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| Gazzetta n. 266 del 15 novembre 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |  | DECRETO 31 ottobre 2006 |  | Designazione  della  Camera  di  commercio,  industria, agricoltura e artigianato  di Massa Carrara, quale autorita' pubblica incaricata di effettuare  i controlli sulla denominazione «Farina di Castagne della Lunigiana», protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 23 febbraio 2006. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 
 Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
 Visto  il  regolamento  (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni  di  origine  dei  prodotti  agricoli ed alimentari, in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;
 Visto  l'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che  consente  allo  Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione  a  livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento;
 Visto   il  decreto  23 febbraio  2006,  relativo  alla  protezione transitoria  accordata a livello nazionale alla denominazione «Farina di  Castagne della Lunigiana», trasmessa alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta;
 Vista  la  legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento  di  obblighi  derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle  Comunita'  europee - legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art.  14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e alimentari,  istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con  decreto  del  Ministero  delle  politiche  agricole e forestali, sentite le regioni;
 Visto  il  decreto-legge  18 maggio 2006, n. 181, ed in particolare l'art.  1,  commi 1  e 11 mediante i quali la denominazione Ministero delle   politiche   agricole   e   forestali,  prevista  dal  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, viene sostituita ovunque presente e  ad  ogni  effetto  dalla  denominazione: Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
 Ritenendo  che  le disposizioni di cui all'art. 14 relativamente ai controlli,    debbano   trovare   applicazione   anche   per   quelle denominazioni  le quali, essendo state trasmesse per la registrazione comunitaria,  ottengono  transitoriamente  la  protezione  a  livello nazionale ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006;
 Visto  il  comma 1 del suddetto art. 14 della legge n. 526/1999, il quale  individua nel Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali    l'Autorita'    nazionale   preposta   al   coordinamento dell'attivita'  di  controllo  e  responsabile  della vigilanza sulla stessa;
 Vista  la  comunicazione effettuata ai sensi del comma 9 del citato art. 14 della legge n. 526/1999 dalla regione Toscana con la quale il predetto  ente  territoriale  ha indicato quale Autorita' pubblica da designare  per  svolgere l'attivita' di controllo sulla denominazione di  che  trattasi,  la  Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato  di  Massa  Carrara  con  sede  in  Carrara  (Massa), via VII Luglio n. 14;
 Considerato  che  Camera  di  commercio,  industria,  agricoltura e artigianato  di  Massa Carrara ha dimostrato di aver adeguato in modo puntuale  il  piano  di  controllo  predisposto  per la denominazione «Farina di Castagne della Lunigiana», allo schema tipo e di possedere la  struttura  idonea  a  garantire  l'efficacia  dei controlli sulla denominazione predetta;
 Considerato che il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali,  ai  sensi  del  comma 1 del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si e' avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;
 Considerato  che  le  decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi  di  controllo  di  cui all'art. 10 del regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali,  in  quanto  autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita'  di  controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;
 Considerata  la  necessita',  espressa dal citato Gruppo tecnico di valutazione,  di  rendere  evidente  e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi  dell'art.  10 regolamento (CE) n. 5101/2006, garantendo che e' stata  autorizzata  dal  Ministero  una struttura di controllo con il compito  di  verificare  ed  attestare che la specifica denominazione risponda ai requisiti del disciplinare;
 Vista la documentazione agli atti del Ministero;
 Ritenuto   di   procedere   all'emanazione   del  provvedimento  di autorizzazione  ai  sensi  del  comma 1  dell'art.  14 della legge n. 526/1999;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 La  Camera  di  commercio,  industria, artigianato e agricoltura di Massa  Carrara  con  sede  in  Carrara (MS), via VII Luglio n. 14, e' designata  quale  Autorita'  pubblica  autorizzata  ad  espletare  le funzioni  di  controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CE) n. 510/2006  per  la denominazione «Farina di Castagne della Lunigiana», protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 23 febbraio 2006.
 |  |  |  | Art. 2. L'autorizzazione di cui all'art. 1 comporta l'obbligo per la Camera di  commercio,  industria, artigianato e agricoltura di Massa Carrara del  rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e puo' essere  sospesa  o  revocata  ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge  n.  526/1999  qualora l'organismo non risulti piu' in possesso dei  requisiti  ivi  indicati,  con  decreto dell'Autorita' nazionale competente  che  lo  stesso  art.  14  individua  nel Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.
 |  |  |  | Art. 3. La  Camera  di  commercio,  industria, artigianato e agricoltura di Massa  Carrara  non  puo'  modificare  le modalita' di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione  «Farina  di  Castagne  della  Lunigiana»,  cosi'  come depositati presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorita'.
