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| Gazzetta n. 268 del 17 novembre 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |  | DECRETO 7 novembre 2006 |  | Riconoscimento  della  denominazione  di origine controllata dei vini «Valdadige  Terradeiforti»  o «Terradeiforti Valdadige», approvazione del  relativo  disciplinare  e  revoca della denominazione di origine controllata «Valdadige», sottozona Terra dei Forti. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 
 Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
 Visti  i  decreti  di  attuazione,  finora  emanati, della predetta legge;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348,  con  il  quale  e'  stato  emanato  il  regolamento  recante la disciplina  del  procedimento  di  riconoscimento di denominazione di origine dei vini;
 Vista   la  legge  27 marzo  2001,  n.  122,  recante  disposizioni modificative  e  integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;
 Visto    il    decreto   ministeriale   7 agosto   2000,   recante: «modificazioni al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di  origine  controllata  "Valdadige"»  con il quale, tra l'altro, e' stata  prevista  e approvata la sottozona «Valdadige» Terra dei Forti disciplinata  tramite  allegato in calce al decreto di modifica sopra citato, e successive modifiche;
 Vista  la  domanda presentata dal Consorzio di tutela vini a d.o.c. Valdadige Terra dei Forti, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione    di   origine   controllata   dei   vini   «Valdadige Terradeiforti» o «Terradeiforti Valdadige»;
 Visti  il  parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la  valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche  tipiche  dei vini sulla citata domanda e la proposta del relativo  disciplinare  di  produzione  dei  vini  a denominazione di origine   controllata   «Valdadige  Terradeiforti»  o  «Terradeiforti Valdadige»  pubblicati  nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n 189 del 16 agosto 2006;
 Considerato  che  non  sono  pervenute,  nei  termini  e  nei  modi previsti,  istanze  o  controdeduzioni  da  parte  degli  interessati relative al parere e alla proposta sopra citati;
 Ritenuto  pertanto  necessario  doversi procedere al riconoscimento della  denominazione  di  origine  controllata  per i vini «Valdadige Terradeiforti»  o  «Terradeiforti  Valdadige»  e all'approvazione del relativo disciplinare di produzione in conformita' al parere espresso al riguardo dal sopra citato Comitato;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 1.  La  denominazione  di  origine controllata dei vini «Valdadige» sottozona Terra dei Forti, gia' riconosciuta con decreto ministeriale 7 agosto   2000   e   successive   modifiche,  e'  riconosciuta  come denominazione  di  origine  controllata  «Valdadige  Terradeiforti» o «Terradeiforti  Valdadige»  ed  e'  approvato,  nel  testo annesso al presente decreto, il relativo disciplinare di produzione.
 2.    La    denominazione   di   origine   controllata   «Valdadige Terradeiforti»  o  «Terradeiforti Valdadige» e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di  produzione  di  cui  al  comma 1  del  presente  articolo  le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2007.
 3.  La  denominazione  di  origine controllata dei vini «Valdadige» sottozona  Terra  dei  Forti  di cui al decreto ministeriale 7 agosto 2000  e  successive  modifiche  deve  intendersi revocata a decorrere dalla  data  prevista  al  comma 2 del presente articolo, fatti salvi tutti gli effetti determinatisi.
 |  |  |  | Art. 2. 1.  I  soggetti  che  intendono  porre in commercio, a partire gia' dalla  vendemmia  2007,  il  proprio prodotto con la denominazione di origine   controllata   «Valdadige  Terradeiforti»  o  «Terradeiforti Valdadige»,  sono  tenuti  ad  effettuare, ai sensi e per gli effetti dell'art.  15  della  legge  10 febbraio 1992, n 164, la denuncia dei rispettivi  terreni vitati ai competenti organi territoriali, ai fini dell'iscrizione  dei  medesimi  all'apposito  albo  dei vigneti della denominazione  di  origine  controllata  «Valdadige  Terradeiforti» o «Terradeiforti Valdadige» entro il 30 aprile 2007
