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| Gazzetta n. 267 del 16 novembre 2006 (vai al sommario) |  | AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO |  | DETERMINAZIONE 9 novembre 2006 |  | Modifica   degli   stampati   di  specialita'  medicinali  contenenti bifosfonati (escluso acido pamidronico e acido zoledronico). |  | 
 |  |  |  | IL DIRIGENTE dell'Ufficio di farmacovigilanza
 
 Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
 Visto  l'art.  48  del  decreto-legge  30 settembre  2003  n.  269, convertito  nella  legge  24 novembre  2003,  n.  326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;
 Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  di concerto con i Ministri  della  funzione  pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre  2004,  n.  245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;
 Visto   il   regolamento  di  organizzazione,  di  amministrazione, dell'ordinamento  del  personale  dell'AIFA pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - n. 145 del 29 giugno 2005;
 Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219;
 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
 Visto il decreto legislativo 15 luglio 2002, n. 145;
 Visto  il  parere  formulato  dal  Pharmacovigilance  Working Party dell'EMEA  (Agnzia  europea dei medicinali ) a febbraio 2006 relativo alla  modifica degli stampati delle specialita' medicinali contenenti bifosfonati, escluso acido pamidronico e acido zoledronico.
 Visto  il  parere  della  Sottocommissione  di Farmacovigilanza del 13 marzo 2006;
 Visto il parere della commissione tecnico-scientifica dell'AIFA del 14-15 marzo 2006;
 Ritenuto   a  tutela  della  salute  pubblica  dover  provvedere  a modificare  gli  stampati  delle  specialita'  medicinali  contenenti bifosfonati, escluso acido pamidronico e acido zoledronico.
 Determina:
 
 Art. 1.
 1.  E'  fatto obbligo a tutte le aziende titolari di autorizzazione all'immissione  in  commercio  di specialita' medicinali, autorizzate con   procedura  di  autorizzazione  di  tipo  nazionale,  contenenti bifosfonati   escluso   acido  pamidronico  e  acido  zoledronico  di integrare  gli  stampati  secondo quanto indicato nell'allegato I che costituisce parte della presente determina.
 2.  Le  modifiche,  di cui al comma 1 - che costituiscono parte del decreto   di   autorizzazione  rilasciato  per  ciascuna  specialita' medicinale   -   dovranno  essere  apportate  immediatamente  per  il riassunto  delle  caratteristiche del prodotto e entro novanta giorni dall'entrata  in  vigore  della  presente  determina  per  il  foglio illustrativo.  Entro il suddetto termine le confezioni non modificate dovranno essere ritirate dal commercio.
 3.   Gli   stampati   delle   specialita'   medicinali   contenenti bifosfonati,   escluso   acido   pamidronico   e  acido  zoledronico, autorizzati  con  procedura  nazionale,  successivamente alla data di entrata  in vigore della presente determina, dovranno riportare anche quanto indicato nell'allegato I della presente determina.
 La presente determina entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 9 novembre 2006
 Il dirigente: Venegoni
 |  |  |  | Allegato I 
 Modifiche  da  introdurre  nella  sezione  4.4  del  riassunto  delle caratteristiche  del prodotto delle specialita' medicinali contenenti bifosfonati (escluso acido pamidronico e acido zoledronico)
 
 Sezione 4.4
 L'Osteonecrosi   della   mandibola   e/o  mascella,  generalmente associata ad estrazione dentale e/o ad infezione locale (osteomielite inclusa),  e'  stata  riportata in pazienti con cancro in trattamento con  regimi  comprendenti  i bifosfonati somministrati principalmente per via endovenosa. Molti di questi pazienti erano trattati anche con chemioterapia  e  corticosteroidi. L'osteonecrosi della mandibola e/o mascella  e'  stata  anche  riportata  in pazienti con osteoporosi in trattamento con i bifosfonati orali.
 Prima  di  iniziare  il trattamento con i bifosfonati in pazienti con  concomitanti  fattori  di  rischio  (come cancro, chemioterapia, radioterapia, corticosteroidi, scarsa igiene orale) deve essere presa in  considerazione  la  necessita'  di  un esame odontoiatrico con le appropriate procedure dentistiche preventive.
 Durante  il  trattamento,  questi  pazienti devono, se possibile, evitare   procedure   dentarie   invasive.  Nei  pazienti  che  hanno sviluppato  osteonecrosi  della  mascella  durante  la  terapia con i bifosfonati, la chirurgia dentaria puo' esacerbare la condizione. Per i  pazienti  che  necessitano  di chirurgia dentale, non ci sono dati disponibili  per  suggerire  che l'interruzione del trattamento con i bifosfonati  riduca  il  rischio  di osteonecrosi della mandibola e/o mascella.
 Il  giudizio  clinico  del  medico  deve  guidare il programma di gestione   di   ciascun   paziente,   sulla  base  della  valutazione individuale del rapporto rischio/beneficio.
 
 Modifiche  da  introdurre  nella  sezione  4.8  del  riassunto  delle caratteristiche  del prodotto delle specialita' medicinali contenenti
 i bifosfonati acido Alendronico
 
 Sezione 4.8
 Nei   pazienti   trattati  con  bifosfonati  e'  stata  segnalata osteonecrosi  della  mandibola  e/o  mascella. La maggior parte delle segnalazioni  riguarda  pazienti  oncologici,  ma  si sono verificati anche casi in pazienti trattati per osteoporosi. L'osteonecrosi della mandibola  e/o  mascella  e'  generalmente  associata  con estrazione dentaria   e/o   infezione   locale  (inclusa  l'osteomielite).  Sono considerati   fattori   di   rischio   anche   diagnosi   di  tumore, chemioterapia,  radioterapia,  terapia  con  corticosteroidi e scarsa igiene   orale   (vedere   4.4   Avvertenze  speciali  e  precauzioni d'impiego).
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