 La  Camera  di  commercio,  industria, artigianato e agricoltura di Massa  Carrara  comunica  ogni  variazione  concernente  il personale ispettivo  indicato  nella documentazione presentata, la composizione del  Comitato  di  certificazione  o  della  struttura  equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di attivita' che risultano   oggettivamente  incompatibili  con  il  mantenimento  del provvedimento autorizzatorio.
 Il    mancato   adempimento   delle   prescrizioni   del   presente articolo puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.
 La  Camera  di  commercio,  industria, artigianato e agricoltura di Massa  Carrara  dovra'  assicurare,  coerentemente  con gli obiettivi delineati  nelle  premesse,  che  il prodotto certificato risponda ai requisiti  descritti  nel  relativo  disciplinare di produzione e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Farina  di  Castagne  della  Lunigiana»,  venga apposta la dicitura: «Garantito  dal  Ministero  delle  Politiche  Agricole,  Alimentari e Forestali ai sensi dell'art. 10 del Regolamento (CE) 510/2006».
 |  |  |  | Art. 4. La  Camera  di  commercio,  industria, artigianato e agricoltura di Massa  Carrara  dovra'  assicurare,  coerentemente  con gli obiettivi delineati  nelle  premesse,  che  il prodotto certificato risponda ai requisiti  descritti dal disciplinare allegato al decreto 26 febbraio 2006.
 |  |  |  | Art. 5. L'autorizzazione  di  cui  al presente decreto cessera' a decorrere dalla  data  in  cui  sara'  adottata  una  decisione  in  merito  al riconoscimento   della   denominazione   «Farina  di  Castagne  della Lunigiana»  da  parte  dell'organismo  comunitario.  Nell'ambito  del periodo  di  validita'  dell'autorizzazione,  la Camera di commercio, industria,  artigianato  e  agricoltura di Massa Carrara e' tenuto ad adempiere  a  tutte  le  disposizioni  complementari  che l'Autorita' nazionale competente, ove lo ritenga utile decida di impartire.
 |  |  |  | Art. 6. La  Camera  di  commercio,  industria, artigianato e agricoltura di Massa  Carrara  comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore  a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformita' all'utilizzo della denominazione «Farina di Castagne della Lunigiana» anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche   agricole,   alimentari   e   forestali   delle  quantita' certificate e degli aventi diritto.
 |  |  |  | Art. 7. La  Camera  di  commercio,  industria, artigianato e agricoltura di Massa  Carrara  immette  nel  sistema informatico del Ministero delle politiche   agricole,  alimentari  e  forestali  tutti  gli  elementi conoscitivi   di   carattere  tecnico  e  documentale  dell'attivita' certificativa,  ed  adotta  eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente  ad  approvazione  da  parte dell'Autorita' nazionale competente,  atte  ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi   utilizzazioni  delle  attestazioni  di  conformita'  della denominazione  «Farina  di  Castagne della Lunigiana» rilasciate agli utilizzatori.  Le  modalita'  di attuazione di tali procedure saranno indicate   dal  Ministero  delle  politiche  agricole,  alimentari  e forestali.  I  medesimi  elementi  conoscitivi  individuati nel primo comma del  presente articolo e nell'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alla regione Toscana.
 |  |  |  | Art. 8. La  Camera  di  commercio,  industria, artigianato e agricoltura di Massa  Carrara  e' sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle  politiche  agricole,  alimentari  e  forestali e dalla regione Toscana,  ai sensi dell'art. 53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999.
 |  |  |  | Art. 9. Eccezionalmente   e  limitatamente  all'anno  2006,  l'adesione  al sistema  dei  controlli e' consentita entro e non oltre trenta giorni dalla  data  di  pubblicazione  del  presente  decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 31 ottobre 2006
 Il direttore generale: La Torre
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