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| Gazzetta n. 266 del 15 novembre 2006 (vai al sommario) |  |  |  | TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 27 settembre 2006, n. 260 |  | Testo  del  decreto-legge  27  settembre  2006,  n.  260 (in Gazzetta Ufficiale  -  serie  generale  -  n.  225  del  27  settembre  2006), coordinato  con  la legge di conversione 10 novembre 2006, n. 280,  recante: «Misure urgenti  per  la  funzionalita' dell'Amministrazione  della pubblica sicurezza». |  | 
 |  |  |  | Avvertenza: 
 Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  nonche'  dell'art.  10, comma 3, del medesimo testo unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge di  conversione,  che  di  quelle  richiamate nel decreto, trascritte nelle  note.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
 Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Sul  video le modifiche apportate sono racchiuse tra i segni (( . . . )).
 A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
 Art. 1.
 
 1.  Per le esigenze connesse con la prevenzione ed il contrasto del terrorismo,  anche internazionale, e della criminalita' organizzata e per  assicurare  la funzionalita' dell'Amministrazione della pubblica sicurezza,  il  Ministro  dell'interno,  entro  il limite di spesa di 8.650.000   euro,   puo'  autorizzare  l'ulteriore  trattenimento  in servizio, fino al 31 dicembre 2006, degli agenti ausiliari trattenuti frequentatori  del  63°  e  64° corso di allievo agente ausiliario di leva, i quali ne facciano domanda.
 2.   All'onere  derivante  dall'attuazione  del  comma  1,  pari  a 8.650.000  euro  per l'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione  dell'autorizzazione  di spesa di cui all'articolo 1, comma 27, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
 3.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
 
 
 Riferimenti normativi:
 
 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  1, comma 27, della
 legge  23  dicembre  2005,  n.  266  (Disposizioni  per  la
 formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;
 legge finanziaria 2006):
 «27.   Nello   stato   di   previsione   del  Ministero
 dell'interno  e'  istituito  un  Fondo  da ripartire per le
 esigenze  correnti  connesse  all'acquisizione  di  beni  e
 servizi dell'amministrazione, con una dotazione, per l'anno
 2006,  di  100  milioni  di  euro. Con decreti del Ministro
 dell'interno,    da    comunicare,   anche   con   evidenze
 informatiche,  al  Ministero dell'economia e delle finanze,
 tramite  l'Ufficio  centrale  del  bilancio,  nonche'  alle
 competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti,
 si  provvede  alla  ripartizione  del  Fondo  tra le unita'
 previsionali  di  base  interessate  del  medesimo stato di
 previsione.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 1-bis. 
 ((  1.  In  deroga  a  quanto previsto dall'articolo 24, comma 6, del decreto   legislativo   8   maggio   2001,   n.   215,  e  successive modificazioni,  fatte  salve  le assunzioni nell'Arma dei carabinieri autorizzate   per  l'anno  2006  dal  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 aprile 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del   22   maggio  2006,  per  le  esigenze  connesse  alle  missioni internazionali   e   al   fine   di   garantire  la  funzionalita'  e l'operativita'  dei  comandi,  degli  enti  e  delle unita', entro il limite  di  spesa  di 282.740 euro per l'anno 2006, il Ministro della difesa puo' autorizzare il trattenimento in servizio a domanda, senza soluzione  di  continuita', a decorrere dal 14 ottobre 2006 e fino al 31  dicembre  2006, degli ufficiali in ferma prefissata dell'Arma dei carabinieri,  frequentatori  del  1° corso allievi ufficiali in ferma prefissata ausiliari del ruolo speciale e del ruolo tecnico-logistico dell'Arma   dei  carabinieri,  che  hanno  terminato  senza  demerito l'ulteriore  ferma annuale di cui alla lettera a) del citato articolo 24,  comma  6,  del decreto legislativo n. 215 del 2001, e successive modificazioni.
 2.  All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 282.740 euro  per  l'anno  2006,  si  provvede  a  valere  sul  fondo  di cui all'articolo  1,  comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nei limiti  di  spesa  autorizzati  con  il citato decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2006.
 3.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad apportare,  con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))
 
 
 
 Riferimenti normativi:
 
 - Si  riporta l'art. 24, comma 6, del decreto legislativo
 8  maggio  2001,  n.  215 (Disposizioni per disciplinare la
 trasformazione  progressiva  dello  strumento  militare  in
 professionale, a norma dell'art. 3, comma 1, della legge 14
 novembre 2000, n. 331):
 «Art.   24   (Stato   giuridico  ed  avanzamento  degli
 ufficiali in ferma prefissata). - 1.-5. (Omissis).
 6. Gli ufficiali in ferma prefissata possono essere:
 a) ammessi, a domanda, ad una ulteriore ferma annuale
 secondo  criteri  e  modalita'  stabiliti  con  decreto del
 Ministro  della difesa o del Ministro dell'economia e delle
 finanze, secondo le rispettive competenze;
 b) trattenuti  in  servizio sino ad un massimo di sei
 mesi,  su  proposta dei rispettivi Stati maggiori o Comandi
 generali   e   previo   consenso   degli  interessati,  per
 consentirne   l'impiego   ovvero  la  proroga  dell'impiego
 nell'ambito  di  operazioni  condotte  fuori dal territorio
 nazionale ovvero in concorso con le Forze di polizia per il
 controllo  del  territorio  nazionale  o  a bordo di unita'
 navali impegnate fuori dalla normale sede di servizio.».
 - Il  decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile
 2006,  reca:  «Autorizzazione  ad  assumere personale nelle
 pubbliche amministrazioni nell'anno 2006, a norma dell'art.
 1, commi 95, 96 e 97 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e
 dell'art.  1,  comma  246  della legge 23 dicembre 2005, n.
 266.».
 - Si  riporta  l'art.  1,  comma  96,  della  legge  30
 dicembre  2004,  n. 311 (Disposizioni per la formazione del
 bilancio   annuale   e  pluriennale  dello  Stato  -  legge
 finanziaria 2005):
 «96.   Per   fronteggiare   indifferibili  esigenze  di
 servizio  di particolare rilevanza ed urgenza, in deroga al
 divieto  di  cui al comma 95, per ciascuno degli anni 2005,
 2006  e  2007,  le  amministrazioni  ivi  previste  possono
 procedere ad assunzioni, previo effettivo svolgimento delle
 procedure  di  mobilita',  nel  limite  di  un  contingente
 complessivo  di personale corrispondente ad una spesa annua
 lorda  pari  a  120 milioni di euro a regime. A tal fine e'
 costituito  un  apposito  fondo  nello  stato di previsione
 della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze con
 uno stanziamento pari a 40 milioni di euro per l'anno 2005,
 a  160  milioni  di  euro per l'anno 2006, a 280 milioni di
 euro  per  l'anno  2007 e a 360 milioni di euro a decorrere
 dall'anno  2008. Per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007,
 nel  limite  di  una  spesa  pari  a  40 milioni di euro in
 ciascun  anno iniziale e a 120 milioni di euro a regime, le
 autorizzazioni  ad  assumere  vengono  concesse  secondo le
 modalita'  di  cui all'art. 39, comma 3-ter, della legge 27
 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 2. 1.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno successivo a quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
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