| 
| Gazzetta n. 267 del 16 novembre 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |  | DECRETO 2 novembre 2006 |  | Modificazione  al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Arcole». |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 
 Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
 Visti  i  decreti  di  attuazione,  finora  emanati, della predetta legge;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348,  con  il  quale  e'  stato  emanato  il  regolamento  recante la disciplina  del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;
 Vista  la  legge  27  marzo  2001,  n.  122,  recante  disposizioni modificative  e  integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;
 Vista  la  domanda presentata, per il tramite della regione Veneto, dal Consorzio per la tutela dei vini DOC «Arcole», intesa ad ottenere la  modifica  del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Arcole»;
 Visto  il parere favorevole espresso dalla regione Veneto in merito alla  richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Arcole»;
 Viste   le  risultanze  della  pubblica  audizione  concernente  la modifica suddetta;
 Visti  il  parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la  valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche  tipiche  dei  vini sulla citata domanda e sulla proposta del  relativo  disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine  controllata  «Arcole»  pubblicati  nella  Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  -  serie generale - n. 165 del 18 luglio 2006;
 Vista  la  nota  integrativa  del  Consorzio per la tutela dei vini D.O.C.  «Arcole», nella quale sono state precisate le caratteristiche al  consumo  della  tipologia  «Arcole»  rosso frizzante omesse nella proposta  di  disciplinare  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana sopra richiamata;
 Considerato  che,  per  mero  errore  materiale,  nella proposta di disciplinare  di  produzione  dei  vini  a  denominazione  di origine controllata   «Arcole»  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica  italiana di cui sopra, e' stato riportato tra virgolette, oltre  al nome della denominazione anche quello di alcune tipologie e che, pertanto e' necessario procedere alla loro esatta indicazione;
 Ritenuto  pertanto  necessario  doversi procedere alla modifica del disciplinare  di  produzione  dei  vini  a  denominazione  di origine controllata «Arcole» ed all'approvazione del relativo disciplinare di produzione in conformita' al parere espresso dal predetto Comitato;
 Considerato  che  non  sono  pervenute,  nei  termini  e  nei  modi previsti,  istanze  o  controdeduzioni  da  parte  degli  interessati avverso il parere e la proposta di modifica sopra citati;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 1.  Il  disciplinare  di  produzione  dei  vini  a denominazione di origine  controllata  «Arcole»,  approvato con decreto ministeriale 4 settembre  2000,  e'  sostituito  per  intero  dal  testo  annesso al presente  decreto  le  cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2007.
 |  |  |  | Art. 2. 1.  I  soggetti  che  intendono porre in commercio, a partire dalla vendemmia  2007,  i  vini  a  denominazione  di  origine  controllata «Arcole»  provenienti da vigneti non ancora iscritti al relativo albo ma  aventi  base  ampelografica  conforme all'annesso disciplinare di produzione,  sono  tenuti  ad  effettuare, ai sensi e per gli effetti dell'art.  15  della  legge 10 febbraio 1992, n. 164, la denuncia dei rispettivi terreni vitati presso i competenti organi territoriali, ai fini  dell'iscrizione  dei  medesimi  all'apposito  albo  dei vigneti «Arcole».
 |  |  |  | Art. 3. 1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per  il  consumo  vini  con  la  denominazione di origine controllata «Arcole»  e' tenuto a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
 2.  Per  tutto  quanto non previsto dal presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione  e  commercializzazione  dei  vini  a  denominazione di origine.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 2 novembre 2006
 Il direttore generale: La Torre
 |  |  |  | Annesso
 
 DISCIPLINARE  DI  PRODUZIONE  DEI  VINI  A  DENOMINAZIONE  DI ORIGINE CONTROLLATA «ARCOLE»
 Art. 1.
 Denominazione e vini
 La denominazione di origine controllata «Arcole», e' riservata ai
 vini  che corrispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal
 presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie:
 «Arcole»  bianco  (anche  nelle  versioni  passito, frizzante e
 spumante);
 «Arcole» rosso (anche nelle versioni frizzante e novello);
 «Arcole» rosato (anche nelle versioni frizzante e novello);
 «Arcole» garganega (anche nella versione vendemmia tardiva);
 «Arcole»  seguito  da  uno  dei  nomi di vitigno: Pinot bianco,
 Pinot  grigio, Chardonnay (quest'ultimo anche in versione frizzante),
 Sauvignon,  Merlot,  Carmenere,  Cabernet  Sauvignon  e  Cabernet (da
 Cabernet Franc e/o Cabernet Sauvignon e/o Carmenere);
 «Arcole» nero.
