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| Gazzetta n. 269 del 18 novembre 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |  | DECRETO 2 agosto 2006 |  | Previsione  della  istituzione  dell'Universita' per stranieri «Dante Alighieri»,  non  statale  legalmente riconosciuta, con sede a Reggio Calabria, istituto superiore ad ordinamento speciale. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181;
 Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25;
 Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2003, n. 149;
 Vista la ministeriale n. 1643 del 4 dicembre 2003;
 Viste  le  proposte  presentate  dai  soggetti  di  cui all'art. 2, comma 3,  lettera b),  del decreto del Presidente della Repubblica n. 25/1998,  ai  Comitati  regionali  di  coordinamento  competenti  per territorio ai fini della programmazione del sistema universitario per il triennio 2004-2006 ed i pareri resi dagli stessi;
 Vista la ministeriale n. 647 del 24 maggio 2004 inviata al Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;
 Tenuto conto della relazione predisposta dal Comitato (doc. 18/04);
 Visto  il  decreto  ministeriale  5 agosto 2004, n. 262 (registrato alla  Corte dei conti il 27 ottobre 2004, reg. 6, fgl. 177), relativo alla   programmazione  del  sistema  universitario  per  il  triennio 2004-2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 25 novembre 2004, e le successive modifiche;
 Visto  l'art. 9 del predetto decreto 5 agosto 2004 n. 262, relativo alla   «istituzione  di  nuove  Universita'  non  statali  legalmente riconosciute»,  come modificato dal decreto ministeriale 15 settembre 2004, n. 284, il quale, tra l'altro, prevede:
 al  comma 1  che «sulla base della relazione tecnica del Comitato richiamata  nelle  premesse,  e  tenuto  conto  della  coerenza delle iniziative  cui  si riferisce il presente articolo con l'obiettivo a) della  programmazione  del  sistema  universitario  per  il  triennio 2004-2006  (determinato con il decreto ministeriale 3 settembre 2003, n.  149)  viene disposta, in prima applicazione del presente decreto, ai sensi dell'art. 2, comma 5, lettera c), del decreto del Presidente della   Repubblica  n.  25/1998,  a  decorrere  dall'anno  accademico 2004-2005, la istituzione di...»;
 al  comma 2  che  «l'istituzione  delle  Universita'  di  cui  al comma 1,  con  l'autorizzazione  al  rilascio  dei  titoli  di studio universitari  aventi  valore  legale,  contestuale  alla approvazione dello  statuto e del regolamento didattico, viene attuata con decreto del Ministro»;
 al  comma 3 che «per i fini di cui al comma 2, tenuto conto della relazione  tecnica  di  cui  al  comma 1 concernente le proposte gia' presentate  ai fini della presente programmazione, il Ministro, entro 4  mesi  dalla  data  di  pubblicazione  del  presente  decreto nella Gazzetta  Ufficiale, individua le iniziative per le quali puo' essere avviato il riesame e richiede ai soggetti promotori la documentazione integrativa  necessaria,  che  deve pervenire entro i termini fissati dallo  stesso.  Il Comitato predispone al riguardo apposita relazione tecnica».
 Considerato  che,  dall'esame  della predetta relazione predisposta dal Comitato (doc. 18/04), relativamente alla proposta di istituzione della   Universita'  per  stranieri  «Dante  Alighieri»  non  statale legalmente  riconosciuta  con sede a Reggio Calabria, il Ministero ha evidenziato  che  l'iniziativa  appare  comunque connotata da diversi elementi   positivi,   in  relazione  soprattutto  alle  peculiarita' dell'offerta  formativa,  la  cui  attivazione,  considerata anche la posizione   geografica   della  stessa,  potrebbe  rivelarsi  fattore strategico  di sviluppo delle relazioni culturali con i Paesi del sud del Mediterraneo e del Medio Oriente;
 Vista  la  ministeriale  n.  1183  del  27 ottobre 2004, inviata al presidente  del  consorzio  per  l'Universita'  per  stranieri  Dante Alighieri,  con  la  quale  il  Ministro,  sulla  base delle predette considerazioni,  ha  attivato  l'istruttoria  per  il  riesame  della predetta iniziativa ai sensi di quanto previsto dall'art. 9, comma 3, del  decreto  ministeriale  n. 262/2004, invitando l'ente promotore a riformulare  la  proposta,  limitatamente alle parti ritenute carenti dal  Comitato  e  con  riferimento  agli  stessi corsi indicati nella proposta iniziale;
 Vista  la  ministeriale n. 170 del 2 febbraio 2005, con la quale e' stata  trasmessa al Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario  la  documentazione  integrativa  fatta  pervenire  dal predetto  ente promotore ed e' stata richiesta la predisposizione, al riguardo, della prescritta relazione tecnica;
 Vista  la  relazione  predisposta dal Comitato (doc. 9/05) riguardo alla predetta documentazione;
 Vista  la  deliberazione n. 12/2005/P del 7 luglio 2005 della Corte dei  conti,  con la quale e' stato ricusato il visto e la conseguente registrazione  del  decreto ministeriale 25 marzo 2005, n. 83, con il quale,  in  attuazione dell'art. 9, comma 3, del decreto ministeriale n.  262/2004,  era  stata  prevista  la istituzione della Universita' degli   studi   europea   «Franco  Ranieri»  non  statale  legalmente riconosciuta,  con sede a Villa S. Giovanni (Reggio Calabria) per «la inidoneita'   e  insufficienza  della  motivazione  che  supporta  il provvedimento»;
