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| Gazzetta n. 266 del 15 novembre 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |  | DECRETO 31 ottobre 2006 |  | Protezione   transitoria   accordata   a   livello   nazionale   alla denominazione  «Seggiano», per la quale e' stata inviata istanza alla Commissione  europea  per  la  registrazione  come  denominazione  di origine protetta. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 
 Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
 Visto  il  regolamento  (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;
 Visto  l'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che  consente  allo  Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione  a  livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento;
 Vista  la  domanda  presentata dal Consorzio Seggiano DOP, con sede Localita'  Colonia  -  Arcidosso (Grosseto), presso Comunita' Montana Amiata  Grossetano,  ai  sensi  dell'art. 5 del citato regolamento n. 510/2006;
 Vista  la nota protocollo n. 66382 del 27 ottobre 2006 con la quale il   Ministero   delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali ritenendo  che  la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento   comunitario,  ha  trasmesso  all'organismo  comunitario competente  la  predetta  domanda  di  registrazione, unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa;
 Vista  l'istanza con la quale il Consorzio Seggiano DOP, ha chiesto la  protezione  a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5,  comma 6  del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole,  alimentari  e  forestali,  da  qualunque  responsabilita', presente  e  futura,  conseguente  all'eventuale mancato accoglimento della   citata  istanza  della  denominazione  di  origine  protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;
 Considerato  che  la  protezione  di  cui sopra ha efficacia solo a livello   nazionale,  ai  sensi  dell'art.  5,  comma 6,  del  citato regolamento (CE) n. 510/2006;
 Ritenuto  di  dover  assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli  interessati all'utilizzazione della denominazione Seggiano, in attesa   che   l'organismo   comunitario   decida  sulla  domanda  di riconoscimento della denominazione di origine protetta;
 Ritenuto  di  dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che,  in  accoglimento  della domanda avanzata dal Consorzio Seggiano DOP,  assicuri  la  protezione  a  titolo  transitorio  e  a  livello nazionale  della  denominazione  Seggiano, secondo il disciplinare di produzione  allegato  alla  nota  n. 66382 del 27 ottobre 2006, sopra citata;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 E'   accordata   la  protezione  a  titolo  transitorio  a  livello nazionale,  ai  sensi  dell'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, alla denominazione Seggiano.
 |  |  |  | Art. 2. La  denominazione  Seggiano  e'  riservata  al prodotto ottenuto in conformita'  al  disciplinare  di  produzione  allegato  al  presente decreto.
 |  |  |  | Art. 3. La  responsabilita',  presente e futura, conseguente alla eventuale mancata  registrazione comunitaria della denominazione Seggiano, come denominazione   di  origine  protetta  ricade  sui  soggetti  che  si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.
 |  |  |  | Art. 4. La  protezione transitoria di cui all'art. 1 cessera' di esistere a decorrere  dalla  data  in  cui  sara'  adottata  una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 31 ottobre 2006
 Il direttore generale: La Torre
 |  |  |  | DISCIPLINARE  DI  PRODUZIONE  PER  L'OLIO  EXTRA  VERGINE  DI OLIVA A DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA «SEGGIANO»
 
 Art. 1.
 Denominazione
 
 La  denominazione  di  origine  protetta  «Seggiano» e' riservata all'olio  extra  vergine  di oliva rispondente ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
 Art. 2.
 Descrizione del prodotto
 
 L'olio  extra  vergine  di  oliva  «Seggiano»  D.O.P. deve essere ottenuto  esclusivamente  da  oliveti  costituiti per almeno l'85% da piante  appartenenti  alla  cultivar:  «Olivastra  di  Seggiano» e un massimo del 15% da piante di altre varieta'.
 Caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche:
 Acidita' massima totale: espressa in acido oleico, in peso, non eccedente lo 0,50%;
 Perossidi: valore massimo 12;
 K232: max 2.20;
 K270: max 0.20;
 Polifenoli totali: superiore a 200 ppm;
 Tocoferoli totali: uguale o superiore a 100 ppm;
 Colore: dal verde con toni gialli al dorato;
 Odore:  fruttato  fresco,  pulito,  netto  di  oliva,  con note erbacee di carciofo, e aromi secondari di frutta bianca;
 Sapore: pulito, netto, con note erbacee che ripercorrono i toni olfattivi, carica amara e piccante in buona armonia.;
 Mediana dei difetti uguale a 0;
 Mediana del fruttato superiore a 2.
 Altri   parametri   non   espressamente   citati   nel   presente disciplinare  devono  essere conformi alla normativa U.E. per gli oli extra vergini di oliva.
 Art. 3.
 Zona di produzione
 
