| L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI 
 Nella sua riunione del consiglio del 26 ottobre 2006;
 Vista  la  legge  31  luglio  1997,  n.  249, recante: «Istituzione dell'autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme sui sistemi  delle  telecomunicazioni  e radiotelevisivo», pubblicata nel supplemento   ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana  del 31 luglio 1997, n. 177 - rettifica n. 197 del 25 agosto 1997;
 Vista  la legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante «Disposizioni per la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» ed in particolare  l'art.  27,  commi 9  e  10,  pubblicata nel supplemento ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana del 27 dicembre 1999, n. 302;
 Visto  il  decreto  del  Ministro  del tesoro, del bilancio e della programmazione   economica   di   concerto   con  il  Ministro  delle comunicazioni  e  il  Ministro delle finanze 23 ottobre 2000, recante «Individuazione   dei   soggetti   che   eserciscono   legittimamente l'attivita'   di   radiodiffusione,  pubblica  e  privata,  sonora  e televisiva,  in  ambito  nazionale  e locale, tenuti al pagamento del canone  annuo  previsto  dal  comma 9  dell'art.  27  della legge del 23 dicembre  1999, n. 488», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 26 ottobre 2000, n. 251;
 Vista  la  propria  delibera  n.  170/03/CONS  di  approvazione dei criteri di rideterminazione dei canoni di concessione radiotelevisivi di  cui  all'art. 27, comma 10, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana del 3 luglio 2003, n. 151;
 Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo unico  della  radiotelevisione», pubblicato nel supplemento ordinario n.   150  alla  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  del 7 settembre 2005, n. 208;
 Considerato  che  con la citata delibera n. 170/03/CONS l'Autorita' ha  provveduto  a rideterminare, sulla base dei pareri favorevoli del Ministero delle comunicazioni e del Ministero dell'economia, i canoni di concessione radiotelevisivi e ad aggiornare i tetti massimi di cui all'art.  27,  comma 10, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per il successivo triennio;
 Considerato  che  ai  fini  della  rideterminazione  dei  canoni di concessione  radiotelevisivi  e dell'aggiornamento dei tetti massimi, cosi'  come  stabiliti  con  la  delibera 170/03/CONS, l'Autorita' ha assunto la variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati nel triennio precedente, secondo il metodo di calcolo dell'interesse composto;
 Considerato  che,  secondo  quanto  definito  dall'ISTAT - Istituto nazionale di statistica, l'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati per il periodo 1° gennaio 2003 - 31 dicembre  2005 e' variato nella misura del + 2,5% per l'anno 2003, del + 2% per l'anno 2004 e del + 1,7% per l'anno 2005;
 Ritenuto di mantenere inalterato l'attuale livello di contribuzione dell'1%  del  fatturato  e  al tempo stesso necessario adeguare per i prossimi   tre  anni  i  tetti  massimi  dei  canoni  di  concessione radiotelevisivi,  utilizzando a riferimento la variazione dell'indice nazionale  dei  prezzi  al  consumo  per  le  famiglie di operai e di impiegati  secondo  il metodo di calcolo dell'interesse composto, che porta  il  tetto  massimo  per le emittenti radiofoniche nazionali da Euro 78.016 a Euro 82.952, per le emittenti televisive locali da Euro 16.718  a  Euro  17.776, per le emittenti radiofoniche locali da Euro 11.145 a Euro 11.850;
 Sentiti  il  Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle comunicazioni;
 Udita  la  relazione  dei  commissari  Giancarlo Innnocenzi Botti e Michele  Lauria,  relatori  ai  sensi dell'art. 29 del regolamento di organizzazione e funzionamento;
 
 Delibera:
 
 Art. 1.
 1.  I  titolari di concessioni radiotelevisive, pubbliche e private e, comunque, i soggetti che eserciscono legittimamente l'attivita' di radiodiffusione,  pubblica  e privata, sonora e televisiva, in ambito nazionale  e locale, sono tenuti, per il triennio 2006-2008 e secondo le modalita' attuative di cui al decreto ministeriale 23 ottobre 2000 citato   nelle   premesse,   al  pagamento  di  un  canone  annuo  di concessione:
 a) pari  all'1% del fatturato se emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale;
 b) pari all'1% del fatturato fino ad un massimo di:
 Euro 82.952,00 se emittente radiofonica nazionale;
 Euro 17.776,00 se emittente televisiva locale;
 Euro 11.850,00 se emittente radiofonica locale.
 2.   La  presente  delibera  viene  inoltrata  al  Ministero  delle comunicazioni per quanto di competenza.
 3.  La  presente  delibera  e'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana,  nel Bollettino ufficiale e nel sito web dell'Autorita'  ed  entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 Roma, 26 ottobre 2006
 
 Il presidente
 Calabro
 
 I commissari relatori Innocenzi
 Botti - Lauria
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