Gazzetta n. 270 del 20 novembre 2006 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 ottobre 2006
Annullamento straordinario, ai sensi dell'articolo 138 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dell'articolo 20 del nuovo statuto del comune di Acquapendente, approvato con la deliberazione n. 2 del 31 gennaio 2005.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 138 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto l'art. 2, comma 3, lettera p), della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'art. 20 del nuovo statuto del comune di Acquapendente, approvato con la delibera del Consiglio comunale n. 2 in data 31 gennaio 2005, con il quale viene previsto «per gli stranieri e gli apolidi residenti nel comune, in possesso di valido titolo di soggiorno, dopo due anni di soggiorno regolare nel comune, il diritto di elettorato attivo e passivo nelle elezioni comunali»;
Udito il parere n. 1841/2006 del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione prima del 28 giugno 2006, il cui testo e' allegato al presente decreto e le cui considerazioni si intendono qui integralmente riprodotte;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 settembre 2006;
Sulla proposta del Ministro dell'interno;
Decreta:
E' disposto l'annullamento straordinario, per illegittimita' e a tutela dell'unita' dell'ordinamento, dell'art. 20 del nuovo statuto del comune di Acquapendente, approvato con la delibera del Consiglio comunale n. 2 in data 31 gennaio 2005.
Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Dato a Roma, addi' 5 ottobre 2006
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Amato, Ministro dell'interno

Registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2006 Ministeri istituzionali - Interno, registro n. 11, foglio n. 329
 
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