 La  zona  di  produzione  delle  olive  destinate all'ottenimento dell'olio  extra  vergine  di  oliva  «Seggiano» D.O.P si estende nei seguenti  comuni  della  provincia di Grosseto: Arcidosso, Castel del Piano,  Cinigiano,  Roccalbegna, Santa Fiora, Seggiano, Semproniano e parte del comune di Castell'Azzara.
 La  zona  del  comune  di  Castell'Azzara  inclusa nell'areale di produzione  dell'olio  extra  vergine  di  oliva «Seggiano» D.O.P. e' quella delimitata a nord dal confine con il comune di Santa Fiora che dal fiume Fiora risale fino ad incontrare la strada provinciale n. 4. Da  questo  punto  segue  in direzione sud la strada provinciale n. 4 fino a che quest'ultima non incontra, in localita' «Bivio dei Terni», la  strada  provinciale  n. 34. Da qui, sempre verso sud, percorre la strada  provinciale  n.  34 oltrepassando l'abitato di Selvena fino a che  non  incontra  il  Fosso  Canala.  Da questo punto, in direzione ovest,  segue  il  Fosso Canala fino alla confluenza di questo con il fiume  Fiora,  che  costituisce  anche  il  confine  con il comune di Semproniano,  da  qui riprende verso nord fino al punto di partenza a confine con il comune di Santa Fiora.
 Art. 4.
 Prova dell'origine
 
 Ogni   fase   del  processo  produttivo  deve  essere  monitorata documentando  per  ognuna  i  prodotti  in  entrata  ed i prodotti in uscita.  In  questo  modo,  e  attraverso  l'iscrizione  in  appositi elenchi,  gestiti  dall'organismo  di  controllo,  degli oliveti, dei produttori,   dei   frantoiani   e   degli  imbottigliatori,  nonche' attraverso  la  dichiarazione  tempestiva alla struttura di controllo delle quantita' prodotte e' garantita la tracciabilita' del prodotto. Tutte  le  persone,  fisiche  o  giuridiche,  iscritte  nei  relativi elenchi,  saranno  assoggettate al controllo da parte della struttura di  controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.
 Art. 5.
 Metodo di ottenimento
 
 Le  condizioni  di  coltivazione,  quali  i  sesti,  le  forme di allevamento  e  le  tecniche di potatura degli oliveti destinati alla produzione  dell'olio extravergine di oliva «Seggiano» D.O.P., devono essere  quelle  specifiche  e  tradizionalmente  in uso nella zona di produzione  e  comunque  atte  a conferire alle olive ed agli oli gli standard qualitativi di cui all'art. 2. Per la gestione del suolo, si eseguono  delle  lavorazioni  meccaniche  superficiali  che risultano utili  anche per il controllo delle erbe infestanti. E' consentita la pratica dell'inerbimento. Nella concimazione e' ammesso l'utilizzo di fertilizzanti organici e/o di sintesi.
 Gli  oliveti  normalmente  sono condotti in asciutto, tuttavia in annate  particolarmente  siccitose  e  dove  e' possibile, e' ammessa l'irrigazione  di  soccorso.  La  difesa  fitosanitaria  deve  essere eseguita,   ove   e'   necessario,  in  modo  da  ridurre  al  minimo indispensabile  gli  interventi,  seguendo  le  indicazioni  di buona pratica agricola approvate dalla regione Toscana.
 La raccolta delle olive per la produzione dell'olio extra vergine di   oliva   «Seggiano»   D.O.P.   dovra'   avere  inizio  a  partire dall'invaiatura fino al 15 gennaio.
 La raccolta deve essere effettuata a mano oppure con l'impiego di macchine,  a  condizione  che  durante  l'operazione  sia  evitata la permanenza  delle  drupe  sul  terreno.  In  ogni  caso devono essere utilizzate  le reti, mentre e' vietata la raccolta delle olive cadute naturalmente  sul  terreno e quella sulle reti permanenti. E' vietato l'uso  di  prodotti  chimici che provochino o agevolino l'abscissione dei frutti.
 La  produzione  di olive non potra' essere superiore a Kg 100 per pianta.
 Le  olive  raccolte  dovranno  essere  trasportate  con  cura, in cassette  o altri contenitori rigidi. Per il trasporto delle olive e' vietato l'uso di sacchi o balle.
 L'eventuale  conservazione  delle  olive  presso  i frantoi, deve avvenire  all'aperto,  e dove possibile, in appositi locali freschi e arieggiati    per    evitare   fenomeni   di   surriscaldamento   e/o fermentazione.
 La  trasformazione  delle  olive  deve  avvenire  entro le 48 ore successive alla raccolta.
 Le   operazioni  di  oleificazione  devono  essere  precedute  da defoliazione e lavaggio delle olive.
 Per   l'estrazione   dell'olio  sono  ammessi  soltanto  processi meccanici   e   fisici   atti   a  produrre  oli  che  presentino  le caratteristiche peculiari originarie dei frutti.
 E'   vietato  il  metodo  di  trasformazione  noto  col  nome  di «ripasso»,  e',  inoltre,  vietato  il  ricorso  a prodotti ad azione chimica o biochimica (enzimi) nell'ambito del processo di estrazione. Durante  tale  fase e' altresi' vietato l'uso del «talco». La resa in olio non puo' essere superiore al 30% in peso delle olive.
 L'olio,  prima  del  confezionamento,  deve  essere conservato in recipienti  in  acciaio inox ubicati in locali freschi destinati alla conservazione  ottimale  del  prodotto, al fine di evitare variazioni indesiderate delle caratteristiche chimiche ed organolettiche tipiche del prodotto.
 E'  consentito  l'ottenimento  dell'olio  extravergine «Seggiano» D.O.P. con metodo biologico.
 La   coltivazione   delle   olive,  nonche'  l'estrazione  ed  il confezionamento   dell'olio   ottenuto   devono   essere   effettuate nell'ambito  della zona di produzione di cui al precedente art. 3, al fine  di  garantire  la rintracciabilita', il controllo e la qualita' del prodotto.
 Art. 6.
 Legame con l'ambiente
 
