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| Gazzetta n. 266 del 15 novembre 2006 (vai al sommario) |  | REGIONE SARDEGNA |  | DECRETO 12 ottobre 2006 |  | Dichiarazione    di    notevole    interesse    pubblico   ai   sensi dell'articolo 140  del decreto legislativo del 22 gennaio 2004 n. 42, della zona Tuvixeddu - Tuvumannu nel comune di Cagliari. Integrazione decreto  dell'assessore  della  pubblica  istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport 9 agosto 2006, n. 2323. |  | 
 |  |  |  | L'ASSESSORE della pubblica istruzione, beni culturali
 informazione, spettacolo e sport
 
 Visto  lo  statuto  speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
 Viste  le leggi regionali 7 gennaio 1977, n. 1 e 13 settembre 1998, n. 31;
 Visto  l'art.  57  del  decreto  dei  Presidente  della  Repubblica 16 settembre 1979, n. 348;
 Visto  il  decreto  legislativo  22 gennaio 2004, n. 42 (codice dei beni  culturali  e del paesaggio), cosi' come modificato ed integrato dai  decreti  legislativi  24 marzo  2006,  numeri 155  e  157, ed in particolare visti gli articoli 138 e 140;
 Richiamato   il   proprio   decreto   del  9 agosto  2006  n.  2323 «Dichiarazione  di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 140 del  decreto  legislativo  n.  42  del  22 gennaio  2004  della  zona Tuvixeddu - Tuvumannu nel comune di Cagliari»;
 Preso  atto  della deliberazione della giunta regionale n. 36/7 del 5 settembre  2006,  relativa  a «Legge regionale n. 8 del 25 novembre 2004,  art.  1, comma 1. Approvazione del piano paesaggistico - Primo ambito omogeneo»;
 Visto il decreto del presidente della regione del 7 settembre 2006, n.  82,  di  approvazione  del  piano paesaggistico regionale - Primo ambito omogeneo;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 L'art. 3 del decreto dell'assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport n. 2323 del 9 agosto 2006 concernente la «Dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 140 del decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 della zona  di  Tuvixeddu  -  Tuvumannu  nel  comune  di  Cagliari» e' cosi modificato:
 ai  sensi  del  comma 2  dell'art.  140  del  decreto legislativo 22 gennaio  2004,  n.  42,  cosi'  come  modificato  ed integrato dal decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157, degli articoli 47, comma 2 e  dell'art.  48,  comma 1,  lettera a).3  delle  norme  tecniche  di attuazione  del  Piano paesaggistico regionale approvato dalla giunta regionale   con   deliberazione   n.  36/7  del  5 settembre  2006  e considerate le valutazioni espresse dalla Commissione provinciale per la  tutela  delle bellezze naturali della provincia di Cagliari nella seduta  del  16 ottobre  1997  e  il  decreto  del direttore generale dell'Ufficio   centrale  per  i  beni  archeologici,  architettonici, artistici  e  storici del Ministero per i beni culturali e ambientali del 2 dicembre 1996, nell'area perimetrata dall'art. 2, si applica la seguente disciplina di tutela:
 1) nell'area  e'  vietata qualunque edificazione o altra azione che possa comprometterne la tutela;
 2) sono   ammesse  le  attivita'  di  studio,  ricerca,  scavo, restauro,  inerenti  i  beni  archeologici, nonche' le trasformazioni connesse   a   tali   attivita',  previa  autorizzazione  dell'organo competente;
 3) sui   manufatti   e   sugli  edifici  esistenti  all'interno dell'area   sono   ammessi   solo   gli  interventi  di  manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo;
 4) i contenuti dell'accordo di programma ex art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sottoscritto il 15 settembre 2000, riguardante il  progetto  di  riqualificazione  urbana  e ambientale dei colli di S. Avendrace,  che  si  integra  con  il  PIA 17 «Sistema dei colli», saranno   oggetto  di  proposta  di  rimodulazione,  tra  i  soggetti firmatari dell'accordo medesimo, finalizzata a verificare l'interesse pubblico  teso  alla migliore sistemazione delle aree e ad assicurare la  migliore  compatibilita' degli interventi con gli elevati livelli di valore paesaggistico e storico culturale del contesto;
 5) puo'   essere   oggetto   della  proposta  di  rimodulazione dell'accordo  anche  l'eventuale  trasferimento  di cubature, purche' esso preveda la cessione gratuita delle aree all'ente pubblico;
 6) tutti  gli  interventi,  ad  eccezione  di  quelli di cui al precedente    punto 3),    dovranno   essere   corredati,   ai   fini dell'approvazione, della reazione paesaggistica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005;
 7) si  applicano  altresi'  le ulteriori disposizioni del Piano paesaggistico regionale adottato, laddove applicabili.
 Cagliari, 12 ottobre 2006
 L'assessore: Pilia
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