 La menzione «riserva» e' riservata alle tipologie «Arcole» rosso,
 Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet e Carmenere.
 Art. 2.
 Base ampelografica
 I  vini  a  denominazione di origine controllata «Arcole» con uno
 dei  seguenti  riferimenti  Garganega,  Pinot  bianco,  Pinot grigio,
 Chardonnay (anche in versione frizzante), Sauvignon, Merlot, Cabernet
 Sauvignon,  Carmenere  e  Cabernet  (da  Cabernet  Franc e/o Cabernet
 Sauvignon e/o Carmenere) devono essere ottenuti da uve provenienti da
 vigneti  coltivati, in ambito aziendale, con i corrispondenti vitigni
 per  almeno  l'85%. Possono concorrere, fino a un massimo del 15%, le
 uve   di   altri   vitigni   di   colore   analogo,  non  aromatiche,
 rispettivamente idonei alla coltivazione per le province di Vicenza e
 Verona.
 I vigneti della varieta' Cabernet Franc devono essere iscritti in
 un albo distinto.
 Il  vino  a  denominazione di origine controllata «Arcole» bianco
 (anche  nelle  versioni  passito,  frizzante  e spumante) e' ottenuto
 dalle uve, dai mosti e dai vini, delle seguenti varieta', provenienti
 dai  vigneti  di un unico ambito aziendale, iscritti agli albi di cui
 al comma 1, nella seguente composizione:
 Garganega per almeno il 50%, altre varieta' a bacca bianca, non
 aromatiche,  congiuntamente  o disgiuntamente, elencate al precedente
 comma 1, fino a un massimo del 50%.
 Il  vino  a  denominazione  di origine controllata «Arcole» rosso
 (anche  nelle  versioni  frizzante,  novello), «Arcole» rosato (anche
 nelle  versioni  frizzante  e  novello)  e «Arcole» nero, e' ottenuto
 dalle uve, dai mosti e dai vini, delle seguenti varieta', provenienti
 dai  vigneti  di un unico ambito aziendale, iscritti agli albi di cui
 al comma 1, nella seguente composizione:
 Merlot  per  almeno  il  50%,  altre varieta' a bacca nera, non
 aromatiche,  congiuntamente  o disgiuntamente, elencate al precedente
 comma 1, fino a un massimo del 50%.
 Art. 3.
 Zona di produzione delle uve
 La  zona  di  produzione  dei  vini  a  denominazione  di origine
 controllata «Arcole» comprende:
 provincia  di  Verona: l'intero territorio amministrativo dei
 comuni   di:  Arcole,  Cologna  Veneta,  Albaredo  d'Adige,  Zimella,
 Veronella,  Zevio,  Belfiore  d'Adige, e, parzialmente, il territorio
 amministrativo   dei   comuni  di  Caldiero,  San  Bonifacio,  Soave,
 Colognola ai Colli, Monteforte, Lavagno, Pressana, Vago e San Martino
 Buon Albergo;
 provincia  di  Vicenza: gli interi territori amministrativi dei
 comuni  di  Lonigo,  Sarego,  Alonte,  Orgiano, Sossano e Rovereto di
 Gua'.
 L'area  e'  cosi'  delimitata:  a partire dal km 322 della strada
 statale  il  limite segue verso ovest la suddetta strada in direzione
 di  Caldiero intersecando il territorio comunale di Soave e Colognola
 ai  Colli,  per  piegare a sud seguendo l'unghia di collina dei monti
 Rocca  e Gazzo sopra la quota 40 e ritornando verso nord sulla strada
 statale  11.  Da  qui  il limite prosegue verso ovest lungo la strada
 statale  11  fino ad incrociare in territorio di Lavagno l'autostrada
 Serenissima  che  segue  in  comune di San Martino Buon Albergo, fino
 alla  localita'  Mulino  Vecchio,  da qui continua verso sud lungo il
 confine  comunale  di  San  Martino  Buon Albergo fino in prossimita'
 della localita' Pontoncello dove segue il confine del comune di Zevio
 per  tutto  il  suo  sviluppo  a sud del paese e raggiungendo a Porto
 della  Bova  il  confine comunale di Belfiore; lo segue lungo l'Adige
 verso Albaredo fino alla localita' Moggia.