 L'olio extra vergine di oliva di Seggiano e' caratterizzato da un aspetto  limpido,  colore  dorato, odore buono con leggera fragranza, gusto assai delicato, sapore di leggero o medio fruttato.
 Assai  tipiche  e  costanti  sono  inoltre alcune peculiarita' di questo  olio, che, esaltano le sue proprieta' nutrizionali ancor piu' di  quelle  organolettiche,  in particolare, il suo grande patrimonio antiossidante.   La   specificita'  del  prodotto  deriva  sia  dalle peculiarita' del territorio sia, soprattutto, dalla varieta', che non ha altrove una cosi' intensa diffusione.
 Il  rapporto  biunivoco  e  inscindibile  fra  il territorio e la cultivar  «Olivastra Seggianese» e' la prova del forte legame sia con l'ambiente  che  con  la  popolazione,  tanto  che  lo stesso nome fa riferimento  alla  localita' di origine. La pianta ha caratteristiche peculiari,  e'  infatti  capace  di  assumere  un  grande sviluppo; a parita'  di  eta' e di condizioni ambientali la sua statura e' doppia rispetto a quella delle altre cultivar (frantoio e moraiolo).
 La  cultivar  e'  nata  in  questo  territorio  e  solo qui si e' diffusa,  tanto  e'  vero  che tale varieta' e' presente soltanto nel versante  occidentale del Monte Amiata. L'influenza diretta del clima freddo  di tale montagna, nonche' la relativa vicinanza degli oliveti a  queste  altitudini  elevate, sono stati la causa principale che ha determinato  l'affermarsi  e  il  consolidarsi  nel territorio di una unica  cultivar  di  olivo,  la  sola  capace di resistere alle forti gelate ed alle intensissime nevicate, invernali e primaverili.
 Gia'   verso   la  fine  dell'ottocento  la  coltura  dell'olivo, nonostante  la  fragilita'  economica  del  settore dovuta anche alle sfavorevoli  condizioni  climatiche,  si  era  orientata  verso forme intensive  e  specializzate  che insieme alla coltivazione della vite avevano  gia' contribuito a caratterizzare l'attuale paesaggio rurale dell'Amiata Grossetano.
 D'altra  parte  la  cultivar  si  identifica, in queste zone, con l'olivo  stesso;  infatti  fino  al  primo  dopoguerra  era «l'unica» cultivar allevata, ed attualmente e' quella piu' coltivata.
 Le   caratteristiche  chimiche,  fisiche  ed  organolettiche  che rendono  peculiare  l'olio  extra  vergine di oliva «Seggiano» D.O.P. sono fortemente legate al connubio cultivar-territorio, per cui altri oli,   prodotti  nello  stesso  territorio,  ma  ottenuti  con  olive provenienti    da    altre   cultivar,   presentano   caratteristiche inequivocabilmente diverse.
 Art. 7.
 Controlli
 
 L'olio   extra   vergine   di   oliva   «Seggiano»   D.O.P.   per l'applicazione   delle  disposizioni  del  presente  disciplinare  di produzione   sara'   controllato  da  una  struttura  autorizzata  in conformita' agli articoli 10 e 11 del regolamento CE n. 510/06.
 Art. 8.
 Etichettatura
 
