori  e  la  meta'  eletta  in rappresentanza dei datori di lavoro associati.
 2.  L'elezione  del  Collegio  dei Sindaci avviene con le seguenti modalita':....
 3.  Tutti i componenti del Collegio dei Sindaci devono possedere i requisiti  di  onorabilita' e professionalita', e trovarsi in assenza di  cause  di ineleggibilita' e incompatibilita', come definiti dalla normativa vigente.
 4. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di incompatibilita' comportano la decadenza dall'incarico.
 5.  I  componenti  del  Collegio  dei Sindaci durano in carica per massimo tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Possono essere riconfermati per non piu' di ...mandati consecutivi.
 6.  Il  Sindaco  che  cessi  dalla  carica per qualsiasi motivo e' sostituito per il periodo residuo dal supplente designato nell'ambito della relativa componente.
 7.  La  cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio e' stato ricostituito.
 8.  11 Collegio nomina nel proprio ambito il Presidente. Art. 25 - Collegio dei Sindaci - Attribuzioni
 
 1.  Il Collegio dei Sindaci controlla l'amministrazione del Fondo, vigila  sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi   di   corretta   amministrazione  e  in  particolare  sull' adeguatezza  dell'assetto  organizzativo,  amministrativo e contabile adottato dal Fondo e sul suo concreto funzionamento.
 2. Al Collegio dei Sindaci e' attribuita, la funzione di controllo contabile.... (se non attribuita a soggetto esterno).
 3.  Il  Collegio  ha  l'obbligo  di segnalare alla COVIP eventuali vicende  in  grado  di  incidere  sull'equilibrio del Fondo nonche' i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.
 4.  Il  Collegio  ha  altresi'  l'obbligo di comunicare alla COVIP eventuali    irregolarita'   riscontrate   in   grado   di   incidere negativamente  sulla  corretta amministrazione e gestione del Fondo e di  trasmettere  alla  COVIP sia i verbali delle riunioni nelle quali abbia  riscontrato  che  i  fatti  esaminati integrino fattispecie di irregolarita',  sia  i  verbali delle riunioni che abbiano escluso la sussistenza  di tali irregolarita' allorche', ai sensi dell'art. 2404 Codice  Civile,  ultimo comma, si sia manifestato un dissenso in seno al Collegio.
 
 Art.  26  -  Collegio  dei  Sindaci - Modalita' di funzionamento e responsabilita'
 
 1. Il Collegio si riunisce almeno ...
 2. Le convocazioni sono fatte ....
 3. Il Collegio redige il verbale di ciascuna riunione. Le riunioni del   Collegio   dei  Sindaci  sono  valide  con  la  presenza  della maggioranza  dei  Sindaci  e le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
 4.  I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo, durante un esercizio sociale, a due riunioni del Collegio, decadono.
 5.  I  componenti  effettivi  del  Collegio  devono assistere alle riunioni  del  Consiglio  di  amministrazione e dell'Assemblea e sono convocati  con le stesse modalita'. I Sindaci che non assistono senza giustificato  motivo  a  due  Assemblee  consecutive  o,  durante  un esercizio  sociale,  a  due  riunioni  consecutive  del  Consiglio di amministrazione, decadono.
 6.   1   Sindaci   devono   adempiere   i   loro   doveri  con  la professionalita' e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono  responsabili  della  verita'  delle  loro attestazioni e devono conservare  il  segreto  sui  fatti  e  sui  documenti  di  cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.
 7.  Essi  sono responsabili in solido con gli Amministratori per i fatti o le omissioni di questi che abbiano causato un danno al Fondo, quando  il danno non si sarebbe prodotto qualora avessero vigilato in conformita' agli obblighi della loro carica.
 8.  L'azione  di  responsabilita'  nei  confronti  dei  Sindaci e' disciplinata dall'art. 2407 del Codice Civile.
 
 B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE
 
 Art. 27 - Incarichi di gestione
 
 1. Le risorse finanziarie del Fondo destinate ad investimenti sono integralmente  affidate in gestione mediante convenzione con soggetti gestori abilitati ai sensi della normativa vigente.
 2. Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettere d) ed e) del Decreto, il Fondo  puo'  sottoscrivere  o  acquisire  azioni  o quote di societa' immobiliari nonche' quote di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi ovvero quote di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi, nei limiti .... (eventuale)
 3.  Le  risorse  del  Fondo  sono  gestite nel rispetto dei limiti previsti  dalla  normativa vigente e, in particolare, di quelli posti dall'art. 6, comma 13, del Decreto.
 4.   I  soggetti  gestori  sono  individuati  nel  rispetto  delle modalita'  e  delle  procedure previste dalle disposizioni vigenti e, comunque,  in  modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalita' gestionali, decisi preventivamente dagli  Amministratori,  e i criteri di scelta dei gestori. A tal fine il  Consiglio  di  amministrazione  si  attiene alle istruzioni della COVIP.
 5.  Il Consiglio di amministrazione definisce altresi' i contenuti delle  convenzioni  di  gestione  nel  rispetto  dei  criteri  di cui all'art.  6  del  Decreto,  delle  delibere  assunte  in  materia  di politiche  di  investimento,  nonche'  delle  previsioni  di  cui  al presente Statuto.
 
 6. Il Consiglio di amministrazione verifica i risultati conseguiti dai  gestori  sulla  base  di parametri oggettivi e confrontabili nel rispetto delle disposizioni emanate al riguardo dalla COVIP.
 
 Art. 28 - Banca depositaria
 
 1.  Tutte  le  risorse  del  Fondo sono depositate presso un'unica "banca  depositaria",  sulla  base  di apposita convenzione, regolata dalla normativa vigente.
 2.  Ferma  restando la responsabilita' del Fondo per l'operato del soggetto  delegato,  il  calcolo  del  valore della quota puo' essere delegato alla banca depositaria. (eventuale)
 3.   Per  la  scelta  della  banca  depositaria  il  Consiglio  di amministrazione segue la procedura prevista dall'art. 6, comma 6, del Decreto.
 4.   Gli  amministratori  e  i  sindaci  della  banca  depositaria riferiscono  senza ritardo alla COVIP sulle irregolarita' riscontrate nella gestione del Fondo.
 5.   Lo  svolgimento  delle  funzioni  di  gestore  delle  risorse finanziarie   del   Fondo   e'   incompatibile   con  lo  svolgimento dell'incarico di banca depositaria.
 
 Art. 29 - Conflitti di interesse
 
 1.  La  gestione  del  Fondo  e'  effettuata  nel  rispetto  della normativa vigente in materia di conflitti di interesse.
 
 Art. 30 - Gestione amministrativa
 
 1.  Al  Fondo  spetta  curare  ogni attivita' inerente la gestione amministrativa; in particolare al Fondo compete:
 a)  la  tenuta  dei rapporti con i soggetti gestori e con la banca depositaria;
 b) la tenuta della contabilita';
 c) la raccolta e gestione delle adesioni;
 d) la  verifica  delle  posizioni  contributive individuali degli aderenti;
 e)  la gestione delle prestazioni;
 f) la   predisposizione  della  documentazione  da  inviare  alle autorita' di controllo;
 g) la predisposizione della modulistica e delle note informative, della rendicontazione e delle comunicazioni periodiche agli aderenti;
 h) gli adempimenti fiscali e civilistici.
 2. Le attivita' inerenti la gestione amministrativa possono essere affidate,  in  tutto o in parte, mediante apposita convenzione per la fornitura  di  servizi  amministrativi,  a  soggetti terzi scelti dal Consiglio  di amministrazione sulla base di criteri di affidabilita', esperienza e professionalita'.
 3.  Nell'ambito  delle  convenzioni stipulate per la fornitura dei servizi amministrativi, il Fondo adotta misure finalizzate a tutelare la  riservatezza  dei  dati  personali  nel  rispetto della normativa vigente.
 4.  Il  Gestore  amministrativo  e' responsabile nei confronti del Fondo  e  degli aderenti per ogni pregiudizio arrecato in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi assunti con la convenzione.
 
 Art.  31  -  Sistema di contabilita' e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio
 
 1.  Il Consiglio di Amministrazione del Fondo cura la tenuta delle scritture e dei libri contabili richiesti dalla COVIP.
 2.  11  Presidente  del  Fondo  sovrintende  alla compilazione del prospetto  della  composizione  e  del  valore  del  patrimonio  e lo sottoscrive congiuntamente al Presidente del Collegio dei Sindaci.
 3.  Le  scritture contabili, il prospetto della composizione e del valore  del  patrimonio  e  il  bilancio  del  Fondo  sono redatti in conformita' alle disposizioni emanate dalla COVIP.
 Art. 32 - Esercizio sociale e bilancio d'esercizio
 
 1.  L'esercizio  sociale  inizia  il  1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
 2. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di amministrazione sottopone  all'approvazione  dell'Assemblea  dei Delegati il bilancio consuntivo  dell'esercizio  precedente.  Il  Bilancio e' accompagnato dalla  relazione generale, dalla relazione del Collegio dei Sindaci e da  quella  del  revisore  o  della societa' incaricata del controllo contabile.  (Nel  caso  in cui il controllo contabile sia affidato al Collegio  dei  Sindaci, lo Statuto potra' prevedere il giudizio di un revisore esterno).
 3.  Il bilancio, le relazioni degli Amministratori e dei Sindaci e del  revisore  o  della  societa'  incaricata del controllo contabile devono restare depositati in copia presso la sede del Fondo durante i quindici  giorni  che  precedono  l'Assemblea, affinche' gli aderenti possano  prenderne  visione.  (Qualora  il  controllo  contabile  sia affidato  al Collegio dei Sindaci e lo Statuto preveda il giudizio di un  revisore  esterno,  dovra'  essere previsto anche il deposito del suddetto giudizio)
 PARTE V - RAPPORTI CON GLI ADERENTI
 
 Art. 33 - Modalita' di adesione
 
 1.  L'associazione  al  Fondo  avviene  mediante  presentazione di apposito  modulo  di  adesione,  sottoscritto e compilato in ogni sua parte. L'adesione dei lavoratori che hanno manifestato la volonta' di associarsi  al  Fondo  deve  essere  preceduta  dalla  consegna dello Statuto  e  della documentazione informativa prevista dalla normativa vigente.
 2.  All'atto  dell'adesione  il  Fondo verifica la sussistenza dei requisiti di partecipazione.
 3.  L'aderente  e'  responsabile  della  completezza e veridicita' delle informazioni fornite al Fondo.
 4.   La   domanda   di   adesione  e'  presentata  dal  lavoratore direttamente  o  per  il  tramite del proprio datore di lavoro che la sottoscrive  e,  secondo  le norme del presente Statuto e della fonte istitutiva,  impegna  entrambi  nei  confronti  del  Fondo; la stessa contiene  la  delega  al  datore  di  lavoro  per la trattenuta della contribuzione a carico del lavoratore.
 5.  La  raccolta  delle  adesioni  dei lavoratori viene svolta nei luoghi di lavoro dei destinatari, nelle sedi del fondo e dei soggetti sottoscrittori  delle  fonti  istitutive, dei Patronati nonche' negli spazi che ospitano momenti istituzionali di attivita' del fondo e dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive.
 6.  In  caso  di  adesione mediante conferimento tacito del TFR il Fondo,  sulla  base  dei  dati forniti dal datore di lavoro, comunica all'aderente l'avvenuta adesione e le informazioni necessarie al fine di   consentire  a  quest'ultimo  l'esercizio  delle  scelte  di  sua competenza.
 
 Art. 34 - Trasparenza nei confronti degli aderenti
 
 1.  Il  Fondo  mette a disposizione degli aderenti: lo Statuto del Fondo,  la  Nota  informativa,  il  bilancio e la eventuale relazione della  societa' di revisione, il documento sulle anticipazioni di cui all'art.   13,   comma   2,  e  tutte  le  altre  informazioni  utili all'aderente  secondo  quanto  previsto  dalle  disposizioni COVIP in materia.  Gli stessi documenti sono disponibili sul sito internet del Fondo. Su richiesta, il materiale viene inviato agli interessati.
 2.  In  conformita'  alle  disposizioni della COVIP, viene inviata annualmente  all'aderente  una  comunicazione contenente informazioni sulla   sua  posizione  individuale,  sui  costi  sostenuti  e  sull' andamento della gestione.
 
 Art. 35 - Comunicazioni e reclami
 
 1.  Il  Fondo  definisce  le  modalita'  attraverso  le  quali gli aderenti possono interloquire per rappresentare le proprie esigenze e presentare  reclami.  Tali  modalita' sono portate a conoscenza degli aderenti nella Nota informativa.
 
 Art. 35-bis - Clausola compromissoria (eventuale)
 Se previste clausole arbitrali, queste dovranno riportare:
 - numero  e  modalita'  di  nomina  dei  componenti  il  collegio arbitrale, disciplinando anche il caso di inerzia di una delle parti;
 - ambito  delle  materie compromettibili in arbitri da limitare a quello delle controversie derivanti dal rapporto associativo;
 - natura dell'arbitrato (rituale/irritale);
 - natura del lodo che dovra' essere assunto secondo diritto.
 PARTE VI - NORME FINALI
 
 Art. 36 - Modifica dello Statuto
 
 1.  Le  modifiche  dello  Statuto  sono  deliberate dall'Assemblea straordinaria del Fondo e sottoposte all'approvazione della COVIP.
 2.  Il  Consiglio  di  amministrazione  provvede ad apportare allo Statuto  le  modifiche  che  si  rendano  necessarie  a seguito della sopravvenienza  di  disposizioni  normative o della fonte istitutiva, nonche' di disposizioni, istruzioni o indicazioni della COVIP.
 3.  Le  modifiche  di  cui  al  comma  precedente  sono  portate a conoscenza dell'Assemblea dei Delegati alla prima riunione utile.
 
 Art.  37  -  Cause  di  scioglimento  del  fondo  e  modalita'  di liquidazione del patrimonio
 
 1.  Oltre  che per le cause derivanti da eventuali disposizioni di legge,   il   Fondo  si  scioglie  per  deliberazione  dell'Assemblea straordinaria in caso di sopravvenienza di situazioni o di eventi che rendano impossibile lo scopo ovvero il funzionamento del Fondo.
 2.   L'Assemblea   straordinaria  puo'  deliberare,  altresi',  lo scioglimento  del  Fondo  a  seguito di conforme accordo tra le parti indicate al precedente art. 1.
 3. Il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei Sindaci hanno l'obbligo  di  segnalare  tempestivamente agli altri organi del Fondo nonche'  alla COVIP tutti gli elementi che possono lasciare presumere la necessita' di scioglimento del Fondo.
 4.  In  caso  di liquidazione del Fondo, l'Assemblea straordinaria procede   agli   adempimenti  necessari  per  la  salvaguardia  delle prestazioni e dei diritti degli aderenti nonche' alla nomina di uno o piu' liquidatori, determinandone i poteri in conformita' alle vigenti disposizioni di legge.
 
 Art. 38 - Rinvio
 Per  tutto  quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alla normativa vigente.
 FONDI PENSIONE APERTI
 Fondi pensione istituiti in forma di patrimonio separato
 da banche, compagnie di assicurazione, s.g.r. e s.i.m.
 (art.12 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.252)
 
 
 SCHEMA
 DI
 REGOLAMENTO
 
 Deliberato dalla COVIP il 31/10/2006
 
 INDICE
 
 PARTE I- IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO
 Art.1. Denominazione
 Art.2. Istituzione del Fondo ed esercizio dell'attivita'
 Art.3. Scopo
 
 PARTE II - CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA' DI INVESTIMENTO
 Art.4. Regime della forma pensionistica
 Art.5. Destinatari
 Art.6. Scelte di investimento
 Art.7. Gestione degli investimenti
 Art.8. Spese
 
 PARTE III - CONTRIBITZIONI E PRESTAZIONI
 Art.9. Contribuzione
 Art.10. Determinazione della posizione individuale
 Art.11. Prestazioni pensionistiche
 Art.12. Erogazione della rendita
 Art.13. Trasferimento e riscatto della posizione individuale
 Art.14. Anticipazioni
 Art.15. Prestazioni assicurative accessorie (eventuale)
 
 PARTE IV - PROFILI ORGANIZZATIVI
 Art.16. Separatezza patrimoniale, amministrativa e contabile
 Art.17. Banca depositaria
 Art.18. Responsabile
 Art.19. Organismo di sorveglianza (articolo non richiesto in caso di fondo pensione dedicato ad adesioni individuali)
 Art.20. Conflitti di interesse
 Art.21. Scritture contabili
 
 PARTE V - RAPPORTI CON GLI ADERENTI
 Art.22. Modalita' di adesione
 Art.23. Trasparenza nei confronti degli aderenti
 Art.24. Comunicazioni e reclami
 
 PARTE VI - NORME FINALI
 Art.25. Modifiche al Regolamento
 Art.26.  Trasferimento  in  caso  di modifiche peggiorative delle condizioni economiche e di modifiche delle caratteristiche del Fondo
 Art.27. Cessione del Fondo
 Art.28. Rinvio
 
 Allegati:
 Allegato n. 1. Disposizioni in materia di Responsabile
 Allegato  n.  2. Regolamento per l'istituzione e il funzionamento dell'organismo  di  sorveglianza  (allegato  non richiesto in caso di fondo pensione dedicato alle adesioni individuali)
 Allegato n.3. Condizioni e modalita' di erogazione delle rendite
 Allegato   n.4.   Condizioni   delle   prestazioni   assicurative accessorie (eventuale)
 PARTE I - IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO
 
 Art. 1. - Denominazione
 
 1.  Il "Fondo pensione aperto", di seguito definito "Fondo", e' un fondo  pensione  aperto  istituito  ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo  5  dicembre  2005,  n.252  (e successive modificazioni e integrazioni), di seguito definito "Decreto".
 
