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| Gazzetta n. 266 del 15 novembre 2006 (vai al sommario) |  | UNIVERSITA' DI PISA |  | DECRETO RETTORALE 24 ottobre 2006 |  | Modificazioni allo statuto. |  | 
 |  |  |  | IL RETTORE 
 Vista  la  legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 6, commi 9 e 10;
 Visto  lo  statuto  dell'Universita'  di  Pisa, emanato con decreto rettorale  30 settembre  1994,  n.  1196,  cosi' come successivamente modificato ed integrato;
 Vista  la  delibera n. 159 del 3 maggio 2006 con la quale il senato accademico,  sentito  il  consiglio  degli  studenti, ha approvato le modifiche  di  statuto  relative  alla  decorrenza  dei  mandati  dei rappresentanti  degli studenti, dei dottorandi e degli specializzandi (art.  46,  comma 2) e alla durata dei mandati dei rappresentanti dei dottorandi  e  degli specializzandi nei consigli dei rispettivi corsi (art. 30);
 Vista  la  nota  prot. n. 9527 del 31 maggio 2006 con la quale sono state  trasmesse  al  Ministero  dell'universita'  e della ricerca le suddette  proposte  di  modifica per i controlli di legittimita' e di merito previsti dalla legge 9 maggio 1989, n. 168;
 Considerato  che e' trascorso senza risposta da parte del Ministero dell'universita'  e  della  ricerca  il  termine  di  sessanta giorni previsto dall'art. 6, comma 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 1.  Allo  statuto  dell'Universita'  di  Pisa,  emanato con decreto rettorale  30 settembre  1994,  n.  1196,  cosi' come successivamente modificato  ed  integrato,  sono  apportate  le  modifiche  di cui ai successivi articoli 2 e 3.
 |  |  |  | Art. 2. 1.  All'art.  46  il comma 2 e' sostituito dal seguente: «I mandati elettivi  dei  membri  degli  organi collegiali decorrono dall'inizio dell'anno accademico.
 Con appositi regolamenti e nel rispetto delle norme statali vigenti in  materia,  possono essere stabilite diverse decorrenze dei mandati delle  rappresentanze degli studenti, dei dottorandi e specializzandi nei consigli delle strutture didattiche e di ricerca.».
 |  |  |  | Art. 3. 1. All'art. 30 dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente comma 8-bis: «La durata del mandato dei rappresentanti degli iscritti ai corsi nei consigli  delle scuole di specializzazione e dei dottorati di ricerca e' pari a due anni.».
 |  |  |  | Art. 4. 1. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  e la modifica in esso contenuta entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a tale pubblicazione.
 2.  Il  presente  decreto  e'  pubblicato  inoltre  nel  bollettino ufficiale dell'Universita' di Pisa e all'albo ufficiale di Ateneo.
 Pisa, 24 ottobre 2006
 Il rettore: Pasquali
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