Gazzetta n. 270 del 20 novembre 2006 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 3 novembre 2006 |
Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Limone Interdonato Messina Jonica», per la quale e' stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta. |
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IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92; Visto l'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento; Vista la domanda presentata dall'Associazione di tutela Limone Interdonato di Sicilia, con sede in Nizza di Sicilia (Messina), ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento n. 510/2006; Vista la nota protocollo n. 66158 del 16 ottobre 2006 con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento comunitario, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di registrazione, unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa; Vista l'istanza con la quale l'Associazione di tutela Limone Interdonato di Sicilia, ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da qualunque responsabilita', presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata istanza della denominazione di origine protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso; Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato regolamento (CE) n. 510/2006; Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione Limone Interdonato Messina Jonica, in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine protetta; Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dall'Associazione di tutela Limone Interdonato di Sicilia, assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione Limone Interdonato Messina Jonica, secondo il disciplinare di produzione allegato alla nota n. 66158 del 16 ottobre 2006, sopra citata; Decreta: Art. 1. E' accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, alla denominazione Limone Interdonato Messina Jonica. |
| Art. 2. La denominazione Limone Interdonato Messina Jonica e' riservata al prodotto ottenuto in conformita' al disciplinare di produzione allegato al presente decreto. |
| Art. 3. La responsabilita', presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria della denominazione Limone Interdonato Messina Jonica, come denominazione di origine protetta ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1. |
| Art. 4. La protezione transitoria di cui all'art. 1 cessera' di esistere a decorrere dalla data in cui sara' adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 3 novembre 2006 Il direttore generale: La Torre |
| Allegato DISCIPLINARE DI PRODUZIONE «LIMONE INTERDONATO MESSINA JONICA» INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA
Art. 1. Denominazione L'Indicazione Geografica Protetta «Limone Interdonato Messina Jonica» e' riservata ai frutti di limone che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente Disciplinare. Art. 2. Descrizione del prodotto L'Indicazione Geografica Protetta «Limone Interdonato Messina Jonica» e' riservata alla cultivar «Interdonato», ibrido naturale tra un clone di cedro e un clone di limone, appartenente alla Fam: Rutacee; Gen: Citrus; Sp: C. limon. All'atto della sua immissione al consumo l'indicazione geografica protetta «Limone Interdonato Messina Jonica» presenta le seguenti caratteristiche: frutto: (esperidio) di pezzatura medio-elevata compresa tra 80 e 350 gr.; forma: tipicamente ellittica con umbone pronunciato e cicatrice stilare poco depressa; epicarpo: sottile, poco rugoso con ghiandole oleifere distese; colore: ad inizio della maturazione commerciale verde opaco con viraggio sul giallo e alla maturazione fisiologica colore giallo ad eccezione delle estremita' che mantengono una colorazione verde opaco; polpa: di colore giallo, tessitura media e deliquescente con semi rari o assenti; succo: di colore giallo citrino, con resa non inferiore al 25% e acidita' totale inferiore al 5%. Possono ottenere la denominazione IGP Limone Interdonato Messina Jonica solo i limoni appartenenti alla categoria commerciale «Extra» e «I». Art. 3. Zona di produzione La zona di produzione e condizionamento dell'IGP «Limone Interdonato Messina Ionica» comprende interamente i seguenti territori comunali della provincia jonica Messinese: Messina, Scaletta Zanclea, Itala, Ali', Ali' Terme, Nizza di Sicilia, Roccalumera, Fiumedinisi, Pagliara, Mandanici, Furci Siculo, S. Teresa di Riva, Letojanni, S. Alessio Siculo, Forza D'Agro', Taormina, Casalvecchio Siculo, Giardini Naxos e