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| Gazzetta n. 270 del 20 novembre 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  | CIRCOLARE 10 novembre 2006, n. 40 |  | Chiusura  delle  contabilita'  dell'esercizio  finanziario  2006,  in attuazione delle vigenti disposizioni in materia contabile. |  | 
 |  |  |  | Alla  Presidenza  del Consiglio dei Ministri
 Alle Amministrazioni centrali dello
 Stato
 Agli  Uffici  centrali del bilancio
 presso  le Amministrazioni centrali
 dello Stato
 All'Ufficio  centrale di ragioneria
 presso  l'amministrazione  autonoma
 dei monopoli di Stato
 Alle  Ragionerie  provinciali dello
 Stato
 Alla      Banca      d'Italia     -
 Amministrazione Centrale - Servizio
 rapporti con il Tesoro
 All'Agenzia  interregionale  per il
 fiume Po
 Alla Corte dei conti
 Alle  Sezioni regionali della Corte
 dei conti
 All'Avvocatura Generale dello Stato
 Alle  Avvocature distrettuali dello
 Stato
 Agli    Uffici   territoriali   del
 governo
 Al  Dipartimento  per  le politiche
 fiscali
 All'Agenzia delle entrate
 All'Agenzia delle dogane
 All'Agenzia del demanio
 All'Agenzia del territorio
 Al   Dipartimento   del   tesoro  -
 Direzione V
 Ai   Dipartimenti  provinciali  del
 Ministero   dell'economia  e  delle
 finanze
 Alle   Direzioni   provinciali  dei
 servizi vari
 Alle Poste italiane S.p.a.
 All'Ufficio italiano cambi
 e per conoscenza:
 Alla  Corte  dei  conti  -  Sezioni
 riunite in sede di controllo
 Alle Amministrazioni autonome dello
 Stato
 Ai  Commissari o Rappresentanti del
 Governo  per  le  Regioni a statuto
 speciale  e le Province autonome di
 Trento e Bolzano
 Alle  Ragionerie  delle  Regioni  a
 statuto  ordinario, delle Regioni a
 statuto  speciale  e delle Province
 autonome di Trento e Bolzano;
 All'Associazione bancaria italiana
 
 La presente circolare risponde all'esigenza, sempre piu' avvertita, di  consentire  comportamenti  univoci da parte degli Uffici preposti alle  operazioni  di  chiusura delle scritture relative all'esercizio finanziario in gestione.
 A  tal  fine  gli Uffici in indirizzo procederanno all'espletamento delle  attivita'  per  l'esercizio  2006,  avendo come riferimento le «Istruzioni»  di  cui  all'Allegato 1  nel quale vengono definiti gli adempimenti  per  le  operazioni  di  chiusura relative alla gestione delle  entrate, delle spese e del patrimonio dello Stato nel rispetto della vigente normativa contabile.
 Si  rammenta  che per quanto concerne gli adempimenti delle Sezioni di  tesoreria  provinciale  va  tenuto  presente  che  quest'anno  la chiusura  dell'esercizio  finanziario  avviene il 29 dicembre essendo questo l'ultimo giorno lavorativo dell'anno.
 Pertanto  i  titoli  di  spesa  che  dovessero  recare come data di esigibilita'  il  30 o il 31 dicembre saranno pagati dalle Sezioni di tesoreria  provinciale  non prima del 2 gennaio 2007, che corrisponde al  primo  giorno  lavorativo  successivo  a  quello  della  chiusura dell'esercizio 2006.
 Le  disposizioni  per  le  Sezioni di tesoreria provinciale, di cui alla  presente  circolare,  devono  intendersi  riferite  anche  alla Tesoreria centrale dello Stato.
 Si  desidera  richiamare  l'attenzione  su  alcune  disposizioni in particolare .
 «Entrate»:
 per  quanto  riguarda  la  resa della contabilita' amministrativa delle  entrate,  gli  Uffici  e  le  Agenzie fiscali interessati sono tenuti  alla rigorosa osservanza degli articoli 254 e 257 del vigente Regolamento   per   l'amministrazione   del   patrimonio   e  per  la contabilita' generale dello Stato.
 Al  fine  poi  di  superare  le difficolta' operative rappresentate dalle  Ragionerie  provinciali  dello  Stato e dalla Banca d'Italia e rendere  quindi possibile la corretta contabilizzazione delle entrate erariali,  limitatamente  alle  operazioni  di  chiusura,  si ritiene possibile  derogare  alla  disposizione  contenuta  nell'art.  2  del decreto  del  Ragioniere  generale  dello  Stato,  prot.  2489/D  del 12 marzo 2001 - modificativo dell'art. 287 delle I.G.S.T. riguardante le  rettifiche  e  l'annullamento delle quietanze e consentire che le modifiche  di  imputazione  possano essere eseguite anche in mancanza dell'originale della quietanza.
 «Spese»:
 corre  l'obbligo  di  raccomandare alle Amministrazioni centrali, nonche'  agli  Uffici  periferici  competenti ad emettere aperture di credito  a  valere sui fondi assegnati ai sensi della legge 17 agosto 1960,  n. 908, di effettuare un oculato esame e vaglio dei fabbisogni prima  di  concedere  l'apertura  di  credito,  onde evitare che, per effetto  di  errate  previsioni,  a  fine  esercizio  rimangano sulle aperture di credito cospicui fondi non utilizzati.
 La  predetta raccomandazione a commisurare l'importo delle aperture di  credito  alle  effettive necessita' dei funzionari delegati, trae anche  giustificazione  -  specialmente  per  i capitoli con gestione esclusivamente  delegata  -  dal  fatto  che  la  riduzione piuttosto consistente degli ordini di accreditamento comporta l'accertamento di residui passivi non quantificabili in sede di bilancio di previsione, con la determinazione di una massa spendibile di gran lunga superiore agli  stanziamenti  di  cassa. In tali casi gli stanziamenti di cassa del  nuovo  esercizio risulterebbero insufficienti per l'emissione di ordini  di accreditamento in conto residui a fronte di mod. 32 bis C. G. o di mod. 62 C.G.
 Va  peraltro  precisato  che  una  valutazione piu' attenta di tali necessita'  consentirebbe  di non lasciare privo di fondi il capitolo interessato  per le necessita' proprie delle Amministrazioni centrali e   periferiche.  Analoghe  considerazioni  vanno  svolte  in  ordine all'applicazione  delle  disposizioni recate dall'art. 2 della citata legge n. 908/1960.
 In  particolare  tale  norma,  nel  disporre che le Amministrazioni centrali  possano  ripartire, in tutto o in parte, le somme stanziate sui  singoli  capitoli  di  spesa tra i dipendenti Uffici periferici, prevede  la  possibilita' di effettuare, nel corso dell'esercizio, le variazioni  che  si rendessero necessarie alle ripartizioni medesime. Cio',  ovviamente,  al fine di consentire l'adeguamento delle risorse in  relazione  alle  effettive  necessita'  dei singoli Uffici e, nel contempo,  di  evitare  che da un lato rimangano somme non impegnate, quindi  destinate  ad  economia di gestione, e dall'altro che i fondi assegnati  risultino  insufficienti  per  far  fronte ai pagamenti di competenza  di altri centri di spesa. In proposito corre l'obbligo di segnalare  che  nei  decorsi esercizi finanziari, in sede di bilancio consuntivo,  sui  capitoli gestiti ai sensi della menzionata legge n. 908/1960,  sono  state  rilevate  numerose  economie  sulle  quote di stanziamento  assegnate  a vari Uffici periferici mentre sugli stessi capitoli  sono  state  registrate  eccedenze  di  spesa  sulle  quote mantenute in gestione dalle corrispondenti Amministrazioni centrali.
 Al  fine  di  evitare  il  ripetersi  del  problema  segnalato,  si raccomanda  a  queste  ultime  di  procedere,  ove  occorra nel corso dell'esercizio, ma in ogni caso non oltre la data di sistemazione dei titoli di spesa, con le stesse modalita' previste per la ripartizione delle  somme  stanziate  sui singoli capitoli, alle variazioni che si rendessero  necessarie,  quindi anche riducendo le assegnazioni degli Uffici  periferici  per  la parte non impegnata ad integrazione della quota a se stesse riservata.
 Si  reputa  essenziale  rivolgere  invito  agli  Uffici  periferici affinche'  comunichino  tempestivamente  alla propria Amministrazione centrale   gli   eventuali   esuberi  di  assegnazioni  ricevute  per consentire   a   ciascuna  di  esse  di  procedere  alle  conseguenti variazioni,   prima  della  predisposizione  dei  D.A.R.  di  propria competenza.  Sempre  per evitare che a fine esercizio rimangano sulle aperture  di  credito  cospicui fondi non utilizzati e per ridurre al minimo  la  formazione  dei  residui passivi ed il trasporto al nuovo esercizio  di  ordinativi  su ordini di accreditamento, e' necessario che  tutti  gli  uffici  ed  i funzionari preposti alla ordinazione e liquidazione  delle  spese  adottino le opportune e tempestive misure perche'  la  liquidazione ed il pagamento delle medesime avvengano al piu'   presto,  senza  attendere  gli  ultimi  giorni  dell'esercizio finanziario in corso.
 Si  segnala,  inoltre,  la necessita' di effettuare la sistemazione contabile  degli  ordinativi emessi e pagati in esercizi precedenti e tuttora  scritturati  al  conto  sospeso «collettivi» presso la Banca d'Italia.  Tali  titoli,  emessi  a  carico del bilancio dello Stato, rappresentano  pagamenti  che  le  Tesorerie hanno gia' addebitato al «conto  disponibilita»  per i quali le suddette Tesorerie non possono rendicontare fino a quando non e' disponibile la nuova imputazione al bilancio per la relativa scritturazione in esito definitivo.
 La  sistemazione contabile in parola dovra' procedere a partire dai titoli  di  epoca piu' remota, secondo le indicazioni e la tempistica riportata   nelle  sopraindicate  «Istruzioni»  al  titolo  SPESE  DA SISTEMARE,  lettera  B  «Spese  in  gestione  ai  funzionari delegati rimaste insolute».
 Per quanto concerne le contabilita' speciali intestate a funzionari delegati di vari uffici statali periferici, si precisa che l'utilizzo di  somme  accreditate  su  un  capitolo  per  far  fronte a spese di pertinenza  di  altro  capitolo deve configurarsi esclusivamente come mera anticipazione di cassa in attesa che vengano accreditati i fondi per ricostituire la disponibilita' dei capitoli in questione.
 Sara',   pertanto,   cura   del   funzionario  delegato  richiedere tempestivamente    alla    propria   amministrazione   centrale   gli accreditamenti  occorrenti al ripiano, che dovranno ad ogni buon fine essere effettuati entro la chiusura dell'esercizio di competenza.
 Con  l'occasione  si  ritiene  utile  richiamare l'attenzione degli Uffici  in  indirizzo  sulle  innovazioni  introdotte  in  materia di riorganizzazione  di alcuni Ministeri dal decreto legge 181 del 2006, facendo  presente  che le conseguenti modifiche strutturali derivanti dal  riordino degli stati di previsione rientrano tra gli adempimenti realizzati  dal  Sistema  informativo della Ragioneria generale dello Stato  (S.I.R.G.S.)  che  garantisce la corrispondenza automatica tra vecchia e nuova gestione.
 Eventuali  particolarita'  derivanti  dall'attuazione  delle  nuove strutture    ministeriali    sono    evidenziate    negli    appositi paragrafi contenute nelle Istruzioni operative.
 «Patrimonio»:
 si   richiamano   le   disposizioni   innovative  in  materia  di rendicontazione  patrimoniale recate dalla legge 3 aprile 1997, n. 94 e  quelle contenute negli articoli 13 e 14 del decreto legislativo n. 279  del  1997,  nonche' il decreto interministeriale 18 aprile 2002, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  24  del  30 gennaio 2003, relativo alla « Nuova classificazione degli elementi attivi e passivi del patrimonio dello Stato e loro criteri di valutazione».
 Le  linee di fondo che sorreggono la rappresentazione del documento contabile  convergono  sulla  necessita'  di rispondere alle leggi di riforma  sotto  il  profilo  di  una sua maggiore significativita' in riferimento   all'economicita'   della  gestione  patrimoniale.  Come indicato,  poi,  dalla  circolare  del  Dipartimento della Ragioneria generale  dello  Stato  n.  13 del 12 marzo 2003, il documento espone distintamente   i   conti  accesi  ai  componenti  attivi  e  passivi significativi   del   patrimonio   dello   Stato  raccordandoli  alla classificazione  delle  poste  attive e passive riportate nel SEC '95 (Regolamento n. 2223/96 del Consiglio del 25 giugno 1996, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunita).
 Per  quanto  concerne i beni mobili ed immobili, in particolare, la nuova  classificazione  non sostituisce la distinzione in «categorie» dei  beni  dello  Stato  ma  e'  aggiuntiva  ad essa; cio' in quanto, dovendosi  esprimere  una  logica  economica  per la rappresentazione dell'attivo  patrimoniale,  la classificazione andava necessariamente differenziata      da      quella      derivante      da     esigenze giuridico-amministrative  su cui si basavano le «categorie» riportate in precedenza nel Conto generale del patrimonio.
 A   cio'  si  aggiunga  che  con  l'art.  3  del  suddetto  decreto interministeriale  sono  stati  definiti  i  criteri  di valutazione, basati  su  principi  di  carattere economico degli elementi attivi e passivi del patrimonio dello Stato. Tali criteri, ai sensi del citato art.  14, comma 2, sono stati estesi anche ai beni immobili demaniali di  cui  all'art.  822  codice  civile  suscettibili di utilizzazione economica .
 Riguardo  poi  alla  chiusura delle contabilita' dei beni mobili di proprieta'  dello Stato, si richiama la circolare n. 22 del 17 maggio 2006  concernente la proroga dei termini per gli Uffici che non hanno ultimato  e  concluso  le operazioni di rinnovo inventariale disposte con la circolare n. 42 del 30 dicembre 2004, evidenziando che, in tal caso,  dette  operazioni  dovranno  essere effettuate con riferimento alla situazione dei beni esistenti al 31 dicembre 2006.
 Inoltre   va   ricordato   che   l'utilizzazione   della  procedura informatizzata  «GE.CO. - Sistema informatico di gestione e controllo dei  beni mobili», di cui alla circolare n 41 del 15 novembre 2002, a seguito  della  avvenuta integrazione della stessa con il S.I.R.G.S., consente  agli Uffici riscontranti, qualora i consegnatari utilizzino tale  procedura, di operare la validazione delle risultanze contabili presenti  al  Sistema  informativo senza per questo dover ricevere il prospetto delle variazioni annuali dei beni mobili - mod. 1998 C.G. a conferma  delle  registrazioni  effettuate.  Agli Uffici riscontranti dovra',   comunque,   continuare   a   pervenire   la  documentazione giustificativa  delle  variazioni  nella consistenza dei beni nonche' l'apposita  comunicazione del dirigente responsabile degli acquisti o del    titolare   dell'ufficio   periferico   attestante   l'eseguita validazione delle risultanze del mod. 1998 C.G.
 Infine, relativamente ai beni immobili, l'avvenuta integrazione dei sistemi informativi dell'Agenzia del Demanio e del Dipartimento della Ragioneria  generale  dello  Stato,  consente l'utilizzo di un flusso informatico   che,  viaggiando  dall'Agenzia  del  demanio  verso  il S.I.R.G.S.,  permette  di ricevere informazioni che andranno validate dalla   singole   Ragionerie   provinciali   dello   Stato,   e   che determineranno,   ai  fini  della  rendicontazione  patrimoniale,  le risultanze  contabili  connesse  alle  variazioni  intervenute  nella consistenza immobiliare.
 In  relazione  poi  all'operativita'  delle procedure che attengono alla  chiusura  delle gestioni da parte degli Uffici tenuti alla resa delle   contabilita',   viene   altresi'   riportato  nelle  predette Istruzioni  il  «Calendario  degli  adempimenti»  per  consentire  il rispetto  dei  termini  previsti per l'espletamento degli adempimenti legati alle operazioni di chiusura delle suddette gestioni contabili.
 E'  da  ricordare,  a  tale  proposito,  che a seguito del processo d'informatizzazione  dei  titoli  di  spesa  che  ha  interessato, da ultimo,  le  procedure  relative  agli ordini di accreditamento si e' potuto   addivenire  ad  una  migliore  calendarizzazione  dei  tempi assegnati  agli  Uffici interessati con conseguente snellimento nello svolgimento delle competenze loro affidate.
 La  presente  circolare  infine  e'  disponibile nell'apposita area pubblica, accessibile attraverso il sito «www.rgs.mef.gov.it».
 Roma, 10 novembre 2006
 Il Ragioniere Generale dello Stato: Canzio
 |  |  |  | Allegato 
 ALLEGATO N. 1
 
