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| Gazzetta n. 267 del 16 novembre 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA SALUTE |  | DECRETO 25 ottobre 2006 |  | Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Campos», registrato al n. 13431. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE della sicurezza degli alimenti e della nutrizione
 
 Visto  l'art.  6  della  legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art.  4  della  legge  25 febbraio  1963, n. 441, concernente la disciplina  igienica  della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;
 Visto  il  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione  della  direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio   di   prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del 10 giugno  1995, n. 17 (Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.  145  del  23 giugno 1995), concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
 Visto  il  decreto  del  Ministro della sanita' del 15 marzo 1996 (Gazzetta   Ufficiale   n.   74   del   28 marzo  1996),  concernente semplificazioni  procedurali  in materia di prodotti fitosanitari, in applicazione  del  decreto  17 marzo  1995, n. 194 e, in particolare, l'art. 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i prodotti  uguali  ad  altri  gia'  autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;
 Visto  il  decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165, che detta norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.   290,   concernente   il   regolamento   di  semplificazione  dei procedimenti  di  autorizzazione  alla  produzione, all'immissione in commercio   e  alla  vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi coadiuvanti;
 Visto  il  decreto  legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione  delle  direttive  1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione,  all'imballaggio  e  all'etichettatura dei preparati pericolosi;
 Vista  la  domanda presentata in data 27 luglio 2006 dall'impresa «Rocca   Frutta   S.r.l.»   intesa   ad   ottenere   l'autorizzazione all'immissione  in  commercio  del  prodotto fitosanitario denominato Campos   uguale   al  prodotto  di  riferimento  denominato  Salvador registrato  al n. 9588 con decreto direttoriale in data 6 aprile 1998 dell'impresa medesima;
 Rilevato  che  la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato  la  sussistenza  dei  requisiti  per  l'applicazione delle semplificazioni  previste dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 15 marzo 1996 e in particolare che:
 il  prodotto  e'  uguale  al prodotto di riferimento denominato Salvador dell'impresa medesima;
 non  sono  intervenuti  nuovi  elementi  di valutazione dopo il rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;
 l'impresa  richiedente  risulta  anche titolare del prodotto di riferimento;
 Rilevato   pertanto   che   non  e'  richiesto  il  parere  della Commissione  consultiva  per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
 Accertato  che la classificazione del preparato denominato Campos e' conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;
 Ritenuto  di  limitare la validita' dell'autorizzazione alla data di  scadenza  del  prodotto  di riferimento sopra citato, fatto salvo l'obbligo  di  adeguamento  alle  decisioni  comunitarie  che saranno stabilite  al  termine  della  revisione  comunitaria per la sostanza attiva Propamocarb;
 Visto  il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;
 Decreta:
 
 A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2008 l'impresa Rocca Frutta S.r.l. con sede in Gaibana (Ferrara), via Ravenna n. 1114, e' autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario  «esente  da  classificazione  di  pericolo» denominato CAMPOS  con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.
 Il    prodotto    e'    confezionato    nelle   taglie   da:   ml 10-20-25-50-100-200-250-500 e litri 1-5-10-20-25.
 Il  prodotto  in  questione  e' preparato presso gli stabilimenti delle imprese:
 Torre  S.r.l.  - Torrenieri (Siena) autorizzato con decreti del 31 luglio 1975 - 23 settembre 2003;
 Chemia  S.p.a.  - S. Agostino (Ferrara) autorizzato con decreti dell'11 novembre 1975 - 30 novembre 1994;
 Diachem  S.p.a.  UP-SIFA - Caravaggio (Bergamo) autorizzato con decreti del 26 marzo 1987 - 7 giugno 2002;
 Althaller  Italia  S.r.l.  -  S.  Colombano  al Lambro (Milano) autorizzato con decreti del 17 febbraio 1981 1° febbraio 2000;
 Irca   Service   S.p.a.   -   Fornovo  San  Giovanni  (Bergamo) autorizzato con decreti del 9 maggio 1997 - 20 settembre 2001;
 Scam  S.p.a.  -  S.  Maria  di Mugnano (Modena) autorizzato con decreti del 25 ottobre 1972 - 27 novembre 1990.
 La   composizione   del  prodotto  in  questione  e  le  relative confezioni   e   prescrizioni  d'impiego  risultano  dalle  etichette allegate.
 Il prodotto suddetto e' registrato al n. 13431.
 Sono  approvate  e fanno parte integrante del presente decreto le etichette  allegate  con  le  quali  il prodotto deve essere posto in commercio  e  che  saranno  pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in via amministrativa, all'impresa  interessata  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 25 ottobre 2006
 Il direttore generale: Borrello
 |  |  |  | Allegato 
 ---->   Vedere Allegato da pag. 30 a pag. 31  <----
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