 Art. 2. - Istituzione del Fondo ed esercizio dell'attivita'
 
 1.  La "...", di seguito definita "banca/compagnia/s.g.r./s.i.m.", esercita l'attivita' di gestione del Fondo con effetto dal ... [se il soggetto  che esercita l'attivita' del Fondo e' diverso da quello che lo  ha  istituito, ed e' stato specificamente autorizzato da (COVIP): giusta autorizzazione rilasciata dalla Commissione di vigilanza sulle forme  pensionistiche complementari, di seguito "COVIP", d'intesa con la Banca d'Italia/Consob/Isvap ('), con provvedimento del ...].
 2.    Il    Fondo    e'    stato    istituito    dalla    medesima "banca/compagnia/s.g.r./s.i.m."   (ovvero,  se  il  soggetto  che  ha istituito  il  Fondo  e' diverso: dalla "..."), giusta autorizzazione rilasciata  dalla COVIP, d'intesa con la Banca d'Italia/Consob/Isvap, con  provvedimento  del  ....  (¹);  con il medesimo provvedimento la COVIP ha approvato il Regolamento del Fondo.
 [Il  soggetto  che esercita l'attivita' di gestione del Fondo puo' non coincidere con il soggetto che lo ha istituito esclusivamente nei casi in cui il Fondo sia stato trasferito (a seguito di operazioni di fusioni  societarie,  di  cessioni  di rami d'azienda, di cessioni ad altro  titolo);  in tali casi, indicare nel commma 1 la denominazione completa  del soggetto che esercita attualmente l'attivita' del Fondo e  l'eventuale  provvedimento  COVIP di autorizzazione e specificare, nel  comma  2, la denominazione del soggetto istitutore e il relativo provvedimento COVIP di autorizzazione]
 3. Il Fondo e' iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP.
 4.  L'attivita'  relativa  al  Fondo e' svolta in ... (indicare il Comune), presso la sede della banca/compagnia/ s.g.r./s.i.m. --------------------------------------------
 ¹Per  i  fondi  pensione istituiti dopo l'entrata in vigore
 del  Decreto:  "sentita  la  Banca  d'Italia/Consob/Isvap",
 invariato il resto.
 
 Art.3. - Scopo
 
 1.  Il  Fondo ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all'atto    del    pensionamento,   di   prestazioni   pensionistiche complementari  del  sistema  obbligatorio.  Tale  scopo e' perseguito mediante  la  raccolta  dei  contributi,  la  gestione  delle risorse nell'esclusivo   interesse   degli  aderenti,  e  l'erogazione  delle prestazioni  secondo  quanto  disposto  dalla normativa in materia di previdenza complementare.
 PARTE II - CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA'
 DI INVESTIMENTO
 
 Art.4. - Regime della forma pensionistica
 
 1.  Il  Fondo  e'  in  regime di contribuzione definita. L'entita' delle prestazioni pensionistiche del Fondo e' determinata in funzione della   contribuzione   effettuata  e  in  base  al  principio  della capitalizzazione.
 
 Art.5. - Destinatari
 
 1.  L'adesione  al  Fondo  e' volontaria ed e' consentita in forma individuale.  E' altresi' consentita, su base collettiva, ai soggetti destinatari  delle  forme  pensionistiche  complementari  individuati all'art.   2,  comma  1,  del  Decreto,  nei  cui  confronti  trovino applicazione  i  contratti, gli accordi o i regolamenti aziendali che dispongono l'adesione al Fondo.
 2.  Ai  sensi  dell'articolo  8  comma 7 del Decreto l'adesione al Fondo  su  base  collettiva puo' avvenire anche mediante conferimento tacito del TFR maturando.
 Ovvero (nel  caso  in  cui  il  Fondo  sia  dedicato  alle  adesioni su base
 collettiva, la disposizione dell'Art. 5 e' la seguente.)
 
 1.  L'adesione  al  Fondo  e'  volontaria.  Il  Fondo e' riservato ai destinatari  individuati  all'art.  2,  comma 1, del Decreto, nei cui confronti   trovino   applicazione  i  contratti,  gli  accordi  o  i regolamenti  aziendali  che  dispongono  l'adesione  al Fondo su base collettiva.  E' consentita l'adesione anche ai soggetti fiscalmente a
 carico degli aderenti.
 2.  Ai  sensi  dell'articolo  8  comma 7 del Decreto l'adesione al Fondo  su  base  collettiva puo' avvenire anche mediante conferimento tacito del TFR maturando.
 3.  La  partecipazione  in  modo  individuale  e'  consentita agli aderenti   su   base  collettiva  che  perdono  i  requisiti  per  la partecipazione  in  tale  forma  oppure  che decidono la prosecuzione della contribuzione al Fondo ai sensi dell'Art. 9 (comma eventuale).
 Ovvero nel  caso  in  cui  il  Fondo  sia  dedicato  alle  adesioni  in modo
 individuale, la disposizione dell'Art.5 e' la seguente.) L'adesione  al  Fondo  e'  volontaria  ed e' consentita solo in forma
 individuale.
 
 Art.6. - Scelte di investimento
 
 1.  Il  Fondo  e'  articolato  in  n.... comparti, come di seguito specificati:
 AAA
 [indicare  la denominazione dei comparti; qualora la denominazione sia   volta   a   richiamare   alcuni   elementi  della  politica  di investimento, essa deve risultare coerente con la politica stessa]
 BBB CCC
 DDD.  Questo comparto e' destinato al conferimento tacito del TFR (precisazione  non  richiesta in caso di fondo pensione dedicato alle adesioni individuali).
 2. L'aderente, all'atto dell'adesione, sceglie uno o piu' comparti in  cui  far  confluire  i  versamenti  contributivi, con facolta' di modificare  nel  tempo  tale  destinazione.  L'aderente  puo' inoltre riallocare  la  propria posizione individuale tra i diversi comparti, nel  rispetto  del  periodo  minimo di un anno dall'iscrizione ovvero dall'ultima  riallocazione;  in questo caso i versamenti contributivi successivi  sono suddivisi sulla base delle nuove percentuali fissate all'atto    della    riallocazione,    salvo   diversa   disposizione dell'aderente.  Il  limite del periodo di permanenza minimo non opera con riguardo al TFR conferito tacitamente (precisazione non richiesta in caso di fondo pensione dedicato alle adesioni individuali).
 Ovvero (nel  caso  in  cui  non  si  intenda  consentire  la possibilita' di
 scegliere tra piu' comparti) 2. L'aderente, all'atto dell'adesione, sceglie il comparto in cui far confluire  i versamenti contributivi. L'aderente puo' successivamente variare  tale  scelta  nel  rispetto del periodo minimo di un anno di permanenza  nel  comparto.  Tale limite non opera con riguardo al TFR conferito  tacitamente  (precisazione  non richiesta in caso di fondo
 pensione dedicato alle adesioni individuali).
 3.  L'aderente  puo'  optare  per  uno  dei  seguenti  profili  di investimento,  caratterizzato da combinazioni di comparti predefiniti dalla banca/compagnia/s.g.r/s.i.m.: (comma eventuale)
 XXX:..
 [specificare   la   denominazione,   la  composizione  in  termini percentuali delle combinazioni e il profilo dell'aderente al quale si ritiene possa essere destinata la singola combinazione]
 YYY:...
 ZZZ:...
 [e' possibile prevedere anche il passaggio automatico tra comparti o  combinazioni  di  comparti  in  funzione  dell'eta'  (fife cycle): descriverne sinteticamente le modalita]
 
 Art.7. - Gestione degli investimenti
 
 1.  La banca/compagnia/s.g.r./s.i.m. effettua l'investimento delle risorse  del  Fondo  nel  rispetto  dei  limiti  e  delle  condizioni stabiliti   dalla  normativa  vigente  e  dal  presente  Regolamento, assumendo a riferimento l'esclusivo interesse degli aderenti.
 2. La banca/compagnia/s.g.r./s.i.m. puo' effettuare l'investimento delle  risorse in Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, di  seguito denominati "OICR", purche' i loro programmi e i limiti di investimento  siano compatibili con quelli dei comparti del Fondo che ne  prevedono  l'acquisizione. Si intendono per OICR gli organismi di investimento  collettivo rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva  85/611/CEE  e  i  fondi comuni di investimento mobiliare e immobiliare chiusi, di diritto italiano.
 3.      Ferma      restando      la      responsabilita'     della banca/compagnia/s.g.r./s.i.m.,  essa  puo' affidare a soggetti di cui all'art.6,  comma  1, lettere a), b), c) del Decreto, in possesso dei requisiti  di  cui  all'art.6,  comma  4 del Decreto, l'esecuzione di specifici incarichi di gestione(²).
 4.  In  conformita' e nei limiti stabiliti dalla normativa vigente il   Fondo   adotta,   per   ogni  comparto,  parametri  oggettivi  e confrontabili per la valutazione dei risultati di gestione.
 5.  La  politica  di  investimento  dei  singoli  comparti  e'  la seguente:
 AAA:...
 [Fornire una descrizione sintetica della politica di investimento, che   permetta  di  caratterizzare  stabilmente  i  comparti  in  una prospettiva   di   lungo  periodo,  coerentemente  con  la  finalita' previdenziale dell'investimento]
 BBB:...
 CCC:...
 DDD:...
 (Definire  la  politica  di investimento del comparto destinato al conferimento  tacito del TFR, nel rispetto della previsione normativa che richiede la garanzia di restituzione del capitale e l'idoneita' a realizzare  con  elevata  probabilita'  rendimenti  che  siano pari o superiori  a  quelli  del  TFR,  quantomeno in un orizzonte temporale pluriennale.  Nella  descrizione  della  garanzia,  in questo e negli altri  comparti  che  eventualmente  prevedano  forme  di garanzia di risultato, inserire le indicazioni che seguono:
 "L'adesione    al    comparto    denominato   "..."   attribuisce all'aderente, al verificarsi degli eventi di cui appresso, il diritto alla  corresponsione di un importo minimo garantito a prescindere dai risultati   di  gestione.  La  garanzia  puo'  essere  prestata  alla banca/compagnia/s.g.r./s.i.m.  da  soggetti  diversi  dalla stessa, a cio' abilitati.
 L'importo minimo garantito e' pari alla somma dei contributi netti versati  al  comparto,  inclusi  gli  eventuali  importi derivanti da trasferimenti  da  altro  comparto o da altra forma pensionistica e i versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ridotto da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.
 Ovvero (nel caso in cui siano previste garanzie ulteriori rispetto alla  conservazione  del capitale) L'importo minimo garantito e' pari alla  somma,  maggiorata del ...% su base annua, dei contributi netti versati  al  comparto,  inclusi  gli  eventuali  importi derivanti da trasferimenti  da  altro  comparto o da altra forma pensionistica e i versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ridotto da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.
 Per  contributi netti si intendono i contributi di cui all'Art.10, comma 2. Il diritto alla garanzia e' riconosciuto nei seguenti casi:
 - esercizio  del  diritto  alla  prestazione pensionistica di cui all'Art.11
 - riscatto per decesso;
 - riscatto  per  invalidita' permanente che comporti la riduzione della capacita' di lavoro a meno di un terzo;
 - riscatto  per  inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi (caso  non richiesto per i comparti garantiti che non siano destinati al conferimento tacito del TFR);
 - .... (scadenza temporale, eventuale)
 - ...
 6.  In  tali  casi,  qualora  l'importo  minimo  garantito risulti superiore  alla  posizione  individuale  maturata, calcolata ai sensi dell'Art.10,  e  con  riferimento  al  primo giorno di valorizzazione utile  successivo  alla  verifica  delle condizioni che danno diritto alla  prestazione,  la  stessa viene integrata a tale maggior valore. L'integrazione  viene corrisposta dalla banca/compagnia/s. g.r. /s.i. m.."] .
 7.  La  Nota informativa contiene la descrizione della politica di investimento  effettivamente  posta  in  essere,  in coerenza con gli obiettivi  e  i  criteri  riportati  nel  Regolamento,  dei metodi di misurazione  e  delle  tecniche  di gestione del rischio utilizzate e della ripartizione strategica delle attivita'. --------------------------------------------
 ²Il   contratto   di   delega   deve   prevedere   che   la
 banca/compagnia/s.g.r./s.i.m.  e  il Responsabile del Fondo
 debbano poter verificare le procedure adottate dal soggetto
 delegato  per  l'esecuzione  del  contratto e le operazioni
 poste in essere per conto del Fondo.
 
 Art.8. - Spese
 
 1. L'iscrizione al Fondo comporta le seguenti spese:
 a) spese  da  sostenere  all'atto  dell'adesione: una commissione "una tantum" a carico dell'aderente pari a euro.... (punto eventuale)
 b) spese relative alla fase di accumulo:
 b.1) direttamente  a  carico dell'aderente: una commissione pari a ... euro, applicata annualmente (punto eventuale)
 Ovvero
 b.1) direttamente a carico dell'aderente: una commissione pari al ..%  dei  contributi  di  volta  in  volta  versati, comprensivi di . [contribuzione  a  carico  dell'aderente/contribuzione  a  carico del datore   di   lavoro/TFR/contribuzioni   volontarie,   ecc.]   (punto eventuale)
 b.2) indirettamente  a  carico  dell'aderente  e che incidono sul comparto:
 i. - una commissione di gestione pari al ... % del patrimonio su base annua, prelevata con cadenza ...
 ii. - una commissione di incentivo ... (punto eventuale)
 Sono  inoltre  a carico del comparto, per quanto di competenza, le imposte   e   tasse,   le   spese   legali  e  giudiziarie  sostenute nell'esclusivo  interesse  del  Fondo  e  gli  oneri  di negoziazione derivanti   dall'attivita'  di  impiego  delle  risorse,  nonche'  il "contributo  di  vigilanza" dovuto annualmente alla COVIP ai sensi di legge;  sono altresi' a carico le spese relative alla remunerazione e allo  svolgimento  dell'incarico del Responsabile e dell'Organismo di sorveglianza,        salva        diversa       decisione       della banca/compagnia/s.g.r./s.i.m.
 Sul  comparto  non  vengono  fatti  gravare  spese  e  diritti  di qualsiasi  natura  relativi  alla  sottoscrizione e al rimborso delle parti  di  OTCR  acquistati, ne' le commissioni di gestione applicate dall'OICR  stesso,  salvo  i  casi  di deroga previsti dalla COVIP in apposite istruzioni di carattere generale.
 c) spese   collegate  all'esercizio  delle  seguenti  prerogative individuali,    dirette    alla    copertura   dei   relativi   oneri amministrativi: (punti eventuali)
 c.1) ...   euro   in   caso   di  trasferimento  ad  altra  forma pensionistica ai sensi dell'Art.13;
 c.2) ...  euro in caso di riscatto della posizione individuale ai sensi dell'Art.13;
 c.3) ... euro in caso di anticipazioni, ai sensi dell'Art.14;
 c.4) ...  euro  per  la modifica della percentuale di allocazione dei   contributi  futuri  tra  i  comparti,  ai  sensi  del  comma  2 dell'Art.6;
 c.5) ...  euro  per  la riallocazione della posizione individuale tra  i  comparti  ovvero  per la modifica del profilo di investimento scelto, ai sensi del comma 2 dell'Art.6;
 d) spese  relative  alla  fase di erogazione delle rendite, quali riportate nell'allegato n.3.
 e) spese   e   premi   relativi   alle  prestazioni  assicurative accessorie, quali riportate nell'allegato n. 4 (punto eventuale).
 2.  L'importo  delle  spese sopra indicate puo' essere ridotto nei casi  di  adesione  su  base  collettiva  e  di  convenzionamenti con associazioni  di  lavoratori  autonomi  e  liberi  professionisti. La riduzione   delle   commissioni   di   gestione  espresse  in  misura percentuale  sul  patrimonio  avviene mediante emissione di classi di quote differenti (comma eventuale).
 3.  Sono  a  carico  della  banca/compagnia/s.g.r./s.i.m. tutte le spese  e  oneri  non  individuati  dalle  disposizioni  del  presente articolo.
 4.     Nella     redazione     della     Nota    informativa    la banca/compagnia/s.g.r./s.i.m.  adotta  modalita'  di rappresentazione dei  costi  tali  da  assicurare la trasparenza e la confrontabilita' degli stessi, in conformita' alle istruzioni stabilite dalla COVIP.
 PARTE III - CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI
 
