Gazzetta n. 271 del 21 novembre 2006 (vai al sommario)
COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE
DELIBERAZIONE 31 ottobre 2006
Adozione degli schemi di statuto, di regolamento e di nota informativa, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

LA COVIP
Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante «Disciplina delle forme pensionistiche complementari»;
Visto l'art. 19, comma 2, lettera g), del decreto legislativo n. 252/2005, che attribuisce alla COVIP il compito di dettare disposizioni volte a garantire la trasparenza delle condizioni contrattuali e di disciplinare le modalita' di offerta al pubblico di tutte le forme pensionistiche complementari, mediante applicazione di regole comuni per tutte le predette forme;
Visto il medesimo art. 19, comma 2, lettera g), del decreto legislativo n. 252/2005 che, al fine di realizzare quanto sopra, attribuisce altresi' alla COVIP il compito di elaborare schemi per gli statuti, i regolamenti, le schede informative, i prospetti e le note informative da indirizzare ai potenziali aderenti a tutte le forme pensionistiche complementari;
Vista la direttiva generale alla COVIP adottata, in data 28 aprile 2006, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del decreto legislativo n. 252/2005;
Considerato che nella sopra citata direttiva ministeriale e' precisato che la COVIP e' tenuta a fornire indicazioni utili al tempestivo adeguamento degli statuti, dei regolamenti e dei relativi documenti informativi per la raccolta delle adesioni e, con specifico riguardo alle forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita, finalizzate a consentire gli adempimenti previsti dall'art. 13, comma 3, del decreto legislativo n. 252/2005;
Tenuto conto delle direttive generali alle forme pensionistiche complementari, emanate dalla COVIP il 28 giugno 2006, ai sensi dell'art. 23, comma 3, del decreto legislativo n. 252/2005;
Considerato che nelle sopra citate direttive generali e' precisato che la COVIP ha assunto il compito di definire criteri omogenei di rappresentazione agli aderenti delle caratteristiche di ciascuna forma pensionistica complementare, al fine di consentire a ciascun soggetto di compiere scelte consapevoli in ordine al proprio piano di previdenza complementare ed effettuare un adeguato raffronto tra le diverse opzioni prospettate;
Considerato altresi' che nelle medesime direttive generali e' precisato che la complessiva revisione delle norme statutarie e regolamentari da parte dei fondi pensione negoziali e dei fondi pensione aperti nonche' l'adozione dell'apposito regolamento da parte delle forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita potra' essere facilitata dalla predisposizione da parte della COVIP di schemi di statuto e di regolamento;
Rilevata pertanto l'esigenza, sulla base delle disposizioni normative e delle linee generali di indirizzo di cui sopra, di procedere alla adozione di schemi di statuto, di regolamenti e di nota informativa;
Tenuto conto delle indicazioni scaturite ad esito della procedura di consultazione delle parti sociali e degli organismi rappresentativi dei soggetti vigilati, dei prestatori dei servizi finanziari e dei consumatori, posta in essere dalla COVIP a partire dal 4 maggio 2006;
Adotta gli uniti schemi di statuto dei fondi pensione negoziali costituiti in forma associativa ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere da a) a f) del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252; di regolamento dei fondi pensione aperti costituiti ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 252/2005; di regolamento dei piani individuali pensionistici attuati mediante contratti di assicurazione sulla vita ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 252/2005 e di nota informativa di tutte le predette forme pensionistiche complementari.
Roma, 31 ottobre 2006
Il presidente: Scimia
 
FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI
Fondi pensione negoziali, fondi pensione aperti, piani individuali
pensionistici attuati mediante contratti di assicurazione
sulla vita (PIP)

(art. 3, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), art. 12 e art. 13
del decreto legislativo n. 252
del 5 dicembre 2005)


SCHEMA
DI
NOTA INFORMATIVA

Deliberato dalla COVIP il 31/10/2006

REGOLE GENERALI DI REDAZIONE

La Nota informativa e i relativi allegati sono redatti in ottemperanza al presente Schema e sulla base dei seguenti criteri generali:
1. i contenuti sono espressi in modo chiaro, sintetico e comprensibile, avendo cura di privilegiare l'accessibilita' dell'informazione da parte del soggetto destinatario affinche' quest'ultimo sia in grado di assumere la decisione relativa all'adesione in modo pienamente consapevole. A tal fine, la Nota informativa e' redatta con un linguaggio semplice e immediato e assume una struttura, anche grafica, che ne renda agevole la consultazione. Ove possibile e opportuno, le informazioni sono fornite in forma tabellare;
2. la lingua utilizzata e' quella italiana; in caso di utilizzo di termini in lingua straniera, questi sono inseriti nel "Glossario", accompagnati da una breve spiegazione del significato assunto;
3. i caratteri tipografici utilizzati nel testo devono assicurarne la leggibilita';
4. le "AVVERTENZE" sono inserite con caratteri grafici di maggiore evidenza;
5. e' assicurata la coerenza delle informazioni e delle clausole all'interno della Nota e tra la Nota e gli altri documenti che disciplinano la partecipazione alla forma pensionistica complementare;
6. le pagine di ognuna delle sezioni di cui la Nota informativa si compone sono numerate riportando il numero totale delle pagine componenti ciascuna di esse.

FRONTESPIZIO

Riportare esclusivamente le informazioni e le frasi di seguito indicate.
Indicare la denominazione della forma pensionistica complementare, il logo (eventuale) e il numero di iscrizione all'Albo tenuto dalla COVIP.
- Per i fondi pensione aperti e per i PIP indicare altresi' la denominazione e il logo (eventuale) del soggetto istitutore nonche' il gruppo di appartenenza dello stesso (eventuale) (qualora il soggetto istitutore del fondo pensione aperto non coincida piu' con il soggetto gestore, i richiami al soggetto istitutore contenuti nel presente Schema vanno riferiti al soggetto gestore).
Inserire le seguenti frasi:
"Nota informativa per i potenziali aderenti, depositata presso la COVIP il"
"La presente Nota informativa si compone delle seguenti quattro sezioni: Scheda sintetica, Caratteristiche della forma pensionistica complementare, Informazioni sull'andamento della gestione, Soggetti coinvolti nell'attivita' della forma pensionistica complementare".
"La presente Nota informativa e' redatta dal [ fondo pensione negoziale/soggetto istitutore del fondo pensione aperto/PIP ] secondo lo schema predisposto dalla COVIP ma non e' soggetta a preventiva approvazione da parte della COVIP medesima".
"Il fondo pensione negoziale/La societa' .... (inserire denominazione del fondo pensione negoziale ovvero, per i fondi pensione aperti e per i PIP, del soggetto istitutore) si assume la responsabilita' della completezza e veridicita' dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa."

- SCHEDA SINTETICA -

Riportare la denominazione della forma pensionistica complementare.
Inserire la seguente intestazione:

"SCHEDA SINTETICA"

Riportare la seguente indicazione:
"La presente Scheda sintetica costituisce parte integrante della Nota informativa. Essa e' redatta al fine di facilitare il confronto tra le principali caratteristiche di .... (denominazione) rispetto ad altre forme pensionistiche complementari. Per assumere la decisione relativa all'adesione, tuttavia, e' necessario conoscere tutte le condizioni di partecipazione. Prima di aderire, prendi dunque visione dell'intera Nota informativa e dello [ statuto/regolamento/regolamento e condizioni generali di contratto ]".
Indicare la data alla quale sono aggiornati i dati storici.

A. PRESENTAZIONE DEL FONDO / PIP

A.1. Elementi di identificazione del fondo pensione negoziale / fondo pensione aperto / PIP
Inserire la denominazione completa del fondo pensione negoziale/fondo pensione aperto/PIP e indicare che e' una forma di previdenza per l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio, disciplinata dal d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252.
- Per i fondi pensione negoziali: indicare la fonte istitutiva
- Per i fondi pensione aperti e per i PIP: indicare la denominazione del soggetto istitutore e l'eventuale gruppo di appartenenza
Riportare gli estremi di iscrizione all'Albo tenuto dalla COVIP.

A.2. Destinatari
Indicare le categorie di soggetti cui la forma pensionistica complementare e' rivolta.
- Per i fondi pensione aperti: nel caso in cui il fondo sia dedicato esclusivamente ad adesioni in forma individuale ovvero ad adesioni in forma collettiva, darne adeguata evidenza.

A.3. Tipologia, natura giuridica e regime previdenziale Indicare la tipologia, la natura giuridica e il regime previdenziale della forma pensionistica.

B. LA PARTECIPAZIONE ALLA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE
Indicare che l'adesione e' libera e volontaria e che la partecipazione alle forme di previdenza complementare disciplinate dal d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, consente all'aderente di beneficiare di un trattamento fiscale di favore sui contributi versati, sui rendimenti conseguiti e sulle prestazioni percepite.
Indicare i luoghi in cui sono resi disponibili la Nota informativa, il/lo [ statuto/regolamento/regolamento e condizioni generali di contratto ], il Documento sul regime fiscale, il Documento sulle rendite, il Documento sulle anticipazioni e l'ulteriore materiale informativo predisposto dalla forma pensionistica complementare nonche' le modalita' con cui il soggetto interessato puo' acquisirne copia.
Richiamare l'attenzione dell'aderente sul ruolo dello [ statuto/regolamento/regolamento e condizioni generali di contratto ] quale fonte della disciplina della forma pensionistica complementare e del rapporto tra l'aderente medesimo e il fondo pensione negoziale / soggetto istitutore del fondo pensione aperto/PIP.

C. SEDI E RECAPITI UTILI

Riportare le seguenti informazioni:
- Per i fondi pensione negoziali: sede legale e sede amministrativa, se diversa
- Per i fondi pensione aperti: sede legale della societa' e sede ove e' svolta l'attivita' del fondo, se diversa
Per i PIP: sede legale della societa' e sede della direzione generale, se diversa.
Le imprese di assicurazione straniere specificano se operano in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi.
Indicare il sito internet, il recapito telefonico e l'indirizzo di posta elettronica utilizzabili dall'aderente per comunicazioni e richieste.

D. TAVOLE DI SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEL FONDO / PIP

Inserire le informazioni che seguono, ove possibile in forma tabellare.

D.1. Contribuzione
- Per i fondi pensione negoziali: riportare le misure di contribuzione fissate dalle fonti istitutive, la decorrenza e la periodicita' dei versamenti. Indicare che l'aderente puo' determinare fissare la contribuzione a proprio carico anche in misura maggiore rispetto a quella minima determinata dalle fonti istitutive medesime, riportando le modalita' eventualmente previste. Nel caso in cui sia consentita l'adesione di familiari fiscalmente a carico degli aderenti, indicare la facolta', per tali soggetti, di fissare liberamente la misura della contribuzione e riportare le modalita' di versamento.
- Per i fondi pensione aperti che acquisiscono adesioni di lavoratori dipendenti su base collettiva: indicare che la misura della contribuzione, la decorrenza e la periodicita' dei versamenti e' fissata dai contratti o accordi collettivi o regolamenti aziendali che dispongono l'adesione. Indicare inoltre che l'aderente puo' fissare la contribuzione a proprio carico anche in misura maggiore rispetto a quella minima prevista dalle fonti istitutive. Nel caso in cui sia consentita l'adesione di familiari fiscalmente a carico degli aderenti, indicare la facolta', per tali soggetti, di fissare liberamente la misura della contribuzione e riportare le modalita' di versamento.
- Per i fondi pensione aperti che acquisiscono adesioni su base individuale e per i PIP: indicare le modalita' di contribuzione e richiamare la facolta' dell'aderente di fissarne liberamente la misura.
Evidenziare i casi in cui, ai sensi della vigente normativa, i lavoratori dipendenti possono contribuire alla forma pensionistica complementare versando il TFR in misura non integrale.
Ove previsto, fornire informazioni circa la possibilita' di contribuire mediante versamento di abbuoni accantonati a seguito di acquisti effettuati tramite moneta elettronica o altro mezzo di pagamento presso centri vendita convenzionati.
Indicare che la misura della contribuzione scelta al momento dell'adesione puo' essere modificata nel tempo.

D.2. Proposte di investimento
Riportare per ciascun comparto [ fondo interno/OICR/gestione interna separata ] le seguenti informazioni:
- denominazione
- finalita' della gestione in relazione ai potenziali aderenti, indicando, ove prevista, l'esistenza di garanzie di risultato
- Per i fondi pensione negoziali rivolti a lavoratori dipendenti e per i fondi pensione aperti che acquisiscono adesioni di lavoratori dipendenti su base collettiva: specificare il comparto al quale sono destinati i flussi di TFR maturando conferiti tacitamente
- orizzonte temporale di investimento consigliato al potenziale aderente (breve, breve/medio, medio, medio/lungo, lungo)
- grado di rischio connesso all'investimento (basso, medio-basso, medio, medio-alto, alto)
- Per i PIP: riportare la tipologia della linea di investimento (fondo interno/OICR/gestione interna separata)
Riportare per ciascuna combinazione predefinita di comparti [ fondi interni/OICR/gestioni interne separate ] le seguenti informazioni:
- denominazione
- finalita' della gestione in relazione ai potenziali aderenti
- orizzonte temporale di investimento consigliato al potenziale aderente (breve, medio, medio/lungo, lungo)
- grado di rischio connesso all'investimento (basso, medio-basso, medio, medio-alto, alto)
- composizione
- modalita' di ribilanciamento, ove previsto. In alternativa, specificare che non e' previsto il ribilanciamento e che, pertanto, la composizione del capitale investito potrebbe nel tempo non essere piu' in linea con quella originaria.

D.3. Rendimenti storici
Riportare per ciascun comparto [ fondo interno/OICR/gestione interna separata ] e per ciascuna combinazione predefinita le seguenti informazioni:
- rendimenti annui conseguiti nel corso degli ultimi 5 anni solari
- rendimento medio annuo composto conseguito nel corso degli ultimi 5 anni solari
Indicare, in forma di AVVERTENZA, che i rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri.

D.4. Prestazioni assicurative accessorie (eventuale)
Indicare le prestazioni assicurative accessorie offerte specificando le modalita' di adesione (facoltativa/obbligatoria) e illustrandone le caratteristiche principali. Per le prestazioni assicurative accessorie ad adesione facoltativa, indicare il relativo costo aggiuntivo ovvero i criteri di determinazione dello stesso.
- Per i PIP: illustrare l'eventuale riconoscimento da parte dell'impresa di assicurazione di bonus periodici o di bonus a scadenza. Se gli importi sono espressi in cifra fissa, descrivere le misure di rivalutazione previste ovvero precisare che gli importi non vengono rivalutati nel tempo.

D.5. Costi nella fase di accumulo
Riportare informazioni di dettaglio su tutti i costi che gravano, direttamente o indirettamente, sull'aderente nella fase di accumulo della prestazione previdenziale. Illustrare sinteticamente i costi applicati avvalendosi dello schema di Tabella che segue. =====================================================================
Tipologia di costo |Importo e caratteristiche ===================================================================== Spese di adesione | --------------------------------------------------------------------- Spese da sostenere durante la fase di | accumulo: | --------------------------------------------------------------------- Direttamente a carico dell'aderente | --------------------------------------------------------------------- Indirettamente a carico dell'aderente: | --------------------------------------------------------------------- - Comparto | --------------------------------------------------------------------- ............... | --------------------------------------------------------------------- ............... | --------------------------------------------------------------------- - Fondo interno e/o OICR | --------------------------------------------------------------------- ............... | --------------------------------------------------------------------- ............... | --------------------------------------------------------------------- - Gestione interna separata | --------------------------------------------------------------------- ............... | --------------------------------------------------------------------- ............... | --------------------------------------------------------------------- Spese da sostenere per l'esercizio di | prerogative individuali: | --------------------------------------------------------------------- Anticipazione | --------------------------------------------------------------------- Trasferimento | --------------------------------------------------------------------- Riscatto | --------------------------------------------------------------------- Riallocazione della posizione individuale | --------------------------------------------------------------------- Riallocazione del flusso contributivo | --------------------------------------------------------------------- Spese e premi da sostenere per le | prestazioni accessorie ad adesione | obbligatoria (eventuale) | ---------------------------------------------------------------------
..... | ---------------------------------------------------------------------
..... |

Nella colonna "importo e caratteristiche" specificare le modalita' di calcolo (ad esempio, in cifra fissa, in percentuale dei versamenti, in percentuale del patrimonio...). Nel caso di spese fissate in percentuale dei versamenti, specificare le voci interessate (ad esempio, contributo minimo del lavoratore, contributo del datore di lavoro, contributi volontari aggiuntivi, flusso di TFR ... ). Per tutti i costi indicati, riportare la misura, la periodicita' e le modalita' di prelievo.
- Per i fondi pensione negoziali rivolti a lavoratori dipendenti: tra le spese direttamente a carico dell'aderente, tenere conto della intera quota associativa gravante sul flusso contributivo, comprensivo della quota a carico dell'azienda.
Qualora per la copertura degli oneri amministrativi siano previsti appositi versamenti a carico dei datori di lavoro, anche se determinati in misura forfetaria, precisare, in calce alla Tabella, se si tratta di versamenti periodici ricorrenti ovvero temporanei o una tantum e descriverne le caratteristiche.
Per i PIP: con riferimento a eventuali voci di costo differenziate in ragione dell'assunzione di rischi assicurativi, per esigenza di maggior chiarezza evidenziare tali differenze, ad esempio mediante una rappresentazione in piu' tabelle che facciano riferimento a fasce di valori, indicando per ciascuna fascia i dati riferiti al caso-tipo maggiormente rappresentativo della medesima.
I costi indirettamente a carico dell'aderente sono replicati per ciascun comparto [ fondo interno/OICR/gestione interna separata ]. Con riferimento ai comparti ovvero ai fondi interni/OICR, i medesimi costi sono espressi in percentuale sul patrimonio e su base annua; con riferimento alle gestioni interne separate, gli stessi sono espressi in percentuale dei rendimenti, indicando l'eventuale misura minima trattenuta.
Nel caso in cui siano previste commissioni di incentivo, fornire i dettagli relativi al calcolo, alla periodicita' e alle modalita' di prelievo.
- Per i fondi pensione negoziali: chiarire che gli oneri annualmente gravanti sugli aderenti durante la fase di accumulo sono determinabili soltanto in relazione al complesso delle spese effettivamente sostenute dal fondo. Precisare che gli importi indicati nella Tabella sono pertanto il risultato di una stima, volta a fornire all'aderente una indicazione della onerosita' della partecipazione; rinviare per maggiori informazioni alla sezione 'Caratteristiche della forma pensionistica complementare'.
- Per i fondi pensione aperti e per i PTP: con riferimento ai costi relativi ai comparti [ fondi interni/OICR/gestioni interne separate ], specificare che le commissioni riportate non considerano altri costi che gravano sul patrimonio degli stessi a consuntivo, elencandone le relative voci (spese legali e giudiziarie, imposte e tasse, oneri di negoziazione......), coerentemente a quanto previsto nel Regolamento.
Nei costi sono ricompresi le spese e i premi da corrispondere per le coperture accessorie ad adesione obbligatoria, anche qualora non ne venga data separata evidenza.
- Per i fondi pensione negoziali rivolti a lavoratori dipendenti e per i fondi pensione aperti che acquisiscono adesioni di lavoratori dipendenti su base collettiva: nel caso in cui le spese per coperture accessorie ad adesione obbligatoria siano sostenute direttamente dal datore di lavoro, la Tabella fornisce chiaramente tale informazione.
In ogni caso, le informazioni sono riportate in modo chiaro, tale da escludere che l'aderente possa avere una errata percezione dei costi effettivamente praticati.

D.6. Indicatore sintetico dei costi
Riportare l'indicatore in forma tabellare, secondo lo schema che segue:
Indicatore sintetico dei costi Anni di permanenza
2 anni 5 anni 10 anni 35 anni Comparto / fondo interno / OICR /| | | | gestione separata | | | | ---------------------------------------------------------------------
.......... | | | | ---------------------------------------------------------------------
.......... | | | | --------------------------------------------------------------------- Combinazione predefinita | | | | ---------------------------------------------------------------------
.......... | | | | ---------------------------------------------------------------------
.......... | | | |

Spiegare sinteticamente il significato dell'indicatore, rinviando per maggiori informazioni alla sezione 'Caratteristiche della forma pensionistica complementare'. Evidenziare le principali ipotesi di costruzione chiarendo che per condizioni differenti rispetto a quelle considerate ovvero nei casi in cui non si verifichino le ipotesi previste, l'indicatore sintetico ha una valenza meramente orientativa.
Per i PIP: evidenziare che i costi sono stati diminuiti della maggiorazione della prestazione derivante dai bonus periodici o a scadenza, ove previsti.
Nel caso in cui l'adesione alla forma pensionistica preveda obbligatoriamente il pagamento di premi e/o il sostenimento di costi per coperture accessorie ovvero per garanzie di risultato, ove possibile, della parte ad essi riconducibile e' data opportuna evidenza, ad esempio ricorrendo alla rappresentazione che segue:
Indicatore sintetico dei costi Anni di permanenza
2 anni 5 anni 10 anni 35 anni Comparto / fondo interno / OICR /| | | | gestione separata | | | | --------------------------------------------------------------------- - di cui, per coperture di puro | | | | rischio e garanzie di risultato | | | |

Per i PIP: nel caso in cui siano previste differenziazioni in base all'assunzione di rischi assicurativi, e' necessario riprodurre l'indicatore separatamente con riferimento a figure-tipo che maggiormente evidenziano le differenze tra i costi. Se opportuno, e' possibile far ricorso a una rappresentazione in piu' tabelle, che fornisca chiara spiegazione della situazione alla quale viene fatto riferimento.
E. MODALITA' DI REDAZIONE IN CASO DI ADESIONI SU BASE COLLETTIVA E CONVENZIONAMENTI (per fondi pensione aperti e PIP)
Nel caso in cui siano previste agevolazioni finanziarie per adesioni su base collettiva o convenzionamenti con associazioni di lavoratori autonomi o di liberi professionisti, nella redazione della Scheda sintetica tenere conto delle seguenti indicazioni.
Le agevolazioni finanziarie possono essere rappresentate, alternativamente:
a) nella stessa scheda sintetica, distinte per tipologia di costo e, se opportuno, ricorrendo a una rappresentazione in piu' tabelle, evidenziando le condizioni alle quali le agevolazioni vengono applicate. Tale rappresentazione va adottata anche con riferimento alla Tabella 'Indicatore sintetico dei costi' qualora, sulla base delle agevolazioni praticate, l'indicatore risulti significativamente ridotto, sia pure per singoli periodi, rispetto a quello risultante senza tenere conto delle agevolazioni medesime. Con riferimento alla Tabella 'Rendimenti storici', nel caso in cui la agevolazione riguardi la commissione di gestione espressa in percentuale del patrimonio del comparto [ fondo interno/OICR ] e dia luogo alla emissione di distinte classi di quote, e' comunque possibile limitare l'indicazione unicamente ai rendimenti della classe di quote standard di ciascun comparto [ fondo interno/OICR ], dandone idonea evidenza;.
b) su schede sintetiche appositamente redatte. In questo caso la scheda standard contiene l'indicazione che, per determinate collettivita', vengono praticate condizioni differenti e chiarisce, con riferimento alle Tabelle 'Costi nella fase di accumulo' e 'Indicatore sintetico dei costi', che gli importi indicati devono intendersi come importi massimi applicabili. Le schede riferite alle differenti agevolazioni praticate devono contenere, come AVVERTENZA, che l'aderente ha l'onere di verificare che la Scheda si applichi alla sua collettivita' di appartenenza e che le informazioni sulla contribuzione prevista dalla fonte istitutive che lo riguarda gli vengano fornite unitamente alla Scheda medesima..
Ove previsto, evidenziare che le agevolazioni praticate si applicano anche ai familiari fiscalmente a carico degli aderenti.
Per quanto riguarda le adesioni su base collettiva, e' infine possibile redigere, nel rispetto delle regole indicate al punto b), Schede sintetiche dedicate alle singole collettivita' di riferimento. In tal caso le Schede sintetiche riportano anche le informazioni relative alla fonte istitutiva e agli importi di contribuzione propri delle collettivita' interessate.

- CARATTERISTICHE DELLA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE - Riportare la denominazione della forma pensionistica complementare.
Inserire la seguente intestazione:
"CARATTERISTICHE DELLA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE"

A. INFORMAZIONI GENERALI

A.1. Lo scopo
Indicare lo scopo della forma pensionistica complementare rappresentando sinteticamente le ragioni che rendono necessario integrare la pensione di base.

A.2. La costruzione della prestazione complementare
Indicare che la partecipazione prevede una fase di accumulo ed una fase di erogazione della pensione complementare.
Introdurre il concetto di 'posizione individuale' dell'aderente nel fondo, con riferimento ai contributi netti versati e ai rendimenti derivanti dalla gestione, spiegando la funzione della stessa nel corso del rapporto. Per le modalita' di costituzione della posizione individuale rinviare allo statuto/regolamento.

A.3. Il modello di governance
Descrivere sinteticamente il modello di governance della forma, rinviando allo statuto/regolamento per le regole di composizione/designazione degli organi e le funzioni loro attribuite.
Indicare che ulteriori informazioni sono contenute nella sezione 'Soggetti coinvolti nell'attivita' della forma pensionistica complementare'.

