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| Gazzetta n. 266 del 15 novembre 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |  | DECRETO 30 ottobre 2006 |  | Riconoscimento, alla sig.ra Berardone Iuorno Sinforosa Antonietta, di titolo  di  studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
 
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394,  recante  norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti  la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 28 e successive integrazioni;
 Visto  altresi'  il  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione  della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre  1988 - relativa  ad  un  sistema  generale  di  riconoscimento di diplomi di istruzione  superiore  che  sanzionano  formazioni  professionali  di durata minima di tre anni;
 Visto  l'art. 1 comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, cosi'  come  modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189, che prevede l'applicabilita'  del  decreto  legislativo stesso anche ai cittadini degli  Stati  membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli e successive integrazioni;
 Vista l'istanza della sig.ra Berardone Iuorno Sinforosa Antonietta, nata  il  16 agosto  1974  a Caracas (Venezuela), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della  Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto   legislativo  n.  115/1992,  il  riconoscimento  del  titolo professionale   di   «Abogado»   conseguito   in   Venezuela   presso l'«Universidad  Catolica Andres Bello» (Venezuela) il 4 ottobre 1996, ai  fini  dell'accesso all'albo degli avvocati ed esercizio in Italia della omonima professione;
 Considerato  che  la richiedente e' iscritta al «Colegio Publico de Abogados  del  Districo Capital» di Caracas (Venezuela) dal 7 gennaio 1997;
 Considerato  che la sig.ra Berardone Iuorno ha conseguito la laurea specialistica  in  giurisprudenza presso l'Universita' degli studi di Firenze in data 22 febbraio 2005;
 Viste  le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 7 settembre 2006;
 Visto  il  parere  del  rappresentante  del  Consiglio nazionale di categoria espresso nella seduta sopra indicata;
 Rilevato  che  comunque  permangono  differenze  tra  la formazione accademico-professionale  richiesta  in  Italia per l'esercizio della professione di avvocato e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;
 Visto   l'art.  49,  comma  3  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394 e successive integrazioni;
 Visto  l'art.  6,  n.  2 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 Alla   sig.ra   Berardone  Iuorno  Sinforosa  Antonietta,  nata  il 16 agosto   1974   a  Caracas  (Venezuela),  cittadina  italiana,  e' riconosciuto  il titolo professionale di «Abogado» di cui in premessa quale  titolo  valido  per  l'iscrizione  all'albo  degli  avvocati e l'esercizio della professione in Italia.
 |  |  |  | Art. 2. Detto  riconoscimento  e'  subordinato  al superamento di una prova attitudinale  sulle  seguenti  materie: 1) diritto civile; 2) diritto processuale civile; 3) diritto penale; 4) diritto processuale penale; 5)  diritto amministrativo; 6) diritto costituzionale; 7) diritto del lavoro; 8) diritto commerciale; 9) diritto internazionale privato.
 |  |  |  | Art. 3. La  prova  si  compone  di  un  esame  scritto  e un esame orale da svolgersi  in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento dell'uno e dell'altro  sono  indicate  nell'allegato A,  che  costituisce  parte integrante del presente decreto.
 Roma, 30 ottobre 2006
 Il direttore generale: Papa
 |  |  |  | Allegato A 
 a) Il   candidato,  per  essere  ammesso  a  sostenere  la  prova attitudinale,  dovra'  presentare  al  Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione,  istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione  del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone  il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario   fissato   per   le   prove  e'  data  immediata  notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
 b) La  prova  scritta  consiste nello svolgimento di elaborati su una  materia  scelta dal candidato le seguenti: 1) diritto civile, 2) diritto    penale,   3)   diritto   amministrativo   (sostanziale   e processuale),  4)  diritto  processuale civile 5) diritto processuale penale.
 c) La  prova  orale  verte  nella  discussione di brevi questioni pratiche  su  una  materia  scelta  dal  candidato  tra le nove sopra indicate  oltre  che  su  deontologia e ordinamento professionale. Il candidato  potra'  accedere  a  questa  seconda  prova  solo se abbia superato con successo la prova scritta.
 d) La   commissione   rilascia   all'interessato   certificazione dell'avvenuto   superamento   dell'esame,   al  fine  dell'iscrizione all'albo degli avvocati.
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