 Art.9. - Contribuzione
 
 1.  La  misura  della  contribuzione  a  carico  dell'aderente  e' determinata liberamente dallo stesso.
 2.  I  lavoratori  (nel  caso  di  fondo  pensione aperto sia alle adesioni su base collettiva che a quelle individuali, aggiungere: che aderiscono  su  base  collettiva)  fissano  le  caratteristiche della contribuzione  nel  rispetto  della  misura  minima e delle modalita' eventualmente  stabilite  dai  contratti  e dagli accordi collettivi, anche  aziendali  (comma  non  richiesto  in  caso  di fondo pensione dedicato ad adesioni individuali).
 3.   I   lavoratori   dipendenti   possono  contribuire  al  Fondo conferendo,  anche  esclusivamente,  i  flussi di TFR in maturazione. Qualora  il  lavoratore decida di versare la contribuzione prevista a suo  carico  e  abbia  diritto,  in base ad accordi collettivi, anche aziendali,  a  un  contributo  del datore di lavoro, detto contributo affluira'  al  Fondo  nei  limiti  e  alle  condizioni  stabilite nei predetti accordi. Il datore di lavoro puo' decidere, anche in assenza di accordi collettivi, anche aziendali, di contribuire al Fondo.
 4.  L'aderente ha la facolta' di sospendere la contribuzione fermo restando,  per  i lavoratori dipendenti, l'obbligo del versamento del TFR maturando eventualmente conferito. La sospensione non comporta la cessazione della partecipazione al Fondo.
 5.  I  lavoratori che aderiscono su base collettiva hanno facolta' di  sospendere la contribuzione nel rispetto di quanto previsto dagli accordi  collettivi,  fermo  restando  l'eventuale versamento del TFR maturando  al  Fondo  (comma  non richiesto in caso di fondo pensione dedicato ad adesioni individuali).
 6. E' possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento.
 7.  La  contribuzione  puo'  essere attuata nel rispetto di quanto previsto  dall'art.8, comma 12 del Decreto (cosi' detta contribuzione da abbuoni) (comma eventuale).
 8.  L'aderente  puo'  decidere  di  proseguire la contribuzione al Fondo  oltre  il  raggiungimento  dell'eta' pensionabile prevista dal regime  obbligatorio  di appartenenza, a condizione che alla data del pensionamento  possa  far  valere  almeno  un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.
 
 Art.10. - Determinazione della posizione individuale
 
 1.  La  posizione  individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza  di  ciascun  aderente, e' alimentata dai contributi netti versati,  dagli  importi  derivanti  da  trasferimenti da altre forme pensionistiche  complementari  e  dai  versamenti  effettuati  per il reintegro  delle  anticipazioni percepite, ed e' ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.
 2.  Per  contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese  direttamente  a carico dell'aderente, di cui all'Art. 7, comma 1,  lett.  e  delle  eventuali  somme  destinate  a  copertura  delle prestazioni accessorie espressamente esplicitate.
 3. La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento dei  comparti.  Il  rendimento  di ogni singolo comparto e' calcolato come  variazione  del  valore  della  quota  dello stesso nel periodo considerato.
 4.  Ai  fini  del  calcolo del valore della quota le attivita' che costituiscono  il  patrimonio del comparto sono valutate al valore di mercato;   pertanto   le   plusvalenze  e  le  minusvalenze  maturate concorrono   alla   determinazione  della  posizione  individuale,  a prescindere dal momento di effettivo realizzo.
 5.  La banca/compagnia/societa' di gestione/s.g.r./s.i.m determina il   valore   della   quota   e,  conseguentemente,  della  posizione individuale di ciascun aderente con cadenza almeno mensile, alla fine di  ogni  mese. I versamenti sono trasformati in quote, e frazioni di quote,  sulla  base del primo valore di quota successivo al giorno in cui si sono resi disponibili per la valorizzazione.
 
 Art.11. - Prestazioni pensionistiche
 
 1.  Il  diritto  alla  prestazione  pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni   stabiliti   nel  regime  obbligatorio  di  appartenenza dell'aderente,  con  almeno  cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche  complementari.  L'aderente  che  decide di proseguire volontariamente  la  contribuzione ai sensi del comma 8 dell'Art.9 ha la  facolta'  di  determinare  autonomamente  il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.
 2. Per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o d'impresa si considera eta' pensionabile quella vigente nel regime obbligatorio di base.
 3.  Ai fini della determinazione dell'anzianita' necessaria per la richiesta  delle  prestazioni  pensionistiche  sono considerati utili tutti   i   periodi   di  partecipazione  alle  forme  pensionistiche complementari  maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.
 4.  L'aderente  ha facolta' di richiedere che le prestazioni siano erogate  con  un  anticipo  massimo  di  cinque  anni  rispetto  alla maturazione  dei  requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio  di  appartenenza,  in caso di cessazione dell'attivita' lavorativa  che  comporti  l'inoccupazione  per  un  periodo di tempo superiore a 48 mesi, o in caso di invalidita' permanente che comporti la riduzione della capacita' di lavoro a meno di un terzo.
 5.  L'aderente  ha  facolta'  di  richiedere la liquidazione della prestazione  pensionistica  sotto forma di capitale nel limite del 50 per   cento   della   posizione  individuale  maturata.  Nel  computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate  a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilita' a favore dell'aderente il   70  per  cento  della  posizione  individuale  maturata  risulti inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi  6  e  7,  della  legge  8 agosto 1995, n. 335, l'aderente puo' optare   per   la  liquidazione  in  capitale  dell'intera  posizione maturata.
 6.  L'aderente  che,  sulla  base  della  documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto  a una forma pensionistica complementare istituita alla data di  entrata  in  vigore  della  legge  23  ottobre 1992, n. 421, puo' richiedere  la  liquidazione  dell'intera  prestazione  pensionistica complementare in capitale.
 7.  Le  prestazioni  pensionistiche  sono  sottoposte  agli stessi limiti  di  cedibilita',  sequestrabilita' e pignorabilita' in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
 8.  L'aderente  che  abbia  maturato  il  diritto alla prestazione pensionistica  e  intenda  esercitare tale diritto puo' trasferire la propria   posizione  individuale  presso  altra  forma  pensionistica complementare,  per  avvalersi  delle  condizioni di erogazione della rendita  praticate  da  quest'ultima.  In  tal caso si applica quanto previsto all'Art.13, comma 6 e 7.
 
 Art.12. - Erogazione della rendita
 
 1.   A   seguito   dell'esercizio  del  diritto  alla  prestazione pensionistica,   all'aderente   e'   erogata  una  rendita  vitalizia immediata  calcolata  in base alla posizione individuale maturata, al netto  della eventuale quota di prestazione da erogare sotto forma di capitale.
 2.  L'aderente,  in  luogo della rendita vitalizia immediata, puo' richiedere  l'erogazione  delle  prestazioni  in  una  delle forme di seguito indicate: (comma eventuale)
 - una rendita vitalizia reversibile: detta rendita e' corrisposta all'aderente finche' e' in vita e successivamente, in misura totale o per  quota scelta dall'aderente stesso, alla persona da lui designata (ovvero: alle persone da lui designate);
 - una rendita certa e successivamente vitalizia: detta rendita e' corrisposta  per  i  primi  ....  anni all'aderente o, in caso di suo decesso,  alla  persona da lui designata (ovvero: alle persone da lui
 |  |  |  | designate).  Successivamente,  se l'aderente e' ancora in vita, viene corrisposta allo stesso una rendita vitalizia; [al fine di evitare elusioni alle restrizioni previste dal Decreto con  riferimento  all'erogazione  della prestazione in capitale, tale rendita  e'  strutturata  in modo che l'importo della rata di rendita vitalizia non sia inferiore a quello della rendita certa]
 - una  rendita  vitalizia differita: detta rendita e' corrisposta all'aderente  all'epoca  stabilita  (ovvero: al raggiungimento di una certa eta) successiva all'esercizio del diritto alla prestazione.
 3. Nell'allegato n.3 al Regolamento sono riportate le condizioni e modalita'   di   erogazione   delle   rendite  e  i  coefficienti  di trasformazione (basi demografiche e finanziarie) da utilizzare per il relativo  calcolo.  Tali  coefficienti possono essere successivamente variati,  nel rispetto della normativa in materia di stabilita' delle compagnie  di assicurazione e delle relative disposizioni applicative emanate  dall'ISVAP;  in  ogni caso, le modifiche dei coefficienti di trasformazione  non si applicano ai soggetti, gia' aderenti alla data di  introduzione  delle  modifiche  stesse, che esercitano il diritto alla prestazione pensionistica nei tre anni successivi.
 4.  Le  simulazioni  relative alla rendita che verra' erogata sono effettuate  facendo  riferimento,  laddove  vi  sia  l'impegno  a non modificare  i  coefficienti  di  trasformazione,  a  quelli  indicati nell'allegato  n.3  e,  negli  altri casi, a coefficienti individuati dalla  COVIP,  in  modo  omogeneo  per  tutte  le forme, in base alle proiezioni  ufficiali  disponibili  sull'andamento  della  mortalita' della popolazione italiana.
 
 Art.13. - Trasferimento e riscatto della posizione individuale
 
 1. L'aderente puo' trasferire la posizione individuale maturata ad altra  forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo.
 2. L'aderente, anche prima del periodo minimo di permanenza, puo':
 a) trasferire  la  posizione  individuale maturata ad altra forma pensionistica  complementare,  alla  quale  acceda  in relazione alla nuova attivita' lavorativa;
 b) riscattare   il  50  per  cento  della  posizione  individuale maturata,   in  caso  di  cessazione  dell'attivita'  lavorativa  che comporti  l'inoccupazione  per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi  e  non  superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del  datore  di  lavoro  a procedure di mobilita', cassa integrazione guadagni, ordinaria o straordinaria;
 c) riscattare l'intera posizione individuale maturata, in caso di invalidita'  permanente  che comporti la riduzione della capacita' di lavoro  a  meno  di un terzo e a seguito di cessazione dell'attivita' lavorativa  che  comporti  l'inoccupazione  per  un  periodo di tempo superiore  a 48 mesi. Il riscatto non e' tuttavia consentito ove tali eventi  si  verifichino nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti  di  accesso alle prestazioni pensionistiche complementari, nel qual caso vale quanto previsto al comma 2 dell'Art.11;
 d) riscattare  l'intera  posizione individuale maturata, ai sensi dell'art.14,  comma  5 del Decreto, ovvero trasferirla ad altra forma pensionistica  complementare,  qualora  vengano  meno  i requisiti di partecipazione   al   Fondo  stabiliti  dalle  fonti  che  dispongono l'adesione  su  base  collettiva  (comma  eventuale,  e  comunque non richiesto   in   caso   di   fondo   pensione  dedicato  ad  adesioni individuali).
 3.  Nei  casi  previsti  ai punti a), c) e d) del comma precedente l'aderente, in luogo dell'esercizio dei diritti di trasferimento e di riscatto,  puo'  proseguire  la  partecipazione  al  Fondo,  anche in assenza di contribuzione.
 4.  In  caso  di  decesso  dell'aderente  prima dell'esercizio del diritto  alla  prestazione pensionistica, la posizione individuale e' riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari designati dallo stesso,  siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti, la posizione individuale resta acquisita al Fondo. (Ovvero, in  caso  di  fondo  pensione  dedicato alle adesioni individuali: In mancanza  di tali soggetti, la posizione individuale viene devoluta a finalita'  sociali,  secondo  le  modalita' stabilite dalla normativa vigente).
 5.  Al  di  fuori  dei  suddetti  casi, non sono previste forme di riscatto della posizione.
 6.  La  banca/compagnia/sg.r./s.i.m., accertata la sussistenza dei requisiti,  provvede  al  trasferimento o al riscatto della posizione con  tempestivita',  e  comunque entro il termine massimo di sei mesi dalla ricezione della richiesta.
 7.  Il  trasferimento  della  posizione  individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo.
 
 Art.14. - Anticipazioni
 
 1.  L'aderente  puo'  conseguire  un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:
 a) in  qualsiasi  momento, per un importo non superiore al 75 per cento,  per  spese  sanitarie  conseguenti  a  situazioni  gravissime attinenti  a  se',  al  coniuge  o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
 b) decorsi   otto  anni  di  iscrizione  a  forme  pensionistiche complementari,  per  un  importo  non superiore al 7.5 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione, per se' o per i figli, per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione  ordinaria,  straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo,  di  ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b),  c),  d) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
 c) decorsi   otto  anni  di  iscrizione  a  forme  pensionistiche complementari,  per  un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.
 2.  Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalita' operative  in  materia  di  anticipazioni  sono riportate in apposito documento.
 3.  Le  somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non  possono  eccedere  il  75  per cento della posizione individuale maturata,   incrementata   delle   anticipazioni   percepite   e  non reintegrate.
 4.  Ai  fini  della  determinazione dell'anzianita' necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione, sono considerati utili tutti i  periodi  di  partecipazione  a  forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente, per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.
 5.  Le  somme  percepite  a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente e in qualsiasi momento.
 6.  Le  anticipazioni di cui al comma 1 lettera a) sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilita', sequestrabilita' e pignorabilita', in  vigore  per  le  pensioni  a  carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
 
 Art.15. - Prestazioni assicurative accessorie (eventuale)
 
 1. Il Fondo prevede inoltre le seguenti prestazioni ...
 2.  L'adesione  alle  suddette  prestazioni  e' facoltativa e puo' essere  espressa  all'atto  dell'adesione  al Fondo o successivamente mediante sottoscrizione di apposito modulo.
 3.   Le   condizioni  delle  suddette  prestazioni  sono  indicate nell'allegato n.4 al presente Regolamento.
 PARTE IV - PROFILI ORGANIZZATIVI
 
 Art.16. - Separatezza patrimoniale, amministrativa e contabile
 
 1.  Gli  strumenti  finanziari  e i valori del Fondo costituiscono patrimonio  separato  e  autonomo  rispetto  sia  al patrimonio della banca/compagnia/s.g.r./s.i.m.,   sia   a  quello  degli  altri  fondi gestiti, sia a quello degli aderenti.
 2.  Il  patrimonio  del  Fondo  e'  destinato all'erogazione delle prestazioni  pensionistiche agli aderenti e non puo' essere distratto da tale fine.
 3.  Sul  patrimonio del Fondo non sono ammesse azioni esecutive da parte   dei   creditori   della  banca/compagnia/s.g.r./s.i.m.  o  di rappresentanti dei creditori stessi, ne' da parte dei creditori degli aderenti  o di rappresentanti dei creditori stessi. Il patrimonio del Fondo  non  puo'  essere  coinvolto  nelle  procedure concorsuali che riguardino la banca/compagnia/s.g.r./s.i.m.
 4.  La banca/compagnia/s.g.r./s.i.m. e' dotata di procedure atte a garantire  la separatezza amministrativa e contabile delle operazioni poste in essere per conto del Fondo rispetto al complesso delle altre operazioni   svolte   dalla   banca/compagnia/s.g.r./s.i.m.   e   del patrimonio      del     Fondo     rispetto     a     quello     della banca/compagnia/s.gr./sim. e di suoi clienti.
 5.      Ferma      restando      la      responsabilita'     della banca/compagnia/s.g.r./s.i.m. per l'operato del soggetto delegato, la gestione  amministrativa e contabile del Fondo puo' essere delegata a terzi (comma eventuale).
 6.   La   banca/compagnia/s.g.r./s.i.m.  e'  dotata  di  procedure organizzative  atte  a  garantire  la  separatezza  amministrativa  e contabile  delle  operazioni poste in essere in riferimento a ciascun comparto.
 7.  Il  patrimonio  di  ciascun  comparto  e'  suddiviso  in quote (eventuale: o in differenti classi di quote).
 