B. LA CONTRIBUZIONE

Ricordare che informazioni sulla misura della contribuzione sono riportate nella Tabella 'Contribuzione' della Scheda sintetica.
Per le forme rivolte a lavoratori dipendenti, indicare che il finanziamento puo' avvenire mediante conferimento dei flussi di TFR in maturazione. Richiamare l'attenzione dell'aderente sui principali effetti derivanti dalla scelta di conferire il TFR alle forme pensionistiche complementari (variabilita' dei rendimenti, non reversibilita' della scelta del conferimento...), anche riportando sinteticamente le caratteristiche dell'istituto del TFR in base alla normativa vigente.
- Per i fondi pensione negoziali rivolti a lavoratori dipendenti e per i fondi pensione aperti che acquisiscono adesioni di lavoratori dipendenti su base collettiva: indicare che al finanziamento concorre anche il datore di lavoro con un versamento a proprio carico e chiarire che l'aderente ha diritto al versamento qualora assuma l'impegno a versare al fondo un contributo almeno pari a quello minimo fissato dai contratti o accordi collettivi o regolamenti aziendali.
- Per i fondi pensione aperti che acquisiscono adesioni su base individuale e per i PIP: richiamare l'attenzione dei lavoratori dipendenti sulla necessita' di verificare nei contratti o accordi collettivi o regolamenti aziendali che regolano il rapporto di lavoro se e, eventualmente, a quali condizioni l'adesione dia diritto a beneficiare di un contributo da parte del datore di lavoro.
Indicare che l'aderente puo' controllare i versamenti effettuati e la posizione individuale tempo per tempo maturata attraverso gli strumenti riportati nel par. 'Comunicazioni agli iscritti'.
Indicare, in forma di AVVERTENZA, che l'aderente ha l'onere di verificare la correttezza dei contributi affluiti al fondo rispetto ai versamenti effettuati (per i lavoratori dipendenti aggiungere: direttamente o per il tramite del datore di lavoro). Richiamare inoltre l'attenzione sull'importanza della verifica, al fine di accertare l'insussistenza di errori o omissioni contributive.

C. L'INVESTIMENTO E I RISCHI CONNESSI

C.1. Indicazioni generali
Descrivere sinteticamente i rischi connessi in via generale alla fase di accumulo, avendo riguardo alla possibilita' di non ottenere, al momento dell'erogazione delle prestazioni, l'intero controvalore dei contributi versati ovvero un risultato finale rispondente alle aspettative, precisando che i rendimenti della gestione variano in relazione all'andamento dei mercati e alle scelte di gestione. Ove previste, precisare, da un lato, che le garanzie di risultato limitano i rischi assunti dall'aderente e, dall'altro, che i rendimenti risentono del maggior costo dovuto alla garanzia.
- Per i fondi pensione negoziali e per i fondi pensione aperti: indicare che le risorse sono depositate presso una banca depositaria. Rinviare alla sezione 'Soggetti coinvolti nell'attivita' della forma pensionistica complementare' per l'indicazione della banca e allo statuto/regolamento per l'illustrazione dei compiti svolti.
- Per i fondi pensione negoziali: avvertire che la gestione e' affidata ad intermediari specializzati, sulla base di specifiche convenzioni di gestione stipulate a seguito di un processo di selezione svolto secondo regole appositamente dettate dalla Autorita' di vigilanza. Evidenziare che i gestori sono tenuti ad operare sulla base delle linee guida di investimento fissate dall'organo di amministrazione del fondo. Per l'indicazione dei gestori e per le caratteristiche dei mandati conferiti, rinviare alla sezione 'Soggetti coinvolti nell'attivita' della forma pensionistica complementare'. Ove previsto, indicare che il fondo puo' effettuare investimenti diretti nelle attivita' consentite dalla vigente normativa.

C.2. I comparti [ fondi interni/OICR/gestioni interne separate ]
Indicare i comparti [ fondi interni/OICR/gestioni interne separate ] in cui possono essere investiti i contributi netti versati, evidenziando che presentano caratteristiche di investimento e quindi di rischio/rendimento differenti.
Specificare se e' previsto l'investimento in combinazioni predefinite di comparti [ fondi interni/OICR/gestioni interne separate ], indicandone la denominazione.
a) Politica di investimento e rischi specifici
Per ciascun comparto [ fondo interno/OICR/gestione interna separata ] riportare le informazioni di seguito indicate:
- denominazione
- finalita' della gestione in relazione ai potenziali aderenti.
Ove siano previste garanzie di risultato illustrarne le caratteristiche. Per quanto riguarda il comparto destinato ad acquisire i flussi di TFR conferiti tacitamente indicare in particolare se, oltre a quanto richiesto dalla legge, e' prevista la garanzia di un tasso di rendimento minimo e esplicitare l'orizzonte temporale e/o gli eventi (pensionamento, premorienza, riscatto per invalidita' o per inoccupazione superiore a 48 mesi ...) al verificarsi dei quali opera la garanzia.
- Per i fondi pensione negoziali: indicare, in forma di AVVERTENZA, che nel caso in cui mutamenti del contesto economico e finanziario comportino condizioni contrattuali differenti, il fondo si impegna a descrivere agli aderenti interessati gli effetti conseguenti, con riferimento alla posizione individuale maturata e ai futuri versamenti.
- Per i fondi pensione aperti e per i PIP: indicare, in forma di AVVERTENZA, che mutamenti del contesto economico e finanziario possono comportare variazioni nelle caratteristiche della garanzia. Specificare che, in caso di introduzione di condizioni di minor favore, gli aderenti hanno il diritto di trasferire la propria posizione e indicare l'impegno della societa' a descrivere agli aderenti interessati gli effetti conseguenti, con riferimento alla posizione individuale maturata e ai futuri versamenti.
- orizzonte temporale di investimento consigliato al potenziale aderente (breve, medio, medio/lungo, lungo)
- grado di rischio (basso, medio-basso, medio, medio-alto, alto) connesso all'investimento;
- politica di investimento: descrivere sinteticamente la politica di investimento, anche con riferimento alla ripartizione strategica delle attivita' in relazione alle caratteristiche del comparto [ fondo interno/OICR/gestione interna separata ], alle categorie di strumenti finanziari ed eventuali limiti, obiettivi di gestione e orizzonte temporale di riferimento degli investimenti, scelte in materia di limitazione dei rischi ecc...., fornendo le indicazioni in modo da caratterizzare stabilmente il comparto [ fondo interno/OICR/gestione interna separata ] in una prospettiva di lungo periodo, coerentemente con la finalita' previdenziale dell'investimento. La descrizione deve consentire all'aderente di individuare chiaramente le peculiarita' di rischio/rendimento proprie di ciascuno dei comparti [ fondi interni/OICR/gestioni interne separate ];
- Per i PIP con prestazioni collegate a gestioni interne separate: evidenziare il collegamento della politica di gestione con i criteri contabili utilizzati per determinare il rendimento della gestione;
- benchmark: indicare il benchmark, riportando gli indicatori che lo compongono e il peso di ciascun indicatore sul totale. Qualora il benchmark non costituisca un parametro significativo per lo stile gestionale adottato, esplicitare e spiegare una misura di rischio coerente con l'orizzonte temporale di riferimento.
- Per i PIP con prestazioni collegate a gestioni interne separate: fare riferimento al tasso medio di rendimento dei titoli di Stato e delle obbligazioni.
Nel caso in cui sia adottata una politica di investimento atta a minimizzare, attraverso l'utilizzo di particolari tecniche di gestione, la probabilita' di perdita del capitale investito (c.d. gestione "protetta"), descrivere le modalita' gestionali adottate per la protezione, rappresentando, preferibilmente in forma tabellare, gli scenari probabilistici del rendimento atteso nell'orizzonte temporale di riferimento, anche attraverso simulazioni numeriche. In tal caso, e qualora non sia prevista esplicitamente anche una garanzia di risultato, riportare, in forma di AVVERTENZA, che la protezione del capitale non costituisce garanzia di rendimento o restituzione del capitale investito.
b) Parametro oggettivo di riferimento (benchmark).
Spiegare brevemente il significato del benchmark.

C.3. Le combinazioni predefinite di comparti [ fondi interni/OICR/gestioni interne separate] (eventuale)
Nel caso in cui la forma pensionistica complementare consenta all'aderente di impiegare i contributi versati in combinazioni predefinite di comparti [ fondi interni/OICR/gestioni interne separate], riportare, per ciascuna combinazione, le seguenti informazioni:
- denominazione
- finalita' della gestione in relazione ai potenziali aderenti
- orizzonte temporale di investimento consigliato al potenziale aderente
- grado di rischio (basso, medio-basso, medio, medio-alto, alto) connesso all'investimento
- composizione in termini di quote percentuali di patrimonio investito in comparti [ fondi interni/OICR/gestioni interne separate ]
- modalita' di ribilanciamento, ove previsto. In alternativa, specificare che non e' previsto il ribilanciamento e che, pertanto, la composizione del capitale investito potrebbe nel tempo non essere piu' in linea con quella indicata
- benchmark indicare il benchmark, riportando gli indicatori che lo compongono e il peso di ciascun indicatore sul totale. Qualora il benchmark non costituisca un parametro di riferimento significativo, esplicitare una misura di rischio coerente con l'orizzonte temporale di riferimento.
Riportare, in forma di AVVERTENZA, che informazioni di maggior dettaglio sulla politica gestionale posta in essere e il glossario dei termini tecnici sono contenuti nella sezione 'Informazioni sull'andamento della gestione'.

C.4. Modalita' di impiego dei contributi (1)
Evidenziare che l'impiego dei contributi avviene sulla base della scelta operata dall'aderente.
Ove prevista, evidenziare la facolta' per l'aderente di ripartire la propria posizione individuale maturata e/o il flusso contributivo tra piu' comparti [fondi interni/OICR/gestioni interne separate ]. Avvertire che l'esercizio della facolta' di ripartire la posizione individuale maturata e/o il flusso contributivo tra piu' comparti [ fondi interni/OICR/gestioni interne separate ] rimette al singolo aderente la definizione del profilo di rischio/rendimento, il quale, pertanto, non sara' piu' corrispondente a quello rappresentato dai singoli comparti [ fondi interni/OICR/gestioni interne separate ] o combinazioni predefinite offerte.
Ove sia previsto un passaggio automatico tra i diversi comparti [ fondi interni/OICR/gestioni interne separate ] o combinazioni predefinite degli stessi in funzione dell'eta' dell'aderente e degli anni mancanti al pensionamento (life cycle), rinviare allo statuto/regolamento per le relative modalita' di funzionamento.
Richiamare l'attenzione dell'aderente sull'importanza della scelta di allocazione dei contributi anche in considerazione delle proprie condizioni economiche e finanziarie, della capacita' contributiva attuale e prospettica, dell'orizzonte temporale di partecipazione alla forma di previdenza complementare e propensione al rischio.
Evidenziare l'importanza di monitorare nel tempo la scelta di allocazione in considerazione del mutamento dei fattori che hanno contribuito a determinarla.
Indicare che la scelta di allocazione della posizione individuale e/o dei flussi contributivi puo' essere variata nel tempo ("riallocazione"), rinviando allo statuto/regolamento per le eventuali condizioni richieste. Richiamare l'attenzione dell'aderente sulla opportunita' di tenere conto, nella eventuale scelta di riallocazione della posizione individuale maturata, dell'orizzonte temporale consigliato per l'investimento in ciascun comparto [ fondo interno/OICR/gestione interna separata ] o combinazione predefinita. --------------------------------------------
(1) Le forme pensionistiche complementari che prevedono un
unico comparto [ fondo interno/OICR/gestione interna
separata] omettono tale paragrafo

D. LE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE (PENSIONE COMPLEMENTARE E LIQUIDAZIONE DEL CAPITALE)

D.1. Prestazioni pensionistiche
Indicare che la prestazione puo' essere percepita sia in forma di rendita (pensione complementare) che in capitale.
Riportare in modo sintetico i criteri di determinazione della prestazione, con riferimento alle principali variabili da tenere in considerazione (livello di contribuzione, durata della fase di accumulo, continuita' dei versamenti, livello dei costi e dei rendimenti della gestione...).
Rinviare allo statuto/regolamento per le informazioni sui requisiti di accesso alla prestazione pensionistica.

D.2. Prestazione erogata in forma di rendita - pensione complementare
Evidenziare che, salva l'opzione esercitabile dall'aderente per la liquidazione in capitale, la prestazione pensionistica e' interamente erogata nella forma di rendita (pensione complementare). Illustrare sinteticamente le modalita' di calcolo della rata di rendita con riferimento all'ammontare della posizione individuale maturata e alla applicazione dei coefficienti di conversione.
- Per i fondi pensione negoziali che non siano autorizzati alla erogazione diretta delle rendite e non abbiano ancora stipulato le relative convenzioni assicurative, darne specifica informazione.
Specificare che le condizioni di rendita effettivamente applicate all'aderente saranno quelle in vigore al momento del pensionamento.
- Per i PIP: indicare se l'impresa si riserva la facolta' di modificare, prima che abbia inizio l'erogazione della rendita, le basi demografiche e/o il livello di tasso garantito nel rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di stabilita' delle compagnie di assicurazione. In tal caso descrivere le condizioni alle quali la modifica e' sottoposta dalla predetta normativa con riferimento ai versamenti gia' effettuati e quelli futuri ed esprimere l'impegno a descrivere al contraente le conseguenze economiche sulla prestazione assicurata e a trasmettere i nuovi coefficienti di conversione.
- Per ogni altra informazione riguardante la fase di erogazione rinviare all'apposito DOCUMENTO SULL'EROGAZIONE DELLE RENDITE(2).

D.3. Prestazione erogata in forma di capitale - liquidazione del capitale
Rinviare allo statuto/regolamento per le condizioni e limiti di esercizio dell'opzione per la liquidazione della prestazione in forma di capitale.
Richiamare l'attenzione dell'aderente sulle implicazioni connesse all'esercizio dell'opzione. --------------------------------------------
(2) In fase di prima applicazione il rinvio puo' essere
limitato, in ogni luogo in cui e' richiamato tale
documento:
- per i fondi pensione negoziali: alla sezione 'Soggetti
coinvolti nell'attivita' della forma pensionistica
complementare';
- per i fondi pensione aperti e per i PIP: all'apposito
Allegato al Regolamento/condizioni generali di contratto.
Richiamare la possibilita' per l'iscritto di aderire. al
momento del pensionamento, alle condizioni di erogazione
offerte da altri fondi pensione aperti / PIP, mediante
l'iscrizione al fondo / PIP a tal fine scelto, secondo
quanto previsto nel Regolamento.

E. LE PRESTAZIONI NELLA FASE DI ACCUMULO

E.1. Prestazioni assicurative accessorie (eventuale)
Riportare le principali informazioni relative alle prestazioni assicurative accessorie in coerenza con le indicazioni contenute nella Scheda sintetica. Per ulteriori informazioni sulle relative caratteristiche e condizioni generali, rinviare inoltre:
- Per i fondi pensione negoziali: alla sezione 'Soggetti coinvolti nell'attivita' della forma pensionistica complementare'
- Per i fondi pensione aperti e per i PIP: all'apposito Allegato al Regolamento/condizioni generali di contratto

E.2. Anticipazioni e riscatti
Descrivere sinteticamente e in modo semplice i casi in cui l'aderente puo' disporre della posizione individuale prima del pensionamento, con riferimento agli istituti delle anticipazioni e del riscatto parziale e totale, rinviando allo statuto/regolamento e al 'Documento sulle anticipazioni' per informazioni sui requisiti di accesso, modalita' e misura delle prestazioni. Avvertire che la percezione di somme a titolo di anticipazione riduce il capitale disponibile. Evidenziare pertanto all'aderente la possibilita' di versare contributi aggiuntivi per il reintegro della quota di posizione individuale anticipata. Richiamare l'attenzione dell'aderente sul fatto che in alcuni casi tali prestazioni soggette a un trattamento fiscale differente da quello delle prestazioni pensionistiche, rinviando per informazioni al DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE.

E.3. Prestazione in caso di decesso prima del pensionamento
Descrivere sinteticamente la facolta' di riscatto della posizione individuale in caso di decesso dell'aderente nel corso della fase di accumulo.

E.4. Trasferimento della posizione individuale
Indicare sinteticamente la possibilita' per l'aderente di trasferire la posizione individuale accumulata, rinviando allo statuto/regolamento per le informazioni sulle condizioni per l'esercizio dell'opzione.
- Per i fondi pensione aperti e per i PIP: indicare la possibilita' di trasferimento in caso di modifiche complessivamente peggiorative delle condizioni economiche, ivi comprese le modifiche che interessino in modo sostanziale le caratteristiche del fondo pensione aperto/PIP. Rinviare alla Parte VI del Regolamento per l'indicazione dei casi, modalita' e termini per l'esercizio della scelta di trasferire la propria posizione individuale ad altra forma complementare.

F. I COSTI
Evidenziare che la partecipazione alla forma pensionistica complementare comporta oneri che gravano, direttamente o indirettamente, sull'aderente. Avvertire che tali oneri nel loro complesso costituiscono un elemento importante nel determinare il livello della posizione individuale e quindi l'importo delle prestazioni. Richiamare l'attenzione dell'aderente sulla opportunita' di effettuare una attenta valutazione dell'incidenza complessiva di tali oneri sulla posizione individuale nel tempo.

F.1. Costi nella fase di accumulo
a) Dettaglio dei costi
Rinviare alla Scheda sintetica per l'indicazione dei costi praticati dal fondo nel corso della fase di accumulo.
- Per i fondi pensione negoziali: specificare che il fondo non si prefigge scopo di lucro e che pertanto gli oneri annualmente gravanti sugli aderenti durante la fase di accumulo sono determinati in relazione al complesso delle spese effettivamente sostenute dal fondo. Precisare che gli importi indicati sono dunque il risultato di una stima, effettuata sulla base dei dati di consuntivo riportati nel conto economico e delle aspettative di spesa per il futuro. L'incidenza effettiva degli oneri potra' essere verificata solo a consuntivo.
Con riferimento ai costi posti direttamente a carico dell'aderente, specificare che gli stessi sono fissati annualmente in via preventiva dal competente organo del fondo. Chiarire che, ove tali somme si rivelino, nell'anno, non sufficienti a coprire le spese effettive, l'eccedenza gravera' sull'aderente sulla base delle determinazioni assunte dal competente organo del fondo; in caso contrario, ove le spese effettive si rivelino inferiori a quelle previste, la differenza confluira' nuovamente, sempre secondo quanto determinato dall'organo competente, nelle posizioni individuali degli aderenti. Evidenziare che i criteri seguiti nell'imputazione delle eccedenze sono riportati nella sezione 'Informazioni sull'andamento della gestione'.
b) Indicatore sintetico dei costi
Specificare che l'indicatore sintetico dei costi, calcolato secondo la metodologia prevista dalla COVTP, fornisce una rappresentazione dei costi complessivamente gravanti, direttamente o indirettamente, sull'aderente nella fase di accumulo della prestazione previdenziale.
Spiegare che l'indicatore esprime l'incidenza percentuale annua dei costi sulla posizione individuale di un aderente-tipo e mostra quanto, nei periodi di tempo considerati (2, 5, 10 e 35 anni), si riduce ogni anno, per effetto dei costi medesimi, il potenziale tasso di rendimento dell'investimento rispetto a quello di una analoga operazione che, per ipotesi, non fosse gravata da costi.
Fornire chiara evidenza delle ipotesi utilizzate.
Chiarire che l'indicatore non tiene conto di eventuali commissioni di incentivo e delle commissioni di negoziazione, in quanto elementi dipendenti dall'attivita' gestionale e non quantificabili a priori.
Nel caso siano previste prestazioni assicurative accessorie ad adesione facoltativa, specificare che l'indicatore non tiene inoltre conto dei costi relativi a tali prestazioni.
Specificare che, con riferimento ai costi connessi all'esercizio di prerogative individuali, l'indicatore considera unicamente il costo del trasferimento. Tale costo non e' tuttavia incluso nel calcolo relativo al 35esimo anno di partecipazione, assunto quale anno di pensionamento.
Evidenziare, anche mediante esemplificazioni, che differenze anche piccole di tale valore possono portare nel tempo a scostamenti anche rilevanti della posizione individuale maturata.
Rinviare alla Scheda sintetica per la rappresentazione dell'indicatore.

F.2. Costi nella fase di erogazione della rendita
Indicare che al momento del pensionamento e/o nel corso della fase di erogazione della rendita e' previsto che l'aderente sostenga dei costi, precisandone la natura e rinviando per le relative informazioni al DOCUMENTO SULL'EROGAZIONE DELLE RENDITE.
- Per i fondi pensione negoziali che non siano autorizzati alla erogazione diretta delle rendite e non abbiano ancora stipulato le relative convenzioni assicurative: specificare che i costi saranno indicati non appena le convenzioni saranno stipulate (ovvero il fondo sara' stato autorizzato all'erogazione).
Chiarire che i costi effettivamente applicati all'aderente saranno quelli in vigore al momento del pensionamento dello stesso. Nel caso in cui i costi siano definiti gia' al momento dell'adesione e non possano essere modificati nel corso del rapporto, le informazioni sopra indicate possono essere sinteticamente inserite in questa sezione, anche limitatamente alla rendita base e comunque rinviando al DOCUMENTO SULL'EROGAZIONE DELLE RENDITE per tutto quanto non riportato.

G. IL REGIME FISCALE
Descrivere sinteticamente il regime fiscale della forma pensionistica complementare, dei contributi versati, delle prestazioni pensionistiche percepite e dei riscatti, trasferimenti e anticipazioni. Indicare che l'aderente puo' richiedere il DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE contenente ulteriori e piu' specifiche informazioni.

H. ALTRE INFORMAZIONI

H.1. Adesione
Indicare le modalita' di adesione, rinviando espressamente all'apposito modulo allegato.
- Per i fondi pensione negoziali rivolti a lavoratori dipendenti e per i fondi pensione aperti che acquisiscono adesioni di lavoratori dipendenti su base collettiva: ricordare che l'adesione effettuata mediante conferimento tacito del TFR maturando non e' preceduta dalla sottoscrizione e trasmissione del modulo di adesione. Chiarire inoltre che il versamento dei contributi avviene tramite i datori di lavoro.
Menzionare gli adempimenti cui la forma pensionistica complementare e' tenuta al fine della conferma dell'adesione e riportare indicazioni sulle modalita' con le quali l'aderente puo' eventualmente esercitare il diritto di ripensamento sulla base della normativa applicabile.
Indicare se e' previsto l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza per le operazioni di adesione, trasferimento e riscatto. Ove previsto, rinviare al relativo sito web.

H.2. Valorizzazione dell'investimento
- Per i fondi pensione negoziali, i fondi pensione aperti e i PIP con prestazioni collegate a fondi interni o OICR: indicare che il patrimonio di ciascun comparto [ fondo interno/OICR ] e' suddiviso in quote e che ciascun versamento effettuato da' pertanto diritto alla assegnazione di un numero di quote. Descrivere, con riferimento alla conversione dei contributi in quote, la periodicita' di valorizzazione del patrimonio e delle quote e le relative modalita' di diffusione. Indicare che il valore delle quote pubblicato e' al netto di qualsiasi onere imputato direttamente al patrimonio del comparto [ fondo interno/OICR ], compresi gli oneri fiscali sui rendimenti della gestione.
- Per i PIP con prestazioni collegate a gestioni interne separate: indicare il meccanismo di partecipazione agli utili, specificando modalita' e tempi di assegnazione dei benefici.
Per ulteriori informazioni rinviare allo [ statuto/regolamento/regolamento e condizioni generali di contratto].

H.3. Comunicazioni agli iscritti
Indicare gli adempimenti informativi periodici cui la forma pensionistica complementare e' tenuta nei confronti degli iscritti, in conformita' alle indicazioni della COVIP.
Indicare che informazioni sui versamenti effettuati e sulla posizione individuale tempo per tempo maturata sono riportati anche in apposita sezione del sito web, accessibile dall'iscritto mediante password personale (eventuale).
Indicare l'impegno a fornire agli iscritti adeguata informativa sulle modifiche in grado di incidere sulle scelte di partecipazione (ad esempio, introduzione di nuovi comparti), intervenute successivamente all'adesione.
- Per i fondi pensione aperti e per i PIP: richiamare l'impegno della societa' a comunicare agli iscritti l'introduzione di modifiche complessivamente peggiorative delle condizioni economiche, ivi comprese le modifiche che interessino in modo sostanziale le caratteristiche del fondo pensione aperto/PIP.

H.4. Progetto esemplificativo
Indicare che il fondo pensione negoziale/soggetto istitutore del fondo pensione aperto o del PIP e' tenuto a mettere a disposizione dell'aderente un "PROGETTO ESEMPLIFICATIVO", elaborato secondo le indicazioni fornite dalla COVIP, spiegando la natura del documento e rinviando alla apposita sezione del sito web nella quale e' possibile effettuare la simulazione.

H.5. Reclami
Riportare le modalita' con le quali gli aderenti possono inoltrare al fondo/alla societa' eventuali reclami relativi alla partecipazione alla forma pensionistica complementare, chiarendo che i reclami devono essere presentati per iscritto.
- Per i fondi pensione negoziali: nel caso in cui lo statuto contenga la clausola compromissoria, titolare il paragrafo "Reclami e modalita' di risoluzione delle controversie" e rinviare allo statuto per l'indicazione delle modalita' previste.

- INFORMAZIONI SULL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE -

Riportare la denominazione della forma pensionistica complementare.
Inserire la seguente intestazione:
"INFORMAZIONI SULL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE"
Indicare la data alla quale sono aggiornate le informazioni.
I dati storici di rischio/rendimento devono essere aggiornati entro il mese di marzo di ciascun anno, con riferimento alla fine dell'anno solare precedente.
Per ciascun comparto [ fondo interno/OICR/gestione interna separata ] vanno redatte schede distinte, ciascuna contenente le informazioni indicate nelle Sezioni che seguono.
Informazioni generali sulla gestione possono essere riportate in apertura della presente sezione, prima delle informazioni proprie di ciascun comparto [ fondo interno/OICR/gestione interna separata ].
Per le combinazioni predefinite di comparti [ fondi interni/OICR/gestioni interne separate ], le schede riportano esclusivamente le informazioni indicate nella parte B ed i dati di rischio/rendimento tengono conto della composizione delle stesse.
Riportare la denominazione del comparto [ fondo interno/OICR/gestione interna separata ] ovvero combinazione predefinita la data di avvio dell'operativita' e il valore del patrimonio netto di fine periodo risultante dai documenti contabili.
- Per i fondi pensione negoziali e' da intendersi quale data di avvio del comparto la data di primo conferimento delle risorse della stessa al/i gestore/i finanziario/i.
- Per i fondi pensione negoziali, indicare i soggetti incaricati della gestione delle risorse.
- Per i fondi pensione aperti e per i PIP, indicare che alla gestione delle risorse provvede il soggetto istitutore.
Nel caso in cui siano conferite deleghe di gestione, indicare i soggetti delegati.
Qualora i mandati di gestione prevedano forme di garanzia di risultato, descrivere le caratteristiche delle garanzie prestate qualora le stesse non siano gia' state riportate nella sezione `Caratteristiche della forma pensionistica complementare'.