 CHIUSURA DELLE CONTABILITA' DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2006
 
 
 ISTRUZIONI OPERATIVE
 E
 
 CALENDARIO DEGLI ADEMPIMENTI
 
 
 ENTRATE
 
 ADEMPIMENTI DA OSSERVARSI PER I VERSAMENTI DEI FONDI
 E LA RESA DELLA CONTABILITA'
 
 Per  quanto  riguarda  la  resa  della contabilita' amministrativa delle  entrate,  si  richiamano gli Uffici di ragioneria e le Agenzie fiscali interessati alla rigorosa osservanza degli articoli 254 e 257 del vigente Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita'  generale dello Stato, circa l'invio entro il 10 gennaio 2007   agli   Uffici   centrali   del   bilancio   presso   le  varie Amministrazioni  ed  al  Dipartimento  del  tesoro,  dei  prospetti o rendiconti  riassuntivi  con  i  conti  e  documenti  prescritti, con esclusione  di  quelli  prodotti  dal  S.I.R.G.S.  come da istruzioni emanate  dal Ministero del Tesoro - Ragioneria generale dello Stato - con  le circolari n.1 del 10 gennaio 1973 e n. 53 del 31 agosto 1973, per i capi dal I al X, con circolare n. 69 del 21 ottobre 1974, per i capi  dall'XI al XXVII, e con circolare n. 7 del 29 gennaio 1977, per il  capo  XXIX.  Per  il  capo XXXII dovra' operarsi con le modalita' previste  per  le  entrate gestite direttamente dalle Amministrazioni centrali.
 Ai  fini  di  quanto  sopra  le  Agenzie  fiscali sono invitate ad intervenire  presso  i propri agenti contabili, in particolare presso gli  agenti  della  riscossione  dei  tributi, affinche' provvedano a rendere  le  proprie  contabilita'  amministrative  entro  i  termini prescritti  ed  a  sanare  le irregolarita' rilevate dalle Ragionerie provinciali dello Stato.
 Le  stesse  Ragionerie  provinciali,  alla chiusura dell'esercizio finanziario,  scaduti  i  termini previsti per la presentazione delle contabilita'  in  argomento,  provvederanno ad inoltrare alle Agenzie stesse  l'elenco  degli  agenti contabili inadempienti sia nella resa che nella regolarizzazione dei conti.
 Per  i  versamenti risultanti dalle contabilita' amministrative si rinvia  alle  istruzioni  contenute  nella circolare della Ragioneria generale  dello  Stato  n.  57  dell'  11  luglio  1996,  emanata  in attuazione  dell'art.l, comma 1, del D.M. 4 aprile 1995, n.334, sulla semplificazione delle procedure relative agli incassi ed ai pagamenti per conto dello Stato.
 Eventuali  variazioni avvenute negli importi dei versamenti devono essere  tempestivamente  segnalate,  oltre  che  al  Dipartimento del Tesoro  Direzione  V  (Ufficio  I), agli Uffici centrali del bilancio competenti.
 Le  prenotazioni  di  variazione  ai versamenti saranno effettuate dagli  Uffici  centrali  del  bilancio e dalle Ragionerie provinciali dello Stato, secondo le rispettive competenze, seguendo le istruzioni fornite  dal  Dipartimento  della  Ragioneria  generale dello Stato - I.G.I.C.S.
 E'   da   ricordare,  in  merito  alle  operazioni  relative  alle variazioni  da  apportare  ai  versamenti,  che e' stata eliminata la possibilita' di operare, in casi eccezionali, le eventuali rettifiche di  quietanza oltre il termine ordinario previsto per le prenotazioni da  parte  degli  Uffici  centrali  del  bilancio  e delle Ragionerie provinciali dello Stato. Pertanto, i predetti Uffici dovranno inviare le  prenotazioni  per  modifica  di imputazione nonche' per riduzione dell'importo  o  per  annullamento  delle  quietanze  di  versamento, esclusivamente  tramite  il  SI.R.G.S. entro il termine improrogabile del 30 marzo 2007.
 Si richiama peraltro l'attenzione sul disposto dell'art. 290 delle Istruzioni  generali  sui  servizi  del  tesoro  secondo  il quale le quietanze  provenienti  dalla  riduzione  o  annullamento  dei titoli d'entrata rilasciati nel termine dell'esercizio chiuso debbono essere emesse a data corrente con l'annotazione "per il 31 dicembre".
 Sara'  cura poi delle Sezioni di tesoreria provinciale eseguire le variazioni  prenotate  entro  il  termine improrogabile del 13 aprile 2007  e  renderle  disponibili  al  S.I.R.G.S. non oltre il 20 aprile 2007.
 Gli eventuali casi di inadempienza, in relazione alle disposizioni vigenti  in  materia  di entrate, saranno segnalati per gli opportuni provvedimenti  al  Dipartimento  del  tesoro,  al  Dipartimento della Ragioneria  generale dello Stato ed all'Ufficio centrale del bilancio competente.
 SPESE
 
 TERMINI DI EMISSIONE DEI TITOLI DI SPESA
 
 A) Ordini di pagare.
 
 Le   Amministrazioni   centrali  e  periferiche  avranno  cura  di inoltrare  gli  ordini  di  pagare  ai competenti Uffici centrali del bilancio ed alle Ragionerie provinciali dello Stato entro e non oltre il 7 dicembre 2006.
 Gli Uffici centrali del bilancio e le Ragionerie provinciali dello Stato  potranno  trasmettere,  per via telematica, i relativi mandati informatici  al  Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.GE.P.A. fino al 19 dicembre 2006.
 Le   Sezioni   di   tesoreria   provinciale  accetteranno  mandati informatici,  emessi  in  conto  dell' esercizio 2006, fino alla data ultima  del  21 dicembre 2006 (cosi' come da protocollo di intesa del 18  dicembre  1998  fra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione  economica  e  la  Banca  d'Italia per la gestione del mandato informatico).
 Pertanto,   tenuto   conto   degli   adempimenti   connessi   alla trasformazione  degli  ordini  di pagare in mandati informatici e del calendario  sopra  indicato,  le Amministrazioni interessate dovranno necessariamente  evitare  l'invio  massiccio  di  ordini  di pagare a chiusura  di  esercizio,  anticipando  opportunamente  l'emissione di quelli  per  i  quali  e'  gia'  noto il nome dei creditori, l'esatto ammontare  dei  debiti e la scadenza degli stessi (ad esempio rate di ammortamento mutui, pagamento di canoni e abbonamenti, ecc.).
 
 B) Ordini di accreditamento e altri titoli di spesa.
 Le  Amministrazioni  centrali  e  periferiche  avranno cura di far pervenire   ai  competenti  Uffici  centrali  del  bilancio  ed  alle Ragionerie  srovinciali  dello  Stato •li ordini di accreditamento da accreditare  in contabilita' speciale entro il termine del 7 dicembre 2006   per   consentire,  dopo  gli  adempimenti  di  competenza,  il tempestivo  inoltro  alle  Sezioni  di tesoreria entro il 15 dicembre 2006 .
 Relativamente   agli  ordini  di  accreditamento  di  contabilita' ordinaria  le  stesse  Amministrazioni centrali e periferiche avranno cura di farli pervenire ai competenti Uffici centrali del bilancio ed alle  Ragionerie  provinciali dello Stato non oltre il termine del 28 novembre  2006 per consentire, dopo gli adempimenti di competenza, il tempestivo inoltro alle Sezioni di tesoreria entro il 7 dicembre 2006 e la successiva emissione in tempo utile degli ordinativi e dei buoni tratti sui titoli della specie da parte dei funzionari delegati.
 Si  fa  presente  che  entro  il  termine  del 15 dicembre 2006 le Amministrazioni  emittenti  devono  far  pervenire  alle  Sezioni  di tesoreria   provinciale   gli   ordinativi   tratti   su   ordini  di accreditamento per i quali puo' essere operato il trasporto. Entro il medesimo termine devono pervenire alle suddette Sezioni anche:
 a) i  titoli tratti su ordini di accreditamento non trasportabili salvo  che  gli  stessi non riguardino il pagamento di retribuzioni o riversamento di ritenute;
 b) gli  ordinativi tratti sulle contabilita' speciali e tutti gli altri  titoli  emessi da Amministrazioni periferiche, compresi quelli emessi su moli di spesa fissa.
 Le   Sezioni   di   tesoreria   provinciale   restituiranno   alle Amministrazioni  emittenti i titoli di spesa che pervenissero dopo il suddetto termine del 15 dicembre 2006 ad eccezione dei casi in cui il quantitativo  dei  titoli  sia  limitato  e la stessa Amministrazione emittente segnali per iscritto l'urgenza del pagamento.
 Le  Sezioni  restituiranno, in ogni caso, i titoli di spesa emessi in conto esercizio 2006 e pervenuti dopo la chiusura dello stesso.
 I  buoni  di  prelevamento in contanti vanno pagati esclusivamente presso  le  Sezioni  di  tesoreria  provinciale,  quando  l'emissione avviene nel mese di dicembre.
 Si  invitano  i  funzionari delegati che emettono entro il mese di novembre  2006  buoni di prelevamento in contanti pagabili presso gli uffici  delle Poste italiane s.p.a., di volerne curare la riscossione con ogni sollecitudine e si raccomanda ai suddetti Uffici pagatori di procedere,  al  piu'  presto possibile, alla richiesta di rimborso di tali pagamenti alla Sezione di tesoreria provinciale.
 
 C) Decreti di assegnazione fondi.
 Le   Amministrazioni   centrali   avranno  cura  di  inoltrare  ai competenti  Uffici  centrali  del  bilancio i decreti di assegnazione fondi  emessi  ai sensi della legge 17 agosto 1960, n.908 "Estensione alle  Amministrazioni  periferiche  dello Stato della possibilita' di utilizzare    talune    forme    di    pagamento    gia'    esclusive dell'Amministrazione  centrale"  non oltre il termine del 20 novembre 2006.
 Gli   Uffici   periferici,   destinatari   dei  predetti  decreti, provvederanno  a  trasmettere  gli  ordini  di pagare alle Ragionerie provinciali  dello  Stato competenti per territorio, entro il termine di cui al precedente punto A).
 
 SPESE DA SISTEMARE
 
 A) Riduzione ed annullamento degli ordini di accreditamento.
 Tutti  i funzionari delegati a favore dei quali siano stati emessi nell'esercizio  ordini  di accreditamento, dovranno inviare, entro il 31  gennaio 2007, alle competenti Sezioni di tesoreria provinciale un prospetto - in duplice copia - degli ordini di accreditamento rimasti in  tutto  od  in parte inestinti alla chiusura dell'esercizio da cui risultino,  per  ciascun  ordine  e  distintamente  per  competenza e residui,  il  numero,  il  capitolo,  l'importo  dell'ordine, nonche' l'importo  dei  pagamenti  effettuati  e  la  somma rimasta da pagare sull'ordine medesimo.
 Le  Ragionerie  provinciali dello Stato che avessero necessita' di conoscere  gli  effettivi  carichi  dei  funzionari delegati potranno chiedere  le  notizie  occorrenti  attraverso  interrogazioni  -  via terminale - al S.T.RG.S.
 I funzionari delegati in carica, cosi' come previsto dall'art. 333 del  Regolamento di contabilita' generale dello Stato (R.D. 23 maggio 1924,  n.  827  e  successive  modifiche  e  integrazioni),  dovranno attenersi  scrupolosamente a quanto disposto dall'art. 60 e dall'art. 61  del  regio  decreto  18  novembre  1923,  n.  2440,  e successive modifiche e integrazioni.
 In proposito si precisa :
 a) i  funzionari  delegati debbono presentare i rendiconti del II semestre entro il 25 gennaio 2007;
 b) le  somme prelevate in contanti, per la parte eventualmente da trattenersi  oltre  il 31 dicembre 2006, perche' non utilizzata entro tale  data,  debbono  essere  strettamente commisurate alle effettive esigenze. Le quietanze concernenti il versamento di tali somme presso la  Sezione di tesoreria provinciale, per la parte non ancora erogata entro  il  31  marzo 2007, termine tassativo per la presentazione del rendiconto   suppletivo,   dovranno  essere  allegate  al  rendiconto medesimo.  Tale  termine di rendicontazione e' tassativo anche per il funzionario delegato titolare di contabilita' speciale.
 Allo  scopo  di  ridurre  al  minimo,  per  quanto  possibile,  le operazioni  di riduzione e di annullamento delle aperture di credito, si  raccomanda a tutte le Amministrazioni di interessare i funzionari delegati  a  richiedere  i fondi soltanto nella misura occorrente per far  fronte  alle spese che prevedono di potere, con certezza, pagare entro  la  chiusura  dell'esercizio  2006, tenendo presente i termini previsti  per  l'invio  dei  titoli di spesa alle Tesorerie di cui al precedente  "Termini  di  emissione dei titoli di spesa". Va altresi' rispettato  il  criterio  che  gli  ordini  di accreditamento sono da estinguersi  secondo  il loro ordine di emissione come dispone l'art. 59  bis  comma  1  della legge di contabilita' generale istituito con l'art.  3  del  D.P.R. 30 giugno 1972, n. 627- modificato nei termini dalla  legge  n.  468  del  1978  ( art. 33 ) - distinguendo, in tale ordine  di emissione, gli ordini emessi in conto competenza da quelli emessi  in  conto  residui e, per questi ultimi, anche avuto riguardo all'esercizio di provenienza dei residui di relativa imputazione.
 Ovviamente,  detta  disposizione  non  e'  da  applicarsi a quegli ordini  di  accreditamento  emessi  allo scopo di dotare i funzionari delegati di fondi destinati a particolari e specifiche erogazioni. In tali   casi  le  Amministrazioni  che  hanno  emesso  gli  ordini  di accreditamento  dovranno  indicare  sui  titoli che trattasi di fondi destinati agli scopi sopra menzionati.
 Per la gestione dei fondi assegnati a carico del bilancio statale, in  favore  del Commissario del Governo per la Regione Friuli-Venezia Giulia,   trova  applicazione  la  legge  17  agosto  1960,  n.  908, richiamata  nell'art.  1,  lettera c), del D.P.R. 23 gennaio 1965, n. 99,  concernente  "  Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia ".
 E'  da rammentare poi che, in applicazione dell'art. 4 della legge 3  marzo 1960, n. 169, le disposizioni di cui all'art. 61 della legge di  contabilita'  generale  -  primo,  secondo  e  terzo  comma  - si applicano  anche ai fondi accreditati, a carico degli stanziamenti di bilancio,  nelle  contabilita'  dei funzionari delegati delle diverse Amministrazioni  dello  Stato.  Inoltre,  a  tali fondi, si applicano anche  le  disposizioni  di  cui  all'art.  60 della vigente legge di contabilita' generale e dell'art. 9 del D.P.R. 367/1994.
 Pertanto  tali  funzionari  delegati sono tenuti, al pari di tutti gli   altri,  alla  rigorosa  osservanza  delle  citate  disposizioni concernenti  la presentazione dei rendiconti semestrali relativi agli ordinativi  che  hanno  trovato estinzione sia nei semestri dell'anno finanziario  in cui l'ordine di accreditamento e' stato disposto, sia -  fatta  eccezione  per  la  contabilita'  in  discorso  degli  Enti militari, come precisato nella parte riferita agli "ADEMPIMENTI DELLE TESORERIE"  (punto  2,  relativo  ai  funzionari delegati titolari di contabilita'  speciali)  - nei rispettivi semestri dell'anno seguente durante  il quale, com'e' noto, potranno essere pagati i titoli della specie  il  cui  importo  non  e' stato riscosso entro l'esercizio di emissione;  detti  titoli  verranno  rendicontati  dalle  Sezioni  di tesoreria  provinciale,  una  volta  che sia stata attribuita loro la nuova imputazione per il nuovo esercizio.
 