Savoca. Art. 4. Origine del prodotto Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dall'organismo di controllo, delle particelle catastali sulle quali avviene la coltivazione, dei produttori e dei confezionatori, nonche' attraverso la denuncia tempestiva, alla struttura di controllo, delle quantita' prodotte, e' garantita la tracciabilita' del prodotto. Tutte le persone, fisiche e giuridiche iscritte nei relativi elenchi saranno assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo. Art. 5. Metodo di ottenimento La produzione della IGP «Limone Interdonato Messina Jonica» avviene in impianti condotti con il metodo di coltivazione: a) integrato: che e' quello in uso nella zona, con l'osservanza delle norme di «Normale buona pratica agricola», previste dalla regione Siciliana in conformita' ai Regolamenti comunitari in materia agroambientale; b) biologico: in conformita' al Reg. CE 2092/91, e successive modifiche ed integrazioni. Tecniche di allevamento Per la produzione della IGP «Limone Interdonato Messina Jonica» sono utilizzate due tecniche di allevamento: costituzione di nuovi impianti tramite la messa a dimora di giovani piante da vivaio e la riconversione varietale di agrumeti gia' esistenti con la cv. Interdonato tramite reinnesto. Entrambe le tecniche prevedono che il materiale di propagazione utilizzato (marze, portinnesti, piante innestate) sia certificato. Nuovo impianto Il sesto adottato deve essere tale da consentire un'agevole esecuzione delle principali operazioni colturali e il transito delle attrezzature agricole e al contempo garantire un equilibrato sviluppo vegeto-produttivo delle piante. A tal fine la densita' d'impianto e' compresa tra 400 e 500 piante/Ha. La messa a dimora viene effettuata dal 1° settembre al 30 giugno con piante di uno o due anni e punto di innesto ad un altezza compresa tra 50 e 60 cm avendo cura di lasciare parzialmente scoperto il colletto per prevenire l'insorgenza di fitopatie. Reinnesto La tecnica del reinnesto della cv. Interdonato si esegue su impianti di agrumeto preesistenti che rispondano ai seguenti requisiti minimi: densita' e sesti d'impianto compresa tra 400 e 500 piante/ha; buone condizioni vegetative e fitosanitarie. I reinnesti si effettuano nella stagione primaverile o autunnale adottando la tecnica «a penna» «a corona» o «a pezza». Il reinnesto deve essere preceduto da una energica potatura che induca il futuro portainnesto all'emissione di nuovo apparato radicale e al contempo contenga lo sviluppo dell'apparato vegetativo. Il soggetto (portinnesto) viene sezionato orizzontalmente ad un'altezza compresa tra 50-100 cm e sul piano di sezione si eseguono piccole incisioni verticali corticali quante sono le marze che si desidera innestare (generalmente da 4 a 6). Le marze vengono in precedenza preparate eseguendo una sezione trasversale e perfettamente liscia e vengono inserite sulle incisioni della corteccia avendo cura che le porzioni del cambio siano a diretto contatto. Successivamente la corona viene fasciata con del filo elastico per mantenere saldo il contatto tra le porzioni e successivamente si pennellano i punti di innesto con del mastice medicato adatto all'uso. Il reinnesto cosi' ottenuto viene coperto con un sacchetto di plastica, per mantenere un tasso di umidita' ideale per l'attecchimento, che si attesta tra 70% e l'80%, ed uno di carta per impedire l'azione termica del sole. Tale copertura viene rimossa ad attecchimento avvenuto che si ottiene generalmente dopo 3-4 settimane. Gestione della flora spontanea Le piante infestanti vanno distrutte prima che producano semi attraverso lavorazioni superficiali o mediante l'impiego dei diserbanti. Nutrizione e concimazione Si distinguono due differenti tecniche a seconda che si adotti il metodo integrato o il metodo biologico: metodo integrato: la concimazione invernale si esegue con concimi granulari complessi organominerali o minerali che andranno interrati tramite una leggera lavorazione del terreno. Nel periodo primaverile-estivo, nel caso in cui lo stato di accrescimento dei frutti non consenta di prevedere il raggiungimento delle caratteristiche di cui all'art. 2 del presente disciplinare, potra' essere eseguita una concimazione azotata con concimi granulari da distribuire localmente attorno alle piante o tramite prodotti idrosolubili da apportare in fertirrigazione; metodo biologico: la concimazione si esegue con prodotti autorizzati ai sensi del Reg. (CEE) 2092/91. Quella invernale si