A. LE POLITICHE DI INVESTIMENTO E LA GESTIONE DEI RISCHI
Indicare, preferibilmente in forma tabellare, le principali tipologie di strumenti finanziari in cui sono investite le risorse e la relativa valuta di denominazione. Riportare le principali aree geografiche/mercati di riferimento degli investimenti, nonche' le principali categorie di emittenti (specificando se trattasi di emittenti governativi, sopranazionali, societari, c.d. corporate, altro) e/o settori industriali, ove rilevanti.
Riportare la rilevanza, sul totale del patrimonio, di eventuali investimenti in quote/azioni di OTCR, specificando se ed in quale misura sono stati acquisiti OICR istituiti o gestiti dal soggetto gestore del comparto [ fondo interno/OICR/gestione interna separata ] o da societa' appartenenti al medesimo gruppo dello stesso.
Descrivere, ove rilevanti, gli investimenti effettuati in titoli emessi da societa' a bassa capitalizzazione, in titoli c.d. strutturati e in strumenti finanziari di emittenti dei cc.dd. Paesi emergenti nonche' gli eventuali altri elementi di rischio presenti in portafoglio.
- Per i fondi pensione negoziali: riportare informazioni relative agli eventuali investimenti diretti effettuati.
Riportare la durata media finanziaria (duration) del portafoglio alla fine dell'anno.
Descrivere, ove rilevanti, le operazioni in strumenti finanziari derivati effettuate nonche' l'incidenza del loro utilizzo sul profilo di rischio.
Rappresentare se e in che modo nella attuazione della politica di investimento sono stati presi in considerazione aspetti sociali, etici ed ambientali, specificando le strategie poste in essere, i criteri di investimento adottati e le eventuali iniziative di azionariato attivo.
Fornire una breve descrizione dello stile gestionale adottato, evidenziando la relazione esistente tra il benchmark prescelto e gli obiettivi di investimento. Fornire altresi' informazioni sul tasso di movimentazione del portafoglio (turnover), illustrando sinteticamente il significato dell'indicatore. Riportare inoltre informazioni sulle variazioni relative allo stile di gestione adottato eventualmente previste a breve termine.
Illustrare le tecniche adottate per la gestione dei rischi di investimento, indicando i metodi utilizzati per la individuazione, la misurazione e il controllo degli stessi, in coerenza con la finalita' previdenziale della gestione.
Descrivere l'eventuale scelta di affidare la gestione di una parte del patrimonio tramite mandati che prevedano una garanzia di risultato.

B. ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RISCHIO/RENDIMENTO
Illustrare con un grafico a barre il rendimento annuo del comparto [ fondo interno/OTCR/gestione interna separata ] nel corso degli ultimi 10 anni solari. Nel caso di pluralita' di comparti [ fondi interni/OICR/gestioni interne separate ] i grafici vengono redatti utilizzando la medesima scala di valori.
- Per i fondi pensione negoziali rivolti a lavoratori dipendenti e per i fondi pensione aperti che acquisiscono adesioni di lavoratori dipendenti su base collettiva: con riferimento al comparto destinato ad acquisire i flussi di TFR conferiti tacitamente riportare anche la misura della rivalutazione del TFR relativa ai periodi considerati.
Riportare il rendimento medio composto del comparto [fondo interno/OICR/gestione interna separata], su base annua, nel corso degli ultimi 3, 5 e 10 anni solari.
Indicare, in forma di AVVERTENZA, che i rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri.
Specificare che i dati di rendimento non includono i costi gravanti direttamente sull'aderente.
Se previsto, inserire i dati relativi al benchmark, sia nel grafico a barre sia nella rappresentazione dei rendimenti a 3, 5 e 10 anni. Al fine di consentire un confronto corretto, evidenziare che la performance riflette oneri gravanti sul patrimonio del comparto [ fondo interno/OICR/gestione interna separata ] e non contabilizzati nell'andamento del benchmark. Detto benchmark puo' essere riportato al netto degli oneri fiscali vigenti, dandone opportuna evidenza.
Nel caso in cui, in alternativa al benchmark, sia stata specificata una diversa misura di rischio, il confronto e' effettuato tra tale misura ex ante e quella corrispondente calcolata ex post con riferimento ai rendimenti.
Nel caso in cui il comparto [ fondo interno/OICR/gestione interna separata ] sia operativo da meno di 10 anni, i dati sono riportati per tale minore periodo con un minimo di 2 anni.
Qualora vi siano state significative modifiche della politica di investimento, si deve procedere all'azzeramento delle performance passate. Il benchmark andra' sempre rappresentato per l'intero periodo richiesto. Nel caso di modifica non significativa della politica di investimento, i rendimenti vanno rappresentati insieme al benchmark adottato prima della modifica della politica di investimento nonche' al benchmark adottato dopo tale modifica.
Con riferimento agli stessi periodi di tempo sopra indicati riportare il confronto tra la misura della volatilita' effettiva del rendimento e quella del benchmark.
Con riferimento ai PTP, nelle rappresentazioni dei dati di rischio/rendimento sopra indicati relativi alle gestioni interne separate il confronto prende in considerazione il tasso annuo di rendimento effettivamente retrocesso agli aderenti e, in luogo del benchmark, il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni.
- Per i fondi pensione aperti e per i PIP con prestazioni collegate a fondi interni / OICR: in caso di emissione di distinte classi di quote, riportare le informazioni distintamente per ciascuna classe di quote emessa.

C. TOTAL EXPENSES RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVI
Riportare il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra il totale degli oneri posti a carico del patrimonio del comparto [ fondo interno/OICR/gestione interna separata(3) ] e il patrimonio dello stesso alla fine di ciascun periodo (c.d. TER).
- Per i fondi pensione aperti e per i PIP, integrare l'informazione mediante indicazione di tutti i costi riportati nella Scheda sintetica, Tabella `Costi nella fase di accumulo' che, non incidendo sul patrimonio del fondo, gravano direttamente sull'aderente. Tali oneri, di cui viene fornita una evidenza separata, sono espressi in percentuale del patrimonio del comparto [ fondo interno/OICR/gestione interna separata ] di riferimento. Nel caso in cui agli aderenti sia consentito ripartire il flusso contributivo su piu' comparti [ fondi interni/OICR/gestioni interne separate ], l'imputazione avviene secondo criteri di proporzionalita'.
Chiarire che nel calcolo del TER non si tiene conto degli oneri di negoziazione ne' degli oneri fiscali sostenuti.
Per la rappresentazione utilizzare i seguenti schemi:
Per i comparti dei fondi pensione aperti e per i fondi interni/OICR dei PIP =====================================================================
|Anno t|Anno t-1|Anno t-2 ===================================================================== Oneri di gestione | | | --------------------------------------------------------------------- finanziaria | % | % | % --------------------------------------------------------------------- - di cui per commissioni di gestione | | | finanziaria | % | % | % --------------------------------------------------------------------- - di cui per commissioni di incentivo | | | --------------------------------------------------------------------- Altri oneri gravanti sul patrimonio | % | % | % --------------------------------------------------------------------- TOTALE 1 | % | % | % --------------------------------------------------------------------- Oneri direttamente a carico degli aderenti | | | --------------------------------------------------------------------- TOTALE 2 | % | % | %

Per le gestioni interne separate dei PIP =====================================================================
|Anno t|Anno t-1|Anno t-2 ===================================================================== Oneri di gestione finanziaria: per | | | rendimento non retrocesso agli aderenti | % | % | % --------------------------------------------------------------------- Altri oneri gravanti sul patrimonio | | | --------------------------------------------------------------------- TOTALE 1 | % | % | % --------------------------------------------------------------------- Oneri direttamente a carico degli aderenti | % | % | % --------------------------------------------------------------------- TOTALE 2 | % | % | %

Per i comparti dei fondi pensione negoziali =====================================================================
|Anno t|Anno t-1|Anno t-2 ===================================================================== Oneri di gestione finanziaria | % | % | % --------------------------------------------------------------------- - di cui per commissioni di gestione | | | finanziaria | % | % | % --------------------------------------------------------------------- - di cui per commissioni di incentivo | | | --------------------------------------------------------------------- - di cui per compensi banca depositaria | % | % | % --------------------------------------------------------------------- Oneri di gestione amministrativa | | | --------------------------------------------------------------------- - di cui per spese generali ed | | | amministrative | % | % | % --------------------------------------------------------------------- - di cui per oneri per servizi amm.vi | | | acquistati da terzi | % | % | % --------------------------------------------------------------------- - di cui per altri oneri amm.vi (se del caso| | | specificare le voci piu' rilevanti) | | | --------------------------------------------------------------------- TOTALE | % | % | %

Indicare, in forma di AVVERTENZA, che il TER esprime un dato medio del comparto [ fondo interno/OICR/gestione interna separata ] e non e' pertanto rappresentativo dell'incidenza dei costi sulla posizione individuale del singolo aderente.
- Per i fondi pensione negoziali: riportare i criteri e le modalita' secondo cui sono state ripartite tra i lavoratori associati le eventuali differenze fra le spese gravanti sugli aderenti e i costi effettivamente sostenuti dal fondo nell'anno. --------------------------------------------
(3) Per le gestioni interne separate, nel calcolo del TER
il termine `patrimonio' va opportunamente interpretato come
riferito alle riserve matematiche di pertinenza delle
stesse.

GLOSSARIO
Riportare i principali termini tecnici o stranieri utilizzati e illustrarne brevemente il significato.

SOGGETTI COINVOLTI NELLA ATTIVITA' DELLA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE
Riportare la denominazione della forma pensionistica complementare. Inserire la seguente intestazione:
"SOGGETTI COINVOLTI NELLA ATTIVITA' DELLA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE"
Indicare la data alla quale sono aggiornate le informazioni.

A. IL SOGGETTO ISTITUTORE DEL FONDO PENSIONE APERTO/PIP
Riportare le seguenti informazioni:
- denominazione, forma giuridica, tipologia e gruppo di appartenenza;
- sede sociale e sede amministrativa principale, se diversa;
- estremi del provvedimento di autorizzazione della competente Autorita' di vigilanza e il numero di iscrizione nel relativo Albo;
- la durata;
- presentazione delle attivita' esercitate e sintesi delle attivita' effettivamente svolte;
- capitale sociale sottoscritto e versato; azionisti che, secondo le informazioni a disposizione della Societa', detengono una percentuale del capitale superiore al 5%; persone fisiche o giuridiche che, direttamente o indirettamente, singolarmente o congiuntamente, esercitano o possono esercitare un controllo sulla Societa';
- generalita' e carica ricoperta con relativa scadenza dei componenti l'organo amministrativo;
- generalita' e scadenza dalla carica dei componenti l'organo di controllo;
- generalita' dell'eventuale soggetto, o dei componenti l'eventuale organo, che, sia pure nel quadro dell'attribuzione in via generale delle responsabilita' gestorie al consiglio di amministrazione, attende alle scelte effettive di investimento.

B. IL FONDO PENSIONE NEGOZIALE / FONDO PENSIONE APERTO / PIP
Nel caso di forme pensionistiche complementari che risultino da operazioni di fusione, scissione, cessione di rami d'azienda o simili, riguardanti la forma pensionistica complementare o il soggetto istitutore, indicare sinteticamente le caratteristiche dell'operazione e i soggetti interessati.
Per i fondi pensione negoziali indicare inoltre:
- generalita', carica ricoperta con relativa scadenza, attribuzione dell'incarico (elezione dei lavoratori/pensionati, designazione dei datori di lavoro) dei componenti dell'organo di amministrazione;
- generalita', carica ricoperta con relativa scadenza, attribuzione dell'incarico (elezione dei lavoratori/pensionati, designazione dei datori di lavoro) dei componenti dell'organo di controllo.
Riportare generalita' del responsabile del fondo e eventuale data di scadenza dalla carica;
Per i fondi pensione aperti, indicare generalita', carica ricoperta con relativa scadenza, fonte dell'incarico (soggetto istitutore/lavoratori/datori di lavoro) dei componenti dell'organismo di sorveglianza.

C. LA GESTIONE AMMINISTRATIVA (eventuale)
Indicare denominazione e forma giuridica, sede legale e amministrativa principale, se diversa, del soggetto incaricato della gestione amministrativa.

D. LA BANCA DEPOSITARIA (per i fondi pensione negoziali e per i fondi pensione aperti)
Indicare denominazione e forma giuridica; sede legale e amministrativa principale, se diversa, nonche' sede presso cui sono espletate le funzioni di banca depositaria.

E. I GESTORI DELLE RISORSE
Indicare denominazione e forma giuridica; sede legale e amministrativa principale, se diversa, dei soggetti incaricati della gestione delle risorse.
- Per i fondi pensione aperti e per i PIP: indicare che alla gestione provvede il soggetto istitutore. Nel caso in cui per la prestazione di garanzie di restituzione del capitale o di rendimento minimo siano state stipulate apposite convenzioni con soggetti terzi, indicare denominazione e forma giuridica, sede legale e amministrativa principale, se diversa, del soggetto contraente.
Indicare denominazione e forma giuridica; sede legale e amministrativa principale, se diversa, dei soggetti cui sono state conferite deleghe di gestione.

F. L'EROGAZIONE DELLE RENDITE
- Per i fondi pensione negoziali, in fase di prima applicazione dello schema: riportare le seguenti informazioni:
- soggetti incaricati della erogazione delle rendite, e scadenza della convenzione stipulata (eventualmente, indicare che l'impresa di assicurazione deve ancora essere individuata);
- tipologie di rendita previste;
- decorrenza e periodicita' di erogazione;
- basi tecniche adottate;
- caricamenti applicati, specificando le modalita' di prelievo;
- coefficienti di trasformazione nella tipologia di rendita nella quale vengono erogate le prestazioni in assenza di diversa opzione.
- denominazione della gestione degli investimenti;
- modalita' di rivalutazione della rendita
Indicare i luoghi in cui sono resi disponibili i coefficienti di conversione nelle altre tipologie di rendita e il regolamento della gestione degli investimenti.
- Per i fondi pensione negoziali autorizzati alla erogazione diretta delle rendite: indicare inoltre i soggetti incaricati della gestione finanziaria degli attivi di copertura, le caratteristiche delle convenzioni stipulate e la relativa scadenza nonche' il soggetto con cui e' stata stipulata la convenzione assicurativa contro il rischio di sopravvivenza in relazione alla speranza di vita oltre la media.
- Per i fondi pensione aperti: indicare denominazione e forma giuridica; sede legale e amministrativa principale, se diversa, della impresa di assicurazione incaricata dell'erogazione delle rendite.

G. LE ALTRE CONVENZIONI ASSICURATIVE
- Per i fondi pensione negoziali e per i fondi pensione aperti: indicare denominazione e forma giuridica; sede legale e amministrativa principale, se diversa, delle imprese di assicurazione con cui sono state stipulate le convenzioni per le coperture accessorie per invalidita' e premorienza
- Per i fondi pensione negoziali, indicare altresi' le caratteristiche delle coperture assicurate e la scadenza delle convenzioni in corso (eventuale)

H. LA REVISIONE CONTABILE
Indicare denominazione e forma giuridica del soggetto incaricato della revisione del bilancio/rendiconto; estremi della deliberazione di conferimento dell'incarico e durata dello stesso.
- Per i fondi pensione aperti: riportare l'informazione sia in riferimento al singolo fondo sia al soggetto istitutore.

I. LA RACCOLTA DELLE ADESIONI
- Per i fondi pensione negoziali indicare i luoghi in cui avviene la raccolta delle adesioni.
- Per i fondi pensione aperti e per i PIP, indicare denominazione e forma giuridica; sede legale e amministrativa principale, se diversa, dei soggetti che procedono al collocamento. E' consentito il rinvio ad apposito foglio allegato.
MODULO DI ADESIONE

Indicare, in forma di AVVERTENZA, che l'adesione deve essere preceduta dalla consegna e presa visione dello [ statuto/regolamento/regolamento e condizioni generali di contratto ] e della Nota informativa.
Precisare che il Modulo di adesione e' parte integrante e necessaria della Nota informativa. Riportare gli elementi utili alla instaurazione del rapporto contrattuale.
- Per i fondi pensione aperti e per i PIP: indicare i mezzi di pagamento utilizzabili e i relativi giorni di valuta.
Riportare indicazioni sulle modalita' con le quali l'aderente puo' eventualmente esercitare il diritto di ripensamento sulla base della normativa applicabile.
Indicare che l'aderente e' responsabile della completezza e veridicita' delle informazioni fornite, ivi compresa la sussistenza dei requisiti di partecipazione eventualmente richiesti.
NOTA METODOLOGICA PER IL CALCOLO DELL'INDICATORE
SINTETICO DEI COSTI
L'"indicatore sintetico dei costi" e' volto a fornire una rappresentazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo nella fase di accumulo della prestazione previdenziale, esprimendo l'incidenza percentuale annua dei costi sulla posizione individuale dell'iscritto.
Il calcolo e' effettuato facendo riferimento allo sviluppo nel tempo della posizione individuale di un aderente-tipo che effettua un versamento contributivo annuo di 2.500 curo (versati in unica soluzione all'inizio di ogni anno). I versamenti sono rivalutati ad un tasso di rendimento costante, fissato, in fase di prima applicazione, nella misura del 4 per cento annuo. L'indicatore viene calcolato con riferimento a differenti ipotesi di permanenza nella forma pensionistica complementare, in particolare 2 anni, 5 anni, 10 anni e 35 anni, ed e' dato dalla differenza tra:
a) il tasso interno di rendimento determinato sui flussi di cassa relativi a un piano di investimento, avente le caratteristiche sopra descritte, per il quale, per ipotesi, non sono previsti oneri, ad eccezione del prelievo fiscale sul risultato maturato (di seguito indicato come RT);
b) il tasso interno di rendimento determinato sui flussi di cassa relativi ad un piano di investimento analogo, considerando tuttavia, oltre al prelievo fiscale, anche i costi di adesione e gli altri costi previsti durante la fase di accumulo (di seguito indicato come RN).
L'indicatore, di seguito definito CT, e' pertanto calcolato come (RT-RN).
Nel calcolo di RN vengono quindi considerati tutte le spese e gli oneri gravanti, direttamente o indirettamente, sull'iscritto, nel rispetto di quanto di seguito indicato.
Per quanto riguarda i costi relativi all'esercizio di prerogative individuali, viene considerato unicamente il costo del trasferimento. Tale costo non e' tuttavia incluso nel calcolo dell'indicatore relativo al 35esimo anno di partecipazione, assunto quale anno di pensionamento.
Tra gli oneri indirettamente a carico dell'iscritto vengono ricompresi anche, sotto forma di stima, eventuali oneri gravanti sul patrimonio della forma pensionistica ma che risultino determinabili soltanto a consuntivo. Nell'effettuare la stima si tiene conto dei dati a consuntivo riportati nei conti economici relativi agli esercizi precedenti e dei fattori che inducano a prevedere una diversa incidenza delle spese amministrative per il futuro.
Restano in ogni caso esclusi i costi relativi a eventuali commissioni di incentivo e a commissioni di negoziazione nonche', piu' in generale, quelli che presentano carattere di eccezionalita' o sono comunque collegati a eventi o situazioni non prevedibili a priori (ad esempio, le spese legali e giudiziarie).
Con riferimento ai prodotti PIP, nel caso in cui siano garantite maggiorazioni delle prestazioni alla scadenza del contratto (bonus a scadenza) o a ricorrenze prestabilite (bonus periodici), tali bonus vengono considerati nel calcolo come maggiorazione della prestazione e determineranno pertanto una diminuzione dei costi fino a quel momento sostenuti.
Qualora l'adesione alla forma pensionistica preveda il pagamento di premi per coperture di puro rischio ad adesione obbligatoria (anche se riferiti a prestazioni accessorie), ovvero per garanzie di risultato, pure tali componenti devono essere considerate nel calcolo del tasso di rendimento RN.
In questo caso e necessario calcolare anche il tasso interno di rendimento RL derivante dai flussi di cassa relativi all'investimento che considera solo queste componenti ed il prelievo fiscale, e non anche gli altri costi sostenuti all'atto dell'adesione o durante la fase di accumulo, al fine di presentare una scomposizione dell'indicatore in:
- una prima parte, di seguito CA, relativa alle coperture di puro rischio e garanzie di risultato, calcolata come differenza tra il tasso di rendimento RT e il tasso di rendimento RL;
- una seconda parte, di seguito CG, relativa piu' strettamente agli oneri di amministrazione e gestione, calcolata come differenza tra il tasso di rendimento RL e il tasso di rendimento RN.
Con riferimento alla parte definita come CA viene inoltre presentata un'ulteriore scomposizione per singole coperture assicurative; qualora, tuttavia, tale ulteriore scomposizione non sia tecnicamente possibile, tali coperture vengono comunque indicate separatamente nella tavola relativa all'indicatore sintetico presentata nella Nota informativa, mentre il relativo costo viene presentato in forma aggregata.
In presenza di garanzie di tipo assicurativo o finanziario con riferimento alle quali non sia scorporabile la relativa parte di costo, neanche mediante procedimento di stima, le stesse vengono considerate nell'ambito della componente definita CG(oppure dell'indicatore totale CT, nel caso in cui non si proceda al calcolo di CG). In tal caso, nella tavola relativa all'indicatore sintetico presentata nella Nota informativa, a tali garanzie verra' data evidenza a livello descrittivo, come componenti separate di CG (ovvero CT).

Tavola riepilogativa delle modalita' di calcolo dell'indicatore sintetico dei costi ===================================================================== Misura| Modalita' di calcolo ===================================================================== CT |RT-RN ovvero CA+CG --------------------------------------------------------------------- CA |RT-RL --------------------------------------------------------------------- CG |RL-RN ---------------------------------------------------------------------
|Tasso interno di rendimento determinato sui flussi di cassa
|relativi all'investimento-tipo, sotto l'ipotesi che non siano
|previsti oneri, ad eccezione del prelievo fiscale sul RT |risultato maturato. ---------------------------------------------------------------------
|Tasso interno di rendimento determinato sui flussi di cassa
|relativi all'investimento-tipo, considerando solamente i costi
|sostenuti per il pagamento dei premi per coperture di puro
|rischio, anche se riferiti a prestazioni complementari e/o
|accessorie, purche' ad adesione obbligatoria, ovvero per RL |garanzie di risultato. ---------------------------------------------------------------------
|Tasso interno di rendimento determinato sui flussi di cassa
|relativi all'investimento-tipo, considerando tutti i costi
|previsti per l'adesione e durante la fase di accumulo, ivi
|compreso il prelievo fiscale, nonche' quelli relativi al
|pagamento di premi per coperture di puro rischio e per RN |garanzie di risultato che rientrano nel calcolo di RL

L'indicatore sintetico viene calcolato separatamente con riferimento a ciascun comparto / fondo interno / OICR / gestione interna separata e a ciascuna combinazione predefinita degli stessi.
Infine, se e' prevista una differenziazione dei costi in base all'assunzione di rischi assicurativi, l'indicatore e' calcolato separatamente con riferimento a figure-tipo che maggiormente evidenziano le differenze tra tali costi. A fini di comparabilita', tra le figure-tipo presentate va in ogni caso considerato un iscritto maschio di 30 anni di eta'.


FONDI PENSIONE NEGOZIALI

Fondi pensione di origine contrattuale
costituiti in forma associativa
(art. 3, comma 1, lettere a) - f)
del decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005)


SCHEMA
DI
STATUTO
SCHEMA DI STATUTO

Deliberato dalla COVIP il 31/10/2006


INDICE

PARTE I - IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO
Art. 1 - Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede
Art. 2 - Forma giuridica
Art. 3 - Scopo

PARTE II - CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA' DI INVESTIMENTO
Art. 4 - Regime della forma pensionistica
Art. 5 - Destinatari
Art. 6 - Scelte di investimento
Art. 7 - Spese

PARTE III - CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI
Art. 8 - Contribuzione
Art. 9 - Determinazione della posizione individuale
Art. 10 - Prestazioni pensionistiche
Art. 11 - Erogazione della rendita
Art. 12 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale
Art. 13 - Anticipazioni
Art. 13-bis - Prestazioni accessorie (eventuale)

PARTE IV - PROFILI ORGANIZZATIVI A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO
Art. 14 - Organi del Fondo
Art. 15 - Assemblea dei Delegati - Criteri di costituzione e composizione
Art. 16 - Assemblea dei Delegati - Attribuzioni
Art. 17 - Assemblea dei Delegati - Modalita' di funzionamento e deliberazioni
Art. 18 - Consiglio di amministrazione - Criteri di costituzione e composizione
Art. 19 - Cessazione e decadenza degli Amministratori
Art. 20 - Consiglio di amministrazione - Attribuzioni
Art. 21 - Consiglio di amministrazione - Modalita' di funzionamento e responsabilita'
Art. 22 - Presidente
Art. 23 - Responsabile del Fondo / Direttore generale responsabile del Fondo
Art. 24 - Collegio dei Sindaci - Criteri di costituzione
Art. 25 - Collegio dei Sindaci - Attribuzioni
Art. 26 - Collegio dei Sindaci - Modalita' di funzionamento e responsabilita'

B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE
Art. 27 - Incarichi di gestione
Art. 28 - Banca depositaria
Art. 29 - Conflitti di interesse
Art. 30 - Gestione amministrativa
Art. 31 - Sistema di contabilita' e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio
Art. 32 - Esercizio sociale e bilancio d'esercizio

PARTE V - RAPPORTI CON GLI ADERENTI
Art. 33 - Modalita' di adesione
Art. 34 - Trasparenza nei confronti degli aderenti
Art. 35 - Comunicazioni e reclami
Art. 35-bis - Clausola compromissoria (eventuale)

PARTE VI - NORME FINALI
Art. 36 - Modifica dello Statuto
Art. 37 - Cause di scioglimento del fondo e modalita' di liquidazione del patrimonio
Art. 38 - Rinvio
PARTE I - IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

Art. 1- Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede

1. Ecostituito il "Fondo Pensione", in forma abbreviata "Fondo Pensione ...." di seguito
denominato "Fondo" in attuazione dell'accordo/contratto stipulato in data tra e....(di seguito denominato "fonte istitutiva").
2. Il Fondo ha durata fino a ... % illimitata, fatte salve le ipotesi di scioglimento di cui al successivo art. 37.
3. Il Fondo ha sede in (indicare il Comune) Art. 2 - Forma giuridica

1. Il Fondo ha la forma giuridica di associazione riconosciuta / non riconosciuta ed e' iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP.

