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| Gazzetta n. 268 del 17 novembre 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA SALUTE |  | DECRETO 4 agosto 2006 |  | Modificazione  del  decreto  ministeriale 11 aprile 2006, indicante i limiti  quantitativi  massimi,  riferibili  ad  un uso esclusivamente personale,  delle  sostanze  elencate nella tabella I del Testo unico delle  leggi  in  materia  di  disciplina  degli stupefacenti e delle sostanze  psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati  di  tossicodipendenza,  di cui al decreto del Presidente della Repubblica  9  ottobre  1990,  n. 309, come modificato dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLA SALUTE di concerto con
 IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
 
 Visto l'art. 73, comma 1-bis del testo unico delle leggi in materia di   disciplina  degli  stupefacenti  e  delle  sostanze  psicotrope, prevenzione,   cura   e   riabilitazione   dei   relativi   stati  di tossicodipendenza,  di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come modificato dalla legge 21 febbraio 2006, n.  49,  il quale prevede che, con decreto del Ministro della salute, di  concerto  con  il Ministro della giustizia, sentita la Presidenza del  Consiglio dei Ministri - Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, siano indicati i limiti quantitativi massimi riferibili ad un uso esclusivamente personale delle sostanze elencate nella tabella I dello stesso Testo unico;
 Visto  il  decreto  ministeriale  11 aprile  2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2006, che, in attuazione della richiamata   disposizione   legislativa,   ha   indicato   i   limiti quantitativi   massimi  delle  sostanze  stupefacenti  e  psicotrope, riferibili ad un uso esclusivamente personale;
 Rilevato  che  i  predetti  limiti  quantitativi  massimi  sono  il risultato  di  una  moltiplicazione  fra  il valore in mg della «dose media  singola»,  intesa  come  la  quantita' di principio attivo per singola  assunzione  idonea  a  produrre  in un soggetto tollerante e dipendente  un  effetto  stupefacente e psicotropo, individuata dalla Commissione  di  esperti  sulla  base  di evidenze scientifiche, e un fattore moltiplicativo variabile in relazione alle caratteristiche di ciascuna sostanza;
 Considerate  le  caratteristiche  differenziali dei principi attivi delta-8-tetraidrocannabinolo   e   del   delta-9-tetraidrocannabinolo rispetto  alle  altre sostanze stupefacenti, anche per quanto attiene al  minor  potere di indurre alterazioni comportamentali e scadimento delle capacita' psicomotorie;
 Ritenuto,  pertanto  congruo stabilire, per le due citate sostanze, un fattore moltiplicativo pari a «40», anziche' a «20», come previsto dal decreto ministeriale 11 aprile 2006;
 Rilevato che, per effetto del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, le  competenze  del Dipartimento nazionale per le politiche antidroga presso  la  presidenza  del Consiglio dei Ministri sono trasferite al Ministero della solidarieta' sociale;
 Sentito il Ministro della solidarieta' sociale;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 
 1. Nell'allegato al decreto ministeriale 11 aprile 2006, richiamato nelle  premesse,  in  corrispondenza  dei numeri 40 e 41 dell'elenco, concernenti rispettivamente le sostanze «Delta-8-tetraidrocannabinolo (THC)»   e   «Delta-9-tetraidrocannabinolo  (THC)»,  il  valore  «20» riportato  alla  colonna  «moltiplicatore»  e'  sostituito dal valore «40»;  conseguentemente,  alla  colonna  «quantitativi  massimi in mg (soglia)», il valore «500» e' sostituito dal valore «1000».
 2.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno successivo a quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana.
 Roma, 4 agosto 2006
 
 Il Ministro della salute
 Turco
 
 Il Ministro della giustizia
 Mastella
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