 B) Spese in gestione ai funzionari delegati rimaste insolute.
 Entro  il 31 gennaio 2007, i funzionari delegati dovranno inviare, in  doppio  esemplare,  agli  Uffici  centrali  del  bilancio  e alle Ragionerie  provinciali dello Stato che hanno effettuato il controllo preventivo  sugli  ordini di accreditamento, gli elenchi mod. 62 C.G. delle  spese  delegate, i cui ordini di accreditamento presentino una disponibilita'   residua   al   31   dicembre   2006,  da  compilarsi distintamente per capitolo e per esercizio di imputazione al bilancio delle  spese  medesime e con l'indicazione del numero degli ordini di accreditamento in tutto o in parte non utilizzati. Un altro esemplare dei  suddetti  elenchi  dovra' essere inviato dai funzionari delegati alle Amministrazioni che hanno emesso gli ordini di accreditamento.
 Pertanto,   i  funzionari  delegati,  ricevuti  dalle  Sezioni  di tesoreria  provinciale  i modelli 66T/ 31ter C.G. relativi ai buoni e agli  ordinativi estinti nel mese di dicembre e i modelli 32 bis C.G. relativi  agli ordinativi inestinti al 31 dicembre 2006 e trasportati all'esercizio   2007  provvederanno  alla  compilazione  di  distinti elenchi modelli 62 C.G. nel modo che segue:
 - in   uno   saranno   riportati  gli  ordinativi  su  ordini  di accreditamento  emessi  entro  il  29  dicembre 2006 e non portati in uscita  entro  la stessa data dalle Sezioni di tesoreria provinciale, che  sono  quindi  da trasportare all'esercizio 2007, quali risultano dai modelli 32 bis C.G. - (cfr. ADEMPIMENTI DELLE TESORERIE , punto 1 relativo ai funzionari delegati); sul predetto elenco vanno indicati, l'importo  netto e quello delle relative ritenute erariali di ciascun ordinativo;
 - nell'altro   saranno  riportate  tutte  le  spese  relative  ad obbligazioni  assunte,  per le quali, alla data del 29 dicembre 2006, non  e'  stato  ancora  emesso  il  relativo ordinativo di pagamento, indicando  l'importo  totale  quale  prodotto  della loro sommatoria. Questi  ultimi modelli 62 C.G. devono essere, quindi, emessi solo per i  fondi accreditati nell'esercizio 2006 e non utilizzati entro il 31 dicembre  dello  stesso anno; i modelli 62 C.G. in questione dovranno essere corredati dell' elenco analitico dei creditori e delle singole somme da pagare;
 - infine  un elenco modello 62 C.G. va compilato per le eventuali ritenute  erariali  rimaste  da  versare  relativamente  a ordinativi estinti,  solo  se  trattasi di spese non riguardanti stipendi, altri assegni  fissi  e  pensioni (in proposito vedere piu' avanti anche la lettera G).
 Nel caso in cui la compilazione analitica del mod. 62 C.G. dovesse risultare  particolarmente  laboriosa  e  non determinante ai fini di specifiche   esigenze  di  controllo,  potranno,  in  via  del  tutto eccezionale,  indicare  globalmente  - in detti elaborati - l'importo delle spese rimaste da pagare a fine esercizio, precisando comunque i numeri degli ordini di accreditamento ridotti.
 Si  raccomanda  una  particolare attenzione nella compilazione dei predetti   modelli,   tenuto   conto   che   alla  nuova  imputazione nell'esercizio  2007  degli ordinativi rimasti insoluti o scritturati in  conto  sospeso  (O/A  di  32 bis C.G.) e al pagamento delle spese insolute, sara' provveduto mediante distinti ordini di accreditamento in conto residui.
 Gli  ordini di accreditamento emessi in conto residui nel prossimo esercizio,  per  dare  nuova  imputazione  agli  anzidetti ordinativi rimasti insoluti (o scritturati in conto sospeso), saranno utilizzati esclusivamente  per  la  regolarizzazione  contabile degli ordinativi stessi.
 A  tale  fine  i predetti ordini di accreditamento dovranno essere emessi  utilizzando  gli  appositi  moduli di O/A di 32 bis C.G.,come previsto dalla circolare R.G.S. n. 8 del 31.3.2004.
 Tali moduli devono riportare i dati identificativi degli originari ordini  di  accreditamento,  desumibili  dai  modelli  32  bis  C.G., relativi  all'esercizio  finanziario  2006,  che  la  Banca  d'Italia trasmettera'  agli  Uffici  centrali  del  bilancio o alle Ragionerie provinciali dello Stato e ai funzionari delegati interessati.
 Le  Amministrazioni  interessate avranno cura di emettere con ogni sollecitudine   gli  ordini  di  accreditamento  suddetti,  mentre  i funzionari  delegati,  da  parte  loro,  solleciteranno alle predette Amministrazioni  l'emissione  degli  ordini di accreditamento, se non pervenuti alla data del 31 agosto 2007.
 Le  Sezioni  di tesoreria provinciale, al ricevimento degli ordini di  accreditamento provvederanno direttamente alla sistemazione de li ordinativi  trasportati  senza  attendere  dal  funzionario  delegato l'invio  dei relativi modelli 32 bis C.G. con gli estremi della nuova imputazione.
 Per  la  sistemazione  contabile  degli ordinativi emessi e pagati negli  esercizi  2005  e  precedenti  e  tuttora scritturati al conto sospeso  "collettivi",  la  Banca  d'Italia  trasmettera' agli Uffici centrali  del  bilancio  presso  le  singole  Amministrazioni  o alle Ragionerie   provinciali   dello   Stato  gli  elenchi  dei  predetti ordinativi (mod. 79 R.T.).
 In   proposito  si  richiama  l'attenzione  delle  Amministrazioni affinche'  provvedano  tempestivamente  all'emissione degli ordini di accreditamento per la sistemazione contabile dei predetti ordinativi, riportando  nei  moduli  di  O/A di 32 bis C.G. i dati identificativi presenti nei modd. 79 R.T. La Banca d'Italia trasmettera' agli Uffici centrali del bilancio e alle Ragionerie provinciali dello Stato sopra citati  gli  elenchi  (mod.  79  R.T.) dei predetti ordinativi, per i quali le Amministrazioni dovranno emettere improrogabilmente entro il 30  giugno  2007  i  relativi ordini di accreditamento, segnalando al Dipartimento  della  Ragioneria generale dello Stato - I.G.P.B. - gli eventuali   motivi   ostativi   all'emissione   di   tali  ordini  di accreditamento.
 Si  dovra'  aver  cura  di  fare  con detti elenchi l'accertamento completo  dei  residui  passivi  riguardanti  ciascun  capitolo,  con l'avvertenza  che  l'ammontare  delle  somme  al  lordo  di eventuali ritenute,  da  comprendere  negli elenchi mod. 62 C.G., sia contenuto nei  limiti delle riduzioni da apportare alle corrispondenti aperture di  credito  disposte  nel corso dell'esercizio finanziario scaduto a favore dei funzionari delegati.
 Quelle  partite  che,  per  circostanze  eventuali,  non potessero iscriversi  negli  elenchi  principali,  inviati  entro  il  mese  di gennaio,  formeranno,  eccezionalmente,  oggetto  di appositi elenchi suppletivi,  il  cui  invio potra' aver luogo fino al termine massimo del 15 febbraio 2007.
 La  possibilita'  di ricorrere ad elenchi suppletivi potra' essere utilizzata per le ritenute erariali da calcolarsi sugli importi degli ordinativi  estinti  nel  mese  di  dicembre  2006 quando la relativa comunicazione  della  locale  Sezione  di  tesoreria  provinciale non perviene nei termini previsti.
 Negli  eventuali  casi in cui vengano emessi elenchi suppletivi, i motivi  eccezionali  che  ne  giustificano il ricorso dovranno essere indicati in calce agli stessi.
 Il   suddetto   termine   del   15  febbraio  2007  dovra'  essere rigorosamente  osservato, essendo assolutamente indispensabile che le Amministrazioni  centrali  ricevano  in tempo debito gli elementi che loro occorrono per la compilazione del conto consuntivo.
 Gli Uffici centrali del bilancio e le Ragionerie provinciali dello Stato  non  prenderanno  in  considerazione le richieste contenute in elenchi  modello  62 C.G., che in base al timbro postale risultassero spediti   oltre   i   termini   piu'  sopra  precisati  e,  pertanto, restituiranno  ai  funzionari  delegati i modelli di che trattasi, ad eccezione del caso in cui i predetti modelli 62 C.G. si riferiscano a ordinativi  emessi  nell'esercizio  2006  e trasportati all'esercizio 2007.
 Negli elenchi 62 C.G., si specifichera' in annotazione:
 - 1) se   si  tratta  di  spese  derivanti  o  meno  da  obblighi contrattuali;
 - 2) distintamente   per   esercizio  finanziario,  la  parte  da soddisfare  in  contanti della somma complessiva delle spese pagabili con i fondi delle aperture di credito.
 Ai  fini  della  regolazione  di tutti gli ordinativi tratti sugli ordini  di accreditamento, si raccomanda anche ai funzionari delegati di  effettuare,  tempestivamente,  gli  adempimenti  richiamati negli "ADEMPIMENTI  DELLE  TESORERIE",  punto  1,  relativo  ai  funzionari delegati.
 
 C) Trasporto degli ordini di accreditamento.
 L'art.61-bis  della  legge di contabilita' generale, istituito con l'art.  3  del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 627, prevede che "gli ordini di  accreditamento  riguardanti le spese in conto capitale emessi sia in conto competenza che in conto residui, rimasti in tutto o in parte inestinti  alla  chiusura  dell'esercizio, possono essere trasportati interamente  o  per  la  parte inestinta all'esercizio successivo, su richiesta  del  funzionario  delegato.  La  disposizione  di  cui  al precedente  comma non si applica agli ordini di accreditamento emessi sui  residui  che,  ai sensi dell'art. 36, terzo comma, della vigente legge   di   contabilita',  devono  essere  eliminati  alla  chiusura dell'esercizio".
 Ad   evitare   poi  possibili  incertezze,  si  ricorda  l'attuale numerazione dei capitoli della "spesa":
 - dal n. 1001 al 6999: Spese correnti;
 - dal n. 7000 al 9499: Spese in conto capitale;
 - dal n. 9500 al 9999: Rimborso di passivita' finanziarie.
 Si  ritiene  opportuno precisare che continuano ad avere efficacia le  disposizioni  di  carattere particolare che regolano il trasporto degli  ordini  di accreditamento facenti carico a capitoli relativi a spese  correnti.  Tali  disposizioni  sono  contenute nell'art. 1 del decreto  legislativo  n. 700, del 20 marzo 1948 e nella legge n. 232, del  16  marzo  1951,  per  gli  ordini  di accreditamento emessi dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
 La  facolta'  del trasporto dei relativi ordini di accreditamento, per  effetto  della  legge  23  dicembre  2005, n. 266 concernente il bilancio di previsione dello Stato per l'esercizio finanziario 2006 e bilancio  pluriennale  per  il  triennio 2006-2008, e del decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  del  29 dicembre 2005, di ripartizione in capitoli delle unita' previsionali di base, e' estesa -  per  quanto riguarda i Ministeri e nell'ambito dei relativi centri di responsabilita' - anche ai seguenti capitoli di parte corrente:
 DIFESA:  Accordi e organismi internazionali, U.P.B. 2.1.2.1: 1174; U.P.B.  3.1.2.2:  1347; Ammodernamento e rinnovamento U.P.B. 3.1.1.5: 1320;  U.P.B.  3.1.1.5:  1322,  U.P.B. 3.1.1.5: 1323; U.P.B. 3.1.1.5: 1324,  U.P.B.  3.1.1.5:  1325;  U.P.B. 3.1.1.5: 1326, U.P.B. 3.1.1.5: 1327;  U.P.B.  3.1.1.5:  1328;  U.P.B. 4.1.1.5: 4275; U.P.B. 5.1.1.7: 4415; U.P.B. 6.1.1.5: 4570; U.P.B. 7.1.1.5: 4885.
 Occorre  poi  precisare  che a seguito del decreto-legge 18 maggio 2006, n.181, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n.233,  recante  "Disposizioni  urgenti  in materia di riordino delle attribuzioni  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  e dei Ministeri"  ed  in  particolare  del comma 5 dell'articolo unico , il quale, tra l'altro, istituisce il Ministero dei trasporti e prescrive che  a  detto  Ministero  siano  trasferite,  con le inerenti risorse finanziarie,  strumentali  e  di personale, le funzioni attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dall'art. 42, comma 1, lettere  c),  d)  e,  per  quanto  di  competenza, lettera d-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la facolta' del trasporto dei  relativi ordini di accreditamento e' altresi' estesa ai capitoli 2716,  2717,  2718  e  2719  (  U.P.B.  6.1.1.5  -  Mezzi operativi e strumentali)   dello   stato   di   previsione  del  Ministero  delle infrastrutture  e  dei trasporti, riallocati , con il relativo quadro contabile,  nello stato di previsione del Ministero dei trasporti con apposito decreto ministeriale di variazioni di bilancio.
 Le  Sezioni  di tesoreria provinciale ed i funzionari delegati, ai fini  del trasporto, si atterranno alle indicazioni trasmesse per via informatica  dal  Dipartimento  della Ragioneria generale dello Stato alla  Banca  d'Italia  - Amministrazione centrale - Servizio rapporti con il Tesoro.
 Per  il  trasporto  di tali titoli trova applicazione il combinato disposto  degli  art.  443,  comma  3°,  444 e 448 del Regolamento di contabilita'  generale  dello  Stato,  quali risultano modificati con D.P.R. n. 402 del 21 ottobre 1989.
 I  funzionari  delegati  dovranno  far pervenire, entro il termine ultimo  del 10 gennaio 2007, alle Sezioni di tesoreria provinciale la richiesta  per  gli  ordini  di  accreditamento da trasportare. Si fa rilevare che con la dematerializzazione dell'ordine di accreditamento non  sara'  possibile,  per  nessun motivo, dare corso alle richieste pervenute dopo il suddetto termine.
 Si  raccomanda  ai funzionari delegati il rispetto di tale termine onde  consentire  alle Sezioni di tesoreria provinciale di effettuare la segnalazione, per via informatica, del trasporto entro il previsto termine del 15 gennaio 2007.
 Si  rammenta  in  proposito  che  non possono essere ulteriormente trasportati  gli ordini di accreditamento per i quali il trasporto e' gia' avvenuto nell'anno precedente.
 A  seguito  delle  pacifiche effettuate dalle Sezioni di tesoreria provinciale  con  le  scritture  dei funzionari delegati in ordine al movimento  avvenuto sugli ordini di accreditamento e sulla base delle eventuali  richieste  di  trasporto  avanzate  da  detti  funzionari, l'Istituto  incaricato del servizio di tesoreria predispone, entro il 22  gennaio  2007,  un  flusso  informatico  contenente  gli  estremi identificativi  di  tali  titoli  da trasportare e ne cura l'invio al S.I.R.G.S.
 I  funzionari delegati solo dopo tale data potranno emettere sugli ordini   di   accreditamento   trasportati   ordinativi  e  buoni  di prelevamento.
 Il  S.I.R.G.S.  assegnera'  l'imputazione  contabile  per il nuovo esercizio  finanziario  a  tutti  gli  ordini di accreditamento per i quali  il  funzionario  delegato  avra'  richiesto  il trasporto alle competenti  Sezioni  di  tesoreria  provinciale  entro e non oltre il termine del 10 gennaio 2007.
 Le  Sezioni  di  tesoreria  provinciale,  una  volta  ricevute  le informazioni   da  detto  S.I.R.G.S.,  notificheranno  ai  funzionari delegati   gli  estremi  della  nuova  imputazione  degli  ordini  di accreditamento trasportati.
 
 D) Mandati informatici, non pagati entro il 29 dicembre 2006.
 Il   trasporto   dei  mandati  informatici  emessi  sia  in  conto competenza  che  in conto residui, viene disposto con la procedura di cui all'art. 443 del Regolamento di contabilita' generale dello Stato (R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e successive modifiche e integrazioni).
 A tal fine l'Istituto incaricato del servizio di tesoreria elabora entro il 22 gennaio 2007 l'elenco dei mandati informatici inestinti a fine esercizio.
 Gli uffici delle Poste italiane s.p.a. debbono restituire entro il giorno  5  del mese di gennaio 2007 (prorogabile al 10 per necessita' operative)   alle   Sezioni  di  tesoreria  provinciale  i  documenti sostitutivi  dei  mandati  informatici  inestinti  e  perenti  al  31 dicembre 2006.
 
