Gazzetta n. 266 del 15 novembre 2006 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 31 ottobre 2006 |
Designazione della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Massa Carrara, quale autorita' pubblica incaricata di effettuare i controlli sulla denominazione «Farina di Castagne della Lunigiana», protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 23 febbraio 2006. |
|
|
IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92; Visto l'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento; Visto il decreto 23 febbraio 2006, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Farina di Castagne della Lunigiana», trasmessa alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta; Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni; Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, ed in particolare l'art. 1, commi 1 e 11 mediante i quali la denominazione Ministero delle politiche agricole e forestali, prevista dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, viene sostituita ovunque presente e ad ogni effetto dalla denominazione: Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali; Ritenendo che le disposizioni di cui all'art. 14 relativamente ai controlli, debbano trovare applicazione anche per quelle denominazioni le quali, essendo state trasmesse per la registrazione comunitaria, ottengono transitoriamente la protezione a livello nazionale ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006; Visto il comma 1 del suddetto art. 14 della legge n. 526/1999, il quale individua nel Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali l'Autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa; Vista la comunicazione effettuata ai sensi del comma 9 del citato art. 14 della legge n. 526/1999 dalla regione Toscana con la quale il predetto ente territoriale ha indicato quale Autorita' pubblica da designare per svolgere l'attivita' di controllo sulla denominazione di che trattasi, la Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Massa Carrara con sede in Carrara (Massa), via VII Luglio n. 14; Considerato che Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Massa Carrara ha dimostrato di aver adeguato in modo puntuale il piano di controllo predisposto per la denominazione «Farina di Castagne della Lunigiana», allo schema tipo e di possedere la struttura idonea a garantire l'efficacia dei controlli sulla denominazione predetta; Considerato che il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ai sensi del comma 1 del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si e' avvalso del Gruppo tecnico di valutazione; Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo di cui all'art. 10 del regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, in quanto autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni; Considerata la necessita', espressa dal citato Gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi dell'art. 10 regolamento (CE) n. 5101/2006, garantendo che e' stata autorizzata dal Ministero una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione risponda ai requisiti del disciplinare; Vista la documentazione agli atti del Ministero; Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999; Decreta:
Art. 1. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Massa Carrara con sede in Carrara (MS), via VII Luglio n. 14, e' designata quale Autorita' pubblica autorizzata ad espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CE) n. 510/2006 per la denominazione «Farina di Castagne della Lunigiana», protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 23 febbraio 2006. |
| Art. 2. L'autorizzazione di cui all'art. 1 comporta l'obbligo per la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Massa Carrara del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e puo' essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge n. 526/1999 qualora l'organismo non risulti piu' in possesso dei requisiti ivi indicati, con decreto dell'Autorita' nazionale competente che lo stesso art. 14 individua nel Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. |
| Art. 3. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Massa Carrara non puo' modificare le modalita' di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione «Farina di Castagne della Lunigiana», cosi' come depositati presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorita'. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Massa Carrara comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di attivita' che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Massa Carrara dovra' assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Farina di Castagne della Lunigiana», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ai sensi dell'art. 10 del Regolamento (CE) 510/2006». |
| Art. 4. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Massa Carrara dovra' assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti dal disciplinare allegato al decreto 26 febbraio 2006. |
| Art. 5. L'autorizzazione di cui al presente decreto cessera' a decorrere dalla data in cui sara' adottata una decisione in merito al riconoscimento della denominazione «Farina di Castagne della Lunigiana» da parte dell'organismo comunitario. Nell'ambito del periodo di validita' dell'autorizzazione, la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Massa Carrara e' tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorita' nazionale competente, ove lo ritenga utile decida di impartire. |
| Art. 6. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Massa Carrara comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformita' all'utilizzo della denominazione «Farina di Castagne della Lunigiana» anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali delle quantita' certificate e degli aventi diritto. |
| Art. 7. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Massa Carrara immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attivita' certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorita' nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformita' della denominazione «Farina di Castagne della Lunigiana» rilasciate agli utilizzatori. Le modalita' di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati nel primo comma del presente articolo e nell'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alla regione Toscana. |
| Art. 8. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Massa Carrara e' sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e dalla regione Toscana, ai sensi dell'art. 53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999. |
| Art. 9. Eccezionalmente e limitatamente all'anno 2006, l'adesione al sistema dei controlli e' consentita entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 31 ottobre 2006 Il direttore generale: La Torre |
|
|
|