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| Gazzetta n. 270 del 20 novembre 2006 (vai al sommario) |  | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |  | ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 novembre 2006 |  | Interventi  urgenti  di  protezione  civile  diretti  a  fronteggiare l'emergenza  determinatasi  in relazione ai fenomeni di subsidenza in atto  nel  territorio  dei  comuni  di  Guidonia Montecelio e Tivoli. (Ordinanza n. 3550). |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5, commi 3 e 4 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
 Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
 Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
 Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del 29 settembre  2006, recante la dichiarazione dello stato di emergenza in  relazione  ai  fenomeni  di subsidenza in atto nel territorio dei comuni di Guidonia Montecelio e Tivoli in provincia di Roma;
 Considerato  che  nei  comuni  di  Guidonia  Montecelio e Tivoli in provincia di Roma i fenomeni di subsidenza hanno prodotto gravi danni agli  edifici  ed  alle  infrastrutture  con  grave  pericolo  per la pubblica e privata incolumita';
 Ravvisata   la   necessita'   di   procedere   con   ogni   urgenza all'espletamento  di  attivita'  di  studio  e  di  monitoraggio  sui predetti  fenomeni  di  subsidenza,  per  la  realizzazione dei primi interventi finalizzati alla rimozione delle situazioni di pericolo ed alla messa in sicurezza dei luoghi;
 Ravvisata,  quindi, la necessita' di adottare ogni iniziativa utile finalizzata  ad  evitare  ulteriori situazioni di pericolo o maggiori danni  a persone o a cose, ricorrendo nella fattispecie i presupposti di cui all'art. 5 della citata legge n. 225/1992;
 Acquisita  l'intesa  della  regione  Lazio  con nota del 27 ottobre 2006;
 Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 Dispone:
 Art. 1.
 1.  La regione Lazio - Direzione regionale della protezione civile, in  relazione  agli eventi che hanno interessato i comuni di Guidonia Montecelio  e  Tivoli  in  provincia  di  Roma  di  cui  in premessa, provvede,  di  concerto  con  il Dipartimento della protezione civile della  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri, al monitoraggio della situazione   ed   all'espletamento   degli  studi  e  delle  indagini necessarie  alla  individuazione  delle cause che hanno determinato i fenomeni di subsidenza.
 2.  La  regione Lazio - Direzione regionale della protezione civile provvede,  altresi',  d'intesa  con  il Dipartimento della protezione civile,  previa  individuazione  delle  risorse  finanziarie  per far fronte   agli  oneri  occorrenti  alla  realizzazione  di  tutti  gli interventi  finalizzati  alla  messa  in sicurezza dei luoghi ed alla riduzione del rischio per le persone e le cose.
 3.  La regione Lazio - Direzione regionale della protezione civile, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri e in raccordo con le attivita' previste dal  comma 4  provvede,  nell'ambito  delle  risorse  disponibili,  a realizzare  un  programma  di indagini geognostiche, geotecniche e di monitoraggio  strumentale  finalizzato  ad  accertare  le  cause  dei predetti fenomeni ed a predisporre un sistema di sorveglianza secondo quanto  previsto  dalla  direttiva  del  Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004.
 4.  La  regione Lazio - Direzione regionale della protezione civile provvede,  anche  avvalendosi  dei  centri  di competenza di cui alla direttiva  del  Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004,  coordinati  dal  Dipartimento  della  protezione  civile, alla realizzazione di una analisi del rischio idrogeologico del territorio dei  comuni  interessati dai dissesti di cui alla presente ordinanza, anche  utilizzando  dati  satellitari  integrati  con  quelli del GPS (Global  Positioning  System), in esito alla quale saranno assunte le decisioni   necessarie   per  eliminare  le  cause  dei  fenomeni  di subsidenza.
 |  |  |  | Art. 2. 1. In sede di prima applicazione, e per l'anno in corso, agli oneri conseguenti  all'espletamento  delle  iniziative di cui alla presente ordinanza si provvede a titolo di anticipazione nel limite massimo di euro 3.000.000,00, a valere sulle risorse finanziarie disponibili sul bilancio della regione Lazio.
 La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 9 novembre 2006
 
 Il Presidente
 del Consiglio dei Ministri
 Prodi
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