 E)   Ordinativi   su   ordini  di  accreditamento,  ordinativi  su contabilita'  speciali ed ordini di pagamento di ruoli di spesa fissa non pagati entro il 31 dicembre 2006.
 Si  premette  che  i  funzionari  delegati  dovranno  aver cura di emettere i titoli di spesa entro i termini di cui alla lettera B) dei "  TERMINI  DI EMISSIONE DEI TITOLI DI SPESA", al fine di consentirne l'agevole  pagamento  da  parte delle competenti Sezioni di tesoreria provinciale  non  oltre il 29 dicembre 2006, ultimo giorno lavorativo dell'esercizio.
 Il  trasporto  degli ordinativi, eventualmente rimasti insoluti al 29  dicembre  2006,  viene  effettuato  dalle  competenti  Sezioni di tesoreria  provinciale  che,  non  appena  ricevuti  i fondi in conto residui,  riportano  la nuova imputazione sui singoli titoli in conto del  nuovo  esercizio. Gli ordinativi che, per qualunque ragione, non debbano  piu'  essere  pagati, sono richiesti dai funzionari delegati alle Sezioni di tesoreria provinciale per essere annullati.
 Per   gli  ordinativi  tratti  su  contabilita'  speciali  rimasti insoluti   alla   fine   dell'esercizio,   le  Sezioni  di  tesoreria provinciale, dopo aver nuovamente effettuata la prenotazione sul mod. 89  T,  comunicano all'Amministrazione emittente la nuova numerazione attribuita agli stessi per l'esercizio 2007.
 Il  trasporto degli ordini di pagamento cartacei su ruoli di spesa fissa   inestinti   alla  chiusura  dell'esercizio  viene  ugualmente effettuato  dalle  Sezioni di tesoreria provinciale che provvederanno ad apporre il nuovo codice sugli ordini medesimi.
 In   considerazione   del   fatto   che  i  capitoli  di  bilancio dell'esercizio  2006,  ai  quali  sono  stati  imputati gli ordini di pagamento  di cui sopra, potrebbero non essere vigenti nell'esercizio 2007  per  effetto  di  soppressione o rinumerazione dei capitoli, le Sezioni  di  tesoreria  provinciale  sono autorizzate a scritturare i predetti  ordini di pagamento al conto sospeso "collettivi" in attesa che le Direzioni provinciali dei servizi vari provvedano ad assegnare agli  stessi  la nuova imputazione al bilancio. A tal fine le Sezioni di  tesoreria  provinciale  provvederanno  a comunicare alle predette Direzioni  provinciali  l'elenco  degli  ordini  di  pagamento di cui sopra,  con  l'indicazione  dei  relativi "codici meccanografici". Le D.P.S.V.  avranno  cura di effettuare tempestivamente gli adempimenti di propria competenza al fine di consentire alle Sezioni di tesoreria di   scritturare   i   predetti  titoli  in  esito  definitivo  e  di rendicontarli alla Corte dei conti.
 
 F)  Rimanenze  di  importi  non  superiori a euro 5,16 sui singoli ordini di accreditamento relativi all 'anno finanziario 2006.
 Ai  sensi  dell'art.  59  bis della legge di contabilita' generale dello  Stato,  come e' noto, i funzionari delegati hanno l'obbligo di utilizzare  interamente i fondi di ciascuna apertura di credito prima di  emettere ordinativi o buoni sulle successive aperture di credito. I  medesimi funzionari delegati qualora accertino al 20 dicembre 2006 una rimanenza di importi, non utilizzabili, non superiori a euro 5,16 sui  singoli  ordini  di  accreditamento  relativi all'anno in corso, dovranno  provvedere  entro  il  29 dicembre 2006 al versamento della detta  rimanenza  con  imputazione  al  capitolo "Entrate eventuali e diverse" del bilancio del Ministero su cui fanno carico gli ordini di accreditamento emessi.
 
 G)  Applicazione  dell'art.  37  della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981).
 L'art.  37  della  legge  finanziaria  30  marzo  1981, n.119 - da considerarsi  di  efficacia  permanente - dispone che le ritenute per imposte  sui  redditi  delle  persone  fisiche  nonche'  i contributi previdenziali  ed  assistenziali relativi a stipendi ed altri assegni fissi e pensioni, corrisposti al personale statale in attivita' ed in quiescenza,  sono  imputati  alla  competenza  del bilancio dell'anno finanziario nel quale vengono effettuati i relativi versamenti .
 Pertanto,  sia le ritenute erariali che i contributi previdenziali e  assistenziali  -  riguardanti esclusivamente le menzionate spese - rimasti  da  versare  al  31  dicembre  2006, dovranno imputarsi alla competenza   dell'anno   2007.  Si  raccomanda  alle  Amministrazioni centrali ed agli Uffici scolastici regionali la scrupolosa osservanza di  tale  disposizione,  al fine di non determinare difficolta' nella gestione e nella contabilizzazione delle relative entrate.
 Non  rientrano  nella  disposizione  contenuta  nel citato art. 37 della legge finanziaria 1981:
 1) i mandati informatici emessi per la regolazione delle ritenute dell'esercizio  2006  e  non estinti nello stesso esercizio, i quali, ovviamente,  fruendo  dell'istituto del trasporto trovano imputazione nel 2007 in conto residui;
 2) gli   ordinativi   mod.  31  C.  G.  tratti  sugli  ordini  di accreditamento  emessi  nell'anno  2006  e  non  estinti  entro il 31 dicembre  dello  stesso  anno,  i quali trovano imputazione nell'anno 2007,  logicamente,  per effetto del trasporto, in conto residui. Per questi  ultimi  il funzionario delegato dovra' emettere il mod. 62 C. G.  per  l'ammontare  lordo della spesa. Sul mod. 32 - bis C. G., che contiene  la  nuova imputazione dei titoli che si trasportano dovra', naturalmente,  essere  esposto  l'importo netto. Il modello 31-bis C. G.,  con  il  quale  dovra' essere regolata la relativa ritenuta, nel caso di versamento all'erario, verra' imputato al competente capitolo in  conto  residui,  mediante  commutazione  in quietanza di entrata, quest'ultima  da  imputarsi  in  conto competenza, in deroga all'art. 1450  delle  vigenti  I.S.G.T. emanato in applicazione degli articoli 152 e 154 del Regolamento di contabilita' generale dello Stato;
 3) i  mandati  informatici  emessi  nell'anno  2006 e non estinti entro il 31 dicembre dello stesso anno i quali, come e' noto, vengono trasportati al netto. Per questi ultimi le relative ritenute dovranno essere regolate, per quanto attiene alla spesa, in conto residui.
 Per  quanto  concerne  le ritenute previdenziali, si raccomanda la scrupolosa  osservanza delle disposizioni emanate in attuazione della legge 8 agosto 1995, n. 335.
 
 H) Applicazione dell'art. 2 della legge 7 agosto 1985, n. 428.
 L'impegno  delle  spese,  per  stipendi  ed  altri  assegni  fissi equivalenti,  pensioni  ed  assegni  similari,  deve essere assunto a carico  dei  pertinenti  capitoli  di  bilancio dell'esercizio in cui viene  ordinato  il  relativo  pagamento, come dispone l'art. 2 della legge  7 agosto 1985, n. 428 che ha integrato l'art. 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468.
 Ulteriori  e piu' dettagliate istruzioni sull'applicazione di tale norma  sono  riportate  nella  circolare  n. 62, del 7 novembre 1985, emanata dalla Ragioneria generale dello Stato.
 
 ADEMPIMENTI DELLE TESORERIE
 
 L'Amministrazione  centrale  della  Banca  d'Italia,  entro  il 22 gennaio  2007,  trasmette  al  Sistema  informativo  della Ragioneria generale dello Stato un flusso informatico contenente l'elenco dei:
 a) mandati   informatici   rimasti   inestinti   al  31  dicembre dell'esercizio  di  emissione,  che non risultino perenti alla stessa data, trasportati automaticamente all'esercizio successivo;
 b) mandati  informatici  perenti  che  erano  pagabili presso gli sportelli delle Sezioni di tesoreria provinciale;
 c) mandati   informatici  perenti  che  erano  assegnati  per  il pagamento agli uffici delle Poste italiane s.p.a.
 Inoltre,  alla  fine  dei  mesi  di  gennaio, febbraio e marzo, la predetta  Amministrazione centrale segnala al S.I.R.G.S. i mandati di cui  al  punto  c),  pagati  in  tempo utile dagli uffici delle Poste italiane s.p.a.
 Tali   informazioni,  tramite  lo  stesso  S.I.R.G.S.,  sono  rese disponibili  agli  Uffici  centrali  del  bilancio,  alle  Ragionerie provinciali dello Stato e agli altri Uffici di ragioneria.
 Per quanto concerne i mandati informatici in limite di perenzione, non pagati entro il 31 dicembre 2006, si raccomanda agli uffici delle Poste  italiane  S.p.a.  di  tenere presente che i relativi documenti sostitutivi   dovranno  essere  subito  restituiti  alla  Sezione  di tesoreria  provinciale  mittente  per  le  successive  operazioni  di annullamento.   Inoltre,   ad   evitare   sospesi  di  tesoreria,  si interessano  le  medesime  Sezioni ad effettuare le scritturazioni in uscita non oltre il 30 marzo 2007 dei mandati in limite di perenzione pagati in tempo utile.
 Le  Sezioni  di  tesoreria provinciale invece, entro il 19 gennaio 2007,  dovranno  inviare  ai funzionari a favore dei quali sono state disposte  sub  -  anticipazioni,  a norma dell'art. 728 delle vigenti I.G.S.T.,  l'elenco degli ordini di prelievo mod. 31- quinquies C.G., rimasti   inestinti  al  31  dicembre  2006,  allegando  tali  ordini all'elenco   stesso  (sull'argomento  vedere  anche  le  disposizioni richiamate  a  conclusione  del presente paragrafo sugli "ADEMPIMENTI DELLE TESORERIE " per l'accennato articolo 728).
 I  funzionari  delegati trasmettono entro il 31 gennaio 2007 (come gia' indicato nelle " SPESE DA SISTEMARE ") alle Sezioni di tesoreria provinciale  un  elenco, in duplice copia, contenente il capitolo, il numero,  l'importo e l'imputazione a competenza o residui dei singoli ordini  di  accreditamento  rimasti  in  tutto  o in parte inestinti, concernenti  spese  sia  di  parte  corrente che in conto capitale in quanto  non piu' trasportabili, nonche' le somme che risultano pagate a  valere sugli ordini medesimi e quelle rimaste da pagare a chiusura dell'esercizio.
 Le  Sezioni  di  tesoreria  provinciale appongono poi sui predetti elenchi il visto di concordanza sulla base delle proprie risultanze e ne   trattengono   una   copia.  Le  medesime  Sezioni  di  tesoreria provinciale,  dopo  gli  adempimenti  inerenti  alla "chiusura" degli ordini di accreditamento, nonche' la riduzione o l'annullamento degli stessi  rimasti  parzialmente  o  interamente inestinti, entro cinque giorni  dalla  ricezione  dei  detti  elenchi da parte dei funzionari delegati, o al piu' tardi entro il 20 aprile 2007, trasmettono:
 - agli  Uffici  di  controllo  della Corte dei conti i decreti di variazione  o  di  riduzione  mod.  15  C.G., le schede mod. 14 C.G., nonche'  una  copia  dei  mod.  34  C.G.,  relativi  agli  ordini  di accreditamento rimasti in tutto o in parte inestinti;
 - all'Ufficio centrale del bilancio o alla Ragioneria provinciale dello  Stato  competente, due copie del suddetto mod. 34 C.G., di cui una da inoltrare all'Amministrazione che gestisce il capitolo.
 Qualora  i  funzionari delegati non provvedano a trasmettere entro il  13  aprile  2007  l'elenco  predetto,  le  Sezioni  di  tesoreria provinciale  - dopo gli adempimenti di chiusura degli ordini, nonche' la  riduzione  o  l'annullamento degli stessi - invieranno, comunque, agli Uffici di cui sopra i modelli innanzi specificati.
 Per  l'Amministrazione  dei  monopoli  di  Stato,  le  Sezioni  di tesoreria   provinciale   provvederanno   a  trasmettere  all'Ufficio centrale di ragioneria i decreti di riduzione o di variazione mod. 15 C.G.,  le  schede  mod.  14 C.G., nonche' due copie del mod. 34 C.G., relativi  agli  ordini  di accreditamento rimasti in tutto o in parte inutilizzati.
 Una  copia del predetto mod. 34 C.G. verra' trasmessa direttamente all'Amministrazione emittente.
 Si  fa  presente  che  per  quanto  concerne l'Amministrazione dei monopoli di Stato, si provvedera' con separata circolare da parte dei competenti  uffici  a  impartire  le  occorrenti  istruzioni  per  la chiusura delle contabilita'.
 Inoltre  le medesime Sezioni di tesoreria provinciale, entro il 12 febbraio 2007, dovranno trasmettere:
 1) ai  funzionari  delegati,  l'elenco in doppio esemplare ( mod. 32-bis  C.G. ) degli ordinativi tratti sugli ordini di accreditamento e  rimasti  insoluti  al  31 dicembre 2006. Per detti ordinativi, che saranno  frattanto  trattenuti dalle Sezioni di tesoreria provinciale ed  il  cui  importo  e'  stato  gia' compreso (in base agli elementi contenuti  nel  mod. 31-ter C.G. ) negli elenchi mod. 62 C.G., verra' successivamente indicata la nuova imputazione per l'esercizio 2007.
 Gli  ordinativi  stessi  possono  essere  pagati  dalle Sezioni di tesoreria  provinciale  e dagli altri uffici pagatori anche prima che pervenga  il nuovo ordine di accreditamento in conto residui al quale dovranno  far carico per l'esercizio 2007 e prima che sia indicata la nuova imputazione. Gli ordinativi cosi' pagati sono scritturati fra i pagamenti  in conto sospeso e registrati definitivamente in uscita al ricevimento  dell'ordine  di accreditamento emesso a sistemazione dei predetti ordinativi.
 Gli ordinativi che, per qualunque ragione, non debbano piu' essere pagati,  saranno dai funzionari delegati chiesti in restituzione alle Sezioni  di  tesoreria  provinciale  per  essere annullati. Le stesse Sezioni   restituiranno  per  l'annullamento  gli  ordinativi  emessi nell'esercizio  2005,  trasportati  all'esercizio  2006  e non ancora estinti  al 31 dicembre 2006, nonche' gli ordinativi in conto residui emessi nell'esercizio 2006 con la stampigliatura "da non trasportare" rimasti inestinti alla data del 31 dicembre anzidetto.
 Per  gli  ordinativi  che  eventualmente  non  si rinvenissero, le Sezioni  di tesoreria provinciale provvederanno alla loro elencazione in  un  apposito  modello  32-bis  C.G., da trasmettere ai funzionari delegati,  corredata  della  dichiarazione  di  smarrimento  datata e sottoscritta  dal  capo della Sezione di tesoreria provinciale, salvo le  disposizioni  di  cui  agli articoli 583 e seguenti delle vigenti Istruzioni generali sui servizi del tesoro;
 2) ai  funzionari delegati titolari di contabilita' speciali, per l'annullamento,  gli  ordinativi  tratti  sulle  stesse contabilita', rimasti  inestinti  alla  fine  dell'esercizio successivo a quello di emissione;  per  quanto  concerne  i  titoli  tratti  su contabilita' speciali  accese  ad Enti militari vanno trasmessi per l'annullamento quelli   rimasti  inestinti  alla  fine  dello  stesso  esercizio  di emissione;
 3) agli   Uffici   centrali   del   bilancio  e  alle  Ragionerie provinciali  dello  Stato competenti, una copia dei modelli 32-bis C. G. inviati ai funzionari delegati.
 Nel  caso  che le segnalazioni di cui agli elenchi mod. 32- bis C. G.  e  34  C.  G.  fossero  negative  dovranno  essere utilizzati gli appositi mod. 108 C. G., da trasmettere in piego raccomandato.
 Ad  evitare  la  giacenza,  tra  i  pagamenti scritturati in conto sospeso,   di   numerosi   titoli  pagati  nel  corso  dell'esercizio finanziario  di  prossima  chiusura  ed  allo  scopo di limitare, per quanto possibile, il trasporto al nuovo esercizio di titoli di spesa, si  raccomanda  alle  Sezioni  di tesoreria provinciale di provvedere affinche',  entro  il  29  dicembre  2006,  siano  portati  in  esito definitivo  tutti  i  versamenti  in titoli pagati dagli uffici delle Poste Italiane s.p.a. e da eventuali altri uffici pagatori.
 Allo  scopo,  poi, di non ritardare la chiusura della contabilita' dei  pagamenti,  si interessano le Sezioni di tesoreria provinciale a rispondere, sollecitamente, ai rilievi relativi alle contabilita' dei titoli  estinti  e  specialmente  a quelli relativi alle contabilita' delle spese fisse e delle pensioni.
 Le  Sezioni  di tesoreria provinciale assegnatarie degli ordini di accreditamento, sui quali siano stati emessi buoni mod. 31- bis C. G. o   buoni   speciali  modello  31-quater  C.G.,  nei  casi  previsti, provvederanno,  secondo  l'art. 728 delle vigenti I.S.G.T., a portare in  esito  definitivo i pagamenti effettuati sui buoni stessi, previa riduzione di essi, ove non completamente estinti.
 Gli  ordinativi  mod.  31  C.G.  e  gli  ordini  di  prelievo mod. 31-quinquies   C.G.,   tratti   rispettivamente   sugli   ordini   di accreditamento e sui buoni speciali mod. 31-quater C.G., pagati negli ultimi  giorni di dicembre dagli uffici delle Poste italiane s.p.a. e da   altri   uffici  pagatori  nonche'  dalle  Sezioni  di  tesoreria provinciale   diverse   da   quella   assegnataria  degli  ordini  di accreditamento  e che quest'ultima non abbia potuto portare in uscita entro  il  31  del  mese,  saranno provvisoriamente scritturati fra i pagamenti  in  conto  sospeso dalla Sezione di tesoreria provinciale, che  ne  dara' notizia ai funzionari delegati mediante invio del mod. 32-bis C.G., in doppio esemplare, come indicato al precedente n. 1).
 Tali  ordinativi  e  ordini  di  prelievo  mod. 31-quinquies C.G., dovranno   essere   trasportati   dagli  stessi  funzionari  delegati all'esercizio  2007  e  considerati  come  pagati  nel  corso di tale esercizio.
 A tale effetto i funzionari delegati ne daranno notizia immediata, per mezzo di appositi elenchi 62 C.G., di cui al precedente "SPESE DA SISTEMARE  "  ,  all'Ufficio  centrale del bilancio o alla Ragioneria provinciale  dello  Stato  competente, ove si tratti di ordinativi di pagamento  da  trasportare all'esercizio 2007, mentre nel caso che si tratti  di  ordini  di  prelievo  mod.31-quinquies C.G., anch'essi da trasportare,  i  funzionari  interessati  dovranno inviare i relativi elenchi alle Ragionerie provinciali dello Stato competenti.
 In  entrambi  i  casi,  poi,  non  appena  pervenuti gli ordini di accreditamento,  sui  quali  gli  ordinativi e gli ordini di prelievo anzidetti  dovranno farsi gravare per l'esercizio 2007, le Sezioni di tesoreria  provinciale  completeranno,  con l'indicazione della nuova imputazione,  gli  ordinativi  e  gli ordini di prelievo elencati nel mod. 32-bis C.G., dandone comunicazione al funzionario delegato.
 Per gli ordinativi tratti su ordini di accreditamento in limite di perenzione,  estinti  dagli  uffici  pagatori  prima  del 31 dicembre prossimo,  ma versati successivamente, e quindi non portati in uscita in  tempo  utile, sara' compilato e trasmesso, in piego raccomandato, un  elenco  in  doppio esemplare (mod.32-bis C.G.) munito di speciale annotazione  intesa  a porre in evidenza il tempestivo loro pagamento entro  il  31  dicembre 2006. Procedura analoga a quella indicata per gli  ordinativi  tratti  su ordini di accreditamento dovra' eseguirsi per  i buoni di prelevamento in contanti emessi nell'esercizio 2006 e pagati  entro  il  31  dicembre 2006, ma versati presso la Sezione di tesoreria  provinciale  successivamente  a  tale  data. Detti elenchi saranno  inviati ai funzionari delegati di cui al precedente n. 1), i quali dovranno comprendere il relativo importo negli appositi elenchi mod.  62  C.G.,  di  cui  alle " SPESE DA SISTEMARE", sub lettera B), affinche'  si  possa  far  luogo  alla  concessione delle aperture di credito  alle  quali  gli  ordinativi e gli eventuali buoni pagati in tempo   utile   dagli   uffici   delle  Poste  Italiane  s.p.a.,  non contabilizzati  in  uscita  dalle Tesorerie dello Stato, dovranno far carico  per  l'esercizio 2007 e provvedere alla nuova imputazione dei titoli medesimi.
 Le  Sezioni  di  tesoreria  provinciale  riporteranno  sui singoli titoli la nuova imputazione mediante stampiglia.
 
