Gazzetta n. 266 del 15 novembre 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 31 ottobre 2006
Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Seggiano», per la quale e' stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta.

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;
Visto l'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento;
Vista la domanda presentata dal Consorzio Seggiano DOP, con sede Localita' Colonia - Arcidosso (Grosseto), presso Comunita' Montana Amiata Grossetano, ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento n. 510/2006;
Vista la nota protocollo n. 66382 del 27 ottobre 2006 con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento comunitario, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di registrazione, unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa;
Vista l'istanza con la quale il Consorzio Seggiano DOP, ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, da qualunque responsabilita', presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata istanza della denominazione di origine protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;
Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato regolamento (CE) n. 510/2006;
Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione Seggiano, in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine protetta;
Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dal Consorzio Seggiano DOP, assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione Seggiano, secondo il disciplinare di produzione allegato alla nota n. 66382 del 27 ottobre 2006, sopra citata;
Decreta:

Art. 1.
E' accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, alla denominazione Seggiano.
 
Art. 2.
La denominazione Seggiano e' riservata al prodotto ottenuto in conformita' al disciplinare di produzione allegato al presente decreto.
 
Art. 3.
La responsabilita', presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria della denominazione Seggiano, come denominazione di origine protetta ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.
 
Art. 4.
La protezione transitoria di cui all'art. 1 cessera' di esistere a decorrere dalla data in cui sara' adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 31 ottobre 2006
Il direttore generale: La Torre
 
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER L'OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA A
DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA «SEGGIANO»

Art. 1.
Denominazione

La denominazione di origine protetta «Seggiano» e' riservata all'olio extra vergine di oliva rispondente ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
Art. 2.
Descrizione del prodotto

L'olio extra vergine di oliva «Seggiano» D.O.P. deve essere ottenuto esclusivamente da oliveti costituiti per almeno l'85% da piante appartenenti alla cultivar: «Olivastra di Seggiano» e un massimo del 15% da piante di altre varieta'.
Caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche:
Acidita' massima totale: espressa in acido oleico, in peso, non eccedente lo 0,50%;
Perossidi: valore massimo 12;
K232: max 2.20;
K270: max 0.20;
Polifenoli totali: superiore a 200 ppm;
Tocoferoli totali: uguale o superiore a 100 ppm;
Colore: dal verde con toni gialli al dorato;
Odore: fruttato fresco, pulito, netto di oliva, con note erbacee di carciofo, e aromi secondari di frutta bianca;
Sapore: pulito, netto, con note erbacee che ripercorrono i toni olfattivi, carica amara e piccante in buona armonia.;
Mediana dei difetti uguale a 0;
Mediana del fruttato superiore a 2.
Altri parametri non espressamente citati nel presente disciplinare devono essere conformi alla normativa U.E. per gli oli extra vergini di oliva.
Art. 3.
Zona di produzione

La zona di produzione delle olive destinate all'ottenimento dell'olio extra vergine di oliva «Seggiano» D.O.P si estende nei seguenti comuni della provincia di Grosseto: Arcidosso, Castel del Piano, Cinigiano, Roccalbegna, Santa Fiora, Seggiano, Semproniano e parte del comune di Castell'Azzara.
La zona del comune di Castell'Azzara inclusa nell'areale di produzione dell'olio extra vergine di oliva «Seggiano» D.O.P. e' quella delimitata a nord dal confine con il comune di Santa Fiora che dal fiume Fiora risale fino ad incontrare la strada provinciale n. 4. Da questo punto segue in direzione sud la strada provinciale n. 4 fino a che quest'ultima non incontra, in localita' «Bivio dei Terni», la strada provinciale n. 34. Da qui, sempre verso sud, percorre la strada provinciale n. 34 oltrepassando l'abitato di Selvena fino a che non incontra il Fosso Canala. Da questo punto, in direzione ovest, segue il Fosso Canala fino alla confluenza di questo con il fiume Fiora, che costituisce anche il confine con il comune di Semproniano, da qui riprende verso nord fino al punto di partenza a confine con il comune di Santa Fiora.
Art. 4.
Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando per ognuna i prodotti in entrata ed i prodotti in uscita. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dall'organismo di controllo, degli oliveti, dei produttori, dei frantoiani e degli imbottigliatori, nonche' attraverso la dichiarazione tempestiva alla struttura di controllo delle quantita' prodotte e' garantita la tracciabilita' del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.
Art. 5.
Metodo di ottenimento