 Da  qui si dirige verso est lungo il confine comunale di Albaredo
 fino  a  raggiungere  il  confine  comunale di Veronella in localita'
 Boschirolle  e da qui proseguendo lungo il Dugale Anson per dirigersi
 verso  nord alla localita' Gallinara, quindi di nuovo ad est lungo il
 Dugale  Gatto  per  raggiungere  verso  nord  il  confine comunale di
 Cologna  Veneta. La delimitazione segue quindi il confine comunale di
 Cologna  Veneta passando per la localita' Pra fino a congiungersi col
 confine  comunale di Pressana sul fiume Fratta che segue la direzione
 sud-est  oltrepassando  la  strada  ferrata in disarmo e la localita'
 Ponte Rosso.
 Prosegue  lungo tale linea fino ad incontrare il confine comunale
 fra  Pressana  e  Minerbe;  percorre quindi tale delimitazione fino a
 collegarsi con il confine provinciale padovano in localita' Rovenega.
 Si  dirige  quindi lungo questo confine provinciale delimitando prima
 la  via  Rovenega,  poi  la  via  Argine  Padovano, quindi via Argine
 Padovano,  entrando  nel  comune  di  Rovereto di Gua', oltrepassa la
 localita' Caprano fino ad incontrare il fiume Gua'.
 Il  limite  prosegue  quindi  lungo  il  fiume  Gua' in direzione
 nord-ovest  fino  ad  intersecare il confine comunale fra Rovereto di
 Gua'  e  Cologna  Veneta  in localita' Boara. Da qui viene seguito il
 confine  del comune di Cologna verso est fino alla localita' Salboro,
 dirigendosi quindi verso nord-ovest, lungo il confine provinciale con
 Vicenza  sino presso S. Sebastiano e passando dalla localita' Orlandi
 e  proseguendo a nord fino allo scolo Ronego ed al confine del comune
 di  Orgiano.  Da  qui lungo lo scolo Alonte il limite si dirige verso
 est  passando  per  Case  Como per raggiungere il confine comunale di
 Sossano passando per la localita' Pozza fino al Ponte Sbuso.
 Da qui si dirige a nord passando per la localita' Termine, quindi
 Ponte  Mario  fino  a  raggiungere  lo  scolo  Fiumicello  e  da  qui
 dirigendosi  per  breve  tratto verso nord e quindi verso est, sempre
 lungo  il  confine  comunale  di  Sossano,  passando per la localita'
 Campagnola   e  quindi  alla  localita'  Pozza.  Da  qui  il  confine
 ridiscende  verso  sud  passando  dalla  localita' Fontanella, quindi
 Pontelo  fino  al  confine  comunale  di Orgiano che segue verso nord
 lungo  lo  scolo  Liona,  per  piegare a est passando dalla localita'
 Dossola fino al confine comunale di Alonte che segue per breve tratto
 verso nord fino al confine comunale di Lonigo per Ca Bandia fino alla
 localita'  Ciron  per  poi  dirigersi verso sud-est e Presso il monte
 Crearo  si  congiunge  col confine comunale di Sarego che segue verso
 nord  passando  per  la  localita'  Giacomelli raggiungendo infine il
 fiume  Bredola  che  costeggia verso sud-est per poi continuare verso
 nord passando per la localita' Canova e Navesella.
 Da  qui il confine comunale di Sarego prosegue verso est passando
 per  la  localita'  Frigon  basso  e  la  localita'  Muraro  dove  si
 ricongiunge al confine comunale di Lonigo. Questo viene seguito verso
 nord  fino  alla  ferrovia  Milano-Venezia  che  costeggia  fino alla
 localita'  Dovaro  per  poi  proseguire a nord e piegare verso est in
 prossimita' della strada statale 11, passando raggiungendo il confine
 comunale   di   San  Bonifacio  in  localita'  Fossacan.  Da  qui  la
 delimitazione  continua  verso  nord lungo il confine provinciale tra
 Verona  e  Vicenza  fino  alla strada statale 11 a Torri di Confine e
 continuare  verso  nord fino all'autostrada Serenissima. Questa viene
 seguita  verso  ovest intersecando il torrente Aldega' ed entrando in
 comune  di  Monteforte  per proseguire sempre lungo l'autostrada fino
 alla strada per San Lorenzo che segue verso sud fino a raggiungere la
 strada  statale 11 vicino al ponte sul torrente Alpone in prossimita'
 dello  zuccherificio  di  San  Bonifacio.  La strada statale 11 viene
 seguita infine verso ovest fino al punto di partenza al Km. 322.