 Art.17. - Banca depositaria
 
 1.  La  custodia  del  patrimonio del Fondo e' affidata alla banca ...,  di  seguito  "banca  depositaria", con sede in ... (indicare il Comune).
 2.  La banca/compagnia/s.g.r./s.i.m. puo' revocare in ogni momento l'incarico  alla  banca  depositaria  la  quale  puo',  a  sua volta, rinunciare  con preavviso di ... (³); in ogni caso, l'efficacia della revoca o della rinuncia e' sospesa fino a che:
 - la  banca/compagnia/s.g.r./s.i.m.  non abbia stipulato un nuovo contratto con altra banca, in possesso dei requisiti di legge;
 - la conseguente modifica del regolamento non sia stata approvata dalla  COVIP,  fatti salvi i casi nei quali la modifica e' oggetto di comunicazione, ai sensi della regolamentazione della COVIP;
 - il  patrimonio  del  Fondo  non  sia stato trasferito presso la nuova banca.
 3.      Ferma      restando      la      responsabilita'     della banca/compagnia/als.g.r./s.i.m.  per l'operato del soggetto delegato, il  calcolo  del  valore  della quota puo' essere delegato alla banca depositaria (comma eventuale).
 4.  Le  funzioni  della  banca  depositaria  sono  regolate  dalla normativa vigente. --------------------------------------------
 ³Il preavviso non puo' essere inferiore a sei mesi.
 Art.18. - Responsabile
 
 1.  La  banca/compagnia/s.g.r./s.i.m  nomina  un  Responsabile del Fondo, ai sensi dell'art.5, comma 2 del Decreto.
 2.  Le  disposizioni  che  regolano  la  nomina, le competenze, il regime   di   responsabilita'   del   Responsabile   sono   riportate nell'allegato n.1.
 
 Art.19.  -  Organismo  di  sorveglianza (articolo non richiesto in caso di fondo pensione dedicato ad adesioni individuali)
 
 1. E' istituito un Organismo di sorveglianza, ai sensi dell'art.5, comma 4 del Decreto.
 2.  Le  disposizioni  che  regolano la nomina, la composizione, il funzionamento  e  la  responsabilita'  dell'Organismo  sono riportate nell'allegato n.2.
 
 Art.20. - Conflitti di interesse
 
 1.  La  gestione  del  Fondo  e'  effettuata  nel  rispetto  della normativa vigente in materia di conflitti di interesse.
 
 Art.21. - Scritture contabili
 
 1.  La  tenuta  dei  libri  e  delle scritture contabili del Fondo nonche'   la   valorizzazione   del   patrimonio  e  delle  posizioni individuali  sono  effettuate  sulla  base delle disposizioni emanate dalla COVIP.
 2. La banca/compagnia/societa' di gestione/s.g.r./s.i.m conferisce a  una  societa'  di  revisione  l'incarico di esprimere con apposita relazione un giudizio sul rendiconto del Fondo.
 PARTE V - RAPPORTI CON GLI ADERENTI
 
 Art.22. - Modalita' di adesione
 
 1.  L'adesione  e' preceduta dalla consegna del Regolamento, e dei relativi  allegati, e della documentazione informativa prevista dalla normativa vigente.
 2.  L'aderente  e'  responsabile  della  completezza e veridicita' delle informazioni fornite al Fondo.
 3.   Dell'avvenuta   iscrizione   al  Fondo  viene  data  apposita comunicazione  all'aderente  mediante lettera di conferma, attestante la  data  di  iscrizione  e  le  informazioni  relative all'eventuale versamento effettuato.
 4.  L'adesione  al  Fondo  comporta  l'integrale  accettazione del Regolamento,  e  dei relativi allegati, e delle successive modifiche, fatto salvo quanto previsto in tema di trasferimento nell' Art.26.
 5.  In  caso  di  adesione mediante conferimento tacito del TFR il Fondo,  sulla  base  dei  dati forniti dal datore di lavoro, comunica all'aderente l'avvenuta adesione e le informazioni necessarie al fine di   consentire  a  quest'ultimo  l'esercizio  delle  scelte  di  sua competenza.
 
 Art.23. - Trasparenza nei confronti degli aderenti
 
 1.  La  banca/compagnia/s.g.r./s.i.m.  mette  a disposizione degli aderenti:  il  Regolamento  del  Fondo  e  relativi allegati, la nota informativa,   il   rendiconto  e  la  relazione  della  societa'  di revisione,  il  documento  sulle  anticipazioni  di cui all'Art.14, e tutte  le  altre  informazioni  utili  all'aderente,  secondo  quanto previsto  dalle  disposizioni  COVIP in materia. Gli stessi documenti sono       disponibili       sul       sito       internet      della banca/compagnia/s.g.r./s.i.m.,  in  un'apposita sezione dedicata alle forme  pensionistiche complementari. Su richiesta, il materiale viene inviato agli interessati.
 2.  In  conformita'  alle  disposizioni della COVIP, viene inviata annualmente  all'aderente  una  comunicazione contenente informazioni sulla  sua posizione individuale, sui costi sostenuti e sui risultati di  gestione  conseguiti. La banca/compagnia/s.g.r./s.i.m. si riserva la facolta' di interrompere l'invio di tale comunicazione nel caso in cui   la   posizione  individuale  dell'aderente,  che  non  versi  i contributi al Fondo da almeno un anno, risulti priva di consistenza.
 
 Art.24. - Comunicazioni e reclami
 
 1.  La banca/compagnia/s.g.r./s.i.m. definisce le modalita' con le quali  gli aderenti possono interloquire per rappresentare le proprie esigenze   e  presentare  reclami.  Tali  modalita'  sono  portate  a conoscenza degli aderenti nella Nota Informativa.
 PARTE VI - NORME FINALI
 
 Art.25. - Modifiche al Regolamento
 
 1.  Il  Regolamento  puo'  essere  modificato secondo le procedure previste dalla COVIP.
 2.  La  banca/compagnia/s.g.r./s.i.m.  stabilisce  il  termine  di efficacia delle modifiche, tenuto conto dell'interesse degli aderenti e fatto salvo quanto disposto all'Art.26.
 
 Art.26.  -  Trasferimento  in caso di modifiche peggiorative delle condizioni economiche e di modifiche delle caratteristiche del Fondo
 
 1.  In  caso  di  modifiche  che  complessivamente  comportino  un peggioramento   rilevante  delle  condizioni  economiche  del  Fondo, l'aderente  interessato  dalle  suddette modifiche puo' trasferire la posizione   individuale   maturata   ad   altra  forma  pensionistica complementare,    anche    prima   che   siano   decorsi   due   anni dall'iscrizione. Il diritto di trasferimento e' altresi' riconosciuto quando    le   modifiche   interessano   in   modo   sostanziale   la caratterizzazione del Fondo, come puo' avvenire in caso di variazione significativa  delle politiche di investimento o di trasferimento del Fondo  a societa' diverse da quelle del Gruppo al quale appartiene la banca/compagnia/s.g.r./s.i.m.
 2.  La  banca/compagnia/s.g.r./s.i.m.  comunica  a  ogni  aderente interessato  l'introduzione  delle  modifiche almeno 120 giorni prima della  relativa  data  di  efficacia; dal momento della comunicazione l'aderente  ha  90 giorni di tempo per manifestare l'eventuale scelta di  trasferimento. La banca/compagnia/sg.r./s.i.m. puo' chiedere alla COVIP  termini ridotti di efficacia nei casi in cui cio' sia utile al buon  funzionamento  del  Fondo e non contrasti con l'interesse degli aderenti.
 3.  Per le operazioni di trasferimento di cui al presente articolo non sono previste spese.
 Art.27. - Cessione del Fondo
 
 1. Qualora la banca/compagnia/s.g.r./s.i.m. non voglia o non possa piu'  esercitare  l'attivita'  di  gestione  del  Fondo, questo viene ceduto  ad  altro  soggetto,  previa autorizzazione all'esercizio. In questo   caso   viene   riconosciuto  agli  aderenti  il  diritto  al trasferimento   della  posizione  presso  altra  forma  pensionistica complementare.
 
 Art.28. - Rinvio
 
 1.  Per  tutto  quanto  non  espressamente  previsto  nel presente Regolamento si fa riferimento alla normativa vigente.
 ALLEGATO N.1
 
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RESPONSABILE
 Art.1. - Nomina e cessazione dall'incarico
 
 1.  La nomina del Responsabile spetta all'organo amministrativo di "...",    di    seguito   definita   "banca/compagnia/s.g.r./s.i.m.". L'incarico  ha durata triennale ed e' rinnovabile, anche tacitamente, per non piu' di una volta consecutivamente.
 2.  La  cessazione  del  Responsabile  per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui viene nominato il nuovo Responsabile.
 3.  Il  Responsabile  puo'  essere revocato solo per giusta causa, sentito     il     parere     dell'organo    di    controllo    della banca/compagnia/s.g.r./s.i.m.
 4. Le nomine, gli eventuali rinnovi dell'incarico, le sostituzioni del  Responsabile prima della scadenza del termine vengono comunicati alla COVIP entro 15 giorni dalla deliberazione.
 
 Art.2. - Requisiti e incompatibilita'
 
 1. I requisiti di onorabilita' e professionalita' per l'assunzione dell'incarico  di Responsabile, nonche' le cause di incompatibilita', sono previsti dalla normativa vigente.
 2. L'incarico di Responsabile e' inoltre incompatibile con:
 a) lo  svolgimento  di  attivita'  di  lavoro  subordinato  e  di prestazione        d'opera        continuativa        presso       la banca/compagnia/s.g.r./s.i.m.  o societa' da questa controllate o che la controllano;
 b) l'incarico           di          amministratore          della banca/compagnia/s.g.r./s.i.m.;
 c) gli  incarichi  con  funzioni  di  direzione  dei soggetti che stipulano gli accordi nei casi di adesione su base collettiva.
 
 Art.3. - Decadenza
 
 1. La perdita dei requisiti di onorabilita' e l'accertamento della sussistenza  di una causa di incompatibilita' comportano la decadenza dall'incarico.
 
 Art.4. - Retribuzione
 
 1.   La  retribuzione  annuale  del  Responsabile  e'  determinata dall'organo amministrativo all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'incarico.
 2.  Il  compenso  del  Responsabile non puo' essere pattuito sotto forma       di       partecipazione       agli       utili      della banca/compagnia/s.g.r./s.i.m.,   o   di   societa'   controllanti   o controllate,   ne'   sotto   forma   di  diritti  di  acquisto  o  di sottoscrizione  di  azioni  della  banca/compagnia/s.g.r./s.i.m. o di societa' controllanti o controllate.
 3.  Le  spese  relative  alla  remunerazione  e  allo  svolgimento dell'incarico  di  Responsabile  sono poste a carico del Fondo, salva diversa decisione della banca/compagnia/s.g.r./s.i.m.
 
 Art.5. - Autonomia del Responsabile
 
 1.  Il Responsabile svolge la propria attivita' in modo autonomo e indipendente dalla banca/compagnia/s.g. r./s.i.m.
 2.  A  tale  fine  il  Responsabile si avvale della collaborazione delle strutture organizzative della banca/compagnia/s.g.r./s.i.m., di volta   in   volta   necessarie   allo  svolgimento  dell'incarico  e all'adempimento   dei   doveri   di   cui  al  successivo  Art.6.  La banca/compagnia/s.g.r./s.i.m.  gli  garantisce  l'accesso  a tutte le informazioni necessarie allo scopo.
 3.    Il    Responsabile   assiste   alle   riunioni   dell'organo amministrativo     e     di     quello     di     controllo     della banca/compagnia/s.g.r./s.i.m.,  per  tutte  le  materie  inerenti  al Fondo.
 
 Art.6. - Doveri del Responsabile
 
 1.  Il  Responsabile  vigila sull'osservanza della normativa e del Regolamento  nonche' sul rispetto delle buone pratiche e dei principi di  corretta amministrazione del Fondo nell'esclusivo interesse degli aderenti.
 2.  Il  Responsabile,  avvalendosi  delle procedure definite dalla banca/compagnia/s.g.r./s.im.,  organizza  lo  svolgimento  delle  sue funzioni al fine di:
 a) vigilare  sulla gestione finanziaria del Fondo, anche nel caso di  conferimento  a  terzi di deleghe di gestione, con riferimento ai controlli su:
 i) le politiche di investimento. In particolare: che la politica di  investimento  effettivamente  seguita  sia  coerente  con  quella indicata  nel  Regolamento; che gli investimenti, ivi compresi quelli effettuati   in   OICR,   avvengano  nell'esclusivo  interesse  degli aderenti,  nel  rispetto  dei  principi  di  sana e prudente gestione nonche'  nel rispetto dei criteri e limiti previsti dalla normativa e dal regolamento;
 ii) la  gestione  e  il monitoraggio dei rischi. In particolare: che   i   rischi   assunti  con  gli  investimenti  effettuati  siano correttamente  identificati,  misurati  e  controllati  e  che  siano coerenti con gli obiettivi perseguiti dalla politica di investimento;
 b) vigilare  sulla  gestione  amministrativa del Fondo, anche nel caso  di conferimento a terzi di deleghe di gestione, con riferimento ai controlli su:
 i) la  separatezza  amministrativa  e contabile delle operazioni poste in essere per conto del Fondo rispetto al complesso delle altre operazioni   svolte   dalla   banca/compagnia/s.g.r./s.i.m.   e   del patrimonio      del     Fondo     rispetto     a     quello     della banca/compagnia/s.g.r./s.i.m. e di suoi clienti;
 ii) la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili del Fondo;
 c) vigilare  sulle  misure  di trasparenza adottate nei confronti degli aderenti con riferimento ai controlli su:
 i) l'adeguatezza  dell'organizzazione  dedicata  a soddisfare le esigenze  informative degli aderenti, sia al momento del collocamento del Fondo che durante il rapporto;
 ii) gli oneri di gestione. In particolare, che le spese a carico degli  aderenti  previste  dal Regolamento e le eventuali commissioni correlate ai risultati di gestione siano correttamente applicate;
 iii) la   completezza   ed   esaustivita'   delle  informazioni contenute  nelle  comunicazioni  periodiche agli aderenti e in quelle inviate in occasione di eventi particolari;
 iv) l'adeguatezza  della procedura per la gestione degli esposti nonche' il trattamento riservato ai singoli esposti;
 v) la  tempestivita'  della  soddisfazione delle richieste degli aderenti,  in  particolare  con  riferimento ai tempi di liquidazione delle  somme  richieste  a  titolo  di  anticipazione o riscatto e di trasferimento della posizione individuale.
 3.   Il   Responsabile   controlla  le  soluzioni  adottate  dalla banca/compagnia/s.g.r./s.i.m.   per  identificare  le  situazioni  di conflitti  di  interesse  e  per  evitare  che  le  stesse  arrechino pregiudizio  agli  aderenti;  egli  controlla  altresi'  la  corretta esecuzione  del contratto stipulato per il conferimento dell'incarico di   banca   depositaria,   nonche'  il  rispetto  delle  convenzioni assicurative/condizioni   per   l'erogazione  delle  rendite  e,  ove presenti,  delle  convenzioni/condizioni relative alle prestazioni di invalidita' e premorienza.
 4. Delle anomalie e delle irregolarita' riscontrate nell'esercizio delle  sue  funzioni  il  Responsabile  da'  tempestiva comunicazione all'organo   di   amministrazione  e  a  quello  di  controllo  della banca/compagnia/s.g.r./s.i.m.  e  si  attiva perche' vengano adottati gli opportuni provvedimenti.
 
 Art.7. - Rapporti con la COVIP
 
 1. Il Responsabile:
 - predispone  annualmente  una  relazione che descrive in maniera analitica l'organizzazione adottata per l'adempimento dei suoi doveri e che da' conto della congruita' delle procedure di cui si avvale per l'esecuzione  dell'incarico,  dei  risultati  dell'attivita'  svolta, delle   eventuali   anomalie   riscontrate  durante  l'anno  e  delle iniziative  poste  in  essere  per  eliminarle.  La  relazione  viene trasmessa  alla  COVIP entro il 31 marzo di ciascun anno. Copia della relazione  stessa  viene  trasmessa all'organo di amministrazione e a quello   di  controllo  della  banca/compagnia/s.g.r./s.i.m.  nonche' all'Organismo di sorveglianza per quanto di rispettiva competenza;
 - vigila  sul rispetto delle deliberazioni della COVIP e verifica che  vengano inviate alla stessa le segnalazioni, la documentazione e le  relazioni richieste dalla normativa e dalle istruzioni emanate in proposito;
 - comunica   alla   COVIP,   contestualmente   alla  segnalazione all'organo   di   amministrazione  e  a  quello  di  controllo  della banca/compagnia/s.g.r./s.i.m.,     le    irregolarita'    riscontrate nell'esercizio delle sue funzioni.
 