Art. 3 - Scopo

1. Il Fondo ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all'atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. A tale fine esso provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell'esclusivo interesse degli aderenti, e all'erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare. 11 Fondo non ha scopo di lucro.
PARTE II - CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA'
DI INVESTIMENTO

Art. 4 - Regime della forma pensionistica

1. 11 Fondo e' in regime di contribuzione definita. L'entita' delle prestazioni pensionistiche del Fondo e' determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio della capitalizzazione.

Art. 5 - Destinatari
(Definire l'ambito dei destinatari in coerenza con le previsioni contenute nelle fonti istitutive, precisando che sono associati al fondo anche coloro che hanno aderito con conferimento tacito del TFR. Resta nella discrezionalita' del Fondo valutare se consentire l'associazione delle imprese/'committenti dalle quali dipendono i lavoratori aderenti al Fondo e dei soggetti fiscalmente a carico dei destinatari per i quali si chiede l'attivazione di una posizione previdenziale presso il Fondo.)

Art. 6 - Scelte di investimento

1. Il Fondo e' strutturato, secondo una gestione multicomparto(1), in almeno n comparti differenziati per profili di rischio e di rendimento, in modo tale da assicurare agli iscritti una adeguata possibilita' di scelta. La Nota informativa descrive le caratteristiche dei comparti e i diversi profili di rischio e rendimento.
2. E' inoltre previsto un comparto garantito, destinato ad accogliere il conferimento tacito del TFR, ai sensi della normativa vigente. A seguito di tale conferimento e' riconosciuta la facolta' di trasferire la posizione individuale ad altro comparto a prescindere dal periodo minimo di permanenza di cui al successivo comma.
3. (nel caso in cui il Fondo intenda consentire l'adesione ad una pluralita' di comparti) L'aderente, all'atto dell'adesione, sceglie uno o piu' comparti in cui far confluire i versamenti contributivi, con facolta' di modificare nel tempo tale destinazione. L'aderente puo' inoltre riallocare la propria posizione individuale tra i diversi comparti nel rispetto del periodo minimo di un anno dall'iscrizione, ovvero dall'ultima riallocazione.
Ovvero
3. (nel caso in cui il Fondo intenda consentire l'adesione ad un solo comparto) L'aderente, all'atto dell'adesione sceglie il comparto in cui far confluire i versamenti contributivi. In caso di mancata scelta si intende attivata l'opzione verso un comparto identificato dal Fondo.
L'aderente puo' successivamente variare il comparto nel rispetto del periodo minimo di permanenza di almeno un anno.
4. La Nota informativa contiene la descrizione della politica di investimento effettivamente posta in essere, dei metodi di misurazione e delle tecniche di gestione del rischio utilizzate nonche' della ripartizione strategica delle attivita'.
(In alternativa, riportare nello Statuto i singoli comparti caratterizzandoli sulla base del rispettivo profilo di rischio e rendimento. Qualora il fondo accolga conferimenti taciti di TFR, il comparto destinato ad accoglierlo - ovvero l'unico comparto istituito nel caso di gestione monocomparto - dovra' essere caratterizzato secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Nel caso di fondi muiticomparto, per i casi di conferimento tacito del TFR, dovra' essere riconosciuta la facolta' di richiedere il trasferimento ad altro comparto a prescindere dal periodo minimo di permanenza; ai lavoratori gia' iscritti al .fondo dovra' essere riconosciuta la facolta' di optare per il trasferimento, in tutto o in parte - se e' consentito aderire ad una pluralita' di comparii - della propria posizione individuale al comparto garantito.
Nel caso in cui il fondo si orienti per questa ipotesi alternativa, le relative previsioni statutarie sostituiscono quelle di cui ai precedenti commi I e 2, .ferme restando le formulazioni di cui ai successivi commi 3 e 4.) --------------------------------------------
¹Qualora, per ragioni organizzative, i fondi di nuova
istituzione destinati a lavoratori dipendenti intendano
avviare la gestione finanziaria prevedendo un unico
comparto, questo, nel caso in cui il fondo accolga anche
conferimenti taciti di TFR, dovra' essere caratterizzato
secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 7 - Spese

1. L'iscrizione al Fondo comporta le seguenti spese:
a) spese da sostenere all'atto dell'adesione: un costo "una tantum" in cifra fissa a carico dell'aderente e/o del datore di lavoro (punto eventuale);
b) spese relative alla fase di accumulo:
b.1) direttamente a carico dell'aderente e/o del datore di lavoro:
i. - in cifra fissa (punto eventuale)
Ovvero
ii. - in % dei contributi versati comprensivi di .. (es. quota a carico del datore di lavoro, quota a carico del lavoratore, TFR, contribuzioni volontarie, etc.) (punto eventuale)
Ovvero
iii. - in % della retribuzione (specificare la base di calcolo) (punto eventuale).
b.2) indirettamente a carico dell'aderente in % del patrimonio del Fondo (o, per i fondi multicomparto: del singolo comparto).
c) Spese in cifra fissa a carico dell'aderente collegate all'esercizio delle seguenti prerogative individuali dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi (punti eventuali) :
c.1) trasferimento ad altra forma pensionistica,
c.2) riscatto della posizione individuale;
c.3) anticipazioni;
c.4) modifica della percentuale di allocazione dei versamenti contributivi futuri tra i comparti;
c.5) riallocazione della posizione individuale tra i comparti previsti dal Fondo.
d) Spese relative alla fase di erogazione delle rendite.
e) Spese e premi relativi alle prestazioni assicurative accessorie (punto eventuale)
2. Gli importi relativi alle spese di cui al comma precedente sono riportati nella Nota informativa. L'organo di amministrazione definisce i criteri e le modalita' di prelievo delle suddette spese e li indica nella Nota informativa.
3. L'organo di amministrazione definisce i criteri e le modalita' secondo cui vengono ripartite fra gli aderenti le eventuali differenze fra le spese gravanti sugli aderenti e i costi effettivamente sostenuti dal Fondo, e li indica nel bilancio, nella Nota informativa e nella comunicazione periodica.
PARTE III - CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI

Art. 8 - Contribuzione

1. Il finanziamento del Fondo puo' essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando.
2. La misura minima dei contributi a carico, rispettivamente, delle imprese e dei lavoratori aderenti puo' essere stabilita dalla fonte istitutiva in cifra fissa ovvero in misura percentuale secondo i criteri indicati all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (e successive modificazioni e integrazioni), di seguito definito "Decreto".
3. Ferme restando le predette misure minime, riportate nella Nota informativa, l'aderente determina liberamente l'entita' della contribuzione a proprio carico.
4. E' prevista l'integrale destinazione del TFR maturando al Fondo, ad eccezione dei casi previsti dalla normativa vigente, riportati nella Nota informativa.
5. L'adesione al Fondo realizzata tramite il solo conferimento del TFR maturando non comporta l'obbligo di versamento della contribuzione a carico del lavoratore ne' del datore di lavoro, salvo diversa volonta' degli stessi. Qualora il lavoratore contribuisca al Fondo, e' dovuto anche il contributo del datore di lavoro stabilito dalle fonti istitutive.
6. In costanza del rapporto di lavoro l'aderente ha facolta' di sospendere la contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, fermo restando il versamento del TFR maturando al Fondo. E' possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento.
7. La contribuzione puo' essere attuata nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8, comma 12 del Decreto (cosi' detta contribuzione da abbuoni). (eventuale)
8. L'aderente puo' decidere di proseguire la contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell'eta' pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.
9. In caso di mancato o ritardato versamento, il datore di lavoro e' tenuto a reintegrare la posizione individuale dell'aderente secondo modalita' operative definite con apposita regolamentazione (valutare la possibilita' di inserire la suddetta regolamentazione nell'ambito dello Statuto). Inoltre, il datore di lavoro e' tenuto a risarcire il Fondo di eventuali spese dovute al mancato adempimento contributivo.

Art. 9 - Determinazione della posizione individuale

1. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente, e' alimentata dai contributi netti versati, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed e' ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.
2. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese direttamente a carico dell'aderente, di cui all'art. 7, comma 1, lett., e delle eventuali somme destinate a copertura delle prestazioni accessorie espressamente esplicitate.

3. La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento dei comparti. Tl rendimento di ogni singolo comparto e' calcolato come variazione del valore della quota dello stesso nel periodo considerato.
4. Ai fini del calcolo del valore della quota le attivita' che costituiscono il patrimonio del comparto sono valutate al valore di mercato; pertanto le plusvalenze e le minusvalenze maturate concorrono alla determinazione della posizione individuale, a prescindere dal momento di effettivo realizzo.
5. Il Fondo determina il valore della quota e, conseguentemente, della posizione individuale di ciascun aderente con cadenza almeno mensile, alla fine di ogni mese. I versamenti sono trasformati in quote e frazioni di quote sulla base del primo valore di quota successivo al giorno in cui si sono resi disponibili per la valorizzazione.

Art. 10 - Prestazioni pensionistiche

1. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. L'aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi del comma 8 dell'art. 8 ha la facolta' di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.
2. Ai fini della determinazione dell'anzianita' necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.
3. L'aderente ha facolta' di richiedere che le prestazioni siano erogate con un anticipo massimo di cinque anni rispetto ai requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza in caso di cessazione dell'attivita' lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi o in caso di invalidita' permanente che comporti la riduzione della capacita' di lavoro a meno di un terzo.
4. L'aderente ha facolta' di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilita' a favore dell'aderente il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'aderente puo' optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.
5. L'aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare, istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, puo' richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.
6. Le prestazioni pensionistiche sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilita', sequestrabilita', pignorabilita' in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
7. L'aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto puo' trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima. In tal caso si applica quanto previsto dall'art. 12, commi 5 e 6.

Art. 11 - Erogazione della rendita

1. Per l'erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita il Fondo stipula, nel rispetto delle modalita' e delle procedure previste dalle disposizioni vigenti, apposite convenzioni con una o piu' imprese di assicurazione di cui all'art. 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni.
2. A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica il valore della posizione individuale, eventualmente integrato della garanzia di risultato, al netto della eventuale quota di prestazione da erogare in forma di capitale, viene impiegato quale premio unico per la costituzione di una rendita vitalizia immediata.
3. Il fondo puo' prevedere anche altre forme di rendita vitalizia.

Art. 12 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale

1. L'aderente, in costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo, puo' trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo.
2. Anche prima del suddetto periodo minimo di permanenza, l'aderente che perda i requisiti di partecipazione al Fondo prima del pensionamento puo':
a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare alla quale acceda in relazione alla nuova attivita' lavorativa;
b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attivita' lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilita', cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
c) riscattare l'intera posizione individuale maturata in caso di invalidita' permanente che comporti la riduzione della capacita' di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attivita' lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. 11 riscatto non e' tuttavia consentito ove tali eventi si verifichino nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari, nel qual caso vale quanto previsto all'art. 10, comma 3;
d) riscattare l'intera posizione individuale maturata ai sensi dell'art. 14, comma 5 del Decreto (eventuale);
e) mantenere la posizione individuale accantonata presso il Fondo, anche in assenza di contribuzione.
3. In caso di decesso dell'aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica la posizione individuale e' riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti la posizione individuale resta acquisita al Fondo.
4. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste altre forme di riscatto della posizione.
5. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facolta' da parte dell'aderente con tempestivita' e comunque entro il termine massimo di sei mesi dalla ricezione della richiesta; l'importo oggetto di trasferimento o riscatto e' quello risultante al primo giorno di valorizzazione utile successivo a quello in cui il Fondo ha verificato la sussistenza delle condizioni che danno diritto al trasferimento o al riscatto.
6. 11 trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo.

Art. 13 - Anticipazioni

1. L'aderente puo' conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:
a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a se', al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
b) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione per se' o per i figli o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
c) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.
2. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalita' operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito documento.
3. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.
4. Ai fini della determinazione dell'anzianita' necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.
5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente e in qualsiasi momento.
6. Le anticipazioni di cui al comma 1, lettera a), sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilita', sequestrabilita' e pignorabilita' in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

Art. 13-bis - Prestazioni accessorie (eventuale)

1. Il Fondo prevede inoltre prestazioni accessorie per i casi di invalidita' e premorienza (eventualmente aggiungere: secondo le previsioni delle fonti istitutive).
2. L'adesione alle suddette prestazioni e' facoltativa e puo' essere espressa all'atto dell'adesione al Fondo o successivamente mediante sottoscrizione di apposito modulo.
Ovvero
2. L'adesione alle suddette prestazioni consegue all'iscrizione al Fondo secondo le modalita' previste dalle fonti istitutive.
3. L'erogazione delle suddette prestazioni avviene mediante stipula, nel rispetto delle disposizioni vigenti, di apposita convenzione con imprese assicurative.
PARTE IV - PROFILI ORGANIZZATIVI
A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO²

Art. 14 - Organi del Fondo

1. Sono organi del Fondo:.... --------------------------------------------
²Nel rispetto della struttura prevista sono possibili
diverse formulazioni in coerenza con le disposizioni
statutarie vigenti.

Art. 15 - Assemblea dei Delegati - Criteri di costituzione e composizione

1. L'Assemblea e' formata da .... componenti, di seguito denominati "Delegati", dei quali .. in rappresentanza dei lavoratori, .... in rappresentanza delle imprese (qualora sia prevista l'associazione delle imprese/committenti), eletti sulla base del Regolamento elettorale che costituisce parte integrante delle fonti istitutive (ovvero, in alternativa: del presente Statuto).
2. I Delegati restano in carica ..... anni e sono rieleggibili.
3. Qualora uno dei Delegati nel corso del mandato cessi dall'incarico per qualsiasi motivo si procede alla sua sostituzione secondo le norme al riguardo stabilite dal Regolamento elettorale. Il Delegato subentrante ai sensi del presente articolo cessa dalla carica contestualmente ai Delegati in carica all'atto della sua elezione.

Art. 16 - Assemblea dei Delegati - Attribuzioni

1. L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria o straordinaria.
2. L'Assemblea in seduta ordinaria: (indicare le competenze rimesse all'organo assembleare sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 20 e ss. del c.c., comprendendo fra queste anche l'eventuale attribuzione della funzione di controllo contabile a soggetti esterni - revisore contabile o Societa' di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia - nonche' l'esercizio dell'azione di responsabilita' nei loro confronti.)
3. L'Assemblea in seduta straordinaria: (indicare le competenze rimesse all'organo assembleare sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 21 e ss. del c. c.)

Art. 17 - Assemblea dei Delegati - Modalita' di funzionamento e deliberazioni

1. L'Assemblea e' convocata dal Presidente del Consiglio di amministrazione ......
2. L'Assemblea in seduta ordinaria e' convocata almeno una volta all'anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio.
3. L'Assemblea deve essere altresi' convocata quando ne e' fatta richiesta motivata, con tassativa indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un decimo dei Delegati, ovvero da ... componenti il Consiglio di amministrazione.
4. L'Assemblea ordinaria e' validamente costituita.... e delibera
5. L'Assemblea straordinaria e' validamente costituita con la presenza di .. (almeno i tre quarti dei Delegati) e delibera a maggioranza dei presenti. Per la delibera di scioglimento del fondo l'Assemblea delibera con il voto favorevole di ... (almeno tre quarti dei Delegati).
6. Ogni Delegato ha diritto ad un voto. Ogni Delegato puo', mediante delega scritta, farsi rappresentare in Assemblea da altro Delegato della componente di appartenenza. La delega di rappresentanza puo' essere conferita soltanto per assemblee singole, con effetto anche per gli eventuali aggiornamenti, non puo' essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Per ciascun Delegato le deleghe non possono superare il numero di due.
7. Il verbale di riunione dell'Assemblea ordinaria e' redatto da ..... ed e' sottoscritto .....
8. Il verbale di riunione dell'Assemblea straordinaria e' redatto da un notaio.

Art. 18 - Consiglio di amministrazione - Criteri di costituzione e composizione

1. Il Fondo e' amministrato da un Consiglio di amministrazione costituito da ... componenti di cui meta' eletti dall'Assemblea in rappresentanza dei lavoratori e meta' eletti (ovvero in alternativa: nominati) in rappresentanza dei datori di lavoro associati.
2. L'elezione del Consiglio di Amministrazione avviene con le seguenti modalita': ....
3. Tutti i membri del Consiglio devono possedere i requisiti di onorabilita' e professionalita', e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilita' e incompatibilita', come definiti dalla normativa vigente.
4. La perdita dei requisiti di onorabilita' o il sopravvenire di situazioni di incompatibilita', comportano la decadenza dal Consiglio di amministrazione.
5. Gli Amministratori durano in carica per massimo tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e possono essere eletti per non piu' di .... (fino ad un massimo di tre) mandati consecutivi³. --------------------------------------------
³Gli amministratori che esauriscano i mandati previsti nei
vigenti Statuti nell'arco del 2007, in fase di prima
applicazione del presente schema, potranno essere rieletti
per un ulteriore mandato.

Art. 19 - Cessazione e decadenza degli Amministratori

1. Qualora nel corso del mandato uno o piu' Amministratori dovessero cessare dall'incarico per qualsiasi motivo, (e' escluso il sistema della cooptazione)
2. Gli Amministratori nominati ai sensi del presente articolo decadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.
3. Se per effetto dei subentri di cui ai precedenti commi risulta sostituita oltre la meta' dei componenti l'originario Consiglio, gli Amministratori in carica devono senza indugio convocare l'Assemblea affinche' provveda a nuove elezioni.
4. Qualora venissero a cessare tutti gli Amministratori, deve essere convocata d'urgenza l'Assemblea da parte del Collegio dei Sindaci, il quale puo' compiere nel frattempo tutti gli atti di ordinaria amministrazione.
5. Gli Amministratori che non intervengano senza giustificato motivo a ... riunioni consecutive del Consiglio decadono dall'incarico. In tal caso si procede alla loro sostituzione ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Art. 20 - Consiglio di amministrazione - Attribuzioni

1. Al Consiglio di amministrazione sono attribuiti tutti poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione di quanto previsto dal presente Statuto, esso ha facolta' di compiere tutti gli atti necessari e opportuni al conseguimento dello scopo del fondo che non siano attribuiti all'Assemblea.
2. In particolare, il Consiglio di amministrazione:
(indicare le competenze e le prerogative necessarie alla realizzazione dell'attivita' di amministrazione del fondo con particolare riguardo: alle funzioni previste dal Decreto, artt. 6 e 7, alla individuazione delle linee di indirizzo della gestione, alla relativa politica di investimento e alla loro eventuale variazione -coordinandole con le eventuali competenze attribuite all'Assemblea-, alle competenze di carattere contabile e di rendicontazione, alla definizione dei prospetti del valore e della composizione del patrimonio, alle competenze relative all'adeguamento della normativa statutaria in caso di sopravvenute disposizioni normative, all'obbligo di riferire alla COVIP, in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo, i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.)

Art. 21 - Consiglio di amministrazione - Modalita' di funzionamento e responsabilita'

1. Le convocazioni sono effettuate dal Presidente ....
2. Il Consiglio si riunisce almeno ...
3. Il Consiglio di amministrazione e' validamente costituito
4. Delle riunioni del Consiglio di amministrazione e' redatto, su apposito libro, il relativo verbale ....
5. Gli Amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze e sono solidalmente responsabili verso il Fondo per i danni derivanti dalla inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di funzioni in concreto attribuite ad uno o piu' Amministratori.
6. Nei confronti degli Amministratori si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2391, primo comma, 2392, 2393, 2394, 2394/bis, 2395 e 2629 bis del Codice Civile.

Art. 22 - Presidente

1. Il Presidente e il Vice Presidente del Fondo sono eletti dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente e a turno, tra i propri componenti rappresentanti le imprese e quelli rappresentanti i lavoratori.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza del Fondo e sta per essa in giudizio.
3. Il Presidente del Fondo:
(indicare le competenze, prevedendo esplicitamente i compiti in materia di trasmissione alla COVIP di ogni variazione delle fonti istitutive unitamente ad una nota nella quale sono illustrate le modifiche apportate)
4. In caso di impedimento del Presidente, ...

Art. 23 - Responsabile del Fondo / Direttore generale responsabile del Fondo

1. Il Responsabile del Fondo / Direttore generale responsabile del Fondo e' nominato dal Consiglio di amministrazione.
2. Il Responsabile del Fondo / Direttore generale responsabile del Fondo deve possedere i requisiti di onorabilita' e professionalita', e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilita' e incompatibilita' come definiti dalla normativa vigente.
3. Il venir meno dei requisiti di cui al precedente comma comporta la decadenza dall'incarico.
4. Il Consiglio di Amministrazione deve accertare il possesso in capo al Responsabile del Fondo Direttore generale responsabile del Fondo dei suddetti requisiti, nonche' l'assenza di cause di incompatibilita' previste dalla normativa vigente.
5. Il Responsabile del Fondo / Direttore generale responsabile del Fondo svolge la propria attivita' in maniera autonoma e indipendente e riferisce direttamente al Consiglio di amministrazione sui risultati della propria attivita'. Nei suoi confronti si applicano le disposizioni di cui all'art. 2396 del Codice Civile.
6. Spetta in particolare al Responsabile del Fondo / Direttore generale responsabile del Fondo:
- verificare che la gestione del Fondo sia svolta nell'esclusivo interesse degli aderenti, nel rispetto della normativa vigente nonche' delle disposizioni del presente Statuto;
- vigilare sul rispetto dei limiti di investimento, complessivamente e per ciascuna linea in cui si articola la gestione finanziaria del fondo;
- inviare alla COVIP, sulla base delle disposizioni dalla stessa emanate, dati e notizie sull'attivita' complessiva del Fondo e ogni altra comunicazione prevista dalla normativa vigente;
- vigilare sulle operazioni in conflitto di interesse e sull'adozione di prassi operative idonee a meglio tutelare gli aderenti;
- .....
7. Il Responsabile del Fondo / Direttore generale responsabile del Fondo ha l'obbligo di segnalare alla COVIP, in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo, i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.

Art. 24 - Collegio dei Sindaci - Criteri di costituzione

1. 11 Collegio dei Sindaci e' costituito da ... componenti effettivi e ... supplenti eletti dall'Assemblea di cui la meta' eletta in rappresentanza dei lavoratori e la meta' eletta in rappresentanza dei datori di lavoro associati.
2. L'elezione del Collegio dei Sindaci avviene con le seguenti modalita':....
3. Tutti i componenti del Collegio dei Sindaci devono possedere i requisiti di onorabilita' e professionalita', e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilita' e incompatibilita', come definiti dalla normativa vigente.
4. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di incompatibilita' comportano la decadenza dall'incarico.
5. I componenti del Collegio dei Sindaci durano in carica per massimo tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Possono essere riconfermati per non piu' di ...mandati consecutivi.
6. Il Sindaco che cessi dalla carica per qualsiasi motivo e' sostituito per il periodo residuo dal supplente designato nell'ambito della relativa componente.
7. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio e' stato ricostituito.
8. 11 Collegio nomina nel proprio ambito il Presidente. Art. 25 - Collegio dei Sindaci - Attribuzioni

1. Il Collegio dei Sindaci controlla l'amministrazione del Fondo, vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull' adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Fondo e sul suo concreto funzionamento.
2. Al Collegio dei Sindaci e' attribuita, la funzione di controllo contabile.... (se non attribuita a soggetto esterno).
3. Il Collegio ha l'obbligo di segnalare alla COVIP eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo nonche' i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.
4. Il Collegio ha altresi' l'obbligo di comunicare alla COVIP eventuali irregolarita' riscontrate in grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo e di trasmettere alla COVIP sia i verbali delle riunioni nelle quali abbia riscontrato che i fatti esaminati integrino fattispecie di irregolarita', sia i verbali delle riunioni che abbiano escluso la sussistenza di tali irregolarita' allorche', ai sensi dell'art. 2404 Codice Civile, ultimo comma, si sia manifestato un dissenso in seno al Collegio.

Art. 26 - Collegio dei Sindaci - Modalita' di funzionamento e responsabilita'

1. Il Collegio si riunisce almeno ...
2. Le convocazioni sono fatte ....
3. Il Collegio redige il verbale di ciascuna riunione. Le riunioni del Collegio dei Sindaci sono valide con la presenza della maggioranza dei Sindaci e le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
4. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo, durante un esercizio sociale, a due riunioni del Collegio, decadono.
5. I componenti effettivi del Collegio devono assistere alle riunioni del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea e sono convocati con le stesse modalita'. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo a due Assemblee consecutive o, durante un esercizio sociale, a due riunioni consecutive del Consiglio di amministrazione, decadono.
6. 1 Sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalita' e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verita' delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.
7. Essi sono responsabili in solido con gli Amministratori per i fatti o le omissioni di questi che abbiano causato un danno al Fondo, quando il danno non si sarebbe prodotto qualora avessero vigilato in conformita' agli obblighi della loro carica.
8. L'azione di responsabilita' nei confronti dei Sindaci e' disciplinata dall'art. 2407 del Codice Civile.

B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Art. 27 - Incarichi di gestione

1. Le risorse finanziarie del Fondo destinate ad investimenti sono integralmente affidate in gestione mediante convenzione con soggetti gestori abilitati ai sensi della normativa vigente.
2. Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettere d) ed e) del Decreto, il Fondo puo' sottoscrivere o acquisire azioni o quote di societa' immobiliari nonche' quote di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi ovvero quote di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi, nei limiti .... (eventuale)
3. Le risorse del Fondo sono gestite nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente e, in particolare, di quelli posti dall'art. 6, comma 13, del Decreto.
4. I soggetti gestori sono individuati nel rispetto delle modalita' e delle procedure previste dalle disposizioni vigenti e, comunque, in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalita' gestionali, decisi preventivamente dagli Amministratori, e i criteri di scelta dei gestori. A tal fine il Consiglio di amministrazione si attiene alle istruzioni della COVIP.
5. Il Consiglio di amministrazione definisce altresi' i contenuti delle convenzioni di gestione nel rispetto dei criteri di cui all'art. 6 del Decreto, delle delibere assunte in materia di politiche di investimento, nonche' delle previsioni di cui al presente Statuto.