 SPESE FISSE E PENSIONI
 
 ADEMPIMENTI DELLE DIREZIONI PROVINCIALI DEI SERVIZI VARI
 
 Le  Direzioni  provinciali  dei  servizi vari dovranno trasmettere entro  il  16  gennaio  2007  alla  Sezione regionale della Corte dei Conti,  limitatamente  ai capitoli degli Uffici scolastici regionali, ed  al  competente  Ufficio  di  controllo della Corte dei Conti, per capitoli  gestiti dalle Amministrazioni centrali, gli elenchi mod. 63 C.G.,  in  un  unico  esemplare,  compilati  per  ciascun capitolo di bilancio  (anche  se  negativi), distintamente per le rate o quote di rate di spese fisse e pensioni prescritte al 31 dicembre 2006.
 Per  le  rate  di altre spese fisse che fanno capo al titolo delle spese  correnti  del  bilancio,  perente al 31 dicembre 2006, saranno compilati separati elenchi tenendo presente la disposizione dell'art. 36 della legge di contabilita' generale dello Stato.
 Per la gestione riguardante il Fondo edifici di culto, gli elenchi mod.   63   C.G.   delle   somme   prescritte,   andranno   trasmessi esclusivamente  dalle  D.P.S.V.  interessate ai pagamenti all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'interno.
 Le  Direzioni  provinciali  dei  servizi  vari dovranno, altresi', trasmettere,  entro  il  31  gennaio  2007,  agli Uffici centrali del bilancio   presso  le  Amministrazioni  centrali  e  alle  Ragionerie provinciali  dello  Stato  delle  citta' capoluogo di regione per gli Uffici  scolastici  regionali,  gli  elenchi,  compilati  per ciascun capitolo  di  bilancio  (  anche se negativi ), delle rate o quote di rate  di  spese  fisse  rimaste  da  pagare al 31 dicembre 2006 i cui titoli  di  spesa  siano stati trasportati. Analoghi elenchi dovranno essere  inviati all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze per le spese a carico del capitolo 2198 (  U.P.B.  3.1.6.1)  dello stato di previsione dello stesso Ministero per   l'anno   2006,  avente  la  seguente  denominazione:  "Pensioni privilegiate   tabellari  e  decorazioni  al  valor  militare  ".  E' consentito  ove  l'indicazione  nominativa  di  ciascuna quota o rata insoluta dovesse risultare molto laboriosa, l'indicazione complessiva della  somma  corrispondente  alle  suddette  rate o quote rimaste da pagare.
 Agli  stessi  Uffici centrali del bilancio deve essere inviata una copia  dei  modelli  63  C.G.,  relativi  alle quote perente di spese fisse, non riguardanti capitoli attinenti a stipendi .
 Le  D.P.S.V.  provvederanno, inoltre, a comunicare tempestivamente alle  Sezioni  di  tesoreria  provinciale i codici meccanografici e i corrispondenti capitoli cui imputare gli ordini di pagamento cartacei su  ruoli di spesa fissa inestinti alla chiusura dell'esercizio 2006, non  appena  riceveranno  il  relativo elenco da parte delle medesime Sezioni  di tesoreria provinciale, come precisato alla lettera E) del paragrafo "SPESE DA SISTEMARE".
 
 ADEMPIMENTI DEL MESE DI DICEMBRE 2006
 
 A) Ordini di pagare in conto dell'esercizio 2007.
 Gli Uffici centrali del bilancio e le Ragionerie provinciali dello Stato  potranno  effettuare,  per  gli  ordini  di  pagare  a  carico dell'esercizio  2007,  la  registrazione  nelle scritture del Sistema informativo  del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato a partire dal 20 dicembre 2006. Inoltre dal 22 dicembre 2006 i relativi mandati  informatici potranno essere inviati alla Banca d'Italia, che li  rendera'  disponibili  per le Sezioni di tesoreria provinciale il primo giorno lavorativo del mese di gennaio 2007.
 Sara'  cura  dell'Amministrazione  e  degli  Uffici  emittenti far pervenire  agli  Uffici  di  ragioneria  sopra  indicati,  con  largo anticipo rispetto alla data suddetta tutti gli elementi necessari per provvedere ai pagamenti di che trattasi.
 Resta  da  aggiungere  che  negli  ultimi 10 giorni di dicembre e' confermata  la  possibilita' di emettere, con una nuova numerazione a partire  dal numero 1, moli di spese fisse, per poter tempestivamente pagare  la  prima  rata  con  scadenza  ai  primi del mese di gennaio dell'anno  successivo. Nel caso di ordini di pagamento cartacei (mod. 56  C.G.)  sara'  cura  delle  Direzioni provinciali dei servizi vari inviare  tali  titoli  alle  Sezioni  di  tesoreria  provinciale  con separati  elenchi, aventi una nuova numerazione (a partire dal n. 1), sui  quali va indicato che "trattasi di titoli relativi all'esercizio 2007".
 Sara'  compito tuttavia sempre dell'Amministrazione e degli Uffici emittenti  inviare  tali titoli con separati elenchi evidenziando che trattasi di "esercizio finanziario 2007".
 
 B) Ordini di accreditamento in conto dell'esercizio 2007.
 Gli   ordini   di   accreditamento,   che  verranno  emessi  dalle Amministrazioni  in  conto  dell'esercizio 2007 e che potranno essere registrati  dagli  Uffici  centrali  di  bilancio  e dalle Ragionerie provinciali   dello   Stato,   a   partire  dalla  data  di  apertura dell'esercizio  finanziario 2007, saranno trasmessi , ad iniziare dal 28 dicembre 2006, alla Banca d'Italia che li rendera' disponibili per le  Sezioni  di  tesoreria provinciale il primo giorno lavorativo del mese di gennaio 2007.
 
 C) Debito pubblico.
 Per  l'esatta  imputazione  dei pagamenti di debito pubblico si fa riferimento  alla circolare n. 1523, del 13 maggio 1981, con la quale la  Direzione  generale  del  debito  pubblico ( ora Dipartimento del tesoro  -  Direzione  II ) ha comunicato le variazioni apportate, con decreto ministeriale del 9 aprile 1981, ai •ararafi 229 230 231 delle Istruzioni  generali  sui  servizi del debito pubblico, approvati con D.M. del 20 novembre 1963.
 Al  riguardo si precisa che l'imputazione in conto competenza o in conto   residui   dei  pagamenti  di  debito  pubblico,  deve  essere effettuata in base alla data di scadenza delle rate di interesse o di pagabilita'  dei premi o di rimborsabilita' del capitale, fatte salve le  particolari  disposizioni  dello stesso Dipartimento del Tesoro - Direzione  II  -  per  l'imputazione  in conto competenza degli oneri derivanti da "riaperture di tranches".
 Gli  interessi,  i premi ed i capitali per il rimborso pagabili il 1°   gennaio   2007   fanno  parte  della  competenza  dell'esercizio finanziario  2007,  in quanto solamente dalla predetta data diventano esigibili.
 
 PRESCRIZIONE E PERENZIONE AMMINISTRATIVA
 
 La legge 7 agosto 1975, n. 428, precedentemente citata, per quanto concerne  la  prescrizione  delle rate di stipendi, pensioni ed altri assegni,  dispone all'art. 2 che il primo comma dell'art. 2 del regio decreto - legge 19 gennaio 1939, n. 295, sia sostituito dai seguenti:
 "Le  rate  di  stipendio  e  di  assegni  equivalenti,  le rate di pensione e gli assegni indicati nel decreto - legge luogotenenziale 2 agosto  1917,  n.  1278,  dovuti  dallo  Stato, si prescrivono con il decorso di cinque anni.
 Il termine di prescrizione quinquennale si applica anche alle rate e   differenze   arretrate   degli   emolumenti  indicati  nel  comma precedente,  spettanti  ai  destinatari o loro aventi causa e decorre dal giorno in cui il diritto puo' essere fatto valere".
 Per  la  prescrizione  dei  ratei  di stipendi e pensioni, rimasti insoluti  a  seguito del decesso degli aventi diritto, si rinvia alle apposite  istruzioni  impartite  dal Ministero del Tesoro - Direzione generale dei servizi periferici, con le circolari n. 4 del 5 novembre 1985 e n. 23 del 5 marzo 1986.
 Per  quanto  riguarda la perenzione occorre ricordare che il primo comma dell'art. 36 della legge di contabilita' generale, tenuto conto dell'art. 39 della legge 7 agosto 1982, n. 526, prevede quanto segue: "i residui delle spese correnti non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello in cui e' stato iscritto il relativo stanziamento si  intendono perenti agli effetti amministrativi; quelli concernenti spese  per  lavori,  forniture  e servizi possono essere mantenuti in bilancio  fino al terzo esercizio successivo a quello in cui e' stato iscritto   il  relativo  stanziamento.  Le  somme  eliminate  possono riprodursi  in  bilancio  con  riassegnazione  ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi".
 Riguardo poi ai residui provenienti da spese in conto capitale, si fa  presente che il 2° comma dell'art. 36 innanzi ricordato, e' stato da  ultimo  cosi'  modificato  dalla  legge 31 ottobre 2002 n. 246 di conversione  del decreto - legge 6 settembre 2002, n. 194: " Le somme stanziate  per  spese  in  conto capitale non impegnate alla chiusura dell'esercizio  possono  essere mantenute in bilancio, quali residui, non  oltre  l'esercizio successivo a quello cui si riferiscono, salvo che  si  tratti  di  stanziamenti  iscritti  in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio precedente. In tale caso, il periodo di conservazione e' protratto di un anno .
 Infine,  si  ritiene opportuno ricordare che il successivo comma 7 abroga tutte le disposizioni legislative che derogano all'articolo 36 anzidetto e riduce ad un solo esercizio finanziario il termine di cui all'articolo 54, comma 16 della legge 449/97.
 Per  una  corretta  applicazione  di  tale  norma  si rinvia, poi, all'annuale  circolare  del  Dipartimento  della  Ragioneria generale dello  Stato  concernente  l'accertamento  dei  residui  passivi alla chiusura dell'esercizio.
 In  merito all'istituto della perenzione occorre inoltre ricordare la  modifica  apportata  dall'art.  12 della legge 17 maggio 1999, n. 144,  al  terzo  comma  dell'art.  36  della legge di contabilita', e precisamente:  "I residui delle spese in conto capitale, derivanti da importi  che lo Stato abbia assunto obbligo di pagare per contratto o in  compenso  di  opere prestate o di lavori o di forniture eseguiti, non  pagati  entro il settimo esercizio successivo a quello in cui e' stato  iscritto  il  relativo stanziamento, si intendono perenti agli effetti  amministrativi.  Le  somme  eliminate  possono riprodursi in bilancio  con  riassegnazione  ai  pertinenti capitoli degli esercizi successivi  ". Ovviamente seguono la stessa disciplina delle spese in conto  capitale  quelle  spese  correnti  che, in base a disposizioni contenute   nella   legge   di  bilancio  o  in  leggi  di  carattere particolare,  sono  soggetti  al  disposto  del secondo e terzo comma dell'art. 36 della legge di contabilita'.
 La perenzione non opera nei riguardi dei titoli di spesa che siano stati  gia'  estinti  dalle  Sezioni  di  tesoreria  provinciale e si trovino  tuttora contabilizzati tra i pagamenti in conto sospeso, per mancanza della nuova imputazione. Per tali titoli gli Uffici centrali del  bilancio  e  le  Ragionerie  provinciali  dello Stato competenti dovranno   provvedere,   con  la  massima  sollecitudine,  alla  loro sistemazione,  in  maniera  da  rendere  possibile la scritturazione; naturalmente  detti  titoli  non  potranno  essere  restituiti fino a quando non saranno prodotti in contabilita'.
 PATRIMONIO
 
 CONTABILITA' DEI BENI PATRIMONIALI E DEMANIALI
 
 A) Contabilita' dei beni mobili patrimoniali.
 Come noto, le contabilizzazioni di tutte le variazioni riguardanti i  beni  mobili  patrimoniali  vengono  effettuate  nel  rispetto del decreto interministeriale 18 aprile 2002 e della circolare n. 13/2003 riguardante  la  ristrutturazione  del  Conto generale del patrimonio dello Stato in attuazione del decreto legislativo n. 279/1997, basata su  una  classificazione  dei beni, come riportata nell'allegato 1 al citato decreto interministeriale, raccordata con quella fondata sulla suddivisione  in  "categorie".  Inoltre.  sono  da tenere presenti il D.P.R.  n.  254  del  4  settembre  2002,  che ha introdotto il nuovo Regolamento  concernente  le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello Stato, la relativa circolare n. 32 del 13 giugno  2003,  emanata  in  merito  per  gli adempimenti degli Uffici riscontranti,  nonche'  la  circolare  n.  42  del  30  dicembre 2004 concernente  "Istruzioni  per  il  rinnovo  degli  inventari dei beni mobili dello Stato". Da ultimo si richiamano, altresi', le istruzioni diramate  con  la circolare n. 22 del 17 maggio 2006, con la quale e' stata  assentita  la  proroga  di un anno agli Uffici che non avevano concluso  le  operazioni  del  rinnovo  inventariale  entro i termini originariamente prescritti.
 