 Art. 4.
 Norme per la viticoltura
 Le  condizioni  ambientali  di coltura dei vigneti destinati alla
 produzione  dei  vini a denominazione di origine controllata «Arcole»
 devono  essere  quelle  tradizionali  della  zona e, comunque, atte a
 conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche.
 I    terreni   devono   presentare   composizione   argillosa   o
 argilloso-sabbiosa o sabbiosa.
 Sono  pertanto  da  considerarsi  esclusi ai fini dell'iscrizione
 all'albo  dei  vigneti,  quelli ubicati in terreni di natura torbosa,
 limosa o eccessivamente umidi e fertili.
 Le   viti  devono  essere  allevate  esclusivamente  a  spalliera
 semplice  o  doppia,  ad  esclusione  della varieta' Garganega per la
 quale  e'  consentito  l'uso della pergola semplice o doppia, o della
 pergoletta veronese aperta.
 Per  i  vigneti  piantati  prima  dell'approvazione  del presente
 disciplinare  e  non allevati a spalliera, e' consentita l'iscrizione
 agli  albi  dei  vigneti per un periodo massimo di 15 anni. Trascorso
 tale  periodo,  i  vigneti  di  cui  al  paragrafo precedente saranno
 automaticamente  cancellati  dai  rispettivi  albi.  E' fatto obbligo
 nella  conduzione  delle pergole la tradizionale potatura, a secco ed
 in verde, che assicuri l'apertura della vegetazione nell'interfila.
 E'  fatto  obbligo per tutti vigneti piantati dopo l'approvazione
 del  presente  disciplinare,  qualsiasi  sia  la  varieta' coltivata,
 prevedere  un  numero  di  ceppi per ettaro non inferiore a 3.500, ad
 esclusione  della  varieta' Garganega per la quale il numero di ceppi
 per ettaro non puo' essere inferiore a 3.000.
 I  sesti  d'impianto,  le  forme  d'allevamento  ed  i sistemi di
 potatura,   devono   essere   comunque   atti  a  non  modificare  le
 caratteristiche delle uve e del vino.
 E'  vietata  ogni  pratica  di  forzatura; e' tuttavia consentita
 l'irrigazione di soccorso.
 La  produzione massima di uva per ettaro in coltura specializzata
 delle  varieta'  di  viti  destinate  alla produzione dei vini di cui
 all'art.  2  e  i  rispettivi  titoli alcolometrici volumici naturali
 minimi sono i seguenti:
 
 =====================================================================
 |                     |Titolo alc. vol. nat. minimo
 Vitigno      |Prod. max uva/ha Ton.|            %vol
 =====================================================================
 Garganega   |         16          |          19.50
 ---------------------------------------------------------------------
 Pinot Bianco|         13          |          10.00
 ---------------------------------------------------------------------
 Pinot Grigio|         13          |          10.00
 ---------------------------------------------------------------------
 Chardonnay  |         14          |          10.00
 ---------------------------------------------------------------------
 Sauvignon   |         14          |          10.00
 ---------------------------------------------------------------------
 Merlot      |         15          |          10.00
 ---------------------------------------------------------------------
 Cabernet (*)|         14          |          10.00
 (*) Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon e Carmenere.
 Per  la  produzione  massima  ad ettaro e il titolo alcolometrico
 volumico naturale minimo delle uve destinate alla produzione dei vini
 delle  tipologie  «Bianco» (anche nelle versioni passito, frizzante e
 spumante)  e  «Rosso»  (anche  nelle  versioni frizzante e novello) e
 «Rosato»   (anche   nelle   versioni  frizzante  e  novello),  si  fa
 riferimento  ai  limiti  stabiliti per ciascuna delle varieta' che le
 compongono.
 Le  uve  destinate alla produzione delle tipologie Rosso, Merlot,
 Cabernet  Sauvignon  e  Cabernet  designate  con il termine «riserva»
 devono  avere  un  titolo  alcolometrico  volumico naturale minimo di
 11,00% e una produzione di uva di 12 ton per ettaro.
 Le  uve  destinate  alla produzione della tipologia «Arcole» Nero
 devono  avere  un  titolo  alcolometrico  volumico naturale minimo di
 11,00% e una produzione di uva di 12 ton per ettaro.