 Gli  oli  che  si  fregiano del riconoscimento «Seggiano» D.O.P., devono  essere  confezionati all'interno del territorio di produzione definito dal presente disciplinare.
 L'olio  extra  vergine  di  oliva  «Seggiano» D.O.P., deve essere immesso  al  consumo in recipienti di capacita' non superiore a litri cinque in vetro o banda stagnata.
 Le  indicazioni  relative  alla  designazione e presentazione del prodotto   confezionato   sono  quelle  previste  dalla  legislazione vigente.  Oltre  a  quelle previste, in etichetta devono comparire le seguenti indicazioni:
 1. Olio Extra Vergine di Oliva;
 2. Seggiano;
 3. D.O.P. - Denominazione di origine protetta;
 4. Logo  della  DOP,  ai  sensi del Reg. CEE 1726/98: tale logo puo'  essere  inserito o nell'etichetta o nel sigillo da apporre alla confezione;
 5. Il  logo  della D.O.P. «Seggiano» come di seguito descritto: tale  logo  e' costituito da un'oliva stilizzata inscritta in un arco cerchio  a  sua volta inscritto in altro arco di cerchio concentrico, la  cui  porzione  aperta  (dai 270° ai 360° circa) e' completata dal testo  Seggiano  D.O.P.. L'oliva centrale ha un'inclinazione di circa 30°  in  senso  orario  ed e' tagliata in basso a sinistra da una «S» stilizzata  che  descrive  una  sorta di goccia nella porzione minore dell'oliva.   Il   gambo   dell'oliva  interseca  entrambi  i  cerchi concentrici;  dall'intersezione  tra  il  gambo  e il cerchio interno parte  una foglia stilizzata che segue fino ai 90° in senso orario il profilo dello stesso cerchio interno. I colori per la stampa sono:
 nero su bianco;
 bianco su nero (o altro fondo scuro);
 su  bianco:  cerchi  e testo neri, foglia e corpo alto oliva in Pantone 370, goccia in Pantone 383;
 su  nero:  cerchi e testo bianchi, foglia e corpo alto oliva in Pantone 370, goccia in Pantone 383.
 
 ---->   Vedere Logo a pag. 39  <----
 6.   Eventuali   informazioni  a  garanzia  del  consumatore  e/o informazioni  nutrizionali.  Alla denominazione di cui all'art. 1, e' vietata  l'aggiunta  di  qualsiasi  qualificazione  non espressamente prevista  dal  presente  disciplinare  di produzione ivi compresi gli aggettivi:   fine,  scelto,  selezionato,  superiore  e  genuino.  E' consentito  l'uso  di  nomi, ragioni sociali, marchi privati, purche' non  abbiano  significato  laudativo  e  non  siano tali da trarre in inganno  l'acquirente.  E'  consentito  l'uso  di  nomi  di: aziende, tenute,  fattorie ed indicazioni toponomastiche che fanno riferimento a  localita'  veritiere  di  produzione  delle  olive.  E' consentita l'indicazione  dello  stabilimento dove e' avvenuta l'oleificazione o l'imbottigliamento.  La  denominazione  deve  apparire  in  caratteri chiari,  indelebili  con colore in forte contrasto rispetto al colore dell'etichetta  e  tale  da  poter  essere  nettamente  distinto  dal complesso  delle  altre  indicazioni  che  compaiono in etichetta. E' obbligatorio  riportare sulla confezione l'annata di produzione delle olive  da  cui  l'olio  e' ottenuto. E' consentita la menzione che fa riferimento all'olio ottenuto con metodo biologico.
 Art. 9.
 Prodotti trasformati
 
 I  prodotti  per  la  cui  preparazione  e'  utilizzata la D.O.P. «Seggiano»,  anche  a  seguito  di  processi  di  elaborazione  e  di trasformazione,  possono  essere  immessi  al  consumo  in confezioni recanti  il  riferimento  alla  detta  denominazione di origine senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che:
 il  prodotto  «Seggiano»  a  denominazione di origine protetta, certificato  come  tale,  costituisca  il  componente esclusivo della categoria merceologica;
 gli  utilizzatori  del  prodotto  a  denominazione  di  origine protetta  siano  autorizzati  dai  titolari del diritto di proprieta' intellettuale  conferito dalla registrazione della D.O.P., riuniti in consorzio  incaricato  alla  tutela  dal  Ministero  delle  politiche agricole  alimentari  e  forestali.  Lo  stesso  consorzio incaricato provvedera'  anche  ad  iscriverli in appositi registri ed a vigilare sul  corretto uso della denominazione di origine protetta. In assenza di  un  consorzio  di  tutela incaricato le predette funzioni saranno svolte   dal   MIPAAF   in   quanto   autorita'   nazionale  preposta all'attuazione del Reg. CE 510/06.
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