 - Contabilita' modelli 98 C.G.
 Il  prospetto  delle  variazioni  annuali dei beni mobili (mod. 98 C.G.),  deve  essere  prodotto  dai consegnatari in originale e copia (corredati  dei  buoni  di  carico  e  scarico - ex mod. 130 P.G.S. - figlia,  con  la  relativa  documentazione)  entro  il termine del 15 febbraio  2007  al  competente ufficio riscontrante (Ufficio centrale del  bilancio  o  Ragioneria provinciale dello Stato), come prescrive l'art.19, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 4 settembre 2002.
 In  merito,  poi,  ai consegnatari che hanno emesso i modelli 98 e 130  per  l'esercizio  2006  utilizzando  la procedura informatizzata "GE.CO."  -  di  cui  alla  circolare n. 41 del 15 novembre 2002 - va aggiunto  che  gli  stessi  sono  esonerati  dall'inviare  i suddetti modelli  ai  competenti Uffici riscontranti, in quanto saranno questi ultimi Uffici che, nel verificare a video le scritture definitive dei consegnatari stessi, potranno stamparli. Cio' stante, nel rispetto di quanto  previsto  dal citato D.P.R. n. 254/2002, art. 19, comma 2, si evidenzia  che  permane  l'obbligo  per i consegnatari di trasmettere agli  anzidetti  Uffici riscontranti la documentazione giustificativa delle  variazioni  intervenute  nella  consistenza dei beni mobili in dotazione nonche' l'apposita comunicazione del dirigente responsabile degli  acquisti  o  del  titolare dell'ufficio periferico dalla quale risulti  la  validazione  delle  risultanze contabili evidenziate nel modello 98 C.G.
 A  partire  dall'esercizio 2006, i dati relativi ai modelli 98 che gli Uffici di Ragioneria approveranno attraverso le apposite funzioni del sistema GE.CO., verranno trasferiti automaticamente al S.I.R.G.S. per  l'avvenuta  integrazione  dei  due  sistemi;  tale  unificazione consente,  tra  l'altro, il controllo automatico della corrispondenza delle   consistenze  presenti  nei  due  ambienti  al  momento  della validazione  dell'esercizio  da parte del consegnatario, impedendo la validazione  delle  contabilita' e di conseguenza la loro visibilita' alle Ragionerie in caso di discordanza.
 Gli  Uffici  riscontranti  non  potranno  inserire  nel S.I.R.G.S. contabilita'  validate su GE.CO. e inviate in modalita' differente da quella telematica.
 Si  ritiene  opportuno  rammentare,  per  i  soli Uffici che hanno beneficiato   della  proroga  dei  termini  prevista  dalla  suddetta circolare  n.  22/2006,  e  che,  come  nella stessa specificata, non potranno  piu'  utilizzare  GE.CO.  per  il  rinnovo inventariale ne' effettuare  la trasmissione telematica dei rendiconti attraverso tale sistema,   che   dovra'   essere   trasmesso   ai  competenti  Uffici riscontranti  anche il nuovo inventario - mod. 94 C.G. - in originale e  copia (unitamente a due copie del processo verbale). Detti Uffici, effettuati   i  relativi  riscontri  con  le  proprie  scritture,  vi apporranno  il  visto di concordanza (o solo il visto nei casi in cui non   siano   in   possesso  di  precedenti  scritture),  restituendo l'originale  dell'inventario  e  un  esemplare  del  processo verbale all'ufficio di appartenenza del consegnatario.
 Le  Amministrazioni  che  non ricadono nell'ambito di applicazione del  ricordato Regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei  cassieri delle amministrazioni dello Stato (art. 2), sono tenute ai  sensi  dell'art. 19, comma 6, a trasmettere il prospetto di dette variazioni  nella  consistenza  dei  beni mobili ai competenti Uffici riscontranti  della  Ragioneria generale dello Stato (Uffici centrali del bilancio) per la formazione del Conto generale del patrimonio, di cui  all'art.  22  della  legge  5  agosto  1978, n. 468 e successive modificazioni, tenendo comunque conto di quanto previsto dall'art. 14 del  decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, ovvero comprendenti i beni   classificati   nelle   "categorie"  ricordate  dalla  suddetta circolare  n. 42, anche se diversamente considerati dagli ordinamenti speciali, muniti del codice SEC '95.
 Tuttavia, considerato che le problematiche poste dall'applicazione del  citato  art. 19, comma 6, tuttora non risultano ancora del tutto superate,  gli  Uffici  periferici  delle  anzidette  Amministrazioni continueranno,  come  per  il  2005,a  trasmettere  il  prospetto  in questione  alle  Ragionerie  provinciali  dello  Stato competenti per territorio anche per il rendiconto dell'esercizio 2006.
 Si  ricorda  che,  agli  effetti  della compilazione di tale Conto patrimoniale,  e'  necessario  che dai prospetti delle variazioni dei beni  mobili  risultino distintamente per ciascun Ufficio, categoria, nonche' relativi codici SEC '95:
 - le consistenze iniziali al 1° gennaio 2006;
 - gli  aumenti per nuovi acquisti con i fondi dell'esercizio 2006 (competenza  o  residui)  con specificazione dei relativi capitoli di spesa;
 - gli aumenti per oggetti ricevuti dagli altri Uffici;
 - gli  aumenti  per  prodotti  di  industrie  (qualora  risultino prodotti della lavorazione);
 - gli aumenti per sopravvenienze (inclusi i beni acquistati negli anni  precedenti  e  non contabilizzati a suo tempo) e rettificazioni contabili e di valore ;
 - le diminuzioni per vendite (indicando il capitolo d'entrata);
 - le diminuzioni per cessioni ad altri Uffici;
 - le  diminuzioni  per  impiego  di  dotazioni (qualora risultino materie prime impiegate nella lavorazione);
 - le  diminuzioni  per dismissioni, rettificazioni contabili e di valore e consumi;
 - le   diminuzioni   per   svalutazione   anche   a   seguito  di ammortamento;
 - le consistenze finali al 31 dicembre 2006.
 In  particolare  nel  prospetto delle variazioni dei beni mobili i consegnatari,   per   una   piu'  esatta  rilevazione  del  punto  di concordanza   tra   la   situazione   patrimoniale  e  la  situazione finanziaria, prevista dall'art. 22 della legge 5 agosto 1978, n. 468, dovranno  assicurarsi,  per i beni acquistati o venduti che risultino assunti   in  consistenza  o  dismessi  nell'esercizio,  che  i  dati finanziari  riportino  i  capitoli di spesa o di entrata presenti nel bilancio dell'esercizio 2006, distintamente per competenza e residui; ovviamente  occorrera'  verificare  che  tali  dati  corrispondano  a pagamenti  o  a  riscossioni avvenuti nell'anno da rendicontare per i quali  l'impegno  o l'accertamento siano a quest'ultimo contestuali o precedenti  (per  i  pagamenti  o le riscossioni avvenuti in esercizi anteriori  a  quello  rendicontato,  come  gia'  sopra  segnalato, e' necessario   che  i  relativi  beni  vengano  contabilizzati  tra  le sopravvenienze  o  le  insussistenze senza operare alcuna distinzione tra competenza e residui).
 Quanto  alle  vendite,  va  segnalato  che gli stessi consegnatari dovranno  contabilizzare  il  ricavo, quale movimento di entrata, con l'annotazione  del capitolo risultante dalla quietanza di versamento, mentre  le  differenze di valore, in piu' o in meno rispetto a quello d'inventario,   dovranno   essere  riportate  tra  gli  aumenti  come sopravvenienze o tra le diminuzioni come insussistenze.
 Per  quel  che concerne le procedure di ammortamento, si fa rinvio alle  istruzioni  che  verranno  diramate  con  circolare in corso di emanazione.
 Va  inoltre ricordato che, con il rinnovo degli inventari dei beni mobili,  il  codice  SEC'95  viene  richiesto  per  tutti  i  beni da inventariare,  compresi  quelli  provenienti dalla posta patrimoniale "classificazione  residuale"  indicata per ciascuna delle "categorie" previste  ,  introdotta  temporaneamente  nel  piano  dei  conti  per comprendere,  prima  di detto rinnovo, la consistenza di tutti i beni precedentemente  classificati soltanto per "categoria" fino al giugno 2003.
 Pertanto,  gli  uffici  che  hanno  beneficiato  della proroga dei termini  per  il  rinnovo  degli  inventari  prevista  dalla suddetta circolare  n. 22/2006 e quelli che, pur avendo effettuato il rinnovo, presentino   beni  inventariati  appartenenti  alla  "classificazione residuale",   dovranno  effettuare  le  operazioni  di  discarico  da quest'ultima e di carico nelle classificazioni definitive utilizzando la causale "ricodifica".
 Al  riguardo,  per  quegli  uffici  che  devono  ancora  procedere all'aggiornamento  del  valore  di  tali  beni,  si  rammenta  che va effettuata   prima   la   diminuzione   dello   stesso   per  effetto dell'applicazione  del  criterio dei coefficienti o dell'ammortamento attraverso  opportuni movimenti di rettifica/svalutazione e quindi la registrazione  delle diminuzioni e degli aumenti per "ricodifica" del solo  valore residuo; ovviamente se il bene non deve essere mantenuto in  inventario  ma  registrato  tra  i  beni  durevoli, l'azzeramento riguardera' l'intero importo e verra' riportato nella sola "categoria residuale" tra le diminuzioni per "altre cause".
 In  relazione alla "classificazione residuale", si ritiene inoltre utile  ricordare  che,  consideratane la finalita', come specificata, essa  non  risulta  idonea  per  la  catalogazione di beni di incerta collocazione,  per  i  quali  si  dovra'  invece  piu' opportunamente ricorrere  alla  classificazione  denominata  "altri  beni  materiali prodotti",   correlata   alla   categoria   VII   -  altri  beni  non classificabili,   secondo   quanto   riportato   nella   tabella   di corrispondenza allegata alla presente circolare.
 Infine  per i trasferimenti dei beni tra uffici statali dipendenti da  Ministeri  diversi  ed  anche  dal medesimo Ministero, si ritiene opportuno   richiamare   l'attenzione   degli   Uffici   riscontranti sull'obbligo  di  allegare  necessariamente,  nella  contabilita' del consegnatario   dell'ufficio  cedente,  il  buono  di  scarico  e  lo scontrino   del   buono   di   carico  rilasciato  dal  consegnatario dell'ufficio  ricevente. Ove a cio' non sia stato provveduto, anche a seguito  di  rilievo  dell'ufficio  del consegnatario interessato, la registrazione  contabile  relativa  all'operazione  non dovra' essere considerata ai fini della immissione dei dati nel Sistema informativo fino a quando la situazione non sia regolarizzata.
 Gli Uffici centrali del bilancio e le Ragionerie provinciali dello Stato avranno cura, per il rispetto del termine del 15 febbraio 2007, di adottare opportune iniziative al fine di acquisire i dati in tempo utile per la loro immissione nel Sistema informativo del Dipartimento della  Ragioneria  generale  dello  Stato non oltre il termine del 30 marzo 2007.
 Trascorsa  tale  data lo stesso Sistema informativo considerera' " inadempienti  "  tutti gli uffici per i quali non risulti inserita la contabilita'.
 Al  fine  di  ottenere  una situazione reale circa il numero degli uffici  inadempienti, e' necessario che anche i modelli 98 C. G., che non  presentano variazioni in corso d'esercizio, vengano inseriti nel Sistema informativo sopra citato.
 
 B) Contabilita' dei beni mobili demaniali.
 
 1) Beni mobili di valore culturale, biblioteche ed archivi.
 Come e' noto, per effetto del 2° comma dell'art. 7 del Regolamento di  contabilita'  generale dello Stato (R.D. 23.05.1924, n. 827) sono da  considerarsi  "immobili  agli effetti inventariali" i beni mobili demaniali  di  proprieta'  dello  Stato  consistenti  in collezioni e raccolte d'arte costituite da statue, disegni, stampe, medaglie, vasi ed oggetti di valore artistico e storico, manoscritti, codici e libri di  valore  artistico,  ecc., nonche' le pinacoteche e le biblioteche "pubbliche " statali.
 Tali  beni,  a  seguito  della  classificazione  introdotta con il suddetto   decreto   interministeriale   18   aprile   2002,  vengono attualmente raggruppati nel Conto generale del patrimonio dello Stato nelle seguenti poste:
 - Beni storici;
 - Beni artistici;
 - Beni demo-etno-antropologici;
 - Beni archeologici;
 - Beni librari;
 - Beni archivistici;
 - Beni paleontologici;
 - Opere di restauro.
 
 Cio' premesso, si precisa che ai fini della loro contabilizzazione nel  suddetto Conto patrimoniale gli Istituti e gli Uffici centrali e periferici  del  Ministero  per i beni e le attivita' culturali e del Ministero  della  pubblica  istruzione  sono  tenuti  a  compilare il prospetto riassuntivo delle variazioni (rispettivamente il modello 15 e  il  modello 88) in ossequio alla vigente normativa (R.D. 26 agosto 1927,  n.  1917 e relative istruzioni al 31 maggio 1928), avendo cura di  allegare  a  tali modelli, in attesa della loro riformulazione in base  alle indicazioni contenute nella richiamata circolare n. 13 del 12  marzo  2003,  un  prospetto  riepilogativo circa gli elementi che attengano  alle  variazioni  avvenute  per effetto della gestione del bilancio  o  per  altre cause nella consistenza dei beni, che abbiano come riferimento la corrispondente posta patrimoniale di cui sopra.
 In  particolare  gli stessi Uffici devono corredare tali prospetti di ogni notizia utile e piu' precisamente:
 - per  le operazioni in aumento, distinguere gli importi dei beni acquistati  con  le disponibilita' di bilancio (indicando il capitolo di spesa, competenza e/o residui) da quelli di altra provenienza; per questi  ultimi  distinguere  altresi'  l'importo complessivo dei beni ricevuti  in  dono, di quelli rinvenuti a seguito di lavori di scavo, dei  beni  ricevuti  con  autorizzazioni da altri Uffici o a norma di legge,  e l'importo complessivo delle sopravvenienze o rettificazioni e delle eventuali rivalutazioni;
 - per   le   operazioni  in  diminuzione,  distinguere  l'importo complessivo  dei beni discaricati con decreti ministeriali, l'importo complessivo  delle  insussistenze  o  rettificazioni nonche' dei beni ceduti con autorizzazioni ad altri Uffici. Per quanto riguarda i beni discaricati  con  i suddetti provvedimenti ministeriali si ricorda di allegare  alla  contabilita' la copia conforme dell'autorizzazione al discarico.
 E'  da  precisare che i richiamati modelli 15 e 88, da trasmettere in triplice originale ai competenti Uffici centrali dei Ministeri per i  beni e le attivita' culturali e della pubblica istruzione entro il 10  gennaio  2007,  una  volta riconosciutane la regolarita', vengono inviati  debitamente  firmati  e  in duplice originale ai coesistenti Uffici centrali del bilancio entro il 20 febbraio 2007 per consentire la successiva acquisizione al S.I.R.G.S. non oltre il 30 marzo 2007.
 
 2) Strade ferrate e relativi materiali d'esercizio.
 Per  effetto  del  3° comma, sempre dell'art. 7 del Regolamento di contabilita'  di  Stato,  sono altresi' da considerare "beni immobili agli  effetti  inventariali" i beni demaniali costituiti dalle strade ferrate possedute dallo Stato, insieme al materiale mobile necessario per  il  loro  esercizio,  gestite direttamente o affidate a terzi in concessione governativa.
 In  relazione  a  tali beni, la rendicontazione deve riguardare le risultanze della voce SEC '95 "Strade ferrate e relativi materiali di esercizio"  e degli allegati che la compongono, fermo restando che il Ministero  dei  trasporti  e'  chiamato  a predispone, come richiesto dalla  ripetuta  circolare  n.  13  del  12  marzo  2003,  modelli di rilevazione  contabile  che  attengono  a tali beni per individuare e trasmettere   al   coesistente   Ufficio  centrale  del  bilancio  le informazioni   necessarie   per   conoscere   la   loro   consistenza patrimoniale e le variazioni intervenute nell'esercizio 2006; qualora non  si sia ancora provveduto, sara' necessario produrre un prospetto riepilogativo  circa  gli  elementi  che  attengano  alle  variazioni avvenute per effetto del bilancio o per altre cause nella consistenza dei beni, non ultimo l'adozione dei criteri di valutazione richiamati all'art. 3 del suddetto decreto interministeriale 18 aprile 2002.
 