6. Il Consiglio di amministrazione verifica i risultati conseguiti dai gestori sulla base di parametri oggettivi e confrontabili nel rispetto delle disposizioni emanate al riguardo dalla COVIP.

Art. 28 - Banca depositaria

1. Tutte le risorse del Fondo sono depositate presso un'unica "banca depositaria", sulla base di apposita convenzione, regolata dalla normativa vigente.
2. Ferma restando la responsabilita' del Fondo per l'operato del soggetto delegato, il calcolo del valore della quota puo' essere delegato alla banca depositaria. (eventuale)
3. Per la scelta della banca depositaria il Consiglio di amministrazione segue la procedura prevista dall'art. 6, comma 6, del Decreto.
4. Gli amministratori e i sindaci della banca depositaria riferiscono senza ritardo alla COVIP sulle irregolarita' riscontrate nella gestione del Fondo.
5. Lo svolgimento delle funzioni di gestore delle risorse finanziarie del Fondo e' incompatibile con lo svolgimento dell'incarico di banca depositaria.

Art. 29 - Conflitti di interesse

1. La gestione del Fondo e' effettuata nel rispetto della normativa vigente in materia di conflitti di interesse.

Art. 30 - Gestione amministrativa

1. Al Fondo spetta curare ogni attivita' inerente la gestione amministrativa; in particolare al Fondo compete:
a) la tenuta dei rapporti con i soggetti gestori e con la banca depositaria;
b) la tenuta della contabilita';
c) la raccolta e gestione delle adesioni;
d) la verifica delle posizioni contributive individuali degli aderenti;
e) la gestione delle prestazioni;
f) la predisposizione della documentazione da inviare alle autorita' di controllo;
g) la predisposizione della modulistica e delle note informative, della rendicontazione e delle comunicazioni periodiche agli aderenti;
h) gli adempimenti fiscali e civilistici.
2. Le attivita' inerenti la gestione amministrativa possono essere affidate, in tutto o in parte, mediante apposita convenzione per la fornitura di servizi amministrativi, a soggetti terzi scelti dal Consiglio di amministrazione sulla base di criteri di affidabilita', esperienza e professionalita'.
3. Nell'ambito delle convenzioni stipulate per la fornitura dei servizi amministrativi, il Fondo adotta misure finalizzate a tutelare la riservatezza dei dati personali nel rispetto della normativa vigente.
4. Il Gestore amministrativo e' responsabile nei confronti del Fondo e degli aderenti per ogni pregiudizio arrecato in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi assunti con la convenzione.

Art. 31 - Sistema di contabilita' e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio

1. Il Consiglio di Amministrazione del Fondo cura la tenuta delle scritture e dei libri contabili richiesti dalla COVIP.
2. 11 Presidente del Fondo sovrintende alla compilazione del prospetto della composizione e del valore del patrimonio e lo sottoscrive congiuntamente al Presidente del Collegio dei Sindaci.
3. Le scritture contabili, il prospetto della composizione e del valore del patrimonio e il bilancio del Fondo sono redatti in conformita' alle disposizioni emanate dalla COVIP.
Art. 32 - Esercizio sociale e bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di amministrazione sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Delegati il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente. Il Bilancio e' accompagnato dalla relazione generale, dalla relazione del Collegio dei Sindaci e da quella del revisore o della societa' incaricata del controllo contabile. (Nel caso in cui il controllo contabile sia affidato al Collegio dei Sindaci, lo Statuto potra' prevedere il giudizio di un revisore esterno).
3. Il bilancio, le relazioni degli Amministratori e dei Sindaci e del revisore o della societa' incaricata del controllo contabile devono restare depositati in copia presso la sede del Fondo durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinche' gli aderenti possano prenderne visione. (Qualora il controllo contabile sia affidato al Collegio dei Sindaci e lo Statuto preveda il giudizio di un revisore esterno, dovra' essere previsto anche il deposito del suddetto giudizio)
PARTE V - RAPPORTI CON GLI ADERENTI

Art. 33 - Modalita' di adesione

1. L'associazione al Fondo avviene mediante presentazione di apposito modulo di adesione, sottoscritto e compilato in ogni sua parte. L'adesione dei lavoratori che hanno manifestato la volonta' di associarsi al Fondo deve essere preceduta dalla consegna dello Statuto e della documentazione informativa prevista dalla normativa vigente.
2. All'atto dell'adesione il Fondo verifica la sussistenza dei requisiti di partecipazione.
3. L'aderente e' responsabile della completezza e veridicita' delle informazioni fornite al Fondo.
4. La domanda di adesione e' presentata dal lavoratore direttamente o per il tramite del proprio datore di lavoro che la sottoscrive e, secondo le norme del presente Statuto e della fonte istitutiva, impegna entrambi nei confronti del Fondo; la stessa contiene la delega al datore di lavoro per la trattenuta della contribuzione a carico del lavoratore.
5. La raccolta delle adesioni dei lavoratori viene svolta nei luoghi di lavoro dei destinatari, nelle sedi del fondo e dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive, dei Patronati nonche' negli spazi che ospitano momenti istituzionali di attivita' del fondo e dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive.
6. In caso di adesione mediante conferimento tacito del TFR il Fondo, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica all'aderente l'avvenuta adesione e le informazioni necessarie al fine di consentire a quest'ultimo l'esercizio delle scelte di sua competenza.

Art. 34 - Trasparenza nei confronti degli aderenti

1. Il Fondo mette a disposizione degli aderenti: lo Statuto del Fondo, la Nota informativa, il bilancio e la eventuale relazione della societa' di revisione, il documento sulle anticipazioni di cui all'art. 13, comma 2, e tutte le altre informazioni utili all'aderente secondo quanto previsto dalle disposizioni COVIP in materia. Gli stessi documenti sono disponibili sul sito internet del Fondo. Su richiesta, il materiale viene inviato agli interessati.
2. In conformita' alle disposizioni della COVIP, viene inviata annualmente all'aderente una comunicazione contenente informazioni sulla sua posizione individuale, sui costi sostenuti e sull' andamento della gestione.

Art. 35 - Comunicazioni e reclami

1. Il Fondo definisce le modalita' attraverso le quali gli aderenti possono interloquire per rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami. Tali modalita' sono portate a conoscenza degli aderenti nella Nota informativa.

Art. 35-bis - Clausola compromissoria (eventuale)
Se previste clausole arbitrali, queste dovranno riportare:
- numero e modalita' di nomina dei componenti il collegio arbitrale, disciplinando anche il caso di inerzia di una delle parti;
- ambito delle materie compromettibili in arbitri da limitare a quello delle controversie derivanti dal rapporto associativo;
- natura dell'arbitrato (rituale/irritale);
- natura del lodo che dovra' essere assunto secondo diritto.
PARTE VI - NORME FINALI

Art. 36 - Modifica dello Statuto

1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea straordinaria del Fondo e sottoposte all'approvazione della COVIP.
2. Il Consiglio di amministrazione provvede ad apportare allo Statuto le modifiche che si rendano necessarie a seguito della sopravvenienza di disposizioni normative o della fonte istitutiva, nonche' di disposizioni, istruzioni o indicazioni della COVIP.
3. Le modifiche di cui al comma precedente sono portate a conoscenza dell'Assemblea dei Delegati alla prima riunione utile.

Art. 37 - Cause di scioglimento del fondo e modalita' di liquidazione del patrimonio

1. Oltre che per le cause derivanti da eventuali disposizioni di legge, il Fondo si scioglie per deliberazione dell'Assemblea straordinaria in caso di sopravvenienza di situazioni o di eventi che rendano impossibile lo scopo ovvero il funzionamento del Fondo.
2. L'Assemblea straordinaria puo' deliberare, altresi', lo scioglimento del Fondo a seguito di conforme accordo tra le parti indicate al precedente art. 1.
3. Il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei Sindaci hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente agli altri organi del Fondo nonche' alla COVIP tutti gli elementi che possono lasciare presumere la necessita' di scioglimento del Fondo.
4. In caso di liquidazione del Fondo, l'Assemblea straordinaria procede agli adempimenti necessari per la salvaguardia delle prestazioni e dei diritti degli aderenti nonche' alla nomina di uno o piu' liquidatori, determinandone i poteri in conformita' alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 38 - Rinvio
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alla normativa vigente.
FONDI PENSIONE APERTI
Fondi pensione istituiti in forma di patrimonio separato
da banche, compagnie di assicurazione, s.g.r. e s.i.m.
(art.12 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.252)


SCHEMA
DI
REGOLAMENTO

Deliberato dalla COVIP il 31/10/2006

INDICE

PARTE I- IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO
Art.1. Denominazione
Art.2. Istituzione del Fondo ed esercizio dell'attivita'
Art.3. Scopo

PARTE II - CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA' DI INVESTIMENTO
Art.4. Regime della forma pensionistica
Art.5. Destinatari
Art.6. Scelte di investimento
Art.7. Gestione degli investimenti
Art.8. Spese

PARTE III - CONTRIBITZIONI E PRESTAZIONI
Art.9. Contribuzione
Art.10. Determinazione della posizione individuale
Art.11. Prestazioni pensionistiche
Art.12. Erogazione della rendita
Art.13. Trasferimento e riscatto della posizione individuale
Art.14. Anticipazioni
Art.15. Prestazioni assicurative accessorie (eventuale)

PARTE IV - PROFILI ORGANIZZATIVI
Art.16. Separatezza patrimoniale, amministrativa e contabile
Art.17. Banca depositaria
Art.18. Responsabile
Art.19. Organismo di sorveglianza (articolo non richiesto in caso di fondo pensione dedicato ad adesioni individuali)
Art.20. Conflitti di interesse
Art.21. Scritture contabili

PARTE V - RAPPORTI CON GLI ADERENTI
Art.22. Modalita' di adesione
Art.23. Trasparenza nei confronti degli aderenti
Art.24. Comunicazioni e reclami

PARTE VI - NORME FINALI
Art.25. Modifiche al Regolamento
Art.26. Trasferimento in caso di modifiche peggiorative delle condizioni economiche e di modifiche delle caratteristiche del Fondo
Art.27. Cessione del Fondo
Art.28. Rinvio

Allegati:
Allegato n. 1. Disposizioni in materia di Responsabile
Allegato n. 2. Regolamento per l'istituzione e il funzionamento dell'organismo di sorveglianza (allegato non richiesto in caso di fondo pensione dedicato alle adesioni individuali)
Allegato n.3. Condizioni e modalita' di erogazione delle rendite
Allegato n.4. Condizioni delle prestazioni assicurative accessorie (eventuale)
PARTE I - IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

Art. 1. - Denominazione

1. Il "Fondo pensione aperto", di seguito definito "Fondo", e' un fondo pensione aperto istituito ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.252 (e successive modificazioni e integrazioni), di seguito definito "Decreto".

Art. 2. - Istituzione del Fondo ed esercizio dell'attivita'

1. La "...", di seguito definita "banca/compagnia/s.g.r./s.i.m.", esercita l'attivita' di gestione del Fondo con effetto dal ... [se il soggetto che esercita l'attivita' del Fondo e' diverso da quello che lo ha istituito, ed e' stato specificamente autorizzato da (COVIP): giusta autorizzazione rilasciata dalla Commissione di vigilanza sulle forme pensionistiche complementari, di seguito "COVIP", d'intesa con la Banca d'Italia/Consob/Isvap ('), con provvedimento del ...].
2. Il Fondo e' stato istituito dalla medesima "banca/compagnia/s.g.r./s.i.m." (ovvero, se il soggetto che ha istituito il Fondo e' diverso: dalla "..."), giusta autorizzazione rilasciata dalla COVIP, d'intesa con la Banca d'Italia/Consob/Isvap, con provvedimento del .... (¹); con il medesimo provvedimento la COVIP ha approvato il Regolamento del Fondo.
[Il soggetto che esercita l'attivita' di gestione del Fondo puo' non coincidere con il soggetto che lo ha istituito esclusivamente nei casi in cui il Fondo sia stato trasferito (a seguito di operazioni di fusioni societarie, di cessioni di rami d'azienda, di cessioni ad altro titolo); in tali casi, indicare nel commma 1 la denominazione completa del soggetto che esercita attualmente l'attivita' del Fondo e l'eventuale provvedimento COVIP di autorizzazione e specificare, nel comma 2, la denominazione del soggetto istitutore e il relativo provvedimento COVIP di autorizzazione]
3. Il Fondo e' iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP.
4. L'attivita' relativa al Fondo e' svolta in ... (indicare il Comune), presso la sede della banca/compagnia/ s.g.r./s.i.m. --------------------------------------------
¹Per i fondi pensione istituiti dopo l'entrata in vigore
del Decreto: "sentita la Banca d'Italia/Consob/Isvap",
invariato il resto.

Art.3. - Scopo

1. Il Fondo ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all'atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. Tale scopo e' perseguito mediante la raccolta dei contributi, la gestione delle risorse nell'esclusivo interesse degli aderenti, e l'erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare.
PARTE II - CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA'
DI INVESTIMENTO

Art.4. - Regime della forma pensionistica

1. Il Fondo e' in regime di contribuzione definita. L'entita' delle prestazioni pensionistiche del Fondo e' determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio della capitalizzazione.

Art.5. - Destinatari

1. L'adesione al Fondo e' volontaria ed e' consentita in forma individuale. E' altresi' consentita, su base collettiva, ai soggetti destinatari delle forme pensionistiche complementari individuati all'art. 2, comma 1, del Decreto, nei cui confronti trovino applicazione i contratti, gli accordi o i regolamenti aziendali che dispongono l'adesione al Fondo.
2. Ai sensi dell'articolo 8 comma 7 del Decreto l'adesione al Fondo su base collettiva puo' avvenire anche mediante conferimento tacito del TFR maturando.
Ovvero (nel caso in cui il Fondo sia dedicato alle adesioni su base
collettiva, la disposizione dell'Art. 5 e' la seguente.)

1. L'adesione al Fondo e' volontaria. Il Fondo e' riservato ai destinatari individuati all'art. 2, comma 1, del Decreto, nei cui confronti trovino applicazione i contratti, gli accordi o i regolamenti aziendali che dispongono l'adesione al Fondo su base collettiva. E' consentita l'adesione anche ai soggetti fiscalmente a
carico degli aderenti.
2. Ai sensi dell'articolo 8 comma 7 del Decreto l'adesione al Fondo su base collettiva puo' avvenire anche mediante conferimento tacito del TFR maturando.
3. La partecipazione in modo individuale e' consentita agli aderenti su base collettiva che perdono i requisiti per la partecipazione in tale forma oppure che decidono la prosecuzione della contribuzione al Fondo ai sensi dell'Art. 9 (comma eventuale).
Ovvero nel caso in cui il Fondo sia dedicato alle adesioni in modo
individuale, la disposizione dell'Art.5 e' la seguente.) L'adesione al Fondo e' volontaria ed e' consentita solo in forma
individuale.

Art.6. - Scelte di investimento

1. Il Fondo e' articolato in n.... comparti, come di seguito specificati:
AAA
[indicare la denominazione dei comparti; qualora la denominazione sia volta a richiamare alcuni elementi della politica di investimento, essa deve risultare coerente con la politica stessa]
BBB CCC
DDD. Questo comparto e' destinato al conferimento tacito del TFR (precisazione non richiesta in caso di fondo pensione dedicato alle adesioni individuali).
2. L'aderente, all'atto dell'adesione, sceglie uno o piu' comparti in cui far confluire i versamenti contributivi, con facolta' di modificare nel tempo tale destinazione. L'aderente puo' inoltre riallocare la propria posizione individuale tra i diversi comparti, nel rispetto del periodo minimo di un anno dall'iscrizione ovvero dall'ultima riallocazione; in questo caso i versamenti contributivi successivi sono suddivisi sulla base delle nuove percentuali fissate all'atto della riallocazione, salvo diversa disposizione dell'aderente. Il limite del periodo di permanenza minimo non opera con riguardo al TFR conferito tacitamente (precisazione non richiesta in caso di fondo pensione dedicato alle adesioni individuali).
Ovvero (nel caso in cui non si intenda consentire la possibilita' di
scegliere tra piu' comparti) 2. L'aderente, all'atto dell'adesione, sceglie il comparto in cui far confluire i versamenti contributivi. L'aderente puo' successivamente variare tale scelta nel rispetto del periodo minimo di un anno di permanenza nel comparto. Tale limite non opera con riguardo al TFR conferito tacitamente (precisazione non richiesta in caso di fondo
pensione dedicato alle adesioni individuali).
3. L'aderente puo' optare per uno dei seguenti profili di investimento, caratterizzato da combinazioni di comparti predefiniti dalla banca/compagnia/s.g.r/s.i.m.: (comma eventuale)
XXX:..
[specificare la denominazione, la composizione in termini percentuali delle combinazioni e il profilo dell'aderente al quale si ritiene possa essere destinata la singola combinazione]
YYY:...
ZZZ:...
[e' possibile prevedere anche il passaggio automatico tra comparti o combinazioni di comparti in funzione dell'eta' (fife cycle): descriverne sinteticamente le modalita]

Art.7. - Gestione degli investimenti

1. La banca/compagnia/s.g.r./s.i.m. effettua l'investimento delle risorse del Fondo nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabiliti dalla normativa vigente e dal presente Regolamento, assumendo a riferimento l'esclusivo interesse degli aderenti.
2. La banca/compagnia/s.g.r./s.i.m. puo' effettuare l'investimento delle risorse in Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, di seguito denominati "OICR", purche' i loro programmi e i limiti di investimento siano compatibili con quelli dei comparti del Fondo che ne prevedono l'acquisizione. Si intendono per OICR gli organismi di investimento collettivo rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 85/611/CEE e i fondi comuni di investimento mobiliare e immobiliare chiusi, di diritto italiano.
3. Ferma restando la responsabilita' della banca/compagnia/s.g.r./s.i.m., essa puo' affidare a soggetti di cui all'art.6, comma 1, lettere a), b), c) del Decreto, in possesso dei requisiti di cui all'art.6, comma 4 del Decreto, l'esecuzione di specifici incarichi di gestione(²).
4. In conformita' e nei limiti stabiliti dalla normativa vigente il Fondo adotta, per ogni comparto, parametri oggettivi e confrontabili per la valutazione dei risultati di gestione.
5. La politica di investimento dei singoli comparti e' la seguente:
AAA:...
[Fornire una descrizione sintetica della politica di investimento, che permetta di caratterizzare stabilmente i comparti in una prospettiva di lungo periodo, coerentemente con la finalita' previdenziale dell'investimento]
BBB:...
CCC:...
DDD:...
(Definire la politica di investimento del comparto destinato al conferimento tacito del TFR, nel rispetto della previsione normativa che richiede la garanzia di restituzione del capitale e l'idoneita' a realizzare con elevata probabilita' rendimenti che siano pari o superiori a quelli del TFR, quantomeno in un orizzonte temporale pluriennale. Nella descrizione della garanzia, in questo e negli altri comparti che eventualmente prevedano forme di garanzia di risultato, inserire le indicazioni che seguono:
"L'adesione al comparto denominato "..." attribuisce all'aderente, al verificarsi degli eventi di cui appresso, il diritto alla corresponsione di un importo minimo garantito a prescindere dai risultati di gestione. La garanzia puo' essere prestata alla banca/compagnia/s.g.r./s.i.m. da soggetti diversi dalla stessa, a cio' abilitati.
L'importo minimo garantito e' pari alla somma dei contributi netti versati al comparto, inclusi gli eventuali importi derivanti da trasferimenti da altro comparto o da altra forma pensionistica e i versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ridotto da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.
Ovvero (nel caso in cui siano previste garanzie ulteriori rispetto alla conservazione del capitale) L'importo minimo garantito e' pari alla somma, maggiorata del ...% su base annua, dei contributi netti versati al comparto, inclusi gli eventuali importi derivanti da trasferimenti da altro comparto o da altra forma pensionistica e i versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ridotto da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.
Per contributi netti si intendono i contributi di cui all'Art.10, comma 2. Il diritto alla garanzia e' riconosciuto nei seguenti casi:
- esercizio del diritto alla prestazione pensionistica di cui all'Art.11
- riscatto per decesso;
- riscatto per invalidita' permanente che comporti la riduzione della capacita' di lavoro a meno di un terzo;
- riscatto per inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi (caso non richiesto per i comparti garantiti che non siano destinati al conferimento tacito del TFR);
- .... (scadenza temporale, eventuale)
- ...
6. In tali casi, qualora l'importo minimo garantito risulti superiore alla posizione individuale maturata, calcolata ai sensi dell'Art.10, e con riferimento al primo giorno di valorizzazione utile successivo alla verifica delle condizioni che danno diritto alla prestazione, la stessa viene integrata a tale maggior valore. L'integrazione viene corrisposta dalla banca/compagnia/s. g.r. /s.i. m.."] .
7. La Nota informativa contiene la descrizione della politica di investimento effettivamente posta in essere, in coerenza con gli obiettivi e i criteri riportati nel Regolamento, dei metodi di misurazione e delle tecniche di gestione del rischio utilizzate e della ripartizione strategica delle attivita'. --------------------------------------------
²Il contratto di delega deve prevedere che la
banca/compagnia/s.g.r./s.i.m. e il Responsabile del Fondo
debbano poter verificare le procedure adottate dal soggetto
delegato per l'esecuzione del contratto e le operazioni
poste in essere per conto del Fondo.

Art.8. - Spese

1. L'iscrizione al Fondo comporta le seguenti spese:
a) spese da sostenere all'atto dell'adesione: una commissione "una tantum" a carico dell'aderente pari a euro.... (punto eventuale)
b) spese relative alla fase di accumulo:
b.1) direttamente a carico dell'aderente: una commissione pari a ... euro, applicata annualmente (punto eventuale)
Ovvero
b.1) direttamente a carico dell'aderente: una commissione pari al ..% dei contributi di volta in volta versati, comprensivi di . [contribuzione a carico dell'aderente/contribuzione a carico del datore di lavoro/TFR/contribuzioni volontarie, ecc.] (punto eventuale)
b.2) indirettamente a carico dell'aderente e che incidono sul comparto:
i. - una commissione di gestione pari al ... % del patrimonio su base annua, prelevata con cadenza ...
ii. - una commissione di incentivo ... (punto eventuale)
Sono inoltre a carico del comparto, per quanto di competenza, le imposte e tasse, le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse del Fondo e gli oneri di negoziazione derivanti dall'attivita' di impiego delle risorse, nonche' il "contributo di vigilanza" dovuto annualmente alla COVIP ai sensi di legge; sono altresi' a carico le spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico del Responsabile e dell'Organismo di sorveglianza, salva diversa decisione della banca/compagnia/s.g.r./s.i.m.
Sul comparto non vengono fatti gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti di OTCR acquistati, ne' le commissioni di gestione applicate dall'OICR stesso, salvo i casi di deroga previsti dalla COVIP in apposite istruzioni di carattere generale.
c) spese collegate all'esercizio delle seguenti prerogative individuali, dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi: (punti eventuali)
c.1) ... euro in caso di trasferimento ad altra forma pensionistica ai sensi dell'Art.13;
c.2) ... euro in caso di riscatto della posizione individuale ai sensi dell'Art.13;
c.3) ... euro in caso di anticipazioni, ai sensi dell'Art.14;
c.4) ... euro per la modifica della percentuale di allocazione dei contributi futuri tra i comparti, ai sensi del comma 2 dell'Art.6;
c.5) ... euro per la riallocazione della posizione individuale tra i comparti ovvero per la modifica del profilo di investimento scelto, ai sensi del comma 2 dell'Art.6;
d) spese relative alla fase di erogazione delle rendite, quali riportate nell'allegato n.3.
e) spese e premi relativi alle prestazioni assicurative accessorie, quali riportate nell'allegato n. 4 (punto eventuale).
2. L'importo delle spese sopra indicate puo' essere ridotto nei casi di adesione su base collettiva e di convenzionamenti con associazioni di lavoratori autonomi e liberi professionisti. La riduzione delle commissioni di gestione espresse in misura percentuale sul patrimonio avviene mediante emissione di classi di quote differenti (comma eventuale).
3. Sono a carico della banca/compagnia/s.g.r./s.i.m. tutte le spese e oneri non individuati dalle disposizioni del presente articolo.
4. Nella redazione della Nota informativa la banca/compagnia/s.g.r./s.i.m. adotta modalita' di rappresentazione dei costi tali da assicurare la trasparenza e la confrontabilita' degli stessi, in conformita' alle istruzioni stabilite dalla COVIP.
PARTE III - CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI

Art.9. - Contribuzione

1. La misura della contribuzione a carico dell'aderente e' determinata liberamente dallo stesso.
2. I lavoratori (nel caso di fondo pensione aperto sia alle adesioni su base collettiva che a quelle individuali, aggiungere: che aderiscono su base collettiva) fissano le caratteristiche della contribuzione nel rispetto della misura minima e delle modalita' eventualmente stabilite dai contratti e dagli accordi collettivi, anche aziendali (comma non richiesto in caso di fondo pensione dedicato ad adesioni individuali).
3. I lavoratori dipendenti possono contribuire al Fondo conferendo, anche esclusivamente, i flussi di TFR in maturazione. Qualora il lavoratore decida di versare la contribuzione prevista a suo carico e abbia diritto, in base ad accordi collettivi, anche aziendali, a un contributo del datore di lavoro, detto contributo affluira' al Fondo nei limiti e alle condizioni stabilite nei predetti accordi. Il datore di lavoro puo' decidere, anche in assenza di accordi collettivi, anche aziendali, di contribuire al Fondo.
4. L'aderente ha la facolta' di sospendere la contribuzione fermo restando, per i lavoratori dipendenti, l'obbligo del versamento del TFR maturando eventualmente conferito. La sospensione non comporta la cessazione della partecipazione al Fondo.
5. I lavoratori che aderiscono su base collettiva hanno facolta' di sospendere la contribuzione nel rispetto di quanto previsto dagli accordi collettivi, fermo restando l'eventuale versamento del TFR maturando al Fondo (comma non richiesto in caso di fondo pensione dedicato ad adesioni individuali).
6. E' possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento.
7. La contribuzione puo' essere attuata nel rispetto di quanto previsto dall'art.8, comma 12 del Decreto (cosi' detta contribuzione da abbuoni) (comma eventuale).
8. L'aderente puo' decidere di proseguire la contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell'eta' pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data del pensionamento possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.

