Gazzetta n. 270 del 20 novembre 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DECRETO 30 agosto 2006
Concessione del trattamento di mobilita', previsto dall'articolo 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in favore dei dipendenti delle societa': ALI 2000 di Ariccia, Syndial di Ottana, Tecno Jacket di Enna. (Decreto n. 39219).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in particolare il comma 137;
Visto l'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
Visti gli appositi accordi intervenuti in sede governativa, con i quali sono state individuate le fattispecie, per le quali sussistono le condizioni previste dal sopraccitato art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ai fini della concessione e/o proroga del trattamento di mobilita', in deroga alla vigente normativa, per agevolare la gestione delle problematiche occupazionali ed il graduale e progressivo reimpiego dei lavoratori interessati;
Visto lo stanziamento di 480 milioni di euro - a carico del fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e successive modificazioni - previsto dall'art. 1, comma 410 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento di mobilita' e/o la proroga del medesimo trattamento, entro il 31 dicembre 2006, in favore dei lavoratori interessati;
Decreta:
Art. 1.
Ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' autorizzata la concessione del trattamento di mobilita', per il periodo dall'8 aprile 2006 al 31 dicembre 2006, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali alla presenza del Sottosegretario pro tempore on.le Pasquale Viespoli in data 30 marzo 2006, in favore di un numero massimo di 25 ex dipendenti della societa' ALI 2000 unita' di Ariccia (Roma), i cui nominativi sono indicati nell'elenco allegato al sopraccitato accordo.
Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 329.557,60.
 
Art. 2.
Ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 30 giugno 2006, la concessione del trattamento di mobilita', definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali alla presenza del Sottosegretario pro tempore on.le Pasquale Viespoli in data 13 marzo 2006, in favore di un numero massimo di 118 ex dipendenti della societa' Syndial S.p.a. unita' di Ottana (Nuoro), i cui nominativi sono indicati nell'elenco allegato al sopraccitato accordo.
Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 2.226.051,12.
 
Art. 3.
a) Ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' autorizzata la concessione del trattamento di mobilita', definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali alla presenza del Sottosegretario pro tempore on.le Pasquale Viespoli in data 5 aprile 2006 e 5 maggio 2006, in favore di un numero massimo di 6 ex dipendenti della societa' Tecno Jacket unita' produttiva in Enna, i cui nominativi sono indicati nell'elenco allegato e ai quali il trattamento di mobilita' ordinaria e' scaduto o scadra' nell'anno 2006.
Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 31.584,51.
b) Ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' autorizzata la concessione del trattamento di mobilita', per il periodo dal 12 ottobre 2005 al 31 dicembre 2006, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali alla presenza del Sottosegretario pro tempore on.le Pasquale Viespoli in data 5 aprile 2006 e 5 maggio 2006, in favore di un numero massimo di 1 ex dipendente della societa' Tecno Jacket unita' produttiva in Enna, il cui nominativo e' indicato nell'elenco allegato.
Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 20.987,88.
 
Art. 4.
La concessione del trattamento di mobilita' disposta con gli articoli dal n. 1 al n. 3, e' autorizzata nei limiti delle disponibilita' finanziarie previste dall'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ed il conseguente onere complessivo pari ad euro 2.608.181,11 gravera' sul capitolo 7202 - U.P.B. 3.2.3.1 - Occupazione - sui fondi impegnati con D.D. n. 1146 del 15 marzo 2006, registrato al conto impegni n. 22 sul capitolo 7202 della UPB 3.2.3.1 per il corrente esercizio finanziario.
 
Art. 5.
Ai fini del rispetto del limite delle disponibilita' finanziarie, individuato dal precedente art. 4 l'Istituto nazionale della previdenza sociale e' tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro dell'economia e delle finanze.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 agosto 2006

Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale
Damiano Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoa Schioppa

Registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 2006 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 80
 
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