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| Gazzetta n. 267 del 16 novembre 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |  | DECRETO 30 ottobre 2006 |  | Riconoscimento,  alla  sig.ra  Romano  Telma  Pinheiro,  di titolo di studio  estero,  quale  titolo  abilitante  per l'esercizio in Italia della professione di assistente sociale. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
 
 Visto  il  decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive integrazioni;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394,  recante  norme  di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, e successive integrazioni;
 Visto  altresi'  il  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad  un  sistema  generale  di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina  dei requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
 Vista  l'istanza  della  sig.ra  Romano  Telma  Pinheiro,  nata  il 25 luglio  1958 a Cambara (Brasile), cittadina brasiliana, diretta ad ottenere,  ai  sensi  dell'art.  49  del decreto del Presidente della Repubblica  n.  394/1999  in  combinato  disposto  con  l'art. 12 del decreto   legislativo  n.  115/1992,  il  riconoscimento  del  titolo professionale  di  «Assistente  Social»  conseguito in Brasile presso l'«Universidade  Catolica do Parana» di Curitiba (Brasile) in data 12 gennaio  1982, ai fini dell'accesso all'albo degli assistenti sociali - sez. B ed esercizio in Italia della professione;
 Preso  atto  che  la  richiedente  risulta essere stata iscritta al «Conselho  Regional  de Servico Social 11° Regiao» dal 15 aprile 1985 al n. 826;
 Preso atto che la sig.ra Romano ha documentato lo svolgimento della seguente  attivita' di formazione: corso di «Especializacao em Gestao em  Politicas  Sociais»  presso  il  «Campus Universitario Bezerra de Menezes»  di  Curitiba (Brasile) dal 16 agosto 1997 al 2 agosto 1998, corso  di  «Especializacao  Geoprocessamento»  presso l'«Universidade Federal  de  Sao  Carlos»  (Brasile)  concluso in data 2 luglio 2003, Diploma  di  Master  universitario  di  II  livello  in «Cooperazione internazionale  e  progettazione  per lo sviluppo sostenibile» presso l'«Universita' degli studi di Roma «La Sapienza» nell'anno accademico 2004/2005.
 Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nella seduta del 7 settembre 2006;
 Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria espresso nella nota in atti datata 6 settembre 2006;
 Ritenuto  che  la  richiedente  abbia  una  formazione accademica e professionale  completa  ai  fini  dell'iscrizione  nella  sezione  B dell'albo  degli  assistenti  sociali,  come  risulta dai certificati prodotti,   per   cui   non   appare   necessario   applicare  misure compensative;
 Considerato  che la sig.ra Romano possiede un permesso di soggiorno rilasciato  dalla questura di Roma in data 10 ottobre 2005, rinnovato in  data  21 marzo  2006  con  validita' fino al 31 dicembre 2006 per motivi di studio.
 Decreta:
 
 Art. 1.
 Alla  sig.ra  Romano  Telma  Pinheiro,  nata  il 25 luglio 1958 a Cambara (Brasile), cittadina brasiliana, e' riconosciuto il titolo di cui in premessa, quale titolo valido per l'iscrizione nella sezione B dell'albo  degli  assistenti  sociali  e  l'esercizio in Italia della omonima professione.
 |  |  |  | Art. 2. L'iscrizione  all'albo avviene nell'ambito delle quote massime di stranieri   da  ammettere  nel  territorio  dello  Stato  per  lavoro autonomo,  ai  sensi  dell'art. 3, comma 4 del decreto legislativo n. 286/1998 e successive integrazioni.
 Al  fine  dell'iscrizione  stessa,  la  richiedente dovra' pertanto acquisire - ai sensi dell'art. 39, comma 7 del decreto del Presidente della   Repubblica  n.  394/1999  -  l'attestazione  della  direzione provinciale del lavoro relativa al rientro nelle quote su indicate.
 Roma, 30 ottobre 2006
 Il direttore generale: Papa
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