Gazzetta n. 268 del 17 novembre 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 4 agosto 2006
Modificazione del decreto ministeriale 11 aprile 2006, indicante i limiti quantitativi massimi, riferibili ad un uso esclusivamente personale, delle sostanze elencate nella tabella I del Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come modificato dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49.

IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'art. 73, comma 1-bis del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come modificato dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, il quale prevede che, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, siano indicati i limiti quantitativi massimi riferibili ad un uso esclusivamente personale delle sostanze elencate nella tabella I dello stesso Testo unico;
Visto il decreto ministeriale 11 aprile 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2006, che, in attuazione della richiamata disposizione legislativa, ha indicato i limiti quantitativi massimi delle sostanze stupefacenti e psicotrope, riferibili ad un uso esclusivamente personale;
Rilevato che i predetti limiti quantitativi massimi sono il risultato di una moltiplicazione fra il valore in mg della «dose media singola», intesa come la quantita' di principio attivo per singola assunzione idonea a produrre in un soggetto tollerante e dipendente un effetto stupefacente e psicotropo, individuata dalla Commissione di esperti sulla base di evidenze scientifiche, e un fattore moltiplicativo variabile in relazione alle caratteristiche di ciascuna sostanza;
Considerate le caratteristiche differenziali dei principi attivi delta-8-tetraidrocannabinolo e del delta-9-tetraidrocannabinolo rispetto alle altre sostanze stupefacenti, anche per quanto attiene al minor potere di indurre alterazioni comportamentali e scadimento delle capacita' psicomotorie;
Ritenuto, pertanto congruo stabilire, per le due citate sostanze, un fattore moltiplicativo pari a «40», anziche' a «20», come previsto dal decreto ministeriale 11 aprile 2006;
Rilevato che, per effetto del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, le competenze del Dipartimento nazionale per le politiche antidroga presso la presidenza del Consiglio dei Ministri sono trasferite al Ministero della solidarieta' sociale;
Sentito il Ministro della solidarieta' sociale;
Decreta:

Art. 1.

1. Nell'allegato al decreto ministeriale 11 aprile 2006, richiamato nelle premesse, in corrispondenza dei numeri 40 e 41 dell'elenco, concernenti rispettivamente le sostanze «Delta-8-tetraidrocannabinolo (THC)» e «Delta-9-tetraidrocannabinolo (THC)», il valore «20» riportato alla colonna «moltiplicatore» e' sostituito dal valore «40»; conseguentemente, alla colonna «quantitativi massimi in mg (soglia)», il valore «500» e' sostituito dal valore «1000».
2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 4 agosto 2006

Il Ministro della salute
Turco

Il Ministro della giustizia
Mastella
 
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