 Art.8. - Responsabilita'
 
 1.   Il   Responsabile   deve  adempiere  i  suoi  doveri  con  la professionalita'  e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico e  dalla  sua  specifica  competenza e deve conservare il segreto sui fatti  e  sui  documenti  di  cui  ha  conoscenza  in ragione del suo ufficio,  tranne  che  nei  confronti  della  COVIP e delle autorita' giudiziarie.
 2.  Egli risponde verso la banca/compagnia/s.g.r./s.i.m. e verso i singoli  aderenti  al Fondo dei danni a ciascuno arrecati e derivanti dall'inosservanza di tali doveri.
 3.   All'azione   di   responsabilita'  si  applicano,  in  quanto compatibili,  gli  artt.2392,  2393,  2394, 2394-bis, 2395 del codice civile.
 ALLEGATO N.2
 
 REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE
 E IL FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO
 DI SORVEGLIANZA
 
 Art.1. - Termini di applicazione del regolamento
 
 1.   Il   presente   regolamento  disciplina  in  via  provvisoria l'istituzione  e  il  funzionamento  dell'Organismo  in sede di prima applicazione  del Decreto. Esso sara' sostituito appena possibile con un  nuovo  regolamento  che,  in  conformita'  con quanto al riguardo previsto  dal Decreto, disciplinera' l'istituzione e il funzionamento dell'Organismo   per   il  periodo  successivo,  senza  soluzione  di continuita'.
 
 Art.2. - Composizione dell'Organismo
 
 1.  L'Organismo  si  compone di due membri effettivi. Deve inoltre essere designato un componente supplente.
 
 Art.3. - Designazione e cessazione dall'incarico dei componenti
 
 1. I componenti sono designati dalla banca/compagnia/s.g.r./s.i.m. Essi  restano in carica due anni dalla designazione, con possibilita' di rinnovo anche tacito.
 2.  Essi possono essere revocati solo per giusta causa, sentito il parere dell'organo di controllo della banca/compagnia/s.g.r/s.i.m.
 3.  La designazione dei componenti, con l'indicazione per ciascuno di  essi del cognome e nome, luogo e data di nascita, nonche' la loro eventuale  sostituzione  prima  della  scadenza  dell'incarico devono essere  comunicate  dal Responsabile alla COVIP entro 15 giorni dalla decisione. I nuovi componenti scadono insieme con quelli in carica.
 
 Art.4. - Requisiti e incompatibilita'
 
 1.   I   requisiti  di  onorabilita'  e  di  professionalita'  per l'assunzione  dell'incarico  di componente dell'Organismo, nonche' le cause di incompatibilita', sono previsti dalla normativa vigente.
 2.    L'incarico   di   componente   dell'Organismo   e'   inoltre incompatibile  con  la  carica  di  amministratore o di componente di altri  organi  sociali,  nonche'  con  lo svolgimento di attivita' di lavoro  subordinato  e  di prestazione d'opera continuativa presso la banca/compagnia/sg.r./s.i.m.  o  societa' da questa controllate o che la controllano. Non puo' inoltre assumere l'incarico colui che svolge mansioni  con  funzioni  di  direzione dei soggetti che stipulano gli accordi nei casi di adesione su base collettiva.
 3. Il componente dell'Organismo non puo', neanche indirettamente o per  conto  terzi,  essere  proprietario, usufruttuario o titolare di altri diritti su partecipazioni della banca/compagnia/s.g.r./s.i.m. o di societa' da questa controllate o che la controllano.
 4.   La  sussistenza  dei  requisiti  richiesti  per  l'assunzione dell'incarico   deve   essere   attestata   dal   candidato  mediante dichiarazione scritta.
 
 Art.5. - Decadenza
 
 1. La perdita dei requisiti di onorabilita' e l'accertamento della sussistenza  di una causa di incompatibilita' comportano la decadenza dall'ufficio.
 
 Art.6. - Retribuzione
 
 1.  La  retribuzione  annuale  dei  componenti  dell'Organismo  e' determinata  dall'organo  amministrativo  all'atto  della  nomina per l'intero periodo di durata dell'incarico.
 2. Il compenso dei componenti non puo' essere pattuito sotto forma di   partecipazione  agli  utili  o  di  diritti  di  acquisto  o  di sottoscrizione  di  azioni  della  banca/compagnia/sg.r./s.i.m.  o di societa' controllanti o controllate.
 3.  Le  spese  relative  alla  remunerazione  dei  componenti e al funzionamento  dell'Organismo  sono  poste  a carico del Fondo, salva diversa decisione della banca/compagnia/s.g.r./s.i.m.
 
 Art.7. - Funzioni dell'Organismo
 
 1.   L'Organismo   rappresenta   gli   interessi  degli  aderenti, relazionandosi  con il Responsabile circa la gestione complessiva del Fondo e riferendo agli aderenti sul proprio operato.
 2. A tale fine riceve dal Responsabile informazioni:
 a) periodiche  sull'attivita'  complessiva del Fondo, mediante la trasmissione dei documenti ordinariamente richiesti dalla COVIP;
 b) periodiche   sull'attivita'   svolta   dal   Responsabile,  in occasione  della  trasmissione  da  parte  di  questo della relazione sull'attivita',  redatta  ai  sensi  dell'Art.7, dell'allegato n.1 al Regolamento;
 c) tempestive  in  relazione  a  particolari  eventi che incidono significativamente  sulla  redditivita'  degli  investimenti  e sulla caratterizzazione del Fondo.
 3.  A  tutela  dell'interesse  degli  aderenti,  l'Organismo  puo' riferire   in   ordine   all'andamento   del   Fondo   all'organo  di amministrazione     e     a     quello     di     controllo     della banca/compagnia/s.g.r./s.i.m., al Responsabile e alla COVIP.
 
 Art.8. - Responsabilita'
 
 1.  I  componenti dell'Organismo devono adempiere le loro funzioni nel  rispetto  del  dovere  di correttezza e buona fede nei confronti degli aderenti. Essi devono inoltre conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza in ragione del loro ufficio.
 2.  All'azione  di  responsabilita'  nei  confronti dei componenti dell'Organismo si applica l'art.2407 del codice civile.
 
 
 ALLEGATO N.3
 CONDIZIONI E MODALITA'
 DI EROGAZIONE DELLE RENDITE
 
 L'allegato  riporta  le condizioni e modalita' per l'erogazione delle
 rendite.
 
 
 ALLEGATO N.4
 CONDIZIONI DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE
 ACCESSORIE
 
 L'allegato   riporta   le  condizioni  che  regolano  le  prestazioni
 assicurative accessorie
 
 
 Piani Individuali Pensionistici (PIP)
 Forme pensionistiche complementari individuali attuate
 mediante contratti di assicurazione sulla vita
 
 (art. 13 del decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005)
 
 
 SCHEMA
 DI
 REGOLAMENTO
 
 
 Deliberato dalla COVIP il 31/10/2006
 
 
 PARTE I - IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL PIP
 
 Art. 1 - Denominazione
 
 1  Il  " ... " la denominazione deve contenere l'indicazione Piano individuale  pensionistico  di tipo assicurativo , fondo pensione, di seguito  definito  "PIP",  e'  una  forma pensionistica complementare individuale istituita ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (e successive modificazioni e integrazioni), di seguito definito "Decreto".
 
 Art. 2 - Istituzione del PIP
 
 1  Il  PIP  e'  stato  istituito  dalla  compagnia " " indicare la denominazione della impresa di
 assicurazione   che   ha  istituito  il  HP  di  seguito  definita "Compagnia".
 2  Il presente Regolamento e' stato approvato dalla Commissione di vigilanza   sulle  forme  pensionistiche  complementari,  di  seguito "COVIP".
 3 Il PIP e' iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP.
 4 La Compagnia ha sede in .... (indicare il Comune)
 
 Art. 3 - Scopo
 
 1  Il  PIP  ha  lo  scopo di consentire agli aderenti di disporre, all'atto    del    pensionamento,   di   prestazioni   pensionistiche complementari  del  sistema  obbligatorio.  A  tale fine la Compagnia provvede  alla  raccolta  dei contributi, alla gestione delle risorse nell'esclusivo   interesse  degli  aderenti  e  all'erogazione  delle prestazioni,  secondo  quanto  disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare.
 PARTE II - CARATTERISTICHE DEL PIP
 E MODALITA' DI INVESTIMENTO
 
 Art. 4 - Regime della forma pensionistica
 
 1  Il  PIP e' in regime di contribuzione definita. L'entita' delle prestazioni  pensionistiche  del PIP e' determinata in funzione della contribuzione    effettuata    e   in   base   al   principio   della capitalizzazione.
 
 Art. 5 - Destinatari
 1  L'adesione  al PIP e' volontaria ed e' consentita solo in forma individuale.
 
 Art. 6 - Scelte di investimento
 
 1 Il PTP e' attuato mediante contratti di assicurazione sulla vita di  Ramo  I.  Per  l'individuazione  dei  Rami si fa riferimento alla classificazione   prevista  all'art.  2  del  decreto  legislativo  7 settembre 2005, n. 209.
 ovvero
 Il  PIP  e' attuato mediante contratti di assicurazione sulla vita di  Ramo III indicati all'art. 41, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre   2005,  n.  209.  Per  l'individuazione  dei  Rami  si  fa riferimento  alla  classificazione  prevista  all'art.  2  del citato decreto.
 ovvero
 Il   PIP   e'  attuato  in  forma  mista,  mediante  contratti  di assicurazione  sulla  vita di Ramo I e di Ramo III, questi ultimi con riferimento  unicamente  a  quelli indicati all'art. 41, comma 1, del decreto  legislativo  7  settembre 2005, n. 209. Per l'individuazione dei  Rami  si fa riferimento alla classificazione prevista all'art. 2 del citato decreto.
 2  I  contributi  versati  concorrono  a  formare,  secondo quanto precisato   nel   successivo   art.   9,   la  posizione  individuale dell'aderente, in base alla quale si determinano le prestazioni.
 3  Nel  caso  di  contratti  di  Ramo  I:  La  rivalutazione della posizione  individuale  e'  collegata  a  una o piu' gestioni interne separate.
 ovvero,  nel  caso  di  contratti  di  Ramo III collegati a fondi interni assicurativi:
 La  rivalutazione  della  posizione  individuale  e'  collegata al valore  delle quote di uno o piu' fondi interni detenuti dall'impresa di assicurazione.
 ovvero,  nel  caso  di contratti di Ramo III collegali a quote di OICR:
 La  rivalutazione  della  posizione  individuale  e'  direttamente collegata   al  valore  delle  quote  di  organismi  di  investimento collettivo del risparmio, di seguito definiti OICR.
 ovvero,  nel  caso  di  contratti  misti  di Ramo I e di Ramo III collegati a fondi interni assicurativi:
 La  rivalutazione della posizione individuale e' collegata a una o piu'  gestioni  interne  separate  e/o al valore delle quote di uno o piu' fondi interni detenuti dall'impresa di assicurazione.
 ovvero,  nel  caso  di  contratti  misti  di Ramo I e di Ramo III collegati a quote di OICR:
 La  rivalutazione della posizione individuale e' collegata a una o piu' gestioni interne separate e/o al valore delle quote di organismi di investimento collettivo del risparmio, di seguito definiti OICR.
 4  Nel caso di contratti di Ramo I e di Ramo III collegati a fondi interni  assicurativi:  L'investimento  delle  risorse delle gestioni interne  separate/fondi interni e' effettuato nel rispetto dei limiti e  delle  condizioni  stabiliti  dal  decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e dalle relative disposizioni di attuazione, dall'art. 6 comma  11,  lettera  c)  del  Decreto  e dalle condizioni generali di contratto,   assumendo  a  riferimento  l'esclusivo  interesse  degli aderenti.
 ovvero,  nel  caso  di contratti di Ramo III collegati a quote di 0ICR:
 Gli  OICR  utilizzati per rivalutare la posizione individuale sono individuati  dalla Compagnia in ragione delle finalita' previdenziali del  PIP  e  assumendo  a  riferimento  l'esclusivo  interesse  degli aderenti.
 5  La  Nota  informativa contiene la descrizione della politica di investimento  effettivamente  posta  in  essere,  in coerenza con gli obiettivi   e  i  criteri  riportati  nelle  condizioni  generali  di contratto, dei metodi di misurazione e delle tecniche di gestione del rischio  di  investimento  adottate  e  della ripartizione strategica delle attivita'.
 6  L'aderente, all'atto dell'adesione, sceglie la gestione interna separata/fondo  interno/OICR, ovvero le combinazioni degli stessi, in cui   far  confluire  i  versamenti  contributivi,  con  facolta'  di modificare  nel  tempo  tale  destinazione.  L'aderente  puo' inoltre riallocare la propria posizione individuale, nel rispetto del periodo minimo  di  un anno dall'iscrizione ovvero dall'ultima riallocazione; in  questo  caso  i versamenti contributivi successivi sono suddivisi sulla   base   delle   nuove   percentuali   fissate  all'atto  della riallocazione, salvo diversa disposizione dell'aderente.
 ovvero,  nel  caso  in  cui  il  PIP  non  intenda  consentire di effettuare  la  ripartizione  della  posizione  individuale  tra piu' gestioni interne separate/fondi interni/OICR:
 6  L'aderente, all'atto dell'adesione, sceglie la gestione interna separata/fondo   interno/OICR  in  cui  far  confluire  i  versamenti contributivi.  L'aderente  puo'  successivamente  variare la gestione interna  separata/fondo  interno/OICR nel rispetto del periodo minimo di un anno di permanenza.
 
 Art. 7 - Spese
 
 1 Tutte le spese e gli oneri derivanti dalla partecipazione al PIP sono  indicati nelle condizioni generali di contratto. Le spese e gli oneri   non  espressamente  indicati  nelle  condizioni  generali  di contratto sono a carico della Compagnia.
 2 La partecipazione al PIP prevede le seguenti spese:
 (Specificare  unicamente  la  struttura, indicando le tipologie di spesa previste tra quelle indicate)
 a) spese da sostenere all'atto dell'adesione
 b) spese relative alla fase di accumulo:
 b.1) direttamente  a  carico dell'aderente (indicare se si tratta di spese in cifra fissa o in percentuale sui versamenti)
 b.2) Con  riferimento  ai  contratti  di Ramo 1: indirettamente a carico  dell'aderente,  come  prelievo  sul rendimento dalla gestione interna separata;
 b.2) Con  riferimento  ai contratti di Ramo III: indirettamente a carico  dell'aderente,  come  commissioni di gestione che incidono in percentuale sul patrimonio del fondo interno / OICR;
 c) spese  in  cifra  fissa collegate all'esercizio di prerogative individuali,   dirette  alla  copertura  degli  oneri  amministrativi sostenuti dalla Compagnia:
 c.1) in  caso  di  trasferimento  ad altra forma pensionistica ai sensi dell'art. 12 del presente Regolamento;
 c.2) in  caso  di  riscatto  della posizione individuale ai sensi dell'art. 12 del presente Regolamento;
 c.3) per  il conseguimento delle anticipazioni di cui all'art. 13 del presente Regolamento;
 c4) per   la   modifica  delle  percentuali  di  allocazione  dei contributi futuri tra gestioni interne separate/fondi interni/OICR;
 c.5) per  la  riallocazione  della posizione individuale maturata tra   le   gestioni   interne   separate/fondi   interni/OICR  ovvero combinazioni predefinite dalla Compagnia.
 d) spese  relative  alla  fase di erogazione delle rendite di cui all'art. 11 del Regolamento.
 e) spese  e  premi  relativi alle prestazioni assicurative di cui all'art. 14 del Regolamento.
 Le  spese  di  partecipazione  al PIP possono essere differenziate unicamente:
 a) in ragione dell'assunzione di rischi assicurativi, nel caso in cui le stesse includano una componente di premio;
 b) in presenza di convenzionamenti.
 Nel  primo  caso  il  Regolamento  evidenzia quali sono le voci di spesa interessate, indicando gli elementi oggettivi (ad esempio eta', sesso) che determinano una differenziazione delle stesse.
 Nel secondo caso nel Regolamento viene inserito il seguente comma:
 In   caso  di  convenzionamenti  con  associazioni  di  lavoratori autonomi  e  liberi  professionisti,  le  spese  sopra  indicate sono applicate  in  misura  ridotta, secondo quanto previsto nelle singole convenzioni.
 Nel   caso  in  cui  l'agevolazione  riguardi  la  commissione  in percentuale  sul  patrimonio  del fondo interno/OICR, la stessa viene attuata emettendo differenti classi di quote.
 3 Con riferimento ai contratti di Ramo I e di Ramo III collegati a fondi  interni  assicurativi:  Qualora le risorse siano impegnate per l'acquisto  di  quote  di OICR, sul patrimonio delle gestioni interne separate/fondi  interni  non vengono fatti gravare spese e diritti di qualsiasi  natura  relativi  alla  sottoscrizione e al rimborso delle parti  di  OICR  acquistati, ne' le commissioni di gestione applicate dall'OICR  stesso,  salvo  i  casi  di deroga previsti dalla COVIP in apposite istruzioni di carattere generale.
 ovvero,  con  riferimento  ai  contratti di Ramo III direttamente collegati a OICR:
 Qualora   gli   OICR   utilizzati   per  rivalutare  la  posizione individuale investano il proprio patrimonio in misura superiore al 10 per  cento  delle  attivita'  in quote di altri OICR, sulla posizione individuale  vengono  retrocesse  le  spese  e i diritti di qualsiasi natura  relativi  alla sottoscrizione e al rimborso di questi ultimi, nonche'  le  commissioni  di gestione dagli stessi applicate, salvo i casi  di  deroga  previsti  dalla  COVIP  in  apposite  istruzioni di carattere generale.
 4 Con riferimento ai contratti di Ramo I e di Ramo III collegati a fondi interni assicurativi: Oltre alle spese indicate al comma 2, sul patrimonio  delle  gestioni  interne  separate/fondi  interni possono gravare  unicamente le imposte e tasse, le spese legali e giudiziarie sostenute  nell'esclusivo  interesse  degli  aderenti,  gli  oneri di negoziazione  derivanti  dall'attivita' di impiego delle risorse e il "contributo  di  vigilanza" dovuto alla COVIP ai sensi di legge; puo' inoltre  gravare  la  quota  di  pertinenza delle spese relative alla remunerazione  e  allo  svolgimento dell'incarico di Responsabile del PIP, salvo diversa decisione della Compagnia.
 5  Le condizioni generali di contratto non prevedono clausole che, all'atto dell'adesione o del trasferimento, consentano l'applicazione di  voci  di  costo,  comunque  denominate,  significativamente  piu' elevate  di  quelle  applicate  nel  corso del rapporto e che possano quindi costituire ostacolo alla portabilita'.
 6  Nella  redazione della Nota informativa il PIP adotta modalita' di  rappresentazione dei costi tali da assicurare la trasparenza e la comparabilita' degli stessi, in conformita' alle istruzioni stabilite dalla COVIP.
 PARTE III - CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI
 