Le condizioni di coltivazione, quali i sesti, le forme di allevamento e le tecniche di potatura degli oliveti destinati alla produzione dell'olio extravergine di oliva «Seggiano» D.O.P., devono essere quelle specifiche e tradizionalmente in uso nella zona di produzione e comunque atte a conferire alle olive ed agli oli gli standard qualitativi di cui all'art. 2. Per la gestione del suolo, si eseguono delle lavorazioni meccaniche superficiali che risultano utili anche per il controllo delle erbe infestanti. E' consentita la pratica dell'inerbimento. Nella concimazione e' ammesso l'utilizzo di fertilizzanti organici e/o di sintesi.
Gli oliveti normalmente sono condotti in asciutto, tuttavia in annate particolarmente siccitose e dove e' possibile, e' ammessa l'irrigazione di soccorso. La difesa fitosanitaria deve essere eseguita, ove e' necessario, in modo da ridurre al minimo indispensabile gli interventi, seguendo le indicazioni di buona pratica agricola approvate dalla regione Toscana.
La raccolta delle olive per la produzione dell'olio extra vergine di oliva «Seggiano» D.O.P. dovra' avere inizio a partire dall'invaiatura fino al 15 gennaio.
La raccolta deve essere effettuata a mano oppure con l'impiego di macchine, a condizione che durante l'operazione sia evitata la permanenza delle drupe sul terreno. In ogni caso devono essere utilizzate le reti, mentre e' vietata la raccolta delle olive cadute naturalmente sul terreno e quella sulle reti permanenti. E' vietato l'uso di prodotti chimici che provochino o agevolino l'abscissione dei frutti.
La produzione di olive non potra' essere superiore a Kg 100 per pianta.
Le olive raccolte dovranno essere trasportate con cura, in cassette o altri contenitori rigidi. Per il trasporto delle olive e' vietato l'uso di sacchi o balle.
L'eventuale conservazione delle olive presso i frantoi, deve avvenire all'aperto, e dove possibile, in appositi locali freschi e arieggiati per evitare fenomeni di surriscaldamento e/o fermentazione.
La trasformazione delle olive deve avvenire entro le 48 ore successive alla raccolta.
Le operazioni di oleificazione devono essere precedute da defoliazione e lavaggio delle olive.
Per l'estrazione dell'olio sono ammessi soltanto processi meccanici e fisici atti a produrre oli che presentino le caratteristiche peculiari originarie dei frutti.
E' vietato il metodo di trasformazione noto col nome di «ripasso», e', inoltre, vietato il ricorso a prodotti ad azione chimica o biochimica (enzimi) nell'ambito del processo di estrazione. Durante tale fase e' altresi' vietato l'uso del «talco». La resa in olio non puo' essere superiore al 30% in peso delle olive.
L'olio, prima del confezionamento, deve essere conservato in recipienti in acciaio inox ubicati in locali freschi destinati alla conservazione ottimale del prodotto, al fine di evitare variazioni indesiderate delle caratteristiche chimiche ed organolettiche tipiche del prodotto.
E' consentito l'ottenimento dell'olio extravergine «Seggiano» D.O.P. con metodo biologico.
La coltivazione delle olive, nonche' l'estrazione ed il confezionamento dell'olio ottenuto devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione di cui al precedente art. 3, al fine di garantire la rintracciabilita', il controllo e la qualita' del prodotto.
Art. 6.
Legame con l'ambiente

L'olio extra vergine di oliva di Seggiano e' caratterizzato da un aspetto limpido, colore dorato, odore buono con leggera fragranza, gusto assai delicato, sapore di leggero o medio fruttato.
Assai tipiche e costanti sono inoltre alcune peculiarita' di questo olio, che, esaltano le sue proprieta' nutrizionali ancor piu' di quelle organolettiche, in particolare, il suo grande patrimonio antiossidante. La specificita' del prodotto deriva sia dalle peculiarita' del territorio sia, soprattutto, dalla varieta', che non ha altrove una cosi' intensa diffusione.
Il rapporto biunivoco e inscindibile fra il territorio e la cultivar «Olivastra Seggianese» e' la prova del forte legame sia con l'ambiente che con la popolazione, tanto che lo stesso nome fa riferimento alla localita' di origine. La pianta ha caratteristiche peculiari, e' infatti capace di assumere un grande sviluppo; a parita' di eta' e di condizioni ambientali la sua statura e' doppia rispetto a quella delle altre cultivar (frantoio e moraiolo).
La cultivar e' nata in questo territorio e solo qui si e' diffusa, tanto e' vero che tale varieta' e' presente soltanto nel versante occidentale del Monte Amiata. L'influenza diretta del clima freddo di tale montagna, nonche' la relativa vicinanza degli oliveti a queste altitudini elevate, sono stati la causa principale che ha determinato l'affermarsi e il consolidarsi nel territorio di una unica cultivar di olivo, la sola capace di resistere alle forti gelate ed alle intensissime nevicate, invernali e primaverili.
Gia' verso la fine dell'ottocento la coltura dell'olivo, nonostante la fragilita' economica del settore dovuta anche alle sfavorevoli condizioni climatiche, si era orientata verso forme intensive e specializzate che insieme alla coltivazione della vite avevano gia' contribuito a caratterizzare l'attuale paesaggio rurale dell'Amiata Grossetano.
D'altra parte la cultivar si identifica, in queste zone, con l'olivo stesso; infatti fino al primo dopoguerra era «l'unica» cultivar allevata, ed attualmente e' quella piu' coltivata.
Le caratteristiche chimiche, fisiche ed organolettiche che rendono peculiare l'olio extra vergine di oliva «Seggiano» D.O.P. sono fortemente legate al connubio cultivar-territorio, per cui altri oli, prodotti nello stesso territorio, ma ottenuti con olive provenienti da altre cultivar, presentano caratteristiche inequivocabilmente diverse.
Art. 7.
Controlli