 Le  uve  della  varieta'  Garganega, qualora siano destinate alla
 produzione  di  vini  designati  con  il  termine «vendemmia tardiva»
 devono avere una resa non superiore a 12 ton per ettaro.
 Le  uve  dei  vini  destinati  alla  produzione dei vini spumanti
 potranno  avere  un  titolo  alcolometrico  volumico  naturale minimo
 inferiore  dello 0,5% rispetto a quello sopra specificato, purche' la
 destinazione  delle uve atte ad essere elaborate, venga espressamente
 indicata nella denuncia annuale delle uve.
 In  annate con andamenti climatici particolarmente sfavorevoli e'
 ammessa,  con provvedimento della regione Veneto, adottato secondo le
 procedure di cui all'art. 10 della legge n. 164/1992 ed al successivo
 paragrafo 12, la riduzione del titolo alcolometrico volumico naturale
 minimo  delle  uve  destinate  alla  produzione  dei vini di cui alla
 presente denominazione.
 Nelle  annate  favorevoli,  i  quantitativi  di  uva  ottenuti da
 destinare  alla  produzione  del  vino  a  denominazione  di  origine
 controllata «Arcole», devono essere riportati nei limiti di cui sopra
 purche'  la  produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi,
 fermo  restando  i  limiti  resa  uva/vino  per i quantitativi di cui
 trattasi.
 La  regione  Veneto  con  proprio  decreto, ai sensi dell'art. 10
 della legge n. 164/1992, su proposta del consorzio di tutela, di anno
 in  anno,  prima  della  vendemmia puo' stabilire i limiti massimi di
 resa  di  uva  ad  ettaro,  classificabile per la produzione dei vini
 destinati   a   produrre  la  denominazione  di  origine  controllata
 «Arcole»,  inferiori  a  quelli  fissati nel presente disciplinare di
 produzione,  dandone  comunicazione  immediata  al  Ministero  per le
 politiche agricole alimentari e forestali .
 I  rimanenti  quantitativi  fino  al  raggiungimento  del  limite
 massimo  previsto  dal  presente art., saranno presi in carico per la
 produzione  di  vino  da tavola a indicazione geografica tipica se ne
 hanno le caratteristiche.
 Art. 5.
 Norme per la vinificazione
 Le  operazioni  di  appassimento, di vinificazione delle uve e di
 invecchiamento  obbligatorio dei vini destinati alla produzione della
 denominazione   di   origine   controllata.  «Arcole»  devono  essere
 effettuate nell'ambito delle province di Verona e Vicenza.
 Nella  vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
 locali,  leali  e  costanti atte a conferire al vino le sue peculiari
 caratteristiche.
 E'  consentito  l'arricchimento,  nel  rispetto  della  normativa
 nazionale e comunitaria, ad esclusione dei passiti.
 La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%
 per  tutti  i  vini.  Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui
 sopra,  ma  non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione
 d'origine  controllata.  Oltre  detto  limite  decade il diritto alla
 denominazione d'origine controllata per tutta la partita.
 I mosti ed i vini idonei alla produzione del vino a denominazione
 di  origine  controllata  «Arcole»  Bianco  nel  rispetto  di  quanto
 disposto  dal  presente  disciplinare,  possono essere utilizzati per
 produrre   vini   spumanti   ottenuti   secondo   le  metodologie  di
 elaborazione previste dalle normative nazionali e comunitarie.
 I  mosti ed i vini idonei alla produzione del vino «Arcole» nelle
 tipologie  Arcole  Bianco,  Arcole  Rosato  e  Arcole Chardonnay, nel
 rispetto di quanto disposto dal presente disciplinare, possono essere
 utilizzati   per   produrre   vini   frizzanti  ottenuti  secondo  le
 metodologie  di  elaborazione  previste  dalle  normative nazionali e
 comunitarie.
 La    vinificazione   delle   uve   destinate   alla   produzione
 dell'«Arcole»  Bianco  Passito  o «Arcole» Passito puo' avvenire solo
 dopo  che  le stesse siano state sottoposte ad appassimento naturale,
 per  un  periodo  non  inferiore  ai  due  mesi, avvalendosi anche di
 sistemi  e/o  tecnologie  che  comunque  non aumentino la temperatura
 dell'appassimento rispetto al processo naturale.
 La  resa massima dell'uva in vino per ottenere l'«Arcole» Passito
 non deve essere superiore al 40%.
