Gazzetta n. 271 del 21 novembre 2006 (vai al sommario) |
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LEGGE 20 novembre 2006, n. 281 |
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 settembre 2006, n. 259, recante disposizioni urgenti per il riordino della normativa in tema di intercettazioni telefoniche. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Il decreto-legge 22 settembre 2006, n. 259, recante disposizioni urgenti per il riordino della normativa in tema di intercettazioni telefoniche, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 20 novembre 2006 NAPOLITANO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Amato, Ministro dell'interno Mastella, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Mastella |
| Allegato MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 22 SETTEMBRE 2006, N. 259 All'articolo 1, comma 1, i capoversi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: «2. Il pubblico ministero dispone l'immediata secretazione e la custodia in luogo protetto dei documenti, dei supporti e degli atti concernenti dati e contenuti di conversazioni o comunicazioni, relativi a traffico telefonico e telematico, illegalmente formati o acquisiti. Allo stesso modo provvede per i documenti formati attraverso la raccolta illegale di informazioni. Di essi e' vietato effettuare copia in qualunque forma e in qualunque fase del procedimento ed il loro contenuto non puo' essere utilizzato. 3. Il pubblico ministero, acquisiti i documenti, i supporti e gli atti di cui al comma 2, entro quarantotto ore, chiede al giudice per le indagini preliminari di disporne la distruzione. 4. Il giudice per le indagini preliminari entro le successive quarantotto ore fissa l'udienza da tenersi entro dieci giorni, ai sensi dell'articolo 127, dando avviso a tutte le parti interessate, che potranno nominare un difensore di fiducia, almeno tre giorni prima della data dell'udienza. 5. Sentite le parti comparse, il giudice per le indagini preliminari legge il provvedimento in udienza e, nel caso ritenga sussistenti i presupposti di cui al comma 2, dispone la distruzione dei documenti, dei supporti e degli atti di cui al medesimo comma 2 e vi da' esecuzione subito dopo alla presenza del pubblico ministero e dei difensori delle parti. 6. Delle operazioni di distruzione e' redatto apposito verbale, nel quale si da' atto dell'avvenuta intercettazione o detenzione o acquisizione illecita dei documenti, dei supporti e degli atti di cui al comma 2 nonche' delle modalita' e dei mezzi usati oltre che dei soggetti interessati, senza alcun riferimento al contenuto degli stessi documenti, supporti e atti». All'articolo 2, comma 1, capoverso 1-bis, le parole: «, comma 2» sono soppresse. L'art. 3 e' sostituito dal seguente: «Art. 3. - 1. Chiunque consapevolmente detiene gli atti, i supporti o i documenti di cui sia stata disposta la distruzione ai sensi dell'articolo 240 del codice di procedura penale e' punito con la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni. 2. Si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni se il fatto di cui al comma 1 e' commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio.». L'articolo 4 e' sostituito dal seguente: «Art. 4. - 1. A titolo di riparazione puo' essere richiesta all'autore della pubblicazione degli atti o dei documenti di cui al comma 2 dell'articolo 240 del codice di procedura penale, al direttore responsabile e all'editore, in solido fra loro, una somma di denaro determinata in ragione di cinquanta centesimi per ogni copia stampata, ovvero da 50.000 a 1.000.000 di euro secondo l'entita' del bacino di utenza ove la diffusione sia avvenuta con mezzo radiofonico, televisivo o telematico. In ogni caso, l'entita' della riparazione non puo' essere inferiore a 10.000 euro. 2. L'azione puo' essere proposta da parte di coloro a cui i detti atti o documenti fanno riferimento. L'azione si prescrive nel termine di cinque anni dalla data della pubblicazione. Agli effetti della prova della corrispondenza degli atti o dei documenti pubblicati con quelli di cui al comma 2 dell'articolo 240 del codice di procedura penale fa fede il verbale di cui al comma 6 dello stesso articolo. Si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui al capo III del titolo I del libro IV del codice di procedura civile. 3. L'azione e' esercitata senza pregiudizio di quanto il Garante per la protezione dei dati personali possa disporre ove accerti o inibisca l'illecita diffusione di dati o di documenti, anche a seguito dell'esercizio di diritti da parte dell'interessato. 4. Qualora sia promossa per i medesimi fatti di cui al comma 1 anche l'azione per il risarcimento del danno, il giudice tiene conto, in sede di determinazione e liquidazione dello stesso, della somma corrisposta ai sensi del comma 1».
LAVORI PREPARATORI Senato della Repubblica (atto n. 1013): Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Prodi) il 22 settembre 2006. Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, il 26 settembre 2006 con pareri delle commissioni 1ª (per presupposti costituzionali) 1ª e 8ª. Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalita' il 26 settembre 2006. Esaminato dalla 2ª commissione il 10, 11, 17 e 18 ottobre 2006. Esaminato in aula il 12 ottobre 2006 e approvato il 18 ottobre 2006. Camera dei deputati (atto n. 6352): Assegnato alla commissione II (Giustizia), in sede referente, il 20 ottobre 2006 con pareri del Comitato per la legislazione e delle commissioni I, VII e IX. Esaminato dalla II commissione il 24 ottobre 2006; 7, 8, 9, 13 e 14 novembre 2006. Esaminato in aula il 15 novembre 2006 ed approvato il 19 novembre 2006.
Avvertenza: Il decreto-legge 22 settembre 2006, n. 259, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 221 del 22 settembre 2006. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e corredato delle relative note e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 25. |
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