 C) Contabilita' dei beni immobili patrimoniali e demaniali.
 Nel corso del corrente anno e' stato portato a termine il processo di   integrazione  tra  il  sistema  di  gestione  automatizzata  del patrimonio  (  S.G.A.P.)  dell'Agenzia  del  demanio  ed  il  sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato(S.I.R.G.S.).
 In  virtu'  di  cio',  a  partire dall'esercizio 2006 i dati delle variazioni  nella consistenza dei beni immobili di proprieta' statale non  saranno piu' inseriti al S.I.R.G.S. dalle Ragionerie provinciali dello Stato, ma vi affluiranno direttamente dal citato S.G.A.P.
 Tuttavia, come noto, a riscontro dei dati in questione, sono state previste  apposite  funzioni di validazione, che le citate Ragionerie provinciali   sono  tenute  ad  eseguire  ai  fini  della  definitiva acquisizione al S.I.R.G.S. delle variazioni pervenute.
 Va da se', comunque, che tale validazione potra' essere effettuata solo  a  fronte  della  documentazione  giustificativa che le Filiali dell'Agenzia  del  demanio  debbano  in  ogni  caso e tempestivamente continuare a trasmettere.
 Le  citate  Filiali  avranno  sempre  cura  di inviare, in duplice copia,   alle  Ragionerie  provinciali  dello  Stato  competenti  per territorio  entro  il  15 febbraio 2007 i modelli 91 (come modificati dalla  circolare  n.  13/2003,  con  l'inserimento di una colonna per l'indicazione  del  codice  SEC '95), concernenti le variazioni nella consistenza  immobiliare  per  l'anno  2006,  unitamente al mod. 16 - riassunto delle scritture delle vendite.
 Si  precisa  che  ciascun  modello 91 deve essere corredato di una nota  esplicativa  delle variazioni in aumento o in diminuzione, onde consentire  l'aggiornamento  delle  scritture tenute dalle Ragionerie provinciali dello Stato.
 Devono    risultare   chiaramente   descritte,   con   dettagliate indicazioni,  sia  le  cause  delle  variazioni  sia le provenienze o destinazioni  dei beni. In particolare per la contabilizzazione delle variazioni  riguardanti il carico derivante da lavori di manutenzione straordinaria    effettuati    o    da   immobili   costruiti   dalle Amministrazioni della difesa e delle infrastrutture, sara' necessario che  il  carico  in  questione  risulti  anche da appositi elenchi da produrre  contestualmente all'Ufficio centrale del bilancio presso le Amministrazioni predette e a quello presso il Ministero dell'economia e delle finanze.
 Per  le  operazioni  di scarico, poi, oltre alle indicazioni delle cause  e  delle  destinazioni, nonche' agli estremi delle leggi e dei provvedimenti  formali  che  giustificano  le  operazioni  di scarico effettivo,  deve  essere  fornita  ogni  notizia  utile ai fini della compilazione  delle  note  esplicative  da  introdurre  nelle  schede patrimoniali.  E'  da  precisare  in  particolare  la  necessita'  di indicare  i  movimenti  compensativi,  che  si  originano tra partite diverse,  per  un  cambio  di  categoria  o  per un trasferimento tra l'Amministrazione dell'economia e delle finanze e quelle della difesa o delle infrastrutture e dei trasporti.
 Inoltre,  va  ricordato  che  nelle  contabilita'  di che trattasi dovranno  essere riportati anche i valori dei beni aggiornati secondo i  nuovi  criteri  di  valutazione stabiliti con il piu' volte citato decreto 18 aprile 2002.
 In  ossequio  alla circolare della Ragioneria generale dello Stato n.  15  del 28 aprile 2005,a supporto delle variazioni avvenute nella consistenza  patrimoniale  immobiliare, i citati modelli 91 dovranno, infine, essere corredati delle copie degli atti posti in essere dalle Filiali  dell'Agenzia  del  demanio  eventualmente  non trasmesse nel corso  dell'anno  alle  Ragionerie provinciali dello Stato competenti per territorio.
 Le  Ragionerie  provinciali  dello  Stato,  prima di aggiornare le scritture  contabili, provvedono a riscontrare e validare entro il 30 marzo  2007  le  predette contabilita' con i registri di consistenza, gli  schedari  e il mod. 23 bis a valore, nonche' con i dati relativi alle  variazioni  dei  beni che l'Agenzia del demanio fara' confluire nel  S.I.R.G.S. Provvedono, quindi, a compilare e a trasmettere entro il  15  aprile  2007  all'Ufficio  centrale  del  bilancio  presso il Ministero  dell'economia e delle finanze il prospetto riassuntivo dei modelli  91,  allegando  copia  degli stessi, debitamente documentato della nota esplicativa e del mod. 16.
 A  tale  scopo  vengono  inviati alle Ragionerie provinciali dello Stato da parte dell'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze alcuni esemplari del predetto prospetto riassuntivo secondo la classificazione dei beni medesimi disposta con decreto  ministeriale  13 febbraio 1984 (Gazzetta Ufficiale n. 87 del 28 marzo 1984).
 L'Ufficio  centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e  delle finanze vigila e provvede alla sistemazione definitiva delle variazioni ai fini della produzione delle schede patrimoniali.
 Per   quanto   concerne,   infine,   il   rapporto  finanziario  - patrimoniale   in  ordine  alle  vendite  di  beni,  si  richiama  la scrupolosa  osservanza  delle  disposizioni contenute nella circolare della  Ragioneria generale dello Stato n. 78 del 14 dicembre 1970. In particolare  e'  necessario  assicurare la concordanza, per il prezzo ricavato dall'Erario per vendite effettuate nell'esercizio, tra:
 a)  mod.  91 C.G. nella colonna denominata "prezzo ricavato dalla vendita dell'esercizio in corso (colonna "12")";
 b) mod. 16, rigo B;
 c)  prospetto riepilogativo ultima colonna del quadro I e colonna 2 del quadro II.
 Per    quanto   riguarda   il   prezzo   effettivamente   riscosso nell'esercizio la concordanza dovra' essere assicurata tra:
 1. il mod. 16 rigo P;
 2. prospetto riassuntivo, colonna 4 del quadro II;
 3. mod. 91 informatico, causali D 10 e D 11.
 
 Ove  dette concordanze non si verifichino, e' necessario che siano chiariti  i  motivi  delle  differenze,  particolarmente  per  quanto attiene  alla  riscossione  di  somme  relative  a beni venduti e non ancora  discaricati,  come  pure il discarico di immobili venduti, il cui ricavo sia stato riscosso nel corso di esercizi precedenti.
 Al   fine  di  poter  superare  le  difficolta'  incontrate  dalle Ragionerie  provinciali  dello  Stato nel parificare i dati contenuti nella   contabilita'   patrimoniale  con  quelli  della  contabilita' finanziaria   -   a  seguito  della  modifica  apportata  al  decreto legislativo  9 luglio 1997, n. 237, dall'art. 1, comma 1, lettera d), del  decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 442, si rammenta che le Filiali  dell'Agenzia  del  demanio,  avuta  notizia  dai  competenti concessionari  dell'avvenuta  riscossione, devono darne comunicazione alle    Ragionerie   provinciali   interessate   per   le   opportune registrazioni  contabili e per la determinazione della corrispondenza tra  il conto finanziario e quello patrimoniale, secondo quanto a suo tempo  richiesto  dalla  Ragioneria  generale dello Stato con nota n. 21316 del 26 aprile 2000.
 Tale  adempimento  si  e'  reso necessario, infatti, a seguito del cennato  intervento  legislativo, il quale ha disposto che le entrate sono  riscosse  dai  concessionari  del  servizio  di riscossione dei tributi   senza   tenere  conto  del  vincolo  di  appartenenza  alla circoscrizione  in  cui  ha  sede  l'ufficio  finanziario competente, consentendo  cosi'  agli  acquirenti dei beni immobili dello Stato di poter versare il corrispettivo dovuto presso il concessionario di una provincia diversa da quella in cui e' ubicato il cespite acquistato.
 Si  ricorda, infine, che nel Conto generale del patrimonio sono da includere  i  beni  immobili  demaniali suscettibili di utilizzazione economica,  ai  quali,  per  effetto  dell'articolo  14, comma 2, del decreto  legislativo  n.  279/1997,  sono  stati  estesi  criteri  di valutazione    basati    su    principi   di   carattere   economico, successivamente   stabiliti  con  l'art.  3  del  richiamato  decreto interministeriale 18 aprile 2002.
 Limitatamente   ai  beni  del  demanio  storico-artistico  gestiti dall'Agenzia  del  demanio, qualora individuati e valorizzati in base agli   anzidetti  criteri  -  come,  peraltro,  richiesto  anche  dal Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello Stato con le note n. 109404  del  29  settembre  2003  e n. 11631 del 2 febbraio 2004 - e' stata resa possibile per l'esercizio 2006 la diretta acquisizione dei relativi  dati attraverso la realizzata procedura di integrazione tra il  sistema informativo della citata Agenzia ed il S.I.R.G.S. secondo le modalita' previste anche per i beni patrimoniali.
 In  analogia  a  quanto  avviene  per  questi ultimi, tuttavia, le Filiali  dell'Agenzia  del  demanio  sono  comunque  sempre  tenute a comunicare  con apposita nota alle Ragionerie provinciali dello Stato per  ciascun bene i dati in questione concernenti, in particolare, il codice  SEC  '95,  il  numero  d'ordine, la descrizione ed il valore, entro il 15 febbraio 2007.
 Similmente procederanno, nulla essendo stato al riguardo innovato, per  i  beni di propria pertinenza, le Amministrazioni della difesa e delle Infrastrutture nei confronti dei relativi Uffici riscontranti.
 