 Ritenuto,  alla  luce  della  predetta  deliberazione 12/2005/P del 7 luglio   2005   della  Corte  dei  conti,  di  dovere  ripercorrere interamente  il procedimento relativo al riesame anche della proposta di  istituzione della Universita' per stranieri «Dante Alighieri» non statale legalmente riconosciuta con sede a Reggio Calabria secondo la procedura  prevista  dall'art. 2, comma 3, del decreto del Presidente della  Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, ai sensi del quale e' stato adottato il decreto ministeriale n. 262/2004;
 Vista la ministeriale n. 692 del 15 settembre 2005, con la quale e' stato  rinnovato  il  procedimento  relativo alla predetta iniziativa trasmettendo  ai Comitati regionali di coordinamento della Calabria e della Sicilia la documentazione fatta pervenire dall'ente promotore e richiedendo il loro motivato parere al riguardo;
 Visti  i  pareri  del  Comitato  regionale  di  coordinamento della Regione Calabria, trasmesso con nota n. 45693 del 24 novembre 2005, e del  Comitato  regionale  di  coordinamento  della  Regione  Sicilia, trasmesso con nota n. 24/06 del 2 febbraio 2006;
 Viste  le  ministeriali  n.  892  del  13 dicembre 2005 e n. 93 del 21 febbraio  2006,  con  le  quali sono stati trasmessi al Comitato i pareri  fatti pervenire dal Comitato regionale di coordinamento della Calabria  e  della Sicilia, ed e' stata richiesta la predisposizione, al riguardo, di una nuova relazione tecnica;
 Vista la nuova relazione predisposta dal Comitato (doc. 3/06);
 Vista  la  nota n. 122 del 31 marzo 2006, con il quale il Ministero ha chiesto chiarimenti in relazione al predetto doc. 3/06;
 Vista  la  nota  del Comitato n. 331 del 5 maggio 2006, di risposta alla predetta nota n. 122/2006;
 Visto  il  decreto  ministeriale  16 maggio  2006, n. 276, il quale prevede  anche  l'istituzione  della Universita' per stranieri «Dante Alighieri»  non  statale  legalmente  riconosciuta  con sede a Reggio Calabria;
 Vista  la  nota n. GAB/3741.8.7 del 22 maggio 2006, con la quale e' stata  richiesta  alla  Corte  dei conti la restituzione del predetto decreto  n.  276/2006,  e tenuto conto che la stessa ha provveduto al riguardo;
 Ritenuto   di   dar   corso  alla  proposta  di  istituzione  della Universita'  per  stranieri  «Dante Alighieri» non statale legalmente riconosciuta  con  sede  a  Reggio  Calabria,  atteso  che  l'offerta formativa della stessa e' relativa, tra l'altro, a un settore (quello delle  lingue non tradizionali e della multiculturalita) non presente in  Calabria,  come  evidenziato  anche  dal predetto parere reso dal Comitato  regionale  di coordinamento della Calabria, e nelle regioni contigue;
 Decreta:
 Art. 1.
 In relazione all'art. 9, comma 3, del decreto ministeriale 5 agosto 2004,   n.   262,   il   presente   decreto   prevede   l'istituzione dell'Universita' come indicato nei successivi articoli.
 |  |  |  | Art. 2. Sulla  base  delle relazioni tecniche del Comitato nazionale per la valutazione  del  sistema  universitario  richiamate nelle premesse e tenuto  conto  della  coerenza  della iniziativa, cui si riferisce il presente   articolo,  con  l'obiettivo a)  della  programmazione  del sistema  universitario  per il triennio 2004-2006 (determinato con il decreto  ministeriale  3 settembre  2003,  n. 149) viene prevista, ai sensi  dell'art.  2,  comma 5, lettera c), del decreto del Presidente della  Repubblica  27 gennaio  1998,  n.  25,  la  istituzione  della Universita'  per  stranieri  «Dante Alighieri» non statale legalmente riconosciuta,  con  sede  a  Reggio  Calabria,  istituto superiore ad ordinamento  speciale  (promotore:  Consorzio  per  l'Universita' per stranieri «Dante Alighieri», Reggio Calabria), con i seguenti corsi:
 corsi  di  lingua  e  cultura  italiana per stranieri e corsi per docenti di lingua italiana a stranieri;
 corso  di laurea in operatori pluridisciplinari ed interculturali d'area mediterranea (classe 6);
 corso  di  laurea  magistrale  in programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali d'area mediterranea (classe 57/S).
 |  |  |  | Art. 3. L'istituzione   della   Universita'   di   cui   all'art.   2,  con l'autorizzazione al rilascio dei titoli di studio universitari aventi valore  legale  ai  sensi  e per gli effetti del decreto ministeriale 22 ottobre  2004,  n.  270,  viene attuata con successivo decreto del Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca,  contestualmente  alla approvazione dello statuto e del regolamento didattico d'Ateneo.
 Il  presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
 
 Roma, 2 agosto 2006
 
 Il Ministro: Mussi
 
 Registrato alla Corte dei conti, l'11 ottobre 2006 Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 60
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