Art.10. - Determinazione della posizione individuale

1. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente, e' alimentata dai contributi netti versati, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed e' ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.
2. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese direttamente a carico dell'aderente, di cui all'Art. 7, comma 1, lett. e delle eventuali somme destinate a copertura delle prestazioni accessorie espressamente esplicitate.
3. La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento dei comparti. Il rendimento di ogni singolo comparto e' calcolato come variazione del valore della quota dello stesso nel periodo considerato.
4. Ai fini del calcolo del valore della quota le attivita' che costituiscono il patrimonio del comparto sono valutate al valore di mercato; pertanto le plusvalenze e le minusvalenze maturate concorrono alla determinazione della posizione individuale, a prescindere dal momento di effettivo realizzo.
5. La banca/compagnia/societa' di gestione/s.g.r./s.i.m determina il valore della quota e, conseguentemente, della posizione individuale di ciascun aderente con cadenza almeno mensile, alla fine di ogni mese. I versamenti sono trasformati in quote, e frazioni di quote, sulla base del primo valore di quota successivo al giorno in cui si sono resi disponibili per la valorizzazione.

Art.11. - Prestazioni pensionistiche

1. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. L'aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi del comma 8 dell'Art.9 ha la facolta' di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.
2. Per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o d'impresa si considera eta' pensionabile quella vigente nel regime obbligatorio di base.
3. Ai fini della determinazione dell'anzianita' necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.
4. L'aderente ha facolta' di richiedere che le prestazioni siano erogate con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla maturazione dei requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza, in caso di cessazione dell'attivita' lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi, o in caso di invalidita' permanente che comporti la riduzione della capacita' di lavoro a meno di un terzo.
5. L'aderente ha facolta' di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilita' a favore dell'aderente il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'aderente puo' optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.
6. L'aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, puo' richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.
7. Le prestazioni pensionistiche sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilita', sequestrabilita' e pignorabilita' in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
8. L'aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto puo' trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima. In tal caso si applica quanto previsto all'Art.13, comma 6 e 7.

Art.12. - Erogazione della rendita

1. A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, all'aderente e' erogata una rendita vitalizia immediata calcolata in base alla posizione individuale maturata, al netto della eventuale quota di prestazione da erogare sotto forma di capitale.
2. L'aderente, in luogo della rendita vitalizia immediata, puo' richiedere l'erogazione delle prestazioni in una delle forme di seguito indicate: (comma eventuale)
- una rendita vitalizia reversibile: detta rendita e' corrisposta all'aderente finche' e' in vita e successivamente, in misura totale o per quota scelta dall'aderente stesso, alla persona da lui designata (ovvero: alle persone da lui designate);
- una rendita certa e successivamente vitalizia: detta rendita e' corrisposta per i primi .... anni all'aderente o, in caso di suo decesso, alla persona da lui designata (ovvero: alle persone da lui
 
designate). Successivamente, se l'aderente e' ancora in vita, viene corrisposta allo stesso una rendita vitalizia;
[al fine di evitare elusioni alle restrizioni previste dal Decreto con riferimento all'erogazione della prestazione in capitale, tale rendita e' strutturata in modo che l'importo della rata di rendita vitalizia non sia inferiore a quello della rendita certa]
- una rendita vitalizia differita: detta rendita e' corrisposta all'aderente all'epoca stabilita (ovvero: al raggiungimento di una certa eta) successiva all'esercizio del diritto alla prestazione.
3. Nell'allegato n.3 al Regolamento sono riportate le condizioni e modalita' di erogazione delle rendite e i coefficienti di trasformazione (basi demografiche e finanziarie) da utilizzare per il relativo calcolo. Tali coefficienti possono essere successivamente variati, nel rispetto della normativa in materia di stabilita' delle compagnie di assicurazione e delle relative disposizioni applicative emanate dall'ISVAP; in ogni caso, le modifiche dei coefficienti di trasformazione non si applicano ai soggetti, gia' aderenti alla data di introduzione delle modifiche stesse, che esercitano il diritto alla prestazione pensionistica nei tre anni successivi.
4. Le simulazioni relative alla rendita che verra' erogata sono effettuate facendo riferimento, laddove vi sia l'impegno a non modificare i coefficienti di trasformazione, a quelli indicati nell'allegato n.3 e, negli altri casi, a coefficienti individuati dalla COVIP, in modo omogeneo per tutte le forme, in base alle proiezioni ufficiali disponibili sull'andamento della mortalita' della popolazione italiana.

Art.13. - Trasferimento e riscatto della posizione individuale

1. L'aderente puo' trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo.
2. L'aderente, anche prima del periodo minimo di permanenza, puo':
a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, alla quale acceda in relazione alla nuova attivita' lavorativa;
b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attivita' lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilita', cassa integrazione guadagni, ordinaria o straordinaria;
c) riscattare l'intera posizione individuale maturata, in caso di invalidita' permanente che comporti la riduzione della capacita' di lavoro a meno di un terzo e a seguito di cessazione dell'attivita' lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. Il riscatto non e' tuttavia consentito ove tali eventi si verifichino nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari, nel qual caso vale quanto previsto al comma 2 dell'Art.11;
d) riscattare l'intera posizione individuale maturata, ai sensi dell'art.14, comma 5 del Decreto, ovvero trasferirla ad altra forma pensionistica complementare, qualora vengano meno i requisiti di partecipazione al Fondo stabiliti dalle fonti che dispongono l'adesione su base collettiva (comma eventuale, e comunque non richiesto in caso di fondo pensione dedicato ad adesioni individuali).
3. Nei casi previsti ai punti a), c) e d) del comma precedente l'aderente, in luogo dell'esercizio dei diritti di trasferimento e di riscatto, puo' proseguire la partecipazione al Fondo, anche in assenza di contribuzione.
4. In caso di decesso dell'aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, la posizione individuale e' riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari designati dallo stesso, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti, la posizione individuale resta acquisita al Fondo. (Ovvero, in caso di fondo pensione dedicato alle adesioni individuali: In mancanza di tali soggetti, la posizione individuale viene devoluta a finalita' sociali, secondo le modalita' stabilite dalla normativa vigente).
5. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste forme di riscatto della posizione.
6. La banca/compagnia/sg.r./s.i.m., accertata la sussistenza dei requisiti, provvede al trasferimento o al riscatto della posizione con tempestivita', e comunque entro il termine massimo di sei mesi dalla ricezione della richiesta.
7. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo.

Art.14. - Anticipazioni

1. L'aderente puo' conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:
a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a se', al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
b) decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 7.5 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione, per se' o per i figli, per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
c) decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.
2. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalita' operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito documento.
3. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.
4. Ai fini della determinazione dell'anzianita' necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione a forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente, per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.
5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente e in qualsiasi momento.
6. Le anticipazioni di cui al comma 1 lettera a) sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilita', sequestrabilita' e pignorabilita', in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

Art.15. - Prestazioni assicurative accessorie (eventuale)

1. Il Fondo prevede inoltre le seguenti prestazioni ...
2. L'adesione alle suddette prestazioni e' facoltativa e puo' essere espressa all'atto dell'adesione al Fondo o successivamente mediante sottoscrizione di apposito modulo.
3. Le condizioni delle suddette prestazioni sono indicate nell'allegato n.4 al presente Regolamento.
PARTE IV - PROFILI ORGANIZZATIVI

Art.16. - Separatezza patrimoniale, amministrativa e contabile

1. Gli strumenti finanziari e i valori del Fondo costituiscono patrimonio separato e autonomo rispetto sia al patrimonio della banca/compagnia/s.g.r./s.i.m., sia a quello degli altri fondi gestiti, sia a quello degli aderenti.
2. Il patrimonio del Fondo e' destinato all'erogazione delle prestazioni pensionistiche agli aderenti e non puo' essere distratto da tale fine.
3. Sul patrimonio del Fondo non sono ammesse azioni esecutive da parte dei creditori della banca/compagnia/s.g.r./s.i.m. o di rappresentanti dei creditori stessi, ne' da parte dei creditori degli aderenti o di rappresentanti dei creditori stessi. Il patrimonio del Fondo non puo' essere coinvolto nelle procedure concorsuali che riguardino la banca/compagnia/s.g.r./s.i.m.
4. La banca/compagnia/s.g.r./s.i.m. e' dotata di procedure atte a garantire la separatezza amministrativa e contabile delle operazioni poste in essere per conto del Fondo rispetto al complesso delle altre operazioni svolte dalla banca/compagnia/s.g.r./s.i.m. e del patrimonio del Fondo rispetto a quello della banca/compagnia/s.gr./sim. e di suoi clienti.
5. Ferma restando la responsabilita' della banca/compagnia/s.g.r./s.i.m. per l'operato del soggetto delegato, la gestione amministrativa e contabile del Fondo puo' essere delegata a terzi (comma eventuale).
6. La banca/compagnia/s.g.r./s.i.m. e' dotata di procedure organizzative atte a garantire la separatezza amministrativa e contabile delle operazioni poste in essere in riferimento a ciascun comparto.
7. Il patrimonio di ciascun comparto e' suddiviso in quote (eventuale: o in differenti classi di quote).

Art.17. - Banca depositaria

1. La custodia del patrimonio del Fondo e' affidata alla banca ..., di seguito "banca depositaria", con sede in ... (indicare il Comune).
2. La banca/compagnia/s.g.r./s.i.m. puo' revocare in ogni momento l'incarico alla banca depositaria la quale puo', a sua volta, rinunciare con preavviso di ... (³); in ogni caso, l'efficacia della revoca o della rinuncia e' sospesa fino a che:
- la banca/compagnia/s.g.r./s.i.m. non abbia stipulato un nuovo contratto con altra banca, in possesso dei requisiti di legge;
- la conseguente modifica del regolamento non sia stata approvata dalla COVIP, fatti salvi i casi nei quali la modifica e' oggetto di comunicazione, ai sensi della regolamentazione della COVIP;
- il patrimonio del Fondo non sia stato trasferito presso la nuova banca.
3. Ferma restando la responsabilita' della banca/compagnia/als.g.r./s.i.m. per l'operato del soggetto delegato, il calcolo del valore della quota puo' essere delegato alla banca depositaria (comma eventuale).
4. Le funzioni della banca depositaria sono regolate dalla normativa vigente. --------------------------------------------
³Il preavviso non puo' essere inferiore a sei mesi.
Art.18. - Responsabile

1. La banca/compagnia/s.g.r./s.i.m nomina un Responsabile del Fondo, ai sensi dell'art.5, comma 2 del Decreto.
2. Le disposizioni che regolano la nomina, le competenze, il regime di responsabilita' del Responsabile sono riportate nell'allegato n.1.

Art.19. - Organismo di sorveglianza (articolo non richiesto in caso di fondo pensione dedicato ad adesioni individuali)

1. E' istituito un Organismo di sorveglianza, ai sensi dell'art.5, comma 4 del Decreto.
2. Le disposizioni che regolano la nomina, la composizione, il funzionamento e la responsabilita' dell'Organismo sono riportate nell'allegato n.2.

Art.20. - Conflitti di interesse

1. La gestione del Fondo e' effettuata nel rispetto della normativa vigente in materia di conflitti di interesse.

Art.21. - Scritture contabili

1. La tenuta dei libri e delle scritture contabili del Fondo nonche' la valorizzazione del patrimonio e delle posizioni individuali sono effettuate sulla base delle disposizioni emanate dalla COVIP.
2. La banca/compagnia/societa' di gestione/s.g.r./s.i.m conferisce a una societa' di revisione l'incarico di esprimere con apposita relazione un giudizio sul rendiconto del Fondo.
PARTE V - RAPPORTI CON GLI ADERENTI

Art.22. - Modalita' di adesione

1. L'adesione e' preceduta dalla consegna del Regolamento, e dei relativi allegati, e della documentazione informativa prevista dalla normativa vigente.
2. L'aderente e' responsabile della completezza e veridicita' delle informazioni fornite al Fondo.
3. Dell'avvenuta iscrizione al Fondo viene data apposita comunicazione all'aderente mediante lettera di conferma, attestante la data di iscrizione e le informazioni relative all'eventuale versamento effettuato.
4. L'adesione al Fondo comporta l'integrale accettazione del Regolamento, e dei relativi allegati, e delle successive modifiche, fatto salvo quanto previsto in tema di trasferimento nell' Art.26.
5. In caso di adesione mediante conferimento tacito del TFR il Fondo, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica all'aderente l'avvenuta adesione e le informazioni necessarie al fine di consentire a quest'ultimo l'esercizio delle scelte di sua competenza.

Art.23. - Trasparenza nei confronti degli aderenti

1. La banca/compagnia/s.g.r./s.i.m. mette a disposizione degli aderenti: il Regolamento del Fondo e relativi allegati, la nota informativa, il rendiconto e la relazione della societa' di revisione, il documento sulle anticipazioni di cui all'Art.14, e tutte le altre informazioni utili all'aderente, secondo quanto previsto dalle disposizioni COVIP in materia. Gli stessi documenti sono disponibili sul sito internet della banca/compagnia/s.g.r./s.i.m., in un'apposita sezione dedicata alle forme pensionistiche complementari. Su richiesta, il materiale viene inviato agli interessati.
2. In conformita' alle disposizioni della COVIP, viene inviata annualmente all'aderente una comunicazione contenente informazioni sulla sua posizione individuale, sui costi sostenuti e sui risultati di gestione conseguiti. La banca/compagnia/s.g.r./s.i.m. si riserva la facolta' di interrompere l'invio di tale comunicazione nel caso in cui la posizione individuale dell'aderente, che non versi i contributi al Fondo da almeno un anno, risulti priva di consistenza.

Art.24. - Comunicazioni e reclami

1. La banca/compagnia/s.g.r./s.i.m. definisce le modalita' con le quali gli aderenti possono interloquire per rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami. Tali modalita' sono portate a conoscenza degli aderenti nella Nota Informativa.
PARTE VI - NORME FINALI

Art.25. - Modifiche al Regolamento

1. Il Regolamento puo' essere modificato secondo le procedure previste dalla COVIP.
2. La banca/compagnia/s.g.r./s.i.m. stabilisce il termine di efficacia delle modifiche, tenuto conto dell'interesse degli aderenti e fatto salvo quanto disposto all'Art.26.

Art.26. - Trasferimento in caso di modifiche peggiorative delle condizioni economiche e di modifiche delle caratteristiche del Fondo

1. In caso di modifiche che complessivamente comportino un peggioramento rilevante delle condizioni economiche del Fondo, l'aderente interessato dalle suddette modifiche puo' trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, anche prima che siano decorsi due anni dall'iscrizione. Il diritto di trasferimento e' altresi' riconosciuto quando le modifiche interessano in modo sostanziale la caratterizzazione del Fondo, come puo' avvenire in caso di variazione significativa delle politiche di investimento o di trasferimento del Fondo a societa' diverse da quelle del Gruppo al quale appartiene la banca/compagnia/s.g.r./s.i.m.
2. La banca/compagnia/s.g.r./s.i.m. comunica a ogni aderente interessato l'introduzione delle modifiche almeno 120 giorni prima della relativa data di efficacia; dal momento della comunicazione l'aderente ha 90 giorni di tempo per manifestare l'eventuale scelta di trasferimento. La banca/compagnia/sg.r./s.i.m. puo' chiedere alla COVIP termini ridotti di efficacia nei casi in cui cio' sia utile al buon funzionamento del Fondo e non contrasti con l'interesse degli aderenti.
3. Per le operazioni di trasferimento di cui al presente articolo non sono previste spese.
Art.27. - Cessione del Fondo

1. Qualora la banca/compagnia/s.g.r./s.i.m. non voglia o non possa piu' esercitare l'attivita' di gestione del Fondo, questo viene ceduto ad altro soggetto, previa autorizzazione all'esercizio. In questo caso viene riconosciuto agli aderenti il diritto al trasferimento della posizione presso altra forma pensionistica complementare.

Art.28. - Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alla normativa vigente.
ALLEGATO N.1

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RESPONSABILE
Art.1. - Nomina e cessazione dall'incarico

1. La nomina del Responsabile spetta all'organo amministrativo di "...", di seguito definita "banca/compagnia/s.g.r./s.i.m.". L'incarico ha durata triennale ed e' rinnovabile, anche tacitamente, per non piu' di una volta consecutivamente.
2. La cessazione del Responsabile per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui viene nominato il nuovo Responsabile.
3. Il Responsabile puo' essere revocato solo per giusta causa, sentito il parere dell'organo di controllo della banca/compagnia/s.g.r./s.i.m.
4. Le nomine, gli eventuali rinnovi dell'incarico, le sostituzioni del Responsabile prima della scadenza del termine vengono comunicati alla COVIP entro 15 giorni dalla deliberazione.

Art.2. - Requisiti e incompatibilita'

1. I requisiti di onorabilita' e professionalita' per l'assunzione dell'incarico di Responsabile, nonche' le cause di incompatibilita', sono previsti dalla normativa vigente.
2. L'incarico di Responsabile e' inoltre incompatibile con:
a) lo svolgimento di attivita' di lavoro subordinato e di prestazione d'opera continuativa presso la banca/compagnia/s.g.r./s.i.m. o societa' da questa controllate o che la controllano;
b) l'incarico di amministratore della banca/compagnia/s.g.r./s.i.m.;
c) gli incarichi con funzioni di direzione dei soggetti che stipulano gli accordi nei casi di adesione su base collettiva.

Art.3. - Decadenza

1. La perdita dei requisiti di onorabilita' e l'accertamento della sussistenza di una causa di incompatibilita' comportano la decadenza dall'incarico.

Art.4. - Retribuzione

1. La retribuzione annuale del Responsabile e' determinata dall'organo amministrativo all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'incarico.
2. Il compenso del Responsabile non puo' essere pattuito sotto forma di partecipazione agli utili della banca/compagnia/s.g.r./s.i.m., o di societa' controllanti o controllate, ne' sotto forma di diritti di acquisto o di sottoscrizione di azioni della banca/compagnia/s.g.r./s.i.m. o di societa' controllanti o controllate.
3. Le spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico di Responsabile sono poste a carico del Fondo, salva diversa decisione della banca/compagnia/s.g.r./s.i.m.

Art.5. - Autonomia del Responsabile

1. Il Responsabile svolge la propria attivita' in modo autonomo e indipendente dalla banca/compagnia/s.g. r./s.i.m.
2. A tale fine il Responsabile si avvale della collaborazione delle strutture organizzative della banca/compagnia/s.g.r./s.i.m., di volta in volta necessarie allo svolgimento dell'incarico e all'adempimento dei doveri di cui al successivo Art.6. La banca/compagnia/s.g.r./s.i.m. gli garantisce l'accesso a tutte le informazioni necessarie allo scopo.
3. Il Responsabile assiste alle riunioni dell'organo amministrativo e di quello di controllo della banca/compagnia/s.g.r./s.i.m., per tutte le materie inerenti al Fondo.

Art.6. - Doveri del Responsabile

1. Il Responsabile vigila sull'osservanza della normativa e del Regolamento nonche' sul rispetto delle buone pratiche e dei principi di corretta amministrazione del Fondo nell'esclusivo interesse degli aderenti.
2. Il Responsabile, avvalendosi delle procedure definite dalla banca/compagnia/s.g.r./s.im., organizza lo svolgimento delle sue funzioni al fine di:
a) vigilare sulla gestione finanziaria del Fondo, anche nel caso di conferimento a terzi di deleghe di gestione, con riferimento ai controlli su:
i) le politiche di investimento. In particolare: che la politica di investimento effettivamente seguita sia coerente con quella indicata nel Regolamento; che gli investimenti, ivi compresi quelli effettuati in OICR, avvengano nell'esclusivo interesse degli aderenti, nel rispetto dei principi di sana e prudente gestione nonche' nel rispetto dei criteri e limiti previsti dalla normativa e dal regolamento;
ii) la gestione e il monitoraggio dei rischi. In particolare: che i rischi assunti con gli investimenti effettuati siano correttamente identificati, misurati e controllati e che siano coerenti con gli obiettivi perseguiti dalla politica di investimento;
b) vigilare sulla gestione amministrativa del Fondo, anche nel caso di conferimento a terzi di deleghe di gestione, con riferimento ai controlli su:
i) la separatezza amministrativa e contabile delle operazioni poste in essere per conto del Fondo rispetto al complesso delle altre operazioni svolte dalla banca/compagnia/s.g.r./s.i.m. e del patrimonio del Fondo rispetto a quello della banca/compagnia/s.g.r./s.i.m. e di suoi clienti;
ii) la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili del Fondo;
c) vigilare sulle misure di trasparenza adottate nei confronti degli aderenti con riferimento ai controlli su:
i) l'adeguatezza dell'organizzazione dedicata a soddisfare le esigenze informative degli aderenti, sia al momento del collocamento del Fondo che durante il rapporto;
ii) gli oneri di gestione. In particolare, che le spese a carico degli aderenti previste dal Regolamento e le eventuali commissioni correlate ai risultati di gestione siano correttamente applicate;
iii) la completezza ed esaustivita' delle informazioni contenute nelle comunicazioni periodiche agli aderenti e in quelle inviate in occasione di eventi particolari;
iv) l'adeguatezza della procedura per la gestione degli esposti nonche' il trattamento riservato ai singoli esposti;
v) la tempestivita' della soddisfazione delle richieste degli aderenti, in particolare con riferimento ai tempi di liquidazione delle somme richieste a titolo di anticipazione o riscatto e di trasferimento della posizione individuale.
3. Il Responsabile controlla le soluzioni adottate dalla banca/compagnia/s.g.r./s.i.m. per identificare le situazioni di conflitti di interesse e per evitare che le stesse arrechino pregiudizio agli aderenti; egli controlla altresi' la corretta esecuzione del contratto stipulato per il conferimento dell'incarico di banca depositaria, nonche' il rispetto delle convenzioni assicurative/condizioni per l'erogazione delle rendite e, ove presenti, delle convenzioni/condizioni relative alle prestazioni di invalidita' e premorienza.
4. Delle anomalie e delle irregolarita' riscontrate nell'esercizio delle sue funzioni il Responsabile da' tempestiva comunicazione all'organo di amministrazione e a quello di controllo della banca/compagnia/s.g.r./s.i.m. e si attiva perche' vengano adottati gli opportuni provvedimenti.

Art.7. - Rapporti con la COVIP

1. Il Responsabile:
- predispone annualmente una relazione che descrive in maniera analitica l'organizzazione adottata per l'adempimento dei suoi doveri e che da' conto della congruita' delle procedure di cui si avvale per l'esecuzione dell'incarico, dei risultati dell'attivita' svolta, delle eventuali anomalie riscontrate durante l'anno e delle iniziative poste in essere per eliminarle. La relazione viene trasmessa alla COVIP entro il 31 marzo di ciascun anno. Copia della relazione stessa viene trasmessa all'organo di amministrazione e a quello di controllo della banca/compagnia/s.g.r./s.i.m. nonche' all'Organismo di sorveglianza per quanto di rispettiva competenza;
- vigila sul rispetto delle deliberazioni della COVIP e verifica che vengano inviate alla stessa le segnalazioni, la documentazione e le relazioni richieste dalla normativa e dalle istruzioni emanate in proposito;
- comunica alla COVIP, contestualmente alla segnalazione all'organo di amministrazione e a quello di controllo della banca/compagnia/s.g.r./s.i.m., le irregolarita' riscontrate nell'esercizio delle sue funzioni.

Art.8. - Responsabilita'

1. Il Responsabile deve adempiere i suoi doveri con la professionalita' e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico e dalla sua specifica competenza e deve conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui ha conoscenza in ragione del suo ufficio, tranne che nei confronti della COVIP e delle autorita' giudiziarie.
2. Egli risponde verso la banca/compagnia/s.g.r./s.i.m. e verso i singoli aderenti al Fondo dei danni a ciascuno arrecati e derivanti dall'inosservanza di tali doveri.
3. All'azione di responsabilita' si applicano, in quanto compatibili, gli artt.2392, 2393, 2394, 2394-bis, 2395 del codice civile.
ALLEGATO N.2

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE
E IL FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO
DI SORVEGLIANZA

Art.1. - Termini di applicazione del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina in via provvisoria l'istituzione e il funzionamento dell'Organismo in sede di prima applicazione del Decreto. Esso sara' sostituito appena possibile con un nuovo regolamento che, in conformita' con quanto al riguardo previsto dal Decreto, disciplinera' l'istituzione e il funzionamento dell'Organismo per il periodo successivo, senza soluzione di continuita'.

Art.2. - Composizione dell'Organismo

1. L'Organismo si compone di due membri effettivi. Deve inoltre essere designato un componente supplente.

Art.3. - Designazione e cessazione dall'incarico dei componenti

1. I componenti sono designati dalla banca/compagnia/s.g.r./s.i.m. Essi restano in carica due anni dalla designazione, con possibilita' di rinnovo anche tacito.
2. Essi possono essere revocati solo per giusta causa, sentito il parere dell'organo di controllo della banca/compagnia/s.g.r/s.i.m.
3. La designazione dei componenti, con l'indicazione per ciascuno di essi del cognome e nome, luogo e data di nascita, nonche' la loro eventuale sostituzione prima della scadenza dell'incarico devono essere comunicate dal Responsabile alla COVIP entro 15 giorni dalla decisione. I nuovi componenti scadono insieme con quelli in carica.

