Gazzetta n. 266 del 15 novembre 2006 (vai al sommario)
REGIONE SARDEGNA
DECRETO 12 ottobre 2006
Dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 140 del decreto legislativo del 22 gennaio 2004 n. 42, della zona Tuvixeddu - Tuvumannu nel comune di Cagliari. Integrazione decreto dell'assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport 9 agosto 2006, n. 2323.

L'ASSESSORE
della pubblica istruzione, beni culturali
informazione, spettacolo e sport

Visto lo statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
Viste le leggi regionali 7 gennaio 1977, n. 1 e 13 settembre 1998, n. 31;
Visto l'art. 57 del decreto dei Presidente della Repubblica 16 settembre 1979, n. 348;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio), cosi' come modificato ed integrato dai decreti legislativi 24 marzo 2006, numeri 155 e 157, ed in particolare visti gli articoli 138 e 140;
Richiamato il proprio decreto del 9 agosto 2006 n. 2323 «Dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 140 del decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 della zona Tuvixeddu - Tuvumannu nel comune di Cagliari»;
Preso atto della deliberazione della giunta regionale n. 36/7 del 5 settembre 2006, relativa a «Legge regionale n. 8 del 25 novembre 2004, art. 1, comma 1. Approvazione del piano paesaggistico - Primo ambito omogeneo»;
Visto il decreto del presidente della regione del 7 settembre 2006, n. 82, di approvazione del piano paesaggistico regionale - Primo ambito omogeneo;
Decreta:

Art. 1.
L'art. 3 del decreto dell'assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport n. 2323 del 9 agosto 2006 concernente la «Dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 140 del decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 della zona di Tuvixeddu - Tuvumannu nel comune di Cagliari» e' cosi modificato:
ai sensi del comma 2 dell'art. 140 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, cosi' come modificato ed integrato dal decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157, degli articoli 47, comma 2 e dell'art. 48, comma 1, lettera a).3 delle norme tecniche di attuazione del Piano paesaggistico regionale approvato dalla giunta regionale con deliberazione n. 36/7 del 5 settembre 2006 e considerate le valutazioni espresse dalla Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Cagliari nella seduta del 16 ottobre 1997 e il decreto del direttore generale dell'Ufficio centrale per i beni archeologici, architettonici, artistici e storici del Ministero per i beni culturali e ambientali del 2 dicembre 1996, nell'area perimetrata dall'art. 2, si applica la seguente disciplina di tutela:
1) nell'area e' vietata qualunque edificazione o altra azione che possa comprometterne la tutela;
2) sono ammesse le attivita' di studio, ricerca, scavo, restauro, inerenti i beni archeologici, nonche' le trasformazioni connesse a tali attivita', previa autorizzazione dell'organo competente;
3) sui manufatti e sugli edifici esistenti all'interno dell'area sono ammessi solo gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo;
4) i contenuti dell'accordo di programma ex art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sottoscritto il 15 settembre 2000, riguardante il progetto di riqualificazione urbana e ambientale dei colli di S. Avendrace, che si integra con il PIA 17 «Sistema dei colli», saranno oggetto di proposta di rimodulazione, tra i soggetti firmatari dell'accordo medesimo, finalizzata a verificare l'interesse pubblico teso alla migliore sistemazione delle aree e ad assicurare la migliore compatibilita' degli interventi con gli elevati livelli di valore paesaggistico e storico culturale del contesto;
5) puo' essere oggetto della proposta di rimodulazione dell'accordo anche l'eventuale trasferimento di cubature, purche' esso preveda la cessione gratuita delle aree all'ente pubblico;
6) tutti gli interventi, ad eccezione di quelli di cui al precedente punto 3), dovranno essere corredati, ai fini dell'approvazione, della reazione paesaggistica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005;
7) si applicano altresi' le ulteriori disposizioni del Piano paesaggistico regionale adottato, laddove applicabili.
Cagliari, 12 ottobre 2006
L'assessore: Pilia
 
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