| IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 
 Vista   la   legge   25 novembre  1971,  n.  1096,  che  disciplina l'attivita'  sementiera  ed  in  particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei   registri   di   varieta'   aventi   lo   scopo   di  permettere l'identificazione delle varieta' stesse;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varieta' di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;
 Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n. 300, recante: «Riforma  dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
 Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «Norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro alle dipendenze delle amministrazioni  pubbliche»,  in  particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;
 Considerato  che  la  Commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata  legge  n.  1096/1971,  nella  riunione del 30 gennaio 2004 ha espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro della varieta' di barbabietola da zucchero denominata «Lavina»;
 Considerato  che  per  la stessa varieta' era stata temporaneamente sospesa  l'iscrizione  per  la  verifica di una nuova denominazione a seguito della richiesta avanzata dal responsabile della conservazione in purezza della varieta' stessa;
 Considerato  che  la  denominazione  «Lavina»,  e' stata in seguito adottata  per l'iscrizione della varieta' in altri registri nazionali di Paesi membri della Comunita' europea;
 Visto  l'art.  16-ter  del  decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre  1973,  n.  1065, che stabilisce che una denominazione deve essere  identica,  se possibile, alla denominazione attribuita per la stessa varieta' in altri Stati membri della Comunita' europea;
 Decreta:
 
 Ai  sensi  dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre  1973, n. 1065, e' iscritta nei registri delle varieta' dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a  quello  della  iscrizione  medesima, la sotto elencata varieta' di specie agraria, la cui descrizione e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:
 barbabietola da zucchero
 
 ===================================================================== Codice SIAN |Varieta' |Ploidia |Responsabile conservazione in purezza ===================================================================== 008761      |Lavina   |D       |KWS Saat AG - D
 
 Il  presente  decreto  entrera'  in  vigore  il giorno successivo a quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana.
 Roma, 31 ottobre 2006
 Il direttore generale: La Torre
 
 Avvertenza:
 
 Il  presente atto non e' soggetto al visto di controllo
 preventivo  di legittimita' da parte della Corte dei conti,
 art.   3,   legge   14 gennaio   1994,   n.  20,  ne'  alla
 registrazione  da  parte dell'Ufficio centrale del bilancio
 del  Ministero  dell'economia  e  delle finanze, art. 9 del
 decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.
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