Gazzetta n. 266 del 15 novembre 2006 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 30 ottobre 2006 |
Riconoscimento, al sig. Salem Abd El Hafiz Hafez, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato. |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive integrazioni; Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni e successive integrazioni; Vista l'istanza del sig. Salem Abd El Hafiz Hafez, nato il 22 giugno 1964 a Gharbia (Egitto), cittadino egiziano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di avvocato rilasciato dall'«Ordine degli avvocati» de Il Cairo (Egitto) in data 20 febbraio 1991, ai fini dell'accesso all'albo degli avvocati ed esercizio in Italia della omonima professione; Considerato che il richiedente ha conseguito il titolo accademico licence in giurisprudenza presso l'Universita' di Tanta (Egitto) nella sessione di maggio 1987; Rilevato che comunque permangono alcune differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative; Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 15 giugno 2006; Visto il parere espresso dal rappresentante di categoria nella nota in atti datata 12 giugno 2006; Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 31 agosto 1999, e successive integrazioni; Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato; Visti l'art. 9 del decreto legislativo n. 286/1998 cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002 per cui lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno cinque anni, titolare di un permesso di soggiorno che consente un numero indeterminato di rinnovi, puo' richiedere il rilascio della carta di soggiorno; Considerato che il sig. Salem richiedente possiede una carta di soggiorno rilasciata in data 26 maggio 2005 dalla questura di Roma a tempo indeterminato; Decreta:
Art. 1. Al sig. Salem Abd El Hafiz Hafez, nato il 22 giugno 1964 a Gharbia (Egitto), cittadino egiziano e' riconosciuto il titolo professionale di avvocato di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della omonima professione in Italia. |
| Art. 2. Detto riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto civile; 2) diritto processuale civile; 3) diritto penale; 4) diritto processuale penale; 5) diritto amministrativo; 6) diritto costituzionale; 7) diritto del lavoro; 8) diritto commerciale; 9) diritto internazionale privato. |
| Art. 3. La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. Roma, 30 ottobre 2006 Il direttore generale: Papa |
| Allegato A
a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda. b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati su tre materie, di cui due vertono su 1) diritto civile, 2) diritto penale, e una a scelta del candidato tra le restanti materie, ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale. c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessato, tra le nove sopra indicate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potra' accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta. d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati. |
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