 2.  I  vigneti  gia'  iscritti  all'albo  dei  vigneti  del  vino a denominazione  di origine controllata «Valdadige» sottozona Terra dei Forti  di  cui  al  decreto  ministeriale  7 agosto 2000 e successive modifiche,  aventi  base  ampelografica rispondente a quanto previsto all'art.  2 dell'annesso disciplinare di produzione devono intendersi iscritti  al  nuovo  albo  dei  vigneti  dei  vini a denominazione di origine   controllata   «Valdadige  Terradeiforti»  o  «Terradeiforti Valdadige».
 |  |  |  | Art. 3. 1.  I  quantitativi  di vino « Valdadige» sottozona Terra dei Forti prodotti  da  uve  ottenute  nel  territorio rientrante nella zona di produzione  della  denominazione  di  origine  controllata «Valdadige Terradeiforti»,  che  alla data di pubblicazione del presente decreto nella  Gazzetta  Ufficiale  trovansi  giacenti in cantina in corso di elaborazione e o di invecchiamento, provenienti dalla vendemmia 2006, possono  essere  commercializzati  con  la  denominazione  di origine controllata  «Valdadige  Terradeiforti»  o «Terradeiforti Valdadige», per le sole tipologie previste dal disciplinare di produzione annesso al   presente  decreto  con  esclusione  delle  tipologie  «Valdadige Terradeiforti»  o  «Terradeiforti  Valdadige»  casetta  e  «Valdadige Terradeiforti» o «Terradeiforti Valdadige» passito, a decorrere dalla data   in   cui  potranno  utilizzare  la  denominazione  di  origine controllata  «Valdadige  Terradeiforti» o «Terradeiforti Valdadige» i prodotti provenienti dalla vendemmia 2007.
 2.  I  produttori che intendono usufruire della possibilita' di cui al precedente comma devono denunciare le proprie giacenze dei vini di cui  trattasi entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta   Ufficiale  del  presente  decreto  all'ufficio  periferico dell'Ispettorato   centrale   repressioni  frodi  e  alla  camera  di commercio   industria   artigianato   e  agricoltura  competenti  per territorio.
 3. Il prodotto denunciato potra' essere preso in carico come vino a denominazione  di  origine  controllata  «Valdadige  Terredeiforti» o «Terredeiforti  Valdadige»  nelle tipologie previste dal disciplinare di  produzione  annesso  al  presente  decreto  con  esclusione delle tipologie   «Valdadige  Terradeiforti»  o  «Terradeiforti  Valdadige» casetta  e  «Valdadige  Terradeiforti»  o  «Terradeiforti  Valdadige» passito.
 4.  Il prodotto di cui al precedente comma per essere designato con la  denominazione  di origine controllata «Valdadige Terredeiforti» o «Terredeiforti  Valdadige»  deve  essere  sottoposto, prima della sua immissione  al  consumo,  ad analisi chimico-fisica ed organolettica, come  previsto  ai sensi dell'art. 13 della legge 10 febbraio 1992, n 164  e  rispondere  ai  requisiti dei vini a denominazione di origine controllata «Valdadige Terradeiforti» o «Terradeiforti Valdadige».
 |  |  |  | Art. 4. 1.  I  vini  a  denominazione  di  origine  controllata «Valdadige» sottozona  Terra  dei  Forti  anche  con  la  specificazione  riserva ottenuti in conformita' delle disposizioni contenute nel disciplinare di  produzione approvato con decreto ministeriale del 7 agosto 2000 e successive  modifiche, provenienti dalla vendemmia 2006 e precedenti, possono   essere   immessi   al   consumo,  terminati  i  periodi  di elaborazione    ed   invecchiamento   obbligatorio   previsti   dalle disposizioni  contenute  nel  disciplinare  di  produzione  di cui al decreto  ministeriale dinanzi citato, a condizione che sui recipienti contenenti  detti  vini  sia  riportata  l'indicazione dell'annata di produzione delle uve, purche' veritiera e documentabile.
 |  |  |  | Art. 5 
 1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per  il  consumo  vini  con  la  denominazione di origine controllata «Valdadige  Terradeiforti»  o  «Terradeiforti Valdadige» e' tenuto, a norma  di  legge,  all'osservanza  delle  condizioni  e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 7 novembre 2006
 Il direttore generale: La Torre
 |  |  |  | Annesso 
 Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata
 dei vini «Valdadige Terradeiforti» o «Terradeiforti Valdadige».
 