esegue con concimi organici o organo-minerali che andranno interrati tramite una leggera lavorazione del terreno unitamente ad eventuali leguminose da sovescio o letame maturo. Nel periodo primaverile-estivo nel caso in cui lo stato di accrescimento dei frutti non consente di prevedere il raggiungimento delle caratteristiche di cui all'art. 2 del presente disciplinare, potra' essere eseguita una fertirrigazione con concimi idrosolubili ammessi. Irrigazione L'irrigazione viene praticata da aprile ad ottobre al fine di garantire un apporto idrico ottimale in quanto la cv. Interdonato risulta essere particolarmente soggetta a danni da stress idrico e termico. Le tecniche utilizzate sono: a scorrimento, ad aspersione localizzata, a microirrigazione. Difesa fitosanitaria Negli agrumeti la prevenzione ed il controllo fitosanitario dai fitopatogeni, insetti e acari fitofagi, si differenzia a seconda della tecnica di produzione attuata in metodo integrato e metodo biologico. Metodo integrato: e' attuata in conformita' alle «Norme di Buona Pratica Agricola» definite nel Piano di sviluppo rurale regione Sicilia e periodicamente aggiornate. Metodo biologico: e' attuata in conformita' al Reg. (CEE) 2092/91 e succ. Potatura Gli interventi di potatura vengono eseguiti dal 15 gennaio al 15 giugno e devono conseguire l'apertura di spazi all'interno della chioma, in modo da consentire il passaggio dell'aria, e per quanto possibile, dei raggi solari. Si tratta, quindi, di operazioni di sfoltimento di branche superflue che occupano spazi gia' impegnati da altra vegetazione. Raccolta La raccolta avviene dal 1° settembre al 15 aprile e avviene manualmente con l'utilizzo di forbici al fine di evitare il distacco della porzione calicina. La resa in prodotto fresco e' compresa tra 80-130 kg/pianta. Condizionamento Per i frutti non commercializzati immediatamente dopo la raccolta e' permessa la conservazione a basse temperature. Si impiegano a tal fine celle frigorifere in cui l'umidita' relativa si mantiene elevata (75-95%), per mantenere la turgidita' del frutto, mentre va ricambiata l'aria (5 volte il volume della cella per 24 ore), al fine di allontanare l'anidride carbonica e l'etilene che si sviluppano durante la respirazione dei frutti. Le temperature di conservazione sono comprese tra 6 e 11°C. I tempi di condizionamento non devono superare i trenta giorni dalla raccolta. Art. 6. Legame con l'ambiente Il «Limone Interdonato Messina Jonica» ha colonizzato e caratterizzato in modo naturale l'areale ionico messinese, che si contraddistingue per particolari e peculiari elementi pedologici, orografici, climatici ed ambientali. Grazie a tali caratteristiche il «Limone Interdonato Messina Jonica» presenta un frutto invernale con un ritmo di accrescimento molto elevato ed un periodo di maturazione molto precoce, che consente la sua immissione al consumo gia' da settembre sfruttando i vantaggi economici derivanti dall'assenza di offerta di prodotti sostituibili. Per tale motivo la coltivazione del «Limone Interdonato Messina Jonica» riveste tuttora una grandissima importanza sociale ed economica per tutto il territorio. I profili pedologici sono in prevalenza di tipo alluvionale, risultando estremamente fertili sotto il profilo agricolo. Sotto l'aspetto idrologico e' da porre in evidenza la diffusa presenza di torrenti di cui solo alcuni rivestono una certa importanza ai fini irrigui, mentre gli altri assumono carattere torrentizio solo eccezionalmente in presenza di forti precipitazioni. Il clima e' quello tipico temperato con inverni miti ed estati siccitose e una particolare rilevanza assume la ventosita' caratterizzata da venti dominanti di maestrale, libeccio e di scirocco. Il limone come pianta ornamentale e per il consumo locale in Sicilia ha ormai una storia millenaria, la sua presenza risale infatti al periodo bizantino-arabo. Si puo' cominciare a parlare di limonicoltura, come comparto economico vero e proprio, solo dopo la meta' del sec. XVI, quando i prodotti agricoli siciliani divennero strategici per l'approvvigionamento delle truppe di Carlo V, impegnato nella lunga guerra per l'egemonia in Europa. La storia del «Limone Interdonato», ha inizio nel 1875 quando l'eroe dell'epopea garibaldina, il colonnello Giovanni Interdonato, seleziono' questa particolare cultivar i cui frutti si distinguevano per il periodo di maturazione precoce, le dimensioni elevate, forma allungata e cilindrica, con umbone conico, discreto contenuto in