 La vinificazione delle uve destinate alla produzione del «Arcole»
 Nero  puo'  avvenire  solo  dopo  un  appassimento naturale di almeno
 trenta  giorni  avvalendosi  anche  di  sistemi  e/o  tecnologie  che
 comunque non alterino le temperature rispetto al processo naturale.
 La resa massima dell'uva in vino per ottenere l'«Arcole» Nero non
 deve essere superiore al 45%.
 I vini delle tipologie «Arcole» Nero, «Arcole» Passito e «Arcole»
 Vendemmia  Tardiva non possono essere immessi al consumo prima del 1°
 novembre  dell'anno  successivo  alla  vendemmia.  L'affinamento deve
 essere di almeno tre mesi in botti di legno.
 La  elaborazione dei vini spumanti e frizzanti deve avvenire solo
 all'interno del territorio della regione Veneto.
 La  specificazione  vendemmia tardiva e' riservata esclusivamente
 al vino «Arcole» Garganega prodotto con le uve raccolte dopo l'estate
 di S. Martino (11 novembre).
 I   vini   a   denominazione  origine  controllata  «Arcole»  con
 indicazione  di  vitigno,  ottenuti  da  uve  raccolte nella parte di
 territorio  di  cui  all'art.  3,  ubicato  in  provincia di Vicenza,
 possono  a  norma  dell'art. 7, quinto comma della legge n. 164/1992,
 essere riclassificati nelle analoghe tipologie della denominazione di
 origine  controllata «Vicenza», se compatibili con il disciplinare di
 produzione della predetta denominazione di origine.
 Art. 6.
 Caratteristiche al consumo
 I  vini  di  cui  all'art.  1 all'atto dell'immissione al consumo
 devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
 «Arcole» Pinot Bianco:
 colore: giallo paglierino;
 odore: fine caratteristico, tendente al fruttato;
 sapore: asciutto, talvolta morbido, vellutato, armonico;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 % vol;
 acidita' totale minima:5 g\l;
 estratto non riduttore minimo: 16 g\l;
 «Arcole» Chardonnay:
 colore: giallo paglierino;
 odore: fine caratteristico, elegante;
 sapore: asciutto, talvolta morbido e fine;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
 acidita' totale minima: 5 g\l;
 estratto non riduttore minimo: 16 g\l;
 «Arcole» Chardonnay Frizzante:
 colore:  giallo  paglierino  tendente,  a  volte al verdognolo,
 brillante;
 odore: caratteristico con profumo intenso e delicato;
 sapore: di medio corpo, armonico, leggermente amarognolo;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol;
 acidita' totale minima: 5,5 g\l;
 estratto non riduttore minimo: 16 g/l;
 «Arcole» Pinot Grigio:
 colore:  da giallo paglierino ad ambrato, talvolta con riflessi
 ramati;
 odore: delicato, caratteristico, fruttato;
 sapore: asciutto, armonico, caratteristico;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 % vol;
 acidita' totale minima: 5 g\l;
 estratto non riduttore minimo: 16 g/l;
 «Arcole» Garganega:
 colore: giallo paglierino tendente al verdognolo;
 odore: caratteristico con profumo intenso e delicato;
 sapore: asciutto, leggermente amarognolo, acidulo;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol;
 acidita' totale minima: 5 g\l;
 estratto non riduttore minimo: 16 g\l;
 «Arcole» Merlot:
 colore:  rosso  rubino  se  giovane,  tendente  al  granato  se
 invecchiato;
 odore: piuttosto intenso, caratteristico;
 sapore: asciutto, leggermente amarognolo;
 titolo  alcolometrico  volumico  totale minimo: 11,5% vol e 12%
 vol nella versione riserva;
 acidita' totale minima: 4,5 g\l;
 estratto  non  riduttore minimo: 18 g\l e 22 g\l nella versione
 riserva;
 «Arcole» Cabernet Sauvignon:
 colore:   rosso   rubino   intenso,  tendente  al  granato  con
 l'invecchiamento;
 odore: caratteristico, con profumo piu' intenso se invecchiato;
 sapore: asciutto, armonico, austero e vellutato se invecchiato;
 titolo  alcolometrico  volumico  totale minimo: 11,5% vol e 12%
 vol nella versione riserva;
 acidita' totale minima: 4,5 g\l;
 estratto  non  riduttore minimo: 20 g\l e 22 g\l nella versione
 riserva;
 «Arcole» Cabernet:
 colore: rosso rubino carico, talvolta tendente al granato;
 odore: gradevole, con profumo piu' intenso se invecchiato;
 sapore: asciutto, armonico, vellutato se invecchiato;
 titolo  alcolometrico  volumico totale minimo: 11,5% vol. e 12%
 vol nella versione riserva;
 acidita' totale minima: 4,5 g\l;
 estratto non riduttore minimo: 20 g\l . e 22 g\l nella versione
 riserva;
 «Arcole» Carmenere:
 colore: rosso rubino carico, talvolta tendente al granato;
 odore:  gradevole e caratteristico, con profumo piu' intenso se
 invecchiato;
 sapore: asciutto, armonico, vellutato se invecchiato;
 titolo  alcolometrico  volumico  totale  minimo:  11,50%  vol e