L'olio extra vergine di oliva «Seggiano» D.O.P. per l'applicazione delle disposizioni del presente disciplinare di produzione sara' controllato da una struttura autorizzata in conformita' agli articoli 10 e 11 del regolamento CE n. 510/06.
Art. 8.
Etichettatura

Gli oli che si fregiano del riconoscimento «Seggiano» D.O.P., devono essere confezionati all'interno del territorio di produzione definito dal presente disciplinare.
L'olio extra vergine di oliva «Seggiano» D.O.P., deve essere immesso al consumo in recipienti di capacita' non superiore a litri cinque in vetro o banda stagnata.
Le indicazioni relative alla designazione e presentazione del prodotto confezionato sono quelle previste dalla legislazione vigente. Oltre a quelle previste, in etichetta devono comparire le seguenti indicazioni:
1. Olio Extra Vergine di Oliva;
2. Seggiano;
3. D.O.P. - Denominazione di origine protetta;
4. Logo della DOP, ai sensi del Reg. CEE 1726/98: tale logo puo' essere inserito o nell'etichetta o nel sigillo da apporre alla confezione;
5. Il logo della D.O.P. «Seggiano» come di seguito descritto: tale logo e' costituito da un'oliva stilizzata inscritta in un arco cerchio a sua volta inscritto in altro arco di cerchio concentrico, la cui porzione aperta (dai 270° ai 360° circa) e' completata dal testo Seggiano D.O.P.. L'oliva centrale ha un'inclinazione di circa 30° in senso orario ed e' tagliata in basso a sinistra da una «S» stilizzata che descrive una sorta di goccia nella porzione minore dell'oliva. Il gambo dell'oliva interseca entrambi i cerchi concentrici; dall'intersezione tra il gambo e il cerchio interno parte una foglia stilizzata che segue fino ai 90° in senso orario il profilo dello stesso cerchio interno. I colori per la stampa sono:
nero su bianco;
bianco su nero (o altro fondo scuro);
su bianco: cerchi e testo neri, foglia e corpo alto oliva in Pantone 370, goccia in Pantone 383;
su nero: cerchi e testo bianchi, foglia e corpo alto oliva in Pantone 370, goccia in Pantone 383.

----> Vedere Logo a pag. 39 <----
6. Eventuali informazioni a garanzia del consumatore e/o informazioni nutrizionali. Alla denominazione di cui all'art. 1, e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: fine, scelto, selezionato, superiore e genuino. E' consentito l'uso di nomi, ragioni sociali, marchi privati, purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente. E' consentito l'uso di nomi di: aziende, tenute, fattorie ed indicazioni toponomastiche che fanno riferimento a localita' veritiere di produzione delle olive. E' consentita l'indicazione dello stabilimento dove e' avvenuta l'oleificazione o l'imbottigliamento. La denominazione deve apparire in caratteri chiari, indelebili con colore in forte contrasto rispetto al colore dell'etichetta e tale da poter essere nettamente distinto dal complesso delle altre indicazioni che compaiono in etichetta. E' obbligatorio riportare sulla confezione l'annata di produzione delle olive da cui l'olio e' ottenuto. E' consentita la menzione che fa riferimento all'olio ottenuto con metodo biologico.
Art. 9.
Prodotti trasformati

I prodotti per la cui preparazione e' utilizzata la D.O.P. «Seggiano», anche a seguito di processi di elaborazione e di trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento alla detta denominazione di origine senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che:
il prodotto «Seggiano» a denominazione di origine protetta, certificato come tale, costituisca il componente esclusivo della categoria merceologica;
gli utilizzatori del prodotto a denominazione di origine protetta siano autorizzati dai titolari del diritto di proprieta' intellettuale conferito dalla registrazione della D.O.P., riuniti in consorzio incaricato alla tutela dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Lo stesso consorzio incaricato provvedera' anche ad iscriverli in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso della denominazione di origine protetta. In assenza di un consorzio di tutela incaricato le predette funzioni saranno svolte dal MIPAAF in quanto autorita' nazionale preposta all'attuazione del Reg. CE 510/06.
 
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