| 
| Gazzetta n. 268 del 17 novembre 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  | DECRETO 10 novembre 2006 |  | Riapertura  delle  operazioni  di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali  3,75%,  con  godimento  15  settembre  2006 e scadenza 15 settembre 2011, quinta e sesta tranche. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE del Tesoro
 
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n.  398,  recante  il  testo  unico  delle disposizioni legislative e regolamentari  in  materia  di  debito  pubblico,  e, in particolare, l'art.   3,  come  modificato  dall'art.  1,  comma 380  della  legge 23 dicembre   2005,   n.   266,   ove  si  prevede  che  il  Ministro dell'economia   e   delle   finanze  e'  autorizzato,  in  ogni  anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro,  di  effettuare  operazioni  di  indebitamento  sul  mercato interno  od  estero  nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve,  medio  e  lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso  di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo  minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalita';
 Visto il decreto ministeriale n. 899 del 4 gennaio 2006, emanato in attuazione  dell'art.  3  del  citato  decreto  del  Presidente della Repubblica  n.  398  del  2003,  ove  si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalita' cui il Dipartimento del Tesoro dovra' attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo  che  le  operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale  del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;
 Vista la determinazione n. 1259 del 5 gennaio 2006, con la quale il Direttore   generale  del  Tesoro  ha  delegato  il  Direttore  della Direzione  seconda  del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;
 Visti,  altresi',  gli  articoli 4  e  11  del ripetuto decreto del Presidente   della   Repubblica  n.  398  del  2003,  riguardanti  la dematerializzazione dei titoli di Stato;
 Visto  il  decreto  ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui e' stato adottato  il  regolamento  concernente  la  disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;
 Visto   il   decreto  23 agosto  2000,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale  n.  204  del  1° settembre 2000, con cui e' stato affidato alla  Monte  Titoli  S.p.a.  il  servizio  di gestione accentrata dei titoli di Stato;
 Visto   il   decreto  ministeriale  n.  43044  del  5 maggio  2004, pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111 del  13 maggio  2004,  recante  disposizioni  in  caso di ritardo nel regolamento  delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;
 Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 267, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006, ed in particolare  il  terzo  comma  dell'art. 2, come sostituito dal primo comma  dell'art. 2 della legge 27 ottobre 2006, n. 273, con cui si e' stabilito  il  limite  massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;
 Considerato  che  l'importo  delle  emissioni  disposte  a tutto il 10 novembre  2006 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici gia' effettuati, a 63.984 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;
 Visti i propri decreti in data 11 settembre e 10 ottobre 2006 con i quali  e' stata disposta l'emissione delle prime quattro tranches dei buoni  del Tesoro poliennali 3,75%, con godimento 15 settembre 2006 e scadenza 15 settembre 2011;
 Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato, disporre  l'emissione  di  una  quinta tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 
 Ai  sensi  e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della  Repubblica  30 dicembre  2003,  n.  398,  nonche'  del decreto ministeriale  del  4 gennaio 2006, entrambi citati nelle premesse, e' disposta  l'emissione  di  una  quinta  tranche  dei buoni del Tesoro poliennali   3,75%,   con  godimento  15 settembre  2006  e  scadenza 15 settembre 2011, fino all'importo massimo di nominali 2.000 milioni di  euro,  di  cui  al decreto dell'11 settembre 2006, altresi citato nelle  premesse,  recante  l'emissione  delle  prime due tranches dei buoni stessi.
 Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme  tutte  le  altre  condizioni,  caratteristiche  e modalita' di emissione stabilite dal citato decreto 11 settembre 2006.
 |  |  |  | Art. 2. 
 Le  offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del  presente  decreto,  dovranno  pervenire,  con l'osservanza delle modalita'   indicate   negli   articoli 6  e  7  del  citato  decreto dell'11 settembre 2006, entro le ore 11 del giorno 15 novembre 2006.
 Le  offerte  non  pervenute  entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.
 Successivamente  alla  scadenza  del termine di presentazione delle offerte,  verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalita' di cui  agli  articoli 8,  9 e 10 del ripetuto decreto dell'11 settembre 2006.
 Di tali operazioni verra' redatto apposito verbale.
 |  |  |  | Art. 3. 
 Non  appena  ultimate  le  operazioni  di  assegnazione  di  cui al precedente articolo, avra' inizio il collocamento della sesta tranche dei   titoli   stessi  per  un  importo  massimo  del  10  per  cento dell'ammontare  nominale  indicato  all'art.  1 del presente decreto; tale   tranche   supplementare   sara'   riservata   agli   operatori «specialisti  in  titoli  di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del  regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 159  del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della quinta tranche  con  almeno  una  richiesta  effettuata  ad  un  prezzo  non inferiore  al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verra' assegnata con le modalita' indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto  dell'11 settembre  2006,  in  quanto  applicabili,  e verra' collocata  al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.
 Gli    «specialisti»    potranno    partecipare   al   collocamento supplementare  inoltrando  le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 16 novembre 2006.
 Le  offerte  non  pervenute  entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.
 L'importo   spettante  di  diritto  a  ciascuno  «specialista»  nel collocamento  supplementare  e'  pari  al  rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista e' risultato aggiudicatario nelle ultime tre  aste «ordinarie» dei B.T.P. quinquennali, ivi compresa quella di cui  all'art.  1  del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato,  nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.
 Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verra' redatto apposito verbale.
 |  |  |  | Art. 4. 
 Il  regolamento  dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare   sara'   effettuato  dagli  operatori  assegnatari  il 17 novembre 2006, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi  d'interesse  lordi  per  63  giorni.  A  tal  fine, la Banca d'Italia  provvedera' ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione  e  liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.
 Il  versamento  all'entrata  del  bilancio statale del netto ricavo dell'emissione,  e  relativi  dietimi,  sara'  effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 17 novembre 2006.
 A  fronte  di  tali  versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale  dello  Stato rilascera' separate quietanze di entrata al bilancio  dello  Stato,  con  imputazione  al  Capo  X, capitolo 5100 (unita'  previsionale  di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al   netto   ricavo  dell'emissione,  ed  al  capitolo  3240  (unita' previsionale  di  base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.
 In  caso  di  ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto,   troveranno   applicazione   le  disposizioni  del  decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.
 |  |  |  | Art. 5. 
 Gli  oneri  per interessi relativi agli anni finanziari dal 2007 al 2011,  nonche' l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario  2011  faranno  carico  ai capitoli che verranno iscritti nello  stato  di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle    finanze    per    gli   anni   stessi,   e   corrispondenti, rispettivamente,ai   capitoli   2214  (unita'  previsionale  di  base 3.1.7.3)  e 9502 (unita' previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.
 L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del  citato  decreto  dell'11 settembre 2006, sara' scritturato dalle Sezioni  di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e fara' carico al capitolo  2247  (unita'  previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione  della  spesa  del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 10 novembre 2006
 p. Il direttore generale: Cannata
 |  |  |  |  |