 Art. 8 - Contribuzione
 
 1.  La  misura  della  contribuzione  e'  determinata  liberamente dall'aderente.
 2  I  lavoratori dipendenti possono contribuire al PIP conferendo, anche  esclusivamente,  i  flussi  di  TFR in maturazione. Qualora il lavoratore  intenda  contribuire  al  PIP e abbia diritto, in base ad accordi  collettivi,  anche  aziendali, a un contributo del datore di lavoro,  detto  contributo  affluira'  al  PIP,  nei  limiti  e  alle condizioni  stabilite  nei predetti accordi. Il datore di lavoro puo' decidere,  pur  in assenza di accordi collettivi, anche aziendali, di contribuire al PIP.
 3  L'aderente ha la facolta' di sospendere la contribuzione, fermo restando,  per  i  lavoratori dipendenti, l'obbligo di versamento del TFR maturando eventualmente conferito. La sospensione non comporta lo scioglimento del contratto.
 4 E' possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento.
 5 (eventuale) La contribuzione puo' essere attuata nel rispetto di quanto  previsto  dall'art.  8  comma  12  del  Decreto  (cosi' detta contribuzione da abbuoni).
 6  L'aderente  puo' decidere di proseguire la contribuzione al PIP oltre  il  raggiungimento  dell'eta' pensionabile prevista dal regime obbligatorio  di  appartenenza,  a  condizione  che,  alla  data  del pensionamento,  possa  far  valere  almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.
 
 Art. 9 - Determinazione della posizione individuale.
 
 Nel caso di PIP attuati mediante contratti di Ramo I
 
 1  La  posizione  individuale  consiste nel capitale accumulato di pertinenza  di  ciascun  aderente; e' alimentata dai contributi netti versati,  dagli eventuali importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro  delle  anticipazioni percepite, ed e' ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.
 2  Per  contributi  netti si intendono i versamenti al netto delle spese  di cui all'art. 7 comma 2 lett. b.1 (parte eventuale per i PIP che  prevedano  prestazioni  accessorie:  e  delle  somme  destinate, secondo  quanto  esplicitamente previsto nelle condizioni generali di contratto, a copertura delle prestazioni accessorie).
 3  La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento della  gestione  interna  separata  riconosciuto  all'aderente.  Tale rendimento e' calcolato secondo quanto previsto nei commi successivi, salvo  quanto trattenuto dalla Compagnia ai sensi del precedente art. 7.
 4  Il calcolo del rendimento della gestione interna separata viene effettuato secondo le modalita' indicate nelle condizioni generali di contratto,  nel  rispetto  dei  principi  previsti  dalla  disciplina assicurativa  per  i  prodotti di Ramo I. In particolare, ai fini del calcolo  del  rendimento  le  attivita'  sono  valutate  al prezzo di acquisto  nel  caso  di  beni  di  nuova  acquisizione e al valore di mercato  al  momento dell'iscrizione nella gestione medesima nel caso di  attivita' gia' di proprieta' della Compagnia; le plusvalenze e le minusvalenze  concorrono  alla  determinazione  del  rendimento della gestione solo al momento del loro effettivo realizzo.
 5  Il  calcolo  di  cui  al  comma precedente viene effettuato con cadenza  ...  (indicare la cadenza, almeno annuale). (Nel caso in cui la  cadenza  sia  superiore  a  quella  mensile  inserire: In caso di esercizio  di  prerogative  individuali  dell'aderente,  la Compagnia riconosce  il rendimento cosi' calcolato, per il rateo di competenza, anche con riferimento ai mesi successivi all'ultima rivalutazione.)
 6  Da  inserire  nel  caso  in  cui  siano  previste  garanzie  di risultato: Nei casi, indicati nelle condizioni generali di contratto, in  cui  operino  garanzie  di  risultato,  qualora  l'importo minimo garantito  risulti  superiore  alla  posizione  individuale maturata, quest'ultima viene integrata a tale maggior valore.
 
 Nel caso di PIP attuati mediante contratti di Ramo III
 1  La  posizione  individuale  consiste nel capitale accumulato di pertinenza  di  ciascun  aderente; e' alimentata dai contributi netti versati,  dagli eventuali importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro  delle  anticipazioni percepite, ed e' ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.
 2  Per  contributi  netti si intendono i versamenti al netto delle spese  di cui all'art. 7 comma 2 lett. b.l (parte eventuale per i PIP che  prevedano  prestazioni  accessorie:  e  delle  somme  destinate, secondo  quanto  esplicitamente previsto nelle condizioni generali di contratto, a copertura delle prestazioni accessorie).
 3  La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento dei   fondi   interni/OICR.  Il  rendimento  di  ogni  singolo  fondo interno/OICR  e'  calcolato come variazione del valore di quota dello stesso nel periodo considerato.
 4  Ai  fini  del  calcolo  del valore della quota le attivita' che costituiscono  il  patrimonio del fondo interno/OICR sono valutate al valore   di  mercato;  le  plusvalenze  e  le  minusvalenze  maturate concorrono   alla   determinazione  della  posizione  individuale,  a prescindere dal momento di effettivo realizzo.
 5  La Compagnia determina il valore della posizione individuale di ciascun  aderente con cadenza almeno mensile, alla fine di ogni mese. I  versamenti  sono  trasformati  in  quote  e  frazioni di quote con riferimento  ai  giorni di valorizzazione individuati nei regolamenti dei fondi interni/OICR.
 6  Da  inserire  nel  caso  in  cui  siano  previste  garanzie  di risultato: Nei casi, indicati nelle condizioni generali di contratto, in  cui  operino  garanzie  di  risultato,  qualora  l'importo minimo garantito  risulti  superiore  alla  posizione  individuale maturata, quest'ultima viene integrata a tale maggior valore.
 
 Nel caso di PIP attuati mediante contratti di Ramo I e Ramo III
 1  La  posizione  individuale  consiste nel capitale accumulato di pertinenza  di  ciascun  aderente; e' alimentata dai contributi netti versati,  dagli eventuali importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro  delle  anticipazioni percepite, ed e' ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.
 2  Per  contributi  netti si intendono i versamenti al netto delle spese  di cui all'art. 7 comma 2 lett. b.1 (parte eventuale per i PIP che  prevedano  prestazioni  accessorie:  e  delle  somme  destinate, secondo  quanto  esplicitamente previsto nelle condizioni generali di contratto, a copertura delle prestazioni accessorie).
 3  La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento della gestione interna separata riconosciuto all'aderente e/o in base al rendimento dei fondi interni/OICR nella quale risulta investita.
 4  Il  rendimento  della  gestione  interna  separata e' calcolato secondo  quanto  segue, fatto salvo quanto trattenuto dalla Compagnia ai  sensi  del  precedente  art.  7.  Il calcolo del rendimento della gestione  interna  separata  viene  effettuato  secondo  le modalita' indicate  nelle  condizioni  generali  di contratto, nel rispetto dei principi  previsti  dalla  disciplina  assicurativa per i prodotti di Ramo  I.  In  particolare,  ai  fini  del  calcolo  del rendimento le attivita'  sono  valutate  al  prezzo di acquisto nel caso di beni di nuova  acquisizione e al valore di mercato al momento dell'iscrizione nella   stessa  nel  caso  di  attivita'  gia'  di  proprieta'  della Compagnia;   le   plusvalenze   e  le  minusvalenze  concorrono  alla determinazione del rendimento della gestione solo al momento del loro effettivo realizzo.
 5  Il  rendimento  di ogni singolo fondo interno/OICR e' calcolato come  variazione  del  valore  di  quota  dello  stesso  nel  periodo considerato.  Ai  fini  del  calcolo del valore della quota dei fondi interni/OICR  le  attivita' che costituiscono il patrimonio del fondo interno/OICR  sono valutate al valore di mercato; le plusvalenze e le minusvalenze  maturate concorrono alla determinazione della posizione individuale, a prescindere dal momento di effettivo realizzo.
 6 Con riferimento alla parte della posizione individuale investita nella  gestione  interna separata, il calcolo di cui al comma 4 viene effettuato  con  cadenza  ...  (indicare la cadenza, almeno annuale). (Nel  caso in cui la cadenza sia superiore a quella mensile inserire: In  caso  di  esercizio  di prerogative individuali dell'aderente, la Compagnia  riconosce  il  rendimento cosi' calcolato, per il rateo di competenza,  anche  con  riferimento  ai  mesi  successivi all'ultima rivalutazione.)  Con  riferimento alla parte di posizione individuale investita  in  fondi  interni/OICR,  i versamenti sono trasformati in quote e frazioni di quote con riferimento ai giorni di valorizzazione individuati  nei rispettivi regolamenti e la stessa viene determinata con cadenza almeno mensile, alla fine di ogni mese.
 7  Da  inserire  nel  caso  in  cui  siano  previste  garanzie  di risultato: Nei casi, indicati nelle condizioni generali di contratto, in  cui  operino  garanzie  di  risultato,  qualora  l'importo minimo garantito  risulti  superiore  alla  posizione  individuale maturata, quest'ultima viene integrata a tale maggior valore.
 
 Art. 10 - Prestazioni pensionistiche
 
 1  Il  diritto  alla  prestazione  pensionistica  complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni   stabiliti   nel  regime  obbligatorio  di  appartenenza dell'aderente,  con  almeno  cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche  complementari.  L'aderente  che  decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi dell'art. 8, comma 6, ha la facolta'  di  determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.
 2  Per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o d'impresa si considera eta' pensionabile quella vigente nel regime obbligatorio di base.
 3  Ai  fini della determinazione dell'anzianita' necessaria per la richiesta  delle  prestazioni  pensionistiche  sono considerati utili tutti   i   periodi   di  partecipazione  alle  forme  pensionistiche complementari  maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.
 4  L'aderente  ha  facolta' di richiedere che le prestazioni siano erogate  con  un  anticipo  massimo  di  cinque  anni  rispetto  alla maturazione  dei  requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio  di  appartenenza  in  caso di cessazione dell'attivita' lavorativa  che  comporti  l'inoccupazione  per  un  periodo di tempo superiore  a 48 mesi o in caso di invalidita' permanente che comporti la riduzione della capacita' di lavoro a meno di un terzo.
 5  L'aderente  ha  facolta'  di  richiedere  la liquidazione della prestazione  pensionistica  sotto forma di capitale nel limite del 50 per   cento   della   posizione  individuale  maturata.  Nel  computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate  a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilita' a favore dell'aderente il   70  per  cento  della  posizione  individuale  maturata  risulti inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi  6  e  7,  della  legge  8 agosto 1995, n. 335, l'aderente puo' optare   per   la  liquidazione  in  capitale  dell'intera  posizione maturata.
 6  L'aderente  che,  sulla  base  della  documentazione  prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto ad una forma pensionistica complementare istituita alla data di  entrata  in  vigore  della  legge  23  ottobre 1992, n. 421, puo' richiedere  la  liquidazione  dell'intera  prestazione  pensionistica complementare in capitale.
 7 Le prestazioni pensionistiche sono sottoposte agli stessi limiti di  cedibilita',  sequestrabilita'  e pignorabilita' in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
 8  L'aderente  che  abbia  maturato  il  diritto  alla prestazione pensionistica  e  intenda  esercitare tale diritto puo' trasferire la propria   posizione  individuale  presso  altra  forma  pensionistica complementare,  per  avvalersi  delle  condizioni di erogazione della rendita  praticate  da  quest'ultima.  In  tal caso si applica quanto previsto all'art. 12, commi 6 e 7.
 
 Art. 11 - Erogazione della rendita
 
 1   A   seguito   dell'esercizio   del  diritto  alla  prestazione pensionistica,   all'aderente   e'   erogata  una  rendita  vitalizia immediata  calcolata  in base alla posizione individuale maturata, al netto  della eventuale quota di prestazione da erogare sotto forma di capitale.
 2  (comma  eventuale) L'aderente, in luogo della rendita vitalizia immediata,  puo'  richiedere  l'erogazione  delle  prestazioni in una delle forme di seguito indicate:
 - una rendita vitalizia reversibile: detta rendita e' corrisposta all'aderente finche' e' in vita e successivamente, in misura totale o per  quota scelta dall'aderente stesso, alla persona da lui designata (ovvero alle persone da lui designate);
 - una rendita certa e successivamente vitalizia: detta rendita e' corrisposta  per  i  primi  ....  anni all'aderente o, in caso di suo decesso,  alla  persona  da lui designata (ovvero alle persone da lui designate).  Successivamente,  se l'aderente e' ancora in vita, viene corrisposta allo stesso una rendita vitalizia;
 (al  fine  di  evitare  delusioni  alle  restrizioni  previste dal Decreto con riferimento all'erogazione della prestazione in capitale, tale  rendita  e'  strutturata  in  modo  che l'importo della rata di rendita vitalizia non sia inferiore a quello della rendita certa)
 - una  rendita  vitalizia differita: detta rendita e' corrisposta all'aderente  all'epoca  stabilita  (ovvero  al raggiungimento di una certa  eta) successiva all'esercizio del diritto alla prestazione (le condizioni  di  rendita disciplinano la prestazione da riconoscere ai beneficiari  in  caso  di  decesso  del  titolare  della  prestazione pensionistica  durante  il  periodo di differimento ovvero durante la fase  di  erogazione,  coerentemente  alle  previsioni in merito alla rendita vitalizia reversibile)
 3   I   coefficienti   di   trasformazione  (basi  demografiche  e finanziarie) da utilizzare per il calcolo della rendita sono indicati nelle   condizioni   generali   di   contratto   e   possono   essere successivamente  modificati,  nel rispetto della normativa in materia di  stabilita'  delle  compagnie  di  assicurazione  e delle relative disposizioni   applicative   emanate  dall'ISVAP;  in  ogni  caso  le modifiche  dei  coefficienti  di  trasformazione  non si applicano ai soggetti,  gia'  aderenti  alla  data  di  introduzione  delle stesse modifiche,  che  esercitano il diritto alla prestazione pensionistica nei tre anni successivi.
 4  (comma  eventuale)  Le  modifiche delle basi demografiche hanno effetto  solo con riferimento ai versamenti successivi all'entrata in vigore delle modifiche.
 5  Le  simulazioni  relative  alla rendita che verra' erogata sono effettuate  dalla  Compagnia  facendo  riferimento,  laddove  vi  sia l'impegno   contrattuale   a   non   modificare   i  coefficienti  di trasformazione,  a  quelli  indicati  nelle  condizioni  generali  di contratto  e,  negli  altri  casi,  a  coefficienti individuati dalla COVIP,  in  modo omogeneo per tutte le forme, in base alle proiezioni ufficiali   disponibili   sull'andamento   della   mortalita'   della popolazione italiana.
 