 CALENDARIO DEGLI ADEMPIMENTI
 
 |- Termine ultimo, da parte delle Amministrazioni
 |centrali, per l'invio ai competenti Uffici centrali
 |del bilancio dei decreti di assegnazione fondi 20 novembre 2006|emessi ai sensi della legge 17.8.1960, n. 908. ---------------------------------------------------------------------
 |- Termine ultimo, da parte delle Amministrazioni
 |centrali e periferiche, per l'invio degli ordini di
 |accreditamento di contabilita' ordinaria ai
 |competenti Uffici centrali del bilancio e alle 28 novembre 2006|Ragionerie provinciali dello Stato. ---------------------------------------------------------------------
 |- Termine ultimo per l'inoltro agli Uffici centrali
 |del bilancio e alle Ragionerie provinciali dello
 |Stato competenti degli ordini di pagare da parte
 |delle Amministrazioni centrali e periferiche; -
 |Termine ultimo, da parte delle Amministrazioni
 |centrali e periferiche, per l'invio degli ordini di
 |accreditamento di contabilita' speciale ai
 |competenti Uffici centrali del bilancio e alle
 |Ragionerie provinciali dello Stato; - Termine ultimo
 |entro il quale il S.I.R.G.S. trasmette alla Banca
 |d'Italia gli ordini di accreditamento di 7 dicembre 2006 |contabilita' ordinaria. ---------------------------------------------------------------------
 |- Termine ultimo entro il quale il S.I.R.G.S.
 |trasmette alla Banca d'Italia gli ordini di
 |accreditamento di contabilita' speciale. - Termine
 |per l'invio alle Sezioni di tesoreria provinciale da
 |parte delle Amministrazioni emittenti, degli
 |ordinativi tratti su ordini di accreditamento per i
 |quali puo' essere operato il trasporto; - Termine
 |anche per l'invio alle Sezioni di tesoreria
 |provinciale di: 1. titoli tratti su ordini di
 |accreditamento non trasportabili con esclusione di
 |quelli che riguardano il pagamento di retribuzioni o
 |il riversamento di ritenute o il versamento al
 |bilancio dello Stato delle rimanenze sugli ordini di
 |accreditamento inferiori ad euro 5,16 (vedi "Spese
 |da sistemare", lettera F); 2. ordinativi tratti
 |sulle contabilita' speciali e tutti gli altri titoli
 |emessi dalle Amministrazioni periferiche, compresi 15 dicembre 2006|quelli emessi su ruoli di spesa fissa. ---------------------------------------------------------------------
 |- Termine ultimo per l'inoltro, per via telematica,
 |da parte degli Uffici centrali del bilancio e delle
 |Ragionerie provinciali dello Stato dei mandati
 |informatici al Dipartimento della Ragioneria 19 dicembre 2006|generale dello Stato - I.G.E.P.A. ---------------------------------------------------------------------
 |- Inizio della registrazione nelle scritture del
 |Sistema informativo del Dipartimento della
 |Ragioneria Generale dello Stato degli ordini di
 |pagare a carico dell'esercizio 2007 da parte degli
 |Uffici centrali del bilancio e delle Ragionerie 20 dicembre 2006|provinciali dello Stato competenti. ---------------------------------------------------------------------
 |- Termine ultimo per l'accettazione dei mandati
 |informatici da parte delle Sezioni di tesoreria 21 dicembre 2006|provinciale. ---------------------------------------------------------------------
 |- Data di avvio dell'inoltro alla Banca d'Italia dei
 |mandati informatici relativi agli ordini di pagare a
 |carico dell'esercizio 2007 perche' siano disponibili
 |presso le Sezioni di tesoreria provinciale il primo 22 dicembre 2006|giorno lavorativo del mese di gennaio 2007. ---------------------------------------------------------------------
 |- Data di inizio della trasmissione alla Banca
 |d'Italia, che li rendera' disponibili per le Sezioni
 |di tesoreria provinciale il primo giorno lavorativo
 |del mese di gennaio 2007, degli ordini di
 |accreditamento emessi dalle Amministrazioni in conto 28 dicembre 2006|dell'esercizio 2007. ---------------------------------------------------------------------
 |- Termine ultimo entro il quale possono essere
 |pagati gli ordinativi "trasportati" emessi
 |nell'esercizio precedente; - Termine ultimo per
 |l'accettazione, da parte degli Uffici centrali del
 |bilancio e delle Ragionerie provinciali dello Stato,
 |di eventuali atti d'impegno ad eccezione di quelli
 |derivanti da leggi pubblicate nel mese di dicembre;
 |- Termine per il versamento, da parte dei funzionari
 |delegati, delle rimanenze uguali o inferiori ad Euro
 |5,16 con imputazione al capitolo "Entrate eventuali
 |e diverse" del bilancio del Ministero su cui fanno 29 dicembre 2006|carico gli ordini di accreditamento emessi. ---------------------------------------------------------------------
 |- Termine per l'invio, agli Uffici centrali del
 |bilancio presso i vari Ministeri ed al Dipartimento
 |del tesoro - Direzione V (Ufficio I) della
 |contabilita' amministrativa delle entrate da parte
 |degli Uffici di ragioneria e delle Agenzie fiscali;
 |- Termine ultimo per far pervenire alle Sezioni di
 |tesoreria provinciale, da parte dei funzionari
 |delegati, la richiesta per gli ordini di
 |accreditamento da trasportare; - Termine per l'invio
 |dei prospetti riassuntivi delle variazioni dei beni
 |mobili di valore culturale, biblioteche ed archivi
 |(modelli 15 e 88) ai competenti Uffici centrali
 |delle Amministrazioni per i beni e le attivita'
 |culturali e dell'istruzione, dell'universita' e
 |della ricerca da parte degli Istituti ed Uffici
 |centrali e periferici; - Termine per la restituzione
 |da parte degli Uffici delle Poste italiane S.p.a.
 |alle Sezioni di tesoreria provinciale dei documenti
 |sostitutivi dei mandati informatici inestinti e 10 gennaio 2007 |perenti al 31 dicembre 2006; ---------------------------------------------------------------------
 |- Termine previsto per la segnalazione via
 |informatica da parte delle Sezioni di tesoreria
 |provinciale del trasporto degli ordini di 15 gennaio 2007 |accreditamento ---------------------------------------------------------------------
 |- Termine per l'inoltro alla Sezione regionale della
 |Corte dei conti limitatamente ai capitoli degli
 |Uffici scolastici regionali e alla Corte dei conti,
 |per le Amministrazioni centrali da parte delle
 |Direzioni provinciali dei servizi vari, degli
 |elenchi mod. 63 C.G. delle spese fisse e pensioni 16 gennaio 2007 |prescritte alla chiusura dell'esercizio. ---------------------------------------------------------------------
 |- Termine per l'inoltro, da parte delle Sezioni di
 |tesoreria provinciale, ai funzionari che hanno
 |ricevuto sub-anticipazioni dell'elenco degli ordini 19 gennaio 2007 |di prelievo rimasti inestinti al 31 dicembre 2006. - ---------------------------------------------------------------------
 |- Termine per la trasmissione al S.I.R.G.S., da
 |parte dell'Amministrazione centrale della Banca
 |d'Italia, di un flusso informatico contenente
 |l'elenco dei: a) mandati informatici rimasti
 |inestinti al 31 dicembre dell'esercizio di
 |emissione, che non risultano perenti alla stessa
 |data, trasportati automaticamente all'esercizio
 |successivo; b) mandati informatici perenti che erano
 |pagabili presso gli sportelli delle Sezioni di
 |tesoreria provinciale; c) mandati informatici
 |perenti che erano assegnati per il pagamento agli
 |uffici delle Poste italiane Sp.a. Inoltre, alla fine
 |dei mesi di gennaio, febbraio e marzo, la predetta
 |Amministrazione centrale segnala allo stesso
 |S.I.R.G.S. i mandati di cui al punto c), pagati in
 |tempo utile dagli uffici delle Poste italiane
 |S.p.a.; - Termine per l'elaborazione dei mandati
 |informatici inestinti da trasportare al nuovo
 |esercizio da parte dell'Istituto incaricato del 22 gennaio 2007 |servizio di tesoreria. ---------------------------------------------------------------------
 |- Termine per l'inoltro, da parte dei funzionari
 |delegati, alle Amministrazioni e agli Uffici
 |centrali del bilancio nonche' alle Ragionerie
 |provinciali dello Stato competenti, dei rendiconti 25 gennaio 2007 |delle aperture di credito relative al II semestre. ---------------------------------------------------------------------
 |- Termine per l'inoltro, da parte dei funzionari
 |delegati alle Sezioni di tesoreria provinciale, di
 |un prospetto, in duplice copia, degli ordini di
 |accreditamento in tutto o in parte inestinti alla
 |chiusura dell'esercizio; - Termine per l'inoltro, da
 |parte dei funzionari delegati agli Uffici centrali
 |del bilancio e alle Ragionerie provinciali dello
 |Stato competenti, degli elenchi 62 C.G., in doppio
 |esemplare, delle spese delegate insoddisfatte al 31
 |dicembre 2006 e da trasportare al nuovo esercizio,
 |corredati dell'elenco analitico dei creditori e
 |delle singole somme da pagare; - Termine per
 |l'inoltro, da parte delle Direzioni provinciali dei
 |servizi vari, agli Uffici centrali del bilancio
 |presso le Amministrazioni centrali e alle Ragionerie
 |provinciali dello Stato delle citta' capoluogo di
 |regione per gli Uffici scolastici regionali degli
 |elenchi delle rate o quote di rate delle spese fisse
 |e pensioni rimaste da pagare al 31 dicembre 2006 e
 |di quelle andate in perenzione amministrativa alla 31 gennaio 2007 |stessa data. ---------------------------------------------------------------------
 |- Termine per l'inoltro, da parte delle Sezioni di
 |tesoreria provinciale: 1. ai funzionari delegati
 |dell'elenco, in doppio esemplare (mod.32-bis C.G.),
 |degli ordinativi tratti su ordini di accreditamento
 |e rimasti insoluti al 31 dicembre 2005 alla chiusura
 |dell'esercizio; 2. ai funzionari delegati titolari
 |di contabilita' speciali, per l'annullamento degli
 |ordinativi tratti sulle stesse contabilita' rimasti
 |inestinti alla fine dell'esercizio successivo a
 |quello di emissione e se riguardano ordinativi
 |tratti su contabilita' speciali accesi ad Enti
 |militari, di quelli inestinti alla fine dello stesso
 |esercizio di emissione; 3. agli Uffici centrali del
 |bilancio e alle Ragionerie provinciali dello Stato
 |competenti, dell'elenco degli ordinativi tratti su 12 febbraio 2007|ordini di accreditamento rimasti insoluti. ---------------------------------------------------------------------
 |- Termine ultimo per l'invio, da parte dei
 |consegnatari, dei prospetti delle variazioni annuali
 |dei beni mobili patrimoniali - mod. 98 C.G. ai
 |competenti Uffici centrali del bilancio per gli
 |uffici centrali, ed alle Ragionerie provinciali
 |dello Stato per gli uffici periferici; - Termine
 |ultimo per l'inoltro, da parte dei funzionari
 |delegati, agli Uffici centrali del bilancio e alle
 |Ragionerie provinciali dello Stato competenti, degli
 |elenchi suppletivi delle spese delegate
 |insoddisfatte, non iscritte per circostanze
 |particolari negli elenchi principali mod. 62 C.G.
 |inviati nel mese di gennaio; - Termine ultimo per
 |l'invio in duplice copia alla Ragionerie provinciali
 |dello Stato, competenti per territorio, dei modelli
 |91(come modificati dalla circolare n. 13/2003, con
 |l'inserimento di una colonna per l'indicazione del
 |codice SEC '95) concernenti le variazioni annuali
 |alla consistenza immobiliare unitamente al modello
 |16 - riassunto delle scritture delle vendite - da
 |parte delle Filiali dell'Agenzia del demanio; -
 |Termine ultimo per l'invio di apposita nota alle
 |Ragionerie provinciali dello Stato competenti per
 |territorio, da parte delle Filiali dell'Agenzia del
 |demanio dei dati relativi ai beni del demanio
 |storico-artistico concernente , in particolare, il
 |codice SEC'95, il numero d'ordine, la descrizione e
 |il valore; - Termine ultimo per l'invio agli Uffici
 |riscontranti, da parte delle Amministrazioni della
 |difesa e delle infrastrutture dei dati relativi ai
 |beni demaniali, di propria pertinenza, suscettibili 15 febbraio 2007|di utilizzazione economica. ---------------------------------------------------------------------
 |- Termine per l'invio agli Uffici centrali del
 |bilancio presso le Amministrazioni per i beni e le
 |attivita' culturali e della pubblica istruzione dei
 |prospetti riassuntivi delle variazioni dei beni
 |mobili demaniali di valore culturale, biblioteche ed 20 febbraio 2007|archivi (modelli 15 e 88). ---------------------------------------------------------------------
 |- Termine ultimo per l'effettuazione, tramite il
 |S.I.R.G.S., delle prenotazioni per modifica di
 |imputazione nonche' di riduzione dell'importo o
 |annullamento delle quietanze di versamento, da parte
 |degli Uffici centrali del bilancio e delle
 |Ragionerie provinciali dello Stato; - Termine entro
 |il quale gli Uffici centrali del bilancio e le
 |Ragionerie provinciali dello Stato sono tenute a far
 |pervenire alle Sezioni di tesoreria provinciale
 |competenti gli originali delle quietanze da variare;
 |- Termine ultimo per l'inoltro agli Uffici centrali
 |del bilancio e alle Ragionerie provinciali dello
 |Stato competenti, da parte delle Sezioni di
 |tesoreria provinciale, delle comunicazioni dei
 |titoli di spesa in limite di perenzione pagati in
 |tempo utile; - Termine per il versamento in
 |tesoreria, da parte dei funzionari delegati, delle
 |somme residuate e non utilizzate alla chiusura del
 |rendiconto suppletivo; - Termine ultimo per
 |l'immissione al S.I.R.G.S. dei dati relativi alle
 |variazioni avvenute nella consistenza dei beni
 |mobili patrimoniali da parte degli Uffici centrali
 |del bilancio e delle Ragionerie provinciali dello
 |Stato; - Termine ultimo per l'immissione al
 |S.I.R.G.S. dei dati relativi alle variazioni
 |avvenute nella consistenza dei beni mobili demaniali
 |di valore culturale, biblioteche ed archivi (mod. 15
 |e 88) da parte degli Uffici centrali del bilancio
 |presso le Amministrazioni per i beni e le attivita'
 |culturali e della pubblica istruzione; - Termine
 |ultimo per le Ragionerie provinciali dello Stato per
 |provvedere al riscontro e alla validazione delle
 |scritture contabili dei beni immobili patrimoniali
 |con i registri di consistenza, gli schedari e il
 |mod. 23 bis a valore, nonche' con i dati relativi
 |alle variazioni dei beni che l'Agenzia del demanio
 |fara' confluire nel S.I.R.G.S.; - Termine tassativo
 |per la presentazione, da parte dei funzionari
 |delegati, agli Uffici centrali del bilancio e alle
 |Ragionerie provinciali dello Stato competenti del
 |rendiconto suppletivo dei pagamenti disposti sulle
 |aperture di credito non ancora erogate alla chiusura 30 marzo 2007   |dell'esercizio. ---------------------------------------------------------------------
 |- Termine ultimo per le Sezioni di tesoreria
 |provinciale di eseguire le variazioni da apportare
 |ai versamenti, prenotate dagli Uffici centrali del
 |bilancio e dalle Ragionerie provinciali dello Stato;
 |- Termine ultimo per l'inoltro alle Sezioni di
 |tesoreria provinciale, da parte dei funzionari
 |delegati, del prospetto degli ordini di 13 aprile 2007  |accreditamento in tutto o in parte inestinti. ---------------------------------------------------------------------
 |- Termine per provvedere, da parte delle Ragionerie
 |provinciali dello Stato, all'invio all'Ufficio
 |centrale del bilancio presso il Ministero
 |dell'economia e delle finanze del prospetto
 |riassuntivo dei modelli 91, con allegata copia del
 |modello 91 stesso, debitamente documentato della
 |nota esplicativa e del mod.16, relativi ai beni 15 aprile 2007  |immobili patrimoniali. ---------------------------------------------------------------------
 |- Termine ultimo per le Sezioni di tesoreria
 |provinciale per rendere disponibili al S.I.R.G.S. le
 |variazioni di entrata effettuate; - Termine ultimo
 |per la trasmissione, da parte delle Sezioni di
 |tesoreria provinciale: l.agli Uffici di controllo
 |centrali o regionali della Corte dei conti, degli
 |ordini di accreditamento cartacei concordati,
 |chiusi, ridotti o annullati, completi del mod. 34
 |C.G. (ordinativi inestinti); 2.all'Ufficio centrale
 |del bilancio o alla Ragioneria provinciale dello
 |Stato competente due copie del suddetto modello 34
 |C.G., di cui una da inoltrare all'Amministrazione 20 aprile 2007  |che gestisce il capitolo ---------------------------------------------------------------------
 |- Termine ultimo per l'emissione, da parte delle
 |Amministrazioni, degli ordini di accreditamento per
 |la sistemazione contabile degli ordinativi emessi e
 |pagati negli esercizi 2005 e precedenti e ancora 30 giugno 2007  |scritturati al conto sospeso "collettivi".
 
 MODELLI RICHIAMATI NELLE "ISTRUZIONI OPERATIVE" E UFFICI
 PREPOSTI ALLA LORO EMISSIONE
 
 Mod. 14 C. G. (a cura delle Sezioni di tesoreria provinciale )
 Scheda    prenotazione   buoni   e   ordinativi   su   ordini   di accreditamento.
 Mod. 15 C. G. (a cura delle Sezioni di tesoreria provinciale )
 Decreto  di riduzione degli ordini di accreditamento in tutto o in parte inestinti alla chiusura dell' esercizio.
 Mod. 15 Rag. Cent. (a cura del Ministero per i beni e le attivita' culturali)
 Prospetto  riassuntivo  delle  variazioni  annuali dei beni mobili demaniali di valore culturale, biblioteche ed archivi.
 Mod.  16 (a cura delle Filiali dell'Agenzia del Demanio) Riassunto delle scritture delle vendite dei beni immobili.
 Mod. 23 bis (a cura delle Filiali dell'Agenzia del Demanio)
 Riepilogo a valore delle partite vigenti riguardanti beni immobili discaricate nell'esercizio (appendice al mod. 23).
 Mod. 31 C. G. (a cura del Funzionario delegato)
 Ordinativo di pagamento su ordine di accreditamento.
 Mod. 31 - bis C. G. (a cura del Funzionario delegato)
 Buono su ordine di accreditamento per prelevamento in contanti.
 Mod.  66  T/31  -  ter  C.  G.  (a cura delle Sezioni di tesoreria provinciale)
 Elenco  degli ordinativi e dei buoni estinti tratti sull'ordine di accreditamento  prodotto  automaticamente  dalle  stesse  Sezioni  di tesoreria provinciale dello Stato.
 Mod.  31  -  quater  C. G. (a cura del Funzionario delegato) Buono speciale su ordine di accreditamento.
 Mod.  31  -  quinquies C. G. (a cura del sub-funzionario delegato) Elenco di prelevamento su sub-anticipazione.
 Mod.   32  -  bis  C.  G.  (a  cura  delle  Sezioni  di  tesoreria provinciale)
 Elenco  degli  ordinativi  su  ordine  di  accreditamento  rimasti inestinti   alla  fine  dell'esercizio  e  trasportati  all'esercizio successivo.
 Mod. 34 C. G. (a cura delle Sezioni di tesoreria provinciale)
 Elenco  degli ordini di accreditamento rimasti in tutto o in parte inestinti.
 Mod. 62 C. G. (a cura del Funzionario delegato)
 Elenco    delle   spese   variabili,   d'ordine   e   obbligatorie insoddisfatte alla chiusura dell'esercizio.
 Mod.  63  C.  G.  (a  cura delle Direzioni provinciali dei servizi vari)
 Elenco  delle  rate  di  spese  fisse  perente  o  prescritte alla chiusura dell'esercizio.
 Mod. 79R.T. (a cura della Banca d'Italia)
 Elenco  dei  titoli  pagati  in  conto  sospeso in attesa di nuova imputazione.
 Mod.   88  Rag.  Cent.  (a  cura  del  Ministero  dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca)
 Prospetto  riassuntivo  delle  variazioni  annuali nei beni mobili demaniali di valore culturale, biblioteche ed archivi.
 Mod. 89 T (a cura delle Sezioni di tesoreria provinciale)
 Schede di contabilita' speciale tenute dalla Banca d'Italia.
 Mod.  91  (Nuova  versione)  e  Mod.  91 informatico (a cura delle Filiali dell 'Agenzia del Demanio)
 Situazione dei beni immobili disponibili alla fine dell'esercizio.
 Mod. 98 C. G. nuovo - (a cura dell 'Ufficio del Consegnatario)
 Prospetto   per   "categoria"   e  classificazione  SEC  95  delle variazioni annuali nella consistenza dei beni mobili patrimoniali del singolo ufficio consegnatario.
 Mod. 100 T (a cura delle Sezioni di tesoreria provinciale)
 Elenco   dei   titoli  da  trasportare  e  di  quelli  colpiti  da perenzione, distintamente per competenza e residui.
 Mod.108 C.G. (a cura delle Sezioni di tesoreria provinciale)
 Eventuali  segnalazioni  negative  desunte dai mod. 34 C.G. e mod. 31-bis C.G. da comunicare all'Ufficio centrale del bilancio.
 ABBREVIAZIONI
 G.E.C.O. - Sistema  informatico  di  gestione e controllo dei beni mobili
 S.E.C.   '95 - Sistema   europeo  dei  conti  1995  (adottato  con regolamento del Consiglio dell'Unione europea n.2223/96 del 25 giugno 1996)
 S.I.R.G.S. - Sistema  informativo  della Ragioneria generale dello Stato
 S.G.A.P. - Sistema   di   gestione  automatizzata  del  patrimonio (dell'Agenzia del demanio)
 D.P.S.V. - Direzioni provinciali dei servizi vari
 I.G.S.T. - Istruzioni generali sui servizi del tesoro
 R.G.S. - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
 I.G.P.B. - Ispettorato generale per le politiche di bilancio
 I.GE.P.A. - Ispettorato  generale  per  la finanza delle pubbliche amministrazioni
 I.G.I.C.S. - Ispettorato  generale  per  l'informatizzazione della contabilita' di Stato
 D.A.R. - Decreto accertamento residui passivi
 U.P.B. - Unita'   previsionale   di  base  (unita'  elementare  di bilancio oggetto di approvazione parlamentare
 R.D. - Regio decreto
 D.P.R. - Decreto del Presidente della Repubblica
 D.M. - Decreto ministeriale
 
 ----> vedere tabelle da pag. 49 a pag. 50 del S.O. <----
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