 12,00% vol nella versione riserva;
 acidita' totale minima: 4,5 g/l;
 estratto  non  riduttore  minimo:  20,0  g/l  e  22,0 g/l nella
 versione riserva;
 «Arcole» Bianco:
 colore: giallo paglierino a volte tendente al verdognolo;
 odore: caratteristico con profumo intenso e delicato;
 sapore:   asciutto,   di  medio  corpo,  armonico,  leggermente
 amarognolo;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol;
 acidita' totale minima: 4,5 g\l;
 estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l;
 «Arcole» Bianco spumante o Arcole spumante:
 spuma: fine e persistente
 colore: giallo paglierino piu' o meno intenso
 odore: caratteristico, leggermente fruttato;
 sapore:  sapido, caratteristico, delicato, nei tipi extra brut,
 brut, extra dry, dry, abboccato e dolce;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
 acidita' totale minima: 4,5 g\l;
 estratto non riduttore minimo: 16,0 g\l;
 «Arcole» Rosso:
 colore: rosso rubino;
 odore: intenso e delicato;
 sapore: asciutto di medio corpo e armonico;
 titolo  alcolometrico  volumico  totale  minimo:  11,00%  vol e
 12,00% vol nella versione riserva;
 acidita' totale minima: 4,5 g\l;
 estratto  non  riduttore  minimo:  18,0  g\l  e  22,0 g/l nella
 versione riserva;
 «Arcole» Rosso Frizzante:
 colore: rosso rubino;
 odore: intenso e delicato;
 sapore: di medio corpo, armonico, secco o abboccato;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo:11,00% vol;
 acidita' totale minima:5,0 g/l
 estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l;
 «Arcole» Novello:
 colore: rosso rubino chiaro;
 odore: intenso fruttato caratteristico con sentore di ciliegia;
 sapore: asciutto, sapido, leggermente acidulo;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 % vol;
 acidita' totale minima: 5,0 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l;
 «Arcole» Sauvignon:
 colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
 odore: delicato, caratteristico;
 sapore: asciutto, pieno, armonico;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
 acidita' totale minima: 4,5, g\l;
 estratto non riduttore minimo: 16,0 g\l;
 «Arcole» Bianco Frizzante o «Arcole» Frizzante:
 colore:  giallo  paglierino  tendente  talvolta  al  verdognolo
 brillante;
 odore: caratteristico con profumo intenso e delicato;
 sapore:  di  medio  corpo,  armonico,  leggermente  amarognolo,
 secco, abboccato o dolce;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
 acidita' totale minima: 5,0 g\l;
 estratto non riduttore minimo: 15,0 g\l;
 «Arcole» Rosato:
 colore: rosso rubino chiaro, brillante;
 odore: caratteristico con profumo intenso e delicato;
 sapore: di medio corpo, armonico;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
 acidita' totale minima: 5,0 g\l;
 estratto non riduttore minimo: 16,0 g\l;
 «Arcole» Rosato Frizzante:
 odore: caratteristico con profumo intenso e delicato;
 colore: rosso rubino chiaro;
 sapore: di medio corpo, armonico, secco, abboccato o dolce;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
 acidita' totale minima: 5,0 g\l;
 estratto non riduttore minimo: 16,0 g\l;
 «Arcole» Bianco Passito o «Arcole» Passito:
 colore: giallo dorato piu' o meno intenso;
 odore: gradevole, intenso e fruttato;
 sapore:  amabile,  dolce,  vellutato,  armonico  di  corpo  con
 eventuale percezione di legno;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,50% vol;
 acidita' totale minima: 5,0 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l;
 «Arcole» Garganega Vendemmia Tardiva:
 colore:   giallo  paglierino  intenso  con  possibili  riflessi
 verdognoli e dorati;
 odore: ampio, profondo e intenso;
 sapore: rotondo, pieno, intenso a volte con una vena amarognola
 nel finale, nei prodotti maturati in legno puo' presentare anche note
 di vaniglia;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;
 acidita' totale minima: 4,5 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l;
 «Arcole» Nero:
 colore: rosso intenso con l'invecchiamento tendente al granato;
 odore: caratteristico, accentuato, delicato;
 sapore:   pieno,   vellutato,   caldo,  di  buona  struttura  e
 persistenza;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,50% vol.;
 acidita' totale minima: 4,5 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 26,0 g/l;
 I  vini a denominazione di origine controllata «Arcole» di cui al
 presente   articolo,   possono  essere  elaborati,  secondo  pratiche
 tradizionali,  anche  in  recipienti  di  legno;  in tal caso possono
 essere caratterizzati da leggero sentore di legno.