 Art. 12 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale
 
 1  L'aderente puo' trasferire la posizione individuale maturata ad altra  forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al PIP.
 2 L'aderente, anche prima del periodo minimo di permanenza, puo':
 a) trasferire  la  posizione  individuale maturata ad altra forma pensionistica  complementare,  alla  quale  acceda  in relazione alla nuova attivita' lavorativa;
 b) riscattare   il  50  per  cento  della  posizione  individuale maturata,   in  caso  di  cessazione  dell'attivita'  lavorativa  che comporti  l'inoccupazione  per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi  e  non  superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del  datore  di  lavoro  a procedure di mobilita', cassa integrazione guadagni, ordinaria o straordinaria;
 c) riscattare l'intera posizione individuale maturata, in caso di invalidita'  permanente  che comporti la riduzione della capacita' di lavoro  a  meno  di un terzo o a seguito di cessazione dell'attivita' lavorativa  che  comporti  l'inoccupazione  per  un  periodo di tempo superiore  a 48 mesi. Il riscatto non e' tuttavia consentito ove tali eventi  si  verifichino nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti  di  accesso alle prestazioni pensionistiche complementari, nel qual caso vale quanto previsto all'art. 10, comma 4.
 3  Nei  casi  previsti  ai  punti  a)  e  c)  del comma precedente l'aderente, in luogo dell'esercizio dei diritti di trasferimento e di riscatto,  puo' proseguire la partecipazione al PIP, anche in assenza di contribuzione.
 4  In  caso  di  decesso  dell'aderente  prima  dell'esercizio del diritto  alla  prestazione pensionistica, la posizione individuale e' riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari designati dallo stesso,  siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti, la posizione individuale viene devoluta a finalita' sociali secondo le modalita' stabilite dalla normativa vigente.
 5  Al  di  fuori  dei  suddetti  casi,  non sono previste forme di riscatto della posizione.
 6  La  Compagnia, accertata la sussistenza dei requisiti, provvede al  trasferimento  o  al riscatto della posizione con tempestivita' e comunque  entro  il termine massimo di sei mesi dalla ricezione della richiesta.
 7  Il  trasferimento  della  posizione  individuale  e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al PIP.
 
 Art. 13 - Anticipazioni
 
 1  L'aderente  puo'  conseguire  un'anticipazione  della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:
 a) in  qualsiasi  momento, per un importo non superiore al 75 per cento,  per  spese  sanitarie  conseguenti  a  situazioni  gravissime attinenti  a  se',  al  coniuge  o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
 b) decorsi   otto  anni  di  iscrizione  a  forme  pensionistiche complementari,  per  un  importo  non  superiore al 75 per cento, per l'acquisto  della  prima casa di abitazione, per se' o per i figli, o per   la   realizzazione,  sulla  prima  casa  di  abitazione,  degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento  conservativo,  di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere  a),  b),  c),  d)  del  comma  1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
 c) decorsi   otto  anni  di  iscrizione  a  forme  pensionistiche complementari,  per  un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.
 2  Le  disposizioni che specificano i casi e regolano le modalita' operative  in  materia  di  anticipazioni  sono riportate in apposito documento.
 3  Le  somme  complessivamente percepite a titolo di anticipazione non  possono  eccedere  il  75  per cento della posizione individuale maturata,   incrementata   delle   anticipazioni   percepite   e  non reintegrate.
 4  Ai  fini  della  determinazione  dell'anzianita' necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione, sono considerati utili tutti i  periodi  di  partecipazione  a  forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente, per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.
 5  Le  somme  percepite  a  titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente e in qualsiasi momento.
 6  Le  anticipazioni  di cui al comma 1 lettera a) sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilita', sequestrabilita' e pignorabilita', in  vigore  per  le  pensioni  a  carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
 
 Art. 14 - Altre prestazioni assicurative (eventuale)
 
 (L'articolo  elenca  le  prestazioni assicurative che il contratto propone   come  coperture  accessorie,  evidenziando  chiaramente  se l'adesione  e'  obbligatoria  o facoltativa, e rinvia alle condizioni generali di contratto)
 PARTE IV - PROFILI ORGANIZZATIVI
 
 Art. 15 - Separatezza patrimoniale e contabile
 
 1   Gli   attivi   posti  a  copertura  degli  impegni  di  natura previdenziale   del   PIP,   (di   seguito,  'patrimonio  del  PIP'), costituiscono, insieme agli attivi posti a copertura degli impegni di natura  previdenziale  degli  altri  PTP  istituiti  dalla Compagnia, patrimonio  separato  ed  autonomo  rispetto  agli altri attivi della Compagnia.
 2  Il patrimonio del PIP e' destinato all'erogazione agli aderenti delle  prestazioni pensionistiche e non puo' essere distratto da tale fine.  Su  di  esso  non  sono  ammesse azioni esecutive da parte dei creditori  della  Compagnia o di rappresentanti dei creditori stessi, ne'  da  parte  dei  creditori degli aderenti o di rappresentanti dei creditori  stessi.  Il  patrimonio  del PIP non puo' essere coinvolto nelle procedure concorsuali che riguardino la Compagnia.
 3  Il  patrimonio  del  PIP  e'  costituito  secondo  le modalita' stabilite dall'ISVAP.
 4  La  Compagnia  e'  dotata  di  procedure  organizzative  atte a garantire  la  separatezza  contabile  delle operazioni inerenti agli attivi posti a copertura degli impegni dei PIP istituiti dalla stessa rispetto alle altre operazioni svolte. Le registrazioni relative agli impegni  sono  separate  contabilmente con riferimento a ciascuno dei PIP istituiti.
 
 Art. 16 - Responsabile
 
 1  La Compagnia nomina un Responsabile del PIP, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del Decreto.
 2  Le  disposizioni  che  regolano  la  nomina, le competenze e il regime di responsabilita' del Responsabile sono riportate in allegato al presente Regolamento.
 
 Art. 17 - Conflitti di interesse
 
 1 Gli investimenti degli attivi sono effettuati nel rispetto della normativa vigente in materia di conflitti di interesse.
 PARTE V - RAPPORTI CON GLI ADERENTI
 
 Art. 18 - Modalita' di adesione
 
 1. L'adesione al PIP e' preceduta dalla consegna del Regolamento e relativo  allegato,  delle  condizioni  generali di contratto e della documentazione informativa prevista dalla normativa vigente.
 2 L'aderente e' responsabile della completezza e veridicita' delle informazioni fornite alla Compagnia.
 3   Dell'avvenuta   iscrizione   al   PIP   viene   data  apposita comunicazione  all'aderente  mediante lettera di conferma, attestante la  data  di  iscrizione  e  le  informazioni  relative all'eventuale versamento effettuato.
 4   L'adesione   al  PIP  comporta  l'integrale  accettazione  del Regolamento e relativo allegato e, per quanto ivi non previsto, delle condizioni generali di contratto, nonche' delle successive modifiche, fatto salvo quanto previsto in tema di trasferimento nell'art. 22 del Regolamento.
 
 Art. 19 - Trasparenza nei confronti degli aderenti
 1 La Compagnia mette a disposizione degli aderenti: il Regolamento del  PIP  e  relativo  allegato,  la  Nota informativa, le condizioni generali  di  contratto,  i regolamenti e i rendiconti delle gestioni interne separate/fondi interni/OICR, il documento sulle anticipazioni di  cui all'art. 13 e tutte le altre informazioni utili all'aderente, secondo  quanto  previsto  dalle disposizioni della COVIP in materia. Gli  stessi  documenti  sono  disponibili  sul  sito  Internet  della Compagnia, in una apposita sezione dedicata alle forme pensionistiche complementari.   Su   richiesta,  il  materiale  viene  inviato  agli interessati.
 2  In  conformita'  alle  disposizioni  della COVIP, viene inviata annualmente  all'aderente  una  comunicazione contenente informazioni dettagliate  sul  PIP,  sulla  sua  posizione  individuale, sui costi sostenuti  e  sui  risultati  di gestione conseguiti. La Compagnia si riserva la facolta' di interrompere l'invio di tale comunicazione nel caso  in  cui  la  posizione individuale dell'aderente, che non versi contributi al PIP da almeno un anno, risulti priva di consistenza.
 
 Art. 20 - Comunicazioni e reclami
 1  La  Compagnia  definisce le modalita' con le quali gli aderenti possono   interloquire   per  rappresentare  le  proprie  esigenze  e presentare  reclami.  Tali  modalita' sono portate a conoscenza degli aderenti nella Nota informativa.
 PARTE VI - NORME FINALI
 
 Art. 21 - Modifiche al Regolamento
 
 1.  Il  Regolamento  puo'  essere  modificato secondo le procedure previste dalla COVIP.
 2 La Compagnia stabilisce il termine di efficacia delle modifiche, tenuto  conto  dell'interesse  degli  aderenti  e  fatto salvo quanto disposto all'art. 22.
 
 Art.  22  -  Trasferimento in caso di modifiche peggiorative delle condizioni economiche e di modifiche delle caratteristiche del PIP
 
 1.  In  caso  di  modifiche  che  complessivamente  comportino  un peggioramento   rilevante   delle   condizioni  economiche  del  PIP, l'aderente  interessato  dalle  suddette modifiche puo' trasferire la posizione   individuale   maturata   ad   altra  forma  pensionistica complementare anche prima che siano decorsi due anni dall'iscrizione. Il  diritto  di  trasferimento  e'  altresi'  riconosciuto  quando le modifiche  interessano  in  modo sostanziale la caratterizzazione del PIP,  come  puo'  avvenire  in caso di variazione significativa delle politiche di investimento.
 2   La  Compagnia  comunica  a  ogni  aderente  interessato  dalle modifiche  di  cui  al  comma  precedente l'introduzione delle stesse almeno 120 giorni prima della relativa data di efficacia; dal momento della  comunicazione l'aderente ha 90 giorni di tempo per manifestare l'eventuale  scelta di trasferimento. La Compagnia puo' chiedere alla COVIP  termini ridotti di efficacia nei casi in cui cio' sia utile al buon  funzionamento  del  PIP  e  non contrasti con l'interesse degli aderenti.
 3  Per  le operazioni di trasferimento di cui al presente articolo non sono previste spese.
 
 Art. 23 - Rinvio
 
 1  Per  tutto  quanto  non  espressamente  previsto  nel  presente Regolamento   e   nelle   condizioni  generali  di  contratto  si  fa riferimento alla normativa vigente.
 ALLEGATO
 
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RESPONSABILE
 
 Art. 1 - Nomina e cessazione dall'incarico
 
 1  La  nomina  del  Responsabile  spetta all'organo amministrativo della   compagnia  istitutrice  del  PIP  (di  seguito  "Compagnia"). L'incarico  ha durata triennale ed e' rinnovabile, anche tacitamente, per non piu' di una volta consecutivamente.
 2  La  cessazione  del  Responsabile  per  scadenza del termine ha effetto nel momento in cui viene nominato il nuovo Responsabile.
 3  Il  Responsabile  puo'  essere  revocato solo per giusta causa, sentito il parere dell'organo di controllo della Compagnia.
 4   Le   nomine   e  gli  eventuali  rinnovi  dell'incarico  o  le sostituzioni  del  Responsabile  prima  della  scadenza  del  termine vengono comunicati alla COVTP entro 15 giorni dalla deliberazione.
 
 Art. 2 - Requisiti e incompatibilita'
 
 1  I requisiti di onorabilita' e professionalita' per l'assunzione dell'incarico  di Responsabile, nonche' le cause di incompatibilita', sono previsti dalla normativa vigente.
 2 L'incarico di Responsabile e' inoltre incompatibile con:
 a) lo  svolgimento  di  attivita'  di  lavoro  subordinato  e  di prestazione  d'opera  continuativa presso la Compagnia, ovvero presso le societa' da questa controllate o che la controllano;
 b) l'incarico   di  amministratore  della  Compagnia.  Art.  3  - Decadenza
 
 1  La perdita dei requisiti di onorabilita' e l'accertamento della sussistenza  di una causa di incompatibilita' comportano la decadenza dall'incarico.
 
 Art. 4 - Retribuzione
 
 1  La  retribuzione  annuale del Responsabile e' determinata dall' organo  amministrativo all' atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'incarico.
 2  Il  compenso  del  Responsabile  non puo' essere pattuito sotto forma  di  partecipazione  agli  utili  della Compagnia o di societa' controllanti  o controllate, ne' sotto forma di diritti di acquisto o di   sottoscrizione   di   azioni   della  Compagnia  o  di  societa' controllanti o controllate.
 3   Le  spese  relative  alla  remunerazione  e  allo  svolgimento dell'incarico  di  Responsabile  sono  poste  a carico del PIP, salva diversa decisione della Compagnia.
 
 Art. 5 - Autonomia del Responsabile
 
 1  Il  Responsabile svolge la propria attivita' in modo autonomo e indipendente dalla Compagnia.
 2 A tale fine il Responsabile si avvale della collaborazione delle strutture  organizzative della Compagnia di volta in volta necessarie allo svolgimento dell'incarico e all'adempimento dei doveri di cui al successivo  Art.  6. La Compagnia gli garantisce l'accesso a tutte le informazioni necessarie allo scopo.
 3 Il Responsabile assiste alle riunioni dell'organo amministrativo e  di  quello  di  controllo  della  Compagnia,  per tutte le materie inerenti al PIP.
 
 Art. 6 - Doveri del Responsabile
 
 1  Il  Responsabile  vigila  sull'osservanza  della normativa, del Regolamento  e  delle  condizioni  generali di contratto, nonche' sul rispetto   delle   buone   pratiche   e   dei  principi  di  corretta amministrazione del PIP nell'esclusivo interesse degli aderenti.
 2  Il  Responsabile,  avvalendosi  delle  procedure definite dalla Compagnia, organizza lo svolgimento delle sue funzioni al fine di:
 a) vigilare   sulla  gestione  finanziaria  delle  risorse  delle gestioni  interne  separate/  fondi interni/ OICR in base ai quali si rivaluta la posizione individuale, con riferimento ai controlli su:
 i) le politiche di investimento. In particolare: che la politica di  investimento  effettivamente  seguita  sia  coerente  con  quanto indicato nelle condizioni generali di contratto; che gli investimenti delle   gestioni   interne   separate/fondi   interni/OICR  avvengano nell'esclusivo interesse degli aderenti, nel rispetto dei principi di sana  e  prudente  gestione nonche' nel rispetto dei criteri e limiti previsti dalla normativa e dal regolamento;
 ii) la  gestione  e  il monitoraggio dei rischi. In particolare: che   i   rischi   assunti  con  gli  investimenti  effettuati  siano correttamente  identificati,  misurati  e  controllati  e  che  siano coerenti con gli obiettivi perseguiti dalla politica di investimento;
 b) vigilare  sulla  gestione  amministrativa,  con riferimento ai controlli su:
 i) la separatezza patrimoniale, verificando che gli attivi posti a  copertura degli impegni del PIP costituiscano, insieme agli attivi posti  a  copertura  degli  impegni  degli  altri PIP istituiti dalla Compagnia, patrimonio separato ed autonomo rispetto agli altri attivi della Compagnia;
 ii) le  procedure  organizzative atte a garantire la separatezza contabile  delle  operazioni  inerenti  gli  attivi posti a copertura degli  impegni dei PIP istituiti dalla Compagnia, rispetto alle altre operazioni  svolte  dalla  stessa  e  la  separatezza contabile delle registrazioni relative agli impegni con riferimento a ciascun PIP;
 iii) la  corretta applicazione dei criteri di determinazione del valore  degli  attivi  posti a copertura degli impegni del PIP, della consistenza  patrimoniale  delle  posizioni  individuali e della loro redditivita';
 c) vigilare  sulle  misure  di trasparenza adottate nei confronti degli aderenti con riferimento ai controlli su:
 i) l'adeguatezza  dell'organizzazione  dedicata  a soddisfare le esigenze  informative degli aderenti, sia al momento dell'adesione al PIP sia durante il rapporto;
 ii) gli oneri di gestione. In particolare, che le spese a carico degli aderenti indicate nelle condizioni generali di contratto, siano correttamente   applicate,   in  coerenza  con  quanto  previsto  nel Regolamento;
 iii) la completezza ed esaustivita' delle informazioni contenute nelle  comunicazioni periodiche agli aderenti ed in quelle inviate in occasione di eventi particolari;
 iv) l'adeguatezza della procedura per la gestione degli esposti, nonche' il trattamento riservato ai singoli esposti;
 v) la  tempestivita'  della  soddisfazione delle richieste degli aderenti,  in  particolare  con  riferimento ai tempi di liquidazione delle  somme  richieste  a  titolo  di  anticipazione o riscatto e di trasferimento della posizione individuale.
 3  Il Responsabile controlla le soluzioni adottate dalla Compagnia per  identificare  le  situazioni  di  conflitti  di  interesse e per evitare  che  le  stesse  arrechino  pregiudizio  agli aderenti; egli controlla   altresi'   il  rispetto  delle  condizioni  previste  per l'erogazione   della   rendita   (parte  eventuale  e  per  le  altre prestazioni assicurative previste dal Regolamento del PIP).
 4  Delle anomalie e delle irregolarita' riscontrate nell'esercizio delle  sue  funzioni  il  Responsabile  da'  tempestiva comunicazione all'organo di amministrazione e a quello di controllo della Compagnia e si attiva perche' vengano adottati gli opportuni provvedimenti.
 