succo, buccia molto liscia e colore giallochiaro, che gli valsero la denominazione anche «limone speciale» o «fino». Cosi' gia' nel XIX sec. e' il «Limone Interdonato» a dare il proprio volto al paesaggio dell'intera fascia ionica della provincia di Messina, che acquista la nomea di «terra dai giardini sempre verdi»; e l'economia, le abitudini, influenzandone la composizione sociale, le vicende, la cultura, i riti, le tradizioni, i ritmi di vita. Art. 7. Controlli e struttura di controllo Il controllo sulla conformita' del prodotto e' svolto conformemente a quanto stabilito dall'art. 10 del Reg. CEE n. 510/2006. Art. 8. Etichettatura e logotipo Confezionamento L'IGP «Limone Interdonato Messina Jonica» e' immesso al consumo nei seguenti modi: 1. in contenitori e/o vassoi di: legno, plastica e/o cartone; 2. in sacchi retinati di peso massimo di 5 kg; 3. bins alveolari; 4. allo stato sfuso. Le confezioni, i sacchetti e i bins devono essere sigillati in modo tale da impedire che il contenuto possa esser estratto senza la rottura del sigillo. Per il prodotto venduto allo stato sfuso e' prevista la bollinatura del singolo frutto. Etichettatura La confezioni recano obbligatoriamente sulla etichetta a caratteri di stampa chiari e leggibili: 1. La denominazione IGP «Limone Interdonato Messina Jonica» e il Logo, con caratteri superiori a quelli delle altre diciture presenti in etichetta; 2. Il nome, la ragione sociale, l'indirizzo dell'azienda produttrice e/o confezionatrice; 3. La categoria commerciale di appartenenza «Extra» o «I». E' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista. Etuttavia ammesso l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a marchi privati, purche' questi non abbiano significato laudativo o siano tali da trarre in inganno il consumatore, dell'indicazione del nome dell'azienda dai cui appezzamenti il prodotto deriva, nonche' di altri riferimenti veritieri e documentabili che siano consentiti dalla normativa vigente e non siano in contrasto con le finalita' e i contenuti del presente disciplinare. Logo Il Logo risulta composto da due cerchi concentrici. All'interno del primo cerchio lo sfondo verde richiama il colore del limone Interdonato ad inizio maturazione che fa da base alla scritta: LIMONE INTERDONATO, e alle due estremita' delle stesse sono raffigurate due foto dello stesso limone. Il secondo cerchio ha per sfondo il colore azzurro raffigurante il mare che lambisce le aree costiere ove la cultivar e' presente e racchiude i seguenti elementi: - Una striscia di colore azzurro raffigurante un orizzonte immaginario; - Una effige in scala di grigio raffigurante l'immagine del Colonnello Interdonato selezionatore della omonima cultivar; - Nella porzione centrale si rappresenta la Sicilia di colore giallo paglierino con il tratto della riviera jonica messinese evidenziata in giallo piu' scuro; - La scritta : MESSINA JONICA che completa la denominazione IGP; - Il Logo comunitario di Indicazione Geografica Protetta sovrastato dall'acronimo: I.G.P. Infine sulla parte inferiore del logo sovrapposta ad entrambi i cerchi, compare un'immagine fotografica in quadricromia di forma ovale che raffigura un particolare di albero di limone Interdonato con frutti e foglie.
----> vedere LOGO a pag. 19 della G.U. <----
Art. 9. Prodotti trasformati I prodotti per la cui preparazione e' utilizzata la I.G.P. «Limone Interdonato Messina Jonica» anche a seguito di processi di elaborazione e di trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento alla detta Indicazione geografica protetta senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che: il prodotto a Indicazione geografica protetta «Limone Interdonato Messina Jonica» certificato come tale, costituisca il componente esclusivo della categoria merceologica; gli utilizzatori del prodotto a Indicazione geografica protetta «Limone Interdonato Messina Jonica» siano autorizzati dai titolari del diritto di proprieta', intellettuale conferito dalla registrazione della I.G.P. riuniti in Consorzio di Tutela incaricato dal Ministero delle politiche agricole e forestali. Lo stesso Consorzio incaricato provvedera' anche ad iscriverli in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso della Indicazione geografica protetta. In assenza di un Consorzio di tutela incaricato le predette funzioni saranno svolte dal MIPAF in quanto autorita' nazionale preposta all'attuazione del Reg. CE 510/2006. |
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