 E' facolta' del Ministero per le politiche agricole, alimentari e
 forestali  Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
 denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
 vini   modificare  con  proprio  decreto  i  limiti  dell'acidita'  e
 dell'estratto non riduttore minimo.
 Art. 7.
 Etichettatura designazione e presentazione
 Nella  presentazione  e  designazione dei vini a denominazione di
 origine  controllata  «Arcole»  nelle  varie  tipologie,  e'  vietata
 l'aggiunta  di  qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quella
 prevista  dal  presente  disciplinare,  ivi  compresi  gli  aggettivi
 «extra»,  «fine»,  «scelto»  «selezionato»  e similari. E' consentito
 l'uso  di  indicazioni  che  facciano  riferimento  a  nomi,  ragioni
 sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei
 a trarre in inganno il consumatore.
 I  vini  a  denominazione  di origine controllata «Arcole» Rosso,
 Cabernet  Sauvignon,  Merlot  e  Cabernet  ottenuti  da  uve  con una
 produzione per ettaro di 12 tonnellate aventi un titolo alcolometrico
 volumico  minimo  naturale  di  11%, qualora vengano sottoposti ad un
 periodo  di invecchiamento di almeno due anni, di cui almeno tre mesi
 in  botti  di  legno,  possono portare in etichetta la qualificazione
 aggiuntiva   di   «Riserva»,   purche'   le  relative  partite  siano
 specificate  nella  dichiarazione  del  raccolto  come  «destinate  a
 riserva».
 Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'anno di
 produzione delle uve.
 Nella  presentazione  e  designazione  della  tipologia  «Arcole»
 Bianco  Passito, «Arcole» Bianco Spumante, «Arcole» Bianco Frizzante,
 «Arcole»  Garganega  Vendemmia  Tardiva,  «Arcole»  Rosso, e «Arcole»
 Rosso  Novello  puo'  essere  omesso  il  riferimento  al colore e al
 vitigno.
 Le  menzioni  facoltative  esclusi  i  marchi  e i nomi aziendali
 possono  essere  riportate  nell'etichettatura  soltanto in caratteri
 tipografici  non  piu'  grandi o evidenti di quelli utilizzati per la
 denominazione  di  origine  del  vino,  salve  le norme generali piu'
 restrittive.
 Nella   designazione   della   tipologia  riserva  deve  figurare
 obbligatoriamente l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.
 Nella   designazione   dei   vini   a  denominazione  di  origine
 controllata  «Arcole»  con vitigno puo' essere utilizzata la menzione
 «vigna» a condizione che sia seguito dal corrispondente toponimo, che
 la  relativa  superficie  sia distintamente specificata nell'albo dei
 vigneti,  che la vinificazione, elaborazione e conservazione del vino
 avvengano  in  recipienti  separati  e che tale menzione, seguita dal
 toponimo  venga  riportata  sia  nella  denuncia  delle  uve, sia nei
 registri, sia nei documenti di accompagnamento.
 Art. 8.
 Confezionamento
 Per  i  vini  a  denominazione  di  origine  controllata «Arcole»
 immessi  al  consumo  in  contenitori fino a 5 litri, e' obbligatorio
 l'utilizzo  delle tradizionali bottiglie di vetro chiuse con tappo di
 sughero raso bocca.
 Tuttavia per le bottiglie da 0,375 fino a 1,5 litri e' consentito
 anche l'uso del tappo a vite.
 La  tappatura  dei vini frizzanti e spumanti deve essere conforme
 alla normativa vigente.
 |  |  |  |  |