Gazzetta n. 266 del 15 novembre 2006 (vai al sommario) |
UNIVERSITA' DI PISA |
DECRETO RETTORALE 24 ottobre 2006 |
Modificazioni allo statuto. |
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IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 6, commi 9 e 10; Visto lo statuto dell'Universita' di Pisa, emanato con decreto rettorale 30 settembre 1994, n. 1196, cosi' come successivamente modificato ed integrato; Vista la delibera n. 159 del 3 maggio 2006 con la quale il senato accademico, sentito il consiglio degli studenti, ha approvato le modifiche di statuto relative alla decorrenza dei mandati dei rappresentanti degli studenti, dei dottorandi e degli specializzandi (art. 46, comma 2) e alla durata dei mandati dei rappresentanti dei dottorandi e degli specializzandi nei consigli dei rispettivi corsi (art. 30); Vista la nota prot. n. 9527 del 31 maggio 2006 con la quale sono state trasmesse al Ministero dell'universita' e della ricerca le suddette proposte di modifica per i controlli di legittimita' e di merito previsti dalla legge 9 maggio 1989, n. 168; Considerato che e' trascorso senza risposta da parte del Ministero dell'universita' e della ricerca il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 6, comma 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168; Decreta:
Art. 1. 1. Allo statuto dell'Universita' di Pisa, emanato con decreto rettorale 30 settembre 1994, n. 1196, cosi' come successivamente modificato ed integrato, sono apportate le modifiche di cui ai successivi articoli 2 e 3. |
| Art. 2. 1. All'art. 46 il comma 2 e' sostituito dal seguente: «I mandati elettivi dei membri degli organi collegiali decorrono dall'inizio dell'anno accademico. Con appositi regolamenti e nel rispetto delle norme statali vigenti in materia, possono essere stabilite diverse decorrenze dei mandati delle rappresentanze degli studenti, dei dottorandi e specializzandi nei consigli delle strutture didattiche e di ricerca.». |
| Art. 3. 1. All'art. 30 dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente comma 8-bis: «La durata del mandato dei rappresentanti degli iscritti ai corsi nei consigli delle scuole di specializzazione e dei dottorati di ricerca e' pari a due anni.». |
| Art. 4. 1. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e la modifica in esso contenuta entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a tale pubblicazione. 2. Il presente decreto e' pubblicato inoltre nel bollettino ufficiale dell'Universita' di Pisa e all'albo ufficiale di Ateneo. Pisa, 24 ottobre 2006 Il rettore: Pasquali |
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