Art.4. - Requisiti e incompatibilita'

1. I requisiti di onorabilita' e di professionalita' per l'assunzione dell'incarico di componente dell'Organismo, nonche' le cause di incompatibilita', sono previsti dalla normativa vigente.
2. L'incarico di componente dell'Organismo e' inoltre incompatibile con la carica di amministratore o di componente di altri organi sociali, nonche' con lo svolgimento di attivita' di lavoro subordinato e di prestazione d'opera continuativa presso la banca/compagnia/sg.r./s.i.m. o societa' da questa controllate o che la controllano. Non puo' inoltre assumere l'incarico colui che svolge mansioni con funzioni di direzione dei soggetti che stipulano gli accordi nei casi di adesione su base collettiva.
3. Il componente dell'Organismo non puo', neanche indirettamente o per conto terzi, essere proprietario, usufruttuario o titolare di altri diritti su partecipazioni della banca/compagnia/s.g.r./s.i.m. o di societa' da questa controllate o che la controllano.
4. La sussistenza dei requisiti richiesti per l'assunzione dell'incarico deve essere attestata dal candidato mediante dichiarazione scritta.

Art.5. - Decadenza

1. La perdita dei requisiti di onorabilita' e l'accertamento della sussistenza di una causa di incompatibilita' comportano la decadenza dall'ufficio.

Art.6. - Retribuzione

1. La retribuzione annuale dei componenti dell'Organismo e' determinata dall'organo amministrativo all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'incarico.
2. Il compenso dei componenti non puo' essere pattuito sotto forma di partecipazione agli utili o di diritti di acquisto o di sottoscrizione di azioni della banca/compagnia/sg.r./s.i.m. o di societa' controllanti o controllate.
3. Le spese relative alla remunerazione dei componenti e al funzionamento dell'Organismo sono poste a carico del Fondo, salva diversa decisione della banca/compagnia/s.g.r./s.i.m.

Art.7. - Funzioni dell'Organismo

1. L'Organismo rappresenta gli interessi degli aderenti, relazionandosi con il Responsabile circa la gestione complessiva del Fondo e riferendo agli aderenti sul proprio operato.
2. A tale fine riceve dal Responsabile informazioni:
a) periodiche sull'attivita' complessiva del Fondo, mediante la trasmissione dei documenti ordinariamente richiesti dalla COVIP;
b) periodiche sull'attivita' svolta dal Responsabile, in occasione della trasmissione da parte di questo della relazione sull'attivita', redatta ai sensi dell'Art.7, dell'allegato n.1 al Regolamento;
c) tempestive in relazione a particolari eventi che incidono significativamente sulla redditivita' degli investimenti e sulla caratterizzazione del Fondo.
3. A tutela dell'interesse degli aderenti, l'Organismo puo' riferire in ordine all'andamento del Fondo all'organo di amministrazione e a quello di controllo della banca/compagnia/s.g.r./s.i.m., al Responsabile e alla COVIP.

Art.8. - Responsabilita'

1. I componenti dell'Organismo devono adempiere le loro funzioni nel rispetto del dovere di correttezza e buona fede nei confronti degli aderenti. Essi devono inoltre conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza in ragione del loro ufficio.
2. All'azione di responsabilita' nei confronti dei componenti dell'Organismo si applica l'art.2407 del codice civile.


ALLEGATO N.3
CONDIZIONI E MODALITA'
DI EROGAZIONE DELLE RENDITE

L'allegato riporta le condizioni e modalita' per l'erogazione delle
rendite.


ALLEGATO N.4
CONDIZIONI DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE
ACCESSORIE

L'allegato riporta le condizioni che regolano le prestazioni
assicurative accessorie


Piani Individuali Pensionistici (PIP)
Forme pensionistiche complementari individuali attuate
mediante contratti di assicurazione sulla vita

(art. 13 del decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005)


SCHEMA
DI
REGOLAMENTO


Deliberato dalla COVIP il 31/10/2006


PARTE I - IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL PIP

Art. 1 - Denominazione

1 Il " ... " la denominazione deve contenere l'indicazione Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo , fondo pensione, di seguito definito "PIP", e' una forma pensionistica complementare individuale istituita ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (e successive modificazioni e integrazioni), di seguito definito "Decreto".

Art. 2 - Istituzione del PIP

1 Il PIP e' stato istituito dalla compagnia " " indicare la denominazione della impresa di
assicurazione che ha istituito il HP di seguito definita "Compagnia".
2 Il presente Regolamento e' stato approvato dalla Commissione di vigilanza sulle forme pensionistiche complementari, di seguito "COVIP".
3 Il PIP e' iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP.
4 La Compagnia ha sede in .... (indicare il Comune)

Art. 3 - Scopo

1 Il PIP ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all'atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. A tale fine la Compagnia provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell'esclusivo interesse degli aderenti e all'erogazione delle prestazioni, secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare.
PARTE II - CARATTERISTICHE DEL PIP
E MODALITA' DI INVESTIMENTO

Art. 4 - Regime della forma pensionistica

1 Il PIP e' in regime di contribuzione definita. L'entita' delle prestazioni pensionistiche del PIP e' determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio della capitalizzazione.

Art. 5 - Destinatari
1 L'adesione al PIP e' volontaria ed e' consentita solo in forma individuale.

Art. 6 - Scelte di investimento

1 Il PTP e' attuato mediante contratti di assicurazione sulla vita di Ramo I. Per l'individuazione dei Rami si fa riferimento alla classificazione prevista all'art. 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
ovvero
Il PIP e' attuato mediante contratti di assicurazione sulla vita di Ramo III indicati all'art. 41, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. Per l'individuazione dei Rami si fa riferimento alla classificazione prevista all'art. 2 del citato decreto.
ovvero
Il PIP e' attuato in forma mista, mediante contratti di assicurazione sulla vita di Ramo I e di Ramo III, questi ultimi con riferimento unicamente a quelli indicati all'art. 41, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. Per l'individuazione dei Rami si fa riferimento alla classificazione prevista all'art. 2 del citato decreto.
2 I contributi versati concorrono a formare, secondo quanto precisato nel successivo art. 9, la posizione individuale dell'aderente, in base alla quale si determinano le prestazioni.
3 Nel caso di contratti di Ramo I: La rivalutazione della posizione individuale e' collegata a una o piu' gestioni interne separate.
ovvero, nel caso di contratti di Ramo III collegati a fondi interni assicurativi:
La rivalutazione della posizione individuale e' collegata al valore delle quote di uno o piu' fondi interni detenuti dall'impresa di assicurazione.
ovvero, nel caso di contratti di Ramo III collegali a quote di OICR:
La rivalutazione della posizione individuale e' direttamente collegata al valore delle quote di organismi di investimento collettivo del risparmio, di seguito definiti OICR.
ovvero, nel caso di contratti misti di Ramo I e di Ramo III collegati a fondi interni assicurativi:
La rivalutazione della posizione individuale e' collegata a una o piu' gestioni interne separate e/o al valore delle quote di uno o piu' fondi interni detenuti dall'impresa di assicurazione.
ovvero, nel caso di contratti misti di Ramo I e di Ramo III collegati a quote di OICR:
La rivalutazione della posizione individuale e' collegata a una o piu' gestioni interne separate e/o al valore delle quote di organismi di investimento collettivo del risparmio, di seguito definiti OICR.
4 Nel caso di contratti di Ramo I e di Ramo III collegati a fondi interni assicurativi: L'investimento delle risorse delle gestioni interne separate/fondi interni e' effettuato nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabiliti dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e dalle relative disposizioni di attuazione, dall'art. 6 comma 11, lettera c) del Decreto e dalle condizioni generali di contratto, assumendo a riferimento l'esclusivo interesse degli aderenti.
ovvero, nel caso di contratti di Ramo III collegati a quote di 0ICR:
Gli OICR utilizzati per rivalutare la posizione individuale sono individuati dalla Compagnia in ragione delle finalita' previdenziali del PIP e assumendo a riferimento l'esclusivo interesse degli aderenti.
5 La Nota informativa contiene la descrizione della politica di investimento effettivamente posta in essere, in coerenza con gli obiettivi e i criteri riportati nelle condizioni generali di contratto, dei metodi di misurazione e delle tecniche di gestione del rischio di investimento adottate e della ripartizione strategica delle attivita'.
6 L'aderente, all'atto dell'adesione, sceglie la gestione interna separata/fondo interno/OICR, ovvero le combinazioni degli stessi, in cui far confluire i versamenti contributivi, con facolta' di modificare nel tempo tale destinazione. L'aderente puo' inoltre riallocare la propria posizione individuale, nel rispetto del periodo minimo di un anno dall'iscrizione ovvero dall'ultima riallocazione; in questo caso i versamenti contributivi successivi sono suddivisi sulla base delle nuove percentuali fissate all'atto della riallocazione, salvo diversa disposizione dell'aderente.
ovvero, nel caso in cui il PIP non intenda consentire di effettuare la ripartizione della posizione individuale tra piu' gestioni interne separate/fondi interni/OICR:
6 L'aderente, all'atto dell'adesione, sceglie la gestione interna separata/fondo interno/OICR in cui far confluire i versamenti contributivi. L'aderente puo' successivamente variare la gestione interna separata/fondo interno/OICR nel rispetto del periodo minimo di un anno di permanenza.

Art. 7 - Spese

1 Tutte le spese e gli oneri derivanti dalla partecipazione al PIP sono indicati nelle condizioni generali di contratto. Le spese e gli oneri non espressamente indicati nelle condizioni generali di contratto sono a carico della Compagnia.
2 La partecipazione al PIP prevede le seguenti spese:
(Specificare unicamente la struttura, indicando le tipologie di spesa previste tra quelle indicate)
a) spese da sostenere all'atto dell'adesione
b) spese relative alla fase di accumulo:
b.1) direttamente a carico dell'aderente (indicare se si tratta di spese in cifra fissa o in percentuale sui versamenti)
b.2) Con riferimento ai contratti di Ramo 1: indirettamente a carico dell'aderente, come prelievo sul rendimento dalla gestione interna separata;
b.2) Con riferimento ai contratti di Ramo III: indirettamente a carico dell'aderente, come commissioni di gestione che incidono in percentuale sul patrimonio del fondo interno / OICR;
c) spese in cifra fissa collegate all'esercizio di prerogative individuali, dirette alla copertura degli oneri amministrativi sostenuti dalla Compagnia:
c.1) in caso di trasferimento ad altra forma pensionistica ai sensi dell'art. 12 del presente Regolamento;
c.2) in caso di riscatto della posizione individuale ai sensi dell'art. 12 del presente Regolamento;
c.3) per il conseguimento delle anticipazioni di cui all'art. 13 del presente Regolamento;
c4) per la modifica delle percentuali di allocazione dei contributi futuri tra gestioni interne separate/fondi interni/OICR;
c.5) per la riallocazione della posizione individuale maturata tra le gestioni interne separate/fondi interni/OICR ovvero combinazioni predefinite dalla Compagnia.
d) spese relative alla fase di erogazione delle rendite di cui all'art. 11 del Regolamento.
e) spese e premi relativi alle prestazioni assicurative di cui all'art. 14 del Regolamento.
Le spese di partecipazione al PIP possono essere differenziate unicamente:
a) in ragione dell'assunzione di rischi assicurativi, nel caso in cui le stesse includano una componente di premio;
b) in presenza di convenzionamenti.
Nel primo caso il Regolamento evidenzia quali sono le voci di spesa interessate, indicando gli elementi oggettivi (ad esempio eta', sesso) che determinano una differenziazione delle stesse.
Nel secondo caso nel Regolamento viene inserito il seguente comma:
In caso di convenzionamenti con associazioni di lavoratori autonomi e liberi professionisti, le spese sopra indicate sono applicate in misura ridotta, secondo quanto previsto nelle singole convenzioni.
Nel caso in cui l'agevolazione riguardi la commissione in percentuale sul patrimonio del fondo interno/OICR, la stessa viene attuata emettendo differenti classi di quote.
3 Con riferimento ai contratti di Ramo I e di Ramo III collegati a fondi interni assicurativi: Qualora le risorse siano impegnate per l'acquisto di quote di OICR, sul patrimonio delle gestioni interne separate/fondi interni non vengono fatti gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti di OICR acquistati, ne' le commissioni di gestione applicate dall'OICR stesso, salvo i casi di deroga previsti dalla COVIP in apposite istruzioni di carattere generale.
ovvero, con riferimento ai contratti di Ramo III direttamente collegati a OICR:
Qualora gli OICR utilizzati per rivalutare la posizione individuale investano il proprio patrimonio in misura superiore al 10 per cento delle attivita' in quote di altri OICR, sulla posizione individuale vengono retrocesse le spese e i diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso di questi ultimi, nonche' le commissioni di gestione dagli stessi applicate, salvo i casi di deroga previsti dalla COVIP in apposite istruzioni di carattere generale.
4 Con riferimento ai contratti di Ramo I e di Ramo III collegati a fondi interni assicurativi: Oltre alle spese indicate al comma 2, sul patrimonio delle gestioni interne separate/fondi interni possono gravare unicamente le imposte e tasse, le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse degli aderenti, gli oneri di negoziazione derivanti dall'attivita' di impiego delle risorse e il "contributo di vigilanza" dovuto alla COVIP ai sensi di legge; puo' inoltre gravare la quota di pertinenza delle spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico di Responsabile del PIP, salvo diversa decisione della Compagnia.
5 Le condizioni generali di contratto non prevedono clausole che, all'atto dell'adesione o del trasferimento, consentano l'applicazione di voci di costo, comunque denominate, significativamente piu' elevate di quelle applicate nel corso del rapporto e che possano quindi costituire ostacolo alla portabilita'.
6 Nella redazione della Nota informativa il PIP adotta modalita' di rappresentazione dei costi tali da assicurare la trasparenza e la comparabilita' degli stessi, in conformita' alle istruzioni stabilite dalla COVIP.
PARTE III - CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI

Art. 8 - Contribuzione

1. La misura della contribuzione e' determinata liberamente dall'aderente.
2 I lavoratori dipendenti possono contribuire al PIP conferendo, anche esclusivamente, i flussi di TFR in maturazione. Qualora il lavoratore intenda contribuire al PIP e abbia diritto, in base ad accordi collettivi, anche aziendali, a un contributo del datore di lavoro, detto contributo affluira' al PIP, nei limiti e alle condizioni stabilite nei predetti accordi. Il datore di lavoro puo' decidere, pur in assenza di accordi collettivi, anche aziendali, di contribuire al PIP.
3 L'aderente ha la facolta' di sospendere la contribuzione, fermo restando, per i lavoratori dipendenti, l'obbligo di versamento del TFR maturando eventualmente conferito. La sospensione non comporta lo scioglimento del contratto.
4 E' possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento.
5 (eventuale) La contribuzione puo' essere attuata nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8 comma 12 del Decreto (cosi' detta contribuzione da abbuoni).
6 L'aderente puo' decidere di proseguire la contribuzione al PIP oltre il raggiungimento dell'eta' pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che, alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.

Art. 9 - Determinazione della posizione individuale.

Nel caso di PIP attuati mediante contratti di Ramo I

1 La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente; e' alimentata dai contributi netti versati, dagli eventuali importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed e' ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.
2 Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese di cui all'art. 7 comma 2 lett. b.1 (parte eventuale per i PIP che prevedano prestazioni accessorie: e delle somme destinate, secondo quanto esplicitamente previsto nelle condizioni generali di contratto, a copertura delle prestazioni accessorie).
3 La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento della gestione interna separata riconosciuto all'aderente. Tale rendimento e' calcolato secondo quanto previsto nei commi successivi, salvo quanto trattenuto dalla Compagnia ai sensi del precedente art. 7.
4 Il calcolo del rendimento della gestione interna separata viene effettuato secondo le modalita' indicate nelle condizioni generali di contratto, nel rispetto dei principi previsti dalla disciplina assicurativa per i prodotti di Ramo I. In particolare, ai fini del calcolo del rendimento le attivita' sono valutate al prezzo di acquisto nel caso di beni di nuova acquisizione e al valore di mercato al momento dell'iscrizione nella gestione medesima nel caso di attivita' gia' di proprieta' della Compagnia; le plusvalenze e le minusvalenze concorrono alla determinazione del rendimento della gestione solo al momento del loro effettivo realizzo.
5 Il calcolo di cui al comma precedente viene effettuato con cadenza ... (indicare la cadenza, almeno annuale). (Nel caso in cui la cadenza sia superiore a quella mensile inserire: In caso di esercizio di prerogative individuali dell'aderente, la Compagnia riconosce il rendimento cosi' calcolato, per il rateo di competenza, anche con riferimento ai mesi successivi all'ultima rivalutazione.)
6 Da inserire nel caso in cui siano previste garanzie di risultato: Nei casi, indicati nelle condizioni generali di contratto, in cui operino garanzie di risultato, qualora l'importo minimo garantito risulti superiore alla posizione individuale maturata, quest'ultima viene integrata a tale maggior valore.

Nel caso di PIP attuati mediante contratti di Ramo III
1 La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente; e' alimentata dai contributi netti versati, dagli eventuali importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed e' ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.
2 Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese di cui all'art. 7 comma 2 lett. b.l (parte eventuale per i PIP che prevedano prestazioni accessorie: e delle somme destinate, secondo quanto esplicitamente previsto nelle condizioni generali di contratto, a copertura delle prestazioni accessorie).
3 La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento dei fondi interni/OICR. Il rendimento di ogni singolo fondo interno/OICR e' calcolato come variazione del valore di quota dello stesso nel periodo considerato.
4 Ai fini del calcolo del valore della quota le attivita' che costituiscono il patrimonio del fondo interno/OICR sono valutate al valore di mercato; le plusvalenze e le minusvalenze maturate concorrono alla determinazione della posizione individuale, a prescindere dal momento di effettivo realizzo.
5 La Compagnia determina il valore della posizione individuale di ciascun aderente con cadenza almeno mensile, alla fine di ogni mese. I versamenti sono trasformati in quote e frazioni di quote con riferimento ai giorni di valorizzazione individuati nei regolamenti dei fondi interni/OICR.
6 Da inserire nel caso in cui siano previste garanzie di risultato: Nei casi, indicati nelle condizioni generali di contratto, in cui operino garanzie di risultato, qualora l'importo minimo garantito risulti superiore alla posizione individuale maturata, quest'ultima viene integrata a tale maggior valore.

Nel caso di PIP attuati mediante contratti di Ramo I e Ramo III
1 La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente; e' alimentata dai contributi netti versati, dagli eventuali importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed e' ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.
2 Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese di cui all'art. 7 comma 2 lett. b.1 (parte eventuale per i PIP che prevedano prestazioni accessorie: e delle somme destinate, secondo quanto esplicitamente previsto nelle condizioni generali di contratto, a copertura delle prestazioni accessorie).
3 La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento della gestione interna separata riconosciuto all'aderente e/o in base al rendimento dei fondi interni/OICR nella quale risulta investita.
4 Il rendimento della gestione interna separata e' calcolato secondo quanto segue, fatto salvo quanto trattenuto dalla Compagnia ai sensi del precedente art. 7. Il calcolo del rendimento della gestione interna separata viene effettuato secondo le modalita' indicate nelle condizioni generali di contratto, nel rispetto dei principi previsti dalla disciplina assicurativa per i prodotti di Ramo I. In particolare, ai fini del calcolo del rendimento le attivita' sono valutate al prezzo di acquisto nel caso di beni di nuova acquisizione e al valore di mercato al momento dell'iscrizione nella stessa nel caso di attivita' gia' di proprieta' della Compagnia; le plusvalenze e le minusvalenze concorrono alla determinazione del rendimento della gestione solo al momento del loro effettivo realizzo.
5 Il rendimento di ogni singolo fondo interno/OICR e' calcolato come variazione del valore di quota dello stesso nel periodo considerato. Ai fini del calcolo del valore della quota dei fondi interni/OICR le attivita' che costituiscono il patrimonio del fondo interno/OICR sono valutate al valore di mercato; le plusvalenze e le minusvalenze maturate concorrono alla determinazione della posizione individuale, a prescindere dal momento di effettivo realizzo.
6 Con riferimento alla parte della posizione individuale investita nella gestione interna separata, il calcolo di cui al comma 4 viene effettuato con cadenza ... (indicare la cadenza, almeno annuale). (Nel caso in cui la cadenza sia superiore a quella mensile inserire: In caso di esercizio di prerogative individuali dell'aderente, la Compagnia riconosce il rendimento cosi' calcolato, per il rateo di competenza, anche con riferimento ai mesi successivi all'ultima rivalutazione.) Con riferimento alla parte di posizione individuale investita in fondi interni/OICR, i versamenti sono trasformati in quote e frazioni di quote con riferimento ai giorni di valorizzazione individuati nei rispettivi regolamenti e la stessa viene determinata con cadenza almeno mensile, alla fine di ogni mese.
7 Da inserire nel caso in cui siano previste garanzie di risultato: Nei casi, indicati nelle condizioni generali di contratto, in cui operino garanzie di risultato, qualora l'importo minimo garantito risulti superiore alla posizione individuale maturata, quest'ultima viene integrata a tale maggior valore.

Art. 10 - Prestazioni pensionistiche

1 Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. L'aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi dell'art. 8, comma 6, ha la facolta' di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.
2 Per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o d'impresa si considera eta' pensionabile quella vigente nel regime obbligatorio di base.
3 Ai fini della determinazione dell'anzianita' necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.
4 L'aderente ha facolta' di richiedere che le prestazioni siano erogate con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla maturazione dei requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza in caso di cessazione dell'attivita' lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi o in caso di invalidita' permanente che comporti la riduzione della capacita' di lavoro a meno di un terzo.
5 L'aderente ha facolta' di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilita' a favore dell'aderente il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'aderente puo' optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.
6 L'aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto ad una forma pensionistica complementare istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, puo' richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.
7 Le prestazioni pensionistiche sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilita', sequestrabilita' e pignorabilita' in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
8 L'aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto puo' trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima. In tal caso si applica quanto previsto all'art. 12, commi 6 e 7.

Art. 11 - Erogazione della rendita

1 A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, all'aderente e' erogata una rendita vitalizia immediata calcolata in base alla posizione individuale maturata, al netto della eventuale quota di prestazione da erogare sotto forma di capitale.
2 (comma eventuale) L'aderente, in luogo della rendita vitalizia immediata, puo' richiedere l'erogazione delle prestazioni in una delle forme di seguito indicate:
- una rendita vitalizia reversibile: detta rendita e' corrisposta all'aderente finche' e' in vita e successivamente, in misura totale o per quota scelta dall'aderente stesso, alla persona da lui designata (ovvero alle persone da lui designate);
- una rendita certa e successivamente vitalizia: detta rendita e' corrisposta per i primi .... anni all'aderente o, in caso di suo decesso, alla persona da lui designata (ovvero alle persone da lui designate). Successivamente, se l'aderente e' ancora in vita, viene corrisposta allo stesso una rendita vitalizia;
(al fine di evitare delusioni alle restrizioni previste dal Decreto con riferimento all'erogazione della prestazione in capitale, tale rendita e' strutturata in modo che l'importo della rata di rendita vitalizia non sia inferiore a quello della rendita certa)
- una rendita vitalizia differita: detta rendita e' corrisposta all'aderente all'epoca stabilita (ovvero al raggiungimento di una certa eta) successiva all'esercizio del diritto alla prestazione (le condizioni di rendita disciplinano la prestazione da riconoscere ai beneficiari in caso di decesso del titolare della prestazione pensionistica durante il periodo di differimento ovvero durante la fase di erogazione, coerentemente alle previsioni in merito alla rendita vitalizia reversibile)
3 I coefficienti di trasformazione (basi demografiche e finanziarie) da utilizzare per il calcolo della rendita sono indicati nelle condizioni generali di contratto e possono essere successivamente modificati, nel rispetto della normativa in materia di stabilita' delle compagnie di assicurazione e delle relative disposizioni applicative emanate dall'ISVAP; in ogni caso le modifiche dei coefficienti di trasformazione non si applicano ai soggetti, gia' aderenti alla data di introduzione delle stesse modifiche, che esercitano il diritto alla prestazione pensionistica nei tre anni successivi.
4 (comma eventuale) Le modifiche delle basi demografiche hanno effetto solo con riferimento ai versamenti successivi all'entrata in vigore delle modifiche.
5 Le simulazioni relative alla rendita che verra' erogata sono effettuate dalla Compagnia facendo riferimento, laddove vi sia l'impegno contrattuale a non modificare i coefficienti di trasformazione, a quelli indicati nelle condizioni generali di contratto e, negli altri casi, a coefficienti individuati dalla COVIP, in modo omogeneo per tutte le forme, in base alle proiezioni ufficiali disponibili sull'andamento della mortalita' della popolazione italiana.

Art. 12 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale

1 L'aderente puo' trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al PIP.
2 L'aderente, anche prima del periodo minimo di permanenza, puo':
a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, alla quale acceda in relazione alla nuova attivita' lavorativa;
b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attivita' lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilita', cassa integrazione guadagni, ordinaria o straordinaria;
c) riscattare l'intera posizione individuale maturata, in caso di invalidita' permanente che comporti la riduzione della capacita' di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attivita' lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. Il riscatto non e' tuttavia consentito ove tali eventi si verifichino nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari, nel qual caso vale quanto previsto all'art. 10, comma 4.
3 Nei casi previsti ai punti a) e c) del comma precedente l'aderente, in luogo dell'esercizio dei diritti di trasferimento e di riscatto, puo' proseguire la partecipazione al PIP, anche in assenza di contribuzione.
4 In caso di decesso dell'aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, la posizione individuale e' riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari designati dallo stesso, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti, la posizione individuale viene devoluta a finalita' sociali secondo le modalita' stabilite dalla normativa vigente.
5 Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste forme di riscatto della posizione.
6 La Compagnia, accertata la sussistenza dei requisiti, provvede al trasferimento o al riscatto della posizione con tempestivita' e comunque entro il termine massimo di sei mesi dalla ricezione della richiesta.
7 Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al PIP.