 Art. 1.
 Denominazioni e vini
 
 La  denominazione d'origine controllata «Valdadige Terradeiforti» o  «Terradeiforti Valdadige» e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni  e  ai  requisiti  prescritti dal presente disciplinare di produzione  per  le  seguenti  tipologie:  Enantio,  Enantio riserva, Enantio  passito, Casetta, Casetta riserva, Pinot grigio, Chardonnay, Passito.
 
 Art. 2.
 Base ampelografica
 
 I  vini  della  denominazione  di  origine controllata «Valdadige Terradeiforti»  o  «Terradeiforti  Valdadige»  devono essere ottenuti dalle  uve  prodotte  dai  vigneti  aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
 Enantio  (anche riserva e passito): Enantio minimo 85%; possono concorrere  le  uve provenienti da altri vitigni a bacca nera, idonei alla  coltivazione  nelle  province  di Verona e Trento, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15%.
 Casetta (anche riserva): Casetta minimo 85%; possono concorrere le  uve  provenienti  da  altri  vitigni  a  bacca  nera, idonei alla coltivazione  nelle province di Verona e Trento, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15%.
 Pinot  grigio:  Pinot  grigio minimo 85%; possono concorrere le uve  provenienti  da  altri  vitigni  a  bacca bianca, non aromatici, idonei  alla coltivazione nelle province di Verona e Trento, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15%.
 Chardonnay:  Chardonnay  minimo  85%; possono concorrere le uve provenienti  da  altri  vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla  coltivazione  nelle  province  di Verona e Trento, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15%.
 Passito:  Chardonnay  minimo  60%;  possono  concorrere  le uve provenienti  da altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione nelle  province  di  Verona e Trento, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 40%.
 
 Art. 3.
 Zona di produzione delle uve
 
 Le  uve  destinate  alla  produzione  dei vini a denominazione di origine   controllata   «Valdadige  Terradeiforti»  o  «Terradeiforti Valdadige»  devono  essere  prodotte esclusivamente nei territori dei comuni di Brentino Belluno, Dolce' e Rivoli Veronese, in provincia di Verona e Avio, in provincia di Trento.
 
 Art. 4.
 Norme per la viticoltura
 
 Condizioni naturali dell'ambiente.
 Le  condizioni  ambientali  dei vigneti destinati alla produzione dei   vini   a   denominazione   di  origine  controllata  «Valdadige Terradeiforti»  o  «Terradeiforti  Valdadige»  devono  essere  quelle normali  della  zona  e  atte  a  conferire  alle  uve  le specifiche caratteristiche di qualita'.
 I  vigneti  devono  trovarsi  su  terreni  ritenuti idonei per le produzioni della denominazione di origine di cui si tratta.
 Sono    da   escludere   i   terreni   eccessivamente   umidi   o insufficientemente soleggiati. Densita' d'impianto.
 Per  i  nuovi  impianti  e i reimpianti la densita' dei ceppi per ettaro non puo' essere inferiore a 3500 in coltura soecializzata. Per i  vitigni  Chardonnay  e  Pinot  grigio  la densita' minima non puo' essere inferiore a 4000 ceppi per ettaro. Forme di allevamento e sesti di impianto.
 I  sesti  di  impianto  e le forme di allevamento consentiti sono quelli  gia'  usati  nella  zona  e  quindi la spalliera semplice, la pergola mono e bilaterale inclinata.
 I sesti di impianto sono adeguati alle forme di allevamento. Irrigazione, forzatura.
 E' vietata ogni pratica di forzatura.
 E' consentita l'irrigazione di soccorso. Resa a ettaro e gradazione minima naturale.
 La  produzione  massima  di  uva  a ettaro e la gradazione minima naturale sono le seguenti:
 
