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| Gazzetta n. 267 del 16 novembre 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA SALUTE |  | DECRETO 23 ottobre 2006 |  | Estensione  alle  aziende ospedaliere gia' policlinici universitari a gestione  diretta  dell'obbligo della redazione dei modelli economici previsti per le aziende sanitarie. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLA SALUTE di concerto con
 IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
 ed
 IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
 
 Visto  l'art.  117,  comma 2,  lettera r)  della Costituzione che attribuisce  allo  Stato  la legislazione esclusiva nella materia del coordinamento   informativo   statistico   e   informatico  dei  dati dell'amministrazione statale, regionale e locale;
 Visto  il  decreto  legislativo  31 marzo  1998, n. 112, recante: «Conferimento  di  funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni  e  agli  enti  locali  in  attuazione del capo I della legge 15 marzo  1997, n. 59», il quale all'art. 118 individua le funzioni e i  compiti  amministrativi  che  restano  allo  Stato  in ordine alle attivita'  di  informazione  ed  al  comma 1,  tra  gli  altri,  alla lettera e) il coordinamento informativo e statistico;
 Visto  il  decreto  del  Ministro della sanita' 23 dicembre 1996, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  22  del  28 gennaio 1997, riguardante  modelli  di  rilevazione  dei  flussi  informativi sulle attivita'  gestionali  ed  economiche delle unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere;
 Visto  il  decreto  del  Ministro della sanita' 16 febbraio 2001, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  90  del  18 aprile  2001, riguardante  i  nuovi  modelli  di  rilevazione economici del Sistema informativo sanitario;
 Visto  il  decreto  del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione economica 28 maggio  2001,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  132 del 9 giugno 2001, riguardante la rilevazione trimestrale dei costi e dei ricavi delle aziende sanitarie;
 Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 «Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed universita', a norma dell'art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419»;
 Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri 19 giugno   2003,   pubblicato   nella   Gazzetta  Ufficiale  n.  208 dell'8 settembre   2003,  riguardante  l'approvazione  del  Programma statistico nazionale per il triennio 2003-2005;
 Constatata  la  necessita' di adeguare ed integrare, anche per le aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale  (gia'  policlinici  universitari  a  gestione  diretta  di diritto  pubblico) l'acquisizione dei dati economici per finalita' di programmazione e di governo della spesa sanitaria;
 Acquisito  il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, come da verbale della seduta del 26 gennaio 2006;
 Decreta:
 
 Art. 1. Modelli  di  rilevazione  delle  attivita'  economiche  delle aziende ospedaliere   universitarie   integrate  con  il  Servizio  sanitario nazionale  (gia'  policlinici  universitari  a  gestione  diretta  di
 diritto pubblico)
 
 1.  Per  l'acquisizione  al sistema dei dati economici, a partire dall'anno  2005 le aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio  sanitario  nazionale  inviano  alle regioni e alle province autonome  di appartenenza e al Ministero della salute le informazioni richieste con i modelli sottoelencati e riportati in allegato 1:
 CE  - modello di rilevazione del conto economico (rilevazione a preventivo, trimestrale e a consuntivo);
 SP   -   modello   di   rilevazione  dello  stato  patrimoniale (rilevazione a consuntivo).
 |  |  |  | Art. 2. Modalita' di compilazione e sottoscrizione dei modelli
 
 1.  Le  modalita'  di  compilazione  dei modelli sono specificate nelle  note esplicative e nelle linee guida che accompagnano ciascuno di  essi.  Per  la  rilevazione  trimestrale  i  dati  dei  trimestri successivi al primo devono ricomprendere i dati relativi ai trimestri precedenti.
 2.   I   modelli   economici   devono   essere  sottoscritti  dal responsabile dell'area economico-finanziaria dell'azienda.
 |  |  |  | Art. 3. Modalita' di trasmissione dei modelli economici
 
 1.  I modelli CE, rilevazione a preventivo, devono essere inviati entro il 16 febbraio dell'anno di riferimento.
 2. I  modelli  CE  rilevazione trimestrale devono essere inviati, per ciascun trimestre, con le seguenti scadenze:
 per   il  primo  trimestre  entro  il  30 aprile  dell'anno  di riferimento;
 per  il  secondo  trimestre  entro  il  31 luglio  dell'anno di riferimento;
 per  il  terzo  trimestre  entro  il  31 ottobre  dell'anno  di riferimento;
 per   il   quarto   trimestre  entro  il  31 gennaio  dell'anno successivo a quello di riferimento.
 3.  I modelli CE, rilevazione a consuntivo, devono essere inviati entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento.
 4.  I modelli SP, rilevazione a consuntivo, devono essere inviati entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento.
 5.  Nel  rispetto dei termini menzionati nei commi precedenti, le aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale  inviano  i dati utilizzando la rete telematica del Sistema informativo  sanitario. Le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano  possono  concordare  con il Ministero della salute modalita' diverse di trasmissione dei dati.
 6.  Limitatamente all'anno 2005 gli adempimenti relativi al primo trimestre vengono riferiti al 31 luglio anziche' al 30 aprile.
 |  |  |  | Art. 4. Ritardi ed inadempienze al Sistema informativo sanitario
 
 1.  Il mancato rispetto dei termini di trasmissione e delle norme di  compilazione dei modelli di rilevazione comporta l'adozione delle misure    sostitutive   stabilite   dall'art.   11,   comma 11,   del decreto-legge    12 settembre   1983,   n.   463,   convertito,   con modificazioni,  nella  legge  11 novembre  1983, n. 638 e, per i dati inclusi   nel   Programma   statistico   nazionale,   delle  sanzioni amministrative   previste   dall'art.   11  del  decreto  legislativo 6 settembre 1989, n. 322.
 Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 23 ottobre 2006
 
 Il Ministro della salute
 Turco
 
 Il Ministro dell'economia e delle finanze
 Padoa Schioppa
 
 Il Ministro dell'universita' e della ricerca
 Mussi
 |  |  |  | Allegato 
 ---->   Vedere Allegato da pag. 12 a pag. 21  <----
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