Art. 13 - Anticipazioni

1 L'aderente puo' conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:
a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a se', al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
b) decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione, per se' o per i figli, o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
c) decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.
2 Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalita' operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito documento.
3 Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.
4 Ai fini della determinazione dell'anzianita' necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione a forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente, per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.
5 Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente e in qualsiasi momento.
6 Le anticipazioni di cui al comma 1 lettera a) sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilita', sequestrabilita' e pignorabilita', in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

Art. 14 - Altre prestazioni assicurative (eventuale)

(L'articolo elenca le prestazioni assicurative che il contratto propone come coperture accessorie, evidenziando chiaramente se l'adesione e' obbligatoria o facoltativa, e rinvia alle condizioni generali di contratto)
PARTE IV - PROFILI ORGANIZZATIVI

Art. 15 - Separatezza patrimoniale e contabile

1 Gli attivi posti a copertura degli impegni di natura previdenziale del PIP, (di seguito, 'patrimonio del PIP'), costituiscono, insieme agli attivi posti a copertura degli impegni di natura previdenziale degli altri PTP istituiti dalla Compagnia, patrimonio separato ed autonomo rispetto agli altri attivi della Compagnia.
2 Il patrimonio del PIP e' destinato all'erogazione agli aderenti delle prestazioni pensionistiche e non puo' essere distratto da tale fine. Su di esso non sono ammesse azioni esecutive da parte dei creditori della Compagnia o di rappresentanti dei creditori stessi, ne' da parte dei creditori degli aderenti o di rappresentanti dei creditori stessi. Il patrimonio del PIP non puo' essere coinvolto nelle procedure concorsuali che riguardino la Compagnia.
3 Il patrimonio del PIP e' costituito secondo le modalita' stabilite dall'ISVAP.
4 La Compagnia e' dotata di procedure organizzative atte a garantire la separatezza contabile delle operazioni inerenti agli attivi posti a copertura degli impegni dei PIP istituiti dalla stessa rispetto alle altre operazioni svolte. Le registrazioni relative agli impegni sono separate contabilmente con riferimento a ciascuno dei PIP istituiti.

Art. 16 - Responsabile

1 La Compagnia nomina un Responsabile del PIP, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del Decreto.
2 Le disposizioni che regolano la nomina, le competenze e il regime di responsabilita' del Responsabile sono riportate in allegato al presente Regolamento.

Art. 17 - Conflitti di interesse

1 Gli investimenti degli attivi sono effettuati nel rispetto della normativa vigente in materia di conflitti di interesse.
PARTE V - RAPPORTI CON GLI ADERENTI

Art. 18 - Modalita' di adesione

1. L'adesione al PIP e' preceduta dalla consegna del Regolamento e relativo allegato, delle condizioni generali di contratto e della documentazione informativa prevista dalla normativa vigente.
2 L'aderente e' responsabile della completezza e veridicita' delle informazioni fornite alla Compagnia.
3 Dell'avvenuta iscrizione al PIP viene data apposita comunicazione all'aderente mediante lettera di conferma, attestante la data di iscrizione e le informazioni relative all'eventuale versamento effettuato.
4 L'adesione al PIP comporta l'integrale accettazione del Regolamento e relativo allegato e, per quanto ivi non previsto, delle condizioni generali di contratto, nonche' delle successive modifiche, fatto salvo quanto previsto in tema di trasferimento nell'art. 22 del Regolamento.

Art. 19 - Trasparenza nei confronti degli aderenti
1 La Compagnia mette a disposizione degli aderenti: il Regolamento del PIP e relativo allegato, la Nota informativa, le condizioni generali di contratto, i regolamenti e i rendiconti delle gestioni interne separate/fondi interni/OICR, il documento sulle anticipazioni di cui all'art. 13 e tutte le altre informazioni utili all'aderente, secondo quanto previsto dalle disposizioni della COVIP in materia. Gli stessi documenti sono disponibili sul sito Internet della Compagnia, in una apposita sezione dedicata alle forme pensionistiche complementari. Su richiesta, il materiale viene inviato agli interessati.
2 In conformita' alle disposizioni della COVIP, viene inviata annualmente all'aderente una comunicazione contenente informazioni dettagliate sul PIP, sulla sua posizione individuale, sui costi sostenuti e sui risultati di gestione conseguiti. La Compagnia si riserva la facolta' di interrompere l'invio di tale comunicazione nel caso in cui la posizione individuale dell'aderente, che non versi contributi al PIP da almeno un anno, risulti priva di consistenza.

Art. 20 - Comunicazioni e reclami
1 La Compagnia definisce le modalita' con le quali gli aderenti possono interloquire per rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami. Tali modalita' sono portate a conoscenza degli aderenti nella Nota informativa.
PARTE VI - NORME FINALI

Art. 21 - Modifiche al Regolamento

1. Il Regolamento puo' essere modificato secondo le procedure previste dalla COVIP.
2 La Compagnia stabilisce il termine di efficacia delle modifiche, tenuto conto dell'interesse degli aderenti e fatto salvo quanto disposto all'art. 22.

Art. 22 - Trasferimento in caso di modifiche peggiorative delle condizioni economiche e di modifiche delle caratteristiche del PIP

1. In caso di modifiche che complessivamente comportino un peggioramento rilevante delle condizioni economiche del PIP, l'aderente interessato dalle suddette modifiche puo' trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare anche prima che siano decorsi due anni dall'iscrizione. Il diritto di trasferimento e' altresi' riconosciuto quando le modifiche interessano in modo sostanziale la caratterizzazione del PIP, come puo' avvenire in caso di variazione significativa delle politiche di investimento.
2 La Compagnia comunica a ogni aderente interessato dalle modifiche di cui al comma precedente l'introduzione delle stesse almeno 120 giorni prima della relativa data di efficacia; dal momento della comunicazione l'aderente ha 90 giorni di tempo per manifestare l'eventuale scelta di trasferimento. La Compagnia puo' chiedere alla COVIP termini ridotti di efficacia nei casi in cui cio' sia utile al buon funzionamento del PIP e non contrasti con l'interesse degli aderenti.
3 Per le operazioni di trasferimento di cui al presente articolo non sono previste spese.

Art. 23 - Rinvio

1 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento e nelle condizioni generali di contratto si fa riferimento alla normativa vigente.
ALLEGATO

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RESPONSABILE

Art. 1 - Nomina e cessazione dall'incarico

1 La nomina del Responsabile spetta all'organo amministrativo della compagnia istitutrice del PIP (di seguito "Compagnia"). L'incarico ha durata triennale ed e' rinnovabile, anche tacitamente, per non piu' di una volta consecutivamente.
2 La cessazione del Responsabile per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui viene nominato il nuovo Responsabile.
3 Il Responsabile puo' essere revocato solo per giusta causa, sentito il parere dell'organo di controllo della Compagnia.
4 Le nomine e gli eventuali rinnovi dell'incarico o le sostituzioni del Responsabile prima della scadenza del termine vengono comunicati alla COVTP entro 15 giorni dalla deliberazione.

Art. 2 - Requisiti e incompatibilita'

1 I requisiti di onorabilita' e professionalita' per l'assunzione dell'incarico di Responsabile, nonche' le cause di incompatibilita', sono previsti dalla normativa vigente.
2 L'incarico di Responsabile e' inoltre incompatibile con:
a) lo svolgimento di attivita' di lavoro subordinato e di prestazione d'opera continuativa presso la Compagnia, ovvero presso le societa' da questa controllate o che la controllano;
b) l'incarico di amministratore della Compagnia. Art. 3 - Decadenza

1 La perdita dei requisiti di onorabilita' e l'accertamento della sussistenza di una causa di incompatibilita' comportano la decadenza dall'incarico.

Art. 4 - Retribuzione

1 La retribuzione annuale del Responsabile e' determinata dall' organo amministrativo all' atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'incarico.
2 Il compenso del Responsabile non puo' essere pattuito sotto forma di partecipazione agli utili della Compagnia o di societa' controllanti o controllate, ne' sotto forma di diritti di acquisto o di sottoscrizione di azioni della Compagnia o di societa' controllanti o controllate.
3 Le spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico di Responsabile sono poste a carico del PIP, salva diversa decisione della Compagnia.

Art. 5 - Autonomia del Responsabile

1 Il Responsabile svolge la propria attivita' in modo autonomo e indipendente dalla Compagnia.
2 A tale fine il Responsabile si avvale della collaborazione delle strutture organizzative della Compagnia di volta in volta necessarie allo svolgimento dell'incarico e all'adempimento dei doveri di cui al successivo Art. 6. La Compagnia gli garantisce l'accesso a tutte le informazioni necessarie allo scopo.
3 Il Responsabile assiste alle riunioni dell'organo amministrativo e di quello di controllo della Compagnia, per tutte le materie inerenti al PIP.

Art. 6 - Doveri del Responsabile

1 Il Responsabile vigila sull'osservanza della normativa, del Regolamento e delle condizioni generali di contratto, nonche' sul rispetto delle buone pratiche e dei principi di corretta amministrazione del PIP nell'esclusivo interesse degli aderenti.
2 Il Responsabile, avvalendosi delle procedure definite dalla Compagnia, organizza lo svolgimento delle sue funzioni al fine di:
a) vigilare sulla gestione finanziaria delle risorse delle gestioni interne separate/ fondi interni/ OICR in base ai quali si rivaluta la posizione individuale, con riferimento ai controlli su:
i) le politiche di investimento. In particolare: che la politica di investimento effettivamente seguita sia coerente con quanto indicato nelle condizioni generali di contratto; che gli investimenti delle gestioni interne separate/fondi interni/OICR avvengano nell'esclusivo interesse degli aderenti, nel rispetto dei principi di sana e prudente gestione nonche' nel rispetto dei criteri e limiti previsti dalla normativa e dal regolamento;
ii) la gestione e il monitoraggio dei rischi. In particolare: che i rischi assunti con gli investimenti effettuati siano correttamente identificati, misurati e controllati e che siano coerenti con gli obiettivi perseguiti dalla politica di investimento;
b) vigilare sulla gestione amministrativa, con riferimento ai controlli su:
i) la separatezza patrimoniale, verificando che gli attivi posti a copertura degli impegni del PIP costituiscano, insieme agli attivi posti a copertura degli impegni degli altri PIP istituiti dalla Compagnia, patrimonio separato ed autonomo rispetto agli altri attivi della Compagnia;
ii) le procedure organizzative atte a garantire la separatezza contabile delle operazioni inerenti gli attivi posti a copertura degli impegni dei PIP istituiti dalla Compagnia, rispetto alle altre operazioni svolte dalla stessa e la separatezza contabile delle registrazioni relative agli impegni con riferimento a ciascun PIP;
iii) la corretta applicazione dei criteri di determinazione del valore degli attivi posti a copertura degli impegni del PIP, della consistenza patrimoniale delle posizioni individuali e della loro redditivita';
c) vigilare sulle misure di trasparenza adottate nei confronti degli aderenti con riferimento ai controlli su:
i) l'adeguatezza dell'organizzazione dedicata a soddisfare le esigenze informative degli aderenti, sia al momento dell'adesione al PIP sia durante il rapporto;
ii) gli oneri di gestione. In particolare, che le spese a carico degli aderenti indicate nelle condizioni generali di contratto, siano correttamente applicate, in coerenza con quanto previsto nel Regolamento;
iii) la completezza ed esaustivita' delle informazioni contenute nelle comunicazioni periodiche agli aderenti ed in quelle inviate in occasione di eventi particolari;
iv) l'adeguatezza della procedura per la gestione degli esposti, nonche' il trattamento riservato ai singoli esposti;
v) la tempestivita' della soddisfazione delle richieste degli aderenti, in particolare con riferimento ai tempi di liquidazione delle somme richieste a titolo di anticipazione o riscatto e di trasferimento della posizione individuale.
3 Il Responsabile controlla le soluzioni adottate dalla Compagnia per identificare le situazioni di conflitti di interesse e per evitare che le stesse arrechino pregiudizio agli aderenti; egli controlla altresi' il rispetto delle condizioni previste per l'erogazione della rendita (parte eventuale e per le altre prestazioni assicurative previste dal Regolamento del PIP).
4 Delle anomalie e delle irregolarita' riscontrate nell'esercizio delle sue funzioni il Responsabile da' tempestiva comunicazione all'organo di amministrazione e a quello di controllo della Compagnia e si attiva perche' vengano adottati gli opportuni provvedimenti.

Art. 7 - Rapporti con la COVIP

1 Il Responsabile:
a) predispone annualmente una relazione che descrive in maniera analitica l'organizzazione adottata per l'adempimento dei suoi doveri e che da' conto della congruita' delle procedure di cui si avvale per l'esecuzione dell'incarico, dei risultati dell'attivita' svolta, delle eventuali anomalie riscontrate durante l'anno e delle iniziative poste in essere per eliminarle. La relazione viene trasmessa alla COVIP entro il 31 marzo di ciascun anno. Copia della relazione stessa viene trasmessa all'organo di amministrazione e a quello di controllo della Compagnia.
b) vigila sul rispetto delle deliberazioni della COVIP e verifica che vengano inviate alla stessa le comunicazioni relative all'attivita' del P1P, le segnalazioni e ogni altra documentazione richiesta dalla normativa vigente e dalle istruzioni emanate dalla COVIP in proposito.
c) comunica alla COVIP, contestualmente alla segnalazione all'organo di amministrazione e a quello di controllo, le irregolarita' riscontrate nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 8 - Responsabilita'

1 Il Responsabile deve adempiere i suoi doveri con la professionalita' e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico e dalla sua specifica competenza e deve conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui ha conoscenza in ragione del suo ufficio, eccetto che nei confronti della COVIP e delle Autorita' Giudiziarie.
2 Egli risponde verso la Compagnia e verso i singoli aderenti al PIP dei danni a ciascuno arrecati e derivanti dall'inosservanza di tali doveri.
3 All'azione di responsabilita' si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 2392, 2393, 2394, 2394-bis, 2395 del codice civile.

RELAZIONE SUGLI SCHEMI DI STATUTO, DI REGOLAMENTI E DI NOTA
INFORMATIVA PER LE FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI, AI SENSI
DELL'ART. 19, COMMA 2, LETTERA G), DEL DECRETO LEGISLATIVO 5
DICEMBRE 2005, N. 252.

Il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, di attuazione della legge 23 agosto 2004, n. 243, ha realizzato una complessiva riforma della previdenza complementare.
Al fine di consentire alle forme pensionistiche complementari il "tempestivo adeguamento degli statuti, dei regolamenti e dei relativi documenti informativi per la raccolta delle adesioni", in linea con quanto espressamente richiesto nella Direttiva indirizzata alla COVIP dal Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze lo scorso 28 aprile, la COVIP ha proceduto alla adozione degli schemi dei suddetti documenti, ai sensi dell'art. 19, comma 2, lett. g), del d.lgs. n. 252/2005.
Gli schemi sono stati predisposti in coerenza con le Direttive generali alle forme pensionistiche complementari, emanate dalla Commissione lo scorso 28 giugno, ai sensi dell'art. 23, comma 3, del d.lgs. n. 252/2005, e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 159 dell' 11 luglio 2006.
L'adozione e' stata preceduta da una ampia consultazione delle parti sociali, degli organismi rappresentativi dei soggetti vigilati, dei prestatori di servizi finanziari e dei consumatori, coinvolgendo altresi' le altre Autorita' di vigilanza sul risparmio, al fine di far emergere con evidenza, nella definizione dei suddetti schemi, le esigenze del settore. Le soluzioni cui si e' pervenuti costituiscono pertanto un punto di equilibrio tra le diverse istanze rappresentate e tendono, nelle scelte di regolazione e nelle modalita' di costruzione dei documenti, a favorire la comprensibilita' dei meccanismi di funzionamento delle forme pensionistiche complementari e la confrontabilita' delle offerte. Cio', tenendo comunque conto del conseguente impatto operativo e dei costi connessi ai previsti adempimenti e avendo, in ogni caso, a riferimento l'esigenza di assicurare la maggior tutela degli iscritti e beneficiari e il buon funzionamento del sistema di previdenza complementare.
In particolare, la COVIP ha emanato uno schema di statuto per i fondi pensione negoziali costituiti ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. da a) al), del d.lgs. n. 252/2005; uno schema di regolamento per i fondi pensione aperti, di cui all'art. 12 del medesimo decreto; uno schema di regolamento per i piani individuali pensionistici attuati mediante contratti di assicurazione sulla vita (PIP), di cui al successivo art. 13; uno schema di nota informativa, unico per tutte le suddette tipologie di forme pensionistiche complementari.
Tutti gli schemi sono stati costruiti nell'intento di valorizzare la accessibilita' e la confrontabilita' delle informazioni da parte degli aderenti. L'ampiezza e la delicatezza delle scelte alle quali, con l'entrata in vigore della riforma, i lavoratori saranno chiamati impongono di porre in essere soluzioni idonee a rappresentare in modo chiaro le opportunita' offerte dalle forme pensionistiche complementari e i diritti e gli obblighi connessi alla partecipazione. La possibilita', per i lavoratori dipendenti, di destinare i flussi di TFR in maturazione alle diverse forme di previdenza complementare richiede infatti l'adozione di ogni strumento in grado di rappresentare in modo semplice e immediato le caratteristiche che distinguono le diverse offerte presenti sul mercato.
L'impianto complessivo degli schemi e' volto a realizzare una migliore integrazione delle informazioni riportate nei diversi documenti, anche al fine di conseguirne una semplificazione complessiva, evitando, per quanto possibile, la duplicazioni delle informazioni.

1 documenti statutari e regolamentari sono stati predisposti sulla base di una struttura comune, semplificando e uniformando ove possibile le formulazioni utilizzate per i singoli istituti. Essi si presentano nella forma di documenti-tipo, cosi' da semplificarne il recepimento da parte degli operatori e consentire un passaggio piu' agevole e rapido alla nuova disciplina, posto che le soluzioni ivi rappresentate e le formulazioni adottate devono ritenersi gia' conformi alle previsioni di legge e alle Direttive generali della Commissione.
Gli schemi di statuto e di regolamenti sono dunque suddivisi in sei Parti:
- Parte I Identificazione e scopo del fondo/PIP
- Parte II - Caratteristiche del fondo/PTP e modalita' di investimento
- Parte III - Contribuzione e prestazioni
- Parte IV - Profili organizzativi
- Parte V Rapporti con gli iscritti
- Parte VI - Norme finali
L'adozione di una medesima struttura e' elemento preordinato a favorire gia' nella consultazione dei documenti costitutivi della forma pensionistica complementare la comparabilita' delle norme di funzionamento e di partecipazione.
In particolare, per i fondi pensione negoziali, si e' fatto ricorso ad uno schema di statuto espressamente riferito a fondi costituiti in forma associativa. Cio' in considerazione del fatto che tutti i fondi pensione negoziali attualmente operanti hanno assunto la natura giuridica di associazione riconosciuta. In coerenza con la natura associativa e le modalita' tipiche di partecipazione al fondo, lo schema di statuto prevede una descrizione generale delle politiche di investimento e della tipologia degli oneri gravanti, direttamente o indirettamente, sugli iscritti. Tali informazioni vengono dettagliatamente rappresentate all'aderente nei documenti predisposti per la raccolta delle adesioni e a fini di trasparenza nel corso del rapporto.
Lo schema di regolamento per i fondi pensione aperti e' redatto avendo presente che tali fondi possono essere dedicati ad accogliere esclusivamente adesioni su base individuale ovvero esclusivamente adesioni su base collettiva o essere rivolti a entrambe le tipologie. In tale contesto, sono chiaramente evidenziate le indicazioni specificamente relative alle diverse modalita' di adesione.
Lo schema di regolamento dei PIP prende distintamente in considerazione piani attuati medianti contratti di assicurazione sulla vita di cui al Ramo I (prodotti assicurativi tradizionali), al Ramo 111 (contratti di tipo unit linked) ovvero di tipo misto (Ramo 1 e Ramo 111) (i rami assicurativi sono individuati ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209). Anche in questo caso, e' data chiara evidenza delle indicazioni specificamente relative a ciascuna tipologia.
Con riferimento agli elementi di disciplina sostanziale riportati nei citati documenti, si rappresentano in particolare quelli di seguito richiamati.
Per quanto riguarda, in particolare, i PIP attuati mediante contratti di assicurazione di Ramo I, sono state confermate le attuali regole in materia di determinazione del rendimento della gestione (criteri e periodicita' del calcolo), impegnando tuttavia le compagnie di assicurazione a riconoscere agli iscritti, in caso di esercizio di prerogative individuali (pensionamento, riscatto, trasferimento ...) nel corso dell'anno, il rateo di rendimento di competenza, con riferimento ai mesi successivi all'ultima rivalutazione della posizione.
Nell'ambito dello schema di regolamento dei fondi pensione aperti, vengono precisate le caratteristiche della linea di investimento con garanzia, prevista dall'art. 8, comma 9, del d.lgs. n. 252/2005 per i fondi che intendano accogliere i flussi di TFR conferiti con modalita' tacite. Tali caratteristiche sono specificate in coerenza con quanto definito nelle Direttive generali della COVIP piu' sopra citate, tenendo conto della necessita' di realizzare una tutela quanto piu' possibile adeguata degli aderenti, contemperando le esigenze di sicurezza dell'investimento con la necessita' di evitare che un elevato costo della garanzia comprima le prospettive di rendimento della gestione. In particolare, e' richiesto che le prestazioni garantite in relazione al verificarsi di eventi relativi all'iscritto debbano necessariamente comprendere i casi di pensionamento, invalidita' permanente e premorienza - peraltro gia' contemplati in pressoche' tutti i comparti dei fondi pensione aperti assistiti da forme di garanzia - nonche' il caso di riscatto totale della posizione individuale conseguente a periodi inoccupazione superiori a 48 mesi.
Al fine di assicurare all'aderente liberta' di scelta nell'accesso alla fase di erogazione della pensione, per tutte le forme pensionistiche complementari e' previsto che coloro che abbiano maturato i requisiti per il pensionamento possano trasferire la propria posizione ad altra forma pensionistica complementare per avvalersi delle diverse condizioni di erogazione della rendita da questa applicate.
Altre scelte sono poi volte a introdurre, per le forme pensionistiche complementari di volta in volta riguardate, elementi di maggiore flessibilita' nel sistema, in considerazione tanto delle esigenze manifestate dagli operatori quanto anche dell'esperienza maturata dalla COVIP nel corso dell'attivita' svolta in questi anni. Tra queste, in particolare: la possibilita' dei fondi di offrire combinazioni predefinite di linee di investimento, caratterizzate da profili di rischio/rendimento distinti da quelli delle singole linee implementate; la possibilita' di delegare alla banca depositaria il calcolo del valore della quota; la possibilita' di derogare, con le modalita' e nei limiti che saranno definiti dalla COVIP, al divieto di duplicazione delle commissioni in caso di investimento in quote di OICR; la possibilita' di praticare agevolazioni finanziarie nella forma della riduzione della percentuale di costi commisurata al patrimonio del fondo e di procedere pertanto alla emissione di differenti classi di quote.
E' inoltre previsto che, in linea con quanto gia' disposto dalla COVIP nelle piu' volte citate Direttive generali, tutta la documentazione predisposta dai fondi pensione negoziali e dalle societa' istitutrici dei fondi pensione aperti e dei PIP venga resa disponibile mediante pubblicazione sui siti internet, cosi' da poter essere agevolmente consultata e acquisita.
Quanto alla nota informativa, e' stato predisposto uno schema unico per tutte le forme pensionistiche complementari. Differentemente dai documenti statutarie regolamentari, lo schema di nota informativa non e' un documento-tipo ma fornisce agli operatori istruzioni per la redazione. In presenza di caratteristiche proprie di una data tipologia di forme pensionistiche complementari, alcune indicazioni sono rivolte esclusivamente alla tipologia
interessata, dandosi quindi di volta in volta evidenza delle istruzioni specificamente indirizzate ai fondi pensione negoziali, ai fondi pensione aperti, ai PTP. In tal modo, pur salvaguardando la comparabilita' delle informazioni, ciascuna forma e' messa in condizione di rappresentare in modo adeguato le proprie peculiarita' di funzionamento.
In considerazione della complessita' tecnica insita negli strumenti di previdenza complementare, e' richiamata l'attenzione degli operatori sull'esigenza di redigere i documenti informativi in modo chiaro, sintetico e comprensibile. Si ritiene infatti che la semplicita' nell'informativa fornita sia uno dei principali mezzi attraverso cui promuovere lo sviluppo del sistema.
Lo schema e' suddiviso di quattro parti, separatamente aggiornabili:
- Scheda sintetica
- Caratteristiche della forma pensionistica complementare
- Informazioni sull'andamento della gestione
- Soggetti coinvolti nella attivita' della forma pensionistica complementare
Nella "Scheda sintetica" e' richiesto che ciascuna forma pensionistica complementare inserisca, preferibilmente in forma tabellare, le proprie caratteristiche essenziali relative alla contribuzione, alle linee di investimento offerte, ai rendimenti storici, alle eventuali prestazioni assicurative accessorie, ai costi praticati. L'aderente ha pertanto a disposizione uno strumento che consente un agevole ed effettivo raffronto tra le diverse opzioni di partecipazione, all'interno di una medesima forma (ad esempio, nel caso di fondi multicomparto) o tra forme diverse.
Nelle altre parti vengono, rispettivamente, descritte le modalita' di funzionamento della forma e i contenuti del rapporto di partecipazione, illustrati i dati di consuntivo dell'attivita' svolta nell'anno, riportate le informazioni relative agli esponenti dei fondi nonche' ai soggetti con cui sono state stipulate le convenzioni per l'espletamento dell'attivita'.
Per informazioni di maggior dettaglio su alcuni temi di specifica rilevanza per l'aderente (regime fiscale, anticipazioni della posizione individuale, erogazione delle rendite) e' previsto il rinvio ad appositi documenti di approfondimento.
Al fine di raffrontare l'onerosita' della partecipazione nel tempo, nello schema di nota informativa e' inserito un "indicatore sintetico dei costi", finalizzato a fornire, in via preventiva e con riferimento a orizzonti temporali predeterminati, una informazione di sintesi degli oneri che l'iscritto e' chiamato a sostenere, direttamente e indirettamente, nella fase di accumulo, espressi in percentuale della posizione individuale di un aderente-tipo. Ulteriori informazioni di sintesi sui costi sono fornite, tra i dati a consuntivo, attraverso il total expenses ratio (TER), indicatore che esprime invece il rapporto tra le spese complessivamente sostenute nell'anno e il patrimonio del fondo a fine periodo.
 
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