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| Gazzetta n. 266 del 15 novembre 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |  | DECRETO 30 ottobre 2006 |  | Riconoscimento, al sig. Salem Abd El Hafiz Hafez, di titolo di studio estero,  quale  titolo  abilitante  per  l'esercizio  in Italia della professione di avvocato. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
 
 Visto  il  decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive integrazioni;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394,  recante  norme  di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive integrazioni;
 Visto  altresi'  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad  un  sistema  generale  di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni e successive integrazioni;
 Vista  l'istanza  del  sig.  Salem  Abd  El  Hafiz  Hafez,  nato il 22 giugno  1964  a  Gharbia  (Egitto), cittadino egiziano, diretta ad ottenere,  ai  sensi  dell'art.  49  del decreto del Presidente della Repubblica  n.  394/1999  in  combinato  disposto  con  l'art. 12 del decreto   legislativo  n.  115/1992,  il  riconoscimento  del  titolo professionale  di avvocato rilasciato dall'«Ordine degli avvocati» de Il  Cairo  (Egitto)  in  data  20 febbraio 1991, ai fini dell'accesso all'albo   degli  avvocati  ed  esercizio  in  Italia  della  omonima professione;
 Considerato  che  il richiedente ha conseguito il titolo accademico licence  in  giurisprudenza  presso  l'Universita'  di Tanta (Egitto) nella sessione di maggio 1987;
 Rilevato   che   comunque   permangono  alcune  differenze  tra  la formazione   accademico-professionale   richiesta   in   Italia   per l'esercizio  della  professione  di  avvocato  e  quella di cui e' in possesso  l'istante,  per  cui  appare necessario applicare le misure compensative;
 Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nella seduta del 15 giugno 2006;
 Visto il parere espresso dal rappresentante di categoria nella nota in atti datata 12 giugno 2006;
 Visto  l'art.  49,  comma  3,  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 394 del 31 agosto 1999, e successive integrazioni;
 Visto  l'art.  6,  n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;
 Visti  l'art.  9  del  decreto  legislativo  n. 286/1998 cosi' come modificato  dalla legge n. 189/2002 per cui lo straniero regolarmente soggiornante  nel  territorio  dello  Stato  da  almeno  cinque anni, titolare   di  un  permesso  di  soggiorno  che  consente  un  numero indeterminato  di rinnovi, puo' richiedere il rilascio della carta di soggiorno;
 Considerato  che  il  sig.  Salem richiedente possiede una carta di soggiorno  rilasciata in data 26 maggio 2005 dalla questura di Roma a tempo indeterminato;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 Al  sig. Salem Abd El Hafiz Hafez, nato il 22 giugno 1964 a Gharbia (Egitto),  cittadino egiziano e' riconosciuto il titolo professionale di  avvocato  di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo  degli  avvocati  e l'esercizio della omonima professione in Italia.
 |  |  |  | Art. 2. Detto  riconoscimento  e'  subordinato  al superamento di una prova attitudinale  sulle  seguenti  materie: 1) diritto civile; 2) diritto processuale civile; 3) diritto penale; 4) diritto processuale penale; 5)  diritto amministrativo; 6) diritto costituzionale; 7) diritto del lavoro; 8) diritto commerciale; 9) diritto internazionale privato.
 |  |  |  | Art. 3. La  prova  si  compone  di  un  esame  scritto  e un esame orale da svolgersi  in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento dell'uno e dell'altro  sono  indicate  nell'allegato A,  che  costituisce  parte integrante del presente decreto.
 Roma, 30 ottobre 2006
 Il direttore generale: Papa
 |  |  |  | Allegato A 
 a) Il   candidato,  per  essere  ammesso  a  sostenere  la  prova attitudinale,  dovra'  presentare  al  Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione,  istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione  del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone  il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario   fissato   per   le   prove  e'  data  immediata  notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
 b) La  prova  scritta  consiste nello svolgimento di elaborati su tre  materie,  di  cui  due  vertono su 1) diritto civile, 2) diritto penale,  e  una  a  scelta  del candidato tra le restanti materie, ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale.
 c) La  prova  orale  verte  nella  discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessato, tra le nove sopra indicate  oltre  che  su  deontologia e ordinamento professionale. Il candidato  potra'  accedere  a  questo  secondo  esame  solo se abbia superato con successo la prova scritta.
 d)   La   commissione   rilascia  all'interessato  certificazione dell'avvenuto   superamento   dell'esame,   al  fine  dell'iscrizione all'albo degli avvocati.
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