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| Gazzetta n. 270 del 20 novembre 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |  | DECRETO 7 novembre 2006 |  | Riconoscimento,  alla  sig.ra Dolmatova Yuliya Pavlivna, di titolo di studio  estero,  quale  titolo  abilitante  per l'iscrizione all'albo degli ingegneri e l'esercizio della professione in Italia. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394,  recante  norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti  la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche;
 Visto  altresi'  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione   della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre  1988, relativa  ad  un  sistema  generale  di  riconoscimento di diplomi di istruzione  superiore  che  sanzionano  formazioni  professionali  di durata minima di tre anni;
 Visto  l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998 e  successive  modifiche  che  prevede  l'applicabilita'  del decreto legislativo  stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328,  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina dei requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
 Vista  l'istanza  della  sig.ra  Dolmatova  Yuliya  Pavlivna,  nata l'11 marzo  1971  a  Ibaho  (Ucraina),  cittadina ucraina, diretta ad ottenere,  ai  sensi  dell'art.  49  del decreto del Presidente della Repubblica  n.  394/1999  in  combinato  disposto  con  l'art. 12 del decreto   legislativo  n.  115/1992,  il  riconoscimento  del  titolo accademico-professionale    di    ingegnere   chimico-tecnologo   con specializzazione  in  tecnologia  chimica  delle sostanze inorganiche conseguito   in   Ucraina   presso   l'Universita'  Statale  «Lvivska Politecnica»  di  Lviv  in  data  21 giugno 1996 ai fini dell'accesso all'albo  degli  ingegneri  -  sezione  A  -  settore  industriale ed esercizio in Italia della omonima professione;
 Rilevato  che,  secondo  dichiarazione  di  valore della Ambasciata d'Italia  a  Kiev  data  9  marzo  2006,  risulta  che,  in base alla legislazione   dell'Ucraina,   il   predetto   titolo  e'  condizione necessaria   e  sufficiente  per  l'esercizio  della  professione  di ingegnere-chimico-tecnologo;
 Rilevato  che  la sig.ra Dolmatova ha documentato lo svolgimento di attivita'  professionale  in qualita' di assistente di laboratorio di analisi  chimiche  presso  il  Consorzio  Statale  S.p.a. «Oriana» di Kalush (Ucraina) dal 1990 al 1999;
 Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nella seduta del 7 settembre 2006;
 Considerato  il  parere  del rappresentante del Consiglio nazionale degli ingegneri nella nota in atti datata 28 luglio 2006;
 Rilevato  che  comunque  permangono  differenze  tra  la formazione accademico-professionale  richiesta  in  Italia per l'esercizio della professione  di ingegnere - settore industriale e quella di cui e' in possesso  l'istante,  per  cui  appare necessario applicare le misure compensative;
 Visto   l'art.  49,  comma  3  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394 e successive modifiche;
 Visto  l'art.  6,  n.  1 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;
 Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e 14 e 39, comma  7  del  decreto  del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e successive  modifiche,  per  cui la verifica del rispetto delle quote relative  ai  flussi  di  ingresso  nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non e' richiesta per i cittadini  stranieri gia' in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;
 Considerato  che  la  richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato  dalla  questura  di  La  Spezia in data 26 novembre 2001, rinnovato in data 16 agosto 2005 con validita' fino al 16 agosto 2007 per motivi familiari;
 Decreta:
 Art. 1.
 Alla sig.ra Dolmatova Yuliya Pavlivna, nato l'11 marzo 1971 a Ibaho (Ucraina), cittadina ucraina, e' riconosciuto il titolo professionale di  cui  in  premessa  quale  titolo valido per l'iscrizione all'albo degli  ingegneri  sezione A - settore industriale e l'esercizio della professione  in  Italia,  fatta  salva  la  perdurante  validita' del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.
 |  |  |  | Art. 2. Il  riconoscimento  di cui al precedente articolo e' subordinato al superamento  di  una  prova  attitudinale  sulle seguenti materie: 1) impianti elettrici; 2) costruzione di macchine.
 |  |  |  | Art. 3. Le  modalita' di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato  A,  che  costituisce  parte  integrante  del  presente decreto.
 Roma, 7 novembre 2006
 Il direttore generale: Papa
 |  |  |  | Allegato A a) Il   candidato,  per  essere  ammesso  a  sostenere  la  prova attitudinale,  dovra'  presentare  al  Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione,  istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione  del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone  il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario   fissato   per   le   prove  e'  data  immediata  notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
 b) La  prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie  indicate  nel  testo  del  decreto,  si  compone di un esame scritto  ed  un  esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto  consiste  nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni  tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 2.
 c) L'esame  orale  consiste  nella discussione di brevi questioni tecniche  vertenti  sulle  materie indicate nel precedente art. 2, ed altresi'  sulle conoscenze di ordinamento e deontologla professionale del  candidato.  A  questo secondo esame il candidato potra' accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.
 d) La   commissione   rilascia   all'interessato   certificazione dell'avvenuto   superamento   dell'esame,   al  fine  dell'iscrizione all'albo degli ingegneri, sez. A settore «industriale».
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