 =====================================================================
 |                 |  Titolo alcolometrico
 Tipologia        |Produzione ton/ha|  minimo naturale %vol ===================================================================== Enantio (anche riserva e |                 | passito)                 |10,0             |11,5 --------------------------------------------------------------------- Casetta (anche riserva)  |10,0             |11,5 --------------------------------------------------------------------- Pinot grigio             |12,0             |10,5 --------------------------------------------------------------------- Chardonnay               |12,0             |10,5 --------------------------------------------------------------------- Passito                  |12,0             |11,0
 
 Nelle  annate  favorevoli  i  quantitativi  di  uve ottenuti e da destinare  alla  produzione di detti vini devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purche' la produzione complessiva non superi del 20%  i  limiti  medesimi, fermo restando i limiti di resa uva/vino di cui  trattasi. Le eccedenze delle uve, nel limite massimo del 20% non hanno  diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre detto limite  decade  il  diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
 
 Art. 5.
 Norme per la vinificazione
 
 Zona di vinificazione.
 Le  operazioni  di  vinificazione,  ivi compresi l'invecchiamento obbligatorio  e  l'appassimento  delle  uve, devono essere effettuate all'interno  della  zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.
 E'  tuttavia  consentito  che  le  operazioni  di cui sopra siano effettuate  in  cantine situate nell'intero territorio amministrativo delle province di Verona e Trento. Arricchimento e colmature.
 E'  consentito  l'arricchimento  dei  mosti  e  dei  vini  di cui all'art. 1, nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali, con  mosti  concentrati  oppure con mosto concentrato rettificato o a mezzo  concentrazione  a  freddo  o  altre  tecnologie consentite con esclusione delle tipologie «passito».
 E'  ammessa  la  colmatura dei vini di cui all'art. 1 in corso di invecchiamento  obbligatorio,  con  vini  aventi  diritto alla stessa denominazione  d'origine,  di uguale colore e varieta' di vite, anche non  soggetti  a invecchiamento obbligatorio, per non oltre il 10 per cento per la complessiva durata dell'invecchiamento. Resa uva/vino e vino/ettaro.
 La   resa   massima   dell'uva   in  vino,  compreso  l'eventuale arricchimento,  e'  del  70%  per  tutte le tipologie, tranne che per quelle passite.
 Qualora  la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non il 75%,  l'eccedenza  non ha diritto alla denominazione d'origine. Oltre detto   limite  decade  il  diritto  alla  denominazione  di  origine controllata per tutta la partita.
 Per  le  tipologie  «Enantio passito» e «Passito» la resa massima dell'uva in vino e' del 40%.
 Qualora  la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non il 45%,  anche  se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito,  l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine. Oltre  detto  limite  decade  il diritto alla denominazione d'origine controllata per tutta la partita. Invecchiamento.
 I  seguenti  vini  devono  essere  sottoposti  a  un  periodo  di maturazione:
 
 =====================================================================
 Tipologia         |      Durata      |      Decorrenza ===================================================================== Enantio                    |10 mesi           |1° novembre Enantio riserva            |24 mesi           |1° novembre Enantio passito            |10 mesi           |1° novembre Casetta                    |10 mesi           |1° novembre Casetta riserva            |24 mesi           |1° novembre Pinot grigio               |4 mesi            |1° novembre Chardonnay                 |4 mesi            |1° novembre Passito                    |10 mesi           |1° novembre
 