 Art. 7 - Rapporti con la COVIP
 
 1 Il Responsabile:
 a) predispone  annualmente  una relazione che descrive in maniera analitica l'organizzazione adottata per l'adempimento dei suoi doveri e che da' conto della congruita' delle procedure di cui si avvale per l'esecuzione  dell'incarico,  dei  risultati  dell'attivita'  svolta, delle   eventuali   anomalie   riscontrate  durante  l'anno  e  delle iniziative  poste  in  essere  per  eliminarle.  La  relazione  viene trasmessa  alla  COVIP entro il 31 marzo di ciascun anno. Copia della relazione  stessa  viene  trasmessa all'organo di amministrazione e a quello di controllo della Compagnia.
 b) vigila sul rispetto delle deliberazioni della COVIP e verifica che   vengano   inviate   alla   stessa   le  comunicazioni  relative all'attivita'  del  P1P,  le segnalazioni e ogni altra documentazione richiesta  dalla  normativa  vigente e dalle istruzioni emanate dalla COVIP in proposito.
 c) comunica   alla   COVIP,   contestualmente  alla  segnalazione all'organo   di   amministrazione   e   a  quello  di  controllo,  le irregolarita' riscontrate nell'esercizio delle sue funzioni.
 
 Art. 8 - Responsabilita'
 
 1   Il   Responsabile   deve   adempiere  i  suoi  doveri  con  la professionalita'  e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico e  dalla  sua  specifica  competenza e deve conservare il segreto sui fatti  e  sui  documenti  di  cui  ha  conoscenza  in ragione del suo ufficio,  eccetto  che  nei  confronti  della COVIP e delle Autorita' Giudiziarie.
 2  Egli  risponde verso la Compagnia e verso i singoli aderenti al PIP  dei  danni  a ciascuno arrecati e derivanti dall'inosservanza di tali doveri.
 3   All'azione   di   responsabilita'   si  applicano,  in  quanto compatibili,  gli  artt.  2392, 2393, 2394, 2394-bis, 2395 del codice civile.
 
 RELAZIONE   SUGLI  SCHEMI  DI  STATUTO,  DI  REGOLAMENTI  E  DI  NOTA
 INFORMATIVA  PER  LE  FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI, AI SENSI
 DELL'ART.  19,  COMMA  2,  LETTERA  G),  DEL DECRETO LEGISLATIVO 5
 DICEMBRE 2005, N. 252.
 
 Il  decreto  legislativo  5  dicembre  2005, n. 252, di attuazione della  legge  23  agosto  2004, n. 243, ha realizzato una complessiva riforma della previdenza complementare.
 Al  fine  di consentire alle forme pensionistiche complementari il "tempestivo adeguamento degli statuti, dei regolamenti e dei relativi documenti  informativi  per la raccolta delle adesioni", in linea con quanto espressamente richiesto nella Direttiva indirizzata alla COVIP dal Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro  dell'Economia e delle Finanze lo scorso 28 aprile, la COVIP ha  proceduto  alla  adozione degli schemi dei suddetti documenti, ai sensi dell'art. 19, comma 2, lett. g), del d.lgs. n. 252/2005.
 Gli  schemi  sono  stati  predisposti in coerenza con le Direttive generali  alle  forme  pensionistiche  complementari,  emanate  dalla Commissione  lo scorso 28 giugno, ai sensi dell'art. 23, comma 3, del d.lgs.  n.  252/2005,  e  pubblicate  nella Gazzetta Ufficiale n. 159 dell' 11 luglio 2006.
 L'adozione  e'  stata  preceduta  da una ampia consultazione delle parti sociali, degli organismi rappresentativi dei soggetti vigilati, dei  prestatori di servizi finanziari e dei consumatori, coinvolgendo altresi'  le  altre  Autorita' di vigilanza sul risparmio, al fine di far  emergere con evidenza, nella definizione dei suddetti schemi, le esigenze  del settore. Le soluzioni cui si e' pervenuti costituiscono pertanto  un punto di equilibrio tra le diverse istanze rappresentate e   tendono,  nelle  scelte  di  regolazione  e  nelle  modalita'  di costruzione   dei  documenti,  a  favorire  la  comprensibilita'  dei meccanismi  di funzionamento delle forme pensionistiche complementari e la confrontabilita' delle offerte. Cio', tenendo comunque conto del conseguente  impatto  operativo  e  dei  costi  connessi  ai previsti adempimenti  e  avendo,  in  ogni  caso,  a riferimento l'esigenza di assicurare  la  maggior tutela degli iscritti e beneficiari e il buon funzionamento del sistema di previdenza complementare.
 In  particolare,  la  COVIP ha emanato uno schema di statuto per i fondi  pensione  negoziali  costituiti ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett.  da  a)  al), del d.lgs. n. 252/2005; uno schema di regolamento per i fondi pensione aperti, di cui all'art. 12 del medesimo decreto; uno  schema  di  regolamento  per  i  piani individuali pensionistici attuati  mediante contratti di assicurazione sulla vita (PIP), di cui al  successivo  art.  13;  uno  schema di nota informativa, unico per tutte le suddette tipologie di forme pensionistiche complementari.
 Tutti  gli schemi sono stati costruiti nell'intento di valorizzare la  accessibilita'  e la confrontabilita' delle informazioni da parte degli  aderenti. L'ampiezza e la delicatezza delle scelte alle quali, con  l'entrata in vigore della riforma, i lavoratori saranno chiamati impongono di porre in essere soluzioni idonee a rappresentare in modo chiaro   le   opportunita'   offerte   dalle   forme   pensionistiche complementari   e   i   diritti   e   gli   obblighi   connessi  alla partecipazione.  La  possibilita',  per  i  lavoratori dipendenti, di destinare  i  flussi  di  TFR  in  maturazione  alle diverse forme di previdenza   complementare   richiede   infatti  l'adozione  di  ogni strumento  in  grado di rappresentare in modo semplice e immediato le caratteristiche  che  distinguono  le  diverse  offerte  presenti sul mercato.
 L'impianto  complessivo  degli  schemi  e'  volto a realizzare una migliore   integrazione  delle  informazioni  riportate  nei  diversi documenti,   anche   al   fine  di  conseguirne  una  semplificazione complessiva,  evitando,  per  quanto possibile, la duplicazioni delle informazioni.
 
 1 documenti statutari e regolamentari sono stati predisposti sulla base  di  una  struttura  comune,  semplificando  e  uniformando  ove possibile  le formulazioni utilizzate per i singoli istituti. Essi si presentano  nella  forma di documenti-tipo, cosi' da semplificarne il recepimento  da  parte degli operatori e consentire un passaggio piu' agevole  e  rapido  alla nuova disciplina, posto che le soluzioni ivi rappresentate  e  le  formulazioni  adottate  devono  ritenersi  gia' conformi  alle  previsioni  di  legge e alle Direttive generali della Commissione.
 Gli  schemi  di  statuto e di regolamenti sono dunque suddivisi in sei Parti:
 - Parte I Identificazione e scopo del fondo/PIP
 - Parte  II  -  Caratteristiche  del  fondo/PTP  e  modalita'  di investimento
 - Parte III - Contribuzione e prestazioni
 - Parte IV - Profili organizzativi
 - Parte V Rapporti con gli iscritti
 - Parte VI - Norme finali
 L'adozione  di  una  medesima  struttura e' elemento preordinato a favorire  gia'  nella  consultazione  dei documenti costitutivi della forma  pensionistica  complementare  la comparabilita' delle norme di funzionamento e di partecipazione.
 In  particolare,  per  i  fondi  pensione  negoziali,  si e' fatto ricorso  ad  uno  schema  di  statuto  espressamente riferito a fondi costituiti in forma associativa. Cio' in considerazione del fatto che tutti  i  fondi pensione negoziali attualmente operanti hanno assunto la  natura giuridica di associazione riconosciuta. In coerenza con la natura associativa e le modalita' tipiche di partecipazione al fondo, lo schema di statuto prevede una descrizione generale delle politiche di  investimento e della tipologia degli oneri gravanti, direttamente o   indirettamente,   sugli   iscritti.   Tali  informazioni  vengono dettagliatamente rappresentate all'aderente nei documenti predisposti per  la raccolta delle adesioni e a fini di trasparenza nel corso del rapporto.
 Lo  schema  di  regolamento per i fondi pensione aperti e' redatto avendo  presente che tali fondi possono essere dedicati ad accogliere esclusivamente  adesioni  su  base  individuale ovvero esclusivamente adesioni su base collettiva o essere rivolti a entrambe le tipologie. In   tale  contesto,  sono  chiaramente  evidenziate  le  indicazioni specificamente relative alle diverse modalita' di adesione.
 Lo   schema   di  regolamento  dei  PIP  prende  distintamente  in considerazione  piani  attuati  medianti  contratti  di assicurazione sulla  vita di cui al Ramo I (prodotti assicurativi tradizionali), al Ramo 111 (contratti di tipo unit linked) ovvero di tipo misto (Ramo 1 e  Ramo 111) (i rami assicurativi sono individuati ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209). Anche in questo caso, e' data chiara  evidenza delle indicazioni specificamente relative a ciascuna tipologia.
 Con  riferimento agli elementi di disciplina sostanziale riportati nei  citati  documenti,  si  rappresentano  in  particolare quelli di seguito richiamati.
 Per  quanto  riguarda,  in  particolare,  i  PIP  attuati mediante contratti  di  assicurazione  di  Ramo  I,  sono  state confermate le attuali  regole  in  materia  di  determinazione del rendimento della gestione (criteri e periodicita' del calcolo), impegnando tuttavia le compagnie  di  assicurazione  a riconoscere agli iscritti, in caso di esercizio   di   prerogative  individuali  (pensionamento,  riscatto, trasferimento  ...)  nel  corso  dell'anno, il rateo di rendimento di competenza,   con   riferimento   ai   mesi   successivi   all'ultima rivalutazione della posizione.
 Nell'ambito dello schema di regolamento dei fondi pensione aperti, vengono  precisate le caratteristiche della linea di investimento con garanzia, prevista dall'art. 8, comma 9, del d.lgs. n. 252/2005 per i fondi  che  intendano  accogliere  i  flussi  di  TFR  conferiti  con modalita'  tacite.  Tali caratteristiche sono specificate in coerenza con  quanto  definito nelle Direttive generali della COVIP piu' sopra citate,  tenendo  conto  della  necessita'  di  realizzare una tutela quanto  piu'  possibile  adeguata  degli  aderenti,  contemperando le esigenze  di sicurezza dell'investimento con la necessita' di evitare che  un  elevato  costo  della  garanzia  comprima  le prospettive di rendimento  della  gestione.  In  particolare,  e'  richiesto  che le prestazioni  garantite in relazione al verificarsi di eventi relativi all'iscritto   debbano   necessariamente   comprendere   i   casi  di pensionamento,  invalidita'  permanente e premorienza - peraltro gia' contemplati  in pressoche' tutti i comparti dei fondi pensione aperti assistiti  da  forme di garanzia - nonche' il caso di riscatto totale della  posizione  individuale  conseguente  a  periodi  inoccupazione superiori a 48 mesi.
 Al fine di assicurare all'aderente liberta' di scelta nell'accesso alla   fase   di  erogazione  della  pensione,  per  tutte  le  forme pensionistiche  complementari  e'  previsto  che  coloro  che abbiano maturato  i  requisiti  per  il  pensionamento  possano trasferire la propria  posizione  ad  altra  forma  pensionistica complementare per avvalersi  delle  diverse  condizioni  di erogazione della rendita da questa applicate.
 Altre   scelte   sono   poi  volte  a  introdurre,  per  le  forme pensionistiche  complementari  di volta in volta riguardate, elementi di  maggiore flessibilita' nel sistema, in considerazione tanto delle esigenze  manifestate  dagli  operatori  quanto anche dell'esperienza maturata  dalla COVIP nel corso dell'attivita' svolta in questi anni. Tra  queste,  in  particolare:  la  possibilita' dei fondi di offrire combinazioni  predefinite di linee di investimento, caratterizzate da profili  di rischio/rendimento distinti da quelli delle singole linee implementate;  la  possibilita' di delegare alla banca depositaria il calcolo  del  valore della quota; la possibilita' di derogare, con le modalita'  e  nei limiti che saranno definiti dalla COVIP, al divieto di duplicazione delle commissioni in caso di investimento in quote di OICR;  la  possibilita'  di  praticare agevolazioni finanziarie nella forma  della  riduzione  della  percentuale  di  costi commisurata al patrimonio  del  fondo  e  di  procedere  pertanto  alla emissione di differenti classi di quote.
 E'  inoltre  previsto che, in linea con quanto gia' disposto dalla COVIP   nelle   piu'   volte  citate  Direttive  generali,  tutta  la documentazione  predisposta  dai  fondi  pensione  negoziali  e dalle societa'  istitutrici  dei fondi pensione aperti e dei PIP venga resa disponibile  mediante pubblicazione sui siti internet, cosi' da poter essere agevolmente consultata e acquisita.
 Quanto  alla  nota  informativa,  e'  stato predisposto uno schema unico    per    tutte    le   forme   pensionistiche   complementari. Differentemente  dai documenti statutarie regolamentari, lo schema di nota  informativa non e' un documento-tipo ma fornisce agli operatori istruzioni  per  la redazione. In presenza di caratteristiche proprie di  una  data tipologia di forme pensionistiche complementari, alcune indicazioni sono rivolte esclusivamente alla tipologia
 interessata,  dandosi  quindi  di  volta  in  volta evidenza delle istruzioni specificamente indirizzate ai fondi pensione negoziali, ai fondi  pensione  aperti,  ai  PTP. In tal modo, pur salvaguardando la comparabilita'   delle  informazioni,  ciascuna  forma  e'  messa  in condizione  di rappresentare in modo adeguato le proprie peculiarita' di funzionamento.
 In   considerazione   della   complessita'  tecnica  insita  negli strumenti  di  previdenza  complementare,  e' richiamata l'attenzione degli  operatori sull'esigenza di redigere i documenti informativi in modo  chiaro,  sintetico  e  comprensibile. Si ritiene infatti che la semplicita'  nell'informativa  fornita  sia  uno dei principali mezzi attraverso cui promuovere lo sviluppo del sistema.
 Lo   schema   e'   suddiviso   di   quattro  parti,  separatamente aggiornabili:
 - Scheda sintetica
 - Caratteristiche della forma pensionistica complementare
 - Informazioni sull'andamento della gestione
 - Soggetti  coinvolti  nella  attivita' della forma pensionistica complementare
 Nella   "Scheda   sintetica"   e'  richiesto  che  ciascuna  forma pensionistica   complementare  inserisca,  preferibilmente  in  forma tabellare,   le  proprie  caratteristiche  essenziali  relative  alla contribuzione,  alle  linee  di  investimento  offerte, ai rendimenti storici, alle eventuali prestazioni assicurative accessorie, ai costi praticati.  L'aderente  ha  pertanto a disposizione uno strumento che consente  un agevole ed effettivo raffronto tra le diverse opzioni di partecipazione,  all'interno  di  una medesima forma (ad esempio, nel caso di fondi multicomparto) o tra forme diverse.
 Nelle altre parti vengono, rispettivamente, descritte le modalita' di   funzionamento   della  forma  e  i  contenuti  del  rapporto  di partecipazione, illustrati i dati di consuntivo dell'attivita' svolta nell'anno,  riportate  le  informazioni  relative  agli esponenti dei fondi nonche' ai soggetti con cui sono state stipulate le convenzioni per l'espletamento dell'attivita'.
 Per  informazioni di maggior dettaglio su alcuni temi di specifica rilevanza   per   l'aderente  (regime  fiscale,  anticipazioni  della posizione  individuale,  erogazione  delle  rendite)  e'  previsto il rinvio ad appositi documenti di approfondimento.
 Al  fine  di  raffrontare  l'onerosita'  della  partecipazione nel tempo,  nello  schema  di nota informativa e' inserito un "indicatore sintetico  dei costi", finalizzato a fornire, in via preventiva e con riferimento a orizzonti temporali predeterminati, una informazione di sintesi   degli   oneri  che  l'iscritto  e'  chiamato  a  sostenere, direttamente  e  indirettamente,  nella fase di accumulo, espressi in percentuale   della   posizione   individuale  di  un  aderente-tipo. Ulteriori  informazioni di sintesi sui costi sono fornite, tra i dati a  consuntivo,  attraverso  il total expenses ratio (TER), indicatore che   esprime  invece  il  rapporto  tra  le  spese  complessivamente sostenute nell'anno e il patrimonio del fondo a fine periodo.
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