Gazzetta n. 266 del 15 novembre 2006 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DI PISA
DECRETO RETTORALE 24 ottobre 2006
Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 6, commi 9 e 10;
Visto lo statuto dell'Universita' di Pisa, emanato con decreto rettorale 30 settembre 1994, n. 1196, cosi' come successivamente modificato ed integrato;
Vista la delibera n. 159 del 3 maggio 2006 con la quale il senato accademico, sentito il consiglio degli studenti, ha approvato le modifiche di statuto relative alla decorrenza dei mandati dei rappresentanti degli studenti, dei dottorandi e degli specializzandi (art. 46, comma 2) e alla durata dei mandati dei rappresentanti dei dottorandi e degli specializzandi nei consigli dei rispettivi corsi (art. 30);
Vista la nota prot. n. 9527 del 31 maggio 2006 con la quale sono state trasmesse al Ministero dell'universita' e della ricerca le suddette proposte di modifica per i controlli di legittimita' e di merito previsti dalla legge 9 maggio 1989, n. 168;
Considerato che e' trascorso senza risposta da parte del Ministero dell'universita' e della ricerca il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 6, comma 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168;
Decreta:

Art. 1.
1. Allo statuto dell'Universita' di Pisa, emanato con decreto rettorale 30 settembre 1994, n. 1196, cosi' come successivamente modificato ed integrato, sono apportate le modifiche di cui ai successivi articoli 2 e 3.
 
Art. 2.
1. All'art. 46 il comma 2 e' sostituito dal seguente: «I mandati elettivi dei membri degli organi collegiali decorrono dall'inizio dell'anno accademico.
Con appositi regolamenti e nel rispetto delle norme statali vigenti in materia, possono essere stabilite diverse decorrenze dei mandati delle rappresentanze degli studenti, dei dottorandi e specializzandi nei consigli delle strutture didattiche e di ricerca.».
 
Art. 3.
1. All'art. 30 dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente comma 8-bis: «La durata del mandato dei rappresentanti degli iscritti ai corsi nei consigli delle scuole di specializzazione e dei dottorati di ricerca e' pari a due anni.».
 
Art. 4.
1. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e la modifica in esso contenuta entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a tale pubblicazione.
2. Il presente decreto e' pubblicato inoltre nel bollettino ufficiale dell'Universita' di Pisa e all'albo ufficiale di Ateneo.
Pisa, 24 ottobre 2006
Il rettore: Pasquali
 
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