 Art. 6.
 Caratteristiche al consumo
 
 I   vini   di   cui   all'art.   1  devono  rispondere,  all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:
 «Valdadige  Terradeiforti»  o «Terradeiforti Valdadige» Enantio anche nella tipologia riserva.
 colore:   rosso   rubino   intenso,   con   riflessi  granati  se invecchiato; profumo: fruttato, caratteristico, leggermente speziato;
 sapore: secco, pieno, armonico;
 titolo  alcolometrico volumico totale minimo: 12,0 % vol (riserva 12,50 % vol) acidita' totale minima: 4,5 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 22 g/l (riserva 25 g/l).
 «Valdadige  Terradeiforti»  o «Terradeiforti Valdadige» Enantio passito.
 colore:   rosso   rubino   intenso,   con   riflessi  granati  se invecchiato;
 profumo: ampio, intenso, con sentori di frutti maturi;
 sapore: da amabile a dolce, armonico, gradevole;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,5% vol;
 acidita' totale minima: 4,5 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 30 g/l.
 «Valdadige  Terradeiforti»  o «Terradeiforti Valdadige» Casetta anche nella tipologia riserva.
 colore:   rosso   rubino   intenso,   con   riflessi  granati  se invecchiato;
 profumo: caratteristico, leggermente speziato;
 sapore: secco, pieno, armonico;
 titolo  alcolometrico  volumico  totale  minimo: 12% vol (riserva 12,5% vol);
 acidita' totale minima: 4,5 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 21 g/l (riserva 24 g/l).
 «Valdadige  Terradeiforti»  o  «Terradeiforti  Valdadige» Pinot grigio.
 colore: giallo paglierino, talvolta ramato;
 profumo: gradevole, fruttato;
 sapore: asciutto, pieno, armonico, caratteristico;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12.00% vol;
 acidita' totale minima: 4,5 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 20.0 g/l.
 «Valdadige Terradeiforti» o «Terradeiforti Valdadige» Chardonnay.
 colore: giallo paglierino;
 profumo: delicato, gradevole, caratteristico;
 sapore: secco, armonico;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12.00% vol;
 acidita' totale minima: 4,5 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 20 g/l.
 «Valdadige Terradeiforti o «Terradeiforti Valdadige» Passito.
 colore: giallo dorato, con eventuali riflessi ambrati;
 profumo: fine, delicato, intenso;
 sapore: dolce, vellutato, armonico;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,0 % vol;
 acidita' totale minima: 4,5 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 28 g/l.
 In  relazione  all'eventuale conservazione dei vini in recipienti di legno, al sapore si puo' rilevare lieve sentore di legno.
 E' in facolta' del Ministero per le politiche agricole alimentari e  forestali  -  Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle  denominazioni  di  origine  e  delle  indicazioni  geografiche tipiche   dei  Vini,  modificare  i  limiti  dell'acidita'  totale  e dell'estratto non riduttore con proprio decreto.
 
 Art. 7.
 Etichettatura, designazione e presentazione
 
 Qualificazioni.
 Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art.  1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da  quelle  previste  dal  presente  disciplinare,  ivi  compresi gli aggettivi  «fine»,  «scelto»,  «selezionato»  e similari. E' tuttavia consentito  l'uso  di  indicazioni  che  facciano riferimento a nomi, ragioni  sociali,  marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore. Annata.
 Nell'etichettatura   dei  vini  della  denominazione  di  origine controllata  «Valdadige  Terradeiforti»  o  «Terradeiforti Valdadige» l'indicazione dell'annata di produzione delle uve e' obbligatoria. Vigna.
 La  menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo e' consentita, alle condizioni previste dalla normativa vigente.
 
 Art. 8.
 Confezionamento
 
 Volumi nominali.
 I  vini  di  cui  all'art.  1  possono  essere immessi al consumo soltanto in recipienti di vetro del volume nominale fino a 9 litri. Tappatura e recipienti.
 Per  i vini della denominazione di origine controllata «Valdadige Terradeiforti»  o  «Terradeiforti  Valdadige»  in  versione riserva e passito, e' obbligatorio il tappo di sughero raso bocca.
 Per  le  altre  tipologie  e'  consentita la tappatura con i vari